F24 a zero: istanza di autotutela

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1 Periodico informativo n. 125/2016 F24 a zero: istanza di autotutela Gentile Cliente, con la stesura del presente documento informativo intendiamo illustrarle le regole attualmente in vigore qualora si dovesse omettere la presentazione di un Modello F24 (utilizzato per il pagamento dei tributi) che presenti un saldo a ZERO per via dell utilizzo in compensazione di eventuali crediti d imposta. INTRODUZIONE (SEMPLICE PER IL CLIENTE) I soggetti titolari di partita Iva hanno l obbligo di effettuare i versamenti fiscali e previdenziali (imposte, tasse e contributi) esclusivamente con modello F24 telematico, indipendentemente dall importo da versare e ciò anche se l F24 è a saldo 0 per via dell utilizzo in compensazione di eventuali crediti d imposta. Tali soggetti possono effettuare il versamento direttamente, mediante i servizi telematici (Entratel o Fisconline) dell Agenzia delle Entrate oppure mediante i servizi di home banking delle banche e di Poste Italiane, o i servizi di remote banking offerti dal sistema bancario. Tuttavia, possono anche rivolgersi ad un intermediario abilitato al servizio telematico Entratel (professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc.) cui conferire apposito mandato. Oltre ai titolari di partita IVA, di cui in precedenza, a decorrere dal 1 ottobre 2014, chi utilizza il modello F24 per eseguire i versamenti, è obbligato all utilizzo del modello telematico: 1) se per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero; 2) nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni e il saldo finale sia d importo positivo; 3) nel caso in cui il saldo finale sia d importo superiore a euro,

2 indipendentemente da eventuali compensazioni. Dunque, anche chi non è titolare di partita IVA, se rientra in una delle predette ipotesi è obbligato a presentare il Modello F24 in modalità telematica (in modo diretto oppure rivolgendosi ad un intermediario abilitato), senza la possibilità di presentarlo cartaceamente presso posta/banca. DA RICORDARE Il modello F24 cartaceo può essere sempre utilizzato (anche se di importo superiore a 1.000) se precompilato dall ente impositore (Agenzia delle Entrate, comuni, ecc.) a condizione che non riporti crediti in compensazione (Circolare 27/E del 19/09/2014). Tabella riepilogativa (F24) Contribuente Obbligo telematico Modalità Direttamente tramite Titolare di partita IVA Entratel o Fisconline oppure mediante i servizi di home banking delle banche e di Poste Italiane, o i servizi di remote banking offerti dal sistema bancario. Tramite intermediario abilitato al servizio telematico Entratel (professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc.). Non titolare di partita IVA Solo nei seguenti casi: 1) se per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia d importo pari a zero; Stesse modalità di cui sopra

3 2) nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni e il saldo finale sia d importo positivo; 3) nel caso in cui il saldo finale sia di importo superiore a euro, indipendentemente da eventuali compensazioni. IL MODELLO F24 A ZERO Il Modello F24 (utilizzato per il versamento d imposte, tasse e contributi), può avere un saldo a zero per via dell utilizzo in compensazione di eventuali crediti d imposta. Il legislatore fiscale prevede che, anche quando il saldo dell F24 è zero, occorre, comunque, presentarlo al versamento entro il termine di scadenza previsto per il tributo (a debito) oggetto di pagamento. In base alle regole viste in premessa, la presentazione di un Modello F24 con saldo 0, deve avvenire sempre in modalità telematica. Presentazione Modello F24 saldo zero Contribuente Obbligo presentazione telematica (/NO) Titolare di partita IVA Non titolare di partita IVA IN CASO DI OMESSA PRESENTAZIONE Assodato che, anche qualora il Modello F24 presenti saldo 0, questi, comunque, è da presentarsi (telematicamente) al versamento, vediamo cosa succede qualora si ometta tale adempimento. Omessa presentazione nei termini del Modello F24 con saldo 0 Per l'omessa presentazione del modello di versamento contenente i dati relativi alla eseguita compensazione, si applica la sanzione di euro 100, ridotta a euro 50 se il ritardo non è superiore a cinque giorni lavorativi. Ciò è quanto dettato dal comma 2 bis art. 15 D.Lgs. n. 471/1997 (come modificato

4 dal D.Lgs. n. 158/2015) Dunque, nel caso in cui si ometta la presentazione al versamento del Modello F24 con saldo 0, sono previste le seguenti sanzioni: 50 euro se il ritardo non è superiore a 5 giorni; 100 euro se il ritardo è superiore a 5 giorni. Tuttavia, è possibile ravvedersi, applicando le sanzioni riportate nella tabella che segue. Ravvedimento Modello F24 con saldo 0 non presentato Termine di presentazione/ravvedimento Sanzione Codice tributo da utilizzare nel modello F24 Modello F24 a saldo 0 presentato entro 5 giorni dall'omissione 5,56 euro (1/9 di 50 euro) 8911 Modello F24 a saldo 0 presentato entro 90 giorni dall'omissione Modello F24 a saldo 0 presentato entro 1 anno dall'omissione 11,11 euro (1/9 di 100 euro) 12,50 euro (1/8 di 100 euro) (come anno di riferimento va indicato quello in cui la violazione è stata commessa) ESEMPIO Entro il 16 giugno 2016 il sig. Rossi doveva eseguire il versamento dell acconto IMU 2016 (per un secondo immobile di sua proprietà) e il debito complessivo d imposta ammontava ad euro Tuttavia, questi aveva un credito IRPEF (saldo 2015) da utilizzare in compensazione di pari importo. Dalla compensazione il modello F24 era a zero e non l ha presentato al versamento. Come termine di omissione deve essere considerato il 16 giugno (ossia il giorno entro cui occorreva versare l acconto IMU per il 2016). Supponiamo che egli decida di ravvedersi presentando il Modello F24 a zero, il giorno 19 settembre In tal caso si renderà applicabile la sanzione di euro 12,50. Il suo Modello F24 da presentarsi il 19 settembre sarà compilato come di seguito. Attenzione Il modello che segue è comunque da presentarsi telematicamente sulla base delle regole viste in premessa

5 LA CONVENIENZA A RAVVEDERE L IMPOSTA A volte, invece di ravvedere l omessa presentazione del Modello F24 a zero, potrebbe risultare conveniente ravvedere direttamente il tributo oggetto di versamento.

6 ESEMPIO - Riprendiamo l esempio del sig. Rossi, ma si supponga il caso che questi avesse deciso di ravvedersi il 23 giugno In tal caso, presentando in tale data il Modello F24 a saldo zero omesso il 16 giugno, avrebbe trovato applicazione la sanzione di euro 11,11 euro (perché già oltre i 5 giorni). Tuttavia, egli poteva optare anche per un altra soluzione, ossia ravvedere direttamente l acconto IMU di euro. In tale ipotesi, avrebbe dovuto applicare la sanzione dello 0,1% per ogni giorno di ritardo (ravvedimento sprint, applicabile per i primi 14 giorni). Pertanto, essendo i giorni di ritardo pari a 7 (dal 17 giugno al 23 giugno) la sanzione sarebbe stata dello 0,7%. Sanzione ravvedimento IMU = x 0,7% = 7 euro Alla sanzione occorreva aggiungere gli interessi al tasso annuo legale (attualmente pari allo 0,2%) per ogni giorno di ritardo. Interessi ravvedimento IMU = [(1.000 x 0,2%) / 365] x 7 giorni = 0,04 In definitiva, ravvedendo direttamente l IMU, tra sanzione ed interessi, il sig. Rossi avrebbe versato 7,04 euro (a fronte degli 11,11 previsti per il ravvedimento dell F24 a zero omesso). CHECK LIST DENOMINAZIONE CODICE FISCALE P. IVA (EVENTUALE) SOGGETTI BENEFICIARI SOGGETTO TITOLARE DI PARTITA IVA SOGGETTO NON TITOLARE DI PARTITA IVA MODELLO F24 A ZERO OMESSO (POSBILITA DI RAVVEDER)

7 NO SANZIONE DA APPLICARE PER RAVVEDIMENTO F24 A ZERO 5,56 euro, se il modello F24 è presentato entro cinque giorni dall'omissione 11,11 euro, se il modello F24 è presentato entro novanta giorni dall'omissione 12,50 euro, se il modello F24 è presentato entro un anno dall'omissione. CONVENIENZA A RAVVEDERE DIRETTAMENTE IL NO TRIBUTO RECAPITI NECESSARI AL FINE DI EVENTUALI COMUNICAZIONI DELL AMMINISTRA- ZIONE FINAZIARIA MAIL TELEFONO FAX - Riproduzione riservata - Flavia Valmorra - Roberto Garavini Ravenna 13 settembre 2016

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