DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
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- Enrichetta Costantino
- 9 anni fa
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1 O R I G I N A L E DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE L anno duemilanove il giorno ventotto del mese di aprile alle ore 16:50, nella sede comunale, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale. PRESIEDE il SINDACO sig. GIUSEPPE CAROVANI. Dei componenti la Giunta Municipale: GIUSEPPE CAROVANI SINDACO P ELENA PAPI VICE SINDACO P PAOLO CAPPELLETTI ASSESSORE P SALVATORE CARDELLICCHIO ASSESSORE A SIMONE FRANCIONI ASSESSORE P ALESSIO BIAGIOLI ASSESSORE P ALESSIO MARTINELLI ASSESSORE P GIULIANO BARDUCCI ASSESSORE P ne risultano PRESENTI n. 7 e ASSENTI n. 1. PARTECIPA il Dott. ARCANGELI SAMANTHA in qualità di Segretario comunale, incaricato della redazione del verbale. DELIBERAZIONE n. 74 del OGGETTO: Istituzione del registro di raccolta dei testamenti biologici. Premesso che: LA GIUNTA - Con l espressione "testamento biologico" (detto anche: testamento di vita, dichiarazione anticipata di trattamento) si fa riferimento alla manifestazione di volontà di una persona (testatore), dichiarazione fornita in condizioni di lucidità mentale, in merito alle terapie che intende o non intende accettare nell eventualità in cui dovesse trovarsi nella condizione di incapacità di esprimere il proprio diritto di acconsentire o non acconsentire alle cure proposte (consenso informato) per malattie o lesioni traumatiche cerebrali irreversibili o invalidanti, malattie che costringano a trattamenti permanenti con macchine o sistemi artificiali che impediscano una normale vita di relazione. La persona che lo redige nomina un fiduciario per le cure sanitarie che diviene, nel caso in cui la persona diventi incapace, il soggetto chiamato ad intervenire sulle decisioni riguardanti i trattamenti sanitari stessi. - La "Dichiarazione di volontà anticipata per i trattamenti sanitari" (con la denominazione di "Living will") è stata introdotta per legge negli Stati Uniti nel 1991 e in molti paesi dell'unione Europea, anno in cui la maggior parte dei paesi occidentali ha legiferato in materia. Dove non esiste ancora una legge specifica, vi è però una giurisprudenza costante che riconosce valore ai testamenti biologici.
2 - In Italia, l'articolo 32 della Costituzione stabilisce che "nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge" e che "la legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana". Questa norma costituzionale configura per tutti i cittadini quello che i giuristi definiscono un "diritto perfetto", che cioè non ha bisogno di leggi applicative per essere esercitato. Parimenti, l'art.13 della Costituzione afferma che " la libertà personale è inviolabile", rafforzando il riconoscimento alla libertà ed indipendenza dell'individuo nelle scelte personali che lo riguardano. Tuttavia, il problema si pone - come dimostrato dalla drammatica vicenda di Eluana Englaro - nei casi in cui per diverse ragioni il malato perda la capacità di esprimere la propria volontà di rifiutare determinate terapie. Considerato che: - La carta dei Diritti Fondamentali dell'unione Europea, sancisce che il consenso libero ed informato del paziente all'atto medico è considerato come un diritto fondamentale del cittadino afferente i diritti all'integrità della persona ( titolo 1, Dignità, art.3 Diritto all'integrità personale). - La Convenzione sui Diritti Umani e la biomedicina di Oviedo del 1977, ratificata dal Governo Italiano ai sensi della Legge n marzo 2001, sancisce all'art.9 che " i desideri precedentemente espressi a proposito di un intervento medico da parte di un paziente che, al momento dell'intervento non è in grado di esprimere la propria volontà, saranno tenuti in considerazione". Preso atto che: - Il nuovo codice di Deontologia medica adottato dalla Federazione Nazionale dei Medici chirurghi ed odontoiatri, dopo aver precisato all'art. 16 che " il medico deve astenersi dall'ostinazione in trattamenti diagnostici e terapeutici da cui non si possa attendere un beneficio per la salute del malato...", all'art 35 sancisce che " il medico non deve intraprendere attività terapeutica senza l'acquisizione del consenso esplicito ed informato del paziente... In ogni caso, in presenza di un documentato rifiuto di persona capace, il medico deve desistere da atti...curativi, non essendo consentito alcun trattamento medico contro la volontà della persona". Inoltre all'art 38 si afferma che " il medico deve attenersi,... alla volontà liberamente espressa dalla persona di curarsi...il medico, se il paziente non è in grado di esprimere la propria volontà deve tenere conto nelle proprie scelte di quanto precedentemente manifestato dallo stesso in modo certo e documentato". Valutato altresì che: - Il Comitato Nazionale di Bioetica, si è espresso in data 18 dicembre 2003, precisando che "... appare non più rinviabile una approfondita riflessione, non solo bioetica, ma anche biogiuridica, sulle dichiarazioni anticipate... che dia piena e coerente attuazione allo spirito della Convenzione sui diritti umani e la biomedicina...". Inoltre il Comitato Nazionale di Bioetica specifica che " le direttive anticipate potranno essere scritte su un foglio firmato dall'interessato, e i medici dovranno non solo tenerne conto, ma dovranno anche giustificare per iscritto le azioni che violeranno tale volontà". Rilevato che: - In merito alla discussione aperta nel Parlamento e nel Paese in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari al fine di evitare l accanimento terapeutico (cosiddetto testamento biologico ) è volontà politica di questa Amministrazione di tutelare i diritti di ogni singola persona a compiere le proprie scelte in piena libertà e nello stesso tempo favorire, con iniziative concrete, l estensione dei diritti civili, pur riconoscendo l estrema delicatezza delle questioni che riguardano i trattamenti clinici di fine vita, sia dal punto di vista etico-scientifico, sia sotto l aspetto ancor più sensibile dei convincimenti religiosi; - E' comunque auspicato da parte di questa Amministrazione che su tale materia si giunga in tempi rapidi all approvazione di un apposita legge che regolamenti le modalità con cui rendere possibile, a DELIBERA DI GIUNTA n. 74 del pag. 2 - COMUNE DI CALENZANO
3 chi ne senta il bisogno, di depositare e dunque rendere cogenti le proprie volontà sui trattamenti clinici di fine vita; - E' inoltre convincimento di questa Amministrazione che nessuno può essere assoggettato a trattamento terapeutico contro la sua volontà; Considerato inoltre che: - La tematica del testamento biologico ormai da anni si pone al centro di un articolato dibattito sia in ambito scientifico, sia in ambito giuridico, tenuto conto che essa investe trasversalmente questioni di ordine clinico-medico, etico-religioso e di inquadramento generale nell ordinamento giuridico italiano; - La Magistratura si è più volte espressa in questo senso, esaminando in particolare i casi Welby, Nuvoli ed Englaro; - In assenza di una normativa nazionale in materia esistono, in vario modo formulate, le dichiarazioni anticipate di volontà dei trattamenti di natura medica, nelle quali ogni cittadino interessato può esprimere la propria volontà di essere o meno sottoposto in caso di malattie o traumatismi cerebrali che determinino una perdita di coscienza definibile come permanente ed irreversibile a trattamenti terapeutici comprese l'idratazione e l'alimentazione forzate e artificiali in caso di impossibilita' ad alimentarsi autonomamente; dichiarazioni che moltissimi cittadini hanno già sottoscritto e depositato presso notai di fiducia. - In questo scenario, al Comune e al Sindaco nella sua veste di massima autorità sanitaria possono far capo iniziative volte ad introdurre il riconoscimento formale del valore etico delle dichiarazioni anticipate di trattamento di carattere sanitario. Tutto ciò premesso: - Questa Amministrazione Comunale intende istituire un registro di raccolta dei testamenti biologici (c.d. "dichiarazioni anticipate di volontà") al fine della raccolta e conservazione degli stessi. In particolare con questo registro, riservato ai cittadini residenti nel Comune di Calenzano, verranno raccolti i testamenti biologici - ordinati per numero progressivo - al fine di garantire la certezza della data di presentazione e la fonte di provenienza. Visti i pareri favorevoli rilasciati dai Responsabili dell Area Comunicazione e Promozione e dell'area Affari Generali e Istituzionali in ordine alla regolarità tecnico amministrativa della proposta di deliberazione indicata in oggetto, reso ai sensi e per gli effetti dell art. 49 del del Testo Unico sugli Enti Locali (D. Lgs. n. 267 del ); Con voti unanimi resi a scrutinio palese; D E L I B E R A 1. di porre in essere - per le motivazioni espresse in narrativa - tutti gli adempimenti necessari all istituzione di un registro che raccolga i testamenti biologici; 2. di dare atto che tale registro è riservato ai cittadini residenti nel Comune di Calenzano e ha come finalità la raccolta e conservazione dei testamenti biologici con lo scopo di garantire la certezza della data di presentazione e la fonte di provenienza - ordinati per numero progressivo; 3. di dare altresì atto che tale registro sarà tenuto - a partire da 1 luglio presso lo sportello al cittadino del Comune di Calenzano e raccoglierà i testamenti biologici redatti esclusivamente secondo lo schema di atto appositamente predisposto da questa amministrazione; DELIBERA DI GIUNTA n. 74 del pag. 3 - COMUNE DI CALENZANO
4 4. di demandare ai Responsabili dell Area Comunicazione e Promozione e dell'area Affari Generali e Istituzionali, di concerto con il Segretario Generale, l adozione delle singole modalità operative per l attuazione in concreto di quanto disposto nei precedenti punti; 5. di dichiarare il presente atto, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile. * * * * * * * DELIBERA DI GIUNTA n. 74 del pag. 4 - COMUNE DI CALENZANO
5 Letto, approvato e sottoscritto. Il Presidente Il Segretario comunale GIUSEPPE CAROVANI (SINDACO) ARCANGELI SAMANTHA CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, si trasmette copia della presente deliberazione al Messo Comunale affinchè venga pubblicata mediante affissione all'albo Pretorio del Comune di Calenzano in data odierna e vi rimanga per 15 giorni consecutivi. Calenzano, Segretario comunale ARCANGELI SAMANTHA CERTIFICATO DI ESECUTIVITA IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO GENERALE CERTIFICA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE: è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 134, 4 comma, del D.Lgs n. 267; è divenuta esecutiva il per la decorrenza del termine di giorni DIECI dalla sua pubblicazione all albo pretorio (art. 134, comma 3, del T.U. D.Lgs. n. 267/2000). Calenzano, Segretario comunale ARCANGELI SAMANTHA DELIBERA DI GIUNTA n. 74 del pag. 5 - COMUNE DI CALENZANO
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