VERSAMENTI - RATEAZIONE - COMPENSAZIONE

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1 VERSAMENTI - RATEAZIONE - COMPENSAZIONE TERMINI E MODALITÀ DI VERSAMENTO NOVITÀ 2015 RATEAZIONE COMPENSAZIONE VERSAMENTO DI IMPOSTA DA CONTRIBUENTI NON RESIDENTI Il versamento delle imposte deve essere effettuato mediante Mod. F24. Le imposte risultanti dal Modello UNICO 2015 PF devono essere versate entro il 16 giugno 2015 ovvero entro il 16 luglio I contribuenti che scelgono di versare le imposte dovute (saldo per l anno 2014 e prima rata di acconto per il 2015) nel periodo dal 17 giugno al 16 luglio 2015 devono applicare sulle somme da versare la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. A decorrere dal 1 ottobre 2014 i versamenti delle imposte/contributi devono essere effettuati utilizzando esclusivamente: - i servizi telematici messi a disposizione dall Agenzia delle Entrate per i c.d. Modd. F24 a zero ; - i servizi telematici messi a disposizione dall Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa qualora siano state effettuate compensazioni e il Mod. F24 presenti un saldo a debito ; - i servizi telematici messi a disposizione dall Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa per i Modd. F24 di importo superiore a euro Le somme dovute a titolo di saldo e acconto delle imposte e dei contributi possono essere versate in rate mensili di uguale importo, con una maggiorazione a titolo di interessi (4% annuo). Il pagamento rateale deve essere completato entro il 30 novembre La rateizzazione non deve necessariamente riguardare tutti gli importi. È possibile rateizzare il primo acconto IRPEF e versare in un unica soluzione il saldo, e viceversa. Il contribuente ha la facoltà di compensare nei confronti dei diversi enti impositori (Stato, INPS, Enti Locali, INAIL, ENPALS) i crediti e i debiti risultanti dalla dichiarazione e dalle denunce periodiche contributive. I soggetti non residenti, cioè coloro che non sono iscritti nelle anagrafi comunali dei residenti per la maggior parte del periodo di imposta e non hanno nel territorio dello Stato Italiano né il domicilio, né la residenza, e che hanno prodotto redditi o possiedono beni in Italia sono tenuti a versare le imposte allo Stato italiano, salvo eccezioni previste da eventuali Convenzioni per evitare le doppie imposizioni stipulate tra lo Stato italiano e quello di residenza. TERMINI E MODALITÀ DI VERSAMENTO Il Modello di delega unica di pagamento (Mod. F24) deve essere utilizzato da tutti i contribuenti, anche se non titolari di partita IVA, per effettuare il versamento unitario di: ritenute alla fonte; IVA; imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell IVA; IRAP; imposte dirette; contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa; contributi previdenziali ed assistenziali e premi dovuti all INAIL, all ENPALS e all INPDAI; interessi previsti in caso di pagamento rateale; sanzioni relative ai tributi sopra indicati. Nel Mod. F24 è necessario indicare il codice fiscale, i dati anagrafici, il domicilio fiscale, l anno di imposta per il quale si versa il saldo o l acconto, nonché i codici tributo reperibili sul sito internet dell Agenzia, necessari per imputare correttamente le somme versate. DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF 31

2 TERMINI DI VERSAMENTO Tutti i versamenti a saldo che risultano dalla dichiarazione, compresi quelli relativi al primo acconto, devono essere eseguiti entro il 16 giugno 2015 ovvero entro il 16 luglio I contribuenti che scelgono di versare le imposte dovute (saldo per l anno 2014 e prima rata di acconto per il 2015) nel periodo dal 17 giugno al 16 luglio 2015 devono applicare sulle somme da versare la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. I termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo. Gli importi che scaturiscono dalla dichiarazione devono essere versati arrotondati all unità di euro, così come determinati nella dichiarazione stessa. Se invece l ammontare indicato in dichiarazione deve essere successivamente elaborato (rateazioni) prima di essere versato, si applica la regola generale dell arrotondamento al centesimo di euro trattandosi di importi che non si indicano in dichiarazione ma direttamente nel modello di versamento F24. Per le imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi che non superano ciascuna l importo di euro 12,00, non vanno effettuati i versamenti né la compensazione delle singole imposte (IRPEF e addizionali). SOGGETTI TITOLARI DI PARTITA IVA Dal 1 gennaio 2007, tutti i contribuenti titolari di partita IVA, ancorché non residenti in Italia, devono utilizzare esclusivamente modalità di pagamento telematiche per il pagamento delle imposte dovute. Pertanto tali contribuenti possono effettuare i versamenti in via telematica con le seguenti modalità: 1) direttamente: ricorrendo ai servizi di home banking delle banche e di Poste Italiane; tramite lo stesso servizio telematico utilizzato per la presentazione telematica delle dichiarazioni; utilizzando i servizi di remote banking (CBI) offerti dal sistema bancario; 2) tramite intermediario abilitato al servizio telematico Entratel. Nella compilazione della delega F24 occorre tener presente che: gli interessi relativi agli importi a debito rateizzati di ciascuna Sezione vanno cumulativamente esposti all interno della stessa Sezione utilizzando l apposito codice tributo; in corrispondenza di ciascun Rigo, è possibile compilare soltanto una delle due Colonne relative agli importi a debito e agli importi a credito. Sullo stesso Rigo del Modello, infatti, può comparire un solo importo; l importo minimo da indicare nel Modello relativamente ad ogni singolo codice tributo è pari a 1,03 euro. Tuttavia, non va eseguito alcun versamento se l importo risultante dalla dichiarazione, riferito alla singola imposta o addizionale, è inferiore a 12 euro per le somme dovute a titolo di IRPEF, e addizionali regionali e comunali, o se è inferiore a 10,33 euro per le somme da versare a titolo di IVA. SOGGETTI NON TITOLARI DI PARTITA IVA I contribuenti non titolari di partita IVA possono effettuare i versamenti di imposta optando facoltativamente per il servizio telematico, oppure continuare ad effettuare i versamenti presentando il Mod. F24 cartaceo. I pagamenti possono essere effettuati presso gli sportelli di qualsiasi agente della riscossione o di qualsiasi banca convenzionata, presso gli uffici postali o mediante versamento telematico. Il pagamento, oltre che in contanti, può avvenire con addebito sul conto corrente bancario o postale: con carte Pagobancomat, presso gli sportelli abilitati; con carta Postamat, assegni postali, assegni bancari su piazza, assegni circolari e vaglia postali; presso gli uffici postali; con assegni bancari e circolari nelle banche; 32 DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF

3 con assegni circolari e vaglia cambiari, presso gli agenti della riscossione. Il Mod. F24 è predisposto in tre copie: le prime due da trattenere a cura dell intermediario e la terza da restituire al contribuente come ricevuta. È consentito stampare autonomamente la delega unica di pagamento, senza quindi la necessità di dover reperire il modello presso gli istituiti di credito o i soggetti competenti a ricevere i versamenti. È possibile ripartire il pagamento delle somme dovute a ogni singola scadenza effettuando più versamenti presso banche, concessionari o uffici postali diversi o presso lo stesso accettante, utilizzando distinti modelli di pagamento. CODICI TRIBUTO Di seguito vengono riportati i principali codici tributo utilizzati per il versamento del saldo e acconto di IRPEF, delle addizionali e imposte sostitutive: 4001: IRPEF - Saldo 4033: IRPEF - Acconto prima rata 4034: IRPEF - Acconto seconda rata o unica soluzione 6099: IVA annuale - Saldo 1668: Interessi pagamento dilazionato. Importi rateizzabili Sez. Erario 3801: Addizionale regionale 3844: Addizionale comunale - Saldo 3843: Addizionale comunale - Acconto 1795: Imposta sostitutiva regime fiscale di vantaggio - Saldo 1793: Imposta sostitutiva regime fiscale di vantaggio - Acconto prima rata 1794: Imposta sostitutiva regime fiscale di vantaggio - Acconto seconda rata o unica soluzione 1842: Cedolare secca locazioni - Saldo 1840: Cedolare secca locazioni - Acconto prima rata 1841: Cedolare secca locazioni - Acconto seconda rata o unica soluzione ACCONTO IRPEF Per stabilire se è dovuto o meno l acconto IRPEF per il 2015 occorre controllare l importo indicato nel Rigo RN34 o RN61. Per l anno d imposta 2015 l acconto dovuto ai fini IRPEF è del 100% dell importo indicato al rigo DIFFERENZA RN34 o RN61. L acconto IRPEF non è dovuto se l imposta indicata al Rigo RN34 (o RN61) non supera i 51,65 euro. L acconto così determinato deve essere versato: in unica soluzione entro il 30 novembre 2015, se l importo dovuto è inferiore a 257,52 euro; in due rate, se l importo dovuto è pari o superiore a 257,52 euro, di cui: a) la prima entro il 16 giugno 2015 nella misura del 40%, ovvero entro il 16 luglio 2014 con la maggiorazione dello 0,40%; b) la seconda entro il 30 novembre 2015 nella misura del 60%. I contribuenti che, per effetto di maggiori oneri deducibili e/o detraibili sostenuti nel 2015 ovvero di minori redditi percepiti nel 2015, prevedono una minore imposta da dichiarare nella successiva dichiarazione dei redditi possono determinare gli acconti da versare sulla base di tale minore imposta. DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF 33

4 ACCONTO CEDOLARE SECCA Al fine di stabilire se è dovuto l acconto relativo alla cedolare secca per l anno 2015 occorre verificare l importo indicato al Rigo RB11 Colonna 3: - se non supera euro 51,65 non è dovuto alcun acconto; - se supera euro 51,65 l acconto è dovuto nella misura del 95% di tale ammontare. L acconto così determinato deve essere versato: in unica soluzione entro il 30 novembre 2015, se l importo dovuto è inferiore a 257,52 euro; in due rate, se l importo dovuto è pari o superiore a 257,52 euro, di cui: a) la prima entro il 16 giugno 2015 nella misura del 40%, ovvero entro il 16 luglio 2014 con la maggiorazione dello 0,40%; b) la seconda entro il 30 novembre 2015 nella misura del 60%. Acconto addizionale comunale all IRPEF L acconto è dovuto nella misura del 30% dell addizionale comunale ottenuta applicando al reddito imponibile relativo all anno di imposta 2014 (importo del Rigo RV17 Colonna 2) l aliquota deliberata dal comune nel quale il contribuente ha la residenza alla data del 1 gennaio L importo così determinato deve essere ridotto dell acconto per l addizionale comunale 2015 trattenuto dal datore di lavoro e indicato nel Rigo RC 10, Colonna 5 (per maggiori dettagli si rimanda al Quadro RV). Saldo IVA Il saldo dell IVA per i soggetti tenuti a presentare la dichiarazione IVA all interno della dichiarazione unificata, può essere pagato entro il 16 giugno 2015 ovvero entro il 16 luglio Poiché il termine per il versamento dell IVA scade il 16 marzo 2015, i contribuenti che scelgono di effettuare il versamento dell IVA nel periodo dal 17 marzo al 16 giugno 2015 devono applicare sulla somma dovuta la maggiorazione dello 0,40% per mese o frazione di mese. Qualora invece, il contribuente scelga di effettuare il versamento dell IVA nel periodo dal 17 giugno al 16 luglio 2015 deve applicare l ulteriore maggiorazione dello 0,40% sulla somma calcolata alla data del 17 giugno Il contribuente che effettua il versamento dell IVA a saldo unitamente a quelli risultanti dalla dichiarazione unificata con la maggiorazione dello 0,40%, dovuto per effetto del differimento del versamento al 17 giugno, e sceglie di effettuare la compensazione fra debiti e crediti d imposta di pari importo, non è tenuto a corrispondere tale maggiorazione. NOVITÀ 2015 A decorrere dal 1 ottobre 2014, l art. 11 del D.L. n. 66/2014 c.d. Decreto Renzi, ha previsto specifiche limitazioni, alle modalità di presentazione dei Modd. F24, differenziate a seconda che gli stessi risultino: - a zero, per effetto di compensazioni; - a debito, per effetto di compensazioni; - di importo superiore a euro in assenza di compensazioni. Le nuove regole si applicano: a prescindere dal possesso o meno della partita IVA (la nuova disposizione è estesa anche ai contribuenti privati); al versamento dell IVA, IRPEF, IRES, IRAP, addizionali, imposte sostitutive, contributi previdenziali, assistenziali, IMU, TASI, TARI. Mod. F24 con saldo a zero Il Mod. F24 che presenta saldo zero per effetto di compensazioni, deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall Agenzia delle Entrate (Entratel - Fisconline). Di conseguenza il Mod. F24 non potrà essere presentato: 34 DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF

5 - in forma cartacea; - tramite il servizio di remote/home banking gestito da banche/poste. Mod. F24 con saldo a debito con compensazioni Il Mod. F24 che per effetto di compensazioni presenta un saldo a debito va presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall Agenzia delle Entrate o tramite gli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa. Di conseguenza, in aggiunta alle modalità di invio sopra riportate valevoli per il Mod. F24 a zero, potrà essere utilizzato il servizio home banking. Mod. F24 con saldo a debito senza compensazioni Il Mod. F24 che evidenzia un saldo a debito e non riporta alcuna compensazione con un credito erariale, ha una modalità di presentazione differente a seconda che l ammontare del saldo sia superiore a euro oppure inferiore o uguale. Se presenta un saldo a debito superiore ad euro (senza compensazioni) deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa. Di conseguenza non potrà essere presentato in forma cartacea. Se presenta un saldo a debito di ammontare pari o inferiore ad euro (senza compensazioni) non sono previste alcune limitazioni ed il Mod. F24 potrà essere presentato con le ordinarie modalità telematiche (Entratel, Fisconline, home banking), nonché in formato cartaceo. Si precisa che i titolari di partita IVA per i quali non è possibile presentare i Mod. F24 in formato cartaceo, avranno l obbligo di versare mediante Entratel o Fisconline le deleghe di pagamento con saldo finale a zero, mentre per tutti gli altri casi, è possibile il versamento a mezzo home banking. RATEAZIONE Le somme dovute a titolo di saldo e acconto delle imposte e dei contributi possono essere versate in rate mensili di uguale importo, con una maggiorazione a titolo di interessi. Il pagamento rateale deve essere completato entro il 30 novembre La rateazione non deve necessariamente riguardare tutti gli importi. È possibile rateizzare il primo acconto IRPEF e versare in un unica soluzione il saldo, e viceversa. L acconto di novembre deve essere versato in un unica soluzione. I dati relativi alla rateazione devono essere inseriti nello spazio Rateazione/Regione/Provincia del modello di versamento F24. Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi del 4% annuo, da calcolarsi secondo il metodo commerciale, tenendo conto del periodo decorrente dal giorno successivo a quello di scadenza della prima rata fino alla data di scadenza della seconda, per ciascun tributo o contributo (art. 20 del D.Lgs. n. 241/1997). Gli interessi derivanti da rateizzazione all atto del versamento non devono essere cumulati all imposta, ma devono essere versati separatamente con apposito codice tributo. Se gli importi delle singole rate risultano essere con cifre dopo la virgola, il versamento deve essere effettuato con l arrotondamento al centesimo di euro. I contribuenti non titolari di partita IVA possono effettuare il pagamento della prima rata entro il 16 giugno 2015, ovvero entro il 16 luglio 2015 maggiorando l importo dovuto dello 0,40% a titolo d interesse corrispettivo. Per le rate successive si applicano gli interessi indicati nella tabella seguente: Rate Versamento Interessi % Versamento (*) Interessi % 1 16 giugno 0,00 16 luglio 0, giugno 0,16 31 luglio 0, luglio 0,49 31 agosto 0, agosto 0,82 30 settembre 0,82 DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF 35

6 Rate Versamento Interessi % Versamento (*) Interessi % 5 30 settembre 1,15 2 novembre 1, novembre 1,48 30 novembre 1, novembre 1,81 (*) L importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40%. I contribuenti titolari di partita IVA possono anch essi effettuare il pagamento della prima rata entro il 16 giugno 2015, ovvero entro il 16 luglio 2015 maggiorando l importo dovuto dello 0,40% a titolo d interesse corrispettivo. Per le rate successive si applicano gli interessi indicati nella seguente tabella: Rate Versamento Interessi % Versamento (*) Interessi % 1 16 giugno 0,00 16 luglio 0, luglio 0,33 20 agosto 0, agosto 0,66 16 settembre 0, settembre 0,99 16 ottobre 0, ottobre 1,32 16 novembre 1, novembre 1,65 (*) L importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40%. Opzione per la rateazione dei versamenti - Numero rate Se il contribuente ha optato per la rateazione dei versamenti, in occasione del pagamento di ciascuna rata, deve indicare nello spazio n. di rate prescelto, sia la rata che sta versando sia il numero di rate prescelto: ad esempio, il versamento della quarta rata di 5 indica 0405 ; in caso di versamento in unica soluzione si indica CODICI TRIBUTO Per il versamento degli interessi sulle somme rateizzate sono stati istituiti i seguenti codici tributo: Interessi per il pagamento dilazionato degli importi rateizzabili indicati nella Sezione 2 Erario del Modello di pagamento unificato; Interessi per il pagamento dilazionato degli importi rateizzabili indicati nella Sezione 4 Regioni, addizionale regionale all IRPEF, del Modello di pagamento unificato; Interessi per il pagamento dilazionato degli importi rateizzabili indicati nella Sezione 5 IMU ed altri tributi locali, addizionale comunale all IRPEF, del Modello di pagamento unificato. COMPENSAZIONE Il contribuente ha la facoltà di compensare nei confronti dei diversi enti impositori (Stato, INPS, Enti Locali, INAIL, ENPALS) i crediti e i debiti risultanti dalla dichiarazione e dalle denunce periodiche contributive. MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL MOD. F24 Nel Modello di pagamento F24, per ogni credito utilizzato in compensazione, occorre indicare: nella Colonna Importi a credito, l ammontare del credito; nella Colonna Periodo di riferimento il periodo di imposta o contributivo cui si riferisce la dichiarazione dalla quale risulta il credito (ad esempio, 2014 per le eccedenze di crediti risultanti da UNICO 2015); 36 DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF

7 nella Colonna Codice tributo o Causale contributo, il codice o la causale con la quale si effettua il versamento a saldo dell imposta o del contributo in relazione al quale è scaturito il credito, nonché gli altri dati previsti per la Sezione INPS, altri enti ed INAIL. COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA E DEGLI ALTRI CREDITI FISCALI L utilizzo in compensazione del credito IVA annuale in misura superiore a euro può essere effettuato a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui emerge (art. 17, comma 1, del D.Lgs. n. 241 del 9 luglio 1997). Inoltre, l utilizzo in compensazione del credito IVA annuale per importi superiori a euro è subordinato alla presenza del visto di conformità nella dichiarazione (art. 10, comma 7, del D.L. n. 78/2009). Anche i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali e alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito per importi superiori a ,00 euro annui, hanno l obbligo di richiedere l apposizione del visto relativamente alle dichiarazioni dalle quali emerge il credito (art. 1, comma 574, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013). Si ricorda che il limite massimo dei crediti di imposta rimborsabili in conto fiscale e/o compensabili è di euro , per ciascun anno solare. Qualora l importo dei crediti spettanti sia superiore a tali limiti, la somma in eccesso può essere chiesta a rimborso nei modi ordinari oppure può essere portata in compensazione nell anno solare successivo. È importante ricordare che l importo dei crediti utilizzati per compensare debiti relativi alla stessa imposta non ha rilievo ai fini del limite massimo di euro , anche se la compensazione viene effettuata attraverso il Mod. F24. VERSAMENTI DI IMPOSTA DA PARTE DI CONTRIBUENTI NON RESIDENTI Sono previste particolari modalità di pagamento riservate ai soli contribuenti non residenti: effettuazione del versamento tramite il servizio telematico Internet. Per poter beneficiare di questa modalità di pagamento è necessario essere titolari di un codice Pin e di un conto corrente presso una delle banche convenzionate con l Agenzia delle Entrate, il cui elenco aggiornato è disponibile sul sito o presso le Poste Italiane S.p.A.; per i contribuenti residenti fuori dal territorio nazionale non titolari di conti correnti presso banche in Italia o presso le Poste Italiane S.p.A., effettuazione dei versamenti tramite bonifico, attraverso una banca estera, a favore di una corrispondente banca italiana. DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF 37

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