CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
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- Adelina Grimaldi
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1 REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E PER L'EFFETTUAZIONE DEL RELATIVO SERVIZIO Allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 116 del 24/06/1994 Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 190 del 20/10/1995 Modificato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 258 del 4/05/2006 Modificato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 66 del 17/12/2010 Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 80 del 18/12/2014.
2 CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI ART. 1 Oggetto del Regolamento... 3 ART. 2 Classificazione del Comune ai fini della determinazione delle tariffe... 3 ART. 3 Maggiorazione per rilevanti flussi turistici... 3 ART. 4 Categorie delle località... 3 ART. 5 Tipologia e quantità degli impianti pubblicitari... 4 ART. 6 - Piano generale degli Impianti.4 ART. 7 Provvedimento per l'installazione di mezzi pubblicitari... 5 ART. 8 Pronuncia sulla domanda... 6 ART. 9 Rilascio dell'autorizzazione- suo contenuto ART. 10 Limitazioni e divieti... 6 ART. 11 Pubblicità effettuata su spazi ed aree comunali... 7 ART. 12 Gestione del Servizio... 7 CAPO II - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ ART. 13 Oggetto... 7 ART. 14 Soggetto passivo... 7 ART. 15 Modalità di applicazione dell'imposta... 8 ART. 16 Tariffe... 8 ART. 17 Dichiarazione... 8 ART. 18 Casi di omessa dichiarazione... 9 ART. 19 Pagamento dell'imposta... 9 ART. 20 Rimborsi... 9 ART. 21 Rettifica ed accertamento d'ufficio...10 ART. 22 Riduzioni dell'imposta...10 CAPO III - SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI...11 ART. 24 Definizione e finalità del servizio...11 ART. 25 Superficie degli impianti pubblici...11 ART. 26 Ripartizione della superficie e degli impianti...12 ART. 27 Affissioni dirette...12 ART. 28Soggetto passivo...12 ART. 29 Diritto sulle pubbliche affissioni - Tariffa ART. 30 Particolari maggiorazioni...12 ART. 31 Modalità delle pubbliche affissioni...13 ART. 32 Affissioni di natura istituzionale, sociale o, comunque, prive di rilevanza economica...13 ART. 33 Consegna del materiale da affiggere...14 ART. 34 Annullamento della commissione...14 ART 35 Riduzioni del diritto...14 ART. 36 Esenzioni dal diritto...14 ART. 37 Pagamento del diritto...15 CAPO IV - DISPOSIZIONI COMUNI ART. 38 Sanzioni tributaria e interessi...15 ART. 39 Sanzioni Amministrative...15 ART. 40 Riscossione coattiva...16 ART. 41 Contenzioso...16 ART. 42 Rinvio ad altre disposizioni...16 ART. 43 Entrata in vigore
3 CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 Oggetto del Regolamento Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni, ai sensi degli artt del D. Lgs. 15/11/1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni, in relazione alla pubblicità esterna ed alle pubbliche affissioni effettuate nel territorio comunale di Varese. Art. 2 Classificazione del Comune ai fini della determinazione delle tariffe Ai fini dell'individuazione della classe di appartenenza del Comune di cui all'art. 2 del D.Lgs n. 507/1993, si dà atto che il Comune di Varese, avendo popolazione residente alla data del 31/12/1991 pari a n abitanti, è classificato nella classe III. Art. 3 Maggiorazione per rilevanti flussi turistici In relazione ai rilevanti flussi turistici che si verificano nel territorio del Comune nei mesi di maggio, giugno, settembre e ottobre, viene applicata, per tale periodo, una maggiorazione del 50 per cento alle tariffe per la pubblicità di cui agli articoli 12 - comma 2, 14 - commi 2, 3, 4 e 5, e dell'art. 15, nonché, limitatamente alle affissioni di carattere commerciale, alla tariffa per le pubbliche affissioni di cui all'art. 19, così come espressamente previsto dal disposto dell'art. 3 - comma 6 - del D. Lgs. n. 507/1993. Art. 4 Categorie delle località 1. Agli effetti dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, limitatamente alle affissioni di carattere commerciale, il territorio del Comune di Varese è suddiviso in due categorie, una speciale e l'altra normale, così come meglio individuate nelle tavole planimetriche allegate (schede dalla A) alla I)) al presente regolamento, del quale costituiscono parte integrante e sostanziale. 2. Nelle località comprese nella categoria speciale, le tariffe sono maggiorate nella misura del 150 per cento, ai sensi dell art. 4 del D.Lgs. n. 507/ La superficie complessiva delle località comprese nella categoria speciale non eccede il 35 per cento di quella del centro abitato, come delimitato, ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 30/04/1992 n. 285, con deliberazione di Giunta Comunale n. 619 del 10/12/2008, fermo restando che, in ogni caso, la superficie degli impianti per pubbliche affissioni, installati in categoria speciale, non supera il 50 per cento della superficie complessiva. 3
4 Art. 5 Tipologia e quantità degli impianti pubblicitari 1. Ai sensi del comma 3 dell'art. 3 del D. Lgs. n 507/1993 vengono determinate le seguenti tipologie e quantità massime degli impianti pubblicitari: Impianti per affissioni: a) impianti pubblici: n spazi (formato standard cm. 70 X cm. 100) di cui: a1) destinati ad affissioni di natura istituzionale, sociale o, comunque, prive di rilevanza economica: n spazi; a2) destinati ad affissioni di natura commerciale: n spazi. 2. La quantità massima degli impianti pubblicitari di proprietà di terzi è stata determinata in misura pari al 25% della superficie destinata alle affissioni pubbliche, ossia in mq. 1645, dall art. 11, comma 4, del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 21 maggio Art. 6 Piano generale degli impianti 1. In attuazione del disposto del terzo comma dell'art. 3 del D.Lgs. n. 507/1993, la realizzazione del piano generale degli impianti, da redigersi entro il 31/12/2007, è affidata ai competenti uffici comunali dell'area IV Sportello Unico per le Imprese, d intesa con gli uffici dell'area IX Gestione del Territorio e dell Area V - Polizia Locale. 2. A tale scopo sono fissati i seguenti criteri: a) la regolamentazione dell'installazione degli impianti dovrà essere differenziata per ambiti omogenei del territorio comunale quali: centro e nuclei storici; zone di pregio ambientale; zone centrali; zone periferiche. b) nel centro storico, nei nuclei storici e, comunque, negli ambiti con valenza storica non potranno trovare collocazione cartelloni o impianti per manifesti di grandi dimensioni (massimo consentito m. 2,00 X m. 1,40). Il posizionamento delle insegne dovrà essere effettuato tenendo conto dei seguenti criteri: l'installazione di insegne commerciali, di tipo opaco, eventualmente illuminate, potrà essere, di norma, ammessa unicamente nella luce di vetrina o di porta di ingresso, fatta salva, comunque, la preesistenza, il ripristino o la riproposizione di insegne o iscrizioni pubblicitarie originarie; nel caso di irrealizzabilità di fatto delle prescrizioni di cui sopra, saranno ammesse soluzioni alternative sul muro di facciata o al di sopra delle luci di vetrina, purchè non vengano a coprire modanature o decorazioni; dovranno essere, generalmente, evitate insegne continue sovrastanti più vetrine, fatta salva la preesistenza; nella definizione della tipologia, dimensione e collocazione dell'insegna, si dovrà tenere conto delle caratteristiche di quelle esistenti nelle vicinanze e sul medesimo fronte strada al fine di evitare disordine percettivo; è, di norma, esclusa l'installazione di nuove insegne a bandiera e luminose, fatta eccezione per quelle in negativo, collocate nella luce della vetrina; le segnalazioni di eventuali servizi a contenuto e valenza pubblica (fatti salvi i simboli del servizio telefonico, dei servizi sanitari o di altri servizi di sicurezza e soccorso) o eventuali altri messaggi pubblicitari (sponsorizzazioni) dovranno essere integrati nell'insegna. 4
5 c) Per le zone di pregio ambientale valgono le stesse prescrizioni di cui al punto precedente in merito alle dimensioni dei cartelloni e dei manifesti, mentre, nel posizionamento delle insegne, si dovrà avere particolare riguardo per il contesto ambientale in cui si inseriscono, con particolare riferimento all'omogeneità delle caratteristiche delle varie forme pubblicitarie. d) Nelle zone centrali e nelle zone periferiche le varie tipologie di impianti pubblicitari sono ammesse nei limiti e secondo le prescrizioni del Codice della Strada, fatto salvo, in ogni caso, il principio generale secondo cui il dimensionamento e le caratteristiche degli impianti dovranno tenere conto il più possibile delle esigenze di armonizzazione del contesto in cui trovano collocazione. e) Nelle zone soggette a vincolo, ai sensi della Legge n.1497/39 e successive integrazioni e modificazioni, o presso edifici o luoghi di interesse storico o artistico, è vietato collocare cartelli o altri mezzi pubblicitari. Art. 7 Provvedimento per l'installazione di mezzi pubblicitari ( 1 ) 1. Chiunque intenda installare nel territorio comunale, anche temporaneamente, impianti pubblicitari, deve farne apposita domanda al Comune. 2. La domanda,redatta in carta legale, va consegnata all'ufficio Protocollo Generale. In caso di trasmissione tramite il Servizio Postale, la data di ricevimento, ai fini del termine per la conclusione del procedimento, è quella risultante dal timbro datario apposto all'arrivo. 3. La domanda deve contenere: a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio ed il codice fiscale del richiedente, nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche, la denominazione o ragione sociale, la sede legale, la partita IVA e le generalità del rappresentante legale; b) l ubicazione esatta del luogo ove si intende installare l'impianto, opportunamente identificata in apposita tavola planimetrica da allegare in duplice copia; c) la descrizione dell'impianto, corredata della necessaria documentazione tecnica e disegno illustrativo o raffigurazione equivalente; d) la dichiarazione attestante che l'impianto che si intende collocare sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e dell'incidenza degli eventi atmosferici (vento, pioggia, ecc...), in modo da garantirne, comunque, la stabilità. E' fatto salvo, in ogni caso, quanto stabilito al successivo art. 9 - ultimo comma - del presente regolamento; e) la dichiarazione di conoscere e sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento. 4. Il richiedente è comunque tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari al fine dell'esame della domanda. 5. Ove si intenda installare l'impianto su suolo pubblico dovrà essere preventivamente richiesta ed acquisita apposita concessione per l'occupazione del suolo, ai sensi delle disposizioni di cui al relativo regolamento comunale. 6. Se l'impianto deve essere installato su area o bene di proprietà di terzi, dovrà essere, invece, acquisito il relativo benestare del proprietario medesimo. 7. In ogni caso, l'installazione verrà autorizzata fatti salvi i diritti di terzi. 1 La materia è ora compiutamente disciplinata dal titolo IV del Regolamento Comunale degli Impianti Pubblicitari, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 106 del 21 dicembre
6 ART. 8 Pronuncia sulla domanda 2 1. Per l'istruttoria e per la definizione, le domande sono assegnate al competente Ufficio Comunale. 2. All'atto della presentazione della domanda o, successivamente, mediante comunicazione personale indirizzata ai soggetti indicati all'art. 7 della Legge n. 241/1990, viene reso noto l'avvio del procedimento e si provvede a contestuale restituzione di una copia della planimetria prodotta, previa annotazione sulla medesima degli estremi di ricevimento. 3. Salvo quanto previsto da altre disposizioni di legge, sulla domanda diretta ad ottenere l'autorizzazione all'installazione dell'impianto, l'ufficio competente provvede entro il termine di 60 giorni. 4. In caso di diniego sono comunicati al richiedente, nei termini medesimi, i motivi del diniego stesso. ART. 9 3 Rilascio dell'autorizzazione - suo contenuto - 1. L'Ufficio competente, previo accertamento delle condizioni previste dalle norme di legge e dai regolamenti vigenti, rilascia l'atto di autorizzazione all' installazione del mezzo pubblicitario. In esso sono indicate: le caratteristiche e le dimensioni del mezzo pubblicitario, l ubicazione dello stesso, la durata dell'autorizzazione nonché le condizioni alle quali il Comune subordina l'autorizzazione medesima. 2. Ogni atto di autorizzazione si intende subordinato all'osservanza delle prescrizioni sotto riportate di carattere generale, oltre a quelle di carattere tecnico e particolare da stabilirsi di volta in volta a seconda delle caratteristiche del mezzo pubblicitario e del luogo in cui lo stesso viene installato, fatto salvo comunque, in ogni caso, il rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento di Polizia Urbana, Igiene ed Edilizia vigenti nel Comune. 3. L'autorizzazione viene sempre accordata: a) senza pregiudizio dei diritti di terzi; b) con facoltà da parte dell'amministrazione Comunale di imporre nuove condizioni. 4. Resta a carico del soggetto autorizzato all'installazione del mezzo pubblicitario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possano essere arrecati e contestati da terzi per effetto della installazione medesima. Art. 10 Limitazioni e divieti 1. E' fatto divieto di esercitare pubblicità sonora in forma itinerante. 2. E' vietata la pubblicità effettuata mediante distribuzione o lancio di volantini od oggetti da veicoli o da velivoli. 2 La materia è ora compiutamente disciplinata dal titolo IV del Regolamento Comunale degli Impianti Pubblicitari, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 106 del 21 dicembre idem sopra 6
7 3. La pubblicità effettuata mediante striscioni posti trasversalmente alle vie o piazze è consentita quando non arreca danno al decoro, alla sicurezza stradale e, comunque, nel rispetto di quanto previsto dal Codice della Strada - D.Lgs 30/4/1992 n. 285 e dal relativo Regolamento di attuazione D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e loro successive modificazioni ed integrazioni, nonché nel rispetto del vigente Regolamento Comunale degli Impianti Pubblicitari e del Piano Generale degli Impianti. Art. 11 Pubblicità effettuata su spazi ed aree comunali Qualora la pubblicità sia effettuata tramite impianti installati su beni di proprietà comunale o dati in godimento al Comune, ovvero appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune medesimo, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella di eventuali canoni di affitto o di concessione, nonché del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, ove applicabile. Art. 12 Gestione del Servizio 1. Il servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni è di esclusiva competenza comunale e può essere gestito, oltre che in forma diretta, con le altre modalità previste dalla vigente normativa. 2. Compete al Consiglio Comunale, ai sensi dell art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, effettuare la scelta circa le modalità di gestione del servizio. 3. Nel caso di gestione in concessione, il concessionario del servizio è tenuto a verificare l esistenza e la validità dell autorizzazione comunale rilasciata ai sensi del precedente art. 9 e dell art. 22 del Regolamento Comunale degli Impianti Pubblicitari, nonché a segnalare al competente ufficio comunale eventuali installazioni abusive. CAPO II - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' Art. 13 Oggetto 1. L'imposta sulla pubblicità si applica alla diffusione di messaggi pubblicitari, effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile. 2. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato. Art. 14 Soggetto passivo 1. Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento, in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. 7
8 2. E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità. Art. 15 Modalità di applicazione dell'imposta 1. L'imposta si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti. 2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati. 3. Per i mezzi pubblicitari polifacciali, l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità. 4. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche, l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso. 5. I festoni di bandierine e simili, nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario. Art. 16 Tariffe 1. Per ogni forma di pubblicità è dovuta al Comune, ovvero al Concessionario che vi subentra, un'imposta nella misura risultante dalle tariffe deliberate a norma del D. Lgs. n. 507/93 e dell art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n Le maggiorazioni d'imposta, a qualunque titolo previste, sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono, invece, cumulabili. Art. 17 Dichiarazione 1. Il soggetto passivo, come definito all'art. 14, é tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune o al Concessionario del servizio, nel caso in cui la gestione dello stesso sia affidata in concessione a terzi, apposita dichiarazione, anche cumulativa, su modello predisposto e messo a disposizione dal gestore del servizio. 2. Nella citata dichiarazione devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati. 3. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione; in tale ipotesi il gestore del servizio procede al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo. 4. In assenza di variazioni cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta, la dichiarazione della pubblicità annuale, originariamente presentata, ha effetto anche per gli anni successivi. Tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta 8
9 effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine. Art. 18 Casi di omessa dichiarazione 1. La pubblicità si presume effettuata, in ogni caso, dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata, qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione con specifico riferimento alle forme pubblicitarie previste dal D. Lgs. n. 507/93 ai seguenti articoli: art pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non espressamente previsto dal D.Lgs. n. 507/93; art pubblicità effettuata con veicoli; art commi 1, 2 e 3 - pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o, comunque, programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare. 2. Per le altre fattispecie, invece, la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento. Art. 19 Pagamento dell'imposta 1. L'imposta è dovuta, per le fattispecie di cui agli articoli 12 - commi 1 e 3, 13 e 14 - commi 1 e 3 del D. Lgs. n.507/1993, per anno solare di riferimento, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. 2. Per le altre fattispecie, il periodo di imposta è quello specificato nelle relative disposizioni. 3. Il pagamento deve essere effettuato a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, o al suo concessionario in caso di affidamento in concessione, su apposito modello conforme a disposizione ministeriale, con arrotondamento all'euro, per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero, per eccesso, se superiore a detto importo. 4. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare, l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale, invece, l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore ad 1.549,37. Art. 20 Rimborsi 1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. 2. Il Comune, o il concessionario del servizio, provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell istanza. 9
10 Art. 21 Attività di accertamento 1. Il Comune, o il concessionario del servizio, procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all accertamento d ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta, con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. 2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. 3. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni. 4. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto nè ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all atto che lo richiama, salvo che quest ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. 5. Gli avvisi devono contenere, altresì, l indicazione dell ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all atto notificato, del responsabile del procedimento, dell organo o dell autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. 6. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune o dal concessionario del servizio per la gestione del tributo. Art. 22 Riduzioni dell'imposta La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà per le seguenti fattispecie: a) pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro; b) pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali; c) pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza. Art. 23 Esenzioni dall'imposta Sono esenti dall'imposta le seguenti fattispecie: a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti alla attività in essi esercitata e non superino, 10
11 nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso; b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato; c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione; d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita; e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio; f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie dei battelli di cui all'art D. Lgs. n. 507/93; g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali; h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro; i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie; j) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede dove si svolge l attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a cinque metri quadrati. CAPO III - SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI Art. 24 Definizione e finalità del servizio Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o, comunque, prive di rilevanza economica, ovvero di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche. Art. 25 Superficie degli impianti pubblici 1. La superficie degli impianti pubblici da adibire alle pubbliche affissioni, in conformità a quanto previsto dall'art. 18, comma 3, del D. Lgs. n. 507/93, è stabilita in mq Tale superficie è, comunque, superiore alla minima prevista (mq. 18 per ogni mille abitanti) per il Comune di Varese, in relazione alla popolazione residente alla data del (n abitanti). 2. Spetta al Comune il diritto di utilizzo di steccati, cesate di cantiere e strutture simili, ai fini delle affissioni pubbliche, senza oneri nei confronti dei proprietari e/o concessionari. 11
12 3. È vietata l installazione di mezzi pubblicitari su impianti radio-ricetrasmittenti e di telecomunicazione, sugli impianti tecnologici e sulle cesate di cantiere poste all interno dei centri e nuclei storici. 4 Art. 26 Ripartizione della superficie e degli impianti La superficie globale degli impianti, da destinare alle affissioni, cosi come individuati all'art. 5 del presente regolamento, viene ripartita come segue: a) impianti pubblici per affissioni di natura istituzionale, sociale e comunque prive di rilevanza economica mq ; b) impianti pubblici per affissioni di natura commerciale mq Art. 27 Affissioni dirette 1. L'affissione diretta è consentita esclusivamente sugli appositi impianti autorizzati ed installati secondo le prescrizioni di cui al presente Regolamento e successivi strumenti attuativi. 2. Qualora gli impianti siano installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l'applicazione del diritto sulle pubbliche affissioni non esclude il pagamento del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché di canoni di locazione o di concessione. Art. 28 Soggetto passivo E' soggetto passivo del diritto sulle pubbliche affissioni colui che richiede il servizio ed, in solido, colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto. Art. 29 Diritto sulle pubbliche affissioni - Tariffa - Per l'effettuazione del servizio di pubbliche affissioni è dovuto al Comune, o al concessionario del servizio, un diritto comprensivo dell'imposta sulla pubblicità. Tale diritto è determinato nella misura risultante dalle tariffe vigenti nell anno di affissione. Art. 30 Particolari maggiorazioni 1. Il diritto sulle pubbliche affissioni è maggiorato del cinquanta per cento per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli. 2. Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del cinquanta per cento, mentre per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del cento per cento. 3. Qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in determinati spazi da lui prescelti, è dovuta una maggiorazione del cento per cento del diritto. 4 Si confronti anche l art. 9 Divieti del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari. 12
13 Art. 31 Modalità delle pubbliche affissioni 1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che deve essere annotata in apposito registro cronologico. 2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il gestore del servizio deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi. 3. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni, causato dalle avverse condizioni atmosferiche, si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il gestore del servizio deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente. 4. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione. 5. Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione, causato da avverse condizioni atmosferiche, o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il gestore del servizio è tenuto al rimborso delle somme versate entro 180 giorni. 6. Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto. 7. Il gestore del servizio ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi. 8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto, con un minimo di 25,82 per ciascuna commissione. 9. Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni. 10. Nessuna affissione può aver luogo prima del pagamento dei diritti dovuti. 11. Con la comunicazione di cui ai precedenti commi 3 e 4, dovrà essere indicato il giorno in cui l'affissione avrà luogo. 12. Il materiale abusivamente affisso fuori degli spazi stabiliti sarà immediatamente rimosso e quello negli spazi stabiliti, coperto, salvo la responsabilità solidale, a norma del presente regolamento, di colui o coloro che hanno materialmente eseguito l'affissione e della ditta in favore della quale l'affissione è stata fatta. Art. 32 Affissioni di natura istituzionale, sociale o, comunque, prive di rilevanza economica 1. Per le affissioni di natura istituzionale, sociale o, comunque, prive di rilevanza economica, al fine di assicurare e garantire pari opportunità nell'utilizzo, da parte dei vari soggetti interessati, degli impianti a ciò destinati, ogni singola richiesta di affissione non può 13
14 superare, di volta in volta, il quantitativo massimo di n. 300 manifesti (dimensione standard cm. 70 X cm. 100). 2. E' fatta salva, comunque, la possibilità di richiedere l'affissione di quantitativi superiori che sarà, in ogni caso, subordinata ad esplicito assenso della Giunta Comunale, in relazione a documentate particolari esigenze, connesse alla rilevanza sociale e/o istituzionale delle singole iniziative pubblicitarie. Art. 33 Consegna del materiale da affiggere 1. Il materiale da affiggere dovrà essere consegnato dagli interessati dopo aver soddisfatto, nelle forme di legge, gli adempimenti fiscali previsti. 2. Il richiedente e colui nell'interesse del quale l'affissione viene richiesta, restano, comunque, direttamente responsabili delle eventuali inosservanze alle disposizioni di legge (penali, civili, fiscali) vigenti in materia. Art. 34 Annullamento della commissione 1. L'annullamento della commissione, fatti salvi i casi previsti dai successivi commi, non dà diritto alla restituzione totale delle somme versate. 2. Nei casi previsti dai commi 3 e 4 del precedente art. 31, la richiesta di annullamento dovrà pervenire al Comune o al concessionario almeno due giorni liberi prima di quello indicato nella comunicazione di cui al comma 11 dello stesso articolo. 3. L'annullamento della richiesta di affissione prevista dal comma 6 del già citato art. 31 dovrà pervenire al Comune o al concessionario almeno due giorni liberi prima di quello dell'affissione. 4. Nelle ipotesi di cui ai due commi precedenti, l'annullamento della commissione e l'ammontare delle somme da rimborsare dovranno risultare da apposito provvedimento del responsabile del servizio. 5. Il materiale relativo alle commissioni annullate dovrà essere ritirato, entro 15 giorni dall annullamento della commissione, dal soggetto richiedente l affissione. Scaduto tale termine verrà considerato materiale abbandonato e verrà avviato allo smaltimento, secondo le modalità di legge, con oneri a carico del richiedente l affissione. Art. 35 Riduzioni del diritto La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà: a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. n. 507/1993; b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro; c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali; d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza; e) per gli annunci mortuari. 14
15 Art. 36 Esenzioni dal diritto Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni: a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio; b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi; c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi; d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza; e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative; f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge; g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati. Art. 37 Pagamento del diritto Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio, con le modalità previste all'art. 19 per il pagamento dell'imposta sulla pubblicità. CAPO IV - DISPOSIZIONI COMUNI Art. 38 Sanzioni tributarie e interessi 1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 17 si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'imposta o del diritto dovuti, con un minimo di 51, Per la dichiarazione infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta o diritto dovuti. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questi, si applica la sanzione da 51,00 ad 258, Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alla commissione tributaria, interviene adesione del contribuente con il pagamento dell'imposta o del diritto, se dovuti, e della sanzione. 4. Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità e per il diritto sulle pubbliche affissioni si applicano gli interessi moratori, determinati ai sensi dell art. 1, comma 165, della Legge n. 296/2006. Art. 39 Sanzioni Amministrative 5 1. Il Comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le 5 La materia è altresì disciplinata dall art. 27 del Regolamento Comunale degli Impianti Pubblicitari. 15
16 norme contenute nelle sezioni I e II del capo I della Legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo quanto di seguito previsto. 2. Per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento ed a quelle contenute nei provvedimenti relativi alla installazione degli impianti, si applica la sanzione da Euro 206,00 e Euro 1.549,00 con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Il Comune dispone, altresì, la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, si provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le relative spese. 3. Indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall applicazione delle sanzioni, può essere effettuata, direttamente dal Comune, o dal concessionario del servizio, la immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso. 4. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative sanzioni ed interessi; nella medesima ordinanza viene stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato, previo versamento di una congrua cauzione stabilita nell ordinanza stessa. 5. I proventi delle sanzioni amministrative spettano al Comune e sono destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonchè all'aggiornamento del piano generale degli impianti di cui all'art. 6. Art. 40 Riscossione coattiva Nel caso di morosità dei contribuenti, per il recupero delle somme comunque dovute a titolo di imposta e di diritto sulle pubbliche affissioni, si procede alla riscossione coattiva nel termine stabilito dall art.1, comma 163, della Legge n. 296/2006, in conformità alle vigenti disposizioni normative che disciplinano la riscossione delle entrate tributarie degli Enti Locali, ai sensi dell art. 52, comma 6, del D.Lgs. n. 446/1997. Art. 41 Contenzioso Le eventuali controversie riguardanti l applicazione dell imposta di pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni, come disciplinata dal presente regolamento, appartengono alla giurisdizione tributaria, ai sensi dell art.2, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992. Art. 42 Rinvio ad altre disposizioni Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alle norme contenute nel Capo I del Decreto Legislativo n. 507/93, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia. ART. 43 Entrata in vigore 16
17 Il presente Regolamento, una volta esecutivo ai sensi dell'art. 46 della Legge n. 142 è pubblicato all'albo Pretorio per 15 giorni consecutivi e produce i propri effetti dal 1 gennaio 1994, così come previsto dal D. Lgs n 507/93. 17
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