Le modalità di versamento del saldo Iva 2016

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1 Ai gentili clienti Loro sedi Le modalità di versamento del saldo Iva 2016 Il termine di versamento del saldo IVA risultante dalla dichiarazione annuale non è più influenzato dalle modalità di presentazione della dichiarazione (forma autonoma / unificata). Dal 2017, infatti: i) è stata soppressa la presentazione della comunicazione annuale dati IVA, di cui all art. 8-bis del DPR 322/98; i) è venuta meno la possibilità di unificare la dichiarazione annuale IVA con la dichiarazione dei redditi. Conseguentemente, per quanto concerne il versamento del saldo IVA: i) da una parte, viene confermata, come regola generale, la scadenza del 16 marzo; ii) dall altra, viene prevista la possibilità di differire il pagamento entro il termine previsto dal nuovo art. 17 del DPR 435/2001 per il versamento delle imposte dirette, maggiorando le somme da versare degli interessi nella misura dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo. Peraltro, qualora si decidesse di differire il versamento del saldo IVA al nuovo termine previsto per il versamento del saldo IRPEF / IRES, il saldo IVA 2016 potrà essere versato: i) in unica soluzione al maggiorando quanto dovuto dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese tra il 16.3 e il 30.6 (maggiorazione pari all 1,6%), ovvero al applicando, sull importo del saldo IVA comprensivo della suddetta maggiorazione dell 1,6%, l ulteriore maggiorazione dello 0,4%; ii) in forma rateale, a partire dal , maggiorando quanto dovuto dell 1,6% e suddividendo l importo così determinato nel numero di rate scelte (massimo 6 rate), ovvero a partire dal applicando - sull importo del saldo IVA comprensivo della suddetta maggiorazione dell 1,6% - l ulteriore maggiorazione dello 0,4%, e suddividendo l importo così determinato nel numero di rate scelte (massimo 5 rate). Ad ogni rata successiva alla prima vanno applicati gli interessi dello 0,33% mensile. Premessa Come noto, l art. 1 co. 641 della L n. 190 (legge di stabilità 2015) aveva previsto l obbligo di presentare la dichiarazione annuale IVA nel mese di febbraio dell anno successivo e conseguentemente l abolizione:

2 dell obbligo di presentare la comunicazione annuale dati IVA, di cui all art.8-bis del DPR 322/98; della possibilità di presentare la dichiarazione annuale IVA in forma unificata con la dichiarazione dei redditi (modello UNICO). OSSERVA Le suddette disposizioni si sarebbero dovute applicare a decorrere dalla dichiarazione IVA dovuta per l anno d imposta 2015, quindi a partire dagli adempimenti da effettuare nel Tuttavia, su tale previsione normativa è intervenuto successivamente l art. 10 co. 8-bis del DL 192/2014 (c.d. milleproroghe) che ha differito di un anno quindi a partire dall anno d imposta la decorrenza delle suddette novità. Con riferimento a tale adempimento è recentemente intervenuto l art. 4, co. 4, lett.c), del D.L n. 193, prevedendo che: la dichiarazione annuale IVA relativa al periodo d imposta 2016 (Modello IVA 2017), deve essere presentata nel mese di febbraio e comunque entro il prossimo 28 febbraio 2017; la dichiarazione annuale IVA relativa al periodo d imposta 2017 e successivi, potrà essere presentata tra il 1 febbraio al 30 aprile dell anno successivo. TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IVA ANNUALE Dichiarazione IVA Nel periodo compreso tra il 1 febbraio e il settembre 2016 nel caso in cui il contribuente (periodo d imposta fosse tenuto alla presentazione in via autonoma, 2015) ovvero; entro il 30 settembre 2016 nel caso in cui il contribuente fosse tenuto a comprendere la dichiarazione Iva nella dichiarazione unificata.

3 Versamento saldo Iva Dichiarazione IVA Esclusivamente entro la fine del mese di febbraio (periodo d imposta 2016) Dichiarazione IVA Tra il 1 febbraio al 30 aprile dell anno successivo e successivi Le modifiche apportate in sede di conversione in legge del D.L n. 193 concernenti l abolizione della dichiarazione unificata dei redditi e IVA - interessano anche i termini di versamento del saldo IVA. In particolare, per quanto concerne il versamento del saldo IVA: da una parte, viene confermata, come regola generale, la scadenza del 16 marzo; dall altra, viene prevista la possibilità di differire il pagamento entro il termine previsto dal nuovo art. 17 del DPR 435/2001 per il versamento delle imposte dirette, maggiorando le somme da versare degli interessi nella misura dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo. OSSERVA Versamento saldo Iva nei termini Quest ultima possibilità, infatti, era collegata alla presentazione della dichiarazione unificata, che presupponeva la presenza di un periodo d imposta coincidente con l anno solare ai fini delle imposte dirette. In relazione alla nuova disciplina, dovrà essere chiarito se la possibilità di differimento del versamento del saldo IVA è applicabile anche da parte dei soggetti non solari, dato che ai fini IVA il periodo d imposta è sempre coincidente con l anno solare. Il versamento del saldo dell IVA periodo di imposta 2016 può essere effettuato in unica soluzione ovvero in forma rateale.

4 Termini di versamento del saldo IVA periodo di imposta 2016 Unica soluzione Entro il Forma rateale L importo dovuto va suddiviso in rate di pari importo. Le rate devono essere versate entro il giorno 16 di ogni mese di scadenza, a partire dal , data entro la quale va versata la prima rata. La rateizzazione deve concludersi entro il mese di novembre e, pertanto, il numero massimo di rate è pari a 9. Alle rate successive alla prima vanno applicati gli interessi dello 0,33% mensile; la seconda rata va quindi maggiorata dello 0,33%, la terza dello 0,66%, la quarta dello 0,99% e così via. Unica soluzione Versamento del saldo Iva Versamento dell intero importo in un unica soluzione entro il Forma rateale RATA SCADENZA INTERESSI % 1^ ^ (poiché il cade di domenica) 0,33 3^ ,66 4^ ,99 5^ (poiché il cade di domenica) 1,32

5 6^ (poiché il cade di domenica) 7^ (poiché il cade di sabato) 1,65 1,98 8^ ,31 9^ ,64 Il versamento dell'iva dovuta a saldo, risultante dalla dichiarazione annuale deve essere effettuato utilizzando il modello di pagamento unificato F24, riportando nella Sezione Erario : il codice tributo 6099 (per gli interessi rateali 1668 ); il numero della rata che si sta versando ed il numero totale delle rate scelte (ad esempio, 0106 per la prima rata di 6, 0101 in caso di versamento in unica soluzione); l anno di riferimento 2016 ; l ammontare dell importo dovuto; l ammontare dell eventuale credito disponibile (ad esempio, IRPEF, IRES, ecc.) utilizzato per compensare il saldo IVA. In tal caso è necessario presentare il modello F24 anche se a seguito della compensazione il saldo finale risulta pari a zero. OSSERVA L'importo minimo da versare è pari a 10,33 euro. Considerato l arrotondamento all unità di euro degli importi esposti in dichiarazione, il saldo IVA (rigo VL38) va versato solo se superiore a 10. Se il versamento è effettuato in unica soluzione entro il , l importo da indicare è quello risultante dalla dichiarazione annuale e quindi va esposto all unità di euro, mentre nel caso di differimento e/o rateizzazione

6 l importo va espresso al centesimo di euro. Procedure telematiche utilizzabili per effettuare il versamento F24 On line", cui hanno accesso tutti i contribuenti in possesso del "pincode" di abilitazione al servizio; per usufruire di tale servizio è necessario avere un conto corrente presso una banca convenzionata con l'agenzia delle Entrate, sul quale ddebitare le somme dovute F24 cumulativo", riservato agli incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni che intendono eseguire i versamenti on line delle somme dovute dai loro clienti con addebito diretto sui conti correnti bancari di questi ultimi o sul conto corrente dell'intermediario medesimo Sistemi di home/remote banking collegati al circuito CBI (Corporate Banking Interbancari) del sistema bancario o altri sistemi di home banking offerti dagli istituti di credito o dalla società Poste Italiane S.p.A Versamento saldo Iva differito alle scadenze del modello redditi A seguito del venir meno, dal 2017, della dichiarazione unificata (redditi + IVA) e del conseguente differimento del versamento al termine previsto per il saldo delle imposte sui redditi, il Legislatore ha comunque introdotto, modificando gli artt. 6 e 7, DPR n. 542/99 la possibilità di differire il versamento del saldo IVA al nuovo termine previsto per il versamento del saldo IRPEF / IRES. OSSERVA In particolare nei citati artt. 6 e 7 è stato sostituito il riferimento al differimento al nuovo termine di versamento previsto dall art. 17, comma 1, DPR n.435/2001. In base alla citata disposizione il versamento del saldo IRPEF scade il 30.6 (in luogo del precedente 16.6) mentre quello del saldo IRES scade l ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d imposta (30.6 per le società con esercizio coincidente con l anno solare).

7 Conseguentemente, il saldo IVA 2016 può essere differito al con possibilità di usufruire dell ulteriore differimento al con la maggiorazione dello 0,40% ancorché, nei citati artt. 6 e 7 del DPR n. 542/99 (per il versamento dell IVA annuale) non sia presente il riferimento al co. 2 del citato art. 17 del DPR n.435/2001 che consente di effettuare i versamenti del saldo IRPEF ed IRES entro il 30 giorno successivo alla scadenza di cui all art. 11, co. 1, del DPR 435/2001, con la maggiorazione dello 0,40% e questo per questioni di ordine logico e sistematico 1. Analogamente se il versamento del saldo Iva viene differito dal 16 marzo al 31 luglio (per esempio SPA solare che ha approvato il bilancio a giugno), dovrà essere applicata una maggiorazione del 2%( 0,4% per i periodi 17 marzo-16 aprile, 17 aprile-16 maggio, 17 maggio-16 giugno, 17 giugno-16 luglio e 17 luglio-31luglio). Se il versamento viene ulteriormente differito al 30 agosto, sull importo del saldo Iva comprensivo della suddetta maggiorazione del 2% è dovuta l ulteriore maggiorazione dello 0,4%. Riassumendo quindi, qualora si decidesse di differire il versamento del saldo IVA al nuovo termine previsto per il versamento del saldo IRPEF / IRES, il saldo IVA 2016 può essere versato: in unica soluzione: al maggiorando quanto dovuto dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese tra il 16.3 e il Così, se il saldo è versato entro il la maggiorazione sarà pari all 1,6% (0,40% x 4); al applicando, sull importo del saldo IVA comprensivo della suddetta maggiorazione dell 1,6%, l ulteriore maggiorazione dello 0,4%; 1 Sul punto si precisa che ci sono pareri dottrinali diversi che ritengono non sia possibile l ulteriore differimento al perchè nei citati artt.6 e 7 non è presente, come detto, il riferimento al comma 2 del citato articolo 17 che appunto consente di effettuare i versamenti del saldo IRPEF ed IRES entro il 30 giorno successivo alla scadenza di cui all art. 11, co. 1, del DPR 435/2001, con la maggiorazione dello 0,40%. Si auspica un intervento dell Agenzia delle Entrate che possa dirimere ogni dubbio.

8 per le società che approvano il bilancio a giugno, entro il con la maggiorazione del 2%. Se il versamento viene ulteriormente differito al 30 agosto, sull importo del saldo Iva comprensivo della suddetta maggiorazione del 2% è dovuta l ulteriore maggiorazione dello 0,4%; in forma rateale: a partire dal , maggiorando quanto dovuto dell 1,6% e suddividendo l importo così determinato nel numero di rate scelte, per un massimo di 6 rate (in quanto la rateizzazione deve comunque concludersi entro il mese di novembre). Ad ogni rata successiva alla prima vanno applicati gli interessi dello 0,33% mensile; a partire dal applicando, sull importo del saldo IVA comprensivo della suddetta maggiorazione dell 1,6%, l ulteriore maggiorazione dello 0,4%, e suddividendo l importo così determinato nel numero di rate scelte, per un massimo di 5 rate (in quanto la rateizzazione deve comunque concludersi entro il mese di novembre). Ad ogni rata successiva alla prima vanno applicati gli interessi dello 0,33% mensile; per le società che approvano il bilancio a giugno: a partire dal applicando sull importo del saldo IVA la suddetta maggiorazione dell 2% e suddividendo l importo così determinato nel numero di rate scelte, per un massimo di 5 rate (in quanto la rateizzazione deve comunque concludersi entro il mese di novembre). Ad ogni rata successiva alla prima vanno applicati gli interessi dello 0,33% mensile; se il versamento viene ulteriormente differito al 30 agosto 2017, applicando sull importo del saldo IVA comprensivo della suddetta maggiorazione dell 2%, l ulteriore maggiorazione dello 0,4%, e suddividendo l importo così determinato nel numero di rate scelte, per un massimo di 4 rate (in quanto la rateizzazione deve comunque concludersi

9 entro il mese di novembre). Ad ogni rata successiva alla prima vanno applicati gli interessi dello 0,33% mensile. Rateizzazione saldo IVA differito alle scadenze del modello redditi N. rata Versamento della prima rata nel termine ordinario del 30 giugno Versamento della prima rata nel termine successivo del 30 luglio Solo soggetti IRES (solari) Versamento della prima rata nel termine ordinario del 31 Luglio Solo soggetti IRES (solari) Versamento della prima rata nel termine successivo del 30 Agosto I rata 30 giugno luglio luglio agosto 2017 II rata 17 luglio 2017 (poiché il 16 luglio cade di domenica) III rata IV rata 21 agosto 2017 (poiché il 20 agosto cade di domenica) 18 settembre 2017 (16 settembre cade di sabato) 21 agosto 2017 (poiché il 20 agosto cade di domenica) 18 settembre 2017 (16 settembre cade di sabato) 21 agosto 2017 (poiché il 20 agosto cade di domenica) 18 settembre 2017 (16 settembre cade di sabato) 18 settembre 2017 (16 settembre cade di sabato) 16 ottobre ottobre ottobre novembre 2017 V rata 16 ottobre novembre novembre 2017 VI rata 16 novembre 2017 Regime sanzionatorio L art. 13, co. 1, del DLgs. 471/97 prevede, per l omesso, insufficiente o tardivo versamento del saldo IVA, l applicazione della sanzione amministrativa pari al 30% dell importo non versato.

10 OSSERVA La sanzione di cui trattasi si applica a tutti i tipi di versamenti IVA (saldi, acconti, liquidazioni mensili e trimestrali, da dichiarazione annuale), anche se l'importo non versato è definito a seguito di accertamento. È bene segnalare, inoltre che, l attuale versione dell art. 13 del D.Lgs. n. 471/97, così come recentemente modificato dal D.Lgs n. 158, prevede - a decorrere dal la riduzione nella misura del 50% delle sanzioni previste, quando il tardivo versamento è contenuto entro i 90 giorni dalla scadenza del termine. Dunque, per effetto dell entrata in vigore delle suddette novità normative, il tardivo versamento del saldo IVA è così punito: per i ritardi sino a 14 giorni, la sanzione irrogabile sarà del 15% (30% *50%) ridotta a 1/15 per giorno di ritardo; per i ritardi da 15 a 90 giorni, la sanzione sarà pari al 15% (30% *50%); per i ritardi superiori a 90 giorni, la sanzione sarà pari al 30%. ENTITA DEL SANZIONI DALL ENTRATA IN VIGORE RITARDO del D.Lgs n. 158 ( ) Sino a 14 giorni La sanzione irrogabile sarà del 15% (30% *50%) ridotta a 1/15 per giorno di ritardo. Da 15 a 90 giorni La sanzione sarà pari al 15% (30% *50%). Superiori a 90 giorni La sanzione sarà pari al 30%. I contribuenti che non effettuano il versamento del Saldo IVA entro le predette scadenze possono, comunque, regolarizzare la propria posizione avvalendosi dell istituto del ravvedimento operoso (art. 13 del DLgs. 472/97), previo versamento delle eventuali imposte, degli interessi legali e delle sanzioni (ridotte dal ravvedimento).

11 OSSERVA Peraltro, trattandosi di violazioni connesse ad un tributo amministrato dall'agenzia delle Entrate, non dovrebbero esservi dubbi sull applicabilità delle modifiche apportate dalla Legge di stabilità per il 2015 (L. n. 190/2014) all istituto del ravvedimento operoso. In particolare, per quanto concerne l omesso versamento del Saldo IVA, il ravvedimento non è più inibito dall inizio di un controllo fiscale, ma dalla notifica dell avviso di accertamento. Riduzione da ravvedimento 1/10 del minimo = pari al 1,5% di quanto non versato (15%*1/10). 1/9 del minimo = sanzione pari al 1,67% di quanto non versato (15%*1/9). 1/8 del minimo = sanzione pari al 3,75% di quanto non versato (30% *1/8). 1/7 del minimo = sanzione pari al 4,29% di quanto non versato (30% *1/7). 1/6 del minimo = sanzione pari al 5% di quanto non versato (30%*1/6). Termini di esecuzione del ravvedimento Entro 30 giorni dalla scadenza, con ulteriore riduzione a 1/15 per giorno di ritardo se questo non è superiore a 14 giorni. Entro 90 giorni dal termine di scadenza Dopo 90 giorni dalla scadenza, ma entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all anno in cui la violazione è stata commessa. Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all anno successivo a quello in cui la violazione è stata commessa. Oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all anno successivo a quello in cui la violazione è stata commessa.

12 Resta ovviamente inteso che, affinché si perfezioni l istituto del ravvedimento operoso è necessario che il contribuente provveda al pagamento, mediante modello F24: dell imposta o della differenza d imposta dovuta (codice tributo 6099 ); della sanzione ridotta con le percentuali appena indicate (codice tributo 8904 ); degli interessi legali (codice tributo 1991 ) - attualmente previsti nella misura dello 0,1% annuo - commisurati all imposta dovuta e che decorrono: dal giorno successivo a quello in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato; fino al dì di effettivo pagamento. Restiamo a vs disposizione per qualsiasi chiarimento. Cordiali saluti. Csa International Consulting Srl Dott.ssa Antonella Tarsia Morisco Milano, 28 febbraio 2017

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