REGOLAMENTO CONSULTA PROVINCIALE DEL VOLONTARIATO

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1 PROVINCIA DI LIVORNO REGOLAMENTO CONSULTA PROVINCIALE DEL VOLONTARIATO Approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 224/ In vigore dal 1 febbraio 2007

2 SOMMARIO Articolo 1 - Compiti ed obiettivi 3 Articolo 2 - Organi della Consulta 3 Articolo 3 - Il Presidente e i Vicepresidenti 3 Articolo 4 - Il Comitato esecutivo della Consulta 3 Articolo 5 - L Assemblea della Consulta 4 Articolo 6 - Durata delle cariche 4 Articolo 7 - Elezione degli altri organi della Consulta 4 Articolo 8 - Organizzazione dei lavori della Consulta 4 Articolo 9 - Modifiche al regolamento 5 2

3 Articolo 1 - Compiti ed obiettivi La Consulta provinciale del Volontariato, istituita presso la sede della Provincia di Livorno, piazza del Municipio 4 Livorno, ai sensi dell art. 6 della L.R. 28/93 e successive modifiche e integrazioni, ha i seguenti scopi ed obiettivi: 1) facilitare l attuazione delle funzioni di partecipazione, solidarietà e pluralismo sociale del volontariato nel suo insieme, alla luce della legislazione Nazionale e Regionale, ed in particolare in conformità alla L.R.29/96 e L.R.41/2005; 2) esprimere pareri sui programmi della Provincia in materie di volontariato; 3) favorire rapporti costanti con enti e soggetti pubblici e privati del territorio impegnati in politiche e attività di volontariato, per sviluppare collaborazioni di comune interesse. 4) formulare proposte per promuovere iniziative sulle tematiche della solidarietà e delle politiche sociali che abbiano come interlocutori le istituzioni locali, regionali e il volontariato; 5) sensibilizzare l opinione pubblica e, in particolare, i giovani e le istituzioni alle tematiche della solidarietà e del volontariato; 6) coordinare, nel rispetto delle singole autonomie associative, le attività e i progetti che ogni singola associazione o gruppi d associazioni, in ottemperanza alle proprie attività statutarie, vorranno avanzare alla Provincia e agli Enti locali; 7) designare i due membri, uno effettivo ed uno supplente, che rappresentino la Consulta provinciale nella Consulta regionale del volontariato, eletti ai sensi dell art. 7 e. 4 lett. B) della citata Legge Regionale, tra i rappresentanti di organizzazioni non aderenti ad associazioni o federazioni regionali o nazionali. Per meglio attuare gli scopi sopra indicati la Consulta può organizzarsi in gruppi di lavoro temporaneo o in commissioni permanenti. Articolo 2 - Organi della Consulta Sono organi della Consulta: il Presidente; due Vicepresidenti; il Comitato esecutivo della Consulta; l Assemblea della Consulta; Tutte le cariche della Consulta sono gratuite. Articolo 3 - Il Presidente e i Vicepresidenti Il Presidente della Consulta è il Presidente della Provincia o Assessore da lui delegato. I Vicepresidenti sono eletti dall esecutivo tra i propri membri. Il Presidente definisce l ordine del giorno, convoca l Assemblea e dirige i lavori della stessa, dando attuazione alle sue decisioni. Il Presidente ha la funzione di rappresentare la Consulta nei rapporti con l esterno. In caso di impedimento Io sostituisce il Vicepresidente eletto con il maggior numero di preferenze (Vice presidente anziano) Articolo 4 - Il Comitato esecutivo della Consulta Il Comitato esecutivo della Consulta è nominato dall Assemblea ed è composto da 17 membri, e nello specifico: il Presidente della Consulta, 11 membri effettivi in rappresentanza delle associazioni, come di seguito indicato, 4 membri in rappresentanza delle Conferenze dei Sindaci delle articolazioni zonali, il Presidente del CeSVoT provinciale o suo delegato. Criterio per gli eletti delle associazioni: un numero proporzionale di membri in rappresentanza dei seguenti settori d attività del volontariato: 4 membri per il settore sociale 2 membri per il settore sanitario 2 membri per il settore socio-sanitario i membro per il settore ambiente i membro per il settore protezione civile i membro per il settore cultura 3

4 Sono inoltre membri effettivi del Comitato esecutivo i presidenti delle Consulte comunali ove costituite. Il Comitato esecutivo opera sulla base degli orientamenti e degli indirizzi individuati dall assemblea e ne attua le decisioni. Può inoltre avanzare proposte e programmare iniziative coerenti con gli scopi e i compiti della Consulta. Il Comitato esecutivo si riunisce almeno quattro volte l anno e ogni volta che il Presidente lo reputi necessario, o lo richieda almeno 1/3 dei suoi membri rappresentanti delle associazioni. In caso di dimissioni o decadenza di uno o più componenti del Comitato si dovrà procedere alla sua sostituzione con altri membri appartenenti alla stessa associazione o allo stesso gruppo. Il Comitato esecutivo relaziona, almeno una volta l anno, all Assemblea sull attività svolta. Per la validità della riunione del Comitato esecutivo occorre la presenza della maggioranza dei membri nominati in rappresentanza delle associazioni. Per la validità delle sue deliberazioni è necessario il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti effettivi. Il Comitato esecutivo può organizzare i propri lavori attraverso la costituzione di gruppi cui far partecipare anche esperti esterni al Comitato stesso. Articolo 5 - L Assemblea della Consulta L Assemblea della Consulta è composta da un rappresentante d ogni associazione iscritta nell albo del volontariato. I componenti dell Assemblea della Consulta sono nominati singolarmente dall associazione di volontariato di cui fanno parte e potranno essere sostituiti ogni qualvolta l associazione di volontariato lo ritenga opportuno. Le nomine devono essere fatte tramite comunicazione scritta al Presidente della Consulta. Il rappresentante nell Assemblea decade nel caso di cancellazione dell associazione di appartenenza dall Albo Regionale del volontariato o con la scadenza del mandato del Presidente della Provincia. I membri della Consulta prestano gratuitamente la loro opera. L Assemblea della Consulta si riunisce, su convocazione del Presidente, mediante comunicazione scritta a ciascuna associazione, almeno due volte l anno in via ordinaria e, in via straordinaria, ogni volta che lo deliberi il Comitato esecutivo o lo richieda almeno 1/3 dei membri dell Assemblea. La lettera di convocazione dovrà contenere l ordine del giorno degli argomenti da trattare e sarà spedita almeno 10 giorni prima di quello fissato per l adunanza. L avviso di comunicazione prefissa anche l adunanza in seconda convocazione, che può aver luogo decorsa un ora dalla prima convocazione. In prima convocazione l Assemblea è valida se sono presenti almeno il 50% più uno dei suoi membri. In seconda convocazione è valida con almeno un decimo degli aventi diritto. Le decisioni sono assunte con la maggioranza dei voti dei presenti. Articolo 6 - Durata delle cariche L Assemblea, il Comitato esecutivo, il Presidente, i due Vicepresidenti, restano in carica per tutta la durata del mandato amministrativo del Presidente della Provincia. Fino all insediamento della nuova Giunta e quindi all elezione del nuovo Presidente, la Consulta rimane in carica ed è presieduta dal Vice Presidente anziano. Articolo 7 - Elezione degli altri organi della Consulta Una volta costituita l Assemblea, nella sua prima seduta viene eletta la Commissione elettorale. La Commissione elettorale è presieduta di diritto dal Presidente del Cesvot e da due membri in rappresentanza delle associazioni facenti parte dell Assemblea che non intendono candidarsi per il Comitato esecutivo. Alla Commissione pervengono le candidature delle Associazioni per ogni settore indicato dal presente regolamento all art. 4. Ogni Associazione può candidare un solo membro che deve essere il candidato designato a rappresentare i Associazione nell Assemblea. La Commissione nella lettera di convocazione delle elezioni invia ad ogni associazione facente parte dell Assemblea la lista dei candidati divisi per settore. Nella seduta successiva vengono eletti gli 11 membri dei comitato esecutivo che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze. Una volta eletto, il Comitato elegge al suo interno i due Vice presidenti, un uomo ed una donna. Articolo 8 - Organizzazione dei lavori della Consulta La Provincia provvede all organizzazione dei lavori della Consulta tramite i propri uffici e le proprie strutture. 4

5 La Provincia, nei limiti delle proprie risorse, può farsi carico degli oneri di funzionamento e delle iniziative eventualmente proposte dalla Consulta con le risorse disponibili nel proprio bilancio e con riferimento agli obiettivi specificati nel Piano Esecutivo di Gestione. Articolo 9 - Modifiche al regolamento Tale regolamento può essere modificato a maggioranza dell Assemblea, su proposta del Comitato esecutivo. 3 La presidenza della Consulta affidata al Presidente della Provincia ha carattere transitorio e può essere valutata, trascorso un anno dall insediamento, l opportunità di elezione del Presidente all interno dell Assemblea. Formattazione del testo a cura della Segreteria Generale Ultima revisione

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