La dichiarazione IVA 2012
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- Mario Casali
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1 La dichiarazione IVA 2012 di Roberto Fanelli (*) L ADEMPIMENTO Con Provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate sono stati approvati i modelli IVA per la presentazione della dichiarazione. Pratica Fiscale seguira` l adempimento dichiarativo con una serie di interventi sugli aspetti piu` problematici. In questa sede, si esaminano le disposizioni generali, la tempistica e le novita` del modello. " Riferimenti Agenzia delle Entrate, Provvedimento 16 gennaio 2012 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, art. 8 Le modalità ed i termini di redazione e presentazione della dichiarazione annuale IVA sono previsti dall art. 8 del D.P.R. 22 luglio 1998, n I contenuti della dichiarazione IVA sono indicati, in particolare, dal comma 2 del predetto art. 8. La dichiarazione annuale deve essere redatta in conformità al modello approvato dall Agenzia delle Entrate con provvedimento del 16 gennaio 2012, pubblicato sul sito Internet dell Agenzia delle Entrate in data 16 gennaio Tale modello deve essere utilizzato sia dai contribuenti tenuti alla presentazione di tale dichiarazione in via autonoma, sia dai contribuenti obbligati a comprendere la dichiarazione annuale IVA nel modello UNICO Il Modello unificato UNICO 2012 è stato approvato con provvedimenti 31 gennaio 2012, pubblicati sul sito dell Agenzia in data 7 febbraio 2012 (ad eccezione del modello UNICO per gli enti non commerciali, pubblicato il 2 febbraio). Soggetti obbligati e soggetti esonerati dalla presentazione della dichiarazione Sono obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA, in linea generale, tutti i contribuenti IVA, cioè i soggetti che nel corso dell anno 2011 hanno esercitato attività d impresa o attività artistica o professionale, ai sensi degli articoli 4 e 5 del D.P.R. n. 633/ 1972 e che, in quanto tali, hanno l obbligo del numero di partita IVA, anche se non hanno effettuato operazioni imponibili (v. art. 8, comma 1, del D.P.R. n. 322/1998). Sono esonerati dall obbligo dichiarativo i soggetti indicati nella Tavola n. 1. (*) Pubblicista Tavola n. 1 - Soggetti esonerati PRATICA FISCALE e Professionale 20 n. 9 del 27 FEBBRAIO 2012
2 Contribuenti esonerati da specifiche disposizioni normative Produttori agricoli esonerati da adempimenti IVA ai sensi dell art. 34, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972; Esercenti attività di gioco e intrattenimento in regime forfetario, ai sensi dell art. 74, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972, che non abbiano optato per l applicazione dell IVA in modo ordinario; Imprese individuali che abbiano dato in affitto l unica azienda e non esercitano attività rilevante ai fini IVA (C.M. n. 26 del 19 marzo 1985 e n. 72 del 4 novembre 1986); Residenti in altri Stati membri della UE che si avvalgono del rappresentante leggero ai sensi dell art. 44, comma 3, del D.L. n. 331/1993; Società e associazioni sportive dilettantistiche, pro-loco, ecc., che abbiano optato per l esonero dagli adempimenti IVA (legge 16 dicembre 1991 n. 398); Soggetti extracomunitari che effettuano il commercio elettronico nella UE (art. 74-quinquies). Modelli dichiarativi Sono previsti tre modelli dichiarativi: il modello unificato; il modello autonomo (al di fuori del modello unificato); il modello semplificato (dichiarazione IVA base ). La dichiarazione annuale dell Imposta sul valore aggiunto deve essere presentata dai contribuenti, in via generale, con il modello unificato (Modello UNICO 2012, relativo al periodo d imposta 2011), unitamente alla dichiarazione dei redditi. Alcuni soggetti sono obbligati alla presentazione della dichiarazione in via autonoma (v. infra). Alcuni contribuenti possono presentare la dichiarazione in via autonoma: a) i soggetti che intendono utilizzare in compensazione, ovvero chiedere a rimborso il credito d imposta risultante dalla dichiarazione annuale (art. 3, comma 1, del D.P.R. n. 322/1998); b) i soggetti passivi che presentano la dichiarazione IVA entro il mese di febbraio, alfinedi poter usufruire dell esonero dalla presentazione della Comunicazione annuale dati IVA (come chiarito con circolare n. 1/E del 25 gennaio 2011, tale facoltà è concessa sia ai soggetti che chiudono la dichiarazione con un credito d imposta sia a coloro che chiudono l annualità a debito). Tavola n. 2 - Mod. IVA 2012 N.B.: taluni contribuenti possono presentare un modello semplificato (dichiarazione annuale IVA Base/2012 ) in alternativa sia alla dichiarazione autonoma sia a quella unificata. PRATICA FISCALE e Professionale 21 n. 9 del 27 FEBBRAIO 2012
3 I modelli utilizzabili per la presentazione della dichiarazione unificata sono identici a quelli previsti per la presentazione delle stesse dichiarazioni in forma non unificata. Le istruzioni per la compilazione della dichiarazione annuale IVA/2012 sono comuni sia ai contribuenti obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA all interno del modello UNICO 2012, sia ai soggetti tenuti a presentare detta dichiarazione in via autonoma. Taluni contribuenti, inoltre, possono presentare il modello di dichiarazione annuale IVA Base/ 2012, che costituisce una versione semplificata del modello di dichiarazione annuale. Tale modello può essere utilizzato dai contribuenti legittimati, sia in luogo del Modello UNICO 2012 sia in luogo del modello di dichiarazione IVA in via autonoma. Obbligo di presentazione del modello IVA autonomo Taluni soggetti sono obbligati alla presentazione del modello autonomo IVA Tavola n. 3 - Mod. IVA autonomo: soggetti obbligati Facoltà di presentazione del modello IVA autonomo Tutti i contribuenti tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale con il modello UNICO 2012 hanno facoltà di presentare la dichiarazione con il modello autonomo, in due casi: 1) i soggetti la cui dichiarazione annuale evidenzia un credito che gli stessi intendono: a) utilizzare in compensazione; b) chiedere a rimborso. Tali contribuenti possono presentare la dichiarazione in via autonoma per anticipare la richiesta di rimborso o l utilizzo del credito in compensazione. 2) tutti gli altri contribuenti, al fine di presentare la dichiarazione annuale nel mese di febbraio per evitare l obbligo di presentazione della Comunicazione dati IVA.... si ritiene, pertanto, che la possibilità di non comprendere la dichiarazione IVA in quella unificata possa essere riconosciuta nei confronti di tutti i contribuenti. Indipendentemente dalla presenza di un credito o di un debito annuale, tutti i soggetti passivi d imposta possono presentare la dichiarazione IVA entro il mese di febbraio di ciascun anno e, in tale ipotesi, sono esonerati dall obbligo di presentazione della comunicazione annuale dati IVA (circolare n. 1/E del 25 gennaio 2011). Per esercizi non coincidenti con l anno solare si intendono: quelli che interessano più anni solari (ad esempio: un periodo d imposta 1º novembre ottobre 2011, esercizio cosiddetto a cavallo ); quelli che riguardano un arco temporale interamente compreso nello stesso anno solare 2011, che però sono terminati anteriormente al 31 dicembre. PRATICA FISCALE e Professionale 22 n. 9 del 27 FEBBRAIO 2012
4 Ad esempio... La società A ha incorporato, nel corso del 2011, la società B che, in tale anno, anche solo parzialmente, ha partecipato ad una liquidazione IVA di gruppo. La società A deve presentare la dichiarazione IVA/2012 su modello autonomo L obbligo di presentazione della dichiarazione IVA con il modello autonomo sussiste anche nel caso di operazione straordinaria o di altra trasformazione sostanziale soggettiva avvenuta nel corso del 2012, al verificarsi di due condizioni: a) la trasformazione è avvenuta nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2012 e la data di presentazione della dichiarazione relativa al 2011; b) la sola società dante causa si è estinta a seguito di tale trasformazione. Tavola n. 4 - Tempistica Termine Adempimento 1 febbraio 2012 Inizio del periodo di presentazione della dichiarazione Iva in forma autonoma 29 febbraio 2012 Termine di presentazione della Comunicazione dati IVA (l obbligo non sussiste se il contribuente presenta la dichiarazione annuale entro il 29 febbraio 2012) 16 marzo 2012 Versamento del saldo IVA 18 giugno 2012 (1) (il 16 giugno 2012 cade di sabato) Facolta` di effettuare il versamento del saldo IVA, per chi presenta la dichiarazione unificata, con maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo alla data del 16 marzo luglio 2012 Versamento del saldo IVA per chi presenta la dichiarazione unificata, con ulteriore maggiorazione dello 0,40%. 1 ottobre 2012 (il 30 settembre 2012 cade di domenica) Termine di presentazione della dichiarazione Iva (in forma autonoma o unificata) 30 dicembre 2012 Possibilita` di presentare in ritardo la dichiarazione eventualmente omessa, con sanzione ridotta (dichiarazione tardiva) (1) Per i soggetti IRES, il versamento deve essere effettuato, piu` precisamente, entro il giorno 16 del sesto mese successivo alla chiusura del periodo d imposta. Se, in base a disposizioni di legge, il bilancio e` approvato oltre quattro mesi dopo la chiusura dell esercizio, il termine e` prorogato al giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione e, in mancanza, al giorno 16 del mese di scadenza del termine di approvazione (art. 17, comma 1, del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435). PRATICA FISCALE e Professionale 23 n. 9 del 27 FEBBRAIO 2012
5 Versamento rateale I contribuenti possono avvalersi della facoltà di suddividere l importo dovuto a titolo di conguaglio, e risultante dalla dichiarazione annuale, in due o più rate alle seguenti condizioni: 1) le rate devono essere mensili e tutte di uguale importo; i termini di pagamento di ciascuna rata sono fissati nel giorno 16 di ciascun mese; l ultima rata deve essere comunque pagata entro il 16 novembre. 2) la prima rata deve essere versata, senza interessi, entro il termine previsto per il versamento in unica soluzione (16 marzo o 18 giugno); 3) le rate successive devono essere maggiorate di un interesse fisso così stabilito: 0,33% sulla seconda rata, 0.66% sulla terza rata, 0,99% sulla quarta rata, e così via.lamisuradell interesse resta ferma, indipendentemente dal giorno di pagamento: così la seconda rata può essere pagata in un qualsiasi giorno compreso tra il 17 marzo ed il 16 aprile (fermo l interesse dovuto dello 0,33%); la terza rata può essere pagata in un qualsiasi giorno compreso tra il 17 aprile ed il 16 maggio (fermo l interesse dovuto dello 0,66 %), e così via Novità della dichiarazione 2012 Si illustrano nella Tavola n. 5 le principali modifiche, di carattere generale, introdotte nei modelli di dichiarazione IVA Casi particolari 1. Soggetto che applica la dispensa dagli adempimenti per operazioni esenti Un intermediario finanziario ha optato per la dispensa dagli adempimenti per operazioni esenti, ai sensi dell art. 36-bis del D.P.R. n. 633/1972. Nel corso del 2011 ha effettuato una operazione imponibile. Può fruire del regime di esonero dalla presentazione della dichiarazione annuale IVA/2012? L esonero dall obbligo di presentazione della dichiarazione annuale, previsto per i contribuenti che, nell anno d imposta, abbiano effettuato soltanto operazioni esenti e che abbiano optato per la dispensa dagli adempimenti ai sensi dell art. 36-bis del D.P.R. n. 633/1972, non si applica qualora il contribuente abbia effettuato anche operazioni imponibili (ancorché riferite ad attività gestite con contabilità separata) ovvero siano state registrate operazioni intracomunitarie (art. 48, comma 2, D.L. 331/1993) o siano state eseguite le rettifiche di cui all art. 19-bis2 ovvero siano stati effettuati acquisti per i quali in base a specifiche disposizioni l imposta è dovuta da parte del cessionario con il meccanismo del reverse charge (acquisti di oro, argento puro, rottami ecc.). 2. Soggetti con esiguo volume d affari Un soggetto nell anno 2011 ha effettuato sporadiche operazioni, conseguendo un volume d affari pari a euro. In tale anno, comunque, il contribuente non ha applicato il c.d. regime dei minimi. Può fruire del regime di esonero dalla presentazione della dichiarazione annuale IVA/2012? Sono contribuenti c.d. minimi coloro che, nel corso del 2011, non avendo superato la soglia dei euro di ricavi annui ed essendo in possesso degli altri requisiti richiesti, hanno adottato lo speciale regime disciplinato dall art. 1, commi , della legge 24 dicembre 2007 n Tale regime, che esclude sia la rivalsa, sia la detrazione dell IVA, consente al contribuente l esonero da numerosi adempimenti IVA, tra i quali anche quello della presentazione della dichiarazione annuale. Nel caso specifico, il contribuente, non avendo applicato tale regime speciale, non può fruire dell esonero dalla presentazione della dichiarazione. Si precisa che a partire dal 1º gennaio 2012, l art. 27 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ha riformato i vigenti regimi forfetari, tra i quali anche quello dei contribuenti minimi. 3. Inizio dell attività nel 2011 Una SRL ha iniziato l attività il 30 novembre Per la presentazione della dichiarazione IVA/2012 deve utilizzare il modello autonomo o quello unificato? Sono obbligati alla presentazione del Modello autonomo IVA 2012 le società di capitali ed enti soggetti a IRES, con periodo d imposta non coincidente con l anno solare. Per esercizi non coincidenti con l anno solare si intendono: a) quelli che interessano più anni solari (ad esempio: un periodo d imposta 1º novembre ottobre 2011, esercizio cosiddetto a cavallo ); b) quelli che riguardano un arco temporale interamente compreso nello stesso anno solare 2011 che terminano, però, anteriormente al 31 dicembre. La società in parola è tenuta, quindi, alla presentazione della dichiarazione annuale IVA in forma unificata e non in via autonoma, poiché il periodo d imposta è da considerare coincidente con l anno solare in quanto concluso il 31 dicembre. Resta ferma la facoltà di presentazione della dichiarazione in forma autonoma nei casi previsti. PRATICA FISCALE e Professionale 24 n. 9 del 27 FEBBRAIO 2012
6 Tavola n. 5 - Novita` dei modelli IVA 2012 PRATICA FISCALE e Professionale 25 n. 9 del 27 FEBBRAIO 2012
7 4. Cessazione dell attività nel 2011 Una SRL ha cessato l attività in data 30 novembre Per la presentazione della dichiarazione IVA/ 2012 deve utilizzare il modello autonomo o quello unificato? Alla luce di quanto si è osservato nella precedente risposta, la società è tenuta alla presentazione della dichiarazione annuale IVA in via autonoma e non in forma unificata, poiché il periodo d imposta è da considerare non coincidente con l anno solare in quanto concluso anteriormente al 31 dicembre. Si ricorda che ai fini IVA si ha cessazione di attività dell impresa (da dichiarare ai sensi dell art. 35 del D.P.R. n. 633/1972) soltanto al termine delle operazioni relative alla liquidazione dell azienda. 5. Trasformazione di società nel 2011 Una società in nome collettivo si è trasformata il 31 ottobre 2011 in una società a responsabilità limitata. Per la presentazione della dichiarazione IVA/2012 deve utilizzare il modello autonomo o quello unificato? La trasformazione di società non costituisce cessazione dell attività. Pertanto, la dichiarazione IVA relativa all anno 2011 deve essere presentata dalla società di capitali in forma unificata. 6. IVA di gruppo. Uscita dalla liquidazione di gruppo nel corso del 2011 Una società ha partecipato alla liquidazione di gruppo fino al mese di maggio Per il restante periodo ha invece applicato l imposta in modo autonomo. Per la presentazione della dichiarazione IVA/ 2012 deve utilizzare il modello autonomo o quello unificato? Le società controllanti e controllate che, nell anno 2011, hanno applicato la cosiddetta liquidazione IVA di gruppo (ed hanno, quindi,presentato il modello IVA 26 entro il 16 febbraio 2011), di cui all art. 73 del D.P.R. n. 633/1972, devono presentare in via autonoma la dichiarazione annuale IVA anche se hanno partecipato alla procedura di liquidazione dell IVA di gruppo per un periodo inferiore all anno. La dichiarazione deve essere autonomamente presentata, in particolare, anche nel caso in cui la società sia uscita dal gruppo nel corso dell anno (C.M. n. 57/E del 5 marzo 1999, par. 1.1.). PRATICA FISCALE e Professionale 26 n. 9 del 27 FEBBRAIO 2012
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