Fiscal Approfondimento
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- Viviana Nardi
- 9 anni fa
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1 Fiscal Approfondimento Il Focus di qualità N L ambito soggettivo nel comparto agricolo La qualifica di coltivatore diretto e imprenditore agricolo professionale. Categoria: Agricoltura Sottocategoria: Soggetti agricoli A cura di Carla De Luca Sotto il profilo soggettivo in agricoltura sono presenti le seguenti figure: il produttore agricolo ordinario, l imprenditore agricolo professionale, che svolge l attività agricola e usufruisce di molte agevolazioni fiscali (l acquisto di terreni assolvendo la sola imposta catastale dell 1%; accesso al compendio unico di cui all articolo 7 del D.Lgs. n. 99/2004; esonero dal pagamento del contributo di costruzione per i fabbricati rurali [oneri di urbanizzazione]; maggiorazione dell indennità di esproprio di terreni agricoli; priorità nell accesso ai contributi regionali; riconoscimento della natura di fabbricato rurale per le abitazioni possedute da società; agevolazioni in materia di ICI/IMU), e il coltivatore diretto, che esercita attività agricole e, oltre ai benefici previsti per l imprenditore agricolo professionale, gode, in via esclusiva, anche del diritto di prelazione per l acquisto del terreno coltivato in affitto, ovvero, se proprietario dei terreni confinanti, del conseguente diritto di riscatto. Premessa La trattazione del regime fiscale in agricoltura non può prescindere dalla definizione civilistica di imprenditore agricolo, in quanto la normativa tributaria fa riferimento, in linea generale, all esercizio delle attività agricole indicate nell articolo 2135 del codice civile. Tale ultima disposizione è stata radicalmente modificata dall articolo 1 del D.Lgs. n. 228 del 18 maggio 2001, entrato in vigore il 30 giugno 2001, che rappresenta il provvedimento principale per quanto riguarda la disciplina del comparto agricolo. 1
2 Sono stati emanati anche il D.Lgs. n. 226 del 18 maggio 2001 in materia di modernizzazione e ammodernamento del settore della pesca e dell acquacoltura e il DLgs. n. 227 del 18 maggio 2001 riguardante il settore forestale. L art L articolo 2135 del c.c. c.c. L articolo 2135 del codice civile, principale riferimento per ogni altra disposizione, definisce la figura di imprenditore agricolo; dunque, un soggetto può acquisire la qualifica professionale di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale, o di società agricola, soltanto se svolge le attività indicate nel citato articolo c.c. La norma enuncia, nella sostanza, le attività aventi natura agricola, a nulla rilevando l aspetto soggettivo; infatti, sono imprenditori agricoli sia le persone fisiche sia le società di persone o di capitali e gli enti. La norma contempla anche le cooperative che operano nel settore agricolo, sia a valle (di trasformazione e vendita) sia a monte (centri di acquisto). Ovviamente deve trattarsi di un attività economica svolta con fini di lucro, non potendosi annoverare tra gli imprenditori agricoli i soggetti che esercitano la coltivazione del terreno o l allevamento degli animali ai fini dell autoconsumo. Le attività agricole È imprenditore agricolo chi esercita le attività di coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, selvicoltura e allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o che possono utilizzare il fondo. Dunque, dalla norma civilistica emergono due importanti considerazioni: 1. l attività agricola non deve comprendere l intero ciclo produttivo, ma una fase apprezzabile di esso. Terminano, quindi, le controversie giuridiche in atto, secondo le quali, ad esempio, l attività di allevamento sarebbe stata agricola se l animale fosse nato in azienda e se l alimentazione necessaria fosse rappresentata da mangimi ottenuti sul fondo; ora la norma è chiara: anche il semplice allevamento, non a ciclo chiuso, è agricolo. 2
3 Il Ministero delle Finanze, con risoluzione n del 10 ottobre 1991, sentita l Avvocatura dello Stato, aveva già precisato che l attività di allevamento doveva essere considerata agricola anche se: - gli animali erano stati acquistati all esterno; - la permanenza degli animali sul fondo non comprendeva tutta la durata del ciclo biologico di ogni singolo animale, ma soltanto una fase apprezzabile di esso; - gli animali erano venduti prima che si riproducessero, quindi senza che l allevamento avesse l effetto della riproduzione; - all alimentazione degli animali si provvedeva con mangimi provenienti anche totalmente dall esterno del fondo. Questi principi trovano piena legittimazione nell ambito dell articolo 2135 del codice civile. Nel settore florovivaistico si può considerare agricola la produzione di piante e fiori che non siano germogliati nel vivaio, ma che sono stati acquistati presso terzi a uno stato vegetativo avanzato; presso l azienda deve essere maturato, comunque, un incremento qualitativo e quantitativo apprezzabile. Anche in questo caso l Amministrazione Finanziaria aveva riconosciuto natura agricola alla produzione di vegetali, senza lo svolgimento dell intero ciclo, con la Circolare n. 328/E del 24 dicembre l articolo 2135 contempla l attività agricola svolta mediante l utilizzo solo potenziale del terreno; infatti la norma fa riferimento alle attività che utilizzano o che possono utilizzare fondo". Quindi, non vi sono limitazioni al fine di considerare agricole l attività di allevamento di animali senza terra, la coltivazione di piante e fiori in vasi su piani rialzati, la coltivazione di funghi (che comunque è considerata agricola anche ai fini delle imposte dirette ai sensi degli artt. 28, comma 4-bis e 34, comma 4, del Tuir) e l acquacoltura che ha avuto il riconoscimento di attività agricola dalla Legge 5 febbraio 1992, n La Legge 23 agosto 1993, n. 349 e il decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali 28 gennaio 1994 hanno stabilito che ha natura agricola l attività di allevamento di cani che disponga di almeno cinque fattori e una produzione di almeno trenta cuccioli. 3
4 NORMA CIVILISTICA CHE DISCIPLINA IL COMPARTO AGRICOLO articolo 2135 del c.c. 1. l attività agricola non deve comprendere l intero ciclo produttivo, ma una fase apprezzabile di esso; 2. l articolo 2135 contempla l attività agricola svolta mediante l utilizzo solo potenziale del terreno. Le attività agricole connesse In materia di attività connesse all agricoltura, cioè quelle complementari e accessorie alla produzione agricola principale, finalizzate a valorizzare i propri prodotti, l art prevede notevoli aperture, rivoluzionando il quadro precedente. Il terzo comma prevede che si intendono, comunque, connesse: - le attività esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall allevamento di animali; - nonché le attività dirette alla fornitura di beni e servizi mediante l utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell azienda normalmente impiegate nell attività agricola esercitata. Ai fini della qualificazione dell attività connessa come agricola è richiesto: - in primo luogo, un collegamento soggettivo, nel senso che le attività devono essere svolte dalla stessa impresa che esercita l attività agricola principale; - inoltre, è indispensabile un collegamento aziendale, cioè i prodotti manipolati o trasformati devono provenire prevalentemente dalla coltivazione fondo o dall allevamento. L ATTIVITÀ CONNESSA È AGRICOLA SE Le attività connesse vengono svolte dalla stessa impresa che esercita l attività agricola principale i prodotti manipolati o trasformati devono provenire prevalentemente dalla coltivazione fondo o dall allevamento. 4
5 Tali attività, quindi, singolarmente potrebbero essere qualificate come commerciali o industriali, ma se svolte in connessione con un attività agricola, acquistano ex lege carattere agricolo. Si rammenta che l articolo 4 del D.Lgs. n. 228/2001 consente la vendita diretta al dettaglio di prodotti ottenuti prevalentemente dal proprio fondo e ciò potrebbe far ritenere che anche la semplice commercializzazione sia attività agricola. Da un punto di vista civilistico, in attesa che si formi una consolidata giurisprudenza, si può ritenere che la commercializzazione di prodotti agricoli (ma non di altri beni), possa essere considerata attività agricola, in coerenza con il disposto di cui al citato articolo 4. Sotto il profilo fiscale, invece, l Agenzia delle entrate, con circolare n. 44/E del 15 novembre 2004, ha chiarito che la commercializzazione di prodotti altrui è del tutto priva di ogni legame di strumentalità e complementarietà con l attività di coltivazione del fondo o di allevamento e che, pertanto, non rientra nel reddito agrario. Al contrario, la trasformazione del proprio prodotto, con l aggiunta di prodotti di terzi, anche per aumentare la quantità dei prodotti da immettere sul mercato, assume una funzione strumentale alla attività di produzione. Ad esempio, ha certamente natura agricola la trasformazione in vino dell uva prodotta, anche con l aggiunta di altra uva acquistata in misura non prevalente presso terzi. Analogamente la produzione di conserve o di marmellate giustifica l acquisto di prodotti all esterno. Invece, per un florovivaista la rivendita di piante e fiori acquistati presso terzi, senza che si sia verificato un incremento qualitativo, non rientra nel reddito agrario. In base a quanto stabilito dall articolo 2135 del c.c., le attività connesse sono caratterizzate dal fatto che: - non è più richiesto l esercizio normale dell agricoltura; - viene introdotto il concetto di prevalenza; - vengono inseriti i servizi. 5
6 ATTIVITÀ AGRICOLE CONNESSE articolo 2135 del c.c. - NON È RICHIESTO L ESERCIZIO NORMALE DELL AGRICOLTURA - CONCETTO DI PREVALENZA - PRESTAZIONI DI SERVIZI SONO CONSIDERATI ATTIVITÀ CONNESSE L esercizio normale dell agricoltura L originaria formulazione dell articolo 2135 del codice civile considerava agricole per connessione le attività di: - trasformazione; - e alienazione dei prodotti agricoli; quando rientravano nell esercizio normale dell agricoltura. Il criterio della normalità implicava una indagine di fatto per accertare se una determinata attività di trasformazione o commercializzazione fosse usuale per il produttore agricolo, in relazione alle: - dimensioni dell azienda; - alla località in cui l impresa operava; - ai mezzi di cui si avvaleva; - al tempo in cui veniva esercitata. Di conseguenza, in giurisprudenza molte sentenze negavano la natura agricola, ad esempio, all attività di macellazione degli animali bovini e suini, fondando il diniego sul principio della normalità. In base all attuale formulazione della norma, numerose attività, in passato escluse dall agricoltura, ora vi possono rientrare a pieno titolo, come ad esempio: la trasformazione di frutta e pomodori in conserve; la trasformazione delle mele in sidro; la trasformazione di frutta in marmellate; la produzione di birra; la produzione di grappa; la produzione di pane; la macellazione e la vendita di carni, nonché la produzione di salumi; la pastorizzazione, l imbottigliamento e la vendita del latte; la monta taurina ed equina praticata su animali di terzi e non il metodo 6
7 della fecondazione artificiale; la raffinazione e la confezione di cera e miele; la brillatura del riso; la trasformazione in carbone del legname proveniente dal taglio dei propri boschi; lavori agricoli per conto terzi effettuati con i mezzi utilizzati in azienda. Il concetto di prevalenza Le attività di manipolazione, trasformazione e simili possono avere per oggetto anche prodotti acquistati presso terzi, purché risultino prevalenti i prodotti propri. In ordine al concetto di prevalenza, l Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 44/E del 2004, ha chiarito che è possibile procedere: - al confronto in termini quantitativi fra i prodotti ottenuti dall attività agricola principale e i prodotti acquistati da terzi, se trattasi di beni appartenenti allo stesso comparto agronomico e della stessa specie; - mentre si deve adottare il criterio del valore se trattasi di beni diversi. Si pensi a un acquisto di vino da taglio per un 40% in volume del proprio prodotto, ma per un valore superiore; il prodotto ottenuto ha natura agricola, anche se, in realtà, la maggiore qualità del prodotto acquistato è differente dal prodotto proprio. Naturalmente, i prodotti acquistati devono, comunque, essere beni di derivazione agricola; non può, ad esempio, avere natura agricola il commercio di vasi nell ambito di una attività florovivaistica. I principi affermati dall Agenzia delle Entrate rappresentano un utile supporto interpretativo della norma anche sotto il profilo civilistico. I medesimi criteri sono stati adottati per la qualificazione di attività agricola della produzione di energia elettrica, ad eccezione di quella ottenuta con strutture fotovoltaiche per la quale l Agenzia delle Entrate ha creato, invece, un rapporto con l entità dell attività agricola esercitata. Le prestazioni di servizio L articolo 2135 del c.c. considera agricole anche le prestazioni di servizi fornite mediante l utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse della azienda, normalmente impiegate nella attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale. Quindi, entro certi limiti, rientra nella sfera dell agricoltura anche l attività di prestazione di servizi. 7
8 Le condizioni affinché i servizi rientrino nell agricoltura sono due: - le attrezzature impiegate per le prestazioni di servizi devono essere le medesime utilizzate normalmente nella azienda agricola (ad esempio, un agricoltore che non produce cereali non può svolgere il servizio di mietitura per conto di terzi); - le attrezzature utilizzate nelle attività di servizi devono essere impiegate prevalentemente nell attività agricola. La quantificazione della prevalenza non è semplice: si può fare riferimento alle ore macchina (es. aratura per 50 ore nella azienda e 49 ore presso terzi), oppure alla superficie di terreno lavorata o, ancora, alle quantità di gasolio consumato. Questa disposizione favorisce il settore florovivaistico nel quale, normalmente, le imprese, oltre alla produzione, svolgono le manutenzioni ai giardini e simili. Ovviamente le prestazioni devono essere svolte con il personale e le attrezzature dell azienda agricola. La norma fa riferimento, oltreché alle attrezzature, anche alle risorse dell azienda agricola: si ritiene che tra queste debba essere ricompresa, in primo luogo, la forza lavorativa. Le cooperative agricole Oltre alle cooperative agricole di conduzione dei terreni, le quali sono sempre rientrate nell articolo 2135 del c.c., la norma contempla anche quelle che operano sia a valle che a monte della produzione agricola. In sostanza, si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli e i loro consorzi quando: - utilizzano, per lo svolgimento delle attività agricole, prevalentemente prodotti dei soci (cooperative che operano a valle); - ovvero che forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura e allo sviluppo del ciclo biologico (cooperative che operano a monte). Quindi, non solo le cooperative di trasformazione (latte, olio, vino, conserve, ecc.), ma anche quelle di acquisto collettivo sono classificate fra gli imprenditori agricoli. 8
9 IMPRENDITORI AGRICOLI COOPERATIVE A VALLE utilizzano, per lo svolgimento delle attività agricole, prevalentemente prodotti dei soci COOPERATIVE A MONTE forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico Ambito soggettivo in agricoltura Sotto il profilo soggettivo in agricoltura sono presenti le seguenti figure: - produttore agricolo ordinario: chiunque può svolgere una attività agricola (persona fisica, società, ente) di cui all articolo 2135 del c.c., non essendo tale attività preclusa a nessuno; semmai, il soggetto deve valutare se l altra attività svolta sia compatibile; ad esempio, l ordinamento professionale di dottore commercialista vieta l esercizio dell attività agricola; - imprenditore agricolo professionale: svolge l attività agricola e usufruisce delle seguenti agevolazioni: - acquisto di terreni assolvendo la sola imposta catastale dell 1%; - accesso al compendio unico di cui all articolo 7 del D.Lgs. n. 99/2004; - esonero dal pagamento del contributo di costruzione per i fabbricati rurali (oneri di urbanizzazione); - maggiorazione dell indennità di esproprio di terreni agricoli; - priorità nell accesso ai contributi regionali; - riconoscimento della natura di fabbricato rurale per le abitazioni possedute da società; - agevolazioni in materia di ICI/IMU; - coltivatore diretto: esercita attività agricole e, oltre ai benefici previsti per l imprenditore agricolo professionale, ha, in via esclusiva, il diritto di prelazione per l acquisto del terreno coltivato in affitto, ovvero, se proprietario dei terreni confinanti, ha il conseguente diritto di riscatto. 9
10 AMBITO SOGGETTIVO IN AGRICOLTURA FIGURA BENEFICI 1) PRODUTTORE AGRICOLO ORDINARIO - Acquisto di terreni assolvendo la sola imposta catastale dell 1%; - accesso al compendio unico di cui all articolo 7 del D.Lgs. n. 99/2004; 2) IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE - esonero dal pagamento del contributo di costruzione per i fabbricati rurali (oneri di urbanizzazione); - maggiorazione dell indennità di esproprio di terreni agricoli; - priorità nell accesso ai contributi regionali; - riconoscimento della natura di fabbricato rurale per le abitazioni possedute da società; - agevolazioni in materia di ICI/IMU. 3) COLTIVATORE DIRETTO BENEFICI PREVISTI PER L IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE + diritto esclusivo di prelazione per l acquisto del terreno coltivato in affitto- se proprietario dei terreni confinanti, ha il diritto di riscatto. Gli effetti di essere considerato imprenditore agricolo Il più ampio ambito di qualificazione delle attività agricole introdotto dalla legge di orientamento, pur non avendo un immediata rilevanza fiscale (fatta eccezione per l Iva), produce effetti in campo previdenziale e contributivo. Pertanto anche le attività connesse (ad esempio, la macellazione degli animali) assumendo natura agricola, sono soggette alle seguenti condizioni: - assolvimento dei contributi agricoli per i lavoratori dipendenti; - svolgimento, per le società semplici, di attività che prima erano inibite 10
11 (ad esempio, manutenzione giardini se accessoria all attività vivaistica, o attività di servizi per conto terzi per le aziende agricole); - impossibilità di dichiarazione di fallimento in caso di insolvenza; - accesso ai contributi pubblici erogati dalle Regioni o dall Unione Europea; - agevolazioni fiscali e contributive per imprenditori agricoli professionali (acquisto terreni e costruzioni edifici). Il coltivatore diretto La qualifica di coltivatore diretto, ai fini fiscali, assume rilevanza in materia di imposta di registro e ipotecaria (esenzione dall imposta proporzionale per il trasferimento di terreni agricoli e relative pertinenze, e per l acquisto di terreni indivisibili) e di ICI/MU. In base all articolo 31 della Legge 26 maggio 1965, n. 590, è coltivatore diretto colui che si dedica direttamente e abitualmente alla coltivazione dei fondi e all allevamento degli animali, sempreché la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore a un terzo di quella occorrente per le normali necessità della coltivazione del fondo, dell allevamento e del governo degli animali; per il calcolo della forza lavorativa, il lavoro della donna e equiparato a quello dell uomo. Ai fini previdenziali, l iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti è curata dall INPS; anche il socio di società di persone mantiene l iscrizione negli elenchi ai fini pensionistici. La normativa civilistica prevede un limite superiore di copertura. L articolo 1647 del codice civile, in materia di affitto a coltivatore diretto, dispone, infatti, che l affittuario deve coltivare il fondo con il lavoro prevalentemente proprio e di persone della propria famiglia: la manodopera dipendente, pertanto, deve essere inferiore alla metà di quella occorrente per l attività agricola. La qualifica civilistica di coltivatore diretto è rilevante per l iscrizione nel Registro delle imprese tenuto dalle Camere di Commercio. Ai fini fiscali, la qualifica di coltivatore diretto viene accertata dalle Regioni per il tramite degli Uffici provinciali per l agricoltura. Si rammenta che l articolo 9 del DLgs. n. 228/2001 dispone che ai soci di società di persone, esercenti attività agricole, in possesso della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale continuano ad essere riconosciuti e si applicano i diritti e le agevolazioni tributarie e creditizie stabiliti dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso delle predette qualifiche. Ne consegue che il socio di una società semplice che conduce il fondo può acquistare il terreno usufruendo delle agevolazioni fiscali della piccola proprietà 11
12 contadina ovvero può esercitare il diritto di prelazione se è affittuario del terreno venduto, oppure per il terreno di cui è proprietario-confinante. In sostanza, il beneficio compete anche se l azienda è intestata a una società di persone di cui sia socio. L IAP L articolo 1 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, stabilisce che è imprenditore agricolo professionale (IAP) colui il quale: - è in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999; - dedica alle attività agricole previste dall articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo; - ricava dalle attività svolte almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro (le pensioni di ogni genere, gli assegni a esse equiparati, le indennità e le somme percepite per l espletamento di cariche pubbliche, ovvero in associazioni e altri enti operanti nel settore agricolo, sono escluse dal computo del reddito globale da lavoro). CONOSCENZE E COMPETENZE PROFESIOINALI QUALIFICA IAP 50% DEL PROPRIO TEMPO DI LAVORO E DEDICATO ALL ATT. AGRICOLA RICAVO DALL ATTIVITÀ AGRICOLA = 50% ALMENO DEL REDDITO TOTALE Nel caso di società di persone e cooperative, comprese le cooperative di lavoro, l attività svolta dai soci nella società, in presenza dei requisiti sopra indicati, è idonea a far acquisire ai medesimi la qualifica di IAP. Nel caso di società di capitali, l attività svolta dagli amministratori nella società, in presenza dei prescritti requisiti, è idonea a far acquisite agli amministratori la qualifica di IAP. 12
13 SOCIETÀ PERSONE E COOP. SOCI QUALIFICA DI IAP SOCIETÀ DI CAPITALI AMMINISTRATORI QUALIFICA DI IAP Per l imprenditore operante nelle zone svantaggiate previste dall articolo 17 del citato regolamento (CE) n. 1257/ 1999, i requisiti elencati sono ridotti al 25%. La qualifica di IAP, quindi la sussistenza dei requisiti, sono accertate dagli uffici regionali. Il D.Lgs. n. 99/2004, inoltre, equipara la figura dello IAP, se iscritto nella gestione previdenziale e assistenziale, a quella del coltivatore diretto: tale equiparazione consente all imprenditore agricolo professionale di usufruire delle agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie previste dalla normativa in vigore a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto. Di conseguenza, gli imprenditori agricoli professionali possono usufruire delle agevolazioni previste dalla legislazione a favore della piccola proprietà contadina o della imprenditoria agricola professionale, per cui l atto di acquisto di terreni agricoli è soggetto all imposta catastale nella misura dell 1%, mentre le imposte di registro e ipotecaria si applicano nella misura fissa di 168 euro ciascuna (200 euro dal 2014). Gli stessi soggetti possono beneficiare anche dell esenzione dal contributo di costruzione per i fabbricati rurali. Va detto, poi, che qualunque riferimento nella legislazione vigente all imprenditore agricolo a titolo principale si intende riferito all imprenditore agricolo professionale. 13
14 Le società agricole L articolo 2 del decreto legislativo n. 99/2004 delinea la figura giuridica della società agricola, prevedendo due requisiti: - la società deve avere quale oggetto sociale l esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all articolo 2135 del codice civile; - la ragione sociale o la denominazione deve contenere l indicazione di società agricola. OGGETTO SOCIALE ESCLUSIVO SOCIETÀ AGRICOLA l attività agricola (art c.c.) (art.2 D.Lgs. 99/2004) RAGIONE/DENOMINAZIONE SOCIALE deve contenere società agricola ll legislatore ha previsto che tutte le società, indipendentemente dalla natura giuridica (quindi, sia quelle di capitali sia quelle di persone), possono qualificarsi come società agricola. Viene anche previsto che il diritto di prelazione e di riscatto, spettante all affittuario o al confinante in presenza di trasferimento di fondi rustici, compete alla società agricola di persone, qualora almeno la meta dei soci sia in possesso della qualifica di coltivatore diretto. Alla società agricola sono, altresì, riconosciute le agevolazioni previdenziali e assistenziali stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone tisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto. La qualifica di IAP perle società La qualifica di IAP spetta anche alle società di persone, di capitali e cooperative che hanno i seguenti requisiti (art. 1, co.3, D.Lgs. n. 99/2004): - lo statuto deve prevedere quale oggetto sociale l esercizio esclusivo delle attività indicate nell articolo 2135 del codice civile; - nel caso di società di persone, almeno un socio deve essere in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale (per le società in accomandita, la qualifica si riferisce ai soci accomandatari); - nel caso di cooperative è sufficiente che un socio, che sia anche amministratore, possieda la qualifica di IAP; 14
15 - nel caso di società di capitali, almeno un amministratore deve essere in possesso della qualifica di IAP. Una persona può far acquisire la qualifica di imprenditore agricolo professionale a una sola società; tale limitazione riguarda certamente le società di capitali, mentre è dubbia per le società di persone, per le quali non è l amministratore, ma il socio a fornire alla società la predetta qualifica. Nulla vieta che il socio o l amministratore abbia una posizione propria come impresa individuale. Alle società agricole IAP spettano i benefici fiscali propri del coltivatore diretto (acquisto di terreni con l aliquota dell 1% per imposta catastale e imposte di registro e ipotecaria in misura fissa). Le agevolazioni fiscali possono essere richieste anche da soggetti privi della qualifica, a condizione che abbiano presentato domanda di riconoscimento presso gli uffici regionali dell agricoltura e siano iscritti nella apposita gestione INPS; la qualifica definitiva deve essere documentata entro 24 mesi. - Riproduzione riservata - 15
DOTT.ERMINIO DI NORA 1
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