COMUNE DI NOCI (Provincia di Bari)

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1 ALLEGATO C) AL BANDO DI GARA COMUNE DI NOCI (Provincia di Bari) Convenzione mediante scrittura privata, tra il Comune di Noci e l associazione sportiva da Noci, per il servizio di gestione dell impianto sportivo Polivalente sito in via Elio Vittorini e via F.lli Sgobba. L anno, il giorno del mese di, in Noci, nella Sede Municipale, sono intervenuti i Sigg.ri: - nato a il Responsabile del, il quale interviene nel presente atto non in proprio ma nella predetta qualità (C.F. ); - Sig. nato a il residente in Noci alla via Presidente pro-tempore dell associazione sportiva Partita IVA, avente sede sociale in Noci alla via ; PREMESSO: - che con deliberazione di C.C. n. 105 del 19/12/2000, esecutiva ai sensi di legge, si approvava il Regolamento per la gestione e l uso degli impianti sportivi comunali e si indicavano le linee guida per l affidamento a privati della gestione degli impianti sportivi comunali; - che l art. 3 del medesimo regolamento stabiliva: Qualora ritenuto più vantaggioso la Giunta Comunale può affidare a terzi la gestione degli impianti sportivi nel rispetto delle indicazioni e delle procedure da definirsi con Regolamento ; - con delibera di G.C. n. 22 del 30/01/12, esecutiva ai sensi di legge, si approvava lo schema di convenzione/regolamento composto da n. 16 articoli, e demandato al Responsabile del Settore l adozione di tutti gli atti conseguenti e necessari per l esecuzione di quanto disposto; - che il Comune di Noci, per mezzo dell U.T.C., e l associazione sportiva ha redatto, in data, apposito verbale, in contraddittorio, di consistenza dei luoghi e degli impianti, così come previsto dal successivo art. 2; - che l associazione sportiva ha presentato Polizza assicurativa della: dell importo di, per responsabilità civile, derivante dalla gestione dell impianto, per danni eventuali cagionati a persone e/o alle opere preesistenti e a quelle che il Comune di Noci andrà a realizzare, così come previsto dal successivo art. 8.

2 - che con la sottoscrizione della presente convenzione, l associazione sportiva assume l onere di tale copertura assicurativa per l intera durata della stessa con l obbligo di presentazione all Ufficio del Comune di Noci delle quietanze di pagamento della Polizza, per gli anni successivi. - che la presente convenzione, mediante scrittura privata, sarà soggetta a registrazione, in caso d uso, e le relative spese di registrazione, etc., nessuna esclusa od eccettuata, saranno a totale carico dell associazione sportiva, senza diritto o possibilità alcuna di rivalsa. TUTTO CIÒ PREMESSO Gli intervenuti procedono alla sottoscrizione della presente convenzione, composta da n. 16 articoli. Il Comune di Noci (d ora in avanti chiamato per brevità concedente ) affida all associazione sportiva (d ora in avanti chiamata per brevità concessionaria ), regolarmente affiliata alla Federazione di appartenenza ed in possesso di ogni requisito tecnico, la gestione dell impianto sportivo Polivalente consistente in: n. 2 campi da tennis in resina misto gomma, classificati dalla Federazione Tennis del tipo ITF3 (campo medio-veloce) ed un campo polivalente tennis-calcetto in resina acrilica classificata ITF4 (veloce), ubicato in via Elio Vittorini e via F.lli Sgobba, agibile per lo svolgimento di attività sportive e ricreative aperte al pubblico. ART. 1 DURATA La gestione del citato impianto sportivo è affidata alla concessionaria per la durata di anni 9 (nove), con possibilità di rinnovo per ugual periodo agli stessi patti e condizioni. Ricorrendo tale circostanza, la concessionaria sarà tenuta ad inviare, a mezzo raccomandata A.R., apposita dichiarazione di disponibilità, entro 180 giorni dalla data di scadenza della presente convenzione. Tale periodo decorre dal 1 giorno del mese successivo alla data di sottoscrizione del presente atto di convenzione. ART. 2 AFFIDAMENTO Preliminarmente all avvio della concessione, il concedente, per mezzo dei propri uffici tecnicamente preposti, ha redatto, in contraddittorio con la concessionaria, apposito verbale di consistenza dei luoghi e degli impianti. Tale verbale sarà allegato al presente atto, per formarne parte integrante e sostanziale. Al termine della concessione, la concessionaria s impegna a restituire l immobile, le attrezzature e gli impianti nel medesimo stato di conservazione in cui l ha trovato. ART. 3 PROPRIETÀ La concessionaria riconosce che l immobile, le attrezzature e gli impianti, oggetto del presente atto, sono di proprietà del Comune e che ogni eventuale nuova opera edilizia ed accessoria, da chiunque realizzata nell impianto suddetto, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, diverrà anch essa

3 di piena ed esclusiva proprietà del Comune, previa stesura in contraddittorio tra le parti, di necessario verbale di consistenza. ART. 4 PRESTAZIONI DA ASSICURARE La concessionaria dovrà assicurare il regolare funzionamento dell impianto sportivo in questione, delle aree attrezzate a verde e dell intero parco, puntando a standard qualitativamente elevati, mettendo a disposizione tutto quanto necessario a tale scopo, ivi compreso il personale per la custodia durante gli orari di apertura dell impianto, la pulizia dell impianto medesimo e la manutenzione delle aree circostanti attrezzate a verde. Gli orari di apertura al pubblico del parco e dell area attrezzata a verde saranno determinati dalla concessionaria, in accordo con la concedente, anno per anno. ART. 5 USO DELL IMPIANTO DA PARTE DELLA CONCESSIONARIA La concessionaria utilizzerà l impianto e le attrezzature in esso contenute per lo svolgimento delle proprie attività sportive-agonistiche. La concessionaria è obbligata a consentire l uso dell impianto e delle attrezzature in esso contenute ad altre Associazioni sportive di Noci che partecipano a campionati ufficiali, per lo svolgimento della loro attività istituzionale (allenamenti e gare ufficiali). E consentito, altresì, l uso dell impianto e delle attrezzature in esso contenute, da parte di Associazioni, Enti, Comitati e soggetti privati diversi, per lo svolgimento di manifestazioni occasionali, a carattere sportive, culturali, sociali, ricreative e del tempo libero, compatibilmente con gli impegni ufficiali della concessionaria (allenamenti e gare ufficiali)*, con le capacità strutturali dell impianto e previa autorizzazione che sarà rilasciata dal concedente a seguito di formale richiesta allo stesso inoltrata o dai soggetti di cui innanzi o dalla concessionaria. La concessionaria, nello svolgimento delle su indicate attività, dovrà adottare tutti gli accorgimenti organizzativi, funzionali e tecnici atti a prevenire e salvaguardare l integrità dell impianto sulla base del principio della massima professionalità e diligenza nonché l incolumità degli utenti sulla base delle vigenti disposizioni di legge. Le tariffe che la concessionaria applicherà per l utilizzo dell impianto, così come previsto ai comma due e tre del presente articolo, saranno determinate dalla concessionaria, in accordo con la concedente, anno per anno. *estendere anche ad associazioni del comma due. ART. 6 USO DELL IMPIANTO DA PARTE DEL CONCEDENTE La concessionaria è obbligata a mettere a disposizione del concedente, l impianto, le attrezzature in esso contenute e i suoi servizi, senza rivalsa di alcun onere, per la realizzazione dei propri programmi/esigenze, compatibilmente con gli impegni ufficiali della concessionaria. La concessionaria riserverà al concedente, compatibilmente con le esigenze degli Enti e soggetti indicati nell art. 5, senza rivalsa di alcun onere, n. 3 ore antimeridiane per n. 2 giorni settimanali, di

4 utilizzo della struttura, per soddisfare eventuali esigenze delle locali scuole (solo per il periodo scolastico) e degli Enti di promozione sportiva, previa autorizzazione del concedente. La riserva è da intendersi non operante nel caso di mancanza di richieste. ART. 7 ONERI ED OBBLIGHI DELLA CONCESSIONARIA La concessionaria corrisponderà al concedente, a fronte della presente convenzione, un canone annuo di. I.V.A. c.p.l. compresa, da versare in rate trimestrali anticipate. A norma dell art. 32 della Legge 27/07/78, n. 392, trattandosi di contratto ad esecuzione periodica, a patire dal secondo anno di vigenza contrattuale, è riconosciuta la revisione periodica del prezzo secondo gli indici ISTAT. Oltre a quanto indicato dall art. 4, sono a carico della concessionaria le spese derivanti dal consumo di energia elettrica, acqua e fogna, gas-metano o gasolio per gli impianti idrotermico-sanitari, gli interventi di manutenzione ordinaria e quanto altro necessario per il mantenimento delle prescritte condizioni di agibilità dell impianto, per lo svolgimento di manifestazioni di pubblico spettacolo. Sono, altresì, a carico della concessionaria tutti gli interventi di manutenzione straordinaria ove fossero causati da negligenza nella gestione, mancanza di controllo degli utenti e menato rispetto delle previste operazioni di pulizia e manutenzione ordinaria. Entro trenta giorni dalla sottoscrizione del presente atto di convenzione, la concessionaria ed il concedente, ognuno per la propria competenza, dovrà provvedere alla voltura dei contatori Enel, acqua e fogna. La concessionaria dovrà eseguire tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, come sopra individuate, secondo quanto prescritto dalle norme correnti di buona tecnica e dalle specifiche prescrizioni di legge. La concessionaria è obbligata a mantenere l impianto sportivo, le attrezzature in esso contenute e le aree attrezzate a verde in perfetto stato di conservazione ed efficienza, così da poterlo riconsegnare al concedente, al termine del rapporto, in perfetto stato di funzionalità. Fanno carico alla concessionaria la manutenzione ordinaria e straordinaria (potatura, aratura, manutenzione del verde, ecc) di tutta l area del parco annesso all impianto sportivo. La concessionaria potrà esporre, previo versamento dell imposta sulla pubblicità secondo le modalità disposte dal concedente, striscioni pubblicitari, dei propri sponsor, all interno dell impianto, durante lo svolgimento delle proprie attività sportivo-agonistiche. Il concedente, per il tramite dei propri uffici comunali, effettuerà periodiche visite ispettive di controllo sia sull esecuzione sia sulla gestione dell impianto, in conformità a quanto previsto dalla presente convenzione. Per ogni visita ispettiva sarà redatta apposita relazione. La concessionaria consentirà, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, al concedente l esecuzione di tutti quei lavori, che si renderanno necessari per rendere l impianto sportivo in parola idoneo allo svolgimento di gare, tornei di categoria superiore e/o manifestazioni varie. La

5 concessionaria a tal proposito renderà disponibile e libero l impianto, entro il termine massimo di giorni 7 (sette) dalla ricezione di apposita richiesta, indicante gli interventi da realizzarsi e l inizio dei lavori, senza poter opporre dinieghi o ragioni di sorta. Ricorrendo tale circostanza, gli effetti della presente convenzione s intendono sospesi. Il concedente procederà alla riconsegna dell impianto alla concessionaria al termine dei lavori, con esperimento di analoga procedura, con il ripristino dei rapporti di cui alla presente convenzione. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del presente contratto fanno capo, nessuna esclusa, al Concessionario. ART. 8 RESPONSABILITÀ DELLA CONCESSIONARIA La concessionaria durante la gestione, s impegna ad usare la massima professionalità e diligenza e ad operare secondo criteri atti a salvaguardare l integrità dell utenza e dell impianto, con l accollo di ogni eventuale onere per danni causati alla struttura e alle attrezzature in essa contenute, anche in maniera accidentale. Nel frattempo, la concessionaria esonererà il concedente da ogni responsabilità civile e patrimoniale in caso di eventuali danni che dell uso dell impianto e/o delle attrezzature in esso contenute, possano derivare a persone e/o cose. In caso di danni attribuibili a forza maggiore, alla concessionaria non sarà riconosciuto alcun risarcimento da parte del concedente. La concessionaria attiverà idonea e congrua copertura assicurativa per responsabilità civile, derivante dalla gestione dell impianto, per danni eventualmente cagionati a persone e/o cose alle opere preesistenti e a quelle che il concedente andrà a realizzare e per danni attribuibili a responsabilità della conduzione o a beni e attrezzature. A tal fine la concessionaria, all atto di sottoscrizione della presente convenzione presenterà copia della medesima polizza assicurativa, i cui massimali potranno essere aumentati a seguito di motivata richiesta scritta del concedente. ART. 9 OBBLIGHI DEL CONCEDENTE Il concedente s impegna ad effettuare interventi di manutenzione straordinaria in relazione a situazioni dallo stesso accertate per il tramite dell Ufficio Tecnico Comunale, fatto salvo quanto previsto dai precedenti articoli. Il concedente si impegna, altresì, ad effettuare tutti i lavori di riparazione e/o sistemazione dei beni posti ad uso del funzionamento dell impianto, che eventualmente dovessero rilevarsi necessari in sede di redazione di primo verbale in contraddittorio di consistenza dei luoghi e degli impianti. ART. 10 CONTROLLO Al concedente è riconosciuta ampia facoltà di controllo per la regolarità e puntualità dell effettuazione del servizio. A tal fine i Responsabili dei Settori, nonché i dipendenti comunali espressamente delegati, potranno recarsi presso l impianto e/o nelle aree di pertinenza, oggetto della presente convenzione, per effettuare un controllo diretto. Il sopralluogo potrà avvenire anche congiuntamente ad un rappresentante della concessionaria.

6 ART. 11 CONTROVERSIE In caso di eventuali controversie che dovessero insorgere tra la concessionaria e le Associazioni di cui al comma 2 dell art. 5 del presente atto di convenzione, in ordine al tempo di utilizzo (giorni ed ore), al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività sportivo-agonistiche delle stesse è demandata al concedente la disciplina del corretto utilizzo della struttura. Tutte le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la concessionaria e il concedente, circa l interpretazione ed esecuzione degli obblighi derivanti dalla presente convenzione, saranno risolte nello spirito di reciproca collaborazione. In caso di mancato accordo, le stesse saranno deferite al giudizio di tre arbitri, di cui uno scelto dal concedente, uno dalla concessionaria l altro di comune accordo di entrambi le parti o, in caso di mancato accordo, dal Presidente del Tribunale competente. Il concedente in nessuna maniera deve essere coinvolto nelle eventuali controversie che dovessero insorgere tra la concessionaria e i fruitori dell impianto ART. 12 DIVIETO DI SUB-CONCESSIONE Alla concessionaria è fatto assoluto divieto di su-concedere quanto forma oggetto della presente convenzione, pena la decadenza immediata della stessa. ART. 13 GARANZIE La concessionaria a garanzia degli obblighi contenuti nella presente convenzione, ha costituito mediante la cauzione definitiva di. pari al 10% dell importo netto della somma complessiva riferita agli anni contrattuali. Tale cauzione, sarà svincolata entro tre mesi dalla data di risoluzione del rapporto e previo accertamento in ordine alla corretta gestione ed allo stato di conservazione dell impianto. ART. 14 PERSONALE Il personale preposto al servizio, durante l espletamento, dovrà tenere sempre un comportamento corretto e dignitoso verso i fruitori del servizio stesso, nonché verso il personale dipendente del concedente. Il personale dovrà portare sempre ben visibile apposito cartellino identificativo. Il concessionario entro quindici giorni dalla data di sottoscrizione della convenzione dovrà comunicare il nominativo ed il recapito telefonico del responsabile del servizio e del personale impiegato. Analoga comunicazione la stessa si impegna ad effettuarla nel caso di variazione degli stessi. La concessionaria è tenuta a sostituire immediatamente il personale impiegato che non rispetti le norme, di cui al comma uno del presente articolo. Tutti gli obblighi assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali, nonché di natura contabile e fiscale ed il rispetto della vigente normativa in materia, sono a carico della concessionaria, le quali sarà la sola responsabile.

7 La concessionaria è direttamente responsabile nei confronti del concedente, delle irregolarità che dovessero essere riscontrate, rivenienti dall inosservanza dei patti contrattuali, dovute a negligenza e/o imperizia nella gestione degli impianti, da parte del proprio personale. ART. 15 ONERI PER LA SICUREZZA (D.lgs n. 81/2008) Il concedente consegna alla concessionaria il Piano di Sicurezza nell impianto sportivo, redatto ai sensi della D.Lgs n. 81/2008. La concessionaria, che è tenuta al rispetto delle norme previste, deve procedere tempestivamente a nominare, il Responsabile della sicurezza nell impianto. Il nominativo del Responsabile della sicurezza nell impianto, deve essere trasmesso al concedente entro quindici giorni dalla data di sottoscrizione del presente atto di convenzione. ART. 16 DECADENZA Ogni infrazione anche ad una sola delle condizioni della concessione o il non rispetto/adempimento di quanto proposto in sede di gara, comporterà la risoluzione immediata del presente atto di convenzione e l immediata riconsegna al concedente e ciò con un semplice provvedimento amministrativo. IL CONCEDENTE IL CONCESSIONARIO

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