COMUNE DI VALENZANO Provincia di Bari

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1 COMUNE DI VALENZANO Provincia di Bari REGOLAMENTO COMUNALE PER LA PROMOZIONE DELL ASSOCIAZIONISMO L ISTITUZIONE DELL ALBO DELLE ASSOCIAZIONI E DELLA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI Approvato con deliberazione consiliare n. 06 del 10 febbraio 2011 diventata esecutiva in data 24 febbraio

2 INDICE Capo primo - Promozione dell Associazionismo pag. 3 Art. 1: Finalità pag. 3 Art. 2: Istituzione dell Albo delle Associazioni pag. 3 Art. 3: Modalità di iscrizione pag. 3 Art. 4: Revisione dell Albo pag. 4 Art. 5: Cancellazione dall Albo pag. 4 Art. 6: Pubblicità pag. 4 Capo Secondo - Diritti ed Obblighi dei Soggetti Associativi pag. 5 Art. 7: Diritti dei Soggetti Associativi pag. 5 Art. 8: Convenzioni pag. 5 Art. 9: Obblighi dei Soggetti Associativi pag. 5 Capo terzo Consulta delle Associazioni pag. 6 Art. 10: Istituzione della Consulta delle Associazioni pag. 6 Art. 11: Compiti della Consulta pag. 6 Art. 12: Organi della Consulta pag. 7 Art. 13: Compiti dell Assemblea pag. 7 Art. 14: Funzionamento dell Assemblea pag. 7 Art. 15: Il Comitato Esecutivo pag. 8 Art. 16: Il Presidente pag. 8 Art. 17: Entrata in vigore pag. 8 2

3 CAPO I PROMOZIONE DELL ASSOCIAZIONISMO Art. 1 Finalità 1. Il Comune di Valenzano, in ottemperanza all art. 1 comma 8 dello Statuto Comunale, riconosce e promuove il pluralismo associativo per la tutela dei diritti dei cittadini, l esercizio della solidarietà civica, la crescita culturale della comunità, la tutela del territorio, lo sviluppo delle attività educative, ricreative e sportive. 2. Il Comune promuove, sostiene e favorisce l attività delle libere forme associative nel rispetto reciproco di autonomia e garantisce i diritti attribuiti dalla Costituzione, dalle Leggi Statali e Regionali e dall art. 6 dello Statuto Comunale. Art. 2 Istituzione dell Albo delle Associazioni 1. Con il presente Regolamento, al fine di promuovere l Associazionismo, è istituito l Albo delle Associazioni che perseguono una o più finalità di cui all art 1 e che non hanno scopo di lucro. 2. L albo è suddiviso nei seguenti elenchi: attività culturali, attività educative; attività di tutela dei diritti; attività sportive; attività ambientali; attività sociali; attività ricreative e del tempo libero; attività di volontariato. 3. Possono richiedere l iscrizione all Albo le Associazioni, i Comitati e gli Organismi rappresentativi di interessi diffusi regolarmente costituiti e operanti nell ambito comunale, con sede nel territorio comunale. 4. Possono altresì essere iscritti all Albo i Soggetti Associativi a carattere nazionale, regionale e provinciale, che svolgono, tramite una loro sezione, attività nell ambito comunale. 5. L atto costitutivo e lo statuto, con i relativi aggiornamenti connessi, devono essere redatti in ossequio a quanto disposto dal codice civile e dalla normativa di settore vigente, per le diverse forme giuridiche che i soggetti associativi assumono. Art. 3 Modalità d iscrizione 1. La domanda di iscrizione all Albo, redatta in carta semplice deve essere presentata al Sindaco unitamente alla seguente documentazione: atto costitutivo; statuto; eventuali aggiornamenti intervenuti nell atto costitutivo e/o nello statuto; 3

4 elenco nominativo, con relativo indirizzo, di coloro che ricoprono le diverse cariche associative, con espressa indicazione del legale rappresentante; 2. La domanda di iscrizione dovrà contenere espressa e motivata indicazione della tipologia o delle tipologie di cui all art.2 comma 2, ove si chiede l inserimento, specificando il referente. 3. L iscrizione avviene con determinazione del Responsabile del Settore Servizi alla Città, previa verifica dei necessari presupposti. 4. I Soggetti Associativi aventi sede nel territorio comunale o che svolgono attraverso una loro sezione attività nel Comune, già iscritte all Albo regionale, sono iscritte d ufficio all Albo comunale, previa richiesta e dichiarazione d iscrizione all Albo regionale suddetto. 5. Le domande per le iscrizioni devono pervenire entro il 31 gennaio di ogni anno. L Ufficio Servizi alla Città cura l aggiornamento del suddetto Albo, con cadenza annuale, pubblicandolo sul sito istituzionale del comune. 6. In sede di prima applicazione del presente Regolamento, le domande dovranno essere presentate entro il sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente atto. Art. 4 Revisione dell Albo 1. Al fine di verificare il permanere dei requisiti, in base ai quali è stata disposta l iscrizione, viene effettuata una revisione annuale dell Albo stesso, in previsione della quale i Soggetti Associativi, allo scadere di ogni anno dalla data di iscrizione, su invito dell Ufficio competente inviano al Comune: eventuali variazioni dello statuto o delle cariche sociali; una relazione sull attività svolta nel precedente anno solare con riferimento ai dati finanziari di acquisizione ed utilizzazione delle risorse. 2. Ogni altra variazione dello statuto, che si verifichi nel corso dell anno, va comunicata al Sindaco entro trenta giorni. Art. 5 Cancellazione dall Albo 1. Qualora il Soggetto Associativo iscritto all Albo perda uno dei requisiti necessari o non ottemperi a quanto previsto dal predetto art. 4, si procede alla cancellazione dall Albo mediante determinazione del competente Responsabile di Area. 2. La cancellazione dall Albo comporta la risoluzione dei rapporti convenzionali e delle autorizzazioni in atto e va comunicata alla Associazione interessata. Art. 6 Pubblicità 1. Il Comune di Valenzano cura la pubblicazione annuale dell elenco dei Soggetti Associativi iscritti all Albo sul suo sito istituzionale. 4

5 CAPO II DIRITTI ED OBBLIGHI DEI SOGGETTI ASSOCIATIVI Art. 7 Diritti dei Soggetti Associativi 1. L Amministrazione Comunale può richiedere specifici pareri e collaborazioni ai Soggetti Associativi iscritti all Albo su materie di loro competenza, proponendo incontri e consultazioni con gli stessi, al fine di giungere a comuni decisioni per l interesse pubblico, strumento privilegiato di tale attività saranno le Consulte, di cui al Capo III. 2. I Soggetti Associativi, al fine di favorire la propria funzione propositiva e di consultazione, possono presentare istanze, petizioni, proposte nei settori di loro competenza. Tale funzione risulta utile per perseguire finalità di interesse generale della comunità locale e di partecipazione nell attività di programmazione del Comune. 3. Il Comune, con l osservanza delle norme dettate a tutela della parità di trattamento, considera l iscrizione all Albo quale condizione necessaria per accedere alla concessione di contributi, sovvenzioni e vantaggi economici, secondo le modalità e le forme di ammissione previsti dai regolamenti vigenti e le disponibilità di bilancio. Art. 8 Convenzioni 1. Al fine di promuovere la realizzazione di programmi di interesse locale, il Comune può stipulare specifiche convenzioni con i Soggetti Associativi nel rispetto di quanto disposto dal presente Regolamento e dalla vigente normativa. 2. Fatta salva l applicazione della disciplina per la stipula dei contratti nella Pubblica Amministrazione, il Comune nello stipulare delle convenzioni con i Soggetti Associativi deve espressamente prevedere, fra le clausole inderogabili, disposizioni atte ad assicurare la verifica da parte di rappresentanti del Comune dello svolgimento delle prestazioni, il controllo della loro qualità, la durata delle convenzioni e i casi e le modalità di disdetta delle stesse. 3. L Amministrazione Comunale può, altresì, stipulare convenzioni con i Soggetti Associativi per la concessione all utilizzo di immobili e/o strutture rientranti nel patrimonio comunale. Nelle convenzioni, che disciplinano i rapporti di conduzione in concessione, si regolano la correttezza nell uso e il canone di conduzione se dovuto, secondo la normativa e la disciplina regolamentare vigente in materia. La durata del rapporto concessorio se non stabilito da altra disciplina regolamentare vigente, è fissata al massimo in due anni, ed è rinnovabile; esso può essere revocato, a insindacabile giudizio dell Amministrazione comunale, per il venir meno dei requisiti o per altri gravi motivi, su relazione del Settore di competenza. Art. 9 Obbligo dei Soggetti Associativi 1. I Soggetti Associativi iscritti all Albo hanno l obbligo di formazione del bilancio, dal quale devono risultare i beni, i contributi e ogni altra forma di reperimento di risorse, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte degli associati. 5

6 2. I Soggetti Associativi assicurano la piena informazione circa la modalità di attuazione dell attività associativa e garantiscono il diritto di accesso alle informazioni in loro possesso, secondo le modalità disciplinate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive integrazioni e modificazioni. CAPO III CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI Art. 10 Istituzione della Consulta delle Associazioni 1. Con il presente Regolamento, ai sensi e per gli effetti dell art.59 comma 3 dello Statuto Comunale, è istituita la Consulta delle Associazioni. 2. La Consulta è composta: dal legale rappresentante o da un suo delegato, di ciascuna delle Associazioni iscritte all Albo delle Associazioni di cui al Capo II; dal Sindaco; dall Assessore alla Cultura; dall Assessore alla Pubblica Istruzione; dall Assessore alla Partecipazione; dall Assessore alle Politiche Sociali; da un rappresentante docente del Consiglio di Circolo; da un rappresentante docente del Consiglio di Istituto delle scuole presenti sul territorio; da un rappresentante per ogni Istituto di Formazione e/o di Ricerca presenti sul territorio. 3. La mancata nomina di un rappresentante di cui al comma precedente non inficia la validità e la potestà della Consulta. 4. Con proprio atto la Giunta Comunale, annualmente. in conformità al presente Regolamento, costituisce la Consulta delle Associazioni. 5. Ogni forma di partecipazione avviene a titolo gratuito. Art. 11 Compiti della Consulta 1. La Consulta delle Associazioni ha i seguenti compiti: coordinare le varie Associazioni iscritte all Albo comunale per le attività che queste attuano per concessione dell Amministrazione o per progetti finanziati dalla stessa; promuovere un programma comune fra le Associazioni iscritte all Albo comunale da proporre al Comune per le finalità di cui all art. 1 comma 1; sostenere attività comuni alle Associazioni nei confronti di tutta la popolazione; esprimere pareri consultivi, sulle scelte dell Amministrazione stessa, che incidono sull attività delle Associazioni; stimolare la partecipazione dei cittadini alle iniziative e alle problematiche relative alle finalità di cui all art. 1 comma 1; 6

7 coordinare le iniziative volte al miglioramento del livello culturale e alla diffusione della cultura e dell arte tra tutti i cittadini, nonché del miglioramento della qualità ambientale e della vita e dei servizi socio educativi del territorio; 2. Il parere della Consulta ha solo valore consultivo, non obbligatorio e non vincolante per l Amministrazione, tuttavia se il provvedimento dell Ente dovesse essere difforme dal parere espresso dalla Consulta, esso dovrà essere adeguatamente motivato. 3. La Consulta si riunisce nei locali che l Amministrazione mette a disposizione presso la sede del Palazzo Comunale o altra sede dell Ente stesso, ogni qualvolta si renda necessario e comunque almeno una volta l anno, in tempo utile rispetto alla formazione del Bilancio di Previsione su convocazione degli organi preposti o del Sindaco. 1. Sono organi della Consulta: L Assemblea Il Presidente Il Comitato Esecutivo Art. 12 Organi della Consulta 2. Gli organi esecutivi della Consulta, Presidente e Comitato Esecutivo, restano in carica 2 anni. 3. Le cariche di membro dell Assemblea, Presidente e membro del Comitato Esecutivo sono gratuite. Art. 13 Compiti dell assemblea 1. L Assemblea della Consulta è l organo di indirizzo, di programmazione generale e di impulso e realizza le pari opportunità. 2. E presieduta dal Presidente. 3. L Assemblea della Consulta elegge il Comitato Esecutivo, composto da un numero dispari minimo di 3 membri ed un massimo di 9 membri, di cui almeno i 2/3 rappresentanti di Associazioni iscritte all Albo Comunale. Art. 14 Funzionamento dell Assemblea 1. La seduta di insediamento dell Assemblea è convocata dal Sindaco. Nella seduta di insediamento l Assemblea procede all elezione dei membri del Comitato Esecutivo, individuati tra i suoi componenti. 2. Successivamente, l Assemblea è convocata dal Presidente e dallo stesso, in un termine non superiore a 7 giorni, su richiesta o di 1/3 dei membri dell Assemblea o di 1/3 dei membri del Comitato Esecutivo o del Sindaco, inserendo all ordine del giorno la questione per la quale è stata richiesta la convocazione. 7

8 3. Di ciascuna riunione viene redatto uno specifico verbale a cura di un componente dell Assemblea, da inviarsi all Ufficio dell Ente che cura il sistema partecipativo. Art. 15 Il Comitato Esecutivo 1. Il Comitato esecutivo viene eletto, con maggioranza semplice, dall Assemblea nella sua seduta d insediamento, e dura in carica 2 anni. Elegge al suo interno, con i 2/3 dei voti, il Presidente e il Vice Presidente. 2. I membri sono rieleggibili per un massimo di 2 mandati consecutivi. 3. Spetta al Comitato Esecutivo il compito di istruire, predisporre, approfondire, gestire e realizzare tutto quanto di competenza dell Assemblea. Art. 16 Il Presidente 1. Il Presidente resta in carica 2 anni ed è rieleggibile massimo per 2 mandati consecutivi. 2. Nel caso in cui il Presidente non possa svolgere le sue funzioni, viene sostituito dal Vice Presidente e in mancanza dal componente più giovane. 3. Il presidente rappresenta la Consulta delle Associazioni, convoca, presiede e coordina le riunioni. Art. 17 Entrata in vigore 1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello in cui è divenuta esecutiva ad ogni effetto la deliberazione della sua adozione. 2. Il Sindaco provvede a dar notizia ai cittadini dell istituzione e attivazione dell Albo delle Associazioni operanti nei settori di competenza e delle modalità d iscrizione così come previsto dal presente Regolamento. 8

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