ACCORDO TRA LA C.E.I. E LA S.I.A.E.
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- Fausto Ippolito
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1 ACCORDO TRA LA C.E.I. E LA S.I.A.E. La Conferenza Episcopale Italiana e la Società Italiana Autori ed Editori (SIAE) il 22 dicembre 1998 hanno firmato un accordo per regolare ed uniformare il sistema tariffario dei compensi per diritti d autore dovuti da diocesi, parrocchie e altri enti ecclesiastici con finalità educative. La CEI si è fatta interprete e garante delle esigenze degli enti ecclesiastici tendenti ad ottenere procedure più semplici e trattamenti economici che tenessero conto delle peculiarità degli stessi enti e delle loro finalità. Inoltre, la redazione di apposite tabelle consente di applicare tariffe differenziate secondo la consistenza degli enti, in modo da non gravare le realtà più piccole con oneri poco sostenibili. L accordo rappresenta una novità assoluta nel suo genere e risponde ad una esigenza particolarmente avvertita dagli enti ecclesiastici. Era nota, infatti, la difficoltà di riuscire ad orientarsi in una materia tanto varia e complessa nella quale l unico interlocutore esattore - la SIAE appunto - mediante gli uffici periferici territoriali trattava con le realtà ecclesiali organizzatrici di manifestazioni soggette al pagamento di compensi per diritti d autore. Il rischio era costituito da comportamenti in qualche modo elusivi della normativa vigente e da prevaricazioni arbitrarie; il tutto ovviamente in palese violazione di una linea di legalità e di trasparenza. Gli effetti dell accordo saranno perciò la certezza del trattamento per tutti gli enti ecclesiastici in quanto tali, la semplificazione delle procedure burocratiche e l uniformità delle tariffe sull intero territorio nazionale (cf. premesse). Gli ambiti di applicazione dell accordo riguardano le utilizzazioni musicali del repertorio amministrato dalla SIAE, sia relativamente alla musica d ambiente, sia per le manifestazioni musicali vere e proprie (spettacoli, festival, concerti, rassegne di gruppi folclorici e bandistici, balletti, spettacoli cinematografici...) organizzate in modo autonomo o in occasione di pellegrinaggi, gite... (cf. art. 1). L elencazione dettagliata dei criteri di determinazione dei compensi (cf. artt. 3 e 5) e la redazione di tabelle contenenti la misura dei compensi dovuti per diritti d autore (cf. artt. 4, 6-7) permettono agli enti organizzatori di verificare direttamente la corretta applicazione dell accordo in sede locale. Ulteriore facilitazione è costituita dalla possibilità di stipulare abbonamenti mensili, trimestrali, semestrali e annuali per l esecuzione della musica d ambiente (cf. art. 8). Ovviamente gli enti ecclesiastici, per usufruire delle agevolazioni previste nell accordo, dovranno esibire agli uffici periferici della SIAE gli estremi relativi al loro riconoscimento civile e all iscrizione nel registro delle persone giuridiche (cf. art. 11). L accordo è già in vigore dalla data di sottoscrizione (2 dicembre 1998) e ha validità fino al 31 dicembre 2000; si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno, salvo disdetta di una delle parti contraenti, comunicata almeno due mesi prima della scadenza.
2 ACCORDO tra SOCIETÀ ITALIANA AUTORI ED EDITORI (SIAE) e CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA (CEI) circa un sistema tariffario semplificato e unitario a livello nazionale concernente la misura dei compensi per diritti d autore dovuti da diocesi, parrocchie e altri enti ecclesiastici con finalità educative PREMESSO CHE - le diocesi, le parrocchie e gli altri enti ecclesiastici con finalità educative sono enti dotati di personalità giuridica che esercitano attività di religione o di culto ai sensi dell art. 16, lett. a) della Legge 20 maggio 1985, n. 222; - gli stessi enti, in rapporto di strumentalità diretta ed immediata rispetto al fine istituzionale della educazione cristiana, promuovono senza scopo di lucro, con propri mezzi e con strutture in loro possesso attività culturali, ricreative, ludiche, sportive ed altre comunque finalizzate alla formazione globale della persona umana; IN CONSIDERAZIONE dell ampia diffusione su tutto il territorio nazionale delle suddette attività, le quali si realizzano anche attraverso l allestimento di manifestazioni che richiedono in via accessoria o principale l impiego del repertorio musicale amministrato dalla SIAE; VISTA la natura degli enti ecclesiastici (diocesi, parrocchie, istituti religiosi e associazioni) riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili ai sensi degli artt. 1 e 2, primo comma, delle norme della citata Legge 20 maggio 1985, n. 222; SI CONVIENE tra la SIAE e la CEI di addivenire ad un accordo in merito ad uno specifico sistema tariffario che garantisca uniformità di trattamento e consenta la 2
3 semplificazione delle procedure di determinazione della misura dei compensi dovuti per diritti d autore. Le premesse fanno parte integrante del presente accordo. Art. 1 Sfera di applicazione 1. Formano oggetto del presente accordo le utilizzazioni musicali del repertorio sociale amministrato dalla sezione musica della SIAE (Società Italiana degli Autori ed Editori) che costituiscono complemento alle attività comunitarie ed aggregative riservate ai fedeli dagli enti ecclesiastici che avvengono sotto forma di: A. Musica d ambiente Vi rientrano tutte quelle forme di esecuzione musicale diffuse a mezzo di apparecchi sonori, videosonori e strumenti musicali costituenti, in linea generale, soltanto un mero sottofondo rispetto allo svolgimento delle attività proprie degli enti ecclesiastici. Tali utilizzazioni sono anche caratterizzate dall assenza di un programma musicale prefissato e di una pubblicizzazione dell evento. B. Manifestazioni musicali, quali: spettacoli musicali veri e propri, festival di canzoni, concerti di musica classica, leggera, di danza, di musica jazz, rassegne di gruppi folclorici, bandistici, corali e gospel, balletti, spettacoli cinematografici, concertini e trattenimenti danzanti, organizzati dagli enti ecclesiastici di cui in premessa ivi compresi quelli organizzati in concomitanza con pellegrinaggi, gite turistiche, religiose o culturali, di durata inferiore alle 18 ore. 2. Le utilizzazioni musicali rientranti nella sfera di applicazione del presente accordo possono aver luogo: in ambienti di proprietà degli stessi enti ecclesiastici o concessi abitualmente in uso agli stessi e dagli stessi gestiti, in specie locali dell oratorio, circoli ricreativi, teatri, sale parrocchiali, palestre, e luoghi analoghi; in luoghi pubblici all aperto (piazze, spazi aperti o altro) entro e al di fuori del territorio degli enti ecclesiastici individuati in premessa, se l organizzatore è l ente ecclesiastico stesso. 3
4 Sono ricomprese nel presente accordo anche le utilizzazioni musicali che avvengono nell ambito di manifestazioni organizzate da più enti ecclesiastici. Art. 2 Esclusioni Sono escluse dalla convenzione le manifestazioni a carattere nazionale. Sono escluse, inoltre, le utilizzazioni del repertorio amministrato dalle altre sezioni: Sezione DOR: opere drammatiche, operette, riviste ed opere analoghe; Sezione LIRICA: opere liriche, balletti, oratori ed opere analoghe; Sezione OLAF: opere scritte ed orali nel campo letterario e scientifico, recitazione in pubblico. Art. 3 Criteri di determinazione dei compensi per musica d ambiente La misura dei compensi dovuti per le esecuzioni musicali relative a musica d ambiente di cui all art. 1/A da corrispondere sotto forma di abbonamento, è determinata secondo i seguenti parametri e calcolata con i criteri appresso riportati: 1. Tipo di strumento o apparecchio sonoro o videosonoro utilizzato per le esecuzioni musicali. strumenti musicali a disposizione dei frequentatori, ad es. pianoforte, chitarra, fisarmonica (tipo 1); apparecchi radioriceventi (tipo 3); apparecchi televisivi (tipo 5); juke-boxes e video-boxes, di proprietà dell ente ecclesiastico (tipo 6 e 7a); videoregistratori (tipo 7b); apparecchi di filodiffusione (tipo 9); giradischi, lettori di nastri magnetici, CD e supporti analoghi sonori (tipo 2 e 8); apparecchi multimediali (tipo 13); maxi-schermi. In caso di utilizzo di strumentazioni o apparecchi con diverse e nuove tecnologie dovrà essere definita tra le parti contraenti l assimilazione ad una delle categorie già previste, ovvero l assegnazione ad una ulteriore classificazione. 4
5 2. Numero di strumenti o apparecchi sonori o videosonori Nel caso di installazione nella sede degli enti ecclesiastici o nei locali in uso agli stessi di più apparecchi dello stesso tipo, utilizzati contemporaneamente (ad eccezione degli strumenti musicali), il compenso è dovuto in misura intera per il primo apparecchio e nella misura del 10% per ciascuno degli altri apparecchi. Nel caso di installazione nello stesso ambiente di più apparecchi di tipo diverso e di apparecchiature compatte che, collegati allo stesso impianto di amplificazione, possono essere usati solo alternativamente, è dovuto un solo compenso commisurato all apparecchio con l abbonamento di misura più elevata. 3. Territorialità dell ente ecclesiastico E determinata in relazione al numero di abitanti, secondo la seguente classificazione: fino a abitanti da a abitanti da a abitanti da a abitanti oltre abitanti Per i compensi di cui all art. 4 (musica d ambiente) la classificazione prevede come quarta e ultima fascia: oltre abitanti 4. Periodo di validità dell abbonamento L abbonamento dà facoltà di effettuare esecuzioni per tutto il periodo di validità cui si riferisce e deve essere rinnovato entro i termini fissati dal successivo art Numero di altoparlanti collegati all impianto centrale Il compenso dovuto per ogni coppia di altoparlanti supplementari, nel caso di impianto stereofonico, o per ogni altoparlante supplementare, nel caso di impianto monofonico, rispettivamente successivi ai primi due o al primo, è pari al 10 % del compenso base previsto per l apparecchio cui è collegato. Nel caso in cui lo stesso altoparlante sia collegato a più apparecchi, il supplemento deve essere calcolato sulla base dell abbonamento di misura più elevata. 5
6 6. Nel caso di maxi-schermi (superiori a 33 pollici) o di multischermi, i compensi base sono dovuti in misura doppia. Art. 4 Compensi per diritto d autore per musica d ambiente La misura dei compensi, da corrispondere per le utilizzazioni musicali, considerate quale musica d ambiente, è fissata dalla seguente tabella, rapportata al 50% della tabella prevista per il settore dei pubblici esercizi. TABELLA DEI COMPENSI IN ABBONAMENTO ANNUALE PER MUSICA D AMBIENTE Numero di abitanti Tipo 1-3 Tipo 5 Tipo 6 Tipo 7a Tipo 7b Tipo fino a da a da a oltre Tipo 1-3 Strumenti musicali a disposizione del cliente (es. pianoforte, chitarra, fisarmonica, ecc.). Apparecchi radioriceventi. Tipo 5 Apparecchi televisivi. Tipo 6 Juke-boxes. Tipo 7a Video juke-boxes. Tipo 7b Videoregistratori. Tipo Giradischi, lettori di nastri magnetici, CD e supporti analoghi sonori, filodiffusione, apparecchi multimediali. Maxischermi (superiori a 33 pollici) compensi in misura doppia rispetto a quelli previsti per gli apparecchi televisivi (tipo 5). Art. 5 Criteri di determinazione dei compensi per manifestazioni musicali La misura dei compensi per diritto d autore giornalmente dovuti per le manifestazioni musicali di cui al precedente art. 1, punto 1/B, è determinata secondo i seguenti parametri: 1. Territorialità della parrocchia o diocesi in relazione al numero di abitanti secondo la classificazione di cui al precedente art. 3, punto Numero dei punti di spettacolo 6
7 allestiti in occasione della manifestazione e rientranti nelle categorie di cui al precedente art. 1, punto 1/B). 3. Durata della manifestazione espressa in giornate in cui avvengono gli spettacoli a titolo gratuito rientranti nelle categorie di cui al precedente art. 1, punto 1/B). Le giornate in cui si svolgono esclusivamente spettacoli non gratuiti non debbono essere considerate agli effetti della determinazione della durata della manifestazione. Art. 6 Compensi per diritto d autore per manifestazioni musicali La misura dei compensi da corrispondere per le utilizzazioni di cui alle manifestazioni musicali, è fissata dalle seguenti tabelle. A) TABELLA DEI COMPENSI PER MANIFESTAZIONI GRATUITE Spettacoli musicali veri e propri, festival di canzoni, concerti di musica leggera, di danza, di musica jazz, rassegna di gruppi folclorici, balletti, spettacoli cinematografici, concertini e trattenimenti danzanti. TERRITORIALITA PUNTI DI SPETTACOLO GIORNATE DI EFFETTIVO SPETTACOLO COMPENSO DEM GIORNALIERO fino a unico 2 giorni da a unico fino a 4 giorni da a due fino a 7 giorni da a due fino a 11 giorni oltre fino a 3 fino a 18 giorni Per la diffusione, nell area allestita, di esecuzioni musicali attraverso l uso di altoparlanti collegati ad un impianto centralizzato, è dovuto un compenso forfettario giornaliero, per l intera durata della manifestazione, pari al 2% del compenso fisso giornaliero previsto per la fascia tariffaria di appartenenza della manifestazione stessa. B) TABELLA DEI COMPENSI MINIMI PER MANIFESTAZIONI NON GRATUITE Per le manifestazioni non gratuite il compenso viene determinato applicando, sulla base di calcolo, la percentuale propria della tipologia del trattenimento con i compensi minimi rapportati al 75% dei compensi fissi. C) TRATTAMENTI OFFERTI NEL CORSO DI PELLEGRINAGGI, GITE TURISTICHE, RELIGIOSE, CULTURALI Nel caso di gite, di durata inferiore alle 18 ore e organizzate dall ente ecclesiastico con l offerta di un trattenimento musicale, a fronte del pagamento di un prezzo pro-capite comprensivo anche delle spese di 7
8 viaggio, di pranzo e/o cena, la percentuale dovuta nella misura vigente, quale compenso per diritti d autore, è applicata (con un compenso minimo pari a Lit ) su un imponibile forfettariamente commisurato al 25% del prezzo richiesto per la partecipazione alla gita. Art. 7 Maggiorazioni dei compensi fissi per manifestazioni musicali Per i punti spettacolo e/o per le giornate di spettacolo eccedenti il numero previsto dalla fascia tariffaria corrispondente alla territorialità di cui alla tabella A del precedente art. 6, è applicata la maggiorazione del compenso-base giornaliero commisurata: al 40% della misura del compenso-base per ogni punto spettacolo in più; al 5% della misura del compenso-base per ogni giornata spettacolo in più. Art. 8 Permesso di esecuzione e abbonamenti Gli enti ecclesiastici per poter effettuare le esecuzioni e le manifestazioni musicali di cui al presente accordo, debbono munirsi, anticipatamente all utilizzazione del repertorio, di regolare permesso per il periodo di attività da richiedere all ufficio periferico della SIAE, competente per territorio, ed effettuare il pagamento dei compensi secondo i seguenti termini: 1. Musica d ambiente La stipula dell abbonamento e del relativo pagamento dei compensi deve avvenire all atto dell installazione degli apparecchi. Gli abbonamenti per le esecuzioni musicali riportati nella specifica tabella dell art. 4 sono riferiti all anno solare. E, tuttavia, prevista la possibilità di stipulare abbonamenti per i sottospecificati periodi inferiori all anno solare, con la commisurazione dei compensi come appresso riportato: semestre solare: 60% dell abbonamento annuo solare; trimestre solare: 40% dell abbonamento annuo solare; mese solare: 20% dell abbonamento annuo solare. Per il rinnovo degli abbonamenti, il pagamento dei compensi può essere effettuato entro i termini seguenti: entro il 28 febbraio per gli abbonamenti annuali; entro il 31 gennaio ed il 31 luglio per gli abbonamenti semestrali; entro i primi quindici giorni dei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre per gli abbonamenti del rispettivo trimestre; 8
9 entro i primi dieci giorni di ciascun mese per gli abbonamenti mensili. 2. Manifestazioni musicali per le manifestazioni gratuite il pagamento dei compensi deve essere effettuato in forma anticipata; per le manifestazioni non gratuite, il pagamento dei compensi deve avvenire entro i termini previsti dal permesso di esecuzione, mod Art. 9 Programmi musicali L ente ecclesiastico organizzatore delle manifestazioni musicali è tenuto a ritirare preventivamente, presso l ufficio periferico della SIAE competente per territorio, i programmi musicali ed a consegnarli al direttore delle esecuzioni per la prescritta compilazione, fatto salvo il caso di musica d ambiente. I programmi musicali debbono essere restituiti al medesimo ufficio periferico della SIAE, correttamente e integralmente compilati e sottoscritti dal direttore o responsabile delle esecuzioni, entro il giorno successivo a quello della manifestazione. Art. 10 Certificato di riconoscimento L organizzatore, per poter usufruire del trattamento e delle condizioni previste dal presente accordo, deve certificare, all ufficio SIAE territorialmente competente la costituzione ed il suo riconoscimento quale ente ecclesiastico menzionando, sugli appositi moduli all uopo istituiti, gli estremi della Gazzetta Ufficiale in cui figurano e il numero d ordine del registro delle persone giuridiche in cui risulta la sua iscrizione. Per gli enti ecclesiastici privi del suddetto modulo dovrà essere esibita documentazione di riconoscimento predisposta dalla curia competente. Art. 11 Riduzioni La SIAE, in ragione della collaborazione e, ove occorra, degli interventi che si rendessero necessari da parte della CEI nella fase applicativa dell accordo, riconosce agli enti ecclesiastici che abbiano presentato la documentazione 9
10 prevista dall art. 10, la riduzione sui compensi di cui alla tabella A dell art. 6 e sulle eventuali maggiorazioni di cui all art. 7, nella misura del 15%, tenuto anche conto della particolare natura e carattere delle utilizzazioni musicali destinate ai fedeli. Art. 12 Aggiornamento della misura dei compensi I compensi in abbonamento, i compensi fissi e minimi previsti dal presente accordo sono soggetti ad aggiornamenti annuali in base alle variazioni degli indici ISTAT sul costo della vita, rilevate nel mese di settembre dell anno precedente. I compensi di cui all art. 4, essendo rapportati ai compensi previsti per il settore dei pubblici esercizi, subiranno le stesse modifiche che verranno apportate a questi ultimi. Art. 13 Durata dell accordo Il presente accordo si riterrà valido dalla data di sottoscrizione fino al 31 dicembre 2000 e si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno, salvo disdetta di una delle parti, che dovrà essere comunicata almeno due mesi prima della scadenza a mezzo lettera raccomandata. Art. 14 Controversie Ogni controversia che dovesse sorgere in ordine alla interpretazione ed esecuzione del presente accordo sarà sottoposta alle valutazioni ed alle conseguenti determinazioni di un Comitato Paritetico appositamente nominato, di comune accordo, dalle parti. Roma, 22 dicembre 1998 Dott. Luciano Villevieille Bideri Camillo Card. Ruini 10
11 Presidente della SIAE (Società Italiana degli Autori ed Editori) Presidente della CEI (Conferenza Episcopale Italiana) 11
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