REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE MODALITA DI RILEVAMENTO DELLE PRESENZE DEL PERSONALE DIPENDENTE

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1 REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE MODALITA DI RILEVAMENTO DELLE PRESENZE DEL PERSONALE DIPENDENTE Articolo 1 Principi generali e definizioni 1. Il presente regolamento disciplina l orario di lavoro e le modalità di rilevamento delle presenze in servizio del personale dipendente del Comune di Campobasso. 2. Per orario di servizio si intende il periodo di tempo giornaliero necessario per assicurare la funzionalità della struttura comunale e l erogazione dei servizi all utenza. 3. Per orario di lavoro si intende il periodo di tempo giornaliero durante il quale, in conformità all orario d obbligo contrattuale, ciascun dipendente assicura la propria prestazione lavorativa in funzione delle esigenze derivanti dall articolazione dell orario di servizio e di apertura al pubblico. 4. Per orario di apertura al pubblico si intende la fascia oraria, nell ambito dell orario di servizio, di accesso alla struttura comunale da parte dell utenza. 5. L osservanza dell orario di lavoro costituisce un preciso obbligo del dipendente pubblico quale elemento essenziale della prestazione retribuita dal datore di lavoro. 6. La distribuzione dell orario di lavoro è improntata a criteri di flessibilità, utilizzando diversi sistemi di articolazione dell orario che possono anche coesistere all interno della medesima struttura. 7. Ai sensi della vigente disciplina contrattuale, l orario di lavoro del personale dipendente è accertato mediante controlli di tipo automatico, mediante registrazione dell entrata, dell uscita e delle interruzioni a qualsiasi titolo, da effettuarsi con l apposito badge magnetico in dotazione a ciascun dipendente. 8. Il personale che presta servizio in sedi ove non sono presenti strumenti di rilevazione automatica delle presenze effettua la rilevazione manuale delle presenze mediante annotazione dell orario di ingresso e di uscita su apposita scheda. 9. Il Segretario Generale e il personale Dirigente sono assoggettati all obbligo di registrazione della presenza mediante badge magnetico o scheda manuale ove nella sede di lavoro non siano presenti strumenti di rilevazione automatica. La registrazione è finalizzata all accertamento della presenza o dell assenza dal servizio e non anche alla quantità della prestazione lavorativa giornaliera. La durata della prestazione lavorativa effettuata dal Segretario Generale e dal personale Dirigente rileva unicamente ai fini della verifica del realizzarsi o meno delle condizioni per il riconoscimento di benefici per i quali siano previsti limiti di durata delle prestazioni lavorative o particolari modalità di effettuazione delle stesse. Laddove da parte dei soggetti interessati vi sia espressa rinuncia alla fruizione di tali benefici, la finalità della registrazione viene meno. Articolo 2 Orario di lavoro 1. L orario di lavoro ordinario per la generalità dei dipendenti comunali è di 36 ore settimanali. L orario di lavoro ordinario del personale educativo degli asili nido è di 30 ore settimanali cui si aggiungono n. 3 ore settimanali per le attività integrative di cui all art. 30, comma 2, del CCNL del , per un totale complessivo di 33 ore settimanali. 2. L orario di lavoro ordinario può essere articolato su 6 giorni settimanali (settimana lunga) per 6 ore giornaliere o su 5 giorni settimanali (settimana corta) per 6 ore giornaliere oltre a due rientri pomeridiani della durata di 3 ore ciascuno, in relazione alle esigenze dei servizi presso i quali i dipendenti prestano la propria attività. 3. L orario di lavoro del personale educativo degli asili nido è articolato in modo da coprire l intero arco di apertura delle scuole tenuto conto delle esigenze organizzative e delle peculiari caratteristiche del servizio. 4. Per il personale in regime di settimana lunga l orario di lavoro è articolato ordinariamente dal lunedì al sabato dalle 8:00 alle 14: Per il personale in regime di settimana corta l orario di lavoro è articolato ordinariamente dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 14:00 con due rientri pomeridiani il martedì e il giovedì dalle 15:15 alle 18:15.

2 6. Per il personale impegnato in particolari servizi quali le farmacie comunali, gli asili nido, la polizia municipale, i trasporti scolastici, l assistenza ai disabili, gli impianti sportivi, i servizi manutentivi, e gli altri servizi sottoposti a particolari vincoli o che presentano particolari esigenze organizzative, il dirigente responsabile, con proprio provvedimento, definisce l orario di lavoro tenendo conto delle peculiarità del servizio e delle risorse umane a disposizione, nel rispetto della normativa contrattuale, valutate anche le esigenze espresse dal personale, adeguatamente documentate. 7. Per il personale in servizio a tempo parziale l orario di lavoro è definito nel contratto individuale di lavoro. 8. Per il personale operante in servizi che necessitano di configurazioni dell orario di lavoro particolarmente variabili o per i quali non è possibile definire dei turni standardizzati, la rilevazione delle presenze viene effettuata mediante un sistema semplificato denominato contaore. Detto sistema provvede alla registrazione delle prestazioni effettuate senza operare i controlli automatici relativi al rispetto dell orario di servizio e delle eventuali fasce di flessibilità. 9. La rilevazione delle presenze mediante il sistema contaore è limitata ai servizi caratterizzati da elevata variabilità dell orario in ragione della quale non è possibile in alcun modo programmare un sistema di turnazione. L inserimento nel sistema contaore è disposto con provvedimento del dirigente del Settore Risorse Umane su proposta motivata e documentata del dirigente del servizio interessato. 10. Il personale che operi in regime di contaore è tenuto comunque a rispettare rigorosamente le disposizioni in materia di orari e di turni di lavoro impartite dal dirigente responsabile. 11. Nei servizi nei quali è possibile individuare dei turni di lavoro, anche variabili nel tempo, il dirigente responsabile o un suo delegato provvede a programmare i turni e a comunicarli con tempestività al Settore Risorse Umane ai fini dell inserimento degli stessi nel sistema di rilevamento presenze. Il personale turnista non è inserito nel sistema contaore. 12. Entro il terzo mese successivo a quello di entrata in vigore del presente regolamento i dirigenti responsabili, unitamente al dirigente del Settore Risorse Umane, provvedono alla verifica dei servizi inseriti nel sistema contaore allo scopo di individuare, ove possibile, delle configurazioni dell orario di lavoro, anche mediante l implementazione di turni, che permettano di ridurre il ricorso a detto sistema semplificato di rilevamento presenze. Articolo 3 Orario di apertura al pubblico 1. L orario di apertura al pubblico per la generalità dei servizi e degli uffici organizzati secondo la modalità della settimana corta è il seguente: - lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10:30 alle 12:30; - martedì e giovedì dalle 16:00 alle 17: L orario di apertura al pubblico per la generalità dei servizi e gli uffici organizzati secondo la modalità della settimana lunga è il seguente: - dal lunedì al sabato dalle 10:30 alle 12: L orario di apertura al pubblico del Servizio Anagrafe e Stato Civile è il seguente: - dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 12:30; - martedì e giovedì dalle 16:00 alle 17:30 in aggiunta all orario mattutino. 4. L orario di apertura al pubblico del Servizio Protocollo, Archivio e Casa Comunale è il seguente: - dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 13:30; - martedì e giovedì dalle 16:00 alle 17:30 in aggiunta all orario mattutino. 5. Particolari orari di apertura al pubblico possono essere definiti con provvedimento dirigenziale in relazione alle particolari esigenze organizzative o funzionali di alcuni servizi, anche per periodi di tempo limitati in relazione a momenti di particolare intensificazione dell attività, nel rispetto comunque della durata minima complessiva indicata nei commi 1 e 2 del presente articolo.

3 Articolo 4 Flessibilità automatica 1. Il personale operante presso gli uffici, sottoposto all orario di lavoro di cui all art. 2, commi 4 e 5, del presente regolamento, usufruisce della flessibilità in entrata e in uscita della durata di 45 minuti, come di seguito specificata, con obbligo comunque di coprire l orario di lavoro giornaliero dovuto: - flessibilità in entrata dalle 7:45 alle 8:30 e dalle 15:00 alle 15:45; - flessibilità in uscita dalle 13:45 alle 14:30 e dalle 18:00 alle 18: Il personale sottoposto ad orari di lavoro diversi da quello ordinario di cui all art. 2, commi 4 e 5, può usufruire della flessibilità in entrata e in uscita della durata massima di 45 minuti, definita con provvedimento motivato del dirigente responsabile, tenuto conto delle specifiche esigenze organizzative del servizio di appartenenza e assicurando comunque la presenza durante l orario di apertura al pubblico. 3. Le prestazioni effettuate durante le fasce di flessibilità automatica vengono conteggiate dal sistema di rilevamento presenze fino a copertura della durata complessiva dell orario di lavoro dovuto. Le prestazioni effettuate all interno delle fasce di flessibilità automatica in eccedenza rispetto all orario di lavoro dovuto vengono conteggiate come ore eccedenti e costituiscono un credito orario per il dipendente. Le prestazioni effettuate al di fuori delle fasce di flessibilità costituiscono periodo nullo e pertanto non incrementano il credito orario, né riducono il debito orario del dipendente. 4. Il credito orario derivante dal cumulo delle prestazioni effettuate all interno delle fasce di flessibilità o da eventuali recuperi può essere utilizzato dal dipendente a scomputo di eventuali permessi personali o di ritardi entro il mese di maturazione. Alla fine di ciascun mese il credito orario viene azzerato automaticamente senza possibilità di riporto al mese successivo. 5. Il debito orario accumulato da ciascun dipendente nel corso di ciascun mese dev essere recuperato entro il mese successivo a norma dell art. 20, comma 3, del CCNL del In caso di mancato recupero si procede alla decurtazione proporzionale della retribuzione. Per tale decurtazione viene utilizzata la tariffa oraria calcolata sulla base della nozione di retribuzione globale di fatto, come definita dall art. 10, comma 2, lettera d), del CCNL del e successive modificazioni e integrazioni. Articolo 5 Flessibilità a domanda 1. Il personale che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 2 del presente articolo può richiedere al proprio dirigente, con istanza scritta, motivata e documentata, di usufruire della flessibilità oraria in entrata e in uscita (flessibilità a domanda) della durata massima di 45 minuti da realizzarsi mediante anticipo o posticipo delle fasce di flessibilità di cui all art. 4 del presente regolamento. 2. La flessibilità a domanda è concessa con provvedimento motivato del dirigente responsabile del servizio, per periodi di tempo determinati, a condizione che non vi ostino ragioni di servizio, nelle ipotesi di seguito indicate: - necessità di accompagnare i figli a scuola; - necessità, per i dipendenti pendolari, di usufruire di corse di mezzi pubblici quando la corsa precedente all orario di entrata o successiva all orario di uscita sia prevista rispettivamente prima o dopo un lasso di tempo superiore a 60 minuti; - necessità di tipo personale o familiare per i dipendenti pendolari residenti oltre 30 km dal luogo di lavoro anche se usufruiscono del mezzo proprio in quanto impossibilitati ad utilizzare i mezzi pubblici; - necessità di sottoporsi a terapie periodiche in orari non conciliabili con il normale orario di lavoro. 3. La flessibilità a domanda comporta per il dipendente l obbligo di coprire l orario di lavoro giornaliero dovuto. Laddove ciò non fosse possibile, le minori prestazioni rese sono recuperate, su disposizione del dirigente del servizio, nel mese di riferimento o, eccezionalmente, non oltre il mese successivo, prioritariamente in orario pomeridiano nelle giornate nelle quali non sia previsto il rientro. Articolo 6 Particolare articolazione dell orario di lavoro 1. Una diversa articolazione dell orario di lavoro rispetto a quella prevista nell art. 2 del presente regolamento può essere autorizzata, per periodi di tempo determinati, dal Segretario Generale, sentito il dirigente responsabile, con atto motivato, per ragioni di servizio o per serie e documentate motivazioni personali o familiari del dipendente, sempre che non vi ostino ragioni di servizio.

4 Articolo 7 Permessi brevi 1. I permessi per motivi personali di cui all art. 20 del CCNL del possono essere concessi dal dirigente responsabile con le modalità e nei limiti della vigente normativa contrattuale. 2. I permessi per motivi personali non possono avere durata superiore alla metà dell orario di lavoro giornaliero e complessivamente non possono superare 36 ore annue. 3. Allo scopo di consentire al dirigente di adottare gli accorgimenti organizzativi necessari per garantire la continuità del servizio, la richiesta di permesso personale deve essere presentata dal dipendente in tempo utile, possibilmente entro un ora dall inizio dell attività lavorativa, salvo i casi di particolare urgenza o necessità, valutati dal dirigente stesso. 4. Il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate entro il mese successivo con le modalità stabilite dal dirigente, in relazione alle esigenze di servizio, nell ambito delle possibilità di seguito indicate: - mediante allungamento delle prestazioni quotidiane entro i limiti della fascia di flessibilità automatica; - mediante specifici rientri nei pomeriggi nei quali non è previsto il rientro ordinario, previa effettuazione della pausa pasto della durata di almeno trenta minuti; - il sabato mattina per il personale in regime di settimana corta. 5. I permessi personali e gli eventuali ritardi non recuperati entro il mese successivo danno luogo alla decurtazione della retribuzione in misura proporzionale, fatta salva la potestà disciplinare. Per tale decurtazione viene utilizzata la tariffa oraria calcolata sulla base della nozione di retribuzione globale di fatto, come definita dall art. 10, comma 2, lettera d), del CCNL del e successive modificazioni e integrazioni. 6. Le trattenute stipendiali di cui al comma 5 del presente articolo sono disposte con provvedimento del dirigente del Settore Risorse Umane, con cadenza periodica e comunque almeno una volta l anno. 7. In caso di trattenute di importo particolarmente elevato il dipendente interessato può richiedere la rateizzazione del debito per un periodo non superiore a dodici mesi e per una rata mensile non inferiore a Euro 50, Il dipendente, prima di effettuare lavoro straordinario di qualsiasi tipo, provvede al recupero dell eventuale debito orario pregresso. Al dipendente che presenta debito orario non è possibile liquidare compensi per lavoro straordinario riferito al medesimo periodo del debito o a periodi successivi, ivi compreso i compensi per lavoro straordinario elettorale o per calamità naturali o a carico di specifici finanziamenti, prima che abbia recuperato il debito orario stesso. E possibile imputare il tempo del lavoro straordinario a recupero del debito orario, fino alla copertura dell intero debito, e procedere alla liquidazione dell eventuale lavoro straordinario residuo, dandone comunicazione al dipendente interessato. Articolo 8 Uscite per motivi di servizio 1. Le uscite per motivi di servizio dal luogo di lavoro del personale operante su postazioni di lavoro fisse sono preventivamente autorizzate per iscritto dal responsabile del servizio. Tale autorizzazione contiene l indicazione dell ora di uscita e dei motivi dell uscita. 1. Il dipendente è tenuto a registrare l uscita dal proprio posto di lavoro e il successivo rientro mediante badge magnetico avendo cura di digitare lo specifico codice di riferimento. Articolo 9 Uscite per missione 1. Il dipendente autorizzato ad allontanarsi dal proprio posto di lavoro per missione è tenuto a registrare l uscita e il successivo rientro mediante badge magnetico avendo cura di digitare lo specifico codice di riferimento. 2. Nel caso in cui il dipendente sia impossibilitato a registrare l uscita per missione o il successivo rientro in quanto effettuate al di fuori degli orari di apertura dei locali ove è situato il terminale marcatempo o per altre ragioni adeguatamente documentate è tenuto ad effettuare specifica comunicazione al Settore Risorse Umane, firmata dal responsabile del servizio, nella quale sono riportate l ora di uscita, l ora di rientro e le motivazioni della mancata timbratura. Detta comunicazione va effettuata con tempestività possibilmente entro il primo giorno lavorativo successivo al rientro in servizio.

5 Articolo 10 Uscite per il ritiro dello stipendio (Abrogato con delibera di G. C. n. 125 del ) Articolo 11 Assenze ingiustificate 1. Il dipendente che si assenta dal servizio senza autorizzazione del dirigente responsabile e senza fornire adeguata e documentata motivazione è soggetto alle sanzioni previste dalla vigente normativa. 2. L assenza ingiustificata, qualificata come tale da specifica dichiarazione sottoscritta dal dirigente responsabile, è comunicata per iscritto al Settore Risorse Umane il quale provvede a registrare la stessa nel sistema informatico di rilevamento presenze con il relativo codice e avvia il procedimento per l applicazione della trattenuta stipendiale e per gli adempimenti ulteriori anche di natura disciplinare ove ne ricorrano i presupposti. Articolo 12 Sciopero 1. In caso di adesione allo sciopero il dipendente è tenuto a darne preventiva comunicazione al dirigente responsabile. 2. Ciascun dirigente, entro la prima ora di sciopero, comunica per iscritto al Settore Risorse Umane i nominativi dei dipendenti della propria struttura che risultano assenti dal servizio precisando quali siano assenti per sciopero e quali per malattia, infortunio, ferie e altro. 3. Il Settore Risorse Umane, acquisite le comunicazioni di cui al comma precedente, provvede a registrare nel sistema informatico di rilevamento presenze le assenze per sciopero e ad effettuare le comunicazioni dovute agli enti preposti. Il Settore Risorse Umane avvia inoltre il procedimento per le trattenute stipendiali nei confronti del personale che ha aderito allo sciopero. Articolo 13 Riposi compensativi 1. Il personale che, in occasione di consultazioni elettorali o referendarie, è chiamato a prestare lavoro straordinario nel giorno di riposo settimanale coincidente con la giornata delle consultazioni stesse, oltre al relativo compenso per lavoro straordinario, ha diritto a fruire di un riposo compensativo corrispondente alle ore prestate, come previsto dall art. 16, comma 1, del CCNL del Qualora le ore di lavoro straordinario effettivamente rese siano superiori alla durata convenzionale della giornata lavorativa ordinaria il riposo compensativo spettante è comunque di una sola giornata. 2. Il personale che, per esigenze di servizio, non usufruisce del giorno di riposo settimanale, oltre alla maggiorazione della retribuzione prevista dall art. 24, comma 1, del CCNL del , ha diritto a fruire di un riposo compensativo corrispondente alle ore di lavoro effettivamente prestate. Qualora le ore di lavoro effettivamente rese siano superiori alla durata convenzionale della giornata lavorativa ordinaria il riposo compensativo spettante è comunque di una sola giornata. 3. L attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà diritto, a richiesta del dipendente, a equivalente riposo compensativo o, in alternativa, alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario festivo, come previsto dall art. 24, comma 2, del CCNL del L attività prestata in giorno feriale non lavorativo (ad esempio il sabato per chi è in regime di settimana corta) dà diritto, a richiesta del dipendente, a equivalente riposo compensativo o, in alternativa, alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario feriale, come previsto dall art. 24, comma 3, del CCNL del Le prestazioni di lavoro straordinario possono dar luogo a equivalenti riposi compensativi in luogo della corresponsione del relativo compenso, compatibilmente con le esigenze di servizio e previa autorizzazione del dirigente responsabile.

6 6. I riposi compensativi di cui al presente articolo sono richiesti dal dipendente e autorizzati dal dirigente responsabile. Detti riposi sono fruiti di regola entro i quindici giorni successivi a quello di effettuazione delle prestazioni lavorative e comunque non oltre il secondo mese successivo. Trascorso tale termine il diritto è decaduto automaticamente. Articolo 14 Badge magnetico 1. A ciascun dipendente viene assegnato un badge magnetico strettamente personale e non cedibile a terzi. 2. In caso di smarrimento o malfunzionamento del badge magnetico il dipendente deve darne immediata comunicazione al dirigente responsabile del settore di appartenenza e al settore Risorse Umane. 3. La sostituzione del badge smarrito o danneggiato avviene a titolo gratuito la prima volta e previo versamento della somma di 5,00 quale quota di partecipazione alle spese di ristampa per ogni sostituzione successiva. 4. La sostituzione o la riprogrammazione del badge smagnetizzato avviene sempre a titolo gratuito quando il malfunzionamento è dovuto alla normale usura dello stesso e non per causa addebitabile al titolare. Articolo 15 Rilevamento presenze 1. In conformità alla norma di carattere generale di cui all articolo 1, commi 7 e 8, la presenza in servizio del personale operante presso le sedi provviste di appositi terminali marcatempo è registrata con sistemi automatici di rilevazione mediante il passaggio in entrata ed in uscita del badge magnetico individuale. 2. In occasione di ciascuna timbratura in ingresso o in uscita il dipendente è tenuto a digitare sul terminale marcatempo il codice identificativo della tipologia di entrata o di uscita. 3. L elenco delle causali per la timbratura con i relativi codici è affisso in prossimità dei terminali marcatempo e può essere integrato o variato al sopraggiungere di esigenze di tipo normativo e/o organizzativo. 4. Ciascun dipendente è tenuto ad effettuare la timbratura in ingresso e in uscita presso la sede del proprio lavoro. E fatto divieto di timbrare in sedi diverse. Per particolari esigenze di servizio adeguatamente documentate e per il tempo strettamente necessario allo scopo, il dipendente può essere autorizzato dal dirigente dell area di appartenenza ad effettuare le timbrature presso una sede diversa dal luogo abituale di lavoro, da specificare nel provvedimento di autorizzazione. 5. E cura del dirigente verificare periodicamente, se necessario con la collaborazione del Settore Risorse Umane, il rispetto di quanto previsto al comma 4, con riferimento al personale sottoposto. 6. Ove per condizioni logistico-strutturali, ovvero per l esiguo numero di dipendenti, non sia possibile installare il terminale marcatempo nello specifico luogo di lavoro, il personale interessato è tenuto ad effettuare le timbrature nel terminale installato nella sede più prossima al proprio posto di lavoro, come individuata dal dirigente dell area di appartenenza. 7. Nelle sedi prive di terminale marcatempo per le quali non è possibile individuare nelle immediate vicinanze una stazione di timbratura, il personale registra l ora di ingresso e di uscita, su documento cartaceo, sottoscritto dal dipendente interessato e controfirmato dal referente del servizio interessato. Detto documento in originale è trasmesso al Settore Risorse Umane con cadenza mensile. 8. In caso di smarrimento, dimenticanza o malfunzionamento del badge magnetico o del terminale marcatempo il dipendente impossibilitato ad effettuare la timbratura provvede a registrare l ingresso o l uscita su documento cartaceo il quale, provvisto della firma del referente del servizio, viene inoltrato con immediatezza a mezzo fax o al Settore Risorse Umane per il caricamento manuale della timbratura nel sistema informatico. Il documento cartaceo originale è comunque trasmesso al Settore Risorse Umane a mezzo posta interna. 9. In caso di malfunzionamento o smarrimento del badge magnetico il dipendente comunica immediatamente l evento al referente del servizio e al Settore Risorse Umane affinché si possa provvedere alla sostituzione nel più breve tempo possibile.

7 Articolo 16 Referenti 1. Ciascun dirigente, in relazione alle caratteristiche e alle esigenze della propria struttura organizzativa, individua uno o più dipendenti addetti alla gestione decentrata del sistema di rilevamento presenze. 2. Il referente coadiuva il dirigente e si interfaccia con il Settore Risorse Umane e con gli altri uffici ai fini del corretto ed efficace utilizzo del sistema di rilevamento presenze. 3. Il dirigente, in relazione alle caratteristiche e alle esigenze della propria struttura organizzativa, può affidare al referente i seguenti adempimenti: - stampa e consegna dei cartellini mensili delle timbrature al personale della propria struttura; - ritiro e trasmissione al Settore Risorse Umane dei cartellini sottoscritti dai dipendenti della struttura e dal dirigente responsabile con l indicazione delle eventuali correzioni da apportare; - segnalazione tempestiva al Settore Risorse Umane o agli uffici preposti di eventuali anomalie nel funzionamento dei terminali marcatempo o nel sistema di rilevamento presenze in genere; - cura delle comunicazioni inerenti il sistema di rilevamento presenze con il Settore Risorse Umane e con gli altri uffici. 4. In caso di mancata nomina del referente tutti gli adempimenti di cui al comma precedente sono di competenza del dirigente responsabile. Articolo 17 Procedura di controllo delle timbrature 1. Il referente di ciascun servizio provvede entro il giorno 10 di ciascun mese alla stampa dei cartellini delle presenze del mese precedente e alla consegna degli stessi ai dipendenti della propria struttura. 2. Ciascun dipendente verifica le timbrature presenti sul proprio cartellino, vi annota eventuali correzioni o integrazioni da apportare avendo cura di indicare le relative motivazioni, firma il cartellino e lo riconsegna al referente entro il giorno 15 del mese. 3. Il referente, acquisiti tutti i cartellini della propria struttura, dopo aver verificato la rimozione e la giustificazione di tutte le anomalie presenti, sottopone gli stessi al dirigente responsabile o a un eventuale delegato. 4. Il dirigente responsabile, o il suo eventuale delegato, verifica le correzioni e le integrazioni apportate, provvede alle ulteriori verifiche di propria competenza e infine sottoscrive ciascun cartellino autorizzando il Settore Risorse Umane ad effettuare le variazioni segnalate. 5. Il referente trasmette i cartellini al Settore Risorse Umane entro il giorno 20 del mese successivo a quello di riferimento. 6. Il Settore Risorse Umane provvede a registrare nel sistema informatico di rilevamento presenze le variazioni indicate nei cartellini o nella documentazione trasmessa dalle varie strutture. Articolo 18 Buoni pasto 1. Il personale dipendente, ivi compreso il Segretario Generale, il personale Dirigente e il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, ha diritto alla erogazione di n. 1 buono pasto per ciascuna giornata di presenza effettiva in servizio con prosecuzione pomeridiana dell attività lavorativa, nel rispetto delle condizioni stabilite nel presente articolo. 2. Il buono pasto compete, nel rispetto delle condizioni stabilite dal presente articolo, oltre che nelle giornate nelle quali è previsto il rientro pomeridiano per il personale in regime di settimana corta di cui all art. 2 del presente regolamento, anche nei casi in cui vi sia orario di lavoro spezzato, rientro pomeridiano per lavoro straordinario o per recupero e, per il Segretario Generale e per il personale Dirigente, quando vi sia comunque prestazione di servizio anche nelle ore pomeridiane, nel rispetto delle condizioni di cui al successivo comma 4. Il buono pasto non compete in caso di prestazione lavorativa effettuata nella sola mattinata o nel solo pomeriggio, anche quando la stessa sia intervallata da una pausa. 3. Per il personale non dirigente si considerano utili ai fini della erogazione del buono pasto solo i casi di lavoro straordinario e di recupero pomeridiani regolarmente autorizzati dal dirigente responsabile;

8 4. Il diritto al buono pasto compete a condizione che il personale, come individuato al comma 1 del presente articolo, usufruisca del pasto al di fuori dell orario di lavoro e a tal fine effettui una pausa non inferiore a 30 (trenta) minuti e non superiore a 120 (centoventi) minuti, nonché a condizione che il lavoro pomeridiano si protragga per una durata non inferiore a 120 (centoventi) minuti. 5. Le condizioni previste dal presente articolo ai fini della corresponsione dei buoni pasto si applicano anche nei casi di lavoro straordinario elettorale, di lavoro straordinario per calamità naturali e in tutti i casi in cui le prestazioni di lavoro straordinario sono retribuite con oneri a carico di terzi o che gravano su particolari fonti di finanziamento e conseguentemente anche la spesa per i relativi buoni pasto rimane a carico di terzi o delle specifiche fonti di finanziamento. 6. Il Servizio Economato, indicativamente con cadenza trimestrale anticipata, eroga i buoni pasto in favore del personale dipendente sulla base di un conteggio che tenga conto delle sole giornate di rientro previste in relazione all orario ordinario di servizio. 7. Il Settore Risorse Umane, indicativamente con cadenza trimestrale posticipata, trasmette al Servizio Economato il conteggio dei buoni pasto effettivamente spettanti al personale dipendente, effettuato sulla base delle risultanze del sistema di rilevamento delle presenze, in funzione dell effettiva presenza in servizio e nel rispetto delle condizioni stabilite nel presente articolo. 8. Il Servizio Economato, sulla base del conteggio trasmesso dal Settore Risorse Umane, provvede ad effettuare i conguagli tra i buoni pasto effettivamente spettanti a ciascun dipendente e quelli erogati a preventivo. In caso di conguaglio negativo a carico del dipendente, i buoni pasto da recuperare sono scontati sull acconto del periodo successivo oppure, ove ciò non sia possibile, il dipendente provvede a rimborsare il corrispondente importo. 9. In caso di buoni pasto spettanti per lavoro straordinario elettorale o per altre tipologie di lavoro straordinario con oneri a carico di terzi o gravanti su specifiche fonti di finanziamento, è possibile provvedere alla erogazione dei buoni pasto spettanti ai dipendenti con cadenza e con modalità specifiche, in relazione alle esigenze di imputazione e di rendiconto della relativa spesa, provvedendo eventualmente con conteggi separati. Articolo 19 Disposizioni specifiche per il Segretario Generale e per il personale Dirigente 1. Al Segretario Generale e al personale Dirigente non si applicano le disposizioni del presente regolamento di seguito indicate in quanto non compatibili con la disciplina contrattuale del rapporto di lavoro rispettivamente del Segretario e dei Dirigenti: a) Art. 2 Orario di lavoro; b) Art. 4 Flessibilità automatica; c) Art. 5 Flessibilità a domanda; d) Art. 6 Particolare articolazione dell orario di lavoro; e) Art. 7 Permessi brevi; f) Art. 8, comma 1, - Uscite per motivi di servizio; g) Art. 11 Assenze ingiustificate; h) Art. 12, commi 1 e 2, - Sciopero; i) art. 13 Riposi compensativi. 2. Il Segretario Generale e il personale Dirigente, nell ambito dell assetto organizzativo dell Ente, assicurano la propria presenza in servizio ed organizzano il proprio tempo di lavoro correlandoli in modo flessibile alle esigenze della struttura cui sono preposti. La distribuzione settimanale dell orario di lavoro è funzionale all orario di servizio della struttura cui il Segretario o il Dirigente è preposto. Qualora nella medesima struttura siano presenti sia servizi con orario distribuito su cinque giorni settimanali (settimana corta) che servizi con orario distribuito su sei giorni settimanali (settimana lunga), la distribuzione settimanale dell orario di lavoro del Dirigente preposto segue quella dei servizi prevalenti, fermo restando la necessità di assicurare la funzionalità di tutti i servizi. 3. La registrazione della presenza del Segretario Generale e del personale Dirigente è finalizzata all accertamento della presenza o dell assenza dal servizio e non anche alla quantità della prestazione lavorativa giornaliera. La durata della prestazione lavorativa effettuata dal Segretario Generale e dal personale Dirigente rileva unicamente ai fini della verifica del realizzarsi o meno delle condizioni per il

9 riconoscimento di benefici per i quali siano previsti limiti di durata delle prestazioni lavorative o particolari modalità di effettuazione delle stesse. 4. Le uscite per motivi di servizio o per missione da parte del Segretario Generale e del personale Dirigente sono registrate mediante digitazione dello specifico codice di riferimento. La registrazione rileva ai fini della copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e comunque a tutela del dipendente. 5. Il Segretario Generale comunica preventivamente l assenza dal servizio per ferie, malattia, permessi e quant altro con nota scritta indirizzata al Sindaco e al Settore Risorse Umane per la registrazione nel sistema di rilevamento presenze. Nel caso in cui la comunicazione preventiva non sia possibile a causa di esigenze sopraggiunte non prevedibili, la comunicazione è effettuata anche a mezzo fax o nel più breve tempo possibile. 6. Il Dirigente comunica preventivamente l assenza dal servizio per ferie, malattia, permessi giornalieri, aspettative e quant altro con nota scritta indirizzata al Sindaco, al Segretario Generale e al Settore Risorse Umane per la registrazione nel sistema di rilevamento presenze. Nel caso in cui la comunicazione preventiva non sia possibile a causa di esigenze sopraggiunte non prevedibili, la comunicazione è effettuata anche a mezzo fax o nel più breve tempo possibile. Quando l assenza si protrae per un periodo di tempo relativamente lungo e comunque quando lo richiedono ragioni di funzionalità dei servizi, il Dirigente nomina un proprio sostituto. 7. Il Segretario Generale e il personale Dirigente comunicano preventivamente l adesione allo sciopero con nota scritta indirizzata al Sindaco e al Settore Risorse Umane per la registrazione nel sistema di rilevamento presenze. Articolo 20 Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività del provvedimento di approvazione. 2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate e cessano di avere efficacia tutte le disposizioni incompatibili con le prescrizioni in esso contenute.

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