Liquidazione Iva per il 2014

Размер: px
Начинать показ со страницы:

Download "Liquidazione Iva per il 2014"

Транскрипт

1 Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N Liquidazione Iva per il 2014 Categoria: Iva Sottocategoria: Adempimenti La liquidazione e l'eventuale versamento (se a debito) dell'iva, vanno effettuati con cadenza mensile. I contribuenti che nell'anno precedente non hanno superato i limiti di euro: per le attività di prestazione di, ovvero per le altre attività, hanno la possibilità di optare per la liquidazione e il versamento dell'iva trimestrale anziché mensile, versando in aggiunta all'imposta, gli interessi maturati su di essa al tasso trimestrale dell'1%, ai sensi dell'art. 7, D.P.R. 542/1999. Premessa Come noto, l art. 7, comma 1, D.P.R. n. 542/99 prevede, a favore delle imprese/lavoratori autonomi che nell'anno precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a determinati limiti, differenziati a seconda del tipo di attività esercitata, la possibilità di optare per l'effettuazione delle liquidazioni IVA con periodicità trimestrale anziché mensile. Tale scelta comporta la maggiorazione nella misura dell 1% del saldo a debito della liquidazione, a titolo di interessi. L art. 14, comma 11, L. n. 183/2011 (Finanziaria 2012) ha innalzato, a decorrere dal 2012, l ammontare dei citati limiti al fine di allineare gli stessi alle nuove soglie (di ricavi) che consentono la tenuta della contabilità semplificata, fissate, dall art. 7, comma 2, lett. m), D.L. n. 70/2011, c.d. Decreto Sviluppo, a decorrere dal

2 Il citato comma 11 dispone infatti che: i limiti per la liquidazione trimestrale dell IVA sono i medesimi di quelli fissati per il regime di contabilità semplificata. La formulazione della citata disposizione ha indotto dubbi circa la possibilità di ritenere che con la stessa il Legislatore avesse voluto uniformare non soltanto l ammontare dei limiti in esame, ma anche la natura degli importi da confrontare con i limiti stessi. Secondo tale interpretazione, infatti, sia per la tenuta della contabilità semplificata che per l effettuazione delle liquidazioni Iva trimestrali, si sarebbe dovuto fare riferimento all ammontare dei ricavi. L Agenzia delle Entrate con la Risoluzione , n. 15/E ha confermato che: [ ] sebbene la modifica operata con la legge di stabilità 2012 sia stata introdotta con disposizione autonoma ovvero senza intervenire direttamente nel testo del citato articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 542 del 1999, è a quest ultimo che si deve fare esclusivo riferimento al fine di rinvenire il parametro al quale i nuovi valori monetari devono essere ricollegati. Ne consegue che il richiamo operato dal comma 11 dell articolo 14 ai limiti «fissati per il regime di contabilità semplificata» non implica che a rilevare, ai fini della determinazione della periodicità degli adempimenti IVA, sia l importo dei ricavi [ ]. Da ciò consegue quindi che: Ai fini della predetta determinazione continua a rilevare esclusivamente il volume d affari, costituito dall ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di poste in essere nell anno, con le eccezioni di cui all articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n In altre parole, [ ], possono eseguire le liquidazioni trimestrali IVA i contribuenti che nell anno solare precedente hanno realizzato un volume d affari non superiore a 400mila euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di e per gli esercenti arti o professioni, ovvero a 700mila euro per le imprese aventi per oggetto altre attività. È quindi chiarito, che il citato art. 14, comma 11, L. n. 183/2011 modifica esclusivamente l ammontare dei limiti di riferimento, senza apportare alcuna variazione al restante assetto normativo che disciplina le liquidazioni periodiche Iva. 2

3 In sostanza la liquidazione e l'eventuale versamento (se a debito) dell'iva, vanno effettuati con cadenza mensile. I contribuenti che nell'anno precedente non hanno superato i limiti di euro: per le attività di prestazione di, ovvero per le altre attività, hanno la possibilità di optare per la liquidazione e il versamento dell'iva trimestrale anziché mensile. Liquidazioni iva trimestrali Attività Prestazioni di Volume d affari anno precedente non superiori a Altre attività non superiori a Per individuare le attività di prestazioni di, va fatto riferimento al D.M in base al quale vanno considerate quelle che hanno per oggetto le operazioni indicate nell art. 3, commi da 1 a 3, D.P.R. n. 633/72. - Per i lavoratori autonomi il limite di volume d affari per l effettuazione delle liquidazioni Iva trimestrali è pari a Esercizio di più attività In presenza di attività di prestazioni di e altre attività, è necessario distinguere le seguenti ipotesi: 1. tenuta della contabilità unificata per tutte le attività esercitate. In tal caso: se i corrispettivi delle diverse attività non sono distintamente annotati, va fatto riferimento, relativamente a tutte le attività esercitate, al limite di ; se i corrispettivi delle diverse attività sono annotati distintamente, ai fini delle liquidazioni trimestrali devono sussistere congiuntamente i seguenti requisiti: il volume d'affari delle attività di prestazioni di non superi ; il volume d'affari di tutte le attività complessivamente considerate non superi il limite di ; 2. tenuta della contabilità separata per obbligo, ex art. 36, comma 2, D.P.R. n. 633/72: 3

4 se le attività sono costituite esclusivamente da prestazioni di o esclusivamente da altre attività, i predetti limiti vanno applicati autonomamente. Di conseguenza il contribuente potrebbe effettuare liquidazioni mensili per una attività e trimestrali per l'altra; se una o più delle attività comprendono sia prestazioni di che altre attività, si applicano le regole previste nel caso di contabilità unificata, differenziate a seconda che per esse siano o meno annotati distintamente i corrispettivi; 3. tenuta della contabilità separata per opzione, ex art. 36, comma 3, D.P.R. n. 633/72. In tal caso è richiesto che il volume d'affari delle attività di prestazioni di non superi , e quello di tutte le attività complessivamente considerate non superi il limite di Volume d affari Si sottolinea, come da quanto risulta sopraesposto, che le soglie entro cui è ammesso liquidare e versare l Iva trimestralmente, vanno riferite al volume d'affari conseguito nell'anno solare precedente (rigo VE40 del mod. Iva), a nulla rilevando a tal fine l'ammontare dei ricavi di competenza. VE40 Dichiarazione Iva Volume d affari In sostanza, la verifica del rispetto dei limiti, pari a e , va effettuata con riferimento: al volume d affari, conseguito l anno precedente, per determinare se è possibile effettuare le liquidazioni Iva trimestrali; ai ricavi, conseguiti l anno precedente, per verificare se è possibile tenere la contabilità semplificata. Vediamo il comportamento da tenere con una serie di esempi. La Alfa snc esercita un attività di e nel 2013 presenta la seguente situazione: Ricavi Volume d affari Nel 2014 l impresa può tenere la contabilità semplificata e può optare per le liquidazioni Iva con periodicità trimestrale. 4

5 La Alfa snc esercita un attività di e nel 2013 presenta la seguente situazione: Ricavi Volume d affari Nel 2014 l impresa è obbligata a tenere la contabilità ordinaria e può optare per le liquidazioni Iva con periodicità trimestrale. La Alfa snc esercita un attività di e nel 2013 presenta la seguente situazione: Ricavi Volume d affari Nel 2014 l impresa può tenere la contabilità semplificata, mentre è obbligata ad effettuare le liquidazioni Iva con periodicità mensile. La Alfa snc esercita un attività di e nel 2013 presenta la seguente situazione: Ricavi Volume d affari Nel 2014 l impresa è obbligata a tenere la contabilità ordinaria e ad effettuare le liquidazioni Iva con periodicità mensile. La Alfa snc, esercente l attività di commercio di beni, nel 2013 presenta la seguente situazione: Ricavi Volume d affari Nel 2014 l impresa può tenere la contabilità semplificata, mentre è obbligata ad effettuare le liquidazioni Iva con periodicità mensile. La Alfa snc, esercente l attività di commercio di beni, nel 2013 presenta la seguente situazione: Ricavi Volume d affari Nel 2014 l impresa è obbligata a tenere la contabilità ordinaria e ad effettuare le liquidazioni Iva con periodicità mensile. La Alfa snc, esercente l attività di commercio di beni, nel 2013 presenta la seguente situazione: Ricavi Volume d affari Nel 2014 l impresa può tenere la contabilità semplificata e optare per le liquidazioni Iva con periodicità trimestrale. 5

6 La Alfa snc, esercente l attività di commercio di beni, nel 2013 presenta la seguente situazione: Ricavi Volume d affari Nel 2014 l impresa è obbligata a tenere la contabilità ordinaria, mentre può optare per le liquidazioni Iva con periodicità trimestrale. Comunicazione della liquidazione mensile L'opzione per la liquidazione trimestrale, si desume dal comportamento concludente posto in essere dal contribuente. E', inoltre, previsto che la comunicazione dell'opzione esercitata sia effettuata, anche nel caso di inizio attività, nella prima dichiarazione Iva, o nella prima dichiarazione unificata da presentare successivamente alla scelta operata barando l apposito rigo nel quadro VO. Rigo VO2 Comunicazione opzione liquidazione Iva trimestrale L'opzione ha durata fino a revoca, con limite minimo annuale (anche la revoca deve essere comunicata barrando l apposito rigo nel quadro VO). Revoca Nei casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione annuale Iva, il contribuente ha la possibilità di presentare il quadro VO in allegato alla dichiarazione dei redditi, barrando la casella quadro VO nel riquadro tipo di dichiarazione del frontespizio. 6

7 Scritture contabili I contribuenti che effettuano la liquidazione Iva con periodicità trimestrale devono ricordare che: le somme da versare devono essere maggiorate degli interessi nella misura del 1%; nelle deleghe di versamento deve essere indicato un importo comprensivo dell'imposta e degli interessi (gli interessi non sono deducibili ai fini delle imposte sui redditi art. 66, c. 11 D.L. 331/1993). Le scritture contabili da effettuare saranno le seguenti: Liquidazione Iva trimestrale n DIVERSI P C II 4 IVA P D 12 IVA C/VENDITE bis C/ACQUISTI P D 12 IVA C/ERARIO Liquidazione Iva 1 trimestre Versamento Iva periodico n DIVERSI P D C E C 17 P C II 4 bis IVA C/ERARIO INTERESSI PASSIVI NON BANCA C/C ORDINARIO DEDUCIBILI FISCALMENTE Versamento Iva 1 trimestre, con interessi dell 1%. Riepilogo ATTIVITA VOLUME D AFFARI LIQUIDAZIONI IVA Prestazioni di Fino a UNICA ESERCIZIO DI PIU ATTIVITA Altre attività Con distinta annotazione dei corrispettivi ,00 Fino a Fino a (complessivamen Trimestrali opzionali 7

8 te) di cui non Oltre ,00 per prestazioni di Senza distinta annotazione dei corrispettivi Fino a Prestazioni di Oltre UNICA Altre attività ,00 Oltre Oltre a ESERCIZIO DI PIU ATTIVITA Con distinta annotazione dei corrispettivi (complessivamen te) di cui non Oltre ,00 per prestazioni di Mensili obbligatorie Senza distinta annotazione dei corrispettivi Oltre a OPZIONE LIQUIDAZIONI TRIMESTRALI L opzione ha durata minima di un anno e resta valida per ciascun anno I soggetti in possesso delle successivo fino a quando permanga caratteristiche necessarie, possono la concreta applicazione della scelta optare per la liquidazione dell Iva operata, salvo revoca da effettuare con periodicità trimestrale. con le medesime modalità previste per l opzione. Può considerarsi comportamento In base alla disciplina sulle opzioni, concludente l effettuazione delle assume esclusiva rilevanza il liquidazioni e dei versamenti comportamento concreto del periodici dell Iva con cadenza contribuente. trimestrale, anziché mensile, con la maggiorazione degli interessi. L opzione o la revoca deve essere comunicata nella prima dichiarazione Iva da presentare successivamente alla scelta operata. 8

9 TERMINI LIQUIDAZIONI TRIMESTRALI I contribuenti che nell anno solare precedente hanno realizzato un volume d affari non superiore a ,00 (imprese aventi per oggetto prestazioni di ), ovvero di (imprese aventi per oggetto altre attività) possono optare per: l effettuazione delle liquidazioni periodiche e dei relativi versamenti entro il giorno 16 del 2 mese successivo a ciascuno dei tre trimestri solari; qualora l imposta non superi il limite di 25,82, il versamento dovrà essere effettuato insieme a quella dovuta per il trimestre successivo; il versamento dell imposta del 4 trimestre è da effettuare entro il di ciascun anno, ovvero entro il termine previsto per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione unificata annuale, maggiorando le somme da versare degli interessi nella misura dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo alla predetta data. Con R.M. 15/E/2012, è stato precisato che l innalzamento dei limiti monetari ha effetto anche con riferimento alla previsione di cui all art. 7, comma 1, lett. b) del D.P.R. 542/1999, nel senso che i contribuenti che non superano le nuove soglie ed optano per la periodicità trimestrale, qualora evidenzino un saldo finale a debito, devono effettuare il versamento del conguaglio: entro il 16 marzo dell anno successivo, maggiorando l importo dovuto della percentuale dell 1%; entro il termine di pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione annuale unificata, se presentano tale tipo di dichiarazione (in tal caso, però, oltre alla percentuale dell 1% deve essere corrisposta l ulteriore maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese, se il versamento del saldo viene eseguito dopo il 16.03). - Riproduzione riservata - 9

CONTABILITÀ SEMPLIFICATA PER CASSA E LIQUIDAZIONI IVA TRIMESTRALI 2017

CONTABILITÀ SEMPLIFICATA PER CASSA E LIQUIDAZIONI IVA TRIMESTRALI 2017 CIRCOLARE N. 03 DEL 02/02/2017 CONTABILITÀ SEMPLIFICATA PER CASSA E LIQUIDAZIONI IVA TRIMESTRALI 2017 La Finanziaria 2017 ha introdotto dall 1.1.2017 la contabilità semplificata per cassa. La tenuta della

Подробнее

Informativa n. 48. Versamento dell IVA dopo la riscossione del corrispettivo INDICE. del 26 novembre 2012

Informativa n. 48. Versamento dell IVA dopo la riscossione del corrispettivo INDICE. del 26 novembre 2012 Informativa n. 48 del 26 novembre 2012 Versamento dell IVA dopo la riscossione del corrispettivo INDICE 1 Premessa... 2 1.1 Provvedimenti attuativi... 2 1.2 Decorrenza... 2 1.3 Abrogazione dell attuale

Подробнее

Forfettari: la gestione delle rimanenze

Forfettari: la gestione delle rimanenze Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 86 13.03.2015 Forfettari: la gestione delle rimanenze Categoria: Finanziaria Sottocategoria: 2015 Categoria: Regimi speciali Sottocategoria: Contribuenti

Подробнее

730, Unico 2014 e Studi di settore

730, Unico 2014 e Studi di settore 730, Unico 2014 e Studi di settore Pillole di aggiornamento N. 58 15.07.2014 Adeguamento agli studi di settore in Unico Categoria: Studi di settore Sottocategoria: Varie Al fine di evitare il rischio di

Подробнее

La scelta vincola per un triennio

La scelta vincola per un triennio Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 49 13.02.2014 Iva per cassa e Modello Iva 2014 La scelta vincola per un triennio Categoria: Iva Sottocategoria: Dichiarazione Per l adesione al

Подробнее

OGGETTO: La separazione delle attività ai fini IVA

OGGETTO: La separazione delle attività ai fini IVA Informativa per la clientela di studio N. 201 del 28.12.2016 Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: La separazione delle attività ai fini IVA Gentile Cliente, con la stesura del presente documento informativo

Подробнее

SULLE REGISTRAZIONI CONTABILI

SULLE REGISTRAZIONI CONTABILI IVA PER CASSA: NOVITÀ E CONSIDERAZIONI SULLE REGISTRAZIONI CONTABILI IL NUOVO REGIME DEL CASH ACCOUNTING O DELL IVA PER CASSA Come noto, i soggetti che adottano il regime del cash accounting (c.d. Iva

Подробнее

IL DIRETTORE DELL AGENZIA In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme indicate nei riferimenti normativi. Dispone

IL DIRETTORE DELL AGENZIA In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme indicate nei riferimenti normativi. Dispone N. 185825/2011 Modalità di applicazione del regime contabile agevolato di cui all'articolo 27, comma 3, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111).

Подробнее

RISOLUZIONE N. 69/E. Roma, 21 giugno 2012

RISOLUZIONE N. 69/E. Roma, 21 giugno 2012 RISOLUZIONE N. 69/E Direzione Centrale Normativa Roma, 21 giugno 2012 OGGETTO: Differimento, per l'anno 2012, dei termini di effettuazione dei versamenti dovuti dai contribuenti. Effetti sul piano di rateazione

Подробнее

LA NUOVA CONTABILITÀ SEMPLIFICATA PER CASSA (DAL 2017) REQUISITI PER LA TENUTA DELLA CONTABILITÀ SEMPLIFICATA

LA NUOVA CONTABILITÀ SEMPLIFICATA PER CASSA (DAL 2017) REQUISITI PER LA TENUTA DELLA CONTABILITÀ SEMPLIFICATA LA NUOVA CONTABILITÀ SEMPLIFICATA PER CASSA (DAL 2017) Come noto, l art. 5, Ddl della legge Finanziaria 2017, prevede: la modifica dell art. 66, TUIR, per effetto della quale, a decorrere dall 1.1.2017,

Подробнее

PROFESSIONISTI AZIENDALI ASSOCIATI SAS STP I PROFESSIONISTI PER L AZIENDA

PROFESSIONISTI AZIENDALI ASSOCIATI SAS STP I PROFESSIONISTI PER L AZIENDA CIRCOLARE INFORMATIVA N. 5 Del 16 GENNAIO 2017 Decreto Milleproroghe: inalterate le scadenze 2017 per la trasmissione dei dati delle fatture e delle liquidazioni Iva Gentile cliente, con la presente desideriamo

Подробнее

Gruppo Buffetti S.p.A. Direzione e coordinamento Dylog Italia S.p.A. Via Francesco Antolisei, Roma

Gruppo Buffetti S.p.A. Direzione e coordinamento Dylog Italia S.p.A. Via Francesco Antolisei, Roma Gruppo Buffetti S.p.A. Direzione e coordinamento Dylog Italia S.p.A. Via Francesco Antolisei, 10-00173 Roma CONTRIBUENTI MINIMI. Possono accedere al nuovo regime dei contribuenti minimi introdotto dall

Подробнее

Rimborsi per versamenti in eccedenza

Rimborsi per versamenti in eccedenza Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 58 20.02.2015 Rimborsi per versamenti in eccedenza Categoria: Versamenti Sottocategoria: D imposta L art. 15, D.Lgs n. 175/2014 introduce, a decorrere

Подробнее

Circolare N. 180 del 23 Settembre 2016

Circolare N. 180 del 23 Settembre 2016 Circolare N. 180 del 23 Settembre 2016 Contabilità semplificata: adeguamento alle novità dal 1 gennaio 2017 Gentile cliente, la informiamo che con la legge di Bilancio 2017 (legge n. 232 del 11.12.2016,

Подробнее

Anno 2014 N.RF007. La Nuova Redazione Fiscale

Anno 2014 N.RF007. La Nuova Redazione Fiscale Anno 2014 N.RF007 www.redazionefiscale.it ODCEC VASTO La Nuova Redazione Fiscale Pag. 1 / 7 OGGETTO CONTABILITA SEMPLIFICATA E LIQUIDAZIONI TRIMESTRALI DAL 2014 RIFERIMENTI ART.18 DPR 600/73; ART. 7 C.

Подробнее

STUDIO MODENA ESTENSE SRL CIRCOLARE SPECIALE ACCONTO IVA Pagine da 1 a 5

STUDIO MODENA ESTENSE SRL CIRCOLARE SPECIALE ACCONTO IVA Pagine da 1 a 5 STUDIO MODENA ESTENSE SRL CIRCOLARE SPECIALE ACCONTO IVA 2008 Pagine da 1 a 5 1 Acconto IVA 2008 Il 29 dicembre 2008 (primo giorno lavorativo non festivo successivo al 27 dicembre) 1 scade il termine per

Подробнее

OGGETTO: nuove comunicazioni periodiche dal 2017

OGGETTO: nuove comunicazioni periodiche dal 2017 Ai gentili Clienti Loro sedi Trento, 13 dicembre 2016 OGGETTO: nuove comunicazioni periodiche dal 2017 PREMESSA Il D.L. n. 193/2016, introduce importanti novità in materia di IVA. In particolare: 1. l

Подробнее

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 15 aprile 2013 al 15 maggio 2013, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 15 aprile 2013 al 15 maggio 2013, con il commento dei termini di prossima scadenza. PRINCIPALI SCADENZE DAL 15 APRILE 2013 AL 15 MAGGIO 2013 Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 15 2013 al 15 2013, con il commento dei termini di prossima scadenza. Si segnala ai Signori

Подробнее

IL REGIME DEI NUOVI CONTRIBUENTI MINIMI. D.L. n. 98/11, convertito nella L. n. 111/11 (cosiddetta Manovra Correttiva )

IL REGIME DEI NUOVI CONTRIBUENTI MINIMI. D.L. n. 98/11, convertito nella L. n. 111/11 (cosiddetta Manovra Correttiva ) IL REGIME DEI NUOVI CONTRIBUENTI MINIMI D.L. n. 98/11, convertito nella L. n. 111/11 (cosiddetta Manovra Correttiva ) 1 PARTE DAL 2012 IL REGIME DEI NUOVI CONTRIBUENTI MINIMI Il nuovo regime decorre dal

Подробнее

Le modalità di versamento del saldo Iva 2016

Le modalità di versamento del saldo Iva 2016 Ai gentili clienti Loro sedi Le modalità di versamento del saldo Iva 2016 Il termine di versamento del saldo IVA risultante dalla dichiarazione annuale non è più influenzato dalle modalità di presentazione

Подробнее

TRATTAMENTO A FINI IRAP DI ATTIVITÀ COMMERCIALE E AGRICOLA NON PREVALENTE SVOLTE DA ENTI PUBBLICI

TRATTAMENTO A FINI IRAP DI ATTIVITÀ COMMERCIALE E AGRICOLA NON PREVALENTE SVOLTE DA ENTI PUBBLICI Agenzia della Regione Autonoma della Sardegna per le Entrate - - - - - * * * * - - - - - TRATTAMENTO A FINI IRAP DI ATTIVITÀ COMMERCIALE E AGRICOLA NON PREVALENTE SVOLTE DA ENTI PUBBLICI Il presente approfondimento

Подробнее

I chiarimenti dell Agenzia sull aumento dell aliquota IVA ordinaria al 22%

I chiarimenti dell Agenzia sull aumento dell aliquota IVA ordinaria al 22% Fiscal Flash La notizia in breve N. 279 06.11.2013 I chiarimenti dell Agenzia sull aumento dell aliquota IVA ordinaria al 22% L Agenzia con Circolare n.32/e del 5 novembre 2013 fornisce dei chiarimenti

Подробнее

Anno 2013 N.RF041. La Nuova Redazione Fiscale

Anno 2013 N.RF041. La Nuova Redazione Fiscale Anno 2013 N.RF041 ODCEC VASTO La Nuova Redazione Fiscale www.redazionefiscale.it Pag. 1 / 5 OGGETTO VENTILAZIONE DEI CORRISPETTIVI IN DICHIARAZIONE IVA RIFERIMENTI DM 24/02/1973 CIRCOLARE DEL 27/02/2013

Подробнее

Acconto IVA 2013 e aumento aliquota IVA

Acconto IVA 2013 e aumento aliquota IVA Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 349 18.12.2013 Acconto IVA 2013 e aumento Effetti penalizzanti con metodo previsionale e metodo analitico Categoria: Versamento Sottocategoria:

Подробнее

Ai gentili Clienti dello Studio

Ai gentili Clienti dello Studio INFORMATIVA N. 9 / 2017 Ai gentili Clienti dello Studio Oggetto: COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA Riferimenti Legislativi: Art. 21-bis, D.L. n. 78/2010 Art. 4 comma 2, D.L. n. 193/2016 Provv.

Подробнее

Anno 2014 N. RF238. La Nuova Redazione Fiscale UNICO/IRAP - PRESENTAZIONE IN CASO DI OPERAZIONI STRAORDINARIE

Anno 2014 N. RF238. La Nuova Redazione Fiscale UNICO/IRAP - PRESENTAZIONE IN CASO DI OPERAZIONI STRAORDINARIE Anno 2014 N. RF238 ODCEC VASTO La Nuova Redazione Fiscale www.redazionefiscale.it Pag. 1 / 7 OGGETTO RIFERIMENTI CIRCOLARE DEL 16/09/2014 UNICO/IRAP - IN CASO DI OPERAZIONI STRAORDINARIE ART. 2 C. 5 DL

Подробнее

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 331 03.11.2016 Omesso versamento Iva e possibile compensazione Categoria: Iva Sottocategoria: Varie A cura di Paola Sabatino Nel caso di omesso

Подробнее

Studio Carbonetti & PARTNERS IL NUOVO REGIME IVA PER CASSA

Studio Carbonetti & PARTNERS IL NUOVO REGIME IVA PER CASSA IL NUOVO REGIME IVA PER CASSA L Agenzia delle Entrate a pochi giorni dall operatività della liquidazione dell IVA per cassa fornisce una serie di chiarimenti in merito al nuovo regime. In particolare l

Подробнее

ASSOCIAZIONI PRO LOCO PRO LOCO

ASSOCIAZIONI PRO LOCO PRO LOCO ASSOCIAZIONI PRO LOCO VADEMECUM TRIBUTARIO per PRO LOCO ed Enti non commerciali Anno 2010 Riferimenti legislativi: 2 Norme del Codice Civile: Art. 36 e segg. Imposta sul Valore Aggiunto: Art. 4 e segg.

Подробнее

QUADERNO DI NORMATIVA Comunicazione dei dati riepilogativi delle liquidazioni periodiche IVA

QUADERNO DI NORMATIVA Comunicazione dei dati riepilogativi delle liquidazioni periodiche IVA White Paper N 03 Costruire il vantaggio competitivo con il software QUADERNO DI NORMATIVA Comunicazione dei dati riepilogativi delle liquidazioni periodiche IVA Aggiornato al 10 maggio 2017 www.teamsystem.com

Подробнее

IVA 2012: fusione di societa`

IVA 2012: fusione di societa` IVA 2012: fusione di societa` di Roberto Fanelli (*) L ADEMPIMENTO La fusione di societa` comporta l estinzione della societa` fusa o incorporata. Le disposizioni in materia di dichiarazione annuale prevedono

Подробнее

RISOLUZIONE N. 67/E. Con l interpello specificato in oggetto è stato posto il seguente QUESITO

RISOLUZIONE N. 67/E. Con l interpello specificato in oggetto è stato posto il seguente QUESITO RISOLUZIONE N. 67/E Direzione Centrale Normativa Roma, 23 luglio 2015 OGGETTO: Interpello - ART. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Articolo 10, comma 12-undecies, del D.L. n. 192 del 2014 - applicazione

Подробнее

N. 21 FISCAL NEWS. Dichiarazioni: controlli e nuova rateazione Controllo delle dichiarazioni

N. 21 FISCAL NEWS. Dichiarazioni: controlli e nuova rateazione Controllo delle dichiarazioni a cura di Antonio Gigliotti www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info N. 21 FISCAL NEWS La circolare di aggiornamento professionale 12.01.2012 Categoria Accertamento e riscossione Sottocategoria Versamenti

Подробнее