REGOLAMENTO DEL MERCATO TLX

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "REGOLAMENTO DEL MERCATO TLX"

Transcript

1 REGOLAMENTO DEL MERCATO TLX Deliberato dall'assemblea di TLX S.p.A. del 16 settembre 2008 approvato dalla Consob con delibera n del 12 novembre 2008 Data di entrata in vigore: 16 febbraio 2009

2 INDICE Titolo 1 Disposizioni generali 15 CAPO 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO 15 Articolo 1.1 Finalità 15 CAPO 2 PRINCIPI ORGANIZZATIVI 15 Articolo 1.2 Consiglio di Amministrazione 15 Articolo 1.3 Presidente del Consiglio di Amministrazione 17 Articolo 1.4 Direttore Generale 17 Articolo 1.5 Organizzazione della Società 17 CAPO 3 PRINCIPI DI TRASPARENZA 17 Articolo 1.6 Ruolo del Collegio Sindacale nell attività di ammissione degli strumenti finanziari 17 Titolo 2 Ammissione di strumenti finanziari 19 SEZIONE 1 AMMISSIONE ALLA QUOTAZIONE 19 CAPO 1 CONDIZIONI GENERALI 19 Articolo 2.1 Ambito di applicazione e strumenti ammessi 19 Articolo 2.2 Lotti minimi negoziabili 19 CAPO 2 STRUMENTI FINANZIARI 19 Articolo 2.3 Condizioni generali 19 Articolo 2.4 Obbligazioni e altri titoli di debito 20 Articolo 2.5 Covered warrant e certificates 20 Articolo 2.6 Quote o azioni di OICR 21 Articolo 2.7 Asset Backed Securities 21 Articolo 2.8 Combinazioni di strumenti finanziari 22 CAPO 3 EMITTENTI 22 Articolo 2.9 Condizioni generali 22 Articolo 2.10 Emittenti obbligazioni e altri titoli di debito 23 Articolo 2.11 Emittenti covered warrant e certificates 23 Articolo 2.12 Emittenti asset backed securities 24 Articolo 2.13 Emittenti esteri 24 CAPO 4 MARKET MAKER 24 Articolo 2.14 Condizioni generali 24 CAPO 5 PROCEDURA DI AMMISSIONE 25 Articolo 2.15 Avvio della procedura di ammissione 25 Articolo 2.16 Verifica dei requisiti 26 Articolo 2.17 Esito della procedura 26 Articolo 2.18 Termini dell ammissione 28 Articolo 2.19 Strumenti finanziari emessi nell ambito di un programma 29 Articolo 2.20 Priorità nello svolgimento della procedura di ammissione 30 SEZIONE 2 AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE 30 TLX - Regolamento del mercato TLX del Pag. 2/72

3 CAPO 6 CONDIZIONI GENERALI 30 Articolo 2.21 Ambito di applicazione e strumenti ammessi 30 Articolo 2.22 Lotti minimi negoziabili 30 CAPO 7 STRUMENTI FINANZIARI 30 Articolo 2.23 Condizioni generali 30 Articolo 2.24 Covered Warrant e Certificates 31 Articolo 2.25 Quote o azioni di OICR 32 Articolo 2.26 Combinazioni degli strumenti finanziari di cui ai punti precedenti 32 CAPO 8 MARKET MAKER 32 Articolo 2.27 Condizioni generali 32 CAPO 9 PROCEDURA DI AMMISSIONE 33 Articolo 2.28 Avvio della procedura 33 Articolo 2.29 Verifica dei requisiti 33 Articolo 2.30 Esito della procedura 34 Articolo 2.31 Termini dell ammissione 35 Articolo 2.32 Priorità nello svolgimento della procedura di ammissione 36 Titolo 3 Informazione societaria 37 CAPO 1 OBBLIGHI INFORMATIVI RELATIVI AGLI EMITTENTI E AGLI STRUMENTI FINANZIARI AMMESSI A QUOTAZIONE SU TLX 37 Articolo 3.1 Condizioni generali 37 Articolo 3.2 Informazioni sull esercizio dei diritti 37 Articolo 3.3 Offerte pubbliche di acquisto e scambio 37 Articolo 3.4 Altre informazioni 38 Articolo 3.5 Sanzioni 38 CAPO 2 MODALITÀ DI ACQUISIZIONE, PUBBLICAZIONE E ARCHIVIAZIONE DELLE INFORMAZIONI CONCERNENTI GLI STRUMENTI FINANZIARI AMMESSI ALLA QUOTAZIONE SU TLX 38 Articolo 3.6 Modalità di acquisizione: adempimento degli obblighi informativi nei confronti della società di gestione del mercato 38 Articolo 3.7 Modalità di pubblicazione e archiviazione delle informazioni da parte della società di gestione del mercato 39 CAPO 3 ACCESSO AI SISTEMI DI DIFFUSIONE DELLE INFORMAZIONI DA PARTE DI ALTRE SOCIETÀ DI GESTIONE DI MERCATI REGOLAMENTATI ITALIANI 39 Articolo 3.8 Condizioni generali 39 CAPO 4 COMPITI DELLA SOCIETÀ DI GESTIONE DEL MERCATO SUGLI STRUMENTI FINANZIARI AMMESSI ALLA NEGOZIAZIONE 40 Articolo 3.9 Condizioni generali 40 Articolo 3.10 Ruolo del richiedente 40 CAPO 5 MODALITÀ DI PUBBLICAZIONE DELLE INFORMAZIONI CONCERNENTI GLI STRUMENTI FINANZIARI AMMESSI ALLA NEGOZIAZIONE SU TLX 40 Articolo 3.11 Modalità di pubblicazione delle informazioni da parte della società di gestione del mercato 40 Titolo 4 Partecipazione degli operatori al mercato 41 SEZIONE 1 INTERMEDIARI 41 CAPO 1 AMMISSIONE DEGLI OPERATORI 41 TLX - Regolamento del mercato TLX del Pag. 3/72

4 Articolo 4.1 Condizioni generali 41 CAPO 2 PROCEDURA DI AMMISSIONE 41 Articolo 4.2 Avvio della procedura 41 Articolo 4.3 Verifica dei requisiti 42 Articolo 4.4 Esito della procedura 42 Articolo 4.5 Termini dell ammissione 43 Articolo 4.6 Priorità nello svolgimento della procedura di ammissione 43 CAPO 3 OPERATIVITÀ NEL MERCATO 43 Articolo 4.7 Estensione dell operatività ad ulteriori segmenti 43 Articolo 4.8 Regole di condotta 43 Articolo 4.8 bis Attività di natura professionale consentite 44 Articolo 4.8 ter Assegnazione dei codici identificativi degli aderenti interconnessi 44 Articolo 4.8 quater Attività abusive 44 Articolo 4.8 quinquies Attività di market making abusivo 45 Articolo 4.8 sexies Attività abusive lesive delle condizioni di liquidità del mercato 45 Articolo 4.9 Condizioni per la permanenza alle negoziazioni 46 Articolo 4.10 Interconnessione 46 Articolo 4.11 Esclusione su richiesta dal mercato 47 SEZIONE 2 MARKET MAKER 47 CAPO 4 AMMISSIONE DEGLI OPERATORI 47 Articolo 4.12 Condizioni generali 47 CAPO 5 PROCEDURA DI AMMISSIONE 48 Articolo 4.13 Avvio della procedura 48 Articolo 4.14 Verifica dei requisiti 49 Articolo 4.15 Esito della procedura 49 Articolo 4.16 Priorità nello svolgimento della procedura di ammissione 49 CAPO 6 OPERATIVITÀ NEL MERCATO 49 Articolo 4.17 Estensione dell operatività ad ulteriori segmenti 49 Articolo 4.18 Estensione dell operatività ad ulteriori strumenti finanziari 49 Articolo 4.19 Obblighi di liquidità 50 Articolo 4.20 Regole di condotta 50 Articolo 4.21 Condizioni per la permanenza alle negoziazioni 51 Articolo 4.22 Esclusione dall operatività su strumenti finanziari 52 Articolo 4.23 Esclusione su richiesta dal mercato 52 Titolo 5 Modalità e condizioni di svolgimento delle contrattazioni 54 Articolo 5.1 Condizioni generali 54 Articolo 5.2 Proposte di negoziazione immesse da intermediari (ordini) 54 Articolo 5.3 Proposte di negoziazione immesse da market maker (quote) 55 Articolo 5.4 Abbinamento delle proposte di negoziazione 55 Articolo 5.5 Prezzo di chiusura 56 Articolo 5.6 Cancellazione automatica 56 Titolo 6 Vigilanza sul mercato 57 CAPO 1 DISPOSIZIONI GENERALI 57 Articolo 6.1 Finalità 57 TLX - Regolamento del mercato TLX del Pag. 4/72

5 Articolo 6.2 Ruolo dell Unità di Supervisione 57 Articolo 6.3 Controlli sugli obblighi di liquidità 57 CAPO 2 INTERVENTI SUI PARAMETRI, SUGLI ORARI E SULLE CONDIZIONI DI NEGOZIAZIONE 57 Articolo 6.4 Condizioni generali 57 Articolo 6.5 Interventi della società di gestione del mercato 58 CAPO 3 INTERVENTI SULLE PROPOSTE DI NEGOZIAZIONE 58 Articolo 6.6 Interventi sulle proposte di negoziazione su richiesta dell aderente 58 Articolo 6.7 Interventi sulle proposte di negoziazione su iniziativa della società di gestione del mercato 59 CAPO 4 GESTIONE DEGLI ERRORI 59 Articolo 6.8 Disposizioni generali 59 Articolo 6.9 Interventi sui contratti su accordo tra le controparti 59 Articolo 6.10 Interventi sui contratti in assenza di accordo tra le controparti 59 CAPO 5 GESTIONE DELLE DISFUNZIONI TECNICHE 60 Articolo 6.11 Condizioni generali 60 Articolo 6.12 Interventi dell Unità di Supervisione 60 CAPO 6 SOSPENSIONE DALLE CONTRATTAZIONI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI 61 Articolo 6.13 Condizioni generali 61 Articolo 6.14 Condizioni di sospensione 61 CAPO 7 REVOCA DALLE CONTRATTAZIONI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI 62 Articolo 6.15 Condizioni generali 62 Articolo 6.16 Condizioni di revoca 62 Articolo 6.17 Procedura di revoca 62 CAPO 8 ESCLUSIONE DALLE CONTRATTAZIONI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI 63 Articolo 6.18 Condizioni generali 63 Articolo 6.19 Condizioni di esclusione 64 CAPO 9 CONTROLLI E SANZIONI SU ADERENTI 64 Articolo 6.20 Condizioni generali 64 Articolo 6.21 Controlli specifici sugli aderenti 65 Articolo 6.22 Procedimento disciplinare 65 Articolo 6.23 Sanzioni 66 Articolo 6.23 bis Sanzioni riguardanti la violazione degli obblighi previsti agli articoli 4.8 quinquies e sexies da parte di un aderente interconnesso 66 CAPO 10 CONTROLLI E SANZIONI SUGLI EMITTENTI 67 Articolo 6.24 Condizioni generali 67 Articolo 6.25 Controlli specifici sugli emittenti 67 Articolo 6.26 Procedimento disciplinare 67 Articolo 6.27 Sanzioni 67 Titolo 7 Servizi strumentali alle negoziazioni 69 CAPO 1 SERVIZI DI POST-TRADING 69 Articolo 7.1 Condizioni generali 69 Articolo 7.2 Disposizioni sui sistemi di riscontro, rettifica, compensazione e liquidazione 69 CAPO 2 SERVIZI DI INFORMATIVA 69 Articolo 7.3 Finalità 69 Articolo 7.4 Informazioni al pubblico 70 Articolo 7.5 Informazioni agli aderenti 70 CAPO 3 REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI 71 TLX - Regolamento del mercato TLX del Pag. 5/72

6 Articolo 7.6 Registrazione delle operazioni su strumenti finanziari eseguite sul mercato 71 Titolo 8 Risoluzione delle controversie 72 Articolo 8.1 Diritto applicabile 72 Articolo 8.2 Gestione delle controversie e Foro competente 72 TLX - Regolamento del mercato TLX del Pag. 6/72

7 Definizioni ABS (Asset Backed Security) Aderenti Aderente interconnesso Aggiotaggio Ammissione alla negoziazione Ammissione alla quotazione Indica uno strumento finanziario emesso a fronte di operazioni di cartolarizzazione che prevede l impiego di crediti, sia presenti sia futuri, e di altre attività destinate al soddisfacimento dei diritti incorporati nello strumento finanziario emesso ed eventualmente alla copertura dei costi dell operazione di cartolarizzazione. Indica la generica categoria degli intermediari e dei market maker abilitati ad operare sul mercato TLX. Un aderente può essere abilitato ad operare congiuntamente come intermediario e market maker. Indica l intermediario avente un collegamento indiretto a TLX per il tramite di un aderente intermediario ammesso alle contrattazioni. Indica il reato di aggiotaggio su strumenti finanziari di cui all articolo 2637 del Codice Civile. Indica il procedimento che regola l avvio alle contrattazioni di uno strumento finanziario, in assenza di domanda degli emittenti, e che non richiede la pubblicazione di un prospetto di quotazione. Indica il procedimento che regola l avvio alle contrattazioni di uno strumento finanziario su domanda degli emittenti. Azione Indica un titolo rappresentativo del capitale di rischio dell emittente. Book o Book di negoziazione Certificate Cliente al dettaglio Clienti professionali Indica l insieme delle proposte di negoziazione presenti sul mercato e relative ad uno strumento finanziario, con indicazione delle loro caratteristiche. Indica uno strumento finanziario, diverso dai covered warrant, che replica l'andamento di un'attività sottostante. Indica la categoria di clienti diversi dai professionali e dalle controparti qualificate. Indica la categoria di clienti professionali privati che soddisfano i requisiti di cui all Allegato n. 3 del Regolamento Intermediari adottato dalla Consob con delibera n del 29 ottobre 2007 e successive modifiche e integrazioni e il cliente professionale pubblico che soddisfa i requisiti di cui al regolamento emanato dal Ministro dell Economia e delle Finanze ai sensi dell articolo 6, comma 2-sexies del Testo Unico. TLX - Regolamento del mercato TLX del Pag. 7/72

8 Clienti professionali su richiesta Collegio Probiviri Collegio Sindacale Controparti qualificate Comunicato Ufficiale dei Indica i clienti professionali privati di cui all Allegato 3, 2 del Regolamento Intermediari adottato dalla Consob con delibera n del 29 ottobre 2007 e successive modifiche e integrazioni. Indica l organo, nominato dal Consiglio di Amministrazione di TLX S.p.A., che ha la potestà sanzionatoria nell ambito del procedimento disciplinare di cui all art del presente Regolamento. Indica il Collegio Sindacale di TLX S.p.A. Indica i soggetti di cui all art. 58 del Regolamento Intermediari adottato dalla Consob con delibera n del 29 ottobre 2007 e successive modifiche e integrazioni ai quali non si applicano le regole di condotta di cui agli articoli da 27 a 56, ad eccezione del comma 2 dell articolo 49. Indica il documento pubblicato da TLX S.p.A. contenente le informazioni ufficiali, nonché l eventuale documentazione annessa, rilevanti per il funzionamento del mercato e la diffusione delle disposizioni tecniche. Consiglio di Amministrazione Indica il Consiglio di Amministrazione di TLX S.p.A. Consob Indica la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa. Contratto aderente intermediario di Indica l accordo sottoscritto dall operatore con TLX S.p.A. per esercitare l attività di negoziazione in conto terzi sugli strumenti finanziari negoziati su TLX. Contratto di aderente market maker Covered warrant plain vanilla Indica l accordo sottoscritto dall operatore con TLX S.p.A. per esercitare l attività di market making sugli strumenti finanziari negoziati su TLX. Indica uno strumento finanziario, diverso dal warrant, che conferisce la facoltà di acquistare (call) o di vendere (put), alla o entro la data di scadenza, un certo quantitativo di strumenti finanziari, tassi di interesse, valute, merci e relativi indici (attività sottostante) ad un prezzo prestabilito o, nel caso di contratti per i quali è prevista una liquidazione monetaria, di incassare una somma di denaro determinata come differenza tra il prezzo di liquidazione dell'attività sottostante e il prezzo di esercizio, o come differenza tra il prezzo di esercizio e il prezzo di liquidazione dell'attività sottostante. TLX - Regolamento del mercato TLX del Pag. 8/72

9 Covered warrant esotico Direttiva sull ammissione alla quotazione ufficiale Direttiva Prospetto Direttiva MiFID Direttiva MAD Direttore Generale Esclusione Giorno di mercato aperto Insider trading Interconnessione Intermediario Istruzioni Local Indica uno strumento finanziario dato dalla combinazione di Covered warrant plain vanilla, o che incorpora opzioni di tipo esotico. Indica la Direttiva 2001/34/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 28 maggio 2001 riguardante l ammissione di valori mobiliare alla quotazione ufficiale e l informazione da pubblicare su detti valori. Indica la Direttiva 2003/71/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003 e disposizioni di attuazione, relativa al prospetto da pubblicare per l offerta pubblica o l ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari. Direttiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari. Direttiva 2003/6/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato). Indica il Direttore Generale di TLX S.p.A. Indica l esclusione dalle contrattazioni di uno strumento finanziario o di un aderente, su richiesta del soggetto interessato. Indica un giorno in cui il mercato TLX è aperto. Indica il reato di abuso di informazioni privilegiate di cui all articolo 2 della Direttiva MAD; Indica il collegamento indiretto a TLX per il tramite di aderenti ammessi alle contrattazioni, o il collegamento diretto di aderenti ammessi alle contrattazioni su TLX da parte di soggetti non negoziatori o di sistemi di generazione automatica delle proposte di negoziazione. Indica un soggetto di cui all articolo 4.1 del presente Regolamento che ha sottoscritto un contratto di aderente intermediario al mercato TLX. Indicano le disposizioni attuative del Regolamento di TLX Indica un soggetto che svolge esclusivamente attività di negoziazione in conto proprio e aderisce indirettamente agli organismi di compensazione e liquidazione, nonché di TLX - Regolamento del mercato TLX del Pag. 9/72

10 compensazione e garanzia. Manipolazione o Manipolazione del Mercato Indica il reato di cui all articolo 1 comma 2 della Direttiva MAD; Market maker Indica un soggetto di cui all articolo 4.12 del presente Regolamento che ha sottoscritto un contratto di aderente market maker al mercato TLX ed ha acquisito una partecipazione nel capitale sociale di TLX S.p.A., o un soggetto per il quale il requisito di iscrizione al Libro Soci sia soddisfatto da una società controllata o collegata ai sensi dell art C.C., o appartenente al medesimo Gruppo bancario ai sensi dell art. 60 del D.Lgs. 385/93. Mercato regolamentato europeo Negoziazione continua Obbligazione Obbligazione convertibile Obbligazione strutturata OICR (organismi di investimento collettivo del risparmio) Operatori Operatori non professionali Indica un mercato regolamentato di cui all artt. 4 comma 1 punto 14) e 47 della Direttiva MiFID Indica la modalità di negoziazione che prevede l inserimento e la cancellazione di proposte di negoziazione al fine della conclusione di contratti. Indica uno strumento finanziario rappresentativo del capitale di debito dell emittente che garantisce il capitale nominale a scadenza. Indica un obbligazione che attribuisce al possessore il diritto di convertirlo, nei termini e con le modalità prefissate, in azioni della società emittente o di altre società, secondo un rapporto prefissato. Indica un obbligazione contraddistinta da un processo innovativo di determinazione delle cedole e/o del rimborso del capitale e caratterizzata dalla presenza nella struttura di elementi riconducibili all assunzione di posizioni in strumenti finanziari derivati. Indica i fondi comuni di investimento, le SICAV (Società di Investimento a Capitale Variabile) e gli ETF (Exchange Traded Funds). Indica la generica categoria dei soggetti abilitati o potenzialmente abilitabili ad operare sul mercato TLX. Indica gli investitori che secondo i criteri di classificazione MiFID, ripresi dal Regolamento Intermediari Consob, possono essere TLX - Regolamento del mercato TLX del Pag. 10/72

11 qualificati come clienti al dettaglio e clienti professionali su richiesta. Restano in ogni caso sempre esclusi dalla definizione di operatori non professionali le persone giuridiche la cui attività principale consista in attività di negoziazione in conto proprio. Ordine Operazioni aventi una size normalmente non retail Post-Trading Priorità temporale superiore Proposta di negoziazione Proposta limitata o proposta con limite di prezzo Proposta senza limite di prezzo o proposta al meglio Quantitativo minimo negoziabile o lotto minimo Quota Regolamento Indica una proposta di negoziazione immessa nel sistema da un intermediario, contenente tutti i dati necessari per la contrattazione e la visualizzazione sul book di negoziazione, di cui all articolo 5.2. Indicano le operazioni di controvalore pari o superiore alle soglie individuate dalle Istruzioni al Regolamento ai fini dell accertamento degli indici di attività abusive lesive delle condizioni di liquidità del mercato. Indica l insieme delle operazioni che avvengono in fase di regolamento, riscontro, rettifica e liquidazione di un contratto generatosi sul mercato. Indica il principio mediante il quale, a parità di condizioni di prezzo, viene eseguita la proposta di negoziazione immessa per prima sul book di negoziazione. Indica un ordine o una quota che individua in modo inequivocabile l intenzione di acquistare o vendere uno strumento finanziario negoziato su TLX. Indica una proposta di negoziazione immessa indicando il prezzo massimo al quale può essere eseguita, nel caso di proposta in acquisto o il prezzo minimo al quale può essere eseguita, nel caso di proposta in vendita. Indica una proposta di negoziazione immessa senza indicare il prezzo massimo di esecuzione, nel caso di proposta in acquisto o il prezzo minimo di esecuzione, nel caso di proposta in vendita. Indica la quantità minima negoziabile per ogni strumento finanziario. Indica una coppia di proposte di negoziazione immesse nel sistema da un market maker, contenente tutti i dati necessari per la contrattazione e la visualizzazione sul book di negoziazione, di cui all articolo 5.3. Indica il presente documento redatto ai sensi dell articolo 62 del TLX - Regolamento del mercato TLX del Pag. 11/72

12 TUF. Regolamento Emittenti Consob Regolamento Intermediari Consob Regolamento Mercati Consob Revoca Segmento di mercato Sistema di gestione accentrata Società di gestione del mercato o TLX S.p.A. Spread Strumento finanziario Strumento finanziario branded Indica il Regolamento recante norme di attuazione del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti (adottato dalla Consob con delibera n del 14 maggio 1999) e successive modifiche e integrazioni. Indica il Regolamento recante norme di attuazione del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli intermediari (adottato dalla Consob con delibera n del 29 ottobre 2007) e successive modifiche e integrazioni. Indica il Regolamento recante norme di attuazione del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e del D.lgs. 24 giugno 1998, n. 213 in materia di mercati (adottato dalla Consob con delibera n del 29 ottobre 2007) e successive modifiche e integrazioni. Indica l esclusione dalle contrattazioni di uno strumento finanziario o di un aderente, su iniziativa di TLX S.p.A. Indica un insieme di strumenti caratterizzato da una modalità di post-trading specifica, ovvero da un sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari. Indica un sistema, od un complesso di sistemi connessi, per la gestione accentrata di strumenti finanziari, quali le società per azioni autorizzate ad esercitare tale attività ai sensi della parte III, titolo II del Testo Unico della Finanza o sistemi esteri sottoposti ad equivalente vigilanza. Indica la società che gestisce il mercato TLX. Indica il differenziale di prezzo tra proposte di negoziazione in vendita e proposte di negoziazione in acquisto, espresso in misura percentuale, calcolato con le modalità specificate nelle Istruzioni. Indica uno strumento finanziario ai sensi della Sezione C dell Allegato 1 alla Direttiva MiFID, negoziato su TLX. Indica lo strumento finanziario emesso da un market maker o da società da esso controllate o collegate ai sensi dell art C.C. o appartenenti allo stesso gruppo ai sensi dell art. 60 del D.Lgs. 385/93, ovvero lo strumento finanziario per il quale i soggetti sopra elencati: (i) abbiano svolto o partecipato alla strutturazione dello TLX - Regolamento del mercato TLX del Pag. 12/72

13 strumento finanziario ovvero operino in qualità di agente per il calcolo dello strumento finanziario stesso; ovvero (ii) abbiano assunto impegni nei confronti dell emittente e/o intermediari, diversi da emittenti sovranazionali o governativi ovvero agenzie, per sostenere la liquidità dello strumento finanziario nel mercato secondario. Strumento finanziario nonbranded Strumento finanziario non complesso Strumento partecipativo Tick Titolo atipico TLX o il mercato TUB o Testo Unico Bancario TUF o Testo Unico della Finanza Unità di Supervisione Warrant Indica uno strumento finanziario che non rientra nella definizione di strumento finanziario branded. Indica uno strumento finanziario come definito all art. 38 della Direttiva 2006/73/CE della Commissione del 10 agosto Indica uno strumento finanziario fornito di diritti patrimoniali o di diritti amministrativi, escluso il voto nell assemblea generale degli azionisti. Indica il valore minimo di scostamento dei prezzi delle proposte di negoziazione, per ciascuno degli strumenti finanziari negoziabili su TLX. Indica uno strumento finanziario rappresentativo del capitale di debito dell emittente che non garantisce il capitale nominale a scadenza. Indica il mercato TLX. Indica il D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni. Indica il D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche e integrazioni. Indica la struttura definita al comma 2 dell articolo 1.5. Indica uno strumento finanziario che conferisce la facoltà di acquistare o di sottoscrivere, alla o entro la data di scadenza, un certo quantitativo di azioni. TLX - Regolamento del mercato TLX del Pag. 13/72

14 TLX - Regolamento del mercato TLX del Pag. 14/72

15 Titolo 1 Capo 1 Disposizioni generali Oggetto del Regolamento Articolo 1.1 Finalità 1. Il presente Regolamento disciplina l organizzazione e la gestione del mercato regolamentato TLX. Il mercato regolamentato TLX è organizzato e gestito per rispondere alle esigenze degli operatori non professionali. Tutti gli aderenti che operano sul mercato TLX, compresi gli aderenti interconnessi, sono chiamati a contribuire con il proprio comportamento alla preservazione delle condizioni di liquidità del mercato e del suo carattere retail. L attività di soggetti diversi dagli operatori non professionali è possibile solo ed esclusivamente nei limiti definiti dal presente regolamento e, in particolare, dalle sue regole di condotta. 2. Il presente Regolamento stabilisce le condizioni e le modalità di organizzazione e funzionamento di TLX, in particolare: a) le condizioni e le modalità di ammissione, esclusione, revoca e sospensione degli strumenti finanziari dalle contrattazioni; b) gli obblighi, le condizioni e le modalità di ammissione, esclusione, revoca e sospensione degli intermediari; c) gli obblighi, le condizioni e le modalità di ammissione, esclusione, revoca e sospensione dei market maker; d) le condizioni e le modalità di svolgimento delle contrattazioni e di funzionamento dei servizi ad esse strumentali; e) le modalità di accertamento, pubblicazione e diffusione delle informazioni. Capo 2 Principi organizzativi Articolo 1.2 Consiglio di Amministrazione 1. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del mercato senza eccezione di sorta ed ha facoltà di compiere tutti gli atti, anche di disposizione, che ritenga opportuni per il conseguimento dell'oggetto della società di gestione del mercato. 2. Il Consiglio di Amministrazione adotta un codice di comportamento interno, applicabile ai componenti gli organi amministrativi, di controllo, e ai dipendenti della società, volto ad assicurare tra l altro che la gestione della società sia svolta in assenza di situazioni di conflitto d interessi. 3. Il Consiglio di Amministrazione emana le norme di attuazione del presente Regolamento (Istruzioni). TLX - Regolamento del mercato TLX del Pag. 15/72

16 4. Il Consiglio di Amministrazione nomina il Direttore Generale a cui spetta la responsabilità della struttura dedicata allo svolgimento delle attività di gestione, di promozione e di sviluppo del mercato. 5. Il Consiglio di Amministrazione deve dotare la società di gestione del mercato di un organizzazione adeguata e di un sistema di controllo interno che vigili sul rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle procedure interne. TLX - Regolamento del mercato TLX del Pag. 16/72

17 Articolo 1.3 Presidente del Consiglio di Amministrazione 1. Il Presidente promuove e coordina i lavori del Consiglio di Amministrazione, del quale convoca le riunioni ed al quale riferisce in merito alle tematiche rilevanti sulla base delle informazioni ricevute dalla struttura e degli accertamenti compiuti. 2. Il Presidente cura che l attività del Consiglio di Amministrazione sia svolta con indipendenza di giudizio e nel rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili, secondo criteri di trasparenza, tutela degli investitori e sviluppo di un mercato efficiente. Articolo 1.4 Direttore Generale 1. Il Direttore Generale approva le disposizioni tecniche di funzionamento del mercato e dei servizi. 2. Il Direttore Generale esercita le proprie funzioni secondo modalità non discriminanti e sulla base di procedure definite in via generale. 3. Il Direttore Generale ha inoltre l onere di assicurare l informativa della società TLX S.p.A. dovuta ai sensi della vigente normativa. Articolo 1.5 Organizzazione della Società 1. L organizzazione della Società prevede una struttura dedicata allo svolgimento delle attività di gestione, di promozione e di sviluppo della Società, di cui il Direttore Generale assume piena responsabilità nell ambito delle attribuzioni conferitegli dal Consiglio di Amministrazione. 2. L organizzazione della Società prevede altresì una struttura, denominata Unità di Supervisione, distinta da quella di cui al comma precedente e che riporta direttamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione, dedicata allo svolgimento delle attività di ammissione, sospensione ed esclusione degli operatori e degli strumenti finanziari dai mercati, e di supervisione dei mercati organizzati e gestiti dalla Società medesima. 3. TLX S.p.A. predispone la documentazione informativa sugli strumenti finanziari ammessi alla quotazione e/o negoziazione su TLX. Capo 3 Principi di trasparenza Articolo 1.6 Ruolo del Collegio Sindacale nell attività di ammissione degli strumenti finanziari TLX - Regolamento del mercato TLX del Pag. 17/72

18 1. Nell ambito dei propri poteri di cui agli articoli 2403 e 2403 bis c.c. e 149 del TUF, il Collegio Sindacale esercita anche in via preventiva il proprio controllo in merito all adozione dei provvedimenti di ammissione degli strumenti finanziari al mercato TLX nei casi previsti dal Regolamento. 2. Il Collegio Sindacale, al fine di esercitare il controllo di cui al comma 1, ha la facoltà di nominare un consulente esterno, che soddisfi requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza. TLX - Regolamento del mercato TLX del Pag. 18/72

19 Titolo 2 Sezione 1 Ammissione di strumenti finanziari Ammissione alla quotazione Capo 1 Condizioni generali Articolo 2.1 Ambito di applicazione e strumenti ammessi 1. La presente sezione del Regolamento disciplina l ammissione alla quotazione su TLX dei seguenti strumenti finanziari: a) Obbligazioni e altri titoli di debito, compresi strumenti partecipativi, obbligazioni convertibili, obbligazioni strutturate, titoli di Stato e titoli atipici; b) Covered Warrant; c) Certificates; d) Quote o azioni di OICR; e) Asset Backed Securities; f) Combinazioni degli strumenti di cui ai punti precedenti. Articolo 2.2 Lotti minimi negoziabili 1. Nella determinazione dei lotti minimi negoziabili di uno strumento finanziario, TLX S.p.A. tiene in considerazione l efficiente svolgimento delle contrattazioni e le esigenze di accesso per il complesso degli investitori. 2. Il lotto minimo negoziabile di uno strumento finanziario non può essere stabilito per quantità inferiori al taglio minimo previsto dal regolamento di emissione dello strumento finanziario stesso. Capo 2 Strumenti finanziari Articolo 2.3 Condizioni generali 1. Gli strumenti finanziari oggetto di domanda di ammissione da parte dell emittente devono essere: a) emessi nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e di ogni altra disposizione applicabile e conformi alle leggi ed ai regolamenti cui sono soggetti; b) liberamente trasferibili; c) idonei ad essere oggetto di liquidazione mediante il servizio di compensazione e di liquidazione di cui all articolo 69 del Testo Unico della Finanza, o attraverso analoghi servizi esteri sottoposti a vigilanza dalle autorità competenti dello Stato di appartenenza. 2. L ammissibilità alla quotazione di uno strumento finanziario branded o non branded è subordinata all esistenza di un market maker che si impegni a garantirne la liquidità durante le fasi di negoziazione ai sensi dell articolo 4.19 e delle relative Istruzioni. TLX - Regolamento del mercato TLX del Pag. 19/72

20 3. Qualora sul mercato TLX siano ammessi più di due market maker, l ammissibilità alla quotazione di uno strumento finanziario non-branded è subordinata all esistenza di due market maker che si impegnino a garantirne la liquidità fino alle Ai fini del presente articolo, tutti i market maker ammessi sul mercato TLX ed appartenenti al medesimo Gruppo sono considerati come un unico market maker. 5. TLX S.p.A. può subordinare l ammissione alla quotazione di uno strumento finanziario ad ulteriori condizioni comunicate all emittente, al fine di tutelare gli investitori. Le eventuali condizioni aggiuntive sono stabilite con criteri omogenei e non discriminanti per gli emittenti. Articolo 2.4 Obbligazioni e altri titoli di debito 1. Le obbligazioni e gli altri titoli di debito devono essere emessi a fronte di un prestito il cui ammontare residuo in circolazione non sia inferiore a 2,5 milioni di euro o importo equivalente in moneta estera valorizzato all atto della presentazione della domanda di ammissione. TLX S.p.A. può ammettere alla quotazione obbligazioni o altri titoli di debito il cui ammontare residuo sia inferiore a tale importo ove ritenga che possa comunque generarsi un mercato sufficientemente liquido. 2. Qualora lo strumento finanziario sia indicizzato o convertibile in un attività finanziaria, il regolamento di emissione deve prevedere l effettuazione di rettifiche in occasione di eventi di natura straordinaria o di operazioni societarie che riguardino l emittente dell attività finanziaria sottostante. Le rettifiche devono tendere a minimizzare gli effetti distorsivi dell evento sul prezzo degli strumenti finanziari, nonché essere conformi a metodologie di generale accettazione. 3. Qualora lo strumento finanziario sia indicizzato o convertibile in un attività finanziaria, questa deve essere dotata di adeguata liquidità e trasparenza nei metodi di calcolo e diffusione dei relativi dati e valori di mercato. Articolo 2.5 Covered warrant e certificates 1. I covered warrant ed i certificates possono essere ammessi alla quotazione qualora l attività sottostante appartenga ad una o più delle seguenti categorie: a) Azioni, certificati rappresentativi di azioni e altri titoli di capitale di rischio, di emittenti diversi dall emittente i covered warrant, negoziate in mercati regolamentati anche non riconosciuti, purché assoggettati ad equivalente vigilanza e dotate di elevata liquidità; b) Obbligazioni e altri titoli di debito negoziati su mercati regolamentati anche non riconosciuti, purché assoggettati ad equivalente vigilanza e dotati di elevata liquidità; c) Tassi di interesse ufficiali o generalmente utilizzati sul mercato dei capitali caratterizzati da trasparenza nei metodi di rilevazione e diffusione; TLX - Regolamento del mercato TLX del Pag. 20/72

21 d) Valute la cui parità di cambio sia rilevata con continuità dalle autorità o dagli organismi competenti e comunque liberamente convertibili; e) Strumenti finanziari derivati negoziati su mercati regolamentati anche non riconosciuti, purché assoggettati ad equivalente vigilanza e dotati di elevata liquidità; f) Merci negoziate su mercati regolamentati anche non riconosciuti, purché assoggettati ad equivalente vigilanza e dotate di elevata liquidità; g) Indici o panieri di indici relativi a strumenti finanziari di cui alle precedenti lettere, purché notori e caratterizzati da trasparenza nei metodi di calcolo e diffusione. 2. TLX S.p.A. può ammettere a quotazione covered warrant e certificates con attività sottostanti diverse da quelle indicate al comma 1, purché l attività sottostante risulti liquida e caratterizzata da trasparenza nei metodi di calcolo e diffusione dei relativi dati e valori di mercato. 3. Per l ammissione alla quotazione di covered warrant e certificates aventi scadenza superiore a 5 anni TLX S.p.A. può richiedere ulteriori informazioni al fine di consentire una miglior valutazione del rischio connesso alla durata dell investimento per l investitore. 4. Il multiplo dei covered warrant plain vanilla la cui attività sottostante sia un azione di emittente italiano quotata in un mercato regolamentato italiano deve essere pari a 0,1. Il multiplo dei covered warrant plain vanilla la cui attività sottostante sia un indice controllato e gestito da un mercato regolamentato italiano deve essere pari a 0, Il regolamento di emissione di covered warrant e certificates deve prevedere l esercizio automatico a scadenza per gli strumenti finanziari in the money. Il regolamento dovrà altresì prevedere la facoltà di rinuncia all esercizio attraverso apposita comunicazione indirizzata all emittente. 6. Il regolamento di emissione di covered warrant e certificates deve prevedere l effettuazione di rettifiche in occasione di eventi di natura straordinaria o di operazioni societarie che riguardino l emittente dell attività sottostante. Le rettifiche devono tendere a minimizzare gli effetti distorsivi dell evento sul prezzo degli strumenti finanziari, nonché essere conformi a metodologie di generale accettazione. Articolo 2.6 Quote o azioni di OICR 1. Il regolamento o lo statuto di un OICR deve prevedere la possibilità che le quote o azioni siano ammesse alla quotazione in un mercato regolamentato. 2. Le attività sottostanti gli ETF devono soddisfare i requisiti previsti all articolo 2.5 commi 1, 2, 3 e 6. Articolo 2.7 Asset Backed Securities 1. Le asset backed securities devono essere: TLX - Regolamento del mercato TLX del Pag. 21/72

22 a) emesse a fronte di un prestito il cui ammontare residuo in circolazione non sia inferiore a 50 milioni di euro o importo equivalente in moneta estera valorizzato all atto della presentazione della domanda di ammissione. TLX S.p.A. può ammettere alla quotazione asset backed securities il cui ammontare residuo sia inferiore a tale importo ove ritenga che possa comunque generarsi un mercato sufficientemente liquido; b) oggetto di periodiche valutazioni da parte di almeno una agenzia di rating indipendente di livello internazionale. 2. Sono ammissibili solo asset backed securities che abbiano un rating almeno pari all investment grade. Articolo 2.8 Combinazioni di strumenti finanziari 1. Per l ammissione alla quotazione degli strumenti finanziari di cui all articolo 2.1, comma 1, lettera f), TLX S.p.A. può richiedere requisiti specifici al fine di determinare la prevalente natura degli strumenti finanziari. 2. Ai fini della determinazione dei requisiti specifici per l ammissione di strumenti finanziari di cui al presente articolo, TLX S.p.A. considererà i seguenti criteri: a) La natura giuridica dell emissione; b) Il rating dell emissione, se presente; c) Il profilo dell emittente in relazione ad altre emissioni della stessa tipologia o con elevato grado di innovazione; d) Il grado di solvibilità dell emittente; e) L effettiva possibilità per il market maker di garantire liquidità in modo continuativo agli strumenti finanziari. Capo 3 Emittenti Articolo 2.9 Condizioni generali 1. Gli emittenti devono dimostrare: a) che i loro statuti siano conformi alle leggi ed ai regolamenti ai quali sono soggetti; b) per gli strumenti finanziari aventi rappresentazione cartolare, che quest ultima sia conforme alle norme applicabili ai medesimi strumenti finanziari. Qualora la rappresentazione cartolare non sia conforme alle norme in vigore in Italia, la situazione dovrà essere resa nota al pubblico. 2. Gli emittenti devono aver pubblicato e depositato, conformemente al proprio diritto nazionale, il bilancio anche consolidato dell ultimo esercizio corredato di un giudizio della società di revisione redatto secondo le modalità previste dall articolo 156 del Testo Unico della Finanza e delle relative disposizioni di attuazione, o della equivalente disciplina di diritto estero applicabile. TLX - Regolamento del mercato TLX del Pag. 22/72

23 3. Per le società di recente costituzione, nonché per quelle che hanno subito recentemente modifiche sostanziali nella loro struttura patrimoniale, l emittente non è tenuto al rispetto delle disposizioni del comma 2, purché vengano adeguatamente descritte tali circostanze e vengano presentati schemi contabili pro-forma, in modo da rappresentare agli investitori, in conformità ai principi in materia, l'andamento economico, patrimoniale e finanziario dell'emittente quale si sarebbe configurato se l'emittente stesso avesse conseguito l'assetto (inteso anche come area di consolidamento) che lo caratterizza al momento dell'operazione nel periodo cui si riferiscono le informazioni presentate, corredati dalla relazione della società di revisione contenente il giudizio sulla ragionevolezza delle ipotesi di base per la redazione dei dati pro-forma, sulla corretta applicazione della metodologia utilizzata, nonché sulla correttezza dei principi contabili adottati. Articolo 2.10 Emittenti obbligazioni e altri titoli di debito 1. Gli emittenti di obbligazioni e altri titoli di debito sono tenuti a fornire, ove disponibile, l indicazione dell ultimo rating relativo all emissione ed all emittente, della data di rilascio e dell'ente o società che lo ha emesso. 2. Gli emittenti di obbligazioni convertibili o cum warrant, ove le azioni alle quali si riferiscono le suddette obbligazioni, da ammettere a quotazione o alle negoziazioni, non siano già negoziate in un mercato regolamentato e siano emesse da un soggetto diverso dall emittente le obbligazioni, sono tenuti a garantire, per tutta la durata del prestito obbligazionario, una costante diffusione delle informazioni relative all emittente terzo, in modo tale da consentire ai portatori delle obbligazioni un adeguata valutazione delle stesse. 3. Gli emittenti di obbligazioni strutturate sono tenuti a dimostrare la disponibilità in Italia di informazioni continue e aggiornate sui prezzi fatti registrare nel mercato principale di quotazione dalle attività finanziarie prescelte per l indicizzazione. 4. Gli emittenti di obbligazioni strutturate e titoli atipici devono conferire l incarico per la quantificazione della remunerazione cedolare e/o del premio a scadenza ad un agente per il calcolo, qualora diverso dall emittente stesso. 5. Nel caso in cui l emissione sia garantita incondizionatamente e irrevocabilmente da un terzo soggetto (garante) i requisiti e gli adempimenti previsti dalla presente sezione devono essere soddisfatti dal garante. Articolo 2.11 Emittenti covered warrant e certificates 1. Gli emittenti di covered warrant e certificates devono essere sottoposti a vigilanza prudenziale e possedere un patrimonio di vigilanza non inferiore a 25 milioni di euro. TLX - Regolamento del mercato TLX del Pag. 23/72

24 2. Gli emittenti di covered warrant e certificates sono tenuti a fornire, ove disponibile, l indicazione dell ultimo rating relativo all emissione ed all emittente, della data di rilascio e dell'ente o società che lo ha emesso. 3. Nel caso in cui l emissione sia garantita incondizionatamente e irrevocabilmente da un terzo soggetto (garante) i requisiti e gli adempimenti previsti dalla presente Sezione devono essere soddisfatti dal garante. Articolo 2.12 Emittenti asset backed securities 1. Gli emittenti di asset backed securities devono avere per oggetto sociale esclusivo la realizzazione di operazioni di cartolarizzazione, oppure devono dimostrare che le attività con il cui incasso o realizzo sono soddisfatti i diritti incorporati nelle ABS costituiscano patrimonio separato da quello della società e di altre emissioni di ABS e che su tale patrimonio non possano essere ammesse azioni da parte di creditori diversi dai possessori di quella specifica emissione di ABS. Articolo 2.13 Emittenti esteri 1. Gli emittenti di diritto estero devono dimostrare, in aggiunta a quanto previsto all articolo 2.9, che non sussistono impedimenti: a) all osservanza da parte loro delle disposizioni, contenute nel presente Regolamento, nelle relative Istruzioni nonché in leggi o altri regolamenti ad essi applicabili, concernenti gli obblighi informativi nei confronti del pubblico, della Consob e di TLX S.p.A.; b) all'esercizio di tutti i diritti relativi agli strumenti finanziari per i quali si richiede l'ammissione, da parte di tutti i portatori che si trovino in condizioni identiche. 2. Gli emittenti di diritto estero devono altresì fornire idonea attestazione circa le modalità di esercizio dei diritti spettanti ai titolari dei loro strumenti finanziari, con particolare riguardo alle modalità di esercizio dei diritti patrimoniali. 3. TLX S.p.A. può subordinare l ammissione alla quotazione di uno strumento finanziario di emittenti di diritto estero non aventi strumenti finanziari ammessi alla quotazione in altri mercati regolamentati, ad ulteriori condizioni, al fine di tutelare gli investitori. Le eventuali condizioni aggiuntive sono stabilite con criteri omogenei e non discriminanti per gli emittenti di diritto estero. Capo 4 Market Maker Articolo 2.14 Condizioni generali 1. Il market maker, ove non coincida con l emittente, coadiuva l emittente negli adempimenti inerenti la procedura di ammissione alla quotazione degli strumenti finanziari, ai fini di un ordinato e rapido svolgimento della stessa. TLX - Regolamento del mercato TLX del Pag. 24/72

25 2. Il market maker inoltre: a) qualora l emittente non abbia altri strumenti finanziari ammessi a quotazione sul mercato, attesta che i rappresentanti della società emittente siano stati correttamente informati degli obblighi derivanti dall ammissione alla quotazione di strumenti finanziari su TLX, anche in riferimento alla normativa vigente; b) attesta di aver comunicato a TLX S.p.A. i dati e i fatti di cui sia venuto eventualmente a conoscenza nel corso della propria attività di cui al comma 1 e che dovrebbero essere presi in considerazione dall Unità di Supervisione e/o dal Collegio Sindacale ai fini dell ammissione alla quotazione, oltre a quelli già resi noti dall emittente; c) si impegnano a rispettare gli obblighi di liquidità ai sensi dell articolo 4.19 e delle relative Istruzioni; d) si impegna a versare i corrispettivi relativi all ammissione alla quotazione degli strumenti finanziari nella misura, con le modalità e nei termini non discriminatori stabiliti in via generale da TLX S.p.A. e) si impegna a comunicare a TLX S.p.A. le situazioni concernenti i propri rapporti con l emittente individuate nelle Istruzioni, nonché le situazioni che il Market Maker, secondo le proprie policy, ritiene possano dar luogo a conflitti di interessi meritevoli di segnalazione al Pubblico degli investitori. 3. Per gli strumenti finanziari sui quali la liquidità viene garantita da più market maker, le condizioni di cui ai commi 1 e 2 devono essere soddisfatte da ciascun market maker.. Capo 5 Procedura di ammissione Articolo 2.15 Avvio della procedura di ammissione 1. La procedura di ammissione alla quotazione su TLX inizia con la presentazione della domanda di ammissione da parte dell emittente. 2. La data di presentazione è stabilita nel giorno di mercato aperto nel quale la domanda è pervenuta all Unità di Supervisione. 3. L unità di Supervisione rilascia al richiedente un attestazione di avvenuta ricezione della domanda. 4. Le modalità di presentazione della domanda e di rilascio dell attestazione sono specificate nelle Istruzioni. 5. La domanda di ammissione si intende completa quando è pervenuta all Unità di Supervisione corredata da tutti gli allegati specificati nelle Istruzioni e debitamente compilata e sottoscritta dal soggetto munito dei necessari poteri. 6. I termini di cui all articolo 2.18 decorrono dalla data di presentazione della domanda, o dal successivo completamento della stessa. TLX - Regolamento del mercato TLX del Pag. 25/72

26 7. L unità di Supervisione verifica la completezza e la correttezza formale della domanda e, in presenza di irregolarità ed incompletezze nella documentazione, ne dà tempestiva comunicazione all emittente. La domanda di ammissione si intende decaduta qualora, entro il termine di 60 giorni dalla predetta comunicazione, la domanda non venga modificata o integrata con la documentazione richiesta, o qualora l emittente presenti una nuova domanda per il medesimo strumento finanziario. 8. A seguito dell esito positivo della verifica di completezza e correttezza formale, TLX S.p.A. informa il pubblico e la Consob che l emittente ha presentato domanda di ammissione alla quotazione. 9. Dalla data di comunicazione al pubblico della presentazione della domanda, l emittente dovrà menzionare la pendenza dell iter di ammissione sul mercato TLX su ogni comunicazione al pubblico relativa allo strumento finanziario oggetto della domanda. Articolo 2.16 Verifica dei requisiti 1. Successivamente al positivo esito della verifica di completezza e correttezza formale della domanda, l Unità di Supervisione provvede a verificare la sussistenza dei requisiti di cui ai Capi 2, 3, 4 del presente Titolo. Qualora ravvisi la carenza o la violazione di un requisito, oppure la carenza di informazioni necessarie per la corretta e completa verifica, l Unità di Supervisione ne dà tempestiva comunicazione all emittente e concorda con esso l invio delle necessarie precisazioni o integrazioni. Articolo 2.17 Esito della procedura 1. Per gli strumenti finanziari branded diversi dagli strumenti finanziari non complessi e che non siano ammessi alla negoziazione in un altro mercato regolamentato europeo o per i quali non sia in corso un analogo e concomitante procedimento di ammissione alla negoziazione, nel caso di positiva verifica dei requisiti, l Unità di Supervisione fornisce al Collegio Sindacale tutta la documentazione necessaria affinché il Collegio Sindacale possa esercitare in via preventiva il proprio controllo in merito all ammissibilità dello strumento finanziario, come previsto dall art Nella formulazione del parere il Collegio Sindacale fa principalmente riferimento: a) ai principi di trasparenza di cui all articolo 1.6; b) al rispetto delle disposizioni di cui ai Capi 2, 3, 4 del presente Titolo e delle relative Istruzioni; c) al rispetto della normativa applicabile. 3. Nel caso di positivo pronunciamento del Collegio Sindacale sull ammissione, l Unità di Supervisione delibera l ammissione alla quotazione dello strumento finanziario al mercato TLX. 4. Per gli strumenti finanziari diversi da quelli di cui al comma 1, nel caso di positiva verifica dei requisiti, l Unità di Supervisione delibera l ammissione alla quotazione dello strumento finanziario. TLX - Regolamento del mercato TLX del Pag. 26/72

27 5. Il provvedimento di ammissione alla quotazione di cui al comma 1 e al comma 4, è comunicato al pubblico, all emittente, ai market maker che devono garantire la liquidità ed alla Consob, e contiene almeno le seguenti informazioni: a) Codici identificativi dello strumento finanziario; b) Quantitativo minimo negoziabile; c) Segmenti ai quali lo strumento finanziario è ammesso; d) Quantità minima stabilita per il rispetto degli obblighi di liquidità ai sensi del articolo 4.19, comma 3; e) Potenziali conflitti di interesse inerenti l ammissione alla quotazione dello strumento finanziario su TLX, con riguardo al rapporto intercorrente tra l emittente, i market maker e la società di gestione del mercato. 6. Il provvedimento di ammissione ha efficacia per i sei mesi successivi all approvazione. La data di inizio delle negoziazioni è stabilita con successivo provvedimento di TLX S.p.A. e comunicata al pubblico, all emittente, ai market maker che devono garantire la liquidità ed alla Consob. L inizio delle negoziazioni non può essere stabilito in data antecedente alla data di pubblicazione del prospetto di quotazione, ove previsto. 7. La domanda di ammissione alla quotazione può essere respinta con provvedimento motivato e comunicato tempestivamente al pubblico, all emittente ed alla Consob qualora: a) non siano rispettati i requisiti e le condizioni previsti dagli articoli 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14; b) il Collegio Sindacale, per gli strumenti finanziari di cui al comma 1, abbia espresso parere negativo in merito all ammissione alla quotazione dello strumento finanziario; c) le caratteristiche dello strumento finanziario siano tali da far ritenere che non possa aver luogo la formazione di un mercato regolare; d) ad uno dei market maker che devono garantire la liquidità sullo strumento finanziario o all emittente, siano imposte limitazioni alla negoziazione di nuovi strumenti finanziari, ai sensi degli articoli 6.23 e 6.27; e) la situazione dell emittente, sulla base della documentazione presentata e delle informazioni di pubblico dominio, al momento della presentazione della domanda e prima dell ammissione, sia tale da rendere l ammissione contraria all interesse degli investitori. A tal fine TLX S.p.A. fa principalmente riferimento alla presenza di rilevanti squilibri nella struttura finanziaria e/o al mutamento della situazione societaria tale da influire in modo rilevante sulle condizioni di stabilità finanziaria dell emittente; f) la società di revisione abbia espresso sul bilancio dell emittente un giudizio negativo o abbia dichiarato l impossibilità di esprimere un giudizio; g) limitatamente agli strumenti finanziari di diritto estero, la Consob non abbia espresso parere favorevole circa l idoneità dell emittente ad assolvere agli obblighi informativi derivanti dalla quotazione o non abbia rilasciato positivo giudizio di equivalenza sulle modalità di revisione contabile dei bilanci presentati. TLX - Regolamento del mercato TLX del Pag. 27/72

28 8. Il provvedimento di ammissione alla quotazione può essere sospeso o revocato con provvedimento motivato e comunicato tempestivamente al pubblico, all emittente, ai market maker che devono garantire la liquidità ed alla Consob qualora, prima dell inizio delle negoziazioni: a) ad uno dei market maker che devono garantire la liquidità allo strumento finanziario siano imposte limitazioni alla negoziazione di nuovi strumenti finanziari, ai sensi dell articolo 6.23; b) la situazione dell emittente, sulla base della documentazione presentata e delle informazioni di pubblico dominio, sia tale da rendere l ammissione contraria all interesse degli investitori. A tal fine TLX S.p.A. fa principalmente riferimento alla presenza di rilevanti squilibri nella struttura finanziaria e/o al mutamento della situazione societaria tale da influire in modo rilevante sulle condizioni di stabilità finanziaria dell emittente. 9. L emittente o uno dei market maker, qualora ne venga a conoscenza, è tenuto ad informare prontamente TLX S.p.A. prima dell inizio delle negoziazioni di ogni fatto non segnalato che possa influire sulla valutazione degli strumenti finanziari. TLX S.p.A., in seguito al sopravvenire di detti fatti, può revocare o sospendere il provvedimento di ammissione nel solo interesse degli investitori. Articolo 2.18 Termini dell ammissione 1. Il provvedimento di ammissione o di rigetto della domanda viene emanato entro un numero di giorni di mercato aperto decorrenti dalla data di presentazione della domanda specificato, per ciascuna tipologia di strumenti finanziari, nella tabella che segue: Tipologia di strumenti finanziari Giorni di mercato aperto Obbligazioni e altri titoli di debito 25 Covered Warrant 25 Certificates 25 Quote o azioni di OICR 25 Asset Backed Securities 25 Combinazioni degli strumenti finanziari di cui ai punti 30 precedenti 2. Il termine di cui al comma 1 si riduce di 5 giorni di mercato aperto per gli strumenti finanziari la cui richiesta di quotazione sia avvenuta successivamente ad una offerta al pubblico risparmio, mediante pubblicazione di un prospetto di offerta autorizzato ai sensi dell art. 13 della Direttiva Prospetto. 3. I termini per l ammissione alla quotazione si intendono: a) interrotti fino a quando non venga consegnata la documentazione completa e corretta, qualora vengano riscontrate irregolarità o incompletezze nella documentazione presentata; TLX - Regolamento del mercato TLX del Pag. 28/72

29 b) sospesi fino alla presentazione da parte dell emittente della documentazione integrativa o delle precisazioni richieste dall Unità di Supervisione, qualora nella verifica dei requisiti venga riscontrata la carenza di informazioni necessarie per la corretta e completa valutazione; c) aumentati del 50%, qualora venga presentata domanda di ammissione alla quotazione di strumenti finanziari appartenenti a tipologie per le quali non sono ancora stati ammessi alla quotazione o alla negoziazione sul mercato TLX altri strumenti finanziari. 4. Nei casi di sospensione dei termini di cui al comma 3, lettera b), i termini decorrono nuovamente, per un massimo di due volte, dalla data di ricezione da parte dell Unità di Supervisione delle ulteriori informazioni o documentazioni richieste. Articolo 2.19 programma Strumenti finanziari emessi nell ambito di un 1. Per gli strumenti finanziari di cui all art. 2.17, comma 1, emessi nell ambito di un programma, l Unità di Supervisione, al termine della positiva verifica dei requisiti, fornisce al Collegio Sindacale tutta la documentazione necessaria affinché il Collegio Sindacale possa esercitare in via preventiva il proprio controllo in merito al giudizio di ammissibilità alla quotazione degli strumenti finanziari oggetto del programma, come previsto dall art Nel caso di positivo pronunciamento del Collegio Sindacale, di cui al comma 1, l Unità di Supervisione esprime un giudizio di ammissibilità alla quotazione degli strumenti finanziari oggetto del programma. 3. Per gli strumenti finanziari di cui all art. 2.17, comma 4, emessi nell ambito di un programma, l Unità di Supervisione, nel caso di positiva verifica dei requisiti, esprime un giudizio di ammissibilità alla quotazione degli strumenti finanziari oggetto del programma. 4. Il giudizio di ammissibilità alla quotazione degli strumenti finanziari oggetto del programma di cui al comma 2 e 3 è comunicato all emittente, ai market maker che devono garantire la liquidità ed alla Consob. 5. L avviso integrativo di emissione relativo a strumenti finanziari emessi nell ambito di un programma è soggetto ad un mero giudizio di conformità con il relativo programma di emissione. Il Collegio Sindacale non esprime il proprio parere in merito alle singole emissioni di strumenti finanziari a valere sul programma. Il giudizio di conformità è espresso e comunicato all emittente, ai market maker che devono garantire la liquidità ed alla Consob entro il termine indicato nelle Istruzioni. TLX - Regolamento del mercato TLX del Pag. 29/72

30 Articolo 2.20 ammissione Priorità nello svolgimento della procedura di 1. L Unità di Supervisione esamina le domande presentate nel rispetto della priorità temporale. Sezione 2 Ammissione alla negoziazione Capo 6 Condizioni generali Articolo 2.21 Ambito di applicazione e strumenti ammessi 1. Ai sensi della presente Sezione, si intende per richiedente il soggetto che richiede l ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari, anche nel caso in cui coincida con TLX SpA. 2. La presente sezione del Regolamento disciplina l ammissione alla negoziazione su TLX dei seguenti strumenti finanziari: a) Obbligazioni e altri titoli di debito, compresi strumenti partecipativi, obbligazioni convertibili, obbligazioni strutturate, titoli di Stato e titoli atipici; b) Azioni, certificati rappresentativi di azioni e altri titoli di capitale di rischio; c) Covered Warrant; d) Certificates; e) Quote o azioni di OICR; f) Asset Backed Securities; g) Combinazioni degli strumenti finanziari di cui ai punti precedenti. Articolo 2.22 Lotti minimi negoziabili 1. Nella determinazione dei lotti minimi negoziabili di uno strumento finanziario, TLX S.p.A. tiene in considerazione l efficiente svolgimento delle contrattazioni e le esigenze di accesso per il complesso degli investitori. 2. Il lotto minimo negoziabile di uno strumento finanziario non può essere stabilito per quantità inferiori al taglio minimo previsto dal regolamento di emissione dello strumento finanziario stesso. Capo 7 Strumenti finanziari Articolo 2.23 Condizioni generali 1. I requisiti minimi per l ammissione alla negoziazione degli strumenti finanziari sul mercato tengono conto della natura, della tipologia e delle caratteristiche di liquidità e stabilità delle relative negoziazioni, nell ottica di assicurare la regolarità delle contrattazioni. TLX - Regolamento del mercato TLX del Pag. 30/72

31 2. Possono essere oggetto di domanda di ammissione alla negoziazione da parte del richiedente gli strumenti finanziari: a) emessi o garantiti dallo Stato italiano o da uno Stato membro dell'unione Europea o emessi da organismi internazionali a carattere pubblico di cui facciano parte uno o più Stati membri dell Unione Europea; b) diversi da quelli di cui alla lettera a), negoziati in un mercato regolamentato, per i quali non sia necessaria la pubblicazione di un prospetto per l ammissione alla negoziazione ai sensi dell articolo 4, comma 2, lettera h) della Direttiva Prospetto. 3. Gli strumenti finanziari oggetto di domanda di ammissione da parte del richiedente devono essere: a) emessi nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e di ogni altra disposizione applicabile e conformi alle leggi ed ai regolamenti cui sono soggetti; b) liberamente trasferibili; c) idonei ad essere oggetto di liquidazione mediante il servizio di compensazione e di liquidazione di cui all articolo 69 del Testo Unico della Finanza, o attraverso analoghi servizi esteri sottoposti a vigilanza dalle autorità competenti dello Stato di appartenenza. 4. L ammissibilità alla negoziazione di uno strumento finanziario branded o non branded è subordinata all esistenza di un market maker che si impegni a garantirne la liquidità durante le fasi di negoziazione del mercato ai sensi dell articolo 4.19 e delle relative Istruzioni. 2. Qualora sul mercato TLX siano ammessi più di due market maker, l ammissibilità alla negoziazione di uno strumento finanziario non-branded è subordinata all esistenza di due market maker che si impegnino a garantirne la liquidità fino alle Ai fini del presente articolo, tutti i market maker ammessi sul mercato TLX ed appartenenti al medesimo Gruppo sono considerati come un unico market maker. 4. Agli strumenti finanziari di cui al comma 2, lettera b) si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2.24, 2.25, TLX S.p.A. può subordinare l ammissione alla negoziazione di uno strumento finanziario ad ulteriori condizioni comunicate al richiedente, al fine di tutelare gli investitori. Le eventuali condizioni aggiuntive sono stabilite con criteri omogenei e non discriminanti per i richiedenti. Articolo 2.24 Covered Warrant e Certificates 4. Al fine di garantire liquidità e stabilità delle quotazioni comparabili, le quantità minime previste dall articolo 2.30, comma 4, lettera d), laddove possibile, sono fissate, all atto dell ammissione, in misura non inferiore a quelle previste dal mercato regolamentato TLX - Regolamento del mercato TLX del Pag. 31/72

32 europeo nel quale l emittente ha richiesto l ammissione alla quotazione degli strumenti finanziario in oggetto. Articolo 2.25 Quote o azioni di OICR 1. All ammissione alla negoziazione quote o azioni di OICR si applicano le disposizioni previste dall articolo Articolo 2.26 Combinazioni degli strumenti finanziari di cui ai punti precedenti 1. Per l ammissione alla negoziazione degli strumenti finanziari di cui al articolo 2.21, comma 1, lettera g), TLX S.p.A. può richiedere requisiti specifici al fine di determinare la prevalente natura degli strumenti finanziari. 2. Ai fini della determinazione dei requisiti specifici per l ammissione di strumenti finanziari di cui al presente articolo, TLX S.p.A. considererà i seguenti criteri: a) La natura giuridica dell emissione; b) Il rating dell emissione, se presente; c) Il profilo dell emittente in relazione ad altre emissioni della stessa tipologia o con elevato grado di innovazione; d) Il grado di solvibilità dell emittente; e) L effettiva possibilità per i market maker di garantire liquidità in modo continuativo agli strumenti finanziari. 3. All ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari di cui al articolo 2.21, comma 1, lettera g ), si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per gli strumenti finanziari aventi natura giuridica assimilabile. Capo 8 Market Maker Articolo 2.27 Condizioni generali 1. Ai fini dell ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari, il market maker: a) si impegna a rispettare gli obblighi di liquidità, ai sensi dell articolo 4.19 e delle relative Istruzioni; b) si impegna a versare i corrispettivi relativi alla negoziazione degli strumenti finanziari nella misura, con le modalità e nei termini non discriminatori stabiliti in via generale da TLX S.p.A.; c) si impegna a comunicare a TLX S.p.A. le situazioni concernenti i propri rapporti con l emittente stabilite nelle Istruzioni, nonché le situazioni che il Market Maker, secondo le proprie policy, ritiene possano dar luogo a conflitti di interessi meritevoli di segnalazione al pubblico degli investitori. 2. Per gli strumenti finanziari sui quali la liquidità viene garantita da più market maker, le condizioni di cui al comma 1 devono essere soddisfatte da ciascun market maker. TLX - Regolamento del mercato TLX del Pag. 32/72

33 Capo 9 Procedura di ammissione Articolo 2.28 Avvio della procedura 1. La procedura di ammissione alla negoziazione su TLX inizia con la presentazione della domanda di ammissione da parte del richiedente. 2. La data di presentazione è stabilita nel giorno di mercato aperto nel quale la domanda è pervenuta all Unità di Supervisione. 3. L unità di Supervisione rilascia al richiedente un attestazione di avvenuta ricezione della domanda. 4. Le modalità di presentazione della domanda e di rilascio dell attestazione sono specificate nelle Istruzioni. La domanda di ammissione è unica per tutti gli strumenti finanziari oggetto della medesima emissione. 5. La domanda di ammissione si intende completa quando è pervenuta all Unità di Supervisione corredata da tutti gli allegati specificati nelle Istruzioni e debitamente compilata e sottoscritta dal soggetto munito dei necessari poteri. 6. I termini di cui all articolo 2.31 decorrono dalla data di presentazione della domanda, o dal successivo completamento della stessa. 7. L unità di Supervisione verifica la completezza e la correttezza formale della domanda e, in presenza di irregolarità ed incompletezze nella documentazione, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente. La domanda di ammissione si intende decaduta qualora, entro il termine di 60 giorni dalla predetta comunicazione, la domanda non venga modificata o integrata con la documentazione richiesta, o qualora il richiedente presenti una nuova domanda per il medesimo strumento finanziario. 8. A seguito dell esito positivo della verifica di completezza e correttezza formale, TLX S.p.A. informa il pubblico e la Consob che è stata presentata domanda di ammissione alla negoziazione. Articolo 2.29 Verifica dei requisiti 1. Successivamente al positivo esito della verifica di completezza e correttezza formale della domanda, l Unità di Supervisione provvede a verificare la sussistenza dei requisiti di cui ai Capi 7 e 8 del presente Titolo. Qualora ravvisi la carenza o la violazione di un requisito, oppure la carenza di informazioni necessarie per la corretta e completa verifica, l Unità di Supervisione ne dà tempestiva comunicazione al richiedente e concorda con esso l invio delle necessarie precisazioni o integrazioni. TLX - Regolamento del mercato TLX del Pag. 33/72

34 Articolo 2.30 Esito della procedura 1. Nel caso di positiva verifica dei requisiti, l Unità di Supervisione delibera l ammissione alla negoziazione dello strumento finanziario al mercato TLX. 2. Il provvedimento di ammissione alla negoziazione, comunicato al pubblico, al richiedente, ai market maker che devono garantire la liquidità ed alla Consob, contiene almeno le seguenti informazioni: a) Codici identificativi dello strumento finanziario; b) Quantitativo minimo negoziabile; c) Segmenti ai quali lo strumento finanziario è ammesso; d) Quantità minima stabilita per il rispetto degli obblighi di liquidità ai sensi dell articolo 4.19, comma 3; e) Potenziali conflitti di interesse inerenti l ammissione alla negoziazione dello strumento finanziario su TLX, con riguardo al rapporto intercorrente tra l emittente, i market maker e la società di gestione del mercato. 3. Il provvedimento di ammissione ha efficacia per i tre mesi successivi all approvazione. La data di inizio delle negoziazioni, qualora non specificata nel provvedimento di ammissione, è stabilita con successivo provvedimento e comunicata al pubblico, al richiedente, ai market maker che devono garantire la liquidità ed alla Consob. TLX S.p.A., entro il giorno antecedente l inizio delle negoziazioni, dà notizia all emittente ed alla società di gestione del mercato in cui gli strumenti finanziari sono stati ammessi alla quotazione dell avvio delle negoziazioni degli strumenti finanziari di cui all articolo 2.23, comma 2, lettere b), secondo le modalità previste nelle Istruzioni. 4. La domanda di ammissione alla negoziazione può essere respinta con provvedimento motivato e comunicato tempestivamente al pubblico, al richiedente, ai market maker che devono garantire la liquidità ed alla Consob qualora: a) non siano rispettati i requisiti e le condizioni previsti dagli articoli 2.23, 2.24, 2.25, 2.26; b) qualora l emittente, nell adempimento degli obblighi di informazione societaria ad esso applicabili, non sia sottoposto agli obblighi di informazione societaria stabiliti dalla Direttiva sull ammissione alla quotazione ufficiale; c) le caratteristiche dello strumento finanziario siano tali da far ritenere che non possa aver luogo la formazione di un mercato regolare; d) lo strumento finanziario sia sospeso dalla negoziazione nel mercato nel quale detto strumento finanziario è stato ammesso alla quotazione, per ragioni non dipendenti da cause tecnologiche inerenti l operatività del mercato stesso; e) ad uno dei market maker che devono garantire la liquidità dello strumento finanziario siano imposte limitazioni alla negoziazione di nuovi strumenti finanziari, ai sensi dell articolo 6.25; f) la situazione dell emittente, sulla base della documentazione presentata e delle informazioni di pubblico dominio, al momento della presentazione della domanda e prima dell ammissione, sia tale da rendere l ammissione contraria all interesse degli investitori. A tal fine TLX S.p.A. fa principalmente riferimento alla presenza di rilevanti squilibri nella struttura finanziaria e/o al TLX - Regolamento del mercato TLX del Pag. 34/72

35 mutamento della situazione societaria tale da influire in modo rilevante sulle condizioni di stabilità finanziaria dell emittente. 5. Il provvedimento di ammissione alla negoziazione può essere sospeso o revocato con provvedimento motivato e comunicato tempestivamente al pubblico, al richiedente, ai market maker che devono garantire la liquidità ed alla Consob qualora, prima dell inizio delle negoziazioni: a) lo strumento finanziario sia sospeso dalla negoziazione nel mercato nel quale detto strumento finanziario è stato ammesso alla quotazione, per ragioni non dipendenti da cause tecnologiche inerenti l operatività del mercato stesso; b) ad uno dei market maker che devono garantire la liquidità dello strumento finanziario siano imposte limitazioni alla negoziazione di nuovi strumenti finanziari, ai sensi dell articolo 6.25; c) la situazione dell emittente, sulla base della documentazione presentata e delle informazioni di pubblico dominio, sia tale da rendere l ammissione contraria all interesse degli investitori. A tal fine TLX S.p.A. fa principalmente riferimento alla presenza di rilevanti squilibri nella struttura finanziaria e/o al mutamento della situazione societaria tale da influire in modo rilevante sulle condizioni di stabilità finanziaria dell emittente. 6. Il richiedente è tenuto ad informare prontamente TLX S.p.A. prima dell inizio delle negoziazioni dei fatti non segnalati che possano influire sulla valutazione degli strumenti finanziari. TLX S.p.A., in seguito al sopravvenire di detti fatti, può revocare o sospendere il provvedimento di ammissione nel solo interesse degli investitori. Articolo 2.31 Termini dell ammissione 1. Il provvedimento di ammissione o di rigetto della domanda viene emanato entro un numero di giorni di mercato aperto decorrenti dalla data di presentazione della domanda specificato, per ciascuna tipologia di strumenti finanziari, nella tabella che segue: Tipologia di strumenti finanziari Obbligazioni e altri titoli di debito, eccetto titoli emessi dallo Stato Italiano o da Stati appartenenti all UE (domanda cumulativa) Titoli emessi dallo Stato Italiano o da Stati appartenenti all UE (domanda cumulativa) Azioni, certificati di azioni e altri titoli di capitale di rischio 5 Covered Warrant 25 Certificates 25 Quote o azioni di OICR 25 Asset Backed Securities 25 Combinazioni degli strumenti finanziario di cui ai punti precedenti Giorni di mercato aperto TLX - Regolamento del mercato TLX del Pag. 35/72

36 2. I termini per l ammissione alla negoziazione si intendono: a) interrotti fino a quando non venga consegnata la documentazione completa e corretta, qualora vengano riscontrate irregolarità o incompletezze nella documentazione presentata; b) sospesi fino alla presentazione da parte del richiedente della documentazione integrativa o delle precisazioni richieste dall Unità di Supervisione, qualora nella verifica dei requisiti venga riscontrata la carenza di informazioni necessarie per la corretta e completa valutazione; c) aumentati del 50%, qualora venga presentata domanda di ammissione alla negoziazione di strumenti appartenenti a tipologie per le quali non sono ancora stati ammessi alla negoziazione o alla quotazione sul mercato TLX altri strumenti finanziari. 3. Nei casi di sospensione dei termini di cui al comma 2, lettera b), i termini decorrono nuovamente, per un massimo di due volte, dalla data di ricezione da parte dell Unità di Supervisione delle ulteriori informazioni o documentazioni richieste. Articolo 2.32 ammissione Priorità nello svolgimento della procedura di 1. L Unità di Supervisione esamina le domande presentate nel rispetto della priorità temporale. TLX - Regolamento del mercato TLX del Pag. 36/72

37 Titolo 3 Informazione societaria Capo 1 Obblighi informativi relativi agli emittenti e agli strumenti finanziari ammessi a quotazione su TLX Articolo 3.1 Condizioni generali 1. L emittente avente strumenti finanziari ammessi alla quotazione su TLX è tenuto all osservanza degli obblighi informativi previsti dalla normativa vigente. In particolare l Emittente è tenuto ad adempiere agli obblighi previsti dagli artt. 14 e 16 della Direttiva Prospetto e dall art. 6 della Direttiva MAD. 2. L emittente collabora con TLX S.p.A. per rendere disponibile al pubblico un efficace e trasparente informativa sugli strumenti finanziari ammessi a quotazione. 3. TLX S.p.A. può richiedere all emittente di fornire prontamente ogni informazione che ritenga opportuna per la corretta gestione delle attività di mercato. A tal fine, TLX S.p.A. può richiedere che l emittente renda pubblici, con le modalità da essa stabilite, tali notizie e documenti necessari per l informazione al pubblico. Nel caso in cui l emittente non ottemperi alla richiesta, TLX S.p.A., sentiti la Consob e l emittente, può provvedere direttamente a diffondere tali informazioni, salvo che l emittente non opponga, con reclamo motivato alla Consob, che dalla comunicazione al pubblico possa derivargli grave danno. 4. Nell ambito delle attività di cui ai precedenti commi 1 e 2, TLX S.p.A. coadiuva la Consob. 5.Le stesse disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano al garante delle emissioni di covered warrant, certificates e obbligazioni. Articolo 3.2 Informazioni sull esercizio dei diritti 1. L emittente invia a TLX S.p.A. copia degli avvisi previsti ai sensi dell art. 84 del Regolamento Emittenti Consob, entro il giorno antecedente la data di pubblicazione su un quotidiano a diffusione nazionale. Articolo 3.3 Offerte pubbliche di acquisto e scambio 1. L emittente o il soggetto che intende lanciare un offerta pubblica di acquisto o di scambio su strumenti finanziari ammessi alla quotazione su TLX (offerente) comunica a TLX S.p.A. i termini e la proposta di durata dell offerta allegando copia della bozza del documento di offerta, al fine di predisporre un corretto monitoraggio dell operatività sul mercato, nonché pianificare le attività da svolgere durante l offerta e successivamente TLX - Regolamento del mercato TLX del Pag. 37/72

38 alla chiusura della stessa. Nella medesima comunicazione, l offerente indica le specifiche esigenze che lo hanno indotto a definire la proposta di durata dell offerta. 2. TLX S.p.A. verifica che la durata proposta dall offerente sia conforme all interesse degli investitori, tenendo conto in particolare: a) delle scadenze tecniche relative agli strumenti finanziari che danno diritto ad acquistare o vendere gli strumenti finanziari oggetto dell offerta; b) delle tempistiche connesse all informazione societaria. 3. Al termine della verifica, TLX S.p.A. comunica all offerente la propria accettazione della durata dell offerta o suggerisce modifiche per il raggiungimento della finalità indicata al comma L offerente comunica a TLX S.p.A., almeno ogni 3 giorni dalla data di inizio dell offerta, le adesioni ricevute dallo stesso, dagli intermediari incaricati e dai depositari abilitati. Articolo 3.4 Altre informazioni Fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni normative o regolamentari, TLX S.p.A. stabilisce nelle Istruzioni le ulteriori informazioni che l emittente strumenti finanziari ammessi alla quotazione deve fornire a TLX S.p.A., al fine di assicurare un ordinato svolgimento delle negoziazioni sul mercato. Articolo 3.5 Sanzioni In caso di inosservanza degli obblighi previsti dal presente Capo, TLX S.p.A. può comminare all emittente le sanzioni previste ai sensi degli articoli 6.25, 6.26 e Capo 2 Modalità di acquisizione, pubblicazione e archiviazione delle informazioni concernenti gli strumenti finanziari ammessi alla quotazione su TLX Articolo 3.6 Modalità di acquisizione: adempimento degli obblighi informativi nei confronti della società di gestione del mercato 1. Gli obblighi informativi nei confronti di TLX S.p.A. sono assolti mediante invio di all indirizzo indicato nelle Istruzioni. 2. TLX S.p.A. può indicare nelle Istruzioni le modalità di rappresentazione delle informazioni ed i contenuti minimi dei comunicati, con particolare riguardo alle informazioni di cui all articolo 114 comma 1 del TUF. Le modalità di rappresentazione possono essere derogate solo qualora una diversa modalità possa rendere più chiara e trasparente al pubblico la finalità dell informazione. TLX - Regolamento del mercato TLX del Pag. 38/72

39 3. Le disposizioni previste nelle Istruzioni, inerenti alle informazioni di cui al comma 2, sono approvate dalla Consob. 3. Nel caso di impossibilità di adempimento mediante i mezzi indicati al comma 1, gli obblighi informativi nei confronti di TLX S.p.A. sono assolti tramite fax al numero indicato nelle Istruzioni. Articolo 3.7 Modalità di pubblicazione e archiviazione delle informazioni da parte della società di gestione del mercato 1. TLX S.p.A. mette a disposizione del pubblico le informazioni su fatti rilevanti e le informazioni di cui all art. 3.3 mediante pubblicazione di un Comunicato Ufficiale sul sito internet 2. I comunicati ricevuti ai sensi comma 1 sono mantenuti sul sito internet per un periodo di tempo atto a consentire un adeguata conoscenza al pubblico. Trascorso detto periodo, tali comunicati rimangono disponibili presso la società di gestione del mercato. 3. Le informazioni ricevute ai sensi del Titolo 3, Capo 1, diverse da quelle previste al comma 1, possono essere pubblicate da TLX S.p.A. con le modalità previste all articolo I comunicati ricevuti ai sensi comma 1 sono archiviati da TLX S.p.A. con modalità che ne garantiscano un efficace consultazione. Capo 3 Accesso ai sistemi di diffusione delle informazioni da parte di altre società di gestione di mercati regolamentati italiani Articolo 3.8 Condizioni generali 1. TLX S.p.A. consente l accesso alle informazioni trasmesse dagli emittenti, ai sensi della normativa vigente, alle altre società di gestione di mercati regolamentati, per consentire lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 64, comma 1, lettere b), c) e f) del Testo Unico, ovvero di quelli previsti dalle equivalenti disposizioni applicabili alle società di gestione di mercati regolamentati europei. 2. Le informazioni di cui al comma 1 sono reperibili mediante l accesso al sito internet 3. I comunicati ricevuti ai sensi dall articolo 3.7, comma 1, sono mantenuti sul sito internet per un periodo di tempo atto a consentire un adeguata conoscenza al pubblico. Trascorso detto periodo, tali comunicati rimangono disponibili presso la società di gestione del mercato. TLX - Regolamento del mercato TLX del Pag. 39/72

40 Capo 4 Compiti della società di gestione del mercato sugli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione Articolo 3.9 Condizioni generali 1. Al fine di consentire la diffusione di informazioni presso gli investitori, TLX S.p.A.: a) acquisisce l informativa societaria trasmessa dagli emittenti strumenti finanziari ai sensi della normativa vigente; b) dà comunicazione al pubblico della messa a disposizione da parte degli emittenti della documentazione prevista dalla normativa vigente. Articolo 3.10 Ruolo del richiedente 1. Il richiedente collabora con la società di gestione del mercato al fine di consentire a quest ultima di acquisire e diffondere al pubblico un efficace e trasparente informativa sugli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione. Capo 5 Modalità di pubblicazione delle informazioni concernenti gli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione su TLX Articolo 3.11 Modalità di pubblicazione delle informazioni da parte della società di gestione del mercato 1. TLX S.p.A. adempie ai compiti di cui all articolo 3.9, comma 1, lettera b), mediante pubblicazione di un Comunicato Ufficiale sul sito internet TLX - Regolamento del mercato TLX del Pag. 40/72

41 Titolo 4 Sezione 1 Partecipazione degli operatori al mercato Intermediari Capo 1 Ammissione degli operatori Articolo 4.1 Condizioni generali 1. Possono partecipare alle negoziazioni su TLX in qualità di intermediari: a) gli agenti di cambio autorizzati alla prestazione del servizio di negoziazione per conto terzi ai sensi del Testo Unico della Finanza; b) le banche e le imprese di investimento nazionali, comunitarie ed extracomunitarie, come definite nel Art. 4 comma 1 punto 1) della Direttiva 2004/39/CE, ed autorizzate alla prestazione del servizio di negoziazione per conto terzi ai sensi della normativa vigente; c) la Banca Centrale di uno Stato comunitario o le istituzioni similari governate dalle leggi di uno Stato comunitario; d) la Poste italiane S.p.A. 2. L operatore che richiede di essere ammesso alle contrattazioni su TLX deve: a) possedere adeguata capacità professionale, tecnologica e organizzativa tale da garantire un regolare svolgimento delle funzioni di negoziazione, brokerage, liquidazione e controllo, nonché un efficace gestione degli aspetti tecnologici connessi alla partecipazione al mercato. A tal fine TLX S.p.A. fa principalmente riferimento sia al numero, alla competenza ed alla professionalità degli addetti preposti alle attività da svolgere su TLX, sia all adeguatezza degli strumenti tecnici; b) aderire in via diretta o indiretta ad almeno un sistema di gestione accentrata che caratterizza i segmenti di mercato; c) mantenere sistemi di controllo dei prezzi, della frequenza e della quantità degli ordini, in linea con quanto disposto da TLX S.p.A. con apposito provvedimento comunicato al pubblico mediante Comunicato Ufficiale. 3. TLX S.p.A. può richiedere ulteriori elementi, in aggiunta a quanto previsto dal comma 2, al fine di pervenire ad un fondato giudizio sulla solidità e affidabilità dell operatore. 4. L operatore si impegna a versare i corrispettivi relativi all adesione ed alla negoziazione sul mercato nella misura, con le modalità e nei termini non discriminatori stabiliti in via generale da TLX S.p.A Capo 2 Procedura di ammissione Articolo 4.2 Avvio della procedura TLX - Regolamento del mercato TLX del Pag. 41/72

42 1. La procedura di ammissione di un operatore in qualità di intermediario su TLX inizia con la presentazione della domanda di ammissione da parte del richiedente. 2. La data di presentazione è stabilita nel giorno di mercato aperto nel quale la domanda è pervenuta all Unità di Supervisione. 3. L unità di Supervisione rilascia al richiedente un attestazione di avvenuta ricezione della domanda. 4. Le modalità di presentazione della domanda e di rilascio dell attestazione sono specificate nelle Istruzioni. 5. La domanda di ammissione si intende completa e corretta quando è pervenuta all Unità di Supervisione corredata da tutti gli allegati specificati nelle Istruzioni e debitamente compilata e sottoscritta dal soggetto munito dei necessari poteri. 6. I termini di cui all articolo 4.5 decorrono dalla data di presentazione della domanda, o dal successivo completamento della stessa. 7. L unità di Supervisione verifica la completezza e la correttezza formale della domanda e, in presenza di irregolarità ed incompletezze nella documentazione, ne dà tempestiva comunicazione all intermediario. La domanda di ammissione si intende decaduta qualora, entro il termine di 60 giorni dalla predetta comunicazione, la domanda non venga modificata o integrata con la documentazione richiesta. Articolo 4.3 Verifica dei requisiti 1. Successivamente al positivo esito della verifica di completezza e correttezza formale della domanda, l Unità di Supervisione provvede a verificare la sussistenza dei requisiti di cui all articolo 4.1. Qualora ravvisi la carenza o la violazione di un requisito, oppure la carenza di informazioni necessarie per la corretta e completa verifica, l Unità di Supervisione né dà tempestiva comunicazione all operatore e concorda con esso l invio delle necessarie precisazioni o integrazioni. Articolo 4.4 Esito della procedura 1. Nel caso di positiva verifica dei requisiti, l Unità di Supervisione delibera l ammissione alle contrattazioni dell intermediario. 2. Il provvedimento di ammissione, comunicato al pubblico, all intermediario interessato ed alla Consob, ha effetto immediato. TLX S.p.A. provvede ad iscrivere l intermediario in un apposito elenco detenuto dalla società di gestione del mercato. 3. L intermediario ammesso alle contrattazioni è autorizzato ad operare sui segmenti per i quali abbia aderito in via diretta o indiretta al sistema di gestione accentrata che li caratterizza. TLX - Regolamento del mercato TLX del Pag. 42/72

43 4. Il rigetto della domanda di ammissione a TLX in qualità di intermediario deve essere adeguatamente motivato. L intermediario può in ogni caso impugnare il provvedimento secondo le disposizioni di cui al Titolo 8. Articolo 4.5 Termini dell ammissione 1. Il provvedimento di ammissione o di rigetto della domanda viene emanato entro un numero di giorni di mercato aperto decorrenti dalla data di presentazione della domanda specificato nelle Istruzioni. 2. I termini per l ammissione si intendono: a) interrotti fino a quando non venga consegnata la documentazione completa e corretta, qualora vengano riscontrate irregolarità o incompletezze nella documentazione presentata; b) sospesi fino alla presentazione da parte dell emittente della documentazione integrativa o delle precisazioni richieste dall Unità di Supervisione, qualora nella verifica dei requisiti venga riscontrata la carenza di informazioni necessarie per la corretta e completa valutazione. 3. Nei casi di sospensione dei termini di cui al comma 2, lettera b), i termini decorrono nuovamente, per un massimo di due volte, dalla data di ricezione da parte dell Unità di Supervisione delle ulteriori informazioni o documentazioni richieste. Articolo 4.6 ammissione Priorità nello svolgimento della procedura di 1.L Unità di Supervisione esamina le domande presentate nel rispetto della priorità temporale. Capo 3 Operatività nel mercato Articolo 4.7 segmenti Estensione dell operatività ad ulteriori 1. La presentazione di un documento che comprovi l adesione diretta o indiretta al sistema di gestione accentrata che caratterizza un segmento comporta l automatica estensione dell autorizzazione all operatività dell intermediario anche a detto segmento. Articolo 4.8 Regole di condotta 1. Gli intermediari e i loro aderenti interconnessi devono rispettare le disposizioni previste dal presente Regolamento e dalle Istruzioni, nonché le disposizioni tecniche impartite da TLX S.p.A. al fine di garantire il buon funzionamento del mercato. TLX - Regolamento del mercato TLX del Pag. 43/72

44 2. Gli intermediari e i loro aderenti interconnessi si impegnano ad operare con la massima trasparenza, correttezza, diligenza e professionalità, nonché a contribuire alla preservazione della liquidità del mercato a beneficio degli operatori non professionali e del carattere retail del mercato, astenendosi dal compiere qualsiasi attività abusiva ai sensi degli articoli 4.8 bis, quater, quinquies e sexies. 3. Gli intermediari si impegnano a comunicare ai loro aderenti interconnessi le regole di condotta definite dal presente Regolamento e, se e quando richiesto dall Unità di Supervisione, a richiedere la loro collaborazione, per individuare e far cessare entro un congruo lasso di tempo eventuali violazioni degli obblighi previsti agli articoli 4.8 bis, ter, quater, quinquies e sexies. Articolo 4.8 bis Attività di natura professionale consentite 1. Gli intermediari non possono consentire ai loro aderenti interconnessi di porre in essere attività di natura professionale al di fuori dei casi specificamente consentiti dal presente articolo. 2. Gli intermediari e i loro aderenti interconnessi non possono in alcun caso fornire una interconnessione a persone giuridiche la cui attività principale consista in attività di negoziazione in conto proprio. 3. Gli intermediari e i loro aderenti interconnessi possono consentire a gestori di fondi e di patrimoni su base individuale di immettere ordini nel mercato direttamente tramite interconnessione. Resta fermo il rispetto da parte loro il rispetto delle regole di condotta stabilite dal presente capo. Articolo 4.8 ter Assegnazione dei codici identificativi degli aderenti interconnessi 1. Gli intermediari devono assegnare un codice identificativo agli aderenti interconnessi da loro veicolati, assicurandosi che tale codice sia univoco per ciascun aderente interconnesso. 2. In caso di variazione del codice identificativo assegnato a un aderente interconnesso, l intermediario ha l obbligo di comunicare la variazione all Unità di Supervisione. Articolo 4.8 quater Attività abusive 1. Ferma restando l osservanza delle norme di legge applicabili in tema di abusi di mercato, gli intermediari e i loro aderenti interconnessi devono altresì rispettare le regole di integrità del mercato che seguono. 2. Gli intermediari devono astenersi dall operare in conto proprio su TLX su tutti gli strumenti finanziari, ad esclusiva eccezione del caso in cui le operazioni siano effettuate, attraverso l utilizzazione di un apposito conto-errori, per la chiusura di posizioni generate TLX - Regolamento del mercato TLX del Pag. 44/72

45 dalla sistemazione di errori riguardanti la propria clientela. Tali operazioni devono essere debitamente contraddistinte secondo le modalità indicate nelle Istruzioni. 3. Gli intermediari e i loro aderenti interconnessi sono tenuti a non mettere in atto comportamenti tipici dell attività di market making. 4. Gli intermediari e i loro aderenti interconnessi devono astenersi dal porre in essere un attività lesiva delle condizioni di liquidità del mercato come definita nell articolo 4.8 sexies. 5. Per individuare eventuali attività di market making abusivo o lesive delle condizioni di liquidità del mercato, l Unità di Supervisione: a. si attiva sulla base delle segnalazioni ricevute dagli aderenti partecipanti al mercato; b. fa principalmente riferimento alle modalità operative indicate agli articoli 4.8 quinquies e sexies. Articolo 4.8 quinquies Attività di market making abusivo 1. Per attività di market making abusivo si intende la ripetuta immissione e cancellazione di ordini in acquisto e/o in vendita sul book di uno strumento finanziario per quantità tali da sottendere un attività di market making sullo strumento. Costituiscono attività di market making abusivo ai sensi del presente comma: a) la ripetuta immissione e cancellazione di ordini in acquisto e/o in vendita sul book di uno strumento finanziario con una frequenza costante o similare a quella dei market maker sullo strumento; b) la ripetuta immissione e cancellazione di ordini in acquisto e/o in vendita sul book di uno strumento finanziario con continuazione della medesima condotta anche nel caso di conclusione di contratti per i quantitativi degli ordini in precedenza esposti. 2. Per l identificazione di attività di market making abusivo, l UO di Supervisione fa riferimento alle modalità di comportamento nel suo complesso di un intermediario aderente o di un suo aderente interconnesso, attraverso l accertamento di più casi riconducibili alle condizioni indicate al comma Qualora accerti che sia in corso un attività riconducibile alle condizioni indicate al comma 1, l Unità di Supervisione può richiedere all intermediario aderente di provvedere senza indugio a richiamare l aderente interconnesso al rispetto delle regole di condotta al fine di far cessare l attività di market making abusivo. Articolo 4.8 sexies Attività abusive lesive delle condizioni di liquidità del mercato 1. L attività degli aderenti, compresi gli aderenti interconnessi, qualora non sia posta in essere da operatori non professionali e sia finalizzata ad approfittare di disallineamenti di TLX - Regolamento del mercato TLX del Pag. 45/72

46 prezzo temporanei e significativi degli altri operatori, è considerata abusiva in quanto lesiva delle condizioni di liquidità del mercato. 2. Per l identificazione di attività abusive lesive delle condizioni di liquidità del mercato, l UO di Supervisione fa riferimento alle modalità di comportamento nel suo complesso, attraverso l accertamento di più casi di approfittamento di disallineamenti di prezzo temporanei e significativi degli altri operatori. A tal fine, possono costituire indici di attività abusive lesive delle condizioni di liquidità del mercato: a) l effettuazione di operazioni aventi una size normalmente non retail anche attraverso l invio di più ordini, concluse per avvantaggiarsi di temporanei e significativi disallineamenti di un altro operatore; b) la ripetizione di operazioni, anche eseguite in diverse giornate di negoziazione e su strumenti finanziari diversi, concluse in occasione di disallineamenti di prezzo temporanei e significativi di altri operatori; c) la conclusione di operazioni ravvicinate su più strumenti finanziari per avvantaggiarsi di disallineamenti di prezzo temporanei e significativi effettuati dal medesimo operatore; d) l utilizzazione di software di program trading per eseguire le operazioni riconducibili alle lettere a), b) e c) del presente comma. Articolo 4.9 negoziazioni Condizioni per la permanenza alle 1. Gli intermediari assicurano la permanenza delle condizioni di cui all articolo 4.1. Gli intermediari comunicano, con le forme ed i tempi indicati nelle Istruzioni, ogni variazione che intervenga nelle condizioni operative cui si riferiscono le informazioni fornite all atto della presentazione della domanda di ammissione e prima dell inizio delle contrattazioni. 2. La sospensione o la revoca di un intermediario dal mercato possono essere deliberati solo a seguito di un provvedimento disciplinare di cui agli articoli 6.22 e 6.23, fatto salvo il caso in cui le motivazioni siano riferibili: a) a cause tecniche che possano pregiudicare la regolarità delle contrattazioni; b) ad insolvenza dell intermediario; c) alla sospensione o alla revoca dell autorizzazione all esercizio dell attività di negoziazione da parte dell autorità competente. Articolo 4.10 Interconnessione 1. L intermediario risponde di ogni effetto derivante da operazioni di interconnessione. Al fine di ridurre i rischi di malfunzionamento tecnologico e distorsione del mercato derivante dall attività di interconnessione, l intermediario deve adottare e mantenere in efficienza: a) sistemi che inibiscano, su richiesta di TLX S.p.A., l accesso via interconnessione a coloro che abbiano causato irregolarità nelle contrattazioni; b) sistemi di identificazione delle proposte di negoziazione immesse via interconnessione. TLX - Regolamento del mercato TLX del Pag. 46/72

47 2. TLX S.p.A. verifica l adeguatezza dei sistemi previsti dall intermediario ai sensi del comma 1, anche mediante il ricorso ad ispezioni. Articolo 4.11 Esclusione su richiesta dal mercato 1. Gli intermediari possono richiedere l esclusione dal mercato, secondo le modalità indicate nelle Istruzioni. 2. La richiesta ha validità solo qualora contenga l impegno irrevocabile a regolare, chiudere e/o trasferire tutte le proprie posizioni aperte ad un altro aderente al mercato TLX. Sezione 2 Market maker Capo 4 Ammissione degli operatori Articolo 4.12 Condizioni generali 1. Possono partecipare alle negoziazioni su TLX in qualità di market maker:, i soci che detengano una quota del capitale di TLX S.p.A. come risultante dal Libro Soci all atto dell approvazione della domanda di ammissione, o i soggetti giuridici per i quali il requisito di iscrizione al Libro Soci sia soddisfatto da una società controllata o collegata ai sensi dell art C.C., o appartenente al medesimo Gruppo bancario ai sensi dell art. 60 del D.Lgs. 385/93 e rientranti in una delle seguenti categorie: a) le banche e le imprese di investimento nazionali, comunitarie ed extracomunitarie, come definite nel Art. 4 comma 1 punto 1) della Direttiva 2004/39/CE, ed autorizzate alla prestazione del servizio di negoziazione per conto proprio ai sensi della normativa vigente; b) locals aventi sede legale in uno Stato comunitario e autorizzati a negoziare su un mercato comunitario; c) locals aventi sede legale in uno Stato extracomunitario e autorizzati a negoziare su un mercato comunitario, soggetti nello Stato d origine a vigilanza da parte di un autorità pubblica o riconosciuta da un autorità pubblica con la quale la Consob abbia stabilito apposite intese finalizzate all esercizio della vigilanza sull attività da essi svolta sui mercati italiani e sottoposti nello Stato di origine a requisiti di capitale, nonché di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali e dei partecipanti al capitale equivalenti a quelli previsti dalla disciplina comunitaria per gli intermediari su strumenti finanziari. 2. L operatore che richiede di essere ammesso alle contrattazioni su TLX deve: a) dimostrare che la propria struttura abbia maturato una significativa esperienza nell attività di market making; b) essere aderente ad almeno un mercato regolamentato; c) possedere adeguata capacità professionale, tecnologica e organizzativa tale da garantire un regolare svolgimento delle funzioni di negoziazione, market making, liquidazione e controllo, nonché un efficace gestione degli aspetti tecnologici connessi alla partecipazione al mercato. A tal fine TLX S.p.A. fa principalmente TLX - Regolamento del mercato TLX del Pag. 47/72

48 riferimento sia al numero, alla competenza ed alla professionalità degli addetti preposti alle attività da svolgere su TLX, sia all adeguatezza degli strumenti tecnici; d) aderire in via diretta o indiretta ad almeno un sistema di gestione accentrata che caratterizza i segmenti di mercato; e) mantenere sistemi di controllo dei prezzi, della frequenza e della quantità delle quote, in linea con quanto disposto da TLX S.p.A. con apposito provvedimento comunicato al pubblico mediante Comunicato Ufficiale. 3. TLX S.p.A. può richiedere ulteriori elementi, in aggiunta a quanto previsto dal comma 2, al fine di pervenire ad un fondato giudizio sull affidabilità dell operatore. 4. L operatore si impegna a versare i corrispettivi relativi all adesione ed alla negoziazione sul mercato nella misura, con le modalità e nei termini non discriminatori stabiliti in via generale da TLX S.p.A.. Capo 5 Procedura di ammissione Articolo 4.13 Avvio della procedura 1. La procedura di ammissione di un operatore in qualità di market maker su TLX inizia con la presentazione della domanda di ammissione da parte del richiedente. 2. La data di presentazione è stabilita nel giorno di mercato aperto nel quale la domanda è pervenuta all Unità di Supervisione. 3. L unità di Supervisione rilascia al richiedente un attestazione di avvenuta ricezione della domanda. 4. Le modalità di presentazione della domanda e di rilascio dell attestazione sono specificate nelle Istruzioni. 5. La domanda di ammissione si intende completa e corretta quando è pervenuta all Unità di Supervisione corredata da tutti gli allegati specificati nelle Istruzioni e debitamente compilata e sottoscritta dal soggetto munito dei necessari poteri. 6. Ai fini dell emanazione del provvedimento di ammissione o di rigetto, i termini, che decorrono dalla data di presentazione della domanda o dal successivo completamento della stessa, seguono le disposizioni di cui all articolo 4.5. Il termine di cui all articolo 4.5, comma 1, è stabilito nelle Istruzioni. 7. L unità di Supervisione verifica la completezza e la correttezza formale della domanda e, in presenza di irregolarità ed incompletezze nella documentazione, ne dà tempestiva comunicazione all intermediario. La domanda di ammissione si intende decaduta qualora, entro il termine di 60 giorni dalla predetta comunicazione, la domanda non venga modificata o integrata con la documentazione richiesta. TLX - Regolamento del mercato TLX del Pag. 48/72

49 Articolo 4.14 Verifica dei requisiti 1. Successivamente al positivo esito della verifica di completezza e correttezza formale della domanda, l Unità di Supervisione provvede a verificare la sussistenza dei requisiti di cui all articolo Qualora ravvisi la carenza o la violazione di un requisito, oppure la carenza di informazioni necessarie per la corretta e completa verifica, l Unità di Supervisione ne dà tempestiva comunicazione all operatore e concorda con esso l invio delle necessarie precisazioni o integrazioni. Articolo 4.15 Esito della procedura 1. Nel caso di positiva verifica dei requisiti, l Unità di Supervisione delibera l ammissione alle contrattazioni del market maker. 2. Il provvedimento di ammissione, comunicato al pubblico, al market maker interessato ed alla Consob, ha effetto immediato. TLX S.p.A. provvede ad iscrivere il market maker in un apposito elenco detenuto dalla società di gestione del mercato. 3. Il market maker ammesso alle contrattazioni è autorizzato ad operare sui segmenti per i quali abbia aderito in via diretta o indiretta al sistema di gestione accentrata che li caratterizza. 4. Il rigetto della domanda di ammissione a TLX in qualità di market maker deve essere adeguatamente motivato. Il market maker può in ogni caso impugnare il provvedimento secondo le disposizioni di cui al Titolo 8. Articolo 4.16 ammissione Priorità nello svolgimento della procedura di 1. L Unità di Supervisione esamina le domande presentate nel rispetto della priorità temporale. Capo 6 Operatività nel mercato Articolo 4.17 segmenti Estensione dell operatività ad ulteriori 1. La presentazione di un documento che comprovi l adesione diretta o indiretta al sistema di gestione accentrata che caratterizza un segmento comporta l estensione dell autorizzazione all operatività del market maker anche a detto segmento. Articolo 4.18 Estensione dell operatività ad ulteriori strumenti finanziari TLX - Regolamento del mercato TLX del Pag. 49/72

50 1. Il market maker che intenda garantire la liquidità su strumenti finanziari ammessi alle contrattazioni, o oggetto di domanda di ammissione, deve: a) presentare apposita richiesta all Unità di Supervisione mediante il modello indicato nelle Istruzioni; b) impegnarsi a rispettare gli obblighi di liquidità ai sensi dell articolo 4.19 e delle relative Istruzioni; c) impegnarsi a versare i corrispettivi relativi alla negoziazione dello strumento finanziario nella misura, con le modalità e nei termini non discriminatori stabiliti in via generale da TLX S.p.A.. 2. TLX S.p.A. comunica al pubblico, al market maker richiedente e alla Consob che, a decorrere dalla data specificata, il market maker si impegna a garantire la liquidità sugli strumenti finanziari oggetto della richiesta di cui al comma 1, lettera a). Articolo 4.19 Obblighi di liquidità 1. I market maker hanno l obbligo di esporre, in via continuativa, sugli strumenti finanziari per i quali garantiscono la liquidità, proposte di negoziazione in acquisto e in vendita generate dalla medesima quota durante l orario di negoziazione continua, per quantità almeno pari a quelle minime comunicate da TLX S.p.A. (obblighi di quotazione). 2. I market maker hanno l obbligo di esporre, in via continuativa, sui covered warrant ed i certificates per i quali garantiscono la liquidità, proposte di negoziazione in acquisto e in vendita generate dalla medesima quota durante l orario di negoziazione continua, aventi prezzi compresi in un limite massimo di spread indicato nelle Istruzioni (obblighi di spread). 3. Le quantità minime di cui al comma 1 sono stabilite in modo da rendere omogenei e non discriminanti gli obblighi dei market maker e sono indicate nel provvedimento di ammissione di uno strumento finanziario. TLX S.p.A. aggiorna periodicamente tali quantità in modo da garantire un adeguata liquidità ed un efficace attività di market making sugli strumenti finanziari, e le comunica con opportuno anticipo ai market maker interessati ed al pubblico. 4. I limiti di spread di cui al comma 2 sono calcolati con le modalità stabilite nelle Istruzioni. 5. TLX S.p.A. stabilisce nelle Istruzioni i casi specifici nei quali gli obblighi di cui ai commi 1 e 2 non si applicano, nonché le condizioni e le modalità con le quali i market maker possono richiedere di essere temporaneamente esentati dai suddetti obblighi. Articolo 4.20 Regole di condotta 1. I market maker devono rispettare le disposizioni previste dal presente Regolamento e dalle Istruzioni. La condotta dei market maker deve essere ispirata alla trasparenza, correttezza, diligenza e professionalità. TLX - Regolamento del mercato TLX del Pag. 50/72

51 2. I market Maker devono altresì rispettare le disposizioni tecniche impartite da TLX S.p.A. al fine di garantire il buon funzionamento del mercato. 3. I market maker non devono in alcun modo mettere in atto comportamenti lesivi dell integrità, dell interesse e dell immagine del mercato, con peculiare riferimento ad atti che possano, in particolare: a) creare impressioni false o ingannevoli negli altri partecipanti al mercato; b) impedire o distorcere lo svolgimento dell attività di altri aderenti market maker e/o intermediari; c) porre in essere operazioni simulate in via diretta o per interposta persona. 4. Gli aderenti autorizzati a svolgere l attività di market making sul mercato TLX devono astenersi dall operare in conto proprio su TLX, anche mediante interposta persona, sugli strumenti finanziari per i quali non hanno obbligo di garantire liquidità, ai sensi dell articolo 4.19 e delle relative Istruzioni. 5. I market maker sono tenuti a predisporre e mantenere in efficienza processi di formazione del prezzo sui titoli per i quali garantiscono la liquidità, in modo indipendente ed autonomo dai prezzi generati da altri market maker operanti sul medesimo strumento finanziario. 6. L Unità di Supervisione predispone controlli che consentano di verificare il rispetto delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5. Per individuare eventuali comportamenti in violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5, l Unità di Supervisione fa principalmente riferimento alle modalità operative indicate nelle Istruzioni. 7. I market maker si impegnano ad operare con la massima trasparenza ed a collaborare con TLX S.p.A. al fine assicurare il rispetto delle disposizioni di cui ai commi precedenti. Articolo 4.21 Condizioni per la permanenza alle negoziazioni 1. I market maker assicurano la permanenza delle condizioni di cui all articolo I market maker comunicano, con le modalità ed i termini indicati nelle Istruzioni, ogni variazione che intervenga nelle condizioni operative cui si riferiscono le informazioni fornite all atto della presentazione della domanda di ammissione e prima dell avvio delle negoziazioni. 2. La sospensione o la revoca di un market maker dal mercato possono essere deliberati solo a seguito di un provvedimento disciplinare di cui agli articoli 6.22 e 6.23, fatto salvo il caso in cui le motivazioni siano riferibili: a) a cause tecniche che possano pregiudicare la regolarità delle contrattazioni; b) ad insolvenza dell aderente; c) alla sospensione o alla revoca dell autorizzazione all esercizio dell attività di negoziazione da parte dell autorità competente. TLX - Regolamento del mercato TLX del Pag. 51/72

52 Articolo 4.22 finanziari Esclusione dall operatività su strumenti 1. Il market maker che intenda essere escluso dall attività di market making sugli strumenti finanziari per i quali garantisce la liquidità deve: a) presentare apposita richiesta all Unità di Supervisione mediante il modello indicato nelle Istruzioni; b) impegnarsi a non operare in conto proprio su TLX, anche mediante interposta persona, sugli strumenti finanziari per i quali è escluso dall obbligo di garantire liquidità attraverso l immissione di quote in acquisto e vendita, a partire dalla data indicata nel provvedimento di esclusione di cui al comma L Unità di Supervisione, nell esame della richiesta di cui al comma 1, lettera a), fa principalmente riferimento: a) alla permanenza delle condizioni di liquidità che garantiscono un regolare svolgimento delle contrattazioni sugli strumenti finanziari; b) alla presenza di un numero di market maker tale da soddisfare il requisito di ammissione alle contrattazioni per gli specifici strumenti finanziari; c) alla possibilità di negoziazione su altri mercati regolamentati degli strumenti finanziari per i quali il market maker garantisce la liquidità. 3. L Unità di Supervisione delibera l esclusione avviando, laddove necessario per alcuni strumenti finanziari, una procedura di revoca. L Unità di Supervisione, tenendo conto dei presupposti di cui al comma 2, può richiedere al market maker di proseguire la propria attività di garante della liquidità, per un periodo massimo di 3 mesi dalla data di emissione del provvedimento di esclusione. 4. TLX S.p.A. comunica al pubblico, al market maker richiedente e alla Consob che, a decorrere dalla data specificata, il market maker è escluso dall attività di market making sugli strumenti finanziari oggetto della richiesta di cui al comma 1, lettera a). Articolo 4.23 Esclusione su richiesta dal mercato 1. I market maker possono richiedere l esclusione dal mercato, secondo le modalità indicate nelle Istruzioni. 2. La richiesta ha validità solo qualora contenga l impegno a regolare, chiudere e/o trasferire tutte le proprie posizioni aperte ad un altro aderente al mercato TLX. 3. L Unità di Supervisione esamina la richiesta e, anche valutando le condizioni indicate all articolo 4.22, comma 2, delibera l esclusione avviando, laddove necessario per alcuni strumenti finanziari, una procedura di revoca. L Unità di Supervisione può richiedere al market maker di proseguire, in tutto o in parte, la propria attività di garante della liquidità, per un periodo massimo di 3 mesi dalla data di emissione del provvedimento di esclusione. TLX - Regolamento del mercato TLX del Pag. 52/72

53 TLX - Regolamento del mercato TLX del Pag. 53/72

54 Titolo 5 Modalità e condizioni di svolgimento delle contrattazioni Articolo 5.1 Condizioni generali 1. Le contrattazioni sugli strumenti finanziari si svolgono, per lotti minimi o loro multipli, secondo la modalità della negoziazione continua. 2. TLX S.p.A. stabilisce nelle Istruzioni, tenuto conto della natura e delle caratteristiche comuni degli strumenti finanziari contrattati ed al fine di assicurare un ordinato ed efficiente svolgimento delle negoziazioni: a) gli orari di negoziazione; b) le modalità di immissione degli ordini; c) altre condizioni di negoziazione; d) tipologie di ordini diverse da quelle di cui all art Articolo 5.2 Proposte di negoziazione immesse da intermediari (ordini) 1. Gli intermediari inseriscono le proprie proposte di negoziazione mediante l immissione di ordini. Gli ordini contengono almeno le informazioni relative: a) allo strumento finanziario; b) alla quantità; c) al segno dell operazione (acquisto/vendita); d) alle condizioni di prezzo; e) al tipo del conto (proprio/terzi). 2. Gli ordini possono essere immessi con limite di prezzo (a prezzo limitato) o senza limite di prezzo (al meglio). Ai fini del controllo automatico della regolarità delle negoziazioni e della prevenzione di errori, TLX S.p.A. stabilisce nelle Istruzioni alcune limitazioni all immissione degli ordini, sulla base di parametri non discriminanti. L immissione di ordini al meglio è rifiutata qualora non sia presente sul book alcuna proposta di negoziazione a prezzo limitato e non sia stato concluso nessun contratto nel corso della giornata di negoziazione. Qualora, invece, non sia presente sul book alcuna proposta di negoziazione a prezzo limitato ma sia stato concluso almeno un contratto nel corso della giornata di negoziazione, l ordine al meglio assume il prezzo dell ultimo contratto concluso. Nel caso in cui non siano presenti sul book proposte di negoziazione a prezzo limitato di segno contrario e vi siano proposte di negoziazione a prezzo limitato dello stesso segno, l ordine al meglio assume prezzo al tick superiore al miglior prezzo presente sul book di negoziazione al momento dell immissione. 3. Per gli ordini con limite di prezzo (a prezzo limitato) o senza limite di prezzo (al meglio) possono essere previste le seguenti modalità di esecuzione: a) valido fino alla cancellazione automatica; TLX - Regolamento del mercato TLX del Pag. 54/72

55 b) valido fino alla data specificata. TLX disciplina nelle Istruzioni la modalità di esecuzione di cui al presente comma lett. b). 4. Al fine di garantire il corretto ed efficiente utilizzo delle risorse tecnologiche di supporto alle negoziazioni, TLX S.p.A. può imporre limiti all immissione degli ordini, comunicandoli agli intermediari interessati. Articolo 5.3 Proposte di negoziazione immesse da market maker (quote) 1. I market maker inseriscono le proprie proposte di negoziazione mediante l immissione di quote. Le quote contengono almeno le informazioni relative: a) allo strumento finanziario; b) alla quantità in acquisto e in vendita; c) al prezzo in acquisto e in vendita. 2. Le quote possono essere immesse solo con limite di prezzo (a prezzo limitato). Ai fini del controllo automatico della regolarità delle negoziazioni e della prevenzione di errori, TLX S.p.A. stabilisce nelle Istruzioni alcune limitazioni all immissione di quote, sulla base di parametri non discriminanti. 3. Le quote inserite generano una proposta di negoziazione in acquisto ed una in vendita. 4. Ogni market maker può essere esposto sul book di uno strumento finanziario solo con una proposta di negoziazione in acquisto ed una in vendita generati dalla medesima quota. 5. Al fine di garantire il corretto ed efficiente utilizzo delle risorse tecnologiche di supporto alle negoziazioni, TLX S.p.A. può imporre limiti all immissione delle quote, comunicandoli ai market maker interessati. Articolo 5.4 Abbinamento delle proposte di negoziazione 1. Le proposte di negoziazione inserite sono automaticamente disposte nel book di negoziazione relativo allo strumento finanziario indicato, secondo un criterio decrescente rispetto al prezzo per gli acquisti e crescente rispetto al prezzo per le vendite. A parità di prezzo, l ordinamento è effettuato sulla base della priorità temporale rappresentata dall orario di immissione delle proposte. 2. La conclusione dei contratti per ciascuno strumento finanziario avviene, per le quantità disponibili, mediante abbinamento automatico di proposte di negoziazione di segno contrario presenti nel book di negoziazione e disposte secondo i criteri descritti al comma 1. In particolare: a) le proposte di negoziazione in acquisto immesse con limite di prezzo generano contratti tramite l abbinamento con proposte in vendita aventi prezzo pari o inferiore; le proposte di negoziazione in vendita immesse con limite di prezzo TLX - Regolamento del mercato TLX del Pag. 55/72

56 generano contratti tramite l abbinamento con proposte in acquisto aventi prezzo pari o superiore; b) gli ordini immessi senza limite di prezzo generano contratti tramite l abbinamento con proposte di segno opposto aventi prezzo pari al miglior prezzo presente sul book di negoziazione al momento dell immissione. 3. Una proposta al meglio eseguita parzialmente rimane esposta sul book per la quantità non eseguita ed assume un prezzo pari al prezzo dell ultimo contratto concluso. Una proposta a prezzo limitato eseguita parzialmente rimane esposta sul book per la quantità non eseguita. 4. Ai fini del controllo automatico della regolarità delle negoziazioni e della prevenzione di errori, TLX S.p.A. stabilisce nelle Istruzioni alcune limitazioni alla conclusione di contratti, sulla base di parametri non discriminanti. 5. Il prezzo di conclusione di un contratto mediante l abbinamento automatico di proposte di negoziazione è pari a quello della proposta avente priorità temporale superiore. 6. Qualora i market maker concludano un contratto tra loro ai sensi dell art comma 1, tale contratto sarà cancellato dalla società di gestione del mercato. Articolo 5.5 Prezzo di chiusura 1. Il prezzo di chiusura di uno strumento finanziario è pari alla media aritmetica delle proposte di negoziazione generate da quote presenti sul book dello strumento finanziario al momento della chiusura del mercato. Qualora sia presente sul book una sola proposta di negoziazione generata da una quota, il prezzo di chiusura è pari al prezzo della proposta stessa. 2. Qualora nessuna proposta di negoziazione generata da una quota sia presente sul book dello strumento finanziario, il prezzo di chiusura è pari al prezzo dell ultimo contratto concluso sullo strumento finanziario stesso nella giornata di negoziazione, oppure, in assenza di contratti, al prezzo di chiusura del giorno precedente. Articolo 5.6 Cancellazione automatica 1. Al termine di ogni seduta gli ordini aventi modalità di cui all articolo 5.2 comma 3 lett. a) e le quote ancora presenti sul book sono automaticamente cancellate TLX - Regolamento del mercato TLX del Pag. 56/72

57 Titolo 6 Capo 1 Vigilanza sul mercato Disposizioni generali Articolo 6.1 Finalità 1. L attività di vigilanza di TLX S.p.A. si realizza nella funzione di verifica e controllo del rispetto del presente Regolamento, delle Istruzioni e delle disposizioni tecniche, nonché in tutti gli atti successivi conseguenti a dette funzioni, nell ottica di assicurare un regolare ed efficiente svolgimento delle attività di mercato. 2. TLX S.p.A. svolge l attività di vigilanza attraverso l Unità di Supervisione. Articolo 6.2 Ruolo dell Unità di Supervisione 1. L Unità di Supervisione esplica l attività di vigilanza in riferimento all andamento del mercato, al comportamento degli aderenti e degli emittenti ed al mantenimento di una adeguata ed efficiente infrastruttura tecnologica. Articolo 6.3 Controlli sugli obblighi di liquidità 1. L Unità di Supervisione dispone attività di controllo specifiche per l operato dei market maker, al fine di verificare il rispetto degli obblighi di liquidità ad essi imposti. 2. Il mancato rispetto degli obblighi di liquidità può comportare l avvio di un procedimento disciplinare. 3. L Unità di Supervisione redige e pubblica un resoconto dell operatività dei market maker volto ad evidenziare il contributo fornito alla liquidità del mercato, nei termini e con le modalità stabiliti nelle Istruzioni, al fine di fornire un informativa trasparente a beneficio degli investitori. Capo 2 Interventi sui parametri, sugli orari e sulle condizioni di negoziazione Articolo 6.4 Condizioni generali 1. L Unità di Supervisione può modificare le condizioni di svolgimento delle contrattazioni di cui all articolo 5.1, comma 2, anche per singoli strumenti finanziari, qualora ricorra almeno una delle seguenti condizioni: a) la carenza di informazioni su un emittente o su un particolare strumento finanziario renda necessario il reperimento di ulteriori informazioni, al fine di assicurare un adeguata trasparenza; TLX - Regolamento del mercato TLX del Pag. 57/72

58 b) siano rilevati comportamenti potenzialmente anomali da parte di un aderente, tali da rendere necessari ulteriori chiarimenti, nell ottica di tutelare il complesso degli investitori; c) eventi politici, economici, sociali o specificamente inerenti il mercato dei capitali siano tali da influire in modo rilevante sull ordinato svolgimento delle contrattazioni; d) le limitazioni di cui agli articoli 5.2 comma 2, 5.3 comma 2 e 5.4 comma 4, non consentano un regolare ed efficiente svolgimento delle contrattazioni; e) ricorrano motivi tecnici o altre circostanze che non garantiscano il regolare funzionamento del mercato. Articolo 6.5 mercato Interventi della società di gestione del 1. Al verificarsi delle condizioni di cui all articolo 6.4, la società di gestione del mercato può valutare l opportunità di: a) ridurre o prolungare gli orari di contrattazione, dandone pronta comunicazione al pubblico; b) modificare le altre condizioni di negoziazione, purché non causino diretto pregiudizio agli investitori; c) sospendere o riattivare le contrattazioni, dandone pronta comunicazione al pubblico. 2. Nel valutare l opportunità di adottare una delle misure di cui al comma 1, l Unità di Supervisione fa principalmente riferimento: a) alle quantità contrattate su TLX, ai prezzi e alla volatilità fatta registrare dal singolo strumento finanziario anche in rapporto a strumenti similari; b) alla liquidità attuale dello strumento finanziario; c) al grado di trasparenza dell informativa garantita dall emittente; d) alla diffusione o alla mancata diffusione di notizie che dovrebbero essere valutate dall Unità di Supervisione. Capo 3 Interventi sulle proposte di negoziazione Articolo 6.6 Interventi sulle proposte di negoziazione su richiesta dell aderente 1. L Unità di Supervisione può disporre o effettuare la cancellazione delle proposte di negoziazione immesse da un aderente per la quantità ancora esposta sul book, su richiesta dello stesso qualora, a causa di una propria disfunzione tecnica, l aderente non sia in grado di revocare tale proposta. 2. TLX S.p.A. stabilisce nelle Istruzioni con quali modalità l aderente può richiedere l adozione degli interventi indicati al comma 1. TLX - Regolamento del mercato TLX del Pag. 58/72

59 Articolo 6.7 Interventi sulle proposte di negoziazione su iniziativa della società di gestione del mercato 1. L Unità di Supervisione può procedere alla cancellazione di proposte di negoziazione per la quantità ancora esposta sul book, che siano tali da impedire l ordinato svolgimento delle negoziazioni, qualora l aderente che le ha immesse, su richiesta dell Unità di Supervisione, non sia in grado di confermarle o cancellarle entro un ragionevole intervallo di tempo. Capo 4 Gestione degli errori Articolo 6.8 Disposizioni generali 1. L aderente che ha immesso una proposta di negoziazione in modo errato che ha generato uno o più contratti, ne dà immediata comunicazione all Unità di Supervisione con le modalità stabilite nelle Istruzioni. All atto della comunicazione, l aderente può richiedere un intervento sui contratti derivanti dalla proposta errata. Articolo 6.9 controparti Interventi sui contratti su accordo tra le 1. In seguito a richiesta motivata presentata da entrambe le controparti, l Unità di Supervisione può disporre o effettuare la cancellazione di un contratto concluso sul mercato. 2. TLX S.p.A. stabilisce nelle Istruzioni le modalità di presentazione delle richieste di cui al comma L Unità di Supervisione, nel caso di cancellazione di contratti conclusi, ne dà comunicazione al pubblico. Articolo 6.10 Interventi sui contratti in assenza di accordo tra le controparti 1. TLX S.p.A. stabilisce nelle Istruzioni procedure per individuare in quali circostanze un errore può dar luogo alla cancellazione di un contratto, anche in assenza di accordo tra le controparti, purché ne venga fatta richiesta da parte dell aderente che ha commesso l errore. Nel definire dette procedure, TLX S.p.A. considera preminente la necessità di garantire l ordinato svolgimento delle negoziazioni. 2. L Unità di Supervisione comunica alla Consob ed agli aderenti coinvolti lo svolgimento della procedura di gestione degli errori e le relative misure adottate nel caso specifico. 3. L Unità di Supervisione, nel caso di cancellazione di contratti conclusi, ne dà comunicazione al pubblico. TLX - Regolamento del mercato TLX del Pag. 59/72

60 Capo 5 Gestione delle disfunzioni tecniche Articolo 6.11 Condizioni generali 1. L attività di verifica del mantenimento di una adeguata ed efficiente infrastruttura tecnologica si esplica attraverso il controllo puntuale e costante delle strutture tecnologiche: a) di mercato, con particolare riferimento all attività di negoziazione e abbinamento delle proposte; b) di connessione degli aderenti al mercato; c) di diffusione delle informazioni rilevanti per la negoziazione; d) connesse all attività di post-trading. 2. TLX S.p.A., stabilisce le modalità ed i termini di gestione della disfunzione tecnica che consentano di ripristinare in modo corretto e tempestivo il regolare svolgimento delle negoziazioni, nell ottica della più celere risoluzione della disfunzione. 3. TLX S.p.A. comunica tempestivamente al pubblico gli interventi adottati qualora possano avere rilevante impatto sull attività di negoziazione. 4. TLX S.p.A. informa tempestivamente la Consob di ogni malfunzionamento rilevante delle strutture tecnologiche e informatiche, e delle relative misure intraprese. 5. TLX S.p.A. informa comunque gli aderenti qualora le misure adottate possano avere o abbiano avuto influenza sull operatività degli stessi. Articolo 6.12 Interventi dell Unità di Supervisione 1. All accertamento di una disfunzione tecnica, l Unità di Supervisione può intervenire sulle contrattazioni al fine di limitare gli effetti della disfunzione e/o ripristinare la regolarità delle negoziazioni, ovvero garantire l ordinato svolgimento delle negoziazioni e l integrità del mercato. In particolare, può: a) disporre la temporanea sospensione dalle contrattazioni di un aderente, dandone immediata comunicazione al pubblico; b) disporre la temporanea sospensione delle contrattazioni sul mercato, dandone immediata comunicazione al pubblico. 2. Qualora sia impossibilitata a disporre la temporanea sospensione delle contrattazioni sul mercato attraverso le normali funzionalità tecniche, l Unità di Supervisione può disporre la sospensione tramite comunicazione al pubblico ai sensi dell art. 7.4, commi 3 e 4, contenente l orario di inizio del provvedimento di sospensione. In questo caso, gli eventuali contratti eseguiti a partire dall orario indicato nel provvedimento di sospensione saranno considerati nulli. 3. L Unità di Supervisione, in seguito al provvedimento di sospensione, valuta l opportunità di cancellare tutti gli ordini presenti sul mercato. TLX - Regolamento del mercato TLX del Pag. 60/72

61 4. Gli interventi di cui al comma 1,2 e 3 possono essere adottati anche per singolo segmento o strumento finanziario. Capo 6 finanziari Sospensione dalle contrattazioni degli strumenti Articolo 6.13 Condizioni generali 1. L Unità di Supervisione può sospendere uno strumento finanziario al fine di preservare la regolarità delle negoziazioni sullo strumento finanziario stesso, o qualora la prosecuzione dalle contrattazioni possa arrecare grave pregiudizio agli investitori. 2. Durante il periodo di sospensione dalle contrattazioni, le proposte di negoziazione inserite dagli aderenti sullo strumento finanziario sospeso vengono rifiutate. 3. La sospensione di uno strumento finanziario dalle contrattazioni non può avere durata superiore a 12 mesi. Trascorso detto periodo, qualora non ricorressero le condizioni per la riammissione, l Unità di Supervisione provvederà all avvio della procedura di revoca. Articolo 6.14 Condizioni di sospensione 1. Nel valutare l opportunità di sospendere uno strumento finanziario dalle contrattazioni, l Unità di Supervisione considera prevalentemente: a) lo scioglimento dell emittente; b) lo stato d insolvenza dell emittente; c) l emanazione di provvedimenti ingiuntivi o di crisi concernenti l emittente da parte delle autorità competenti; d) l eventuale provvedimento di sospensione adottato da società di gestione di altri mercati regolamentati nei quali lo strumento finanziario è stato ammesso alla quotazione; e) la diffusione o la mancata diffusione di notizie da parte dell emittente sugli strumenti finanziari contrattati; f) la trasformazione delle caratteristiche dello strumento finanziario negoziato; g) la perdita di uno o più requisiti previsti per l ammissione dello strumento finanziario. 2. Il provvedimento di sospensione di uno strumento finanziario ammesso alla negoziazione ai sensi dell articolo 2.23 comma 2, lettera b), è comunque deliberato al verificarsi di entrambe le seguenti condizioni: a) lo strumento finanziario sia stato sospeso dalla contrattazione con provvedimento deliberato dalla società di gestione del mercato nel quale detto strumento finanziario è stato ammesso a quotazione; b) la sospensione non dipenda da cause tecnologiche inerenti l operatività del mercato in cui lo strumento finanziario è stato ammesso a quotazione. TLX - Regolamento del mercato TLX del Pag. 61/72

62 3. TLX S.p.A. dà tempestiva notizia al pubblico dei provvedimenti di sospensione dalle contrattazioni e di riammissione con le modalità previste all articolo 7.4, comma 3. In ogni caso l Unità di Supervisione provvede ad informare tempestivamente la Consob del provvedimento adottato. Capo 7 Revoca dalle contrattazioni degli strumenti finanziari Articolo 6.15 Condizioni generali 1. L Unità di Supervisione può revocare uno strumento finanziario dalla contrattazione in caso di prolungata carenza di negoziazione, o qualora le motivazioni che hanno portato alla sospensione di uno strumento finanziario risultino definitive. Articolo 6.16 Condizioni di revoca 1. Nel valutare l opportunità di revocare uno strumento finanziario dalle contrattazioni, l Unità di Supervisione considera prevalentemente: a) lo scioglimento dell emittente; b) lo stato d insolvenza dell emittente; c) l emanazione di provvedimenti ingiuntivi o di crisi concernente l emittente da parte delle autorità competenti; d) l eventuale provvedimento di revoca adottato da società di gestione di altri mercati regolamentati nei quali lo strumento finanziario è stato ammesso alla quotazione; e) la diffusione o la mancata diffusione di notizie da parte dell emittente sugli strumenti finanziari contrattati; f) il controvalore e le quantità scambiate su TLX nei precedenti 6 mesi; g) la frequenza e la continuità degli scambi su TLX nei precedenti 6 mesi; h) la diffusione tra il pubblico dello strumento finanziario; i) la negoziabilità dello strumento finanziario su altri mercati regolamentati; j) la perdita di uno o più requisiti previsti per l ammissione dello strumento finanziario. 2. Il provvedimento di revoca di uno strumento finanziario ammesso alla negoziazione ai sensi dell articolo 2.23 comma 2, lettera b), è comunque deliberato qualora analogo provvedimento sia stato deliberato dalla società di gestione del mercato in cui lo strumento finanziario è stato ammesso alla quotazione. Articolo 6.17 Procedura di revoca 1. Ai sensi del presente articolo si intende per: richiedente : il soggetto che richiede l ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari; soggetto interessato : a) l emittente, per gli strumenti finanziari ammessi alla quotazione; b) il richiedente, per gli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione. TLX - Regolamento del mercato TLX del Pag. 62/72

63 2. In presenza di condizioni di cui all articolo 6.16, comma 1, tali da far ritenere opportuna l adozione di un provvedimento di revoca, l Unità di Supervisione avvia la procedura di revoca, informando contestualmente la Consob. 3. L Unità di Supervisione comunica al soggetto interessato, l avvio della procedura di revoca indicando i presupposti e le motivazioni e fissa un termine, non inferiore a 10 giorni di mercato aperto, entro il quale il soggetto interessato può presentare una memoria scritta o richiedere audizione presso TLX S.p.A. L audizione del soggetto interessato dovrà avvenire entro i 5 giorni successivi alla richiesta. 4. Al termine della procedura, l Unità di Supervisione: a) qualora ritenga di revocare lo strumento finanziario, delibera il provvedimento di revoca dello strumento finanziario dandone comunicazione al pubblico, al soggetto interessato, ai market maker che garantiscono la liquidità e alla Consob; b) qualora non ritenga di revocare lo strumento finanziario, considera conclusa la procedura di revoca, dandone comunicazione motivata al soggetto interessato e alla Consob e provvede ad archiviare la pratica. 5. Nell ipotesi di cui al comma 4 lett. a), il provvedimento di revoca contiene almeno: a) codici identificativi dello strumento finanziario; b) la data a partire dalla quale lo strumento finanziario cesserà di essere contrattato su TLX; c) adeguata motivazione. 6. In seguito all emanazione di un provvedimento di revoca di uno strumento finanziario, l Unità di Supervisione può richiedere al market maker di esporre solo proposte di negoziazione in acquisto fino alla data di cui al comma 7, lettera b), al fine di agevolare le possibilità di vendita da parte dei clienti al dettaglio. Capo 8 finanziari Esclusione dalle contrattazioni degli strumenti Articolo 6.18 Condizioni generali 1. Ai sensi del presente Capo si intende per: richiedente : il soggetto che richiede l ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari; soggetto interessato : a) l emittente, per gli strumenti finanziari ammessi alla quotazione; b) il richiedente, per gli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione. 2. Il soggetto interessato può chiedere l esclusione dalle contrattazioni di uno strumento finanziario negoziato, con le modalità indicate nelle Istruzioni. Il soggetto interessato è comunque tenuto a dare adeguata motivazione alla propria richiesta. TLX - Regolamento del mercato TLX del Pag. 63/72

64 3. L Unità di Supervisione si riserva la facoltà di rigettare la richiesta di esclusione dello strumento finanziario, qualora le motivazioni addotte dal soggetto interessato siano contrarie all interesse del mercato e degli investitori. Articolo 6.19 Condizioni di esclusione 1. Nel valutare l opportunità di accogliere la richiesta di esclusione di uno strumento finanziario dalle contrattazioni, l Unità di Supervisione considera prevalentemente: a) le motivazioni addotte dal soggetto interessato all atto della richiesta di esclusione; b) il controvalore e le quantità scambiate su TLX nei precedenti 6 mesi; c) la frequenza e la continuità degli scambi su TLX nei precedenti 6 mesi; d) la diffusione tra il pubblico dello strumento finanziario; e) la negoziabilità dello strumento finanziario su altri mercati regolamentati 2. Al termine della procedura, l Unità di Supervisione: a) qualora ritenga di escludere lo strumento finanziario, delibera il provvedimento di esclusione dello strumento finanziario dandone comunicazione al pubblico, al soggetto interessato, ai market maker garantiscono la liquidità e alla Consob; b) qualora non ritenga di escludere lo strumento finanziario, considera conclusa la procedura di esclusione, dandone comunicazione motivata al soggetto interessato e alla Consob e provvede ad archiviare la pratica. 3. Nell ipotesi di cui al comma 2, lettera a), il provvedimento di esclusione contiene almeno: a) codici identificativi dello strumento finanziario; b) la data a partire dalla quale lo strumento finanziario cesserà di essere contrattato su TLX; c) adeguata motivazione. 4. Fatti salvi i casi nei quali la prosecuzione delle negoziazioni possa arrecare grave pregiudizio agli investitori, tra la data di emanazione del provvedimento di esclusione e la data di esclusione dello strumento finanziario deve intercorrere un periodo non inferiore ad un mese solare. 5. In seguito all emanazione di un provvedimento di esclusione di uno strumento finanziario, l Unità di Supervisione può richiedere al market maker di esporre solo proposte di negoziazione in acquisto fino alla data di cui al comma 3, lettera b), al fine di agevolare le possibilità di vendita da parte dei clienti al dettaglio. Capo 9 Controlli e sanzioni su aderenti Articolo 6.20 Condizioni generali TLX - Regolamento del mercato TLX del Pag. 64/72

65 1. TLX S.p.A. può applicare le disposizioni di cui al presente Capo qualora ritenga che un aderente abbia agito in violazione del Regolamento, delle Istruzioni o di ogni altra disposizione tecnica vincolante comunicata dalla società di gestione del mercato. 2. Le disposizioni di cui al presente Capo vengono comunque applicate qualora possano sussistere rilevanti rischi per l integrità del mercato. 3. L Unità di Supervisione informa immediatamente la Consob qualora l attività di controllo riveli ipotesi di manipolazione, aggiotaggio o insider trading. Articolo 6.21 Controlli specifici sugli aderenti 1. Nello svolgimento dell attività di verifica sull operato degli aderenti, l Unità di Supervisione può: a) richiedere all aderente ogni informazione o documento utile riguardanti l attività svolta nel mercato. Se necessario, sarà cura dell aderente ottenere dal suo aderente interconnesso le informazioni che gli saranno richieste da TLX S.p.A.; b) porre quesiti all aderente richiedendo una risposta scritta; c) porre quesiti richiedendo l audizione dell aderente; d) in casi ritenuti di particolare gravità, operare ispezioni presso la sede dell aderente; e) nel caso in cui la prosecuzione dell attività dell aderente possa arrecare grave danno al mercato, sospendere temporaneamente l aderente dalle contrattazioni. 2. Qualora dai controlli effettuati emergano possibili violazioni degli obblighi imposti agli aderenti, l Unità di Supervisione può avviare un procedimento disciplinare davanti al Collegio dei Probiviri. Articolo 6.22 Procedimento disciplinare 1. L Unità di Supervisione, acquisiti tutti gli elementi necessari, può inviare all aderente oggetto di indagine una comunicazione comprendente almeno la descrizione dell ipotesi di violazione, indicandone i presupposti e le motivazioni. In tale comunicazione è fissato un termine, non inferiore a 20 giorni di mercato aperto, entro il quale l aderente può presentare una memoria scritta o richiedere audizione presso il Collegio dei Probiviri. L audizione del soggetto interessato dovrà avvenire entro i 10 giorni successivi alla richiesta. 2. Qualora l oggetto di indagine sia costituito dall eventuale violazione da parte di un aderente interconnesso degli obblighi definiti agli articoli 4.8 bis, ter, quater, quinquies e sexies, il procedimento disciplinare si apre nei soli confronti dell intermediario aderente. Se necessario, sarà cura dell intermediario ottenere dal suo aderente interconnesso le informazioni che gli saranno richieste da TLX S.p.A.. 3. L Unità di Supervisione informa la Consob dell avvio di un procedimento disciplinare. TLX - Regolamento del mercato TLX del Pag. 65/72

66 Articolo 6.23 Sanzioni 1. Il Collegio dei Probiviri, al termine del procedimento disciplinare, qualora non sia prevista una sanzione specifica per l infrazione commessa, sulla base della gravità dell infrazione commessa e della eventuale recidività dei comportamenti sanzionati, può comminare agli aderenti le seguenti sanzioni: a) Richiamo scritto; b) Sanzione pecuniaria da un minimo di euro 500 a euro ; c) Imposizione di limiti all operatività; d) Imposizione di limiti per la negoziazione di nuovi strumenti finanziari; e) Sospensione dall attività su uno strumento finanziario o una tipologia di strumenti finanziari; f) Sospensione dall operatività sul mercato; g) Revoca dell aderente. 2. Le sanzioni di cui al comma 1, lettere c), d), e), e f), devono indicare la durata del provvedimento disciplinare adottato. La durata non può eccedere i 6 mesi. Le sanzioni di cui al comma 1, lettere c), d), e), f) e g), sono comminabili anche congiuntamente alla sanzione pecuniaria di cui al comma 1, lettera b). 3. Il provvedimento disciplinare, comunicato all aderente per iscritto e alla Consob, riporta almeno: a) adeguata motivazione che ha indotto TLX S.p.A. a comminare la sanzione; b) la data a decorrere dalla quale la sanzione sarà resa pubblica, qualora il provvedimento lo preveda; c) l eventuale tempo concesso per l adeguamento, qualora le sanzioni siano comminate a seguito di violazioni di tipo organizzativo e/o tecnologico; d) i termini della sanzione. 4. La sanzione viene resa pubblica solo in uno dei seguenti casi: a) l aderente sia recidivo nei confronti di altri provvedimenti adottati da TLX S.p.A. e potenzialmente pregiudicanti l integrità del mercato; b) la Consob abbia fatto esplicita richiesta di dare pubblicità alla sanzione; c) disposizioni normative impongano la pubblicità della sanzione; d) nei casi di cui al comma 1, lettere f) e g). 5. L aderente può impugnare il provvedimento disciplinare secondo le disposizioni di cui al Titolo 8. Articolo 6.23 bis Sanzioni riguardanti la violazione degli obblighi previsti agli articoli 4.8 quinquies e sexies da parte di un aderente interconnesso 1. In caso di violazione da parte di un intermediario o di un suo aderente interconnesso anche di uno degli obblighi previsti agli articoli 4.8 quinquies e sexies e, nel caso di un aderente interconnesso, l intermediario non si sia adoperato entro un congruo lasso di tempo per far cessare le violazioni al suo cliente aderente interconnesso, il Collegio dei TLX - Regolamento del mercato TLX del Pag. 66/72

67 Probiviri, sulla base della gravità dell infrazione commessa e della eventuale recidiva dei comportamenti sanzionati, può comminare all intermediario aderente diretto una sanzione pecuniaria da un minimo di a un massimo di La sanzione può essere resa pubblica in caso di particolare gravità dell infrazione commessa e in caso di recidiva dei comportamenti sanzionati. Capo 10 Controlli e sanzioni sugli emittenti Articolo 6.24 Condizioni generali 1. TLX S.p.A. può applicare le disposizioni di cui al presente Capo qualora ritenga che un emittente abbia agito in violazione del Regolamento, delle Istruzioni o di ogni altra disposizione tecnica vincolante comunicata dalla società di gestione del mercato. 2. L Unità di Supervisione informa immediatamente la Consob qualora l attività di controllo riveli ipotesi di manipolazione, aggiotaggio o insider trading. Articolo 6.25 Controlli specifici sugli emittenti 1. Nello svolgimento dell attività di verifica sull operato degli emittenti, l Unità di Supervisione può: a) porre quesiti richiedendo una risposta scritta; b) porre quesiti richiedendo l audizione dell emittente; c) sospendere dalle contrattazioni gli strumenti finanziari nel caso in cui l emittente violi le disposizioni di cui al Titolo 3, Capo 1, articolo Qualora dai controlli effettuati emergano possibili violazioni degli obblighi imposti agli emittenti, l Unità di Supervisione può avviare un procedimento disciplinare. Articolo 6.26 Procedimento disciplinare 1. L Unità di Supervisione, acquisiti tutti gli elementi necessari, può inviare all emittente oggetto di indagine una comunicazione comprendente almeno la descrizione dell ipotesi di violazione, indicandone i presupposti e le motivazioni. In tale comunicazione è fissato un termine, non inferiore a 20 giorni di mercato aperto, entro il quale l aderente può presentare una memoria scritta o richiedere audizione presso TLX S.p.A. L audizione del soggetto interessato dovrà avvenire entro i 10 giorni successivi alla richiesta. 2. L Unità di Supervisione informa la Consob dell avvio di un procedimento disciplinare. Articolo 6.27 Sanzioni 1. TLX S.p.A., al termine del procedimento disciplinare sulla base della gravità dell infrazione commessa e della eventuale recidività dei comportamenti sanzionati, può comminare le seguenti sanzioni: TLX - Regolamento del mercato TLX del Pag. 67/72

68 a) Richiamo scritto; b) Sanzione pecuniaria da un minimo di euro 500 a euro ; c) Imposizione di limiti per la quotazione di nuovi strumenti finanziari. 2. La sanzione di cui al comma 1, lettera c), deve indicare la durata del provvedimento disciplinare adottato. La durata non può eccedere i 3 mesi. La sanzione di cui al comma 1, lettera c), è comminabile anche congiuntamente alla sanzione pecuniaria di cui al comma 1, lettera b). 3. Il provvedimento disciplinare, comunicato all emittente per iscritto e alla Consob, riporta almeno: a) adeguata motivazione che ha indotto TLX S.p.A. a comminare la sanzione; b) data a decorrere dalla quale la sanzione sarà resa pubblica, qualora il provvedimento lo preveda; c) termini della sanzione. 4. La sanzione viene resa pubblica solo in uno dei seguenti casi: a) La Consob abbia fatto esplicita richiesta di dare pubblicità alla sanzione; b) Disposizioni normative impongano la pubblicità della sanzione. 5. L emittente può impugnare il provvedimento disciplinare secondo le disposizioni di cui al Titolo 8. TLX - Regolamento del mercato TLX del Pag. 68/72

69 Titolo 7 Capo 1 Servizi strumentali alle negoziazioni Servizi di post-trading Articolo 7.1 Condizioni generali 1. I diversi sistemi di post-trading definiscono e caratterizzano i segmenti di mercato. 2. Coerentemente con quanto disposto dal presente articolo, gli aderenti autorizzati ad operare su uno stesso segmento possono negoziare tra loro solo strumenti finanziari che siano depositati presso il medesimo sistema di gestione accentrata. Articolo 7.2 Disposizioni sui sistemi di riscontro, rettifica, compensazione e liquidazione 1. TLX S.p.A. cura l invio al sistema di gestione accentrata delle informazioni necessarie per regolare i contratti conclusi sul mercato, secondo le modalità definite con gli aderenti. I termini e le modalità di invio delle informazioni sono disciplinati da accordi stabiliti con il singolo sistema di gestione accentrata. TLX S.p.A. individua le modalità per il trasferimento delle informazioni al sistema di gestione accentrata. 2. Il riscontro e la rettifica dei contratti, nonché la successiva liquidazione, seguono le disposizioni stabilite dai singoli sistemi di gestione accentrata. 3. TLX S.p.A., al fine di agevolare l attività di riscontro e rettifica dei contratti conclusi sul mercato, può utilizzare servizi dedicati a specifiche funzioni, purché operanti in accordo con i sistemi di gestione accentrata. 4. I contratti conclusi sul mercato possono essere modificati o cancellati solo da TLX S.p.A. prima che il contratto venga immesso nel sistema di liquidazione, secondo le disposizioni impartite nelle Istruzioni ai sensi del Capo 4, Titolo 6 del Regolamento. Capo 2 Servizi di informativa Articolo 7.3 Finalità 1. TLX S.p.A. diffonde al pubblico ed agli aderenti le informazioni riguardanti le condizioni di negoziazione e le principali operazioni effettuate sul mercato. Le informazioni fornite si ispirano ai principi sanciti all articolo 1.6 nell ottica di supportare l investitore nelle strategie di investimento e nella valorizzazione corretta e continuativa del proprio portafoglio. 2. TLX S.p.A. opera, compatibilmente con le possibilità tecnologico-organizzative e le risorse a disposizione, per favorire la massima fruibilità dell informativa ai clienti al dettaglio. TLX - Regolamento del mercato TLX del Pag. 69/72

70 Articolo 7.4 Informazioni al pubblico 1. Durante la fase nella quale possono essere immesse proposte di negoziazione sul mercato, TLX S.p.A. rende disponibili al pubblico in tempo reale, per ogni singolo strumento finanziario, almeno le informazioni atte a rilevare: a) Prezzi e quantità delle proposte di negoziazione presenti sul book relative ai primi cinque livelli di prezzo per quantità aggregate; b) Prezzo e quantità dell ultimo contratto concluso; c) Quantità cumulata di tutti i contratti conclusi sul mercato nella seduta. 2. TLX S.p.A. pubblica, successivamente alla chiusura delle negoziazioni, il listino quotidiano contenente, per ciascuno strumento finanziario, almeno le informazioni relative a: a) il prezzo di chiusura; b) i prezzi minimo e massimo; c) il prezzo dell ultimo contratto concluso; d) il numero dei contratti conclusi; e) la quantità totale negoziata. 3. TLX S.p.A. rende disponibili al pubblico le informazioni che presentano interesse per il buon funzionamento del mercato, mediante: a) Comunicato Ufficiale; b) comunicazioni sul sito internet c) strutture informatiche di supporto alle negoziazioni; d) deposito presso la sede sociale; e) utilizzo di mezzi elettronici per la diffusione delle informazioni. 4. TLX S.p.A. individua nelle Istruzioni i canali informativi utilizzati per la diffusione delle informazioni indicate nel presente articolo, specificando quali siano i canali sostitutivi utilizzati in caso di malfunzionamento dei canali principali. Articolo 7.5 Informazioni agli aderenti 1. TLX S.p.A. fornisce agli aderenti, in aggiunta a quanto previsto per il pubblico, almeno le informazioni relative a: a) ogni proposta di negoziazione inviata dall aderente e ricevuta dal mercato; b) ogni contratto concluso dall aderente con l indicazione della controparte; c) un riepilogo generale di tutti i contratti conclusi per ogni strumento finanziario negoziato. TLX - Regolamento del mercato TLX del Pag. 70/72

71 Capo 3 Registrazione delle operazioni Articolo 7.6 Registrazione delle operazioni su strumenti finanziari eseguite sul mercato 1. Le operazioni su strumenti finanziari contrattati sul mercato sono registrate ai sensi dell articolo 65 del Testo Unico della Finanza e delle relative disposizioni di attuazione. TLX - Regolamento del mercato TLX del Pag. 71/72

72 Titolo 8 Risoluzione delle controversie Articolo 8.1 Diritto applicabile 1. Il presente Regolamento, le Istruzioni, le disposizioni tecniche ed i rapporti con gli aderenti e gli emittenti sono soggetti e disciplinati dal diritto italiano. Articolo 8.2 competente Gestione delle controversie e Foro 1. Le controversie aventi a oggetto i corrispettivi di cui agli articoli 2.14 comma 2 lettera d), 2.29 comma 1 lettera b), 4.1 comma 4, 4.12 comma 4, 4.18 comma 1 lettera c) del Regolamento e quelle derivanti dal rigetto della domanda di ammissione degli operatori e di ammissione alla quotazione degli strumenti finanziari sono devolute alla competenza esclusiva dei giudici del Foro di Milano. 2. Qualunque controversia diversa da quelle indicate nel precedente comma, derivante dall applicazione, interpretazione o dalla validità del Regolamento, delle Istruzioni e delle disposizioni tecniche vincolanti comunicate da TLX S.p.A. sarà soggetta al giudizio di un arbitro unico in conformità al Regolamento Arbitrale Nazionale della Camera Nazionale ed Internazionale di Milano. L arbitro sarà designato dalle parti, o, in mancanza d accordo, ai sensi del predetto Regolamento. L arbitro, che deciderà in via rituale e secondo diritto, si pronuncerà anche sulle spese di lite. La sede dell arbitrato sarà Milano. 3. In caso di controversie aventi ad oggetto contestualmente sia le clausole di cui al comma 1 sia clausole di altra natura, la competenza sarà, in via esclusiva, quella dei giudici del Foro di Milano. TLX - Regolamento del mercato TLX del Pag. 72/72

POLITICA DI CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA

POLITICA DI CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA POLITICA DI CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA 1. Obiettivo del Documento... 2 2. Criteri per la classificazione della clientela... 2 2.1 Controparti qualificate... 2 2.2. Clientela professionale... 3 2.3

Dettagli

REGOLAMENTO PER IL VOTO MAGGIORATO

REGOLAMENTO PER IL VOTO MAGGIORATO Via Brera 21, 20121 Milano Capitale sociale i.v. Euro 306.612.100 Codice fiscale, Partita IVA ed iscrizione al Registro imprese di Milano n. 07918170015 Soggetta ad attività di direzione e coordinamento

Dettagli

Strategia di classificazione della clientela relativamente ai servizi d investimento offerti dalla Banca Nazionale del Lavoro SpA

Strategia di classificazione della clientela relativamente ai servizi d investimento offerti dalla Banca Nazionale del Lavoro SpA relativamente ai servizi d investimento offerti dalla Banca Nazionale del Lavoro SpA Classification Policy PREMESSA, FONTI NORMATIVE ED OBIETTIVO DEL DOCUMENTO... 3 1. DEFINIZIONI... 3 1.1. CLIENTI PROFESSIONALI...

Dettagli

1. PREMESSE 2. OGGETTO DEL CODICE

1. PREMESSE 2. OGGETTO DEL CODICE CODICE DI COMPORTAMENTO IN MATERIA DI OPERAZIONI EFFETTUATE SU AZIONI DADA E STRUMENTI FINANZIARI AD ESSE COLLEGATI 1 1. PREMESSE Il presente Codice di Comportamento di DADA S.p.A. è adottato anche ai

Dettagli

4 Punto. Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti Unica convocazione: 11 giugno 2014 ore 11,00. Parte ordinaria

4 Punto. Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti Unica convocazione: 11 giugno 2014 ore 11,00. Parte ordinaria Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti Unica convocazione: 11 giugno 2014 ore 11,00 Parte ordinaria 4 Punto Autorizzazione all acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato

Dettagli

1. Motivazioni per le quali è richiesta l autorizzazione al compimento di operazioni su azioni proprie

1. Motivazioni per le quali è richiesta l autorizzazione al compimento di operazioni su azioni proprie 3. Autorizzazione all acquisto e alla disposizione di azioni ordinarie proprie ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile e dell art. 132 del D.Lgs. 58/1998 e relative

Dettagli

Codice di comportamento. FIDIA S.p.A.

Codice di comportamento. FIDIA S.p.A. FIDIA S.p.A. Codice di Comportamento diretto a disciplinare le c.d. "operazioni rilevanti" ai sensi degli Articoli 2.6.3 e 2.6.4 del Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A.

Dettagli

Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa

Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa Autorizzazione all acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell art.

Dettagli

Determinazione della misura della contribuzione dovuta, ai sensi dell art. 40 della legge n. 724/1994, per l esercizio 2016

Determinazione della misura della contribuzione dovuta, ai sensi dell art. 40 della legge n. 724/1994, per l esercizio 2016 Delibera n. 19461 1 Determinazione della misura della contribuzione dovuta, ai sensi dell art. 40 della legge n. 724/1994, per l esercizio 2016 LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA VISTA

Dettagli

Determinazione della misura della contribuzione dovuta, ai sensi dell art. 40 della legge n. 724/1994, per l esercizio 2013

Determinazione della misura della contribuzione dovuta, ai sensi dell art. 40 della legge n. 724/1994, per l esercizio 2013 Delibera Consob 21 dicembre 2012 n. 18427 Determinazione della misura della contribuzione dovuta, ai sensi dell art. 40 della legge n. 724/1994, per l esercizio 2013 LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ

Dettagli

BANCA POPOLARE DI SPOLETO

BANCA POPOLARE DI SPOLETO BANCA POPOLARE DI SPOLETO REGOLAMENTO INTERNAL DEALING 1 - Definizioni Nel presente Regolamento sono utilizzati, tra gli altri, i seguenti termini: "Soggetto Rilevante", in base all art.152-sexies del

Dettagli

PROCEDURA DI INTERNAL DEALING RELATIVA ALLE OPERAZIONI SU AZIONI DI VISIBILIA EDITORE S.P.A. POSTE IN ESSERE DAGLI AMMINISTRATORI

PROCEDURA DI INTERNAL DEALING RELATIVA ALLE OPERAZIONI SU AZIONI DI VISIBILIA EDITORE S.P.A. POSTE IN ESSERE DAGLI AMMINISTRATORI PROCEDURA DI INTERNAL DEALING RELATIVA ALLE OPERAZIONI SU AZIONI DI VISIBILIA EDITORE S.P.A. POSTE IN ESSERE DAGLI AMMINISTRATORI In applicazione del combinato disposto degli articoli 11, 17 e 31 del Regolamento

Dettagli

DOCUMENTO DI SINTESI DELLA POLICY SU STRATEGIA DI ESECUZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI

DOCUMENTO DI SINTESI DELLA POLICY SU STRATEGIA DI ESECUZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI DOCUMENTO DI SINTESI DELLA POLICY SU STRATEGIA DI ESECUZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI 1. LA NORMATIVA MIFID La Markets in Financial Instruments Directive (MiFID) è la Direttiva approvata dal Parlamento

Dettagli

Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa

Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa Autorizzazione all acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell art.

Dettagli

Allegato 1. Legge 30 luglio 2010, n. 122 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. Art.42.

Allegato 1. Legge 30 luglio 2010, n. 122 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. Art.42. Allegato 1 Legge 30 luglio 2010, n. 122 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 Art.42. Reti di imprese 1. (soppresso dalla legge di conversione) 2. Alle imprese

Dettagli

SUNSHINE CAPITAL INVESTMENT S.P.A. PROCEDURA DI INTERNAL DEALING - 1 -

SUNSHINE CAPITAL INVESTMENT S.P.A. PROCEDURA DI INTERNAL DEALING - 1 - SUNSHINE CAPITAL INVESTMENT S.P.A. PROCEDURA DI INTERNAL DEALING - 1 - Premessa In applicazione dell art. 11 combinato con l art. 17 e l art. 31 del Regolamento Emittenti AIM Italia Mercato Alternativo

Dettagli

MITTEL S.p.A. PROCEDURA RELATIVA ALLE OPERAZIONI EFFETTUATE DAI SOGGETTI RILEVANTI AI SENSI DELL ART. 114, COMMA 7 DEL D. LGS. N.

MITTEL S.p.A. PROCEDURA RELATIVA ALLE OPERAZIONI EFFETTUATE DAI SOGGETTI RILEVANTI AI SENSI DELL ART. 114, COMMA 7 DEL D. LGS. N. MITTEL S.p.A. PROCEDURA RELATIVA ALLE OPERAZIONI EFFETTUATE DAI SOGGETTI RILEVANTI AI SENSI DELL ART. 114, COMMA 7 DEL D. LGS. N. 58/1998 (PROCEDURA INTERNAL DEALING ) Premessa Tenuto conto: - che dal

Dettagli

Decreto 13 maggio 1999, n. 219. Disciplina dei mercati all ingrosso dei titoli di Stato.

Decreto 13 maggio 1999, n. 219. Disciplina dei mercati all ingrosso dei titoli di Stato. Decreto 13 maggio 1999, n. 219 Disciplina dei mercati all ingrosso dei titoli di Stato. IL MINISTRO DEL TESORO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998,

Dettagli

VIANINI LAVORI S.p.A. CODICE DI COMPORTAMENTO

VIANINI LAVORI S.p.A. CODICE DI COMPORTAMENTO VIANINI LAVORI S.p.A. CODICE DI COMPORTAMENTO 2 1. Finalita Il presente Codice di Comportamento viene emanato, ai sensi dell art. 114 comma 7 - del Testo Unico Finanziario e degli articoli 152-sexies,

Dettagli

Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare

Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare febbraio 2013 1 1 PREMESSA... 3 1.1 Oggetto... 3 1.2 Perimetro di applicazione e modalità di recepimento...

Dettagli

Come da successivo comma 2, punto 2/2. Art. 1, lett. h)

Come da successivo comma 2, punto 2/2. Art. 1, lett. h) Art. 1, lett. b) Art. 1, lett. c) Art. 1, lett. d) Art. 1, lett. e) Imprese di investimento comunitarie con succursale in Italia ed imprese di investimento extracomunitarie, con o senza succursale, autorizzate

Dettagli

Assemblea degli Azionisti di Cembre S.p.A.

Assemblea degli Azionisti di Cembre S.p.A. Assemblea degli Azionisti di Cembre S.p.A. (28 aprile 2009, I conv. 30 aprile 2009, II conv.) Relazione del Consiglio di Amministrazione ai sensi degli artt. 73 e 93 del Regolamento Consob 11971/99 e successive

Dettagli

Pirelli & C. S.p.A. Relazioni all Assemblea del 13 maggio 2013

Pirelli & C. S.p.A. Relazioni all Assemblea del 13 maggio 2013 Pirelli & C. S.p.A. Relazioni all Assemblea del 13 maggio 2013 Relazione illustrativa degli Amministratori sulla proposta di autorizzazione all acquisto e all alienazione di azioni proprie ai sensi dell

Dettagli

Vigilanza bancaria e finanziaria

Vigilanza bancaria e finanziaria Vigilanza bancaria e finanziaria DISPOSIZIONI DI VIGILANZA IN MATERIA DI POTERI DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DELLA CAPOGRUPPO DI UN GRUPPO BANCARIO NEI CONFRONTI DELLE SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO

Dettagli

Istruzioni al Regolamento

Istruzioni al Regolamento 22 NOVEMBRE 2010 Istruzioni al Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A I N D I C E TITOLO IA.1 - DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA QUOTAZIONE E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE...7 MODELLI

Dettagli

L EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI

L EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI L EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI di Emanuele Rossi e Andrea Sergiacomo 1. Premessa Sia le S.P.A. che le S.A.P.A. ed in particolari casi anche le cooperative 1, hanno la facoltà di emettere prestiti

Dettagli

Politica di Valutazione Pricing per le obbligazioni emesse dalla Banca di Credito Cooperativo di Cernusco Sul Naviglio s.c.

Politica di Valutazione Pricing per le obbligazioni emesse dalla Banca di Credito Cooperativo di Cernusco Sul Naviglio s.c. Politica di Valutazione Pricing per le obbligazioni emesse dalla Banca di Credito Cooperativo di Cernusco Sul Naviglio s.c. (Adottata ai sensi delle Linee guida interassociative per l applicazione delle

Dettagli

ACQUEDOTTO NICOLAY S.p.A. CODICE DI COMPORTAMENTO per la disciplina degli obblighi informativi in materia di internal dealing

ACQUEDOTTO NICOLAY S.p.A. CODICE DI COMPORTAMENTO per la disciplina degli obblighi informativi in materia di internal dealing ACQUEDOTTO NICOLAY S.p.A. CODICE DI COMPORTAMENTO per la disciplina degli obblighi informativi in materia di internal dealing Consiglio di Amministrazione del 19 dicembre 2002 ARTICOLO 1 Finalità del Codice

Dettagli

Diritti di Opzione Aumento di Capitale Banca Prospetto Informativo Regolamento Biverbanca

Diritti di Opzione Aumento di Capitale Banca Prospetto Informativo Regolamento Biverbanca REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI MEDIAZIONE DIRITTI DI OPZIONE DERIVANTI DALL AUMENTO DI CAPITALE DI BANCA C.R. ASTI SPA (art. 1 comma 5, lett. e) e comma 5 sexies del D.Lgs. n. 58/98) 1. Oggetto del Regolamento

Dettagli

REGOLAMENTO INTERNO PER LA GESTIONE E LA COMUNICAZIONE ALL ESTERNO DI INFORMAZIONI RISERVATE E PRIVILEGIATE

REGOLAMENTO INTERNO PER LA GESTIONE E LA COMUNICAZIONE ALL ESTERNO DI INFORMAZIONI RISERVATE E PRIVILEGIATE REGOLAMENTO INTERNO PER LA GESTIONE E LA COMUNICAZIONE ALL ESTERNO DI INFORMAZIONI RISERVATE E PRIVILEGIATE GIUGNO 2015 Articolo 1 - Ambito di applicazione 1.1 Il presente regolamento interno (di seguito

Dettagli

BLUE NOTE S.P.A. PROCEDURA DI INTERNAL DEALING

BLUE NOTE S.P.A. PROCEDURA DI INTERNAL DEALING BLUE NOTE S.P.A. PROCEDURA DI INTERNAL DEALING Premessa La presente procedura (Ia Procedura) regola gli obblighi informativi inerenti le Operazioni (come infra definite) compiute dagli Amministratori di

Dettagli

II.11 LA BANCA D ITALIA

II.11 LA BANCA D ITALIA Provvedimento del 24 marzo 2010. Regolamento recante la disciplina dell adozione degli atti di natura normativa o di contenuto generale della Banca d Italia nell esercizio delle funzioni di vigilanza bancaria

Dettagli

RISOLUZIONE N. 16/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 16/E QUESITO RISOLUZIONE N. 16/E Direzione Centrale Normativa Roma, 16 febbraio 2015 OGGETTO: Consulenza giuridica - Individuazione del soggetto tenuto all applicazione delle ritenute ed imposte sostitutive sui redditi

Dettagli

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ALL ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ALL ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ALL ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI Redatta ai sensi dell art. 73 del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive

Dettagli

Procedure AIM ITALIA per le Operazioni sul capitale

Procedure AIM ITALIA per le Operazioni sul capitale Procedure AIM ITALIA per le Operazioni sul capitale Le seguenti procedure sono costituite dal Principio Generale e dalle Linee Guida e Tabelle, che formano parte integrante delle Procedure stesse. Le seguenti

Dettagli

MOBYT S.P.A. PROCEDURA DI INTERNAL DEALING - 1 -

MOBYT S.P.A. PROCEDURA DI INTERNAL DEALING - 1 - MOBYT S.P.A. PROCEDURA DI INTERNAL DEALING - 1 - Premessa In applicazione dell art. 11 combinato con l art. 17 e l art. 31 del Regolamento Emittenti AIM Italia Mercato Alternativo del Capitale (il Regolamento

Dettagli

Soggetti tenuti alla corresponsione. art. 19, comma 4, ed ex art. 200, comma 4, del d.lgs. n. 58/1998

Soggetti tenuti alla corresponsione. art. 19, comma 4, ed ex art. 200, comma 4, del d.lgs. n. 58/1998 COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA - DELIBERAZIONE 28 dicembre 2010, n. 17601: Determinazione della misura della contribuzione dovuta, ai sensi dell'articolo 40 della legge n. 724/1994, per

Dettagli

Punto 3 all Ordine del Giorno dell Assemblea Ordinaria

Punto 3 all Ordine del Giorno dell Assemblea Ordinaria Punto 3 all Ordine del Giorno dell Assemblea Ordinaria Autorizzazione all acquisto e alla disposizione di azioni proprie. Delibere inerenti e conseguenti. 863 Relazione del Consiglio di Gestione sul punto

Dettagli

(Artt.2.6.3, 2.6.4 e 2.6.4 bis del Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti dalla Borsa Italiana )

(Artt.2.6.3, 2.6.4 e 2.6.4 bis del Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti dalla Borsa Italiana ) &$/7$*,521(6S$ &2',&(',&203257$0(172 (Artt.2.6.3, 2.6.4 e 2.6.4 bis del Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti dalla Borsa Italiana ) 2 )LQDOLWD Il presente codice di comportamento viene emanato

Dettagli

BIESSE S.P.A. CODICE DI COMPORTAMENTO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 2.6.3 E 2.6.4 DEL REGOLAMENTO DEI MERCATI ORGANIZZATI E GESTITI DA BORSA ITALIANA S.P.A.

BIESSE S.P.A. CODICE DI COMPORTAMENTO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 2.6.3 E 2.6.4 DEL REGOLAMENTO DEI MERCATI ORGANIZZATI E GESTITI DA BORSA ITALIANA S.P.A. BIESSE S.P.A. CODICE DI COMPORTAMENTO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 2.6.3 E 2.6.4 DEL REGOLAMENTO DEI MERCATI ORGANIZZATI E GESTITI DA BORSA ITALIANA S.P.A. 1. PERSONE RILEVANTI * * * * 1.1 Ai sensi dell art.

Dettagli

Determinazione della misura della contribuzione dovuta, ai sensi dell art. 40 della legge n. 724/1994, per l esercizio 2012 (GU n.

Determinazione della misura della contribuzione dovuta, ai sensi dell art. 40 della legge n. 724/1994, per l esercizio 2012 (GU n. Deliberazione Consob 28 dicembre 2011 n. 18051. Determinazione della misura della contribuzione dovuta, ai sensi dell art. 40 della legge n. 724/1994, per l esercizio 2012 (GU n. 34 del 10-2-2012) LA COMMISSIONE

Dettagli

ANSALDO STS S.p.A. Codice di Internal Dealing

ANSALDO STS S.p.A. Codice di Internal Dealing ANSALDO STS S.p.A. Codice di Internal Dealing Premessa. ANSALDO STS S.p.A. (di seguito la Società ) ha adottato il presente Codice di Internal Dealing ( Codice ) in conformità a quanto disposto dall art.

Dettagli

comunicazione dell avvenuto rilascio del provvedimento di approvazione con nota del 14 novembre 2012, protocollo n. 12089829 (il Prospetto ).

comunicazione dell avvenuto rilascio del provvedimento di approvazione con nota del 14 novembre 2012, protocollo n. 12089829 (il Prospetto ). AVVISO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE DEL PROSPETTO RELATIVO ALL OFFERTA PUBBLICA DI SOTTOSCRIZIONE E ALLA CONTESTUALE AMMISSIONE A QUOTAZIONE SUL MERCATO TELEMATICO DELLE OBBLIGAZIONI ( MOT ) DELLE OBBLIGAZIONI

Dettagli

( PROCEDURA REGISTRO PERSONE RILEVANTI )

( PROCEDURA REGISTRO PERSONE RILEVANTI ) ( PROCEDURA REGISTRO PERSONE RILEVANTI ) PROCEDURA RELATIVA ALLA TENUTA E AGGIORNAMENTO DEL REGISTRO DELLE PERSONE CHE HANNO ACCESSO AD INFORMAZIONI PRIVILEGIATE IN GIOVANNI CRESPI SPA Approvata dal Consiglio

Dettagli

(iii) per adempiere alle obbligazioni di consegna delle azioni derivanti da programmi di distribuzione, a titolo oneroso o gratuito, di opzioni su

(iii) per adempiere alle obbligazioni di consegna delle azioni derivanti da programmi di distribuzione, a titolo oneroso o gratuito, di opzioni su MONCLER S.p.A. Sede sociale in Milano, Via Stendhal, n. 47 - capitale sociale euro 50.000.000,00 i.v. Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e partita IVA 04642290961 - REA n 1763158 Relazione

Dettagli

in qualità di Emittente e Responsabile del Collocamento

in qualità di Emittente e Responsabile del Collocamento in qualità di Emittente e Responsabile del Collocamento Società per Azioni Via Lucrezia Romana, 41/47-00178 Roma P. IVA, Codice Fiscale e n. di Iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n. 04774801007

Dettagli

OSSERVAZIONI SUL DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE CONSOB AVVIO DEL LIVELLO 3 SUL NUOVO REGOLAMENTO INTERMEDIARI CONFRONTO CON IL MERCATO

OSSERVAZIONI SUL DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE CONSOB AVVIO DEL LIVELLO 3 SUL NUOVO REGOLAMENTO INTERMEDIARI CONFRONTO CON IL MERCATO Roma, 30 gennaio 2008 OSSERVAZIONI SUL DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE CONSOB AVVIO DEL LIVELLO 3 SUL NUOVO REGOLAMENTO INTERMEDIARI CONFRONTO CON IL MERCATO L ANIA ha esaminato i contenuti della documentazione

Dettagli

DOCUMENTO DI SINTESI STRATEGIA DI ESECUZIONE E TRASMISSIONE DEGLI ORDINI BCC AGRIGENTINO SOCIETA COOPERATIVA FEBBRAIO 2013

DOCUMENTO DI SINTESI STRATEGIA DI ESECUZIONE E TRASMISSIONE DEGLI ORDINI BCC AGRIGENTINO SOCIETA COOPERATIVA FEBBRAIO 2013 DOCUMENTO DI SINTESI STRATEGIA DI ESECUZIONE E TRASMISSIONE DEGLI ORDINI BCC AGRIGENTINO SOCIETA COOPERATIVA LA NORMATIVA MIFID FEBBRAIO 2013 La Markets in Financial Instruments Directive (MiFID) è la

Dettagli

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul quarto punto all ordine del giorno:

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul quarto punto all ordine del giorno: Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul quarto punto all ordine del giorno: Richiesta di autorizzazione all acquisto ed alla disposizione di azioni proprie previa revoca dell autorizzazione

Dettagli

REGOLAMENTO DEI MERCATI ORGANIZZATI E GESTITI DA BORSA ITALIANA S.p.A

REGOLAMENTO DEI MERCATI ORGANIZZATI E GESTITI DA BORSA ITALIANA S.p.A REGOLAMENTO DEI MERCATI ORGANIZZATI E GESTITI DA BORSA ITALIANA S.p.A Deliberato dall Assemblea di Borsa Italiana del 16 luglio 2010 e approvato dalla Consob con delibera n. 17467 del 7 settembre 2010

Dettagli

REATI PENALI SPECIFICI PER LE SOCIETA QUOTATE IN BORSA. Hanno contribuito

REATI PENALI SPECIFICI PER LE SOCIETA QUOTATE IN BORSA. Hanno contribuito Responsabilità degli amministratori in ambito penale tipologie di reati specifici per le società quotate in borsa REATI PENALI SPECIFICI PER LE SOCIETA QUOTATE IN BORSA a cura di Margherita Gardi per il

Dettagli

AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale. Procedure per le Operazioni sul capitale

AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale. Procedure per le Operazioni sul capitale AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale Procedure per le Operazioni sul capitale 6 ottobre 2014 3 marzo 2014 Procedure per le Operazioni sul capitale Le seguenti procedure sono costituite dal Principio

Dettagli

RISOLUZIONE N. 72/E. Roma, 12 luglio 2010

RISOLUZIONE N. 72/E. Roma, 12 luglio 2010 RISOLUZIONE N. 72/E Direzione Centrale Normativa Roma, 12 luglio 2010 OGGETTO: Consulenza giuridica Redditi derivanti dagli Exchange Traded Commodities articolo 67, comma 1, lettera c-quater), del TUIR

Dettagli

REGOLAMENTO EMITTENTI

REGOLAMENTO EMITTENTI REGOLAMENTO EMITTENTI ATTESTAZIONE DEL DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI E DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI DELEGATI SUL BILANCIO D ESERCIZIO E CONSOLIDATO E SULLA RELAZIONE

Dettagli

Nota integrativa nel bilancio abbreviato

Nota integrativa nel bilancio abbreviato Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 120 23.04.2014 Nota integrativa nel bilancio abbreviato Categoria: Bilancio e contabilità Sottocategoria: Varie La redazione del bilancio in forma

Dettagli

Codice di comportamento in materia di Internal Dealing. Codice di comportamento di Internal Dealing

Codice di comportamento in materia di Internal Dealing. Codice di comportamento di Internal Dealing Codice di comportamento di Internal Dealing 1 Reply S.p.A. Codice di comportamento in materia di Internal Dealing relativo alle operazioni su strumenti finanziari emessi da Reply S.p.A. compiute da Soggetti

Dettagli

1. Motivazioni per le quali è richiesta l autorizzazione per l acquisto e la disposizione di azioni proprie

1. Motivazioni per le quali è richiesta l autorizzazione per l acquisto e la disposizione di azioni proprie Assemblea ordinaria 8 maggio 2012 Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione Punto 8 all ordine del giorno Autorizzazione all acquisto e alla disposizione di azioni proprie; delibere inerenti

Dettagli

DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO AD OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA CON PARTI CORRELATE

DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO AD OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA CON PARTI CORRELATE DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO AD OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA CON PARTI CORRELATE ai sensi dell art. 5 del Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 e successivamente modificato con delibera n.

Dettagli

Proposte per l Assemblea ordinaria degli Azionisti

Proposte per l Assemblea ordinaria degli Azionisti Proposte per l Assemblea ordinaria degli Azionisti Assemblea ordinaria di Fiera Milano SpA convocata in Rho (MI), presso l Auditorium del Centro Servizi del nuovo Quartiere Fieristico, Strada Statale del

Dettagli

Circolare n. 6. del 21 gennaio 2013 INDICE. Legge di stabilità 2013 - Novità in materia di altre imposte indirette

Circolare n. 6. del 21 gennaio 2013 INDICE. Legge di stabilità 2013 - Novità in materia di altre imposte indirette Circolare n. 6 del 21 gennaio 2013 Legge di stabilità 2013 - Novità in materia di altre imposte indirette INDICE 1 Premessa... 2 2 Nuova imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. Tobin tax )... 2 2.1

Dettagli

PROCEDURA PER L AFFIDAMENTO DI INCARICHI ALLE SOCIETÀ DI REVISIONE NELL AMBITO DEL GRUPPO ENEL

PROCEDURA PER L AFFIDAMENTO DI INCARICHI ALLE SOCIETÀ DI REVISIONE NELL AMBITO DEL GRUPPO ENEL PROCEDURA PER L AFFIDAMENTO DI INCARICHI ALLE SOCIETÀ DI REVISIONE NELL AMBITO DEL GRUPPO ENEL Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione di Enel S.p.A. nella riunione dell 11 settembre 2012.

Dettagli

SINTESI DELLA POLITICA DELLA CASSA DI RISPARMIO DI ASTI S.P.A.

SINTESI DELLA POLITICA DELLA CASSA DI RISPARMIO DI ASTI S.P.A. PAG. 1 SINTESI DELLA POLITICA DELLA CASSA DI RISPARMIO DI ASTI S.P.A. PER LA DETERMINAZIONE DEL GRADO DI LIQUIDITA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI DISTRIBUITI ALLA CLIENTELA AL VERSIONE N. 1/12 DEL 30/08/2012

Dettagli

IL VICEDIRETTORE dell Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

IL VICEDIRETTORE dell Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ADM.MNUC Reg. Uff. n.104077 del 22/12/2014 IL VICEDIRETTORE dell Agenzia delle Dogane e dei Monopoli VISTO il Testo Unico di cui al Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, (T.U.L.P.S.), e successive modificazioni

Dettagli

Fiscal News N. 324. Normativa antiriciclaggio per il collegio sindacale. La circolare di aggiornamento professionale 26.11.2013

Fiscal News N. 324. Normativa antiriciclaggio per il collegio sindacale. La circolare di aggiornamento professionale 26.11.2013 Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 324 26.11.2013 Normativa antiriciclaggio per il collegio sindacale Gli adempimenti previsti per gli organi di controllo Categoria: Antiriciclaggio

Dettagli

Camfin S.p.A. Assemblea degli Azionisti del 14 maggio 2013. Acquisto e disposizione di azioni proprie

Camfin S.p.A. Assemblea degli Azionisti del 14 maggio 2013. Acquisto e disposizione di azioni proprie Camfin S.p.A. Assemblea degli Azionisti del 14 maggio 2013 Acquisto e disposizione di azioni proprie Relazione illustrativa degli Amministratori e proposte di deliberazione CAMFIN Società per Azioni Sede

Dettagli

Approvazione CDA del 25 giugno 2009. Limiti al cumulo di incarichi ricoperti dagli amministratori di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.

Approvazione CDA del 25 giugno 2009. Limiti al cumulo di incarichi ricoperti dagli amministratori di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. Approvazione CDA del 25 giugno 2009 Limiti al cumulo di incarichi ricoperti dagli amministratori di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. Regolamento U n i p o l G r u p p o F i n a n z i a r i o S. p. A. Sede

Dettagli

DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO AD OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA CON PARTI CORRELATE

DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO AD OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA CON PARTI CORRELATE DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO AD OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA CON PARTI CORRELATE ai sensi dell art. 5 del Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 e successivamente modificato con delibera n.17389

Dettagli

Fondo di Garanzia dei portatori di titoli obbligazionari emessi da banche appartenenti al Credito Cooperativo. Regolamento

Fondo di Garanzia dei portatori di titoli obbligazionari emessi da banche appartenenti al Credito Cooperativo. Regolamento Regolamento Approvato il 27 gennaio 2011 1 2 Fondo di Garanzia dei portatori di titoli obbligazionari emessi da banche appartenenti al Credito Cooperativo Regolamento Articolo 1: Ambito della garanzia

Dettagli

di Massimo Gabelli, Roberta De Pirro

di Massimo Gabelli, Roberta De Pirro 12 Giugno 2009, ore 08:00 Società quotate La disciplina dell acquisto di azioni proprie secondo Assonime Assonime, nella Circolare del 5 giugno 2009, n. 22 esamina la disciplina dettata dal TUF sull acquisto

Dettagli

In caso di adesioni all OPSC per quantitativi di azioni superiori alle azioni oggetto dell Offerta, si farà luogo al riparto secondo il metodo

In caso di adesioni all OPSC per quantitativi di azioni superiori alle azioni oggetto dell Offerta, si farà luogo al riparto secondo il metodo Proposta di autorizzazione all acquisto di azioni ordinarie proprie, ai sensi dell art. 2357 del codice civile, dell art. 132 del D.Lgs. 58/1998 e relative disposizioni di attuazione, con la modalità di

Dettagli

Strategia di Trasmissione degli Ordini su Strumenti Finanziari. Documento di Sintesi

Strategia di Trasmissione degli Ordini su Strumenti Finanziari. Documento di Sintesi Strategia di Trasmissione degli Ordini su Strumenti Finanziari Documento di Sintesi Documento redatto ai sensi dell art. 48, comma 3, del Regolamento Intermediari adottato dalla CONSOB con delibera n.

Dettagli

DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO AD OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA CON PARTI CORRELATE

DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO AD OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA CON PARTI CORRELATE DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO AD OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA CON PARTI CORRELATE ai sensi dell art. 5 del Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 e successivamente modificato con delibera n.17389

Dettagli

PRICE LIST PER IL SERVIZIO DI NEGOZIAZIONE IN VIGORE DALLA DATA DI ENTRATA IN PRODUZIONE DELLA PIATTAFORMA MILLENNIUM IT

PRICE LIST PER IL SERVIZIO DI NEGOZIAZIONE IN VIGORE DALLA DATA DI ENTRATA IN PRODUZIONE DELLA PIATTAFORMA MILLENNIUM IT PRICE LIST PER IL SERVIZIO DI NEGOZIAZIONE IN VIGORE DALLA DATA DI ENTRATA IN PRODUZIONE DELLA PIATTAFORMA MILLENNIUM IT SEZIONE N.1: TARIFFARIO INTERMEDIARI 1. Membership Fee 1 Canone Annuale 2 15.000

Dettagli

RISOLUZIONE N.100/E QUESITO

RISOLUZIONE N.100/E QUESITO RISOLUZIONE N.100/E Roma, 19 ottobre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Articolo 1, commi 280-283, della legge 27 dicembre 2006,

Dettagli

RISOLUZIONE N.15/E QUESITO

RISOLUZIONE N.15/E QUESITO RISOLUZIONE N.15/E Direzione Centrale Normativa Roma, 18 febbraio 2011 OGGETTO: Consulenza giuridica - polizze estere offerte in regime di libera prestazione dei servizi in Italia. Obblighi di monitoraggio

Dettagli

Il Ministro dello Sviluppo Economico. il Ministro dell Economia e delle Finanze. di concerto con

Il Ministro dello Sviluppo Economico. il Ministro dell Economia e delle Finanze. di concerto con Il Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell Economia e delle Finanze MISURA E MODALITÀ DI VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DOVUTO DAI SOGGETTI OPERANTI NEL SETTORE POSTALE ALL AUTORITÀ

Dettagli

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI. 1^ convocazione 28 giugno 2014 - ore 10,00. 2^ convocazione 30 giugno 2014 - ore 10,00

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI. 1^ convocazione 28 giugno 2014 - ore 10,00. 2^ convocazione 30 giugno 2014 - ore 10,00 ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI 1^ convocazione 28 giugno 2014 - ore 10,00 2^ convocazione 30 giugno 2014 - ore 10,00 CENTRO CONGRESSI PALAZZO DELLE STELLINE CORSO MAGENTA 61 - MILANO

Dettagli

CAPITOLATO GENERALE adottato ai sensi dell art. 3 del Regolamento dei Contratti

CAPITOLATO GENERALE adottato ai sensi dell art. 3 del Regolamento dei Contratti CAPITOLATO GENERALE adottato ai sensi dell art. 3 del Regolamento dei Contratti 1/7 ART. 1 OBBLIGATORIETA (Articolo 2 e 3 del Regolamento dei Contratti) 1.1. In virtù della delega contenuta nell articolo

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO APPROVATO DAL CONSIGLIO GENERALE NELL ADUNANZA DEL 28/06/2013 Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro 1 INDICE AMBITO DI APPLICAZIONE p. 3 TITOLO I: PRINCIPI

Dettagli

STRATEGIA DI ESECUZIONE E TRASMISSIONE DEGLI ORDINI

STRATEGIA DI ESECUZIONE E TRASMISSIONE DEGLI ORDINI STRATEGIA DI ESECUZIONE E TRASMISSIONE DEGLI ORDINI Febbraio 2014 1 STRATEGIA DI ESECUZIONE E TRASMISSIONE DEGLI ORDINI... 1 1 FINALITÀ... 3 2. INFORMAZIONI SULLA STRATEGIA DI TRASMISSIONE DEGLI ORDINI...

Dettagli

Richiesta di autorizzazione all acquisto ed alla disposizione di azioni proprie: deliberazioni inerenti e

Richiesta di autorizzazione all acquisto ed alla disposizione di azioni proprie: deliberazioni inerenti e Richiesta di autorizzazione all acquisto ed alla disposizione di azioni proprie: deliberazioni inerenti e conseguenti. Con l approvazione del bilancio al 31 dicembre 2014, giungerà a scadenza l autorizzazione

Dettagli