Circolare informativa 6/2016. ( a cura di Sara Razzi) BOLLO VIRTUALE
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- Gastone Poggi
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1 Roma, 14 marzo 2016 Circolare informativa 6/2016 ( a cura di Sara Razzi) BOLLO VIRTUALE L imposta di bollo può essere corrisposta: mediante pagamento ad intermediario convenzionato con l Agenzia delle Entrate, il quale rilascia, con modalità telematiche, apposito contrassegno (il c.d. contrassegno telematico che ha sostituito le vecchie marche da bollo); in modo virtuale, da coloro che abbiano chiesto l apposita autorizzazione all Agenzia. Il pagamento dell imposta di bollo in modo virtuale è disciplinato dall art. 15 del DPR 642/72. La domanda di autorizzazione deve contenere, fra l altro, l indicazione del numero presuntivo degli atti e documenti che potranno essere emessi e ricevuti dall ente durante l anno. Su tale base l imposta di bollo viene liquidata provvisoriamente dall ufficio che successivamente, in seguito all indicazione del numero esatto di operazioni effettuate
2 dall ente nell anno (da presentare entro la fine del successivo mese di gennaio), procede alla liquidazione definitiva ed al riconoscimento degli importi residui a debito o credito. Per effetto di una modifica all art. 15 del DPR 642/72, operata dalla legge di stabilità 2014 (art. 1, comma 597 della L. 147/2013), è stato disposto che la dichiarazione da presentare entro il mese di gennaio di ogni anno: deve indicare, oltre al numero degli atti e documenti emessi nell anno precedente distinti per voce di tariffa, anche gli altri elementi utili per la liquidazione dell imposta ; deve essere redatta, a pena di nullità, su modello conforme a quello approvato con provvedimento del direttore dell Agenzia delle entrate. Con il provvedimento dell Agenzia delle Entrate n di ieri, 14 novembre 2014, è stata data attuazione a questa nuova norma, predisponendo il modello e le relative istruzioni per la dichiarazione dell imposta di bollo assolta in modo virtuale. Il modello si compone di un frontespizio e di 4 quadri: il frontespizio contiene, oltre all informativa sul trattamento dei dati personali, i dati generali, tra cui gli estremi dell autorizzazione al pagamento in modo virtuale dell imposta di bollo, i dati del contribuente e del rappresentante firmatario della dichiarazione, nonché la sezione riservata all impegno alla presentazione in via telematica da parte dell intermediario; Circolare informativa 6/2016 Pagina 2 di 2
3 il quadro A è dedicato all indicazione degli Atti e documenti soggetti a imposta fissa per i quali è ammesso il pagamento in modo virtuale; il quadro B contempla gli Atti e documenti soggetti a imposta proporzionale per i quali è ammesso il pagamento in modo virtuale; il quadro C individua i Versamenti effettuati relativi alla liquidazione provvisoria per l anno di riferimento della dichiarazione; infine, il quadro D fornisce il Riepilogo imposta da dichiarazione che riepiloga quanto dichiarato dal contribuente. Il nuovo modello deve essere utilizzato, a partire dal 1 gennaio 2015, per la dichiarazione, ai fini dell imposta di bollo in modo virtuale: degli atti e documenti emessi nell anno precedente; in caso di rinuncia, degli atti e documenti emessi tra il primo gennaio dell anno precedente e la data in cui ha effetto la rinuncia. Il modello è presentato esclusivamente in modalità telematica (a tal fine il provvedimento dirama anche le specifiche tecniche), mediante i servizi telematici dell Agenzia: direttamente dal dichiarante, ove sia abilitato ai servizi Entratel o Fisconline; avvalendosi di intermediari abilitati, come, ad esempio, professionisti e CAF. Pertanto, già entro il 31 gennaio 2015, i soggetti autorizzati al pagamento dell imposta di bollo virtuale hanno utilizzato il nuovo modello per comunicare gli atti emessi dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2014, presentandolo in via telematica. Circolare informativa 6/2016 Pagina 3 di 3
4 BOLLO VIRTUALE 2016 A partire dal 1 gennaio 2016 sarà possibile inviare rinunce e dichiarazioni direttamente online. L Ufficio competente procede alla liquidazione iniziale dell imposta dovuta per il periodo che va dalla data di decorrenza dell autorizzazione sino al 31 dicembre dello stesso anno. La liquidazione è effettuata in via provvisoria in base ai dati esposti nella dichiarazione e ripartita in rate bimestrali. Negli anni successivi, entro il 31 gennaio, il contribuente presenta all ufficio una dichiarazione con il numero degli atti e documenti emessi nell anno precedente, distinti per voce di tariffa, gli altri elementi utili liquidare l imposta e gli assegni bancari estinti nel periodo. Sulla base dei dati indicati nella suddetta dichiarazione, l Ufficio, effettuati gli opportuni riscontri, procede alla liquidazione definitiva dell imposta dovuta per l anno precedente, imputando la differenza a debito o a credito alla rata bimestrale scadente a febbraio o, occorrendo, a quella successiva. Il pagamento dell imposta risultante dalla liquidazione definitiva deve essere effettuato entro il termine di 20 giorni dalla notifica dell avviso di liquidazione; se invece risulta un credito, il contribuente può presentare istanza di rimborso. La liquidazione definitiva, ragguagliata e corretta dall ufficio in relazione a eventuali modifiche della disciplina o della misura dell imposta, viene assunta come base per la liquidazione provvisoria per l anno in corso. Circolare informativa 6/2016 Pagina 4 di 4
5 Qualora intervengano modifiche della disciplina o della misura dell imposta nel corso dell anno, a liquidazione provvisoria già eseguita, l Ufficio effettua la riliquidazione provvisoria delle rimanenti rate con avviso da notificare al contribuente entro il mese successivo a quello di entrata in vigore del provvedimento che ha introdotto le predette modifiche. La maggiore imposta relativa alla prima rata oggetto della riliquidazione è pagata unitamente all'imposta relativa alla rata successiva. LE REGOLE PER BANCHE E INTERMEDIARI L art. 15-bis, D.P.R. n. 642 prevede che alcuni soggetti (tra cui Poste italiane, banche, intermediari finanziari e imprese di assicurazione), entro il 16 aprile di ogni anno, versino a titolo di acconto una somma pari al 95% dell imposta provvisoriamente liquidata. Per esigenze di liquidità la circolare precisa che l acconto può essere scomputato dai versamenti da effettuare a partire dal successivo mese di febbraio con la modalità (sulle rate bimestrali e/o sull acconto per l anno successivo) scelta dal contribuente. Per quanto concerne le modalità di pagamento, il documento di prassi ricorda che dal 20 febbraio 2015, i versamenti per l imposta di bollo virtuale (compresi l acconto ed eventuali interessi e sanzioni) vanno effettuati tramite modello F24, indicando i codici tributo istituiti con la risoluzione n. 12/E del Fino al 31 marzo è stato possibile utilizzare anche il modello F23. Sul punto la circolare n. 16/E precisa che il passaggio dal sistema di pagamento tramite il modello F23 a quello tramite il modello F24 non determina un interruzione nella continuità dei pagamenti e, pertanto, gli importi versati tramite il modello F23 sono scomputabili dai pagamenti da effettuare con il modello F24. Circolare informativa 6/2016 Pagina 5 di 5
6 LA DISCIPLINA SANZIONATORIA Con la riforma del sistema sanzionatorio, è stata prevista, per la mancata corresponsione (in tutto o in parte) dell imposta di bollo dovuta sin dall origine, una sanzione amministrativa dal 100% al 500% dell imposta o della maggiore imposta dovuta. La misura della sanzione è invece pari al 30% per gli omessi o ritardati versamenti dell imposta risultante dalla dichiarazione, nonché in ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto. Resta salva per il contribuente la possibilità di avvalersi dell istituto del ravvedimento operoso anche nell ipotesi di omessa presentazione della dichiarazione di conguaglio relativa all imposta di bollo assolta in modo virtuale, nonché nelle ipotesi di violazioni in materia di versamento. In relazione alla prima ipotesi, qualora la dichiarazione venga presentata con ritardo non superiore a 90 giorni dalla scadenza, la sanzione prevista è ridotta a un decimo del minimo edittale. In senso conforme si è espressa la circolare n. 192/E del 23 luglio 1998, relativamente all imposta di registro. Non esitate a contattarci per qualsiasi approfondimento. Cordiali saluti, SARA RAZZI Circolare informativa 6/2016 Pagina 6 di 6
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