Centro Residenziale per Anziani Domenico Sartor Castelfranco Veneto (Tv) Via Ospedale n. 12
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- Francesco Mattei
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1 Castelfranco Veneto (Tv) Via Ospedale n. 12 STATUTO Approvato con delibere C.A. n. 91 del , n. 104 del e n. 14 del
2 ART. 1 (Origine) 1. La Casa di Ricovero, quale componente degli ex Istituti Pii Riuniti di Castelfranco Veneto, ripete la sua origine dal testamento 7 Novembre 1888 del defunto Don Andrea Brusco, n 5927/8846 del repertorio d atti tra vivi e n 130 del repertorio dei testamenti del notaio Dott. Francesco Marta di Castelfranco Veneto, ivi registrato il 10 luglio 1890 al n 5 Vol. XIII atti pubblici. 2. È stata eretta in Ente Morale con D.R. il 25 Aprile 1897 e denominata Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza, secondo le norme di cui alla Legge 17 luglio 1890 n 6972 e successive modificazioni. 3. Il patrimonio dell Istituzione, costituito all inizio dai beni del suo fondatore, fu successivamente incrementato a seguito dei lasciti disposti da Gritti Maria ved. Rizzi, Ferracini prof. Don Giuseppe, Carniello Giovanni e Gatto Giuseppe e altri. 4. Con deliberazione n 15 in data 4 giugno 1969 degli Istituti Pii Riuniti di Castelfranco Veneto è stata proposta la modifica della denominazione della Casa di Ricovero in Casa di Riposo e la riproposizione di un nuovo statuto organico. 5. Con decreto del Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell interno in data 18 dicembre 1969 è stata denominata in Casa di Riposo ed è stato approvato lo statuto di detta Istituzione e registrato alla Corte dei Conti il 16 gennaio 1970 Reg. Int. foglio 187. ART. 2 (Denominazione dell Ente) La denominazione dell Istituto, chiamato Casa di Riposo, è ora la seguente Centro Residenziale per Anziani DOMENICO SARTOR con sede in Via Ospedale n 12 a Castelfranco Veneto (Tv). ART. 3 (Natura giuridica) Il Centro Residenziale per Anziani DOMENICO SARTOR è una Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza (I.P.A.B.) a sensi della L n e successive modificazioni ed integrazioni e non ha fini di lucro. 2
3 ART. 4 (Scopo) L Istituto, attualizzando le proprie finalità originarie e quelle indicate nelle tavole di fondazione, ha lo scopo di promuovere, realizzare e gestire servizi residenziali, semiresidenziali e altre iniziative socio-sanitarie e assistenziali a favore delle persone anziane e persone non autosufficienti come precisato nel Regolamento indicato dall art. 5 successivo. I servizi vengono erogati dietro corresponsione di una retta. Su deliberazione del Consiglio di Amministrazione gli stessi servizi potrebbero essere erogati con una oblazione una-tantum. Per il raggiungimento dei propri scopi l Ente potrà realizzare, alienare, acquistare, permutare beni mobili ed immobili, accettare donazioni, legati ed altre elargizioni, nonché intraprendere ogni iniziativa rispondente alle sue finalità socio-sanitarie e assistenziali, nel rispetto della vigente normativa statale e regionale. Il Centro Residenziale per Anziani DOMENICO SARTOR, parte integrante della rete dei servizi sociali del territorio, svolge la propria attività anche in sintonia con le scelte programmatiche previste nei piani di zona dell U.L.SS. di appartenenza. Al raggiungimento degli scopi istituzionali, I Ente provvede: con la propria organizzazione; mediante l utilizzo delle rendite del proprio patrimonio; mediante l utilizzo dei corrispettivi delle prestazioni erogate e stabiliti dal Consiglio di Amministrazione; mediante l utilizzo di donazioni e contributi; mediante la stipula, con enti pubblici e privati, di contratti e convenzioni. ART. 5 (Accoglimento ospiti) 1. Le norme relative all accoglimento degli ospiti nel Centro Residenziale per Anziani DOMENICO SARTOR sono fissate da apposito Regolamento interno. 2. Speciali regolamenti interni stabiliranno le modalità di comportamento degli ospiti e il funzionamento della struttura. ART. 6 (Mezzi e funzionamento) Per raggiungere gli scopi di cui all art. 4, l Ente utilizza i corrispettivi dei servizi erogati, stabiliti dal Consiglio di Amministrazione in base ai costi da sostenere e utilizzando, altresì, le rendite del proprio patrimonio, costituito da beni mobili e immobili, risultanti dagli inventari e dai pubblici registri immobiliari. Il valore complessivo del patrimonio immobiliare ammonta a ,05, come risulta dalla scheda allegata. 3
4 CAPO II - ORGANI E ISTITUZIONI DI RAPPRESENTANZA DELL ENTE 1. Sono organi dell lstituto: 1 - Di governo e di direzione politica: - Il Consiglio di Amministrazione - Il Presidente ART. 7 (Organi) 2 - Di gestione: - Il Segretario/Direttore Amministrativo quale dirigente - I Responsabili di Area organizzativa 3 - Di controllo: - Il Collegio dei Revisori dei Conti. ART. 8 (Consiglio di Amministrazione) 1. L Ente è retto da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 (cinque) membri, compreso il Presidente. 2. La nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione è soggetta alla normativa sull incapacità e incompatibilità previste dall art. 11 e seguenti della Legge n I Consiglieri sono nominati dal Sindaco del Comune di Castelfranco Veneto sentito il Consiglio Comunale e scelti tra persone estranee alla Giunta e al Consiglio Comunale. 4. Il Consiglio di Amministrazione è l Organo di direzione politica, definisce gli obiettivi e i programmi da attuare e verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite. 5. Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti nella sua prima seduta con la maggioranza assoluta dei voti dei membri assegnati. 6. Tanto il Presidente quanto i Consiglieri durano in carica 5 (cinque) anni e possono essere riconfermati senza interruzioni e svolgono la loro funzione fino alla sostituzione. 7. Il Consigliere nominato in sostituzione di un altro decaduto rimane in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio del quale viene a far parte. 4
5 8. Il Consiglio di Amministrazione promuove la partecipazione attiva degli utenti nella elaborazione degli indirizzi che dovranno caratterizzare i servizi, previa adozione di apposito regolamento. 9. Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche. 10. L attività del Consiglio di Amministrazione è disciplinata da apposito regolamento di Amministrazione. 11. Al Presidente e ai Consiglieri può essere riconosciuta una indennità di carica secondo le vigenti disposizioni di legge in materia. 12. Le misure dell indennità di carica vengono determinate con provvedimento del Consiglio di Amministrazione, tenute presenti sempre le norme in materia. ART. 9 (Decadenza) 1. I Consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive, decadono dalla carica. 2. La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione e notificata al Sindaco del Comune di Castelfranco Veneto per la conseguente sostituzione (surroga). 3. I Consiglieri decaduti non possono essere riconfermati finché dura in carica il Consiglio che ne ha proposto la decadenza. ART. 10 (Scioglimento del Consiglio di Amministrazione) 1. I membri del Consiglio di Amministrazione che intendono rinunciare all ufficio presentano le proprie dimissioni, per l accettazione, al Presidente del Consiglio di Amministrazione. Le stesse, accolte nella prima riunione utile del Consiglio stesso, saranno notificate al Sindaco del Comune di Castelfranco Veneto per la conseguente sostituzione. 2. Il Consiglio di Amministrazione dell Ente viene sciolto dalla Regione quando la maggioranza dei suoi componenti ha presentato le proprie dimissioni e il Sindaco del Comune di Castelfranco Veneto non abbia provveduto alla ricomposizione del plenum entro 45 giorni dalla notifica delle dimissioni medesime. 3. Il Consiglio di Amministrazione potrà essere sciolto dalla Regione per impossibilità di funzionamento, nei modi previsti dalla Legge, su proposta del suo Presidente. 5
6 ART. 11 (Compiti del Consiglio di Amministrazione) 1. Il Consiglio di Amministrazione in qualità di organo di governo e di direzione politico-amministrativa definisce gli obiettivi e i programmi dell Istituto da attuare e verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa: definisce le strategie, i programmi, gli obiettivi, i livelli qualitativi delle prestazioni da erogare; indica le priorità; determina le risorse da assegnare; emana le direttive di indirizzo per le attività di gestione riservate al Dirigente; controlla e verifica periodicamente i risultati. 2. In particolare delibera: Statuto e Regolamenti, il Conto Consuntivo, il Bilancio di Previsione e relative modificazioni e variazioni; determina le tariffe per i servizi erogati dall Ente; definisce le politiche del personale e ne approva le piante organiche; nomina il Collegio dei Revisori dei Conti secondo le modalità previste dalle disposizioni vigenti in materia; delibera le variazioni patrimoniali; autorizza i pubblici concorsi, le pubbliche selezioni e le gare di appalto, la contrazione di mutui; autorizza le convenzioni e le adesioni a forme associative; autorizza le spese che impegnano Bilanci di più Esercizi; esercita, oltre a quanto previsto dal presente Statuto, ogni altra attribuzione ad esso demandata dalla Legge e dai Regolamenti statali e regionali. ART. 12 (Funzionamento del Consiglio di Amministrazione) 1. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione hanno luogo: 1. nei periodi stabiliti dalla legge per l approvazione del Conto Consuntivo, del Bilancio di Previsione e per le variazioni dello stesso; 2. qualora lo richieda il Presidente; 3. per iniziativa di almeno 2 Consiglieri del Consiglio di Amministrazione. 2. L avviso di convocazione deve essere fatto pervenire al domicilio dei membri a mezzo raccomandata a mano, postale, fax, telegramma, almeno tre giorni prima della seduta e deve contenere l ordine del giorno stabilito dal Presidente. Verranno inseriti all ordine del giorno anche specifici argomenti richiesti da almeno due componenti il Consiglio di Amministrazione almeno cinque giorni prima la convocazione del Consiglio. 3. Per la convocazione d urgenza sia il testo che l avviso di convocazione con relativo ordine del giorno verrà consegnato ai Consiglieri almeno 24 ore prima a mezzo telegramma o con le forme di fonogramma. 6
7 4. Il Consiglio è presieduto dal Presidente o da chi lo sostituisce, il quale regola l andamento e lo svolgimento delle discussioni e delle votazioni. 5. Alle sedute del Consiglio di Amministrazione partecipa il Segretario/Direttore Amministrativo o chi ne fa le veci, con diritto di parere consultivo, di cui deve essere dato atto a verbale. 6. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, d ufficio o su richiesta di almeno due Consiglieri, può ammettere, durante la discussione, l intervento, ai fini informativi, di dipendenti e di consulenti o di esperti. 7. Per la validità del Consiglio di Amministrazione occorre la presenza di almeno tre componenti. Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente a maggioranza dei presenti. Per le deliberazioni attinenti allo Statuto è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione. 8. Per la validità delle adunanze non sarà computato chi avendo interesse, giusta l art. 15 L. 6972/1890, non può prendere parte alla deliberazione. 9. Le votazioni sono sempre espresse per voto palese o per appello nominale. 10. Si procede a voto segreto quando si tratti di questioni concernenti persone o su richiesta esplicita di almeno due membri del Consiglio di Amministrazione. 11. A parità di voti la proposta si intende respinta. 12. Le proposte da deliberare sono presentate al Consiglio di Amministrazione dal Presidente in relazione alle esigenze del buon funzionamento dell Ente e sono illustrate al Consiglio dal Presidente medesimo o da un Consigliere da lui personalmente delegato o dal Segretario. 13. I verbali delle sedute del Consiglio di Amministrazione sono stesi dal Segretario dell Ente in forma sintetica ma fedele alla discussione svoltasi. In assenza del Segretario, il verbale verrà redatto da altro dipendente o dal Consigliere più giovane d età. Devono essere firmati dallo stesso oltre che dal Presidente e da tutti i Consiglieri intervenuti. 14. Se qualche Consigliere, durante l adunanza, si allontana o si rifiuta di firmare ne sarà fatta menzione sul verbale. ART. 13 (Presidente) 1. Il Presidente, eletto a sensi dell art. 8, comma 5, assume la rappresentanza politico-istituzionale dell Ente e lo rappresenta legalmente di fronte a terzi e in giudizio. 7
8 2. Promuove e dirige l attività del Consiglio di Amministrazione e garantisce l esecuzione delle sue deliberazioni. Si fa interprete dell indirizzo politico presso altre Istituzioni ed esercita le competenze a lui demandate dalle Leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti interni. 3. Adotta tutti i provvedimenti che gli competono, previsti dalle Leggi, dai regolamenti e dallo Statuto. 4. In casi di assenza o di impedimento, le funzioni del Presidente sono svolte dal Vice Presidente. Il Vice Presidente viene eletto, su proposta del Presidente, dal Consiglio di Amministrazione, nella seduta successiva alla elezione del Presidente. ART. 14 (Il Segretario Direttore) 1. In ottemperanza alle disposizioni di cui agli artt. 4 e 16 del D.Lgs n 165, al Segretario Direttore, in qualità di Dirigente, spettano in applicazione dei programmi definiti dal Consiglio di Amministrazione: compiti di gestione finanziaria, tecnica e amministrativa; I adozione di tutti gli atti che impegnano l Amministrazione verso l esterno, mediante autonomi poteri di spesa; I organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo. 2. È responsabile della gestione e dei relativi risultati. 3. Il Segretario-Direttore verifica e controlla e coordina l attività degli altri Responsabili di Area, anche con potere sostitutivo. Adotta gli atti che le leggi dello Stato, della Regione e il presente Statuto non attribuiscono al Presidente ed al Consiglio di Amministrazione. Partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione con le funzioni previste dalle normative vigenti. ART. 15 (I Responsabili di Area) In esecuzione dei programmi definiti dal Consiglio di Amministrazione, previa concertazione con il Segretario Direttore, i Responsabili di Area gestiscono autonomamente l area di loro competenza mediante: La programmazione; L utilizzo e l organizzazione delle risorse umane tecniche e strumentali assegnate; La verifica ed il controllo. ART. 16 (Il Collegio dei Revisori dei Conti) 1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è nominato dal Consiglio di Amministrazione dell Ente secondo le modalità previste dalle leggi regionali. 8
9 2. Le funzioni dallo stesso esercitate nonché le relative indennità saranno definite in apposito regolamento interno. 3. I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti durano in carica tre anni e sono rieleggibili. ART. 17 (Funzionamento dei servizi) 1. Le modalità di nomina, la Pianta organica, i doveri, i diritti, le attribuzioni e le mansioni del personale dipendente sono fissati da un apposito regolamento organico, nel rispetto della vigente legislazione in materia. 2. Appositi regolamenti interni disciplineranno il funzionamento degli Uffici Amministrativi, dei servizi, dei rapporti con gli assistiti, in conformità alle disposizioni di legge e alle norme generali del presente Statuto. 3. L azione di quanti operano nell Ente deve essere ispirata al perseguimento degli scopi dell Istituto, ponendo innanzitutto la necessità di rispondere alle esigenze degli ospiti senza distinzione di condizioni personali e sociali. ART. 18 (Albo Pretorio) 1. Nella sede dell Ente sarà individuato apposito spazio da destinare ad Albo Pretorio, per la pubblicazione degli atti e avvisi previsti dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti. 2. La pubblicazione deve garantire l accessibilità, l integralità e la facilità di lettura. 3. Il Segretario/Direttore cura l affissione degli atti di cui al primo comma, avvalendosi del personale di segreteria e su attestazione ne certifica l avvenuta pubblicazione. ART. 19 (Norme Finali) Il Consiglio di Amministrazione dovrà adeguare i Regolamenti dell Ente al presente Statuto ed alle norme previste dal Decreto Legislativo n 29/93 e successive modificazioni. I Regolamenti vigenti alla data di approvazione del presente Statuto restano in vigore in quanto compatibili, fino all adozione dei nuovi Regolamenti. Per quanto non contemplato nel presente Statuto si osservano le disposizioni di legge e i regolamenti vigenti in materia di Assistenza e Beneficenza Pubblica. *************** 9
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