Capitaneria di Porto del Compartimento Marittimo di TARANTO R E G O L A M E N TO D E I S E R V I Z I M A R I T T I M I

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1 Capitaneria di Porto del Compartimento Marittimo di TARANTO R E G O L A M E N TO D E I S E R V I Z I M A R I T T I M I D E L P O R T O D I T A R A N T O Approvato con ordinanza del Comandante del Porto n 101/1977 del 3 agosto 1977

2 CAPITANERIA DI PORTO DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO DI TARANTO ORDINANZA 101/77 Il Capitano di Vascello (CP) - Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del porto di Taranto; RITENUTO necessario rivedere le norme di polizia marittima e portuale per adeguarle alle mutate esigenze del traffico del porto di Taranto; CONSIDERATA l'opportunità di riunire in un unico Regolamento le norme predette; SENTITE le categorie interessate e gli utenti portuali; VISTO il foglio n.26572/0 del 5 maggio 1977 del Comando in Capo del Dipartimento M.M. dello Jonio e del Canale d'otranto; VISTO 1'art.129, munto 5) del Regolamento per l'esecuzione della legge 14/7/1965, n.963 approvato con D.P.R. in data 2 ottobre 1968, n.1639, concernente la disciplina della pesca marittima; VISTI gli articoli 17,30,50,68,79,e 81 del Codice della Navigazione approvato con R.D , n.327; VISTI gli articoli 59,60,78,e 524 del Regolamento per l'esecuzione dei Codice della Navigazione (parte marittima) approvato con D.P.R , n.328: O R D I N A Art. 1 - E' approvato il Regolamento dei servizi marittimi del porto di Taranto allegato alla presente ordinanza, che entra in vigore il 1 settembre Art. 2 - In pari data sono abrogate le ordinanze n.64 del 4/4/1968, esclusa la parte tariffaria, n.18 del 14/3/1970, esclusa la parte tariffaria, n.145 del 27/11/1971, n.175 del 10/11/1972, per la parte ancora in vigore, n.139 del 19/12/1973, n.45 del 18/4/75, n.78 del 23/6/1975. Art. 3 - Il personale militare della Capitaneria di Porto di Taranto e gli altri Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria sono in-caricati della esecuzione della presente ordinanza. Taranto, 1 agosto1977. IL COMANDANTE Capitano di Vascello (CP) Piero LOLLI REGOLAMENTO DEI SERVIZI MARITTIMI DEL PORTO DI TARANTO

3 CAPO I DELIMITAZIONE DELL AMBITO BANCHINE PORTUALE E DESTINAZIONE DELLE Art. 1 L ambito portuale di Taranto comprende: In mar Grande a) il porto commerciale delimitato a levante del Molo S. Eligio e a ponente dal I sporgente (Molo S.Cataldo); b) il porto industriale delimitato e levante dal II sporgente e a ponente dal IVO sporgente del settore industriale, nonché, il molo a ovest di Punta Rondinella, fuori Mar Grande; c) il porto petroli costituito dal pontile I.P., Agip e Montedison, dai terminali degli oleodotti Agip e Anic-Liquichimica nonché dal campo boe I.P.; d) il pontile militare di Chiapparo per quanto concerne le operazioni delle navi mercantili. In` Mar Piccolo e) le banchine Cariati e Garibaldi; f) le banchine e i bacini degli Stabilimenti Navali di Taranto; g) il pontile militare dell'aeronautica per quanto concerne le operazioni delle navi mercantili. Art. 2 Le destinazioni delle banchine del porto di Taranto, salve diverse contingenti disposizioni del Comando della Capitanerie di Porto é la seguente: a) Porto Commerciale Molo S. Eligio: - per il bunkeraggio da terra e nave; per il rifornimento delle bettoline del bunker, per le imbarcazioni dei servizi portuali: piloti, Ormeggiatori, Vigili del Fuoco, per le Vedette della Guardia di Finanza e della Polizia. In relazione alle esigenze di servizi portuali al Molo S.Eligio possono attraccare anche navi con merce varia. - Banchina S. Eligio: per i pontoni e i Rimorchiatori. - Calata n.1 (banchina commerciale: destinata al traffico commerciale): destinata al traffico commerciale ed al imbarco/sbarco passeggeri ed automezzi) (aggiunto con ord. 120/89); - I sporgente (molo San Cataldo): destinato al traffico commerciale. - Calata n.2 (fra il 1 sporgente molo San Cataldo ed il II sporgente Ilva: destinato al traffico commerciale b) Porto Industriale (parte in concessione alla Soc. Italsider di Genova per il IV Centro Siderurgico di Taranto e parte in concessione alla Soc. Cementir). II sporgente Italsider:- lato levante: per lo sbarco del minerale e del carbone; testata: per le sbarco di prodotti petroliferi di categoria C; lato ponente: per l'imbarco e lo sbarco di prodotti siderurgici.

4 Calata n.3 tra il II e III sporgente Ilva (per l'imbarco e lo sbarco di prodotti siderurgici.) III sporgente: lati levante e ponente:per l'imbarco e lo sbarco di prodotti siderurgici; testata: per lo sbarco di pro dotti petroliferi di categoria C. Calata n.4 (fra il III ed il IV sporgente ILVA): per l'imbarca del cemento in sacchi: IV sporgente Ilva: lato levante: per lo sbarco di minerale e di carbone e per l imbarco del cemento alla rinfusa. Molo Italsider nuovo bacino portuale e a ovest di Punta Rondinella). lato ponente: per l imbarco e lo sbarco di prodotti siderurgici). c) Porto Petroli (in concessione alle Soc.I.P.,Agip, Montedison e Anic-Liquichimica) - per l'imbarco e lo sbarco di prodotti petroliferi di ogni categoria di pericolosità nonché di prodotti chimici. d) Banchina Cariati: per i motopescherecci e il naviglio minore da pesca. e) Banchina Garibaldi: per le navi da pesca e le navi in disarmo. f) Banchine Stabilimenti navali:per le riparazioni navali. Navali g) Banchine miliari di Chiapparo. (M.M.) e del 2 0 seno di Mar Piccolo: per lo sbarco e l'imbarco paro prodotti petroliferi. Art. 3 - Ai fini del lavoro portuale tutte le banchine del porto commerciale nonché le rade di Mar Grande e di Mar Piccolo sono dichiarate lavorative. Le banchine del porto industriale sono riconosciute lavorative in autonomia funzionale, in virtù di appositi Decreti Ministeriali emanati in base all'ultimo comma dell'art. 110 del Codice della Navigazione.

5 CAPO II MOVIMENTI, ANCORAGGI E ORMEGGI DELLE NAVI IN PORTO art. 4 - La Capitaneria di Porto regola l'entrata e l'uscita delle navi dal porto e dai bacini e autorizzati ed ordina i loro movimenti. I Comandanti delle navi, sia nazionali che estere, sono obbligati ad eseguire gli ordini ricevuti dalla Capitaneria di porto, rimanendo però, responsabili di ogni incidente cagionato dalle loro manovre. Art. 5 - Si accede al porto esclusivamente dall'accesso principale di Mar Grande, tra l'isola di S. Paolo e Capo San Vito. Dall'accesso secondario, di Punta Rondinella, possono, transitare, in relazione al fondale, solo i Rimorchiatori, i motopescherecci e il naviglio minore. L'accesso al Molo e Ovest di punta Rondinella deve avvenire tra il fanale verde della diga foranea ed il fanale rosso della diga di sottoflutto onde consentire alle navi di evoluire nell apposito canale dragato. Art. 6 - Le navi nell'entrare in porto o nell'uscire non devono superare la velocità di 6 miglia orarie e devono tenersi sulla propria dritta in conformità delle norme contenute nel vigente Regolamento per prevenire gli abbordi in mare. Le navi in uscita hanno la precedenza su quelle in entrata. Le navi devono tenere accesi i fanali prescritti dal predetto Regolamento, quando richiesto. Art. 7 - Le navi che sostano in Mar Grande devono ancorarsi in modo di, lasciare libero il passaggio alle navi in arrivo e a quelle in partenza, nonché a quelle destinate al campo boe I.P. Le navi devono comunque lasciare sempre libera alla navigazione una fascia di mare, larga almeno 200 metri, che dal centro delle ostruzioni si raccordi all'allineamento per il transito del canale navigabile lambendo, verso levante il pun-to Lat: 40 26, 02N - Long: 17 12,18E (boa B 8) ed il fanale della diga della Tarantola. In prossimità dell'allineamento, per una profondità di 200 metri verso levante e fino alla congiungente canale navigabile - punto La t: N - Long: 17 13', 64E (Boa A 5) verso ponente, e vietato l'ancoraggio allo scopo di lasciare acqua sufficiente nel caso vi siano navi in entrata o in uscita. Art. 8 - Di massima le navi aventi un pescaggio inferiore agli otto metri devono ancorarsi, in Mar Grande, nella zona di mare a ponente della congiungente, Isola di S. Paolo - Boa A 1 - testata pontile I.P. La stessa disposizione si applica alle navi inferiori a 500 T.S.L. che non hanno/obbligo di pilotaggio e non si servono del pilota. La zona di mare compresa tra il bordo occidentale del canale indicato nel precedente art. 7 e la congiungente di cui sopra é riservata all'ancoraggio delle navi di grosso tonnellaggio.

6 Gli ormeggi delle navi mercantili in prossimità dei punti Z 1 (Lat.40 27',55N - Long.17 14',12E) e Y 8 (Lat.40 27',3N Long.17 14',2E) sono soggetti a particolari limitazioni per cui, per la loro utilizzazione, occorre la preventiva autorizzazione della Capitaneria di Porto, che può, in qualsiasi momento, anche se l'ancoraggio é stato autorizzato, disporre lo spostamento della nave con spese a suo carico. Gli ancoraggi in prossimità dei punti Y 9 (Lat.40 26',75N Long.17 12',28E) e Y 10 (Lat ',55N - Long ,52E), potranno essere utilizzati dalle navi militari nazionali ed estere con precedenza su quelle mercantili. Per la loro utilizzazione, la richiesta da parte delle navi militari dovrà pervenire con sufficiente anticipo e comunque almeno 48 ore prima del previsto arrivo, come prescritto per le navi mercantili. Art. 9 - L'ancoraggio e la sosta delle navi sono vietati nelle seguenti zone: 1) - fascia di mare ampia 100 metri internamente ed esternamente alle dighe di protezione del Mar Grande e alle dighe del bacino portuale a Ovest di Punta Rondinella; 2) - fascia di mare ampia 200 metri intorno e lungo le seguen-ti installazioni ed opere militari: - pontile e campo boe I.P., nonché lungo il percorso dell'oleodotto sottomarino che collega detto campo boe con la raffineria; - porticciolo Scuole C.E.M.M. di San Vito; - pontile Chiapparo; - isole di San Pietro e di San Paolo; - faro di S.Vito e batteria didattica del Centro Addestramento Aeronavale M.M.; - dalla banchina torpediniere fino a 200 metri pontile dell'aeronautica del 2 seno del Mar Piccolo; - zona antistante Buffoluto; - porticciolo della Capitaneria di Porto. 3) fascia di 300 metri intorno alle boe destinate all ormeggio delle navi militari; 4) fra la banchina torpediniere, le boe A7 ed A8 e Punta Pizzone in Mar Piccolo. E' vietato altresì l'ancoraggio in Mar Piccolo, a levante dell'allineamento per il passaggio del canale navigabile ed a ponente dello stesso fino e distanza tale che, con vento e/o corrente dai settori occidentali, la poppa della nave non venga a trovarsi a meno di 100 metri dall'allineamento. L'ancoraggio e la sosta delle navi sono vietati nelle zone di mare che interessano: a) - i due accessi al Mar Grande (tra l'isola di San Paolo e Capo S. Vito e lungo la scogliera di punta Rondinella); b) - l'imboccatura del porto mercantile e le rotte di accesso ai pontili; c) - le imboccature del canale navigabile; d) - il passaggio fra il 1 e il 2 seno del Mar sotto il ponte di Punta Penna - Pizzone. Nelle zone suindicate é inoltre vietato alle navi e ai galleggianti in genere di _ transitare in modo da intralciare le manovre delle navi in uscita o in entrato.

7 Art E' vietato alle navi mercantili per il cui passaggio è necessaria l'apertura del ponte girevole di attraversare il canale navigabile senza autorizzazione del Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo da richiedersi tramite la Capitaneria di Porto di Taranto. Le norme per l'attraversamento del canale navigabile sono riportate nel portolano del Mediterraneo volume 1 B edito dall'istituto Idrografico/ della Marina. Art Le unità mercantili per il cui passaggio non é richiesta l'apertura del ponte girevole - possono transitare senza formalità nel canale navigabile osservando le seguenti norme: a) - non superare la velocità di 6 nodi; b) - non sorpassare altri natanti;.c) - non invertire la rotta; d) -non navigare a vela. Le unità con alberatura che li obbliga a seguire l'asse del canale manterranno la stessa rotta dell'entrata fino all'uscita: quelle dirette al largo hanno la precedenza nel passaggio. Le unità aventi l'obbligo della dotazione di segnali acustici faranno un fischio lungo ed uno breve prima di entrare il canale e prima di uscirne. Art Alle unità per il cui passaggio non e richiesta l'apertura del ponte girevole è vietato l'accesso nel canale navigabile ed.é fatto obbligo di uscirne nel più breve tempo possibile se vi si trovano, quando: - di giorno - é issato il segnale "H" sull'antenna della stazione segnali posta all'imboccatura sud del canale; - di notte - sono accesi il fanale a luce rossa intensiva e senza settori oscurati esistente su ciascuna delle quattro testate delle banchine del canale ed il fanale azzurro collocato sul fronte di ciascuno dei piloni del ponte verso il canale stesso. Art Le navi non possono ormeggiarsi che alle bitte, agli anelli alle altre prese poste appositamente sulle calate e sugli sporgenti e alle boe o ai gavitelli destinati a uso di ormeggio. L'uso di boe, gavitelli e corpi morti é consentito pre-via autorizzazione dell'ente di appartenenza. E' vietato ormeggiarsi alle gru, ai binari, alle boe di segnalamento e alle altre opere del porto che non siano destinate ad uso di ormeggio. La manovra di ormeggio al campo boe I.P. e ai terminali degli oleodotti sono consentite solo in ore diurne e in condizioni meteomarine favorevoli. Le navi che debbono ormeggiarsi al campo boe dell'oleodotto dell'anic- Liquichimica debbono avere una immersione non superiore a 6 metri e dare fondo all'ancora a levante dell'oleodotto sottomarino I.P..

8 Art Le navi all'ormeggio e all'ancoraggio devono avere sempre a bordo il personale necessario per eseguire qualsiasi manovra che dovesse essere ordinata dalla Capitaneria di Porto. Art Le spese relative agli spostamenti di ormeggio e ancoraggio sono e carico della nave che esegue la manovra in caso di accertata forza maggiore o di stato di pericolo. In ogni altro caso sono e carico di chi abbia interesse acchè la manovra venga eseguita. Art E' proibito elle imbarcazioni e ai galleggianti in genere di accostarsi sia alle navi in movimento, che alle navi agli ormeggi, con le eliche in moto. Da tale divieto restano esclusi i mezzi addetti al pilotaggio, al rimorchio e all'ormeggio delle navi. Art L'uso dei segnali acustici (fischio o sirena) é consentito nei casi previsti dal Regolamento per evitare gli abbordi in mare e comunque in tutti i casi di rottura di ormeggi, armamento di ancore, collisione, incendio s bordo ed in altre circostanze di imminente pericolo in cui le navi potranno usare i segnali acustici convenzionali per chiamare il pilota i rimorchiatori, gli ormeggiatori o per chiedere l 'intervento dei servizi antincendio. All'infuori dei predetti casi di pericolo le richieste di servizio dovranno essere inoltrate alla Capitaneria di Porto con gli ordinari mezzi di comunicazione. Con ordinanza a parte sono fissati gli orari di ascolto radio che devono essere osservati dalle navi alla fonda in rada. E' consentito alle navi in manovra e ai rimorchiatori che li assistono di scambiare i segnali acustici di intelligenza. Art Le navi che si recano all'ormeggio in banchina non dovran-no mai dare come primi,cavi di tonneggio, cavi di acciaio o misti poiché risultano pericolosi e non maneggevoli. I cavi messi a terra con motobarca dovranno sempre es-sere di manila, nylon, polistirolo o simili e solo e nave attraccata saranno messi e terra altri cavi. Il Comandante della nave o il Pilota nel trasmettere all'ufficiale in manovra a poppa l'ordine di dare il cavo alla barca degli ormeggiatori, devono assicurarsi che l elica della nave sia ferma. L'Ufficiale in manovra a prua all'ordine di dare il cavo alla barca degli ormeggiatori deve controllare che non venga in alcun modo toccata la manovra delle ancore. Le banchine d'attracco dovranno essere pulite e sgombre da qualsiasi materiale con particolare riguardo alle bitte, i vari pozzetti chiusi, le grue ferme, le boe dovranno essere efficienti e sopratutto pitturate con pittura antisdrucciolevole, dove operano le persone, le scalette delle briccole e delle banchine dovranno essere saldate e rese facilmente agevoli per salire e scendere, come previsto dall'enpi. In ogni caso l'agibilità sulle boe e sulle briccole nell'ambito del porto in caso di maltempo è lasciata agli ormeggiatori i quali sono direttamente interessati alla incolumità propria e dei mezzi in dotazione.

9 Art I Comandanti delle navi sono responsabili del tipo di cavi di ormeggio da usare in ordine alla sicurezza in genere e a quel la delle persone in particolare. La Capitaneria di Porto pub in base all'art.69 del Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione - Parte Marittima - ordinare alle navi il rinforzo degli ormeggi e qualunque altra misura di sicurezza. Art I servizi di pilotaggio, ormeggio e rimorchio sono disciplinati da appositi Regolamenti. Le tariffe relative ai predetti servizi sono approvate dall Autorità Marittima con separati provvedimenti.

10 CAPO III NORME DI POLIZIA DEGLI SPECCHI ACQUEI PORTUALI Art. 21- Il Comandante della nave che in base all'art.75 del Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione - Parte Marittima - abbia ottenuto l'autorizzazione dalla Capitaneria di Porto ed effettuare prove di macchina sugli ormeggi deve, salvo altre prescrizioni particolari da imporsi caso per caso, sentito anche l Ufficio del Genio Civile per le Opere Marittime, accertarsi prima dell'inizio delle prove che tutti i galleggianti siano convenientemente lontani dalle eliche a disporre di un idoneo servizio di vigilanza rimanendo in ogni caso responsabile di qualunque danno dovesse essere causato a persone o cose, dal movimento delle eliche. Le navi a turbina che abbiano necessità di mantenere le eliche a lento moto devono adottare le medesime precauzioni. Appositi segnali, diurni e notturni, devono essere sistemati a poppa durante tutto il tempo in cui le eliche rimangono in azione. Art E' vietato rampinare nel porto. Dovendo recuperare oggetti caduti in mare occorrerà la preventiva autorizzazione della Capitaneria di Porto che disporrà anche per la relativa sorveglianza. Art In tutte le zone portuali indicate nel precedente art.1, é vietato effettuare bagni di mare. Nella rada di Mar Grande ed in Mar Piccolo, nonché nell'ampliamento a ovest di Punta Rondinella é vietato altresì effettuare lo sci, nautico. Art L'esercizio della pesca negli ambiti portuali é disciplina-to dal Comandante del Porto in base all'art.79 del Codice della Navigazione. E' comunque assolutamente proibito collocare reti o pescare oltre che nelle zone indicate nel precedente art. 9 anche sulla rotta di entrata e di uscita dal porto e lungo le rotte di accesso delle navi ai pontili. La pesca di qualsiasi tipo, anche con attrezzi individuali, lenze, bolentini e simili, é altresì vietata in maniera assoluta e permanente in tutte le zone portuali indi cate nel precedente ar 2 e per un raggio di 500 metri dagli sbocchi delle fognature cittadine e dai canali di scolo delle acque provenienti da insediamenti industriali sfocianti in Mar Grande, in Mar Piccolo e fuori Mar Grande fino alla diga di sottoflutto del Molo a ovest di Punta Rondinella. Ferme restando le limitazioni indicate nell'art.129 del D.P.R 2 Ottobre 1968, n.169 che approva il Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n.96 concernente la disciplina della pesca marittima, la pesca su-bacquea é vietato in tutti gli ambiti portuali e per un raggio di un miglio dal centro dell'imboccatura del porto, fra l'isola di S.Paolo e Capo S.Vito. Art Nessuna nave potrà, entrare in disarmo o potrà essere demolita in porto se non abbia preventivamente ottenuto l'autorizzazione della Capitaneria di Porto di

11 Taranto che ha facoltà di limitare il numero di permessi in relazione alle esigenze del traffico. Sulle navi in disarmo devono essere presenti a bordo i guardiani nel numero stabilito dalla Capitaneria. Art L'esplicazione di qualsiasi attività nell'ambito portuale che comporti l'impiego di palombari o sommozzatori civili, é soggetta alla preventiva autorizzazione e alla vigilanza della Capitaneria di Porto. I palombari ed i sommozzatori autorizzati ad operare nel porto di Taranto sono esclusivamente quelli inscritti nell'apposito registro tenuto dalla Capitaneria di Porto ai sensi dell'art.205 del Regolamento per l'esecuzione al Codice della Navigazione, salvo che la legge non disponga diversamente. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai palombari e ai sommozzatori militari. L'Autorità militare che impiega il predetto personale nell'ambito portuale é tenuta, comunque, e darne comunicazione alla Capitaneria di Porto. Art L'attività dei palombari e dei sommozzatori é subordinata alle seguenti norme di sicurezza. Le imprese autorizzate ad eseguire lavori subacquei nel porto di Taranto o i singoli palombari che esercitano la loro attività nel porto sono tenuti in base all art. 204 del Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione - Parte marittima, a sottoporre a preventiva visita di collaudo oltre che le imbarcazioni anche gli apparecchi da palombaro (pompe, compressori, manichette, scafandri ecc.) da effettuarsi dal Registro Italiano Navale. Le imbarcazioni e gli stessi apparecchi dovranno esse re successivamente visitati dal R.I.NA con la periodicità dallo stesso stabilita. Gli estremi delle visite di collaudo e di quelle periodiche saranno annotati sulle licenze dei galleggianti nei quali sono sistemati gli apparecchi da palombaro e nei registri di iscrizione dei galleggianti stessi. I palombari devono essere coadiuvati da una guida, da un aiutante e da almeno due persone per il funzionamento del la pompa. Essi devono avere piena conoscenza dei segnali di convenzione per comunicare con l'esterno. Il materiale occorrente per il servizio dei palombari deve essere mantenuto in ottime condizioni di funzionamento. Le manichette per la condotta dell'aria devono avere nervatura metallica e spirale ed essere opportunamente pro-tette con idoneo materiale. Prima dell'immersione del palombaro occorre accertarsi che le guarnizioni degli stantuffi delle pompe siano bene imbevute d'acqua e che le manichette non contengano polvere o altre sostanze. I sommozzatori devono essere coadiuvati da una guida e da un aiutante. Essi devono avere piena conoscenza dei segna li di convenzione per comunicare con l'esterno.

12 Le apparecchiature dei sommozzatori, autorespiratori ad aria ed a miscela, autorespiratori ad ossigeno piccoli compressori a bassa pressione e loro accessori devono essere in ottimo stato di conservazione e di efficienza e per quanto riguarda le bombole devono avere il certificato di collaudo in corso di validità. Art Le operazioni di carenaggio da parte dei sommozzatori debbono essere preventivamente autorizzate dalla Capitaneria di Porto, che ne stabilirà di volta in volta le relative modalità. Art In tutte le ore del giorno e della notte é rigorosamente vietato ai palombari ed ai sommozzatori di avvicinarsi ad une distanza inferiore a 300 metri dalle navi militari di qualsiasi nazionalità ormeggiate in porto o alla fonda ne gli-specchi acquei di Mar Grande e di Mar Piccolo e nella fascia di mare territoriale ricadente nella giurisdizione del Compartimento Marittimo di Taranto. Il medesimo divieto é fatto alle persone a nuoto e i pescatori subacquei. Art Le esercitazioni di subacquei entro gli specchi acquei portuali debbono essere autorizzate di volta in volta dalla Capitaneria di Porto che ne fisserà le relative modalità. Art l trasporto via mare di passeggeri, membri di equipaggio e merci diverse dal carico, fra la terra e le navi ancorate ed ormeggiate nelle rade di Mar Grande e Mar Piccolo di Taranto e nell'ampliamento a ovest di Punta Rondinella é riservato alle imbarcazioni appartenenti a Ditte espressamente autorizzate dalla Capitaneria di Porto mediante rilascio di licenza di concessione. Il trasporto di persone con i mezzi di pertinenza della nave é consentito solo nei casi di emergenza o di comprovata necessità (trasporto di feriti od ammalati gravi, sinistri, disgraziati accidenti). Alle navi impegnate nelle operazioni di carico e scarico delle merci é vietato, dallo stesso lato, il contemporaneo imbarco o sbarco di provviste o dotazioni di bordo per non ostacolare le operazioni di lavoro portuale in corso, salvo che non si tratti di piccoli colli a mano. Alle navi di uso locale adibite ai servizi portuali é consentito, con mezzi nautici di propria pertinenza, il trasporto di membri di equipaggio o di provviste e dotazioni di bordo. Ai conduttori di imbarcazioni da pesca e da diporto é rigorosamente vietato esercitare il trasporto di cose o di persone e pagamento. Le tariffe per le suddette prestazioni sono approvate dalla Capitaneria di Porto con separato provvedimento. Art Le imbarcazioni che si affiancano alle navi per l'imbarco di provviste di bordo o per altre operazioni di trasporto merci o passeggeri devono eseguire tali operazioni con la massima rapidità in modo che la sosta sotto bordo sia limitata al periodo di tempo-strettamente necessario. Art Le imbarcazioni, compresi i rimorchiatori, le pilotine e gli altri natanti.addetti ai servizi portuali, debbono avere i fumaioli e i tubi di scarico dei motori muniti di reti pare-scintille.

13 Le imbarcazioni che si avvicinano alle navi cisterna devono avere il motore esclusivamente a combustione interna e - lo scafo munito di bottazzo di gomma o di materiale plastico o di fibra vegetale. Art I servizi di rifornimento di acqua e di bunker a mezzo di ne vi o di bettoline nel porto di Taranto é effettuato da ditte private dietro rilascio da parte della Capitaneria di Porto di apposite licenze di concessione. Con separati provvedimenti la Capitaneria di Porto ap-prova anche le tariffe dei predetti servizi. Le modalità e le norme di sicurezza del servizio di bunkeraggio alle navi, via mare o via terra, sono contenute nel Regolamento di sicurezza del porto di Taranto.

14 CAPO IV NORME DI POLIZIA DELLE BANCHINE E DEGLI SPAZI PORTUALI Art In porto é vietato l'accesso a chiunque non sia in possesso di apposita autorizzazione rilasciata dalla Capitaneria di Porto. Con apposita ordinanza del Comandante del porto sono fissate le modalitá per la richiesta ed il rilascio dei per messi e delle autorizzazioni per l'accesso in porto e a bordo delle navi. Art La circolazione e la sosta dei veicoli nell'ambito portuale sono disciplinate dal Comandante del porto con apposite ordinanze rese note agli utenti nelle forme prescritte e attraverso la segnaletica stradale installata a cura degli Enti, Society, ed Uffici competenti. La circolazione all'interno del porto e nelle zone di cui al precedente art. 1, qualunque sia la causa per cui é consentita, avviene a rischio e pericolo di chi circola. Lo Stato non assume alcuna responsabilità per i danni e le manomissioni che i veicoli avessero e subire durante la circolazione e la sosta in porto, ne per danni che potessero subire i guidatori e le persone trasportate. Art E' vietato la circolazione e la sosta dei veicoli sotto il raggio di azione dei mezzi meccanici, ad eccezione dei veicoli addetti alle operazioni di imbarco e sbarco, che peraltro in base all'art. 80 del Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione - Parte Marittima - non potranno sostare in zona operativa oltre il tempo strettamente necessario al caricamento o alla discarica delle merci che trasportano. Durante detto periodo i conducenti non potranno allontanarsi dai veicoli stessi, e dovranno porre la massima attenzione ai carichi sospesi ed attenersi comunque alle norme vigenti in materia infortunistica. Art I veicoli abbandonati in zone non destinate al parcheggio e in posizioni tali da intralciare il movimento dei vagoni, la manovra dei mezzi meccanici o la circolazione degli altri veicoli, o comunque le operazioni portuali potranno essere rimossi a rischio e spese dei rispettivi proprietari. Art A tutti coloro che non sono addetti alle operazioni di ormeggio delle navi é fatto obbligo di mantenersi ad una distanza non inferiore a 100 metri dai cavi di ormeggio in tensione. coloro che hanno necessità di operare entro il raggio di azione, dei cavi in tensione dovranno adottare ogni possibile precauzione. Art. 40 E assolutamente vietato occupare con mezzi o materiale le sedi stradali, i binari, i chiusini, tombini di scarico e di deflusso delle acque, le bocche d'incendio e le prese d'acqua o comunque altri impianti destinati ad usi di pubblica utilità. Le merci e i materiali devono in ogni caso trovarsi ad una la distanza di almeno un metro e mezzo dai binari ferroviari e non devono in alcun modo intralciare la viabilità portuale. Art Chiunque intenda depositare merci, da imbarcare o sbarcare, sulle banchine o sui piazzali del porto di Taranto deve avanzare apposita istanza in carta legale alla Capitaneria di Porto.

15 Nella domanda dovranno essere indicate: a) - le generalità del depositante, del proprietario della merce, del ricevitore e del caricatore; b) la zona portuale da occupare; c) la natura e la quantità della merce; d) la durata della sosta. La misurazione delle aree occupate sarà fatta dal personale dipendente ed i diritti relativi alle occupazioni dovranno essere versati presso l'ufficio del Registro di Taranto, su ordine di introito rilasciato dalla Capitaneria di Porto. La Capitaneria di Porto fisserà i punti di deposito, le condizioni alle quali i depositi stessi dovranno essere subordinati per quanto riflette l'altezza dei cumuli delle merci, l'estensione ed i limiti delle aree che potranno essere occupate ed ogni altra norma in genere, compresa la distanza del deposito dal ciglio banchina. I depositi autorizzati non danno diritto ad ormeggi preferenziali alla banchina dove sono stati autorizzati i depositi stessi. L'Autorità marittima avrà la facoltà chi far cessare, in qualsiasi momento l'occupazione della banchina e delle aree portuali quando lo ritenga necessario, a suo insindacabile giudizio, e gli utenti sono obbligati e lasciare libera la zona; occupata entro il termine che sarà loro fissato senza fitto ed indennizzo, rimborso di spese o diritti di sosta versati. In caso di mancata esecuzione, potrà essere disposta la rimozione di ufficio delle merci giacenti, a spese degli interessati. La misura del canone da corrispondere per l'occupazione delle zone concesse viene fissata con provvedimento a parte, sentita la locale Intendenza di Finanza. Art. 42 E vietato insudiciare con immondizie o altri rifiuti le banchine e tutti gli altri spazi portuali. E' altresì vietato insudiciare i muri dei fabbricati é dei magazzini e di fare sugli stessi iscrizioni o affissioni di qualsiasi natura, non autorizzate. Con ordinanze e parte sono regolati il servizio di ritiro dei rifiuti da bordo delle navi e le tariffe relative al servizio stesso. Art. 43 In tutte le aree, piazzali e strade portuali di uso comune é vietato il lavaggio di veicoli. Art. 44 I lavori di.sabbiatura a secco possono essere eseguiti previa autorizzazione della Capitaneria di Porto che fissa le modalità e stabilisce la località per l'esecuzione del lavoro. L'autorizzazione non é richiesta per i lavori di sabbiatura eseguiti presso i cantieri navali. Art. 45 In tutto l'ambito portuale é vietato tenere cani sciolti o senza museruola. Sulle navi e sui galleggianti i cani devono essere legati in modo da impedire che possano avvicinarsi alle scale, alle passerelle o alle murate. Art. 46 In tutto l'ambito portuale non é permesso l'esercizio di arti e mestieri che non siano espressamente autorizzati dalla Capitaneria di Porto nelle forme previste dalle leggi in vigore.

16 Per l'esercizio di arti e mestieri a bordo delle navi, oltre all'autorizzazione della Capitaneria di Porto occorre l esplicito benestare del Comando della nave. Art. 47 Le operazioni di disinfestazione e di derattizzazione delle possono essere svolte solo dalle Ditte ritenute idonee Ufficio di Sanità Marittima di Taranto e debitamente iscritte nel Registro di cui all'art. 68 del Codice della Navigazione, tenuto dalla Capitaneria di Porto. L'ormeggio per le succitate operazioni sarà assegnato di volta in volta dalla Capitaneria di Porto che fisserà anche le norme cautelative in sede di autorizzazione. La Ditta incaricata del servizio, per ottenere la predetta autorizzazione, deve presentare alla Capitaneria di porto, almeno 24 ore prima dell'inizio delle operazioni, apposita domanda in carta legale vistata dall'ufficio di Sanità Marittima da cui deve risultare oltre al nome della nave anche quello dell'agenzia Marittima interessata nonché i previsti orari di inizio e termine delle operazioni stesse ed oltre il tipo, le tecniche e le modalità dell'intervento che si 'intende effettuare. Prima di iniziare le operazioni di disinfestazione e derattizzazione, la Ditta incaricata deve assicurarsi che la nave sia completamente sgombera di persone, che siano state sbarcate tutte le provviste di bordo e l'acqua potabile predisporre un servizio di guardia in banchina con l'incarico di interdire l'accesso a bordo di chiunque, compresi i membri dell'equipaggio. Al termine delle predette operazioni, la guardia deve continuare il proprio servizio fino al momento in cui i locali della nave non saranno riaperti ovvero ritenuti sicuri ;d. 'idonei dall'ufficio di Sanità Marittima di Taranto. Art. 48 In tutto l'ambito portuale non é consentito svolgere manifestazioni collettive sotto forma di comizio cortei senza esplicita e preventiva autorizzazione della Autorità di Pubblica Le Stesse, ove autorizzate, dovranno svolgersi in maniera da non turbare la continuità e il regolare svolgimento dei servizi portuali e da non compromettere l'ordine e la sicurezza. Le riunioni sindacali non rientrano nei casi precedente ipotizzati, sempreché vengano tenute nei luoghi all'uopo destinati come prescritto dalla vigente legislazione in materia.

17 CAPO V NORME PER L ENTRATA E LA PERMANENZA DELLE NAVI NEI BACINI DI CARENAGGIO Art. 49 I bacini di carenaggio del porto di Taranto sono di proprietà della Soc. Stabilimenti Navali e da essa direttamente gestiti. La richiesta di entrata in bacino di una nave deve essere fatta dal suo Comandante alla Capitaneria di Porto che disporrà per il relativo movimento. Questo é effettuato sotto la direzione e la responsabilità del Comandante della nave che si avvale, per la manovra, dell'assistenza del pilota e dell'opera dei rimorchiatori e degli ormeggiatori, eseguendo le eventuali istruzioni tecniche degli Stabilimenti Navali. Art Le navi al momento di presentarsi al bacino dovranno essere perfettamente dritte senza sbandamenti di sorta ed avere l assetto confacente all'inclinazione del bacino loro destinato. Le navi non dovranno avere ingombri fuori bordo, dovranno essere sufficientemente equipaggiate e dovranno avere i mezzi occorrenti per la manovra, gli alberi di carico guarniti e presentare all'ingresso dei bacini cavi maneggevoli per tonneggio, ghie di guida, traversini ed ormeggi (escluso cavi metallici) e quanto altro richiesto dal personale dei bacini. Le navi dovranno avere chiaramente marcato il pescaggio. Art 'L'equipaggio della nave immessa potrà rimanere a bordo con l'obbligo però di osservare le leggi ed i regolamenti che concernono le navi ancorate nel porto. E' proibito il getto di immondizie nei bacini, il pompaggio delle sentine, e lo scarico di residui oleosi dalle casse del combustibile liquido o delle cisterne delle navi trasportanti prodotti petroliferi e assimilabili l'impianto di gasogeni nei bacini e qualunque gettito fuori bordo. E' vietato alle navi in bacino, se e secco, ogni operazione che ne possa alterare sensibilmente il peso e la sua distribuzione vuotando o riempiendo caldaie,serbatoi, doppi fondi, ecc., sia spostando, caricando e scaricando zavorra, merce od altro, onde evita re inconvenienti che da tale operazione possano derivare, con piena responsabilità della nave. E altresì vietata l immissione in bacino a navi aventi a bordo esplosivi, acidi, infiammabili o sostanze pericolose, ;fatto, obbligo alle navi cisterna di esibire un certificato chimico attestante che la nave é libera da gas. Art. 52 La Società Stabilimenti Navali espleterà il servizio per la pulizia dei bacini dai prodotti delle raschiatura della carena. Gli interessati alle navi debbono provvedere al trasporto di tutti gli altri detriti, rifiuti ed immondizie formati ;durante la permanenza delle navi in bacino nei luoghi appositamente stabiliti dalla Società o darne incarico alla stessa la quale vi provvede addebitando alle navi la spesa relativa. Nel caso di spandimento di olii minerali gli interessati alle navi devono, per ragioni di sicurezza, provvedere alla immediata pulizia del bacino e alla raccolta dell'olio eventualmente depositate sul fondo o nei cunicoli del bacino stesso. Durante tutta la permanenza della nave in bacino é vietato l'uso dei servizi igienici a bordo. Il personale userà i servizi igienici all'uopo costruiti in prossimità dei bacini.

18 La nave provvederà, comunque, a pulire i bacini che venissero lordati in seguito a lavori, perdite o scarichi dall interno, gettati dal bordo, ecc. Art. 53 Le navi in bacino per l'accessione dei fuochi e dei lumi sono soggette alle disposizioni del Codice della Navigazione e del relativo Regolamento di esecuzione - Parte Marittima -. La Società esercente non é responsabile per qualsiasi atto che dall'accessione di tali fuochi o lumi possa derivare. Art Qualora il personale di bordo debba eseguire lavori all'esterno dello scafo di una nave in bacino a secco, il Comando di bordo dovrà curare che le singole persone addette a tali lavoro i siano imbragate a mezzo di cime saldamente fissate al bordo. Le cime verranno ad ogni occorrenza cambiate di posto da marinai che il Comando di bordo avrà cura di incaricare di tale servizio. Le navi dovranno uscire appena liberate dalle taccate sarà vietato permanere in bacino per attendere l'imbarco di persone, od altro; i rimorchiatori dovranno trovarsi sul osto all'orario iniziale dei bacini. Lo scalandrone o la passerella d'accesso a bordo dovranno essere accuratamente rizzati ed illuminati a cura del bordo. Durante i movimenti delle navi nella zona dei bacini sono vietate le adunanze di personale, a scanso di infortuni. E vietato l'ormeggio ai galleggianti, nello specchio acqueo antistante i bacini, o lungo le fiancate dei bacini, nonché la permanenza di navi ormeggiate entro gli stessi. Nell'interno della zona dei bacini dovranno osservarsi norme vigenti per la prevenzione incendi. In bacino é vietato alle navi di muovere le eliche salvo esigenze di manovra.

19 CAPO VI ASSEGNAZIONE DEGLI ORMEGGI ALLE NAVI - CAMBI DI ORMEGGIO Art. 55. L accosto delle navi, che non abbiano impedimenti sanitari o di altro genere, alle banchine, moli e sporgenti e alle attrezzature portuali indicate nel precedente art. 2, per il compimento delle operazioni commerciali, é regolato Capitaneria d Porto tenendo conto dell'ora di arrivo nave. Al turno di accosto delle navi destinate alle zone portuali in autonomia funzionale provvederà la Capitaneria d intesa con le Società concessionarie, tenendo conto delle esigenze tecniche operative dello stabilimento o impianto quale l accosto é dato in concessione. L'ora di arrivo é quella di entrata in porto dall'accesso principale di Mar Grande, per le navi dirette agli ancoraggi delle rade e agli ormeggi del porto ed é quella di ultimata manovra di ormeggio per le navi che accostano direttamente molo e Ovest di Punta Rondinella, secondo le risultanze dell'apposito registro tenuto dalla Capitaneria di Porto. L'ora di arrivo delle navi che dalla rada di Mar Grande passano agli accosti del Molo Ovest rimane quella di entrata dall'accesso principale di Mar Grande. Le navi che eventualmente dovessero ancorarsi fuori le dighe e le scogliere nella zona di mare a Sud delle isole Che radi si considerano non arrivate in porto. Per ottenere l'accosto deve essere fatta domanda su apposito modello. debitamente compilato da presentarsi alla Capitaneria di Porto con un anticipo non inferiore e 48 ore dall'ora di previsto arrivo della nave. Alla calata 1 l accosto preferenziale sarà riservato alle navi passeggeri ed alle navi traghetto per il periodo necessario all effettuazione delle operazioni di sbarco imbarco e sosta. Per tutte le altre navi ed imbarcazioni nel caso in cui venga accolta la domanda di ormeggio, dovranno, a proprie spese, lasciare libero l accosto in tempo utile, per consentire l attracco delle navi passeggeri. (comma aggiunto con ord. 110/89) Gli eventuali cambi di ormeggio vengono disposti dalla Capitaneria di Porto su richiesta del Comandante della nave o degli interessati al carico. Detta richiesta deve essere avanzata con almeno tre ore di anticipo sull'ora del previsto movimento, altrimenti il movimento stesso sarà. effettuato entro tre ore da quando é pervenuta la richiesta. Art La domanda di accosto, con espressa designazione dell'ormeggio, deve essere fatta dal Comandante della nave o dal suo raccomandatario o dagli interessati al carico e presentata alla'capitaneria di Porto entro i termini indicati nell'articolo precedente. In mancanza dell'indicazione dell'accosto o in caso disaccordo delle parti, la nave La domanda d approdo con espressa designazione dovrà ormeggiarsi nel punto ché verrà indicato dalla Capitaneria di Porto, tenuto conto delle esigenze operative della nave.

20 Art. 57 I giorni lavorativi o parzialmente lavorativi, ai fini delle stallie delle navi sono dichiarati dalla Capitaneria di porto, che tiene il registro degli accertamenti dello stato del tempo e del mare e di ogni altra circostanza che, per effetti delle stallie, possano impedire il normale svolgimento delle operazioni di carico o scarico nel porto di Taranto. Art. 58 Le navi che accostano a banchina possono servirsi dei mezzi meccanici per carico e scarico di merci per tutte le operazioni che fanno direttamente con la terra. E' sempre concesso l'uso dei mezzi di bordo in ausilio n sostituzione dei macchinari collocati sulle banchine. Art. 59 Le operazioni di imbarco e sbarco che richiedono l'impiego di gru o di galleggianti sottobordo possono essere interrotte in tutti i casi in cui la forza del vento e del mare ne renda difficoltosa o pericolosa la manovra. Durante le operazioni di carico e scarico e mezzo a mezzo di gru è vietato alle. navi di emettere fumo prodotto dalle caldaie o - dai motori.

21 CAPO VII SERVIZI DI SPUNTATURA E CONTROLLO DELLE MERCI Art I servizi di spuntatura e controllo delle merci ed altri materiali da maneggiare nel porto mercantile di Taranto e sul-le navi ivi ormeggiate, per compiere operazioni commerciali, ove non vengano effettuati direttamente dagli interessati o da personale da essi dipendente devono essere svolti da persone o da imprese specificatamente autorizzate dal Comandante del porto. Art I servizi di spuntatura e controllo delle merci ed altro materiale vengono resi dagli autorizzati su specifica richiesta scritta dagli interessati e con numero di persone indicato nella richiesta stessa. Nell'avanzare la richiesta gli interessati devono tener presente che uno spuntatore non può essere adibito a più di una operazione a bordo o a terra. Art Ai fini della prestazione dei servizi e della relativa retribuzione, la suddivisione delle giornate e degli orari di lavoro è quella prevista nelle vigenti "Norme di Lavoro nel porto Taranto". Il Comandante del porto stabilisce con ordinanza a tariffe dei servizi, quando ritenuto necessario.

22 CAPO VIII IMBARCO E SBARCO DI MERCI PERICOLOSE IN COLLI E DI VEICOLI CISTERNA CONTENENTI LIQUIDI PERICOLOSI art Le operazioni di imbarco, sbarco e trasbordo di merci pericolose in colli sono effettuate di massima ai normali accosti operativi. Dovendosi imbarcare o sbarcare merci di elevata pericolosità la Capitaneria di Porto stabilisce di volta in volta gli ormeggi ritenuti più idonei. Ormeggi particolari devono stabilirsi anche per quelle navi in transito che abbiano e bordo merci di cui al precedente capoverso. Art Coloro che intendono imbarcare merci pericolose in colli devono inoltrare, 24 ore prima di eseguire l'operazione, apposita domanda alla Capitaneria di Porto corredata da una dichiarazione, in duplice esemplare, contenente la descrizione delle merci da imbarcare e l'assicurazione che le stesse sono imballate, contrassegnate ed etichettate in conformità delle norme vigenti in materia. La domanda deve contenere, inoltre, i dati relativi alla nave ed il porto di destinazione della merce. Le merci devono essere indicate con il loro preciso nome tecnico riportato negli appositi elenchi ministeriali. Inoltre la domanda deve essere completata da una dichiarazione a firma del Comandante della nave da cui risulti che lo stesso é a conoscenza del tipo di merce pericolosa che deve ricevere a bordo e che l'operazione d'imbarco si svolgerà sotto la sua sorveglianza e direzione o di quella di un Ufficiale da lui appositamente delegato con l'osservanza delle norme di sicurezza vigenti in materia. La Capitaneria di Porto, espletati gli accertamenti del caso, appone in calce ad un esemplare della dichiarazione l'autorizzazione all'imbarco, stabilendone le relative modalità. nave. Detto esemplare deve essere consegnato al Comandante della Art Per ottenere il nulla osta allo sbarco di merci pericolose in colli gli interessati devono inoltrare apposita domanda alla Capitaneria di Porto, la quale ne stabilirà le relative modalità dopo aver effettuato gli accertamenti del caso. Art L'imbarco e lo sbarco di merci pericolose debbono essere effettuati direttamente da banchina a nave e viceversa. Se l'operazione diretta non é possibile, l'imbarco e lo sbarco potranno essere effettuati mediante trasbordo su mezzi ritenuti idonei all'operazione, nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento nazionale per l'imbarco, trasporto, sbarco e trasbordo di meri pericolose e delle misure di sicu-rezza stabilite di volta in volta dalla Capitaneria di Porto. Tutte le operazioni riguardanti le merci pericolose debbono essere effettuate lontano da sorgenti di calore e nel pieno rispetto delle norme di sicurezza vigenti in materia.

23 Art Per tutto il tempo ocorrente al compimento delle operazioni d'imbarco, sbarco o trasbordo di merci infiammabili od esplosive la Capitaneria di Porto può disporre, ove lo giudichi necessario, un servizio antincendio a mezzo di vigili del fuoco o con altro personale appositamente autorizzato. La spesa inerente detto servizio é posta a carico degli interessati. Art Le navi e i galleggianti che hanno a bordo merci pericolose debbono alzare a riva nelle ore diurne la bandiera H del Codice Internazionale dei Segnali e nelle ore notturne esporre un fanale e luce rossa visibile per tutto il giro dell'orizzonte. Art Per tutto quanto non previsto nel presente capo é fatto rinvio alle norme legislative e regolamentari che disciplinano la materia e segnatamente al Regolamento nazionale per l imbarco, trasporto per mare, sbarco e trasbordo di merci pericolose, approvato con D.P.R , n.1008 e successivi Decreti ministeriali che approvano le norme particolari. Art Chi intende imbarcare veicoli cisterna contenenti liquidi pericolosi deve presentare 24 ore prima della partenza della nave apposita domanda alla Capitaneria di Porto. Nella domanda, i liquidi pericolosi devono essere indicati con il preciso nome tecnico riportato negli appositi elenchi ministeriali ed inoltre deve risultare: - che sono state prese idonee misure per evitare i fenomeni che rendono instabile il liquido contenuto nel veicolo; - che la nave ed i veicoli si trovano nelle condizioni richieste per effettuare il trasporto conformemente alle norme in vigore; - che i liquidi contenuti nei veicoli imbarcati contemporaneamente non sono chimicamente incompatibili fra di loro; - che le merci pericolose contenute nei colli non sono chimicamente incompatibili con i liquidi trasportati nei veicoli imbarcati contemporaneamente. Infine la domanda deve essere completata da una dichiarazione, a firma del Comandante della nave, da cui risulti che lo stesso é a conoscenza del tipo di merce pericolosa che deve ricevere a bordo e che l'operazione d'imbarco si svolgerà sotto la sua sorveglianza e direzione o di quella di un Ufficiale da lui appositamente delegato, con l'osservanza delle norme di sicurezza vigenti in materia. Nei locali autorimesse é vietato il trasporto di veicoli contenenti liquidi velenosi o liquidi corrosivi che attaccano i metalli. Art Per ottenere il nulla osta allo sbarco di veicoli cisterna contenenti liquidi pericolosi, gli interessati devono inoltrare apposita domanda alla Capitaneria di Porto la quale ne stabilirà le relative modalità dopo aver effettuati gli accertamenti del caso. Art Le navi che hanno e bordo veicoli cisterna contenenti liquidi pericolosi sono assoggettate alle Prescrizioni di cui agli articoli 67 e 68 del presente Regolamento. Art Per tutto quanto non previsto nel presente Capo per il trasporto di veicoli cisterna contenenti liquidi pericolosi, devono essere osservate le norme generali di sicurezza vigenti in materia e, in subordine, quelle previste per l'imbarco e lo sbarco di merci pericolose in colli.

24 CAPO IX PROVVEDIMENTI CAUTELATIVI CONTRO GLI INCENDI Art Tutte le navi presenti nel porto sono tenute a mantenere in efficienza e in stato di rapido funzionamento gli impianti e i servizi di bordo per la segnalazione ed estinzione degli incendi. Sulle stesse navi deve essere disposto un servizio di vigilanza a mezzo del personale di bordo o di personale appositamente autorizzato. La Capitaneria di Porto ha facoltà di disporre, ai fini di cui sopra, accertamenti a bordo di qualsiasi nave presente in porto. Art Il servizio antincendio nel porto é svolto dal Comando provinciale dei vigile del fuoco Per il particolare servizio di prevenzione degli incendi il personale dei Vigili del fuoco nonché quello della Capitaneria di Porto può essere integrato e sostituito con personale appositamente autorizzato. Il servizio integrativo antincendio effettuato con l'impiego di detto personale e disciplinato con apposita ordinanza della Capitaneria di Porto. Con separato provvedimento la Capitaneria di Porte approva anche le tariffe del servizio. Art Per integrare l'opera dei Vigili del fuoco la Capitaneria di Porto di concerto con il Comando provinciale dei Vigili del fuoco, può costituire inoltre squadre ausiliarie antincendi, formate da personale volontario appartenente alla gente di mare o alle maestranze portuali. Art In caso di incendi sui moli, sulle calate, nei capannoni o sui galleggianti, i custodi, i guardiani e chiunque si trovi presente devono darne immediato avviso ai Vigili del fuoco, e alla Capitaneria di Porto. La direzione delle operazioni di spegnimento e di isola-mento dell' incendio e assunta dalla Capitaneria di Porto, che coordinerà l'azione dei reparti dei Vigili del fuoco, quella dei mezzi nautici e terrestri e di tutte le altre persone che dovessero essere impiegate nell'opera di spegnimento, in base a quanto previsto dalla legge 13 maggio 1940, n.690. La Capitaneria potrà richiedere l'intervento dei rimorchiatori, dei piloti, degli ormeggiatori, dei barcaioli, in caso di necessità anche dei lavoratori portuali che saranno tenuti ad eseguire gli ordini ricevuti, e potrà altresì pro cedere alla requisizione d'autorità di qualsiasi mezzo nautico o terrestre esistente nell'ambito portuale. Art Nel caso in cui l'incendio si manifesti a bordo di navi, il Comandante o il personale di guardia deve darne immediato avviso ai Vigili del fuoco e alla Capitaneria di Porto, iniziando subito le operazioni di spegnimento o di isolamento, con i mezzi antincendio di bordo. I Comandi di bordo sono tenuti ad attenersi alle disposizioni impartite dalla Capitaneria di Porto per tutto quanto si riferisce alla sicurezza del porto e delle altre navi.

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