BIESSE S.P.A. CODICE DI COMPORTAMENTO AI SENSI DEGLI ARTICOLI E DEL REGOLAMENTO DEI MERCATI ORGANIZZATI E GESTITI DA BORSA ITALIANA S.P.A.

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1 BIESSE S.P.A. CODICE DI COMPORTAMENTO AI SENSI DEGLI ARTICOLI E DEL REGOLAMENTO DEI MERCATI ORGANIZZATI E GESTITI DA BORSA ITALIANA S.P.A. 1. PERSONE RILEVANTI * * * * 1.1 Ai sensi dell art del Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A. (il Regolamento ), le persone rilevanti destinatarie degli obblighi di comunicazione di cui al presente Codice di Comportamento sono le seguenti: i componenti il Consiglio di Amministrazione di Biesse S.p.A. i Sindaci effettivi di Biesse S.p.A. il Direttore Generale di Biesse S.p.A. i Direttori ed i Responsabili delle seguenti Direzioni e Funzioni di Biesse S.p.A. - Amministrazione Finanza e Controllo - Relazioni con gli investitori gli Amministratori ed i Sindaci effettivi delle società direttamente o indirettamente controllate da Biesse S.p.A. che abbiano dichiarato nell ultimo bilancio di esercizio un fatturato non inferiore a Euro ,00 2. OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO E INFORMATIVI 2.1 Le persone rilevanti di cui al precedente art. 1 dovranno comunicare a Biesse S.p.A. (di seguito, anche la Società ), secondo le modalità di cui al successivo art. 3, le operazioni (di seguito, le Operazioni ) compiute a qualsiasi titolo e aventi ad oggetto: (a) gli strumenti finanziari quotati (con esclusione delle obbligazioni non convertibili) emessi da Biesse S.p.A.; gli strumenti finanziari, anche non quotati, che attribuiscono il diritto di sottoscrivere, acquistare o vendere gli strumenti di cui al precedente punto; gli strumenti finanziari derivati, nonché covered warrant, aventi come attività sottostante gli strumenti finanziari di cui alla precedente lettera (a), anche quando l esercizio avvenga attraverso il pagamento di un differenziale in contanti. 2.2 Ai fini di quanto stabilito al comma precedente:

2 (a) (d) (e) si tiene conto delle operazioni compiute da ciascuna persona rilevante, dal coniuge non legalmente separato, dai figli minori, o fatta compiere da persone interposte, fiduciari o società controllate; non si tiene conto delle operazioni di prestito titoli, nell ipotesi in cui la persona rilevante o gli altri soggetti di cui alla precedente lettera a) assumano la posizione del prestatore, nonché della costituzione di diritti di pegno o di usufrutto; non si tiene conto delle operazioni compiute nel corso del periodo di cui al successivo art. 3.1 il cui ammontare, anche cumulato, sia inferiore all importo di Euro (cinquantamila) per dichiarante; non si tiene conto delle operazioni compiute, anche per interposta persona o tramite fiduciari, fra i soggetti di cui alla precedente lettera a); non si tiene conto delle operazioni effettuate nell ambito di un rapporto di gestione su base individuale di portafogli di investimento, laddove il cliente rinunci espressamente ed irrevocabilmente alla facoltà di impartire istruzioni. 3. TERMINI, CONTENUTI E MODALITÀ DELLA COMUNICAZIONE 3.1 Fatto salvo quanto diversamente previsto dal successivo art. 4, le persone rilevanti dovranno comunicare alla Società le Operazioni compiute nel corso di ciascun trimestre solare entro il quinto giorno di borsa aperta successivo alla scadenza dello stesso. 3.2 La comunicazione dovrà essere indirizzata al soggetto preposto al ricevimento, alla gestione e alla diffusione delle informazioni relative alle operazioni di cui al successivo art. 5 e dovrà contenere le seguenti informazioni: (a) (d) il nome e la qualifica del soggetto che ha compiuto le Operazioni (dichiarante), precisando ove necessario il rapporto intercorrente tra tale soggetto e la persona rilevante che ha effettuato la comunicazione; la società emittente gli strumenti finanziari, il periodo di riferimento, le modalità di comunicazione (periodica o immediata) la data in cui è stata effettuata l operazione e il quantitativo degli strumenti finanziari oggetto dell Operazione nonché il controvalore complessivo dell Operazione; l indicazione degli strumenti finanziari oggetto dell Operazione, specificando se si tratta di uno strumento quotato in mercati regolamentati e se gli strumenti finanziari sono emessi da società controllate. Indicare in particolare se gli strumenti finanziari oggetto dell Operazione sono: (i) azioni ordinarie; (ii) azioni privilegiate; (iii) azioni di risparmio; (iv) obbligazioni convertibili; Pagina 2

3 (v) altro (specificare). (e) (f) il prezzo di esercizio o conversione, il rapporto di esercizio o conversione e/o la scadenza del periodo di esercizio o conversione; la tipologia dell Operazione (acquisto; vendita; altro, in questo caso specificare), specificando altresì se l Operazione è consistita: (i) in una transazione sul mercato; (ii) in una transazione fuori mercato; (iii) in una conversione di obbligazioni convertibili; (iv) nell esercizio di warrant; (v) nell esercizio di strumenti derivati; (vi) nell esercizio di covered warrant; (vii) in altro, specificando lo strumento finanziario. 3.3 Per le Operazioni di cui ai precedenti artt. 2.1 e, oltre ai dati di cui al precedente punti 3.2 (a) e, dovranno essere fornite le seguenti informazioni: (a) (d) il tipo di strumento derivato, specificando se si tratta di warrant, opzione, premio, covered warrant o altro (in quest ultimo caso occorre fornire indicazioni in merito allo strumento derivato), nonché la relativa quantità; la categoria di strumento derivato (put, call, altro, specificando in quest ultimo caso il tipo di strumento derivato); lo strumento finanziario sottostante il contratto derivato; il controvalore nozionale (come definito al successivo art. 4.2), il prezzo e le principali condizioni dello strumento derivato, tra cui almeno strike, scadenza e multiplo. 3.4 Al fine della comunicazione dovrà essere utilizzato il modulo di cui all Allegato 1 al presente Codice di Comportamento, compilando la Sezione Prima nel caso di Operazioni di cui al precedente art. 2.1 (a) e di Operazioni aventi ad oggetto obbligazioni convertibili e la Sezione Seconda nel caso di Operazioni di cui ai precedenti artt. 2.1 e COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI SIGNIFICATIVE 4.1 In deroga a quanto previsto dal precedente art. 3, le persone rilevanti dovranno comunicare senza indugio, e comunque entro il secondo giorno di Borsa aperta, alla Società il compimento di operazioni il cui controvalore, anche cumulato, sia superiore a Euro (duecentocinquantamila) per dichiarante. La comunicazione avverrà con le medesime modalità previste al precedente art. 3, fatta eccezione per quanto previsto al precedente art Pagina 3

4 4.2 Per gli strumenti finanziari derivati warrant o i covered warrant il controvalore nozionale è calcolato come il prodotto tra il numero di azioni controllate dallo strumento e il prezzo ufficiale dell attività sottostante, rilevato il giorno di conclusione delle operazioni. 4.3 Le comunicazioni riguardanti operazioni di ammontare significativo non devono essere riportate nella comunicazione trimestrale o di periodo. 5. SOGGETTO PREPOSTO Il soggetto preposto dalla Società al ricevimento, alla gestione e alla diffusione al mercato delle informazioni relative alle Operazioni è: Alberto Amurri Responsabile Finanza di Gruppo e Investor Relator Le comunicazioni dovranno essere inviate a mezzo fax presso la sede sociale di Biesse S.p.A. in Località Chiusa di Ginestreto, Pesaro, Via della Meccanica 16, fax Eventuali variazioni dei dati contenuti nel presente art. 5 verranno tempestivamente comunicati a mezzo fax alle persone rilevanti e si intenderanno automaticamente recepite nel presente Codice di Comportamento con effetto dalla data di invio della comunicazione di variazione. 6. COMUNICAZIONE AL MERCATO La Società darà comunicazione al mercato delle Operazioni compiute in ciascun trimestre entro il decimo giorno di mercato aperto successivo alla chiusura dello stesso, secondo le modalità previste dal Regolamento e dalle Istruzioni al Regolamento emanate da Borsa Italiana S.p.A. (di seguito, le Istruzioni ). Nel caso in cui le Operazioni eccedano il limite di Euro ,00 di cui al punto 4.1, la Società ne darà comunicazione al mercato entro il secondo giorno di Borsa aperta successivo al ricevimento della comunicazione da parte della Persona Rilevante. 7. DIVIETO O LIMITAZIONE AL COMPIMENTO DI OPERAZIONI 7.1 Il Consiglio di Amministrazione avrà la facoltà di fissare dei divieti o delle limitazioni al compimento di Operazioni da parte delle persone rilevanti in determinati periodi dell anno. 7.2 Tali divieti e limitazioni verranno comunicati dal Consiglio di Amministrazione alle persone rilevanti per iscritto con un preavviso di almeno sessanta giorni. 8. ADEGUAMENTO AUTOMATICO 8.1 Le soglie di rilevanza delle Operazioni e i termini, contenuti e modalità delle relative comunicazioni previsti nel presente Codice di Comportamento sono stati determinati in base al disposto dal Regolamento e dalle Istruzioni in materia alla data della sua approvazione. Eventuali modifiche del Regolamento e delle Istruzioni che dovessero incidere su tali soglie, termini, contenuti o modalità delle comunicazioni, si intenderanno automaticamente recepite nel presente Codice di Comportamento con Pagina 4

5 effetto dalla data di approvazione delle relative modifiche del Regolamento e delle Istruzioni. 8.2 Il Consiglio di Amministrazione, nella persona del suo Presidente, provvederà a comunicare per iscritto alle persone rilevanti le modifiche di cui al precedente art EFFICACIA DEL PRESENTE CODICE DI COMPORTAMENTO Una copia del presente Codice di Comportamento verrà inviata dalla Società a ciascuna delle persone rilevanti di cui al precedente art. 1, che restituiranno una copia della stessa sottoscritta per presa conoscenza e accettazione. La medesima procedura verrà seguita per la comunicazione e l approvazione delle successive modifiche del presente Codice di Comportamento, fermo restando quanto diversamente previsto dai precedenti artt. 5, 7 e VALORE CONTRATTUALE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO L osservanza delle norme del presente Codice di Comportamento deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali dei dipendenti delle società di cui al precedente art. 1, ai sensi e per gli effetti dell art del codice civile. La violazione delle norme del presente Codice di Comportamento potrà costituire inadempimento alle obbligazioni primarie del rapporto di lavoro o del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa o illecito disciplinare, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla conservazione del rapporto di lavoro o alla prosecuzione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, e potrà comportare il risarcimento dei danni dalla stessa derivanti. Pagina 5

6 ALLEGATO 1 MODULO PER LA COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI AI SENSI DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DI BIESSE S.P.A. Società: Periodo di riferimento: Comunicazione: periodica immediata Dichiarante: Qualifica SEZIONE PRIMA: Comunicazioni delle Operazioni di cui all art. 2.1 a) del Codice di Comportamento e delle Operazioni aventi ad oggetto obbligazioni convertibili (art , comma 1, lettera a), del Regolamento) Data Operazione i Strumento finanziario ii Cod Isin Qtà Prezzo Unitario Controvalore Fonte iii Sub-TOTALE (A) iv SEZIONE SECONDA: comunicazioni delle operazioni di cui all art. 2.1 b) e c) del Codice di Comportamento, escluse le Operazioni aventi ad oggetto obbligazioni convertibili (art , comma 1, lettera b) e c), del Regolamento) Data Operazione Strumento Finanziario vi Categoria vii Strumento Finanziario Sottostante vi ii Investimento/ Disinvestimento effettivo Investimento/ Disinvestimento potenziale (nozionale Condi zioni Qtà Prez zo Contr ov Qtà Prezzo Contro v Sub-TOTALE (B) x TOTALE (A) + (B) * Il filing model sarà disponibile su NIS (Network Information System) ** Eventuali comunicazioni riguardanti operazioni di ammontare significativo non devono essere riportate nella comunicazione trimestrale o di periodo. Pagina 6

7 i Indicare la tipologia di operazione: A = acquisto V = vendita S = sottoscrizione ii Indicare lo strumento finanziario oggetto dell operazione: AZO = azioni ordinarie AZP = azioni privilegiate AZR = azioni di ris.p.a.rmio OBCV = obbligazioni convertibili lo strumento Nel caso di operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari di società controllate indicare la denominazione della società. iii Indicare l origine dell operazione: - transazione sul mercato; - transazione fuori mercato; - conversione di obbligazioni convertibili; - esercizio warrant; - esercizio strumento derivati; - esercizio covered warrant; - altro, in tal caso specificare. iv Indica il controvalore complessivo delle operazioni elencate nel modulo. v Indicare la tipologia di operazione: A = acquisto V = vendita vi Indicare la tipologia di strumento derivato: W = warrant OPZ = opzione PR = premio CW = covered warrant vii Indicare la categoria di strumento derivato: C = call P = put viii Indicare lo strumento finanziario sottostante ix Specificare le principali condizioni dello strumento (tra cui almeno strike, scadenza, multiplo) x Indica il controvalore complessivo delle operazioni riportate nel modulo, calcolato utilizzando il controvalore nozionale Pagina 7

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