Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 10 settembre 2007

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1 Ai sensi dell art. 114, comma 7, del D.Lgs. n. 58/1998 (TUF) nonché degli articoli da 152-sexies a 152-octies della delibera Consob n /1999 (Regolamento Emittenti) Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 10 settembre 2007 Edizione 2007

2 INDICE 1. Premessa Soggetti rilevanti e persone strettamente legate ai soggetti rilevanti Ambito di applicazione Modalità, tempi e contenuti della comunicazione alla Consob Modalità, tempi e contenuti della comunicazione al pubblico Soggetto preposto al ricevimento, alla gestione e alla diffusione delle informazioni al pubblico Sanzioni Disposizioni finali Entrata in vigore...9 Pag. 2

3 REGOLAMENTO INTERNAL DEALING CREDITO BERGAMASCO 1. Premessa Il Credito Bergamasco (di seguito anche la Banca ) istituisce il presente Regolamento Internal Dealing diretto a disciplinare, in modo organico, gli obblighi informativi previsti dal D.Lgs. n. 58/1998 Testo Unico sulla Finanza (di seguito anche TUF ) e dal Regolamento attuativo Consob in materia di Emittenti (delibera Consob n /1999 e successive modifiche) a carico dei soggetti rilevanti anche per conto delle persone strettamente legate ai soggetti rilevanti. Il presente Regolamento, in ottemperanza al disposto dell art. 152-octies del richiamato Regolamento Emittenti, individua i soggetti rilevanti definendone gli obblighi di comportamento e di informazione e il soggetto preposto al ricevimento, alla gestione e alla diffusione delle informazioni stesse. Lo stesso costituisce altresì mezzo di informazione e sensibilizzazione nei confronti dei soggetti rilevanti circa gli obblighi posti loro in capo dalla legge e dai regolamenti applicabili. Esso richiede comunque una piena e completa conoscenza della normativa primaria e secondaria vigente, alla quale espressamente rimanda. 2. Soggetti rilevanti e persone strettamente legate ai soggetti rilevanti 2.1. Sono soggetti rilevanti : - i componenti del Consiglio di Amministrazione; - l Amministratore Delegato; - i membri effettivi del Collegio Sindacale; - il Direttore Generale; - il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili Sono inoltre soggetti rilevanti i Dirigenti che, sulla base delle competenze e responsabilità precisate dal Regolamento Interno, hanno regolare accesso a informazioni privilegiate - così come definite dalle vigenti disposizioni del TUF - e detengono il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull evoluzione e sulle prospettive future del Credito Bergamasco. Il Consiglio di Amministrazione aggiorna periodicamente l elenco dei soggetti rilevanti individuati tra i Dirigenti secondo i criteri sopra indicati Sono altresì soggetti rilevanti per il Credito Bergamasco i componenti del Consiglio di Amministrazione, i Sindaci effettivi, il Direttore Generale e i dirigenti da individuare sulla base del criterio sopra enunciato, appartenenti ad una società controllata, direttamente o indirettamente, dalla Banca, qualora il valore contabile della partecipazione in tale società rappresenti più del 50% dell attivo patrimoniale della Banca, come risultante dall ultimo bilancio approvato. Pag. 3

4 2.4. È inoltre soggetto rilevante per il Credito Bergamasco chiunque altro detenga una partecipazione - calcolata ai sensi delle vigenti disposizioni del TUF - pari almeno al 10% del capitale sociale della Banca, rappresentato da azioni con diritto di voto, nonché ogni altro soggetto che controlla la Banca Sono persone strettamente legate ai soggetti rilevanti sopra individuati: 1. il coniuge non separato legalmente, i figli, anche del coniuge, a carico 1, e, se conviventi da almeno un anno, i genitori, i parenti e gli affini dei soggetti rilevanti; 2. le persone giuridiche, le società di persone e i trust in cui un soggetto rilevante o una delle persone indicate al punto 1. sia titolare, da solo o congiuntamente tra loro, della funzione di gestione; 3. le persone giuridiche, controllate direttamente o indirettamente da un soggetto rilevante o da una delle persone indicate al punto 1; 4. le società di persone i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un soggetto rilevante o di una delle persone indicate al punto 1; 5. i trust costituiti a beneficio di un soggetto rilevante o di una delle persone indicate al punto I soggetti rilevanti sono tenuti a rendere noti alle persone a loro strettamente legate : la sussistenza delle condizioni che impongono a queste ultime gli obblighi di comunicazione nei confronti dei soggetti rilevanti; l adozione del presente Regolamento. 3. Ambito di applicazione 3.1. I soggetti rilevanti e la Banca rendono note secondo i tempi e le modalità stabilite ai successivi articoli 4 e 5 alla Consob ed al mercato le operazioni di acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio di: azioni Credito Bergamasco; strumenti finanziari collegati alle azioni Credito Bergamasco. Per strumenti finanziari collegati alle azioni Credito Bergamasco si considerano: a. gli strumenti finanziari che permettono di sottoscrivere, acquisire o cedere azioni Credito Bergamasco; b. gli strumenti finanziari di debito convertibili nelle azioni Credito Bergamasco o scambiabili con esse; c. gli strumenti finanziari derivati sulle azioni Credito Bergamasco indicati dall art. 1, comma 3, del TUF; 1 Allo stato attuale, sono considerati a carico, ai sensi dell art. 12 del D.P.R. n. 917/86, i familiari che possiedono un reddito complessivo non superiore al limite previsto dal secondo comma dell articolo in parola. Pag. 4

5 d. gli strumenti finanziari, equivalenti alle azioni Credito Bergamasco, rappresentanti tali azioni; e. eventuali azioni quotate emesse da società controllate dal Credito Bergamasco e gli strumenti finanziari di cui alle precedenti lettere a, b, c e d ad esse collegati; f. eventuali azioni non quotate emesse da società controllate dal Credito Bergamasco, quando il valore contabile della partecipazione nella società controllata rappresenta più del 50% dell attivo patrimoniale della Banca, come risultante dall ultimo bilancio approvato, e gli strumenti finanziari di cui alle precedenti lettere a, b, c e d ad esse collegati Ai fini di quanto stabilito al comma precedente non devono essere comunicate: a) le operazioni il cui importo complessivo non raggiunga i (cinquemila) euro entro la fine di ciascun anno; per gli strumenti finanziari collegati derivati alle azioni ordinarie del Credito Bergamasco l importo è calcolato con riferimento alle azioni sottostanti 2 ; b) le operazioni effettuate tra il soggetto rilevante e le persone ad esso strettamente legate; c) le operazioni effettuate dal Credito Bergamasco e da società da esso controllate; d) le assegnazioni a titolo gratuito di azioni o di diritti di acquisto o sottoscrizione e l esercizio di tali diritti quando derivano da piani di stock option Per le operazioni di vendita di azioni, dovrà essere segnalato se le azioni vendute rivengono da contestuale esercizio di stock option L importo complessivo delle operazioni pari o superiore a (cinquemila) euro annui è calcolato sommando le operazioni, relative alle azioni ordinarie Credito Bergamasco e agli strumenti finanziari collegati alle azioni ordinarie Credito Bergamasco, effettuate per conto di ciascun soggetto rilevante e quelle effettuate per conto delle persone strettamente legate alle persone rilevanti Modalità, tempi e contenuti della comunicazione alla Consob 4.1. I soggetti rilevanti, individuati ai precedenti punti 2.1, 2.2 e 2.3, comunicano alla Consob e alla Funzione Segreteria Societaria del Credito Bergamasco - secondo le modalità stabilite dal Regolamento Emittenti emanato dalla Consob - le operazioni compiute da loro stessi e dalle persone a loro strettamente legate, come individuate al precedente punto 2.5, sulle azioni Credito Bergamasco e sugli strumenti finanziari collegati alle azioni Credito Bergamasco : 2 L azzeramento della soglia rilevante di euro avviene al 31 dicembre di ogni anno. 3 Al fine della corretta determinazione di tale soglia di rilevanza si deve considerare l ammontare cumulato delle operazioni e, pertanto, devono essere sommate tra loro tutte le operazioni: - anche se di segno opposto (acquisti e vendite); - anche se aventi ad oggetto strumenti finanziari diversi (azioni, obbligazioni convertibili, warrant, ecc.). Pag. 5

6 il cui importo complessivo è pari o superiore a (cinquemila) euro annui, entro 5 (cinque) giorni di mercato aperto dal raggiungimento della soglia; di qualsiasi ulteriore importo successivo al raggiungimento delle predetta soglia, entro 5 (cinque) giorni di mercato aperto dalla loro effettuazione I soggetti rilevanti, menzionati al precedente comma, possono conferire al Credito Bergamasco delega ad effettuare le suddette comunicazioni alla Consob, mediante specifico incarico formalizzato con l apposito modulo (Allegato A) e con le modalità previste al successivo comma Qualora i soggetti rilevanti si avvalgano della facoltà prevista al precedente punto 4.2, comunicano le operazioni descritte al punto 4.1 alla Funzione Segreteria Societaria del Credito Bergamasco entro 3 (tre) giorni di mercato aperto dal raggiungimento della soglia di (cinquemila) euro annui e, successivamente, dalla data dell effettuazione di ciascuna operazione. Il Credito Bergamasco tramite la Segreteria Societaria che si avvarrà della Funzione Studi e Relazioni esterne preposta all accesso al NIS ( Network Information System ) - provvederà ai conseguenti adempimenti di comunicazione nei termini stabiliti dalla normativa vigente I soggetti rilevanti, individuati al precedente punto 2.4 ( chiunque detenga una partecipazione pari almeno al 10% del capitale sociale della Banca, nonché ogni altro soggetto che controlla la Banca ), comunicano alla Consob le operazioni compiute da loro stessi e dalle persone a loro strettamente legate, come individuate al precedente punto 2.5, sulle azioni Credito Bergamasco e sugli strumenti finanziari collegati alle azioni Credito Bergamasco : il cui importo complessivo è pari o superiore a (cinquemila) euro annui, entro la fine del 15 (quindicesimo) giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato il raggiungimento della soglia; di qualsiasi ulteriore importo successivo al raggiungimento delle predetta soglia, entro la fine del 15 (quindicesimo) giorno del mese successivo a quello della loro effettuazione I soggetti rilevanti, menzionati al precedente comma 4.4, possono conferire al Credito Bergamasco delega ad effettuare le suddette comunicazioni alla Consob, mediante specifico incarico formalizzato con l apposito modulo (Allegato B) e con le modalità previste al successivo comma Qualora i soggetti rilevanti, menzionati al precedente comma 4.4, si avvalgano della facoltà prevista al precedente punto 4.5, comunicano le operazioni descritte al punto 4.4 alla Funzione Segreteria Societaria del Credito Bergamasco entro il 10 (decimo) giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato il raggiungimento della soglia di (cinquemila) euro annui e, successivamente, del mese successivo a quello della loro effettuazione. Il Credito Bergamasco tramite la Segreteria Societaria che si avvarrà della Funzione Studi e Relazioni esterne preposta all accesso al NIS ( Network Pag. 6

7 Information System ) - provvederà ai conseguenti adempimenti di comunicazione nei termini stabiliti dalla normativa vigente Le operazioni effettuate nell ambito di un rapporto di gestione su base individuale di portafogli di investimento, qualora non derivi da una specifica istruzione del soggetto rilevante o delle persone strettamente legate ai soggetti rilevanti devono essere comunicate a decorrere dal giorno in cui i soggetti rilevanti stessi ricevono la comunicazione delle operazioni da parte dell intermediario. 5. Modalità, tempi e contenuti della comunicazione al pubblico 5.1. Il Credito Bergamasco pubblica mediante invio di un comunicato, avvalendosi del sistema di collegamento con la Borsa Italiana NIS ( Network Information System ), le informazioni pervenute dai soggetti rilevanti, come indicati al punto 4.1, entro la fine del giorno di mercato aperto successivo a quello del loro ricevimento I soggetti rilevanti, individuati al precedente punto 2.4 ( chiunque detenga una partecipazione pari almeno al 10% del capitale sociale della Banca, nonché ogni altro soggetto che controlla la Banca ), pubblicano - con le modalità previste dall art. 66, comma 2, del TUF - le operazioni compiute da loro stessi e dalle persone a loro strettamente legate, come individuate al precedente punto 2.5, sulle azioni Credito Bergamasco e sugli strumenti finanziari collegati alle azioni Credito Bergamasco : il cui importo complessivo è pari o superiore a (cinquemila) euro annui, entro la fine del 15 (quindicesimo) giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato il raggiungimento della soglia; di qualsiasi ulteriore importo successivo al raggiungimento delle predetta soglia, entro la fine del 15 (quindicesimo) giorno del mese successivo a quello della loro effettuazione I soggetti rilevanti, menzionati al precedente comma 5.2, possono conferire al Credito Bergamasco delega ad effettuare le suddette comunicazioni al pubblico, mediante specifico incarico formalizzato con l apposito modulo (Allegato B) e con le modalità previste al successivo comma Qualora i soggetti rilevanti, menzionati al precedente comma 5.2, si avvalgano della facoltà prevista al precedente punto 5.3, comunicano le operazioni descritte al punto 5.2 alla Funzione Segreteria Societaria del Credito Bergamasco entro il 10 (decimo) giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato il raggiungimento della soglia di (cinquemila) euro annui e, successivamente, del mese successivo a quello della loro effettuazione. Il Credito Bergamasco provvederà a pubblicare mediante invio di un comunicato, avvalendosi del sistema di collegamento con la Borsa Italiana NIS ( Network Information System ), le informazioni pervenute dai predetti soggetti rilevanti entro la fine del giorno di mercato aperto successivo a quello del loro ricevimento. Pag. 7

8 6. Soggetto preposto al ricevimento, alla gestione e alla diffusione delle informazioni al pubblico 6.1. Il Credito Bergamasco ha individuato la Funzione Segreteria Societaria quale soggetto preposto al ricevimento, alla gestione e avvalendosi della Funzione Studi e Relazioni Esterne preposta all accesso al NIS ( Network Information System ) - alla diffusione al pubblico delle informazioni disciplinate dal presente Regolamento. In particolare essa: riceve, nei termini sopra indicati, le informazioni provenienti dalle persone rilevanti relative alle operazioni che devono essere comunicate; informa il pubblico - avvalendosi del sistema di collegamento con la Borsa Italiana NIS ( Network Information System ) - l effettuazione di tali operazioni entro la fine del giorno di mercato aperto successivo a quello del loro ricevimento; mediante lo schema di comunicazione che costituisce parte integrante del presente Regolamento (Allegato C) Tutte le informazioni da comunicare alla Funzione Segreteria Societaria del Credito Bergamasco, ai sensi del presente Regolamento, si considerano valide se effettuate, previo avviso telefonico ai numeri 035/ / /393368, secondo le seguenti modalità: con consegna brevi manu, all indirizzo: CREDITO BERGAMASCO Segreteria Generale Largo Porta Nuova BERGAMO; tramite telefax, al numero: ; via posta elettronica, all indirizzo: segreteria.generale@creberg.it. 7. Sanzioni 7.1. Ferme restando le sanzioni previste dalla normativa di settore vigente, l inosservanza delle disposizioni in materia di Internal Dealing potrebbe comportare altresì: - per i lavoratori dipendenti, l irrogazione delle sanzioni disciplinari previste dalle vigenti norme e dalla contrattazione collettiva applicabile; - per eventuali altri collaboratori, potrà essere disposta la risoluzione - anche senza preavviso - del rapporto; - per gli Amministratori ed i Sindaci, il Consiglio di Amministrazione potrà proporre alla successiva Assemblea la revoca per giusta causa del Consigliere o Sindaco. 7.2 L applicazione delle predette sanzioni da parte delle autorità preposte non pregiudica per la società danneggiata la possibilità di rivalersi per ogni conseguenza pregiudizievole. Pag. 8

9 8. Disposizioni finali 8.1. È in facoltà del Presidente e dell Amministratore Delegato, disgiuntamente tra loro, apportare modifiche che si rendessero necessarie agli allegati del presente Regolamento. 9. Entrata in vigore 9.1. Il presente Regolamento entra in vigore il 10 settembre 2007, annullando e sostituendosi alla previgente versione approvata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 27 marzo Pag. 9

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