RAI WAY S.P.A. CODICE DI COMPORTAMENTO IN MATERIA DI INTERNAL DEALING
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1 RAI WAY S.P.A. CODICE DI COMPORTAMENTO IN MATERIA DI INTERNAL DEALING Testo approvato dal Consiglio di Amministrazione del 4 settembre 2014
2 1. PREMESSA Il presente codice di comportamento in materia di internal dealing (il Codice di Comportamento o il Codice ), approvato dal Consiglio di Amministrazione di Rai Way S.p.A. ( Rai Way o la Società ) nell adunanza del [4 settembre] 2014, è adottato ai sensi dell art. 114, comma 7, del D.Lgs. n. 58/1998 (il TUF ) e delle relative disposizioni di attuazione contenute negli artt. da 152-sexies a 152-octies del Regolamento Consob del 4 maggio 1999, n (il Regolamento Emittenti ). Il Codice tiene altresì conto, per quanto applicabile, della Comunicazione Consob n. DME/ del 28 marzo DEFINIZIONI In aggiunta ai termini eventualmente definiti in altre clausole di questo Codice di Comportamento, ai fini dello stesso, i termini e le espressioni di seguito elencati hanno il significato in appresso indicato per ciascuno di essi, essendo inteso che i termini definiti al singolare si intendono definiti anche al plurale e viceversa: Azioni: le azioni ordinarie emesse dalla Società Controllo, controllare o controllata: ha il significato di cui all art. 93 TUF. Operazioni Rilevanti: le operazioni di acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio aventi ad oggetto le Azioni o gli Strumenti Finanziari Collegati effettuate dai Soggetti Rilevanti o dalle Persone Strettamente Legate, direttamente ovvero per il tramite di persone interposte, fiduciari o società controllate, fatta eccezione per: (a) (b) (c) (d) le operazioni il cui importo complessivo non raggiunga i cinquemila euro entro la fine dell anno e - successivamente ad ogni comunicazione - le operazioni il cui importo complessivo non raggiunga un controvalore di ulteriori cinquemila euro entro la fine dell anno; per gli Strumenti Finanziari Collegati derivati l importo è calcolato con riferimento alle azioni sottostanti. Ai fini del calcolo qui indicato sono sommate le operazioni, relative alle Azioni e agli Strumenti Finanziari Collegati, effettuate per conto di ciascun Soggetto Rilevante e quelle effettuate per conto delle Persone Strettamente Legate; le operazioni effettuate tra il Soggetto Rilevante e le Persone Strettamente Legate riconducibili a tale Soggetto Rilevante; le operazioni effettuate dalla stessa Società e da società da essa controllate; le operazioni che non hanno corrispettivo economico (quali le donazioni e le successioni, ma non le permute); 1
3 (e) le assegnazioni a titolo gratuito di Azioni o di diritti di acquisto o sottoscrizione di Azioni quando tali diritti derivino da piani di compensi previsti dall art. 114-bis TUF (sono invece Operazioni Rilevanti le vendita di Azioni rivenienti dall esercizio di tali diritti o dall assegnazione gratuita). 2.3 Persone Strettamente Legate: (a) il coniuge non separato legalmente, i figli, anche del coniuge, a carico, e, se conviventi da almeno un anno, i genitori, i parenti e gli affini dei Soggetti Rilevanti (collettivamente, i Familiari Rilevanti ); (b) (c) (d) (e) le persone giuridiche, le società di persone e i trust in cui un Soggetto Rilevante o uno dei Familiari Rilevanti sia titolare, da solo o congiuntamente tra loro, della funzione di gestione; le persone giuridiche controllate direttamente o indirettamente da un Soggetto Rilevante o da uno dei Familiari Rilevanti; le società di persone i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un Soggetto Rilevante o di uno dei Familiari Rilevanti; i trust costituiti a beneficio di un Soggetto Rilevante o di uno dei Familiari Rilevanti. 2.4 Referente Informativo: il soggetto individuato dal Consiglio di Amministrazione della Società quale preposto al ricevimento, alla gestione e alla diffusione al mercato delle informazioni relative alle Operazioni Rilevanti ai sensi dell art. 152-octies, comma 9, del Regolamento Emittenti. 2.5 Soggetti Rilevanti: (a) (b) (c) i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Società; i soggetti che svolgono funzioni di direzione nella Società e i dirigenti che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull evoluzione e sulle prospettive future della Società; qualora Rai Way detenga una partecipazione in una società direttamente o indirettamente controllata ed il valore contabile di tale partecipazione rappresenti più del 50% dell attivo patrimoniale di Rai Way, come risultante dall ultimo bilancio approvato (tale società controllata, la Società Controllata Significativa ), i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di tale Società Controllata Significativa, nonché i soggetti che svolgono funzioni di direzione e i dirigenti che abbiano regolare accesso a informazioni 2
4 privilegiate e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull evoluzione e sulle prospettive future della Società Controllata Significativa, come individuati dalla medesima Società Controllata Significativa; (d) (e) chiunque detenga direttamente o indirettamente una partecipazione, calcolata ai sensi dell art. 118 del Regolamento Emittenti, pari almeno al 10% del capitale sociale della Società rappresentato da azioni con diritto di voto, nonché, ove esistente, ogni altro soggetto che controlla la Società (ciascuno, l Azionista Rilevante ); ulteriori soggetti, come individuati nominativamente dal Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società in relazione all attività da essi svolta o all incarico ad essi conferito; di tale individuazione dovrà essere fornita immediata comunicazione al Referente Informativo, il quale provvederà ad aggiornare l elenco dei soggetti rilevanti. 2.6 Strumenti Finanziari Collegati: (a) (b) (c) (d) (e) (f) gli strumenti finanziari che permettono di sottoscrivere, acquisire o cedere le Azioni; gli strumenti finanziari di debito convertibili in Azioni o scambiabili con esse; gli strumenti finanziari derivati sulle Azioni indicati dall art. 1, comma 3, del TUF; gli altri strumenti finanziari, equivalenti alle Azioni, rappresentanti tali Azioni; le azioni quotate emesse da società controllate da Rai Way e gli strumenti finanziari di cui alle precedenti lettere da (a) a (d) ad esse collegate; le azioni non quotate emesse da Società Controllate Significative, ove esistenti, e gli strumenti finanziari di cui alle precedenti lettere da (a) a (d) ad esse collegate. Ai fini della presente definizione, per strumenti finanziari si intendono quelli indicati all art. 1, comma 2, del TUF. 3. AMBITO DI APPLICAZIONE 3.1 Il Codice disciplina gli obblighi informativi dei Soggetti Rilevanti nei confronti della Società (fatta eccezione per gli Azionisti Rilevanti), nonché gli obblighi dei Soggetti Rilevanti e della Società nei confronti di Consob e del pubblico, in relazione alle Operazioni Rilevanti. 3
5 3.2 Il Codice è dotato di efficacia cogente nei riguardi dei Soggetti Rilevanti ancorché gli stessi non abbiano restituito al Referente Informativo la comunicazione di presa di conoscenza e accettazione di cui al successivo paragrafo OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE DEI SOGGETTI RILEVANTI (O DELLA SOCIETÀ) NEI CONFRONTI DI CONSOB 4.1 I Soggetti Rilevanti, fatta eccezione per gli Azionisti Rilevanti, sono tenuti a comunicare a Consob le informazioni relative alle Operazioni Rilevanti compiute da loro stessi e/o dalle Persone Strettamente Legate ad essi riconducibili, entro cinque giorni di mercato aperto successivo alla data di effettuazione dell Operazione Rilevante (fermo restando che per effettuazione qui, e di seguito, si intende la data di conclusione dell Operazione Rilevante, ad esempio, attraverso l invio di un ordine di acquisto/vendita, anche qualora la liquidazione avvenga successivamente). 4.2 Gli Azionisti Rilevanti sono tenuti a comunicare a Consob e a pubblicare le Operazioni Rilevanti effettuate da loro stessi e/o dalle Persone Strettamente Legate ad essi riconducibili entro la fine del quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l Operazione Rilevante. 4.3 Fermo restando quanto previsto nei precedenti paragrafi 4.1 e 4.2, all atto dell adesione al Codice secondo le modalità di cui al successivo articolo 9 del Codice, i Soggetti Rilevanti potranno fare richiesta alla Società di provvedere direttamente per loro conto alla comunicazione delle Operazioni Rilevanti a Consob. In tale ipotesi, i Soggetti Rilevanti dovranno compilare il modulo di cui all Allegato 1 al Codice di Comportamento e trasmetterlo alla Società entro tre giorni di mercato aperto dalla data di effettuazione dell Operazione Rilevante. La Società provvederà ad adempiere, per conto dei Soggetti Rilevanti, all obbligo di comunicazione nei confronti di Consob di cui ai suddetti paragrafi 4.1 e 4.2 nei termini ivi indicati, mediante trasmissione delle informazioni ricevute dai Soggetti Rilevanti. 4.4 Le comunicazioni a Consob dovranno essere effettuate dai Soggetti Rilevanti, ovvero dalla Società per conto dei Soggetti Rilevanti, nei casi di cui al paragrafo 4.3, mediante invio a Consob del modulo di cui all Allegato 1 al Codice di Comportamento, con le modalità stabilite dalle norme di legge e regolamentari vigenti. 5. OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE DEI SOGGETTI RILEVANTI NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ 5.1 I Soggetti Rilevanti, fatta eccezione per gli Azionisti Rilevanti, sono tenuti a comunicare alla Società le informazioni relative alle Operazioni Rilevanti compiute da loro stessi e/o dalle Persone Strettamente Legate ad essi riconducibili, entro il quinto giorno di mercato aperto successivo alla data di effettuazione di tali Operazioni Rilevanti. 5.2 I Soggetti Rilevanti dovranno effettuate le comunicazioni di cui al precedente paragrafo 5.1, mediante invio al Referente Informativo del modulo di cui all Allegato 1 al Codice di Comportamento, tramite uno dei seguenti mezzi: 4
6 (a) consegna presso la sede di Rai Way S.p.A., via Teulada Roma, all attenzione del Referente Informativo indicando sulla busta Comunicazione Internal Dealing ; (b) trasmissione a mezzo fax al numero: 06/ ; (c) trasmissione al seguente indirizzo di posta elettronica: rw.referenteinformativo@rai.it 5.3 Resta inteso che la Società potrà in ogni momento comunicare ai Soggetti Rilevanti ulteriori modalità di comunicazione ovvero le eventuali modifiche alle modalità sopra elencate. 6. OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE NEI CONFRONTI DEL MERCATO 6.1 La Società è tenuta ad informare il pubblico in relazione alle informazioni ricevute ai sensi del paragrafo 5.1, entro la fine del giorno di mercato aperto successivo a quello del loro ricevimento, mediante invio del modulo di cui all Allegato 1 al Codice di Comportamento, con le modalità stabilite dalle norme di legge e regolamentari vigenti e contestuale trasmissione al meccanismo di stoccaggio autorizzato. 6.2 Gli Azionisti Rilevanti sono tenuti a mettere a disposizione del pubblico le informazioni relative alle Operazioni Rilevanti effettuate da loro stessi e/o dalle Persone Strettamente Legate ad essi riconducibili entro la fine del quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l Operazione Rilevante, mediante invio del modulo di cui all Allegato 1 al Codice di Comportamento, con le modalità stabilite dalle norme di legge e regolamentari vigenti. 6.3 Fermo restando quanto previsto nel precedente paragrafo 6.2, all atto dell adesione al Codice secondo le modalità di cui al successivo articolo 9 del Codice, gli Azionisti Rilevanti potranno fare richiesta alla Società di provvedere direttamente per loro conto alla comunicazione delle Operazioni Rilevanti al pubblico. In tal caso, a condizione che le predette informazioni siano inviate dagli Azionisti Rilevanti alla Società entro la fine del quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l operazione, la Società provvederà ad informare il mercato entro la fine del giorno di mercato aperto successivo a quello in cui la stessa Società ha ricevuto le suddette informazioni, mediante invio del predetto modulo con le modalità stabilite dalle norme di legge e regolamentari vigenti. 7. DIVIETO O LIMITAZIONE AL COMPIMENTO DI OPERAZIONI RILEVANTI (BLACK OUT PERIOD) 7.1 Ai Soggetti Rilevanti (fatta eccezione per gli Azionisti Rilevanti) e alle Persone Strettamente Legate è fatto divieto di compiere - direttamente o per interposta persona - Operazioni Rilevanti nei [15] giorni precedenti la riunione del Consiglio di Amministrazione della Società chiamato ad approvare i dati contabili di periodo (ivi inclusi il progetto di bilancio, la relazione finanziaria semestrale ed il resoconto intermedio di gestione) [e fino al momento della loro diffusione al pubblico 5
7 7.2 Le limitazioni di cui al precedente paragrafo 7.1 non si applicano nel caso di: (a) acquisto o sottoscrizione di Azioni o Strumenti Finanziari Collegati effettuato nell esercizio dei diritti di cui al paragrafo 2.3(e), fermo restando il divieto di procedere al loro trasferimento a titolo oneroso nei periodi di cui al precedente paragrafo 7.1; (b) situazioni eccezionali di necessità soggettiva dei Soggetti Rilevanti e/o delle Persone Strettamente Legate adeguatamente motivate dall interessato nei confronti della Società. 7.3 È fatta salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione, ovvero, in casi di urgenza, dell Amministratore Delegato, di: (a) individuare ulteriori periodi o circostanze in cui l effettuazione di Operazioni Rilevanti da parte dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate è soggetta a limiti o condizioni, dandone immediata comunicazione ai Soggetti Rilevanti e al Referente Informativo; e (b) consentire a un Soggetto Rilevante e ad una Persona Strettamente Legata l effettuazione di Operazioni Rilevanti in periodi in cui altrimenti vigerebbe il divieto, in caso di situazioni eccezionali di necessità soggettiva adeguatamente motivate dall interessato. 8. REFERENTE INFORMATIVO 8.1 Il Referente Informativo, nominato dal Consiglio di Amministrazione, ha il compito di ricevere, gestire e diffondere al mercato le informazioni relative alle Operazioni Rilevanti ai sensi dell art. 152-octies, comma 9, del Regolamento Emittenti. 8.2 In particolare, il Referente Informativo provvede a: (a) verificare la corretta applicazione della procedura interna diretta a identificare i Soggetti Rilevanti, nonché a predisporre e mantenere aggiornato un elenco di tali Soggetti Rilevanti e a conservare le relative dichiarazioni di conoscenza ed accettazione; (b) curare l informativa ai Soggetti Rilevanti ai sensi dell articolo 9; (c) sottoporre ed ottenere da ciascun Soggetto Rilevante, ai sensi dell articolo 9, una dichiarazione scritta (in una forma analoga a quella contenuta nel modulo Allegato 2) avente ad oggetto la ricevuta, presa visione ed accettazione del Codice e la presa di conoscenza dell inclusione del proprio nominativo nell elenco dei Soggetti Rilevanti di cui al precedente punto (a); (d) (e) effettuare, per conto della Società, ogni comunicazione a Consob, al pubblico e a Borsa Italiana S.p.A. a cui, a norma del presente Codice e/o delle applicabili disposizioni di legge o regolamentari, la Società sia chiamata; vigilare sull applicazione del Codice e riferire al Consiglio di Amministrazione della Società dell eventuale opportunità di apportare al presente Codice e/o ai relativi allegati modifiche e/o integrazioni volte ad assicurarne il costante adeguamento rispetto alla normativa vigente e ai migliori standard della prassi nazionale. 6
8 9. COMUNICAZIONE AI SOGGETTI RILEVANTI E ACCETTAZIONE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO 9.1 Il Referente Informativo provvede ad inviare ai Soggetti Rilevanti la comunicazione di cui all Allegato 2 del Codice, unitamente a copia del Codice stesso. 9.2 All atto del ricevimento del Codice, i Soggetti Rilevanti: (a) sottoscrivono una dichiarazione di presa di conoscenza e accettazione, redatta secondo il modello di cui all Allegato 3, attestante altresì l impegno a rendere noti alle Persone Strettamente Legate ad essi riconducibili gli obblighi di comunicazione delle Operazioni Rilevanti, nonché a far sì ai sensi dell art del codice civile - che le Persone Strettamente Legate facciano tutto quanto necessario per permettere il puntuale adempimento di tali obblighi; (b) provvedono tempestivamente ad inviare tale dichiarazione al Referente Informativo, tramite uno dei mezzi indicati al paragrafo 5.2 del Codice. 9.3 Il Referente Informativo provvede ad inviare a ciascuna Società Controllata Significativa copia del presente Codice, affinché ciascuna di esse provveda a individuare i Soggetti Rilevanti di cui all articolo 2.6(c) del Codice e a darne immediata comunicazione al Referente Informativo al fine di consentire il tempestivo e puntuale adempimento degli obblighi previsti dal presente Codice e dalla disciplina applicabile. 9.4 Il Referente Informativo redige e aggiorna l elenco nominativo dei Soggetti Rilevanti che hanno ricevuto e accettato il Codice di Comportamento e conserva le relative dichiarazioni di conoscenza e accettazione. 10. MODIFICHE E INTEGRAZIONI 10.1 Il Codice di Comportamento potrà essere modificato e/o integrato dal Consiglio di Amministrazione della Società qualora ciò si renda necessario e/o opportuno a seguito di modifiche normative o regolamentari attinenti all oggetto del Codice, ovvero in base alle proposte formulate dal Referente Informativo Il Referente Informativo provvederà a comunicare per iscritto ai Soggetti Rilevanti le modifiche e/o le integrazioni del Codice di Comportamento di cui al presente articolo e ad ottenere l accettazione dei nuovi contenuti del Codice di Comportamento. 11. INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI 11.1 Ferme restando le conseguenze di legge e regolamentari previste per l inadempimento degli obblighi di cui all art. 114 del TUF e alle disposizioni applicabili del Regolamento Emittenti, qualora i Soggetti Rilevanti che non adempiono correttamente agli obblighi di cui al Codice siano dipendenti della Società o delle Società Controllate Significative, esso sono passibili dei provvedimenti disciplinari irrogabili ai sensi del contratto collettivo nazionale di lavoro loro applicabile, da irrogarsi secondo il criterio di proporzionalità, in base alla gravità e alla intenzionalità dell infrazione commessa, tenendosi anche conto dell eventuale reiterazione degli inadempimenti e/o delle violazioni ivi previste. 7
9 11.2 Nel caso in cui taluna delle suddette violazioni sia riferibile ai componenti degli organi della Società o di Società Controllate Significative, il Consiglio di Amministrazione della Società, ovvero della Società Controllata Significativa, potrà intraprendere ogni opportuna iniziativa o rimedio consentiti dalla vigente normativa La Società si riserva in ogni caso la facoltà di rivalersi, nei modi e nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, nei confronti dei Soggetti Rilevanti o delle Persone Strettamente Legate, per ogni danno e/o responsabilità che possa ad essa derivare da comportamenti in violazione del Codice e della disciplina applicabile. 12. ENTRATA IN VIGORE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO Il Codice di Comportamento entrerà in vigore a fare data dall avvio delle negoziazioni della Azioni sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.. 8
10 ALLEGATO 1 SCHEMA DI COMUNICAZIONE AI SENSI DELL ART. 152-OCTIES, COMMA 7, DEL REGOLAMENTO EMITTENTI CONTENUTO NELL ALLEGATO 6 DEL REGOLAMENTO EMITTENTI
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14 ALLEGATO 2 In conformità alle disposizioni di cui all art. 114, comma 7, del TUF e agli artt. 152-sexies e seguenti del Regolamento Emittenti, il Consiglio di Amministrazione del 4 settembre 2014 ha approvato il Codice di Internal Dealing, in allegato alla presente (Doc. 1) per regolare la gestione, il trattamento e la comunicazione delle informazioni relative a operazioni sulle azioni o altri strumenti finanziari ad esse collegati compiute da dai soggetti rilevanti (c.d. insider ) e dalle persone ad essi strettamente legate Al riguardo La informiamo che il Suo nominativo è stato inserito, con decorrenza dalla data della presente comunicazione, nell elenco dei Soggetti Rilevanti tenuto ai sensi del Codice di comportamento in materia di internal dealing Per gli aspetti operativi conseguenti a tale iscrizione rinviamo ai contenuti del Codice e alla normativa ivi richiamata. Le ricordiamo, inoltre, che l abuso di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato configurano illeciti passibili di sanzione penale e amministrativa ai sensi, fra gli altri, degli artt. 184 ss. del D.Lgs. n. 58/1998. La preghiamo di voler confermare la ricezione del Codice inviando l allegata dichiarazione di presa conoscenza e accettazione in allegato alla presente (Doc. 2), debitamente sottoscritta, tramite uno dei mezzi indicati al paragrafo 5.2 del Codice. Con i migliori saluti, Il Referente Informativo di Rai Way S.p.A.
15 ALLEGATO 3 Presa di conoscenza e accettazione (persone fisiche) Io sottoscritto/a nella mia qualità di prendo atto che il mio nominativo è stato incluso nell elenco dei Soggetti Rilevanti ai sensi del Codice di comportamento in materia di internal dealing adottato da Rai Way S.p.A. (il Codice ); dichiaro di aver ricevuto il Codice e di averne accettato integralmente i contenuti; mi impegno a rispettare tutti gli obblighi previsti a mio carico dal Codice, ivi incluso quello di rendere noti alle Persone Strettamente Legate a me riconducibili, come definite nel paragrafo 2.4 del Codice, gli obblighi di comunicazione previsti dall art. 114, comma 7, del D.Lgs. n. 58/1998 e dal Codice, nonché a far sì ai sensi dell art del codice civile - che tali Persone Strettamente Legate a me riconducibili adempiano puntualmente a tali obblighi; prendo atto che la violazione degli obblighi di comunicazione previsti dall art. 114, comma 7, del D.Lgs. n. 58/1998, potrà comportare sanzioni a mio carico. Informativa relativa al trattamento dei dati personali Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, prendo atto che i dati personali da me obbligatoriamente forniti in applicazione del Codice sono raccolti e trattati da Rai Way S.p.A., con sede legale in Roma, Via Teulada 66, in qualità di titolare, in adempimento degli obblighi di legge in materia di internal dealing, per il tempo strettamente necessario ed ai soli fini indicati dalla legge e dai regolamenti applicabili in materia di internal dealing. Sono consapevole che il mancato conferimento dei dati personali renderebbe impossibile l ottemperanza da parte di Rai Way S.p.A. agli obblighi di legge a pena di sanzione. Sono consapevole, salvi i limiti derivanti dalla natura obbligatoria del conferimento dei dati personali, dei diritti riservati dall art. 7 del D.Lgs. 196/2003, ivi incluso il diritto di richiedere la rettifica, l aggiornamento e l integrazione dei dati personali., (luogo) (data) (firma)
16 Schema 3 - Presa di conoscenza e accettazione (persone giuridiche) Io sottoscritto/a quale rappresentante legale pro-tempore di prendo atto che è stata inclusa nell elenco dei Soggetti Rilevanti ai sensi del Codice di comportamento in materia di internal dealing di Rai Way S.p.A. (il Codice ); dichiaro di aver ricevuto il Codice e di averne accettato integralmente i contenuti; mi impegno a diffondere i contenuti del Codice all interno di ed a far sì che rispetti tutti gli obblighi previsti dal Codice, ivi incluso quello di rendere noti alle Persone Strettamente Legate ad essa riconducibili, come definite nel paragrafo 2.4 del Codice, gli obblighi di comunicazione previsti dall art. 114, comma 7, del D.Lgs. n. 58/1998 e dal Codice; prendo atto che la violazione degli obblighi di comunicazione previsti dall art. 114, comma 7, del D.Lgs. n. 58/1998 potrà comportare sanzioni a carico di. Informativa relativa al trattamento dei dati personali Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, prendo atto che i dati personali da me obbligatoriamente forniti in applicazione del Codice sono raccolti e trattati da Rai Way S.p.A., con sede legale in Roma, Via Teulada 66, in qualità di titolare, in adempimento degli obblighi di legge in materia di internal dealing, per il tempo strettamente necessario ed ai soli fini indicati dalla legge e dai regolamenti applicabili in materia di internal dealing. Sono consapevole che il mancato conferimento dei dati personali renderebbe impossibile l ottemperanza da parte di Rai Way S.p.A. agli obblighi di legge a pena di sanzione. Sono consapevole, salvi i limiti derivanti dalla natura obbligatoria del conferimento dei dati personali, dei diritti riservati dall art. 7 del D.Lgs. 196/2003, ivi incluso il diritto di richiedere la rettifica, l aggiornamento e l integrazione dei dati personali., (luogo) (data) (firma)
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