Interconsult S.r.l. Compensazioni crediti tributari, aspetti contabili e fiscali
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- Filomena Bondi
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1 Napoli, 12 settembre 2014 A TUTTI GLI SPETTABILI CLIENTI LORO SEDI CIRCOLARE N. 8/2014 Compensazioni crediti tributari, aspetti contabili e fiscali La compensazione verticale Nel contesto di ogni singolo tributo (Irpef, Ires, Irap, etc.) la compensazione verticale (detta anche interna, tradizionale, di riporto o a scomputo) consente di recuperare crediti sorti in periodi d imposta precedenti e non chiesti a rimborso, con debiti della stessa imposta. La compensazione orizzontale La c.d. compensazione orizzontale, introdotta con l art. 17 del D.Lgs. 241/97, consente, invece, al contribuente di compensare debiti e crediti nei confronti anche di diversi enti impositori (Stato, Inps, Enti locali, Inail, Enpals) Nella nota operativa n. 11, l Accademia Romana di Ragioneria fa il punto sull istituto della compensazione dei crediti tributari, sia orizzontale, che verticale, approfondendone i relativi aspetti contabili e fiscali. Sul piano oggettivo, il documento identifica i debiti e i crediti che ai sensi dell art. 17, D.Lgs. n. 241/1997 possono essere compensati in via orizzontale. Si tratta, in particolare, delle imposte sui
2 redditi, relative addizionali e ritenute alla fonte riscosse mediante versamento diretto, dell'iva, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dei contributi previdenziali e assistenziali, del diritto camerale e della tassa di concessione governativa. La suddetta modalità di compensazione è soggetta a precisi limiti normativi, a differenza di quanto previsto per la compensazione verticale. La compensazione verticale di un tributo può avvenire secondo due modalità alternative: 1) attraverso il modello F24; 2) direttamente in sede di dichiarazione. Più complesso è il caso della compensazione orizzontale. L utilizzo di crediti d imposta per il pagamento di tributi di tipologia diversa, come si è anticipato, è infatti sottoposto a maggiori limiti e controlli. Proprio con riferimento a tali operazioni, il legislatore è intervenuto di recente con la L. n. 147/2013. In primo luogo è necessario tenere distinte le compensazioni orizzontali dei crediti IVA con quelli derivanti da altre imposte. Per quanto riguarda il credito IVA, infatti, vi sono diverse limitazioni in base all importo utilizzato in compensazione orizzontale. - Compensazione di crediti IVA inferiori a euro Le compensazioni orizzontali per importi inferiori a euro possono essere effettuate dal primo giorno del periodo d imposta successivo a quello in cui il credito è maturato tramite F24 (ad esempio, per i contribuenti che hanno il periodo d imposta coincidente con l anno solare, il credito IVA 2013 è utilizzabile dal 1 gennaio 2014). - Credito IVA compensato compreso tra e euro La compensazione può essere effettuata solo dopo la presentazione della dichiarazione IVA e in particolare dal giorno 16 del mese successivo a quello in cui la dichiarazione è stata inviata. Per effet-
3 tuare la compensazione si devono utilizzare esclusivamente i canali messi a disposizione dall Agenzia delle Entrate. - Compensazioni di crediti IVA superiori a euro La compensazione può essere effettuata, sempre dal giorno 16 del mese successivo a quello in cui la dichiarazione è stata inviata e tramite fisconline/entratel, a condizione che la dichiarazione sia provvista di visto di conformità apposto da soggetti abilitati, iscritti in un apposito registro tenuto dall Agenzia delle Entrate. Per le compensazioni che superano euro, l invio del modello F24, tramite i software dell Agenzia delle Entrate, può avvenire dal decimo giorno successivo alla presentazione della dichiarazione. La compensazione orizzontale relativa alle altre imposte (Ires, Irpef, Irap, etc.) segue regole leggermente diverse rispetto a quelle in vigore per l IVA. In particolare, le compensazioni di imposte diverse dall IVA possono essere effettuate dal primo giorno del periodo d imposta successivo a quello in cui il credito è maturato, a prescindere dall importo. In nessun caso, dunque, la dichiarazione nella quale viene evidenziato il credito deve essere obbligatoriamente presentata prima della compensazione (circolare n. 10/E/2014). Qualora il credito fosse superiore a euro, così come avviene per l IVA, sarà obbligatorio apporre il visto di conformità alla dichiarazione che potrà essere comunque presentata successivamente alla compensazione. Detto limite si applica ai crediti maturati a partire dal periodo d imposta 2013.
4 F24: nuove regole dall Contribuenti non titolari di partita Iva I contribuenti non titolari di partita Iva, che non sono obbligati al pagamento in via telematica, devono presentare il modello F24 presso: qualsiasi sportello degli agenti della riscossione (Equitalia), una banca, un ufficio postale. Il versamento può essere effettuato in contanti o con i seguenti sistemi: presso le banche con assegni bancari e circolari, presso gli agenti della riscossione con assegni bancari e circolari e/o vaglia cambiari, presso gli sportelli bancari e degli agenti della riscossione dotati di terminali elettronici idonei tramite carta Pagobancomat, presso gli uffici postali con assegni postali, assegni bancari su piazza, assegni circolari, vaglia postali, o carta Postamat. Contribuenti titolari di partita Iva Tutti i titolari di partita Iva hanno l obbligo di effettuare i versamenti fiscali e previdenziali esclusivamente in via telematica. I versamenti online possono essere effettuati: 1. direttamente: mediante il servizio telematico (Entratel o Fisconline) utilizzato per la presentazione telematica delle dichiarazioni fiscali;
5 mediante i servizi di home banking delle banche e di Poste Italiane, o i servizi di remote banking (Cbi) offerti dal sistema bancario. 2. tramite gli intermediari abilitati al servizio telematico Entratel, con addebito sui propri conti correnti (professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc.) che: aderiscono a una specifica convenzione con l Agenzia delle Entrate e utilizzano il software fornito loro gratuitamente dall Amministrazione; si avvalgono dei servizi online offerti dalle banche e da Poste Italiane. Va ricordato che i soggetti che intendono effettuare la compensazione del credito Iva annuale o infrannuale, per importi superiori a euro annui, sono tenuti a utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall Agenzia delle entrate. Per effettuare il versamento tramite i servizi telematici dell'agenzia (Fisconline ed Entratel) è necessario essere utenti abilitati e possedere un conto corrente presso una delle banche convenzionate con l Agenzia delle Entrate o presso Poste Italiane. Hanno l'obbligo di utilizzare il canale Entratel gli intermediari, le banche e le poste, i sostituti d'imposta (datori di lavoro o enti pensionistici) tenuti a presentare la dichiarazione modello 770 per più di 20 dipendenti, le società che trasmettono le dichiarazioni per conto delle società del gruppo di cui fanno parte, le Amministrazioni dello Stato e, infine, i soggetti delegati alla registrazione telematica dei contratti di locazione. Possono utilizzare il canale Fisconline i sostituti d'imposta, che presentano il modello 770 per meno di 20 dipendenti, e tutti gli altri contribuenti, non obbligati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali, che vogliano farne uso. I servizi per il pagamento del modello F24 con modalità telematiche sono: F24 ON LINE
6 F24 WEB F24 CUMULATIVO Attenzione: a decorrere dal 1 ottobre 2014, i versamenti potranno essere eseguiti eseguiti: a) esclusivamente mediante i servizi telematici dell'agenzia delle Entrate, nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero b) esclusivamente mediante i servizi telematici dell'agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo c) esclusivamente mediante i servizi telematici dell'agenzia delle entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui il saldo finale sia di importo superiore a mille euro (Dl 66/2014, articolo 11). Tasi Entro il 10 settembre i sindaci devono inserire nel portale del federalismo fiscale del dipartimento delle Finanze le delibere con cui hanno approvato le aliquote e i regolamenti del nuovo tributo sugli immobili per i servizi indivisibili. Quando si paga I contribuenti chiamati a versare la Tasi che può gravare non solo sui proprietari degli immobili ma anche, per una percentuale compresa fra il 10% e il 30% del tributo, sugli inquilini possono trovarsi in tre situazioni diverse, in base alle decisioni del Comune in cui si trova il fabbricato. In ogni caso, il pagamento avverrà tramite F24 o bollettino postale 1) Il Comune ha deliberato sulla Tasi entro il 23 maggio 2014 (è successo in circa amministrazioni) e i contribuenti hanno già versato l'acconto entro il 16 giugno o in un'altra data fissata dal Comune. Sia che la delibera abbia subìto modifiche, sia che rimanga invariata, il versamento del
7 saldo avverrà entro il 16 dicembre. Bisogna controllare la delibera definitiva del proprio Comune dopo il 18 settembre, attraverso il sito delle Finanze (l'unico che ha carattere di ufficialità) e guardare nel dettaglio anche le eventuali detrazioni introdotte per l'abitazione principale. 2) Il Comune non aveva deciso sulla Tasi a maggio, ma ha deliberato nei mesi estivi o lo farà entro mercoledì 10 settembre, trasmettendo le aliquote alle Finanze. È il caso, per esempio, di Milano e Roma (che hanno spinto il prelievo sulla prima casa al 2,5 per mille). In questo caso, si va alla cassa per l'acconto il 16 ottobre, tenendo conto delle nuove regole. Entro il 16 dicembre si verserà il saldo. 3) Il Comune non delibera sulla Tasi entro il 10 settembre. In questo caso, il versamento del tributo è rinviato a dicembre (con la solita scadenza del 16, che coincide con quella dell'imu), e avverrà in un'unica soluzione con l'aliquota base dell'1 per mille, o ancora più bassa, se la somma tra le aliquote Imu e Tasi previste per ciascun immobile supera il livello massimo del 10,6 per mille fissato per l'imu sugli immobili diversi dalla prima casa. Per ulteriori chiarimenti lo Studio rimane a Vs. completa disposizione. INTERCONSULT SRL (L Amministratore Unico)
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