Opera Pia Casa Diodorea
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1 Opera Pia Casa Diodorea Via Orfanotrofio n Agira -EN Opera Pia Casa Diodorea di Agira Statuto approvato con deliberazione del Commissario Regionale n. 11 del 13/05/1994, modificato con delibera del Consiglio di Amministrazioni n. 09 del 01/04/ ******************* Pagina 1 di 8
2 CAPO I Origine - scopo e mezzi Art. 1 E istituto in Agira il Centro di servizi socio assistenziali e socio sanitari denominato Casa Diodorea, per effetto della fusione delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficienza O.P. Casa della Fanciulla Gravina, O.P. San Lorenzo e O.P. Casa di Ospitalità per indigenti, operata ai sensi dell art. 34 della legge regionale 9 maggio 1986, n Art. 2 Il Centro ha lo scopo di assistere anche mediante ricovero o istituzione di centri diurni e/o residenziali, ovvero di altre strutture aperte cittadini anziani, minori, portatori di handicap, disabili, o, comunque, cittadini che abbiano diritto all assistenza ai sensi della vigente legislazione, e che versino in stato di bisogno o di indigenza.- Art. 3 L attività assistenziale del Centro deve essere ispirata ai criteri ed ai principi informatori della legge regionale 09 maggio 1986, n. 22 e successive aggiunte e modificazioni. A tale fin il Centro promuoverà la stipula di apposite convenzioni con i Comuni, singoli o associati, o con strutture associative regolarmente iscritte negli appositi registri ed albi regionali per l esercizio di attività assistenziali, assicurando i livelli assistenziali previsti dalle leggi.- Art. 4 Entro i limiti dei posti disponibili nei servizi residenziali e aperti possono essere, altresì, ammessi ed assistiti, a pagamento, cittadini non aventi titolo a beneficiare delle convenzioni previste dall articolo precedente. Il costo del servizio è determinato annualmente dal Consiglio di Amministrazione.- Pagina 2 di 8
3 Art. 5 Per l assolvimento delle proprie funzioni, il Centro si avvale delle seguenti entrate: Rendite del patrimonio; Rette di ricovero; Proventi di titoli e depositi; Contributi erogabili, ai sensi della normativa vigente, dallo Stato, dalla Regione Siciliana, da Enti Locali, da Enti Pubblici e Privati; Lasciti, donazioni e contributi da privati. CAPO II Organi del Centro Sono organi del Centro: Il Presidente; Il Consiglio di Amministrazione.- Art. 6 Art. 7 Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 (cinque) membri, compreso il Presidente, di cui: n 3 (tre) nominati dal Sindaco del Comune di Agira; n 1 (uno) nominato dall Assessore Regionale degli Enti Locali; n 1 (uno) nominato dal Prefetto di Enna.- Non sono eleggibili: Art. 8 a) coloro che non sono iscritti nelle liste elettorali; Pagina 3 di 8
4 b) coloro che hanno lite pendente con il Centro; c) coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile con il Centro, siano stati messi in mora; d) i funzionari regionali o statali addetti al controllo delle deliberazioni del Centro, ai sensi della normativa vigente per le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza; e) i legali rappresentanti degli Enti convenzionati con il Centro.- Art. 9 Le cause di ineleggibilità rendono nulla la elezione se preesistono, determinano la decadenza se sopravvengono. La decadenza dalla carica è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione, previa contestazione. La contestazione è effettuata dal Presidente. Al Consigliere sono assegnati dieci (10) giorni di tempo per formulare eventuali osservazioni o eliminare la causa di incompatibilità. Nei 10 giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma precedente il Consiglio di Amministrazione delibera definitivamente. Per l ulteriore procedura si applicano le disposizioni di cui all art. 14 della legge regionale 24/06/1986, n Art. 10 Il Consiglio di Amministrazione dura in carica quattro anni. I Consiglieri uscenti possono essere rinominati per un altro quadriennio. I Consiglieri che, senza giustificato motivo, si assentano per tre sedute consecutive decadono dalla carica. La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione, sentito l interessato, con avviso di 10 giorni.- Art. 11 Sono di competenza del Consiglio di Amministrazione le seguenti materie: 1) Elezione del Presidente; Pagina 4 di 8
5 2) Modifica dello Statuto dell Istituzione; 3) Bilancio preventivo e Conto consuntivo; 4) Deliberazioni sulle convenzioni; 5) Acquisti, alienazioni, permute, transazioni, mutui, accettazione delle donazioni; 6) Liti attive e passive; 7) Approvazione dei regolamenti e della pianta organica del personale; 8) Organizzazione degli Uffici e dei servizi; 9) Recepimento dei contratti di lavoro e gestione del personale dipendente; Il Consiglio di Amministrazione delibera, altresì, su tutti gli altri affari attribuiti al Centro che non siano di competenza del Presidente.- Art. 12 Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Centro.- Art. 13 Non può essere eletto alla carica di Presidente: 1) chi non è eleggibile alla carica di Consigliere; 2) chi non ha reso il conto di una precedente gestione; 3) chi ha parenti od affini entro il secondo grado che ricoprono nel Centro il posto di Segretario, di appaltatore di lavori o di servizi, ovvero espleti funzioni dirigenziali in istituti di credito cui sia affidato il Servizio Tesoreria.- Art. 14 In caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne fa le veci il Consigliere più anziano per età.- Il Presidente: Art. 15 1) ha la rappresentanza legale del Centro; Pagina 5 di 8
6 2) sovraintende agli uffici ed ai servizi; 3) convoca il Consiglio di Amministrazione e lo presiede; 4) dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione; 5) stipula i contratti e le convenzioni; 6) promuove le azioni possessorie e gli atti conservativi in generale del Centro; 7) può sospendere in linea cautelativa i dipendenti, riferendone al Consiglio di Amministrazione nella prima seduta; 8) adotta tutti i provvedimenti che gli siano attribuiti dalla legge o dai regolamenti interni deliberati dal Consiglio di Amministrazione.- Art. 16 Il Presidente ed i Consiglieri di Amministrazione incorrono nella sospensione e nella decadenza di diritto nei casi previsti dall art. 59 della legge regionale 15/03/1963, n. 16. La sospensione e la decadenza è dichiarata dal Consiglio di Amministrazione.- CAPO III Adunanze e Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione Art. 17 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce per iniziativa del Presidente o di almeno 2 componenti. La convocazione è disposta dal Presidnete mediante avvisi scritti, contenenti l ordine del giorno, da consegnare almeno 3 giorni prima o, in caso di urgenza, almeno 24 ore prima dell adunanza. Per la validità delle deliberazioni si richiede l intervento della metà più uno dei membri che compongono il Consiglio di Amministrazione.- Pagina 6 di 8
7 Art. 18 Le deliberazioni sono adottate col voto favorevole della maggioranza assoluta degli intervenuti. Sono adottate a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone. Devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni i Consiglieri che vi abbiano un interesse personale, secondo le previsioni dell art. 15 della Legge 17/07/1890, n Art. 19 Di ogni seduta è redatto, a cura del Segretario, processo verbale contenente tutti gli elementi prescritti dall art. 49 del R.D. 05/02/1891, n. 99, e sottoscritto dai membri intervenuti. Art. 20 Le deliberazioni sono pubblicate per il tempo e con le modalità prescritte dalla normativa vigente per le II.PP.AA.BB., all Albo del Centro o del Comune. Dell avvenuta pubblicazione è redatta apposita certificazione a firma del Segretario. CAPO IV Norme generali di gestione Art. 21 Il Centro deve essere dotato di una pianta organica del personale, adeguata a garantire il livello di assistenza previsto dalla normativa vigente. Art. 22 Il servizio di tesoreria del Centro deve essere affidato ad un Azienda di credito che, ai sensi della normativa vigente, sia idonea ad assumerlo. Pagina 7 di 8
8 Art. 23 I mandati di pagamento non costituiscono titolo legale di discarico per il tesoriere se non sono sottoscritti dal Presidente, dal Consigliere Anziano e dal Segretario. Art. 24 Uno speciale regolamento organico dovrà prevedere la disciplina dello stato giuridico del personale, l ordinamento degli uffici, i requisiti per la nomina, le modalità di assunzione, le norme riguardanti il collocamento a riposo, le norme relative ai procedimenti disciplinari ed alle sanzioni, nonché le attribuzioni, i doveri, le responsabilità ed i relativi orari di servizio. CAPO V Norme finali e transitorie Art. 25 Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni legislative vigenti e quelle che saranno emanate in materia di Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza. Art. 26 Il personale in servizio presso la Casa della Fanciulla Gravina, l O.P. San Lorenzo e la Casa di Ospitalità per indigenti transita nell organico della nuova IPAB con la salvaguardia della posizione giuridica ed economica conseguita e con effetti dalla data del provvedimento regionale di fusione. Pagina 8 di 8
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