CONTABILITÀ SEMPLIFICATA PER CASSA E LIQUIDAZIONI IVA TRIMESTRALI 2017
|
|
|
- Gabriella Ricci
- 8 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 CIRCOLARE N. 03 DEL 02/02/2017 CONTABILITÀ SEMPLIFICATA PER CASSA E LIQUIDAZIONI IVA TRIMESTRALI 2017 La Finanziaria 2017 ha introdotto dall la contabilità semplificata per cassa. La tenuta della contabilità semplificata (per cassa) per il primo anno di applicazione e la possibilità di liquidare l IVA con periodicità trimestrale sono connesse, rispettivamente, all ammontare dei ricavi conseguiti / volume d affari realizzato nell anno precedente. Ciò richiede quindi di verificare l ammontare dei ricavi / volume d affari dell anno precedente al fine di poter confermare la tenuta della contabilità semplificata (per cassa) e l effettuazione delle liquidazioni IVA trimestrali. Tali opportunità, per il 2017, sono collegate al conseguimento di un ammontare di ricavi / volume non superiore a per i soggetti esercenti prestazioni e in caso di esercizio di altre attività. Per il 2018 il mantenimento della contabilità semplificata (per cassa) richiederà la verifica dei predetti limiti con riferimento ai ricavi incassati nel Di seguito si analizzeranno le nuove introduzioni in materia. 1
2 CONTABILITÀ SEMPLIFICATA PER CASSA E LIQUIDAZIONI IVA TRIMESTRALI 2017 L ammontare dei ricavi / volume d affari si riflette in materia contabile / IVA: sull obbligo / possibilità di tenere la contabilità ordinaria / semplificata; sull obbligo / possibilità di effettuare le liquidazioni IVA mensili / trimestrali. TENUTA DELLA CONTABILITÀ SEMPLIFICATA PER IL 2017 Come noto, la Finanziaria 2017 ha introdotto a decorrere dall la contabilità semplificata per cassa. Il Legislatore, in aggiunta alle modifiche dell art. 66, TUIR riferito alla determinazione del reddito, ha rivisto anche l art. 18, DPR n. 600/73 contenente le condizioni necessarie per l accesso alla contabilità semplificata. La possibilità, da parte di un impresa individuale / società di persone / ente non commerciale, di tenere la contabilità semplificata è collegata all ammontare dei ricavi dell anno precedente. Il limite dei ricavi è differenziato a seconda del tipo di attività. Limite ricavi anno precedente (*) non superiori a Altre attività non superiori a (*) Per individuare le attività di prestazioni va fatto riferimento al DM in base al quale sono considerate tali quelle che hanno per oggetto le operazioni indicate nell art. 3, commi da 1 a 3 e 4, lett. a), b), c), e), f) e h), DPR n. 633/72. In particolare, il comma 1 del citato nuovo art. 18, fa riferimento ai ricavi percepiti in un anno intero, ovvero conseguiti nell ultimo anno di applicazione dei criteri previsti dall art. 109, comma 2, TUIR. Con riferimento al regime contabile applicabile nel 2017, quindi, è necessario verificare l ammontare dei ricavi conseguito nel 2016 (dal 2018 si dovrà verificare l ammontare dei ricavi percepiti). Ai fini in esame si evidenzia che: i ricavi 2016 vanno individuati in base al principio di competenza; in caso di inizio attività nel 2016, è necessario ragguagliare ad anno i ricavi conseguiti in tale periodo. Per individuare i ricavi va fatto riferimento agli artt. 57 e 85, TUIR ai sensi dei quali costituiscono ricavi, ad esempio: i corrispettivi delle cessioni di beni / servizi alla cui produzione / scambio è diretta 2
3 l attività dell impresa; i corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione; le assegnazioni dei predetti beni ai soci / autoconsumo del titolare; la destinazione dei predetti beni a finalità estranee all esercizio dell impresa; i contributi in c/esercizio a norma di legge. Imprese con unica attività Ricavi attività Contabilità da adottare Altre attività Fino a Oltre Fino a Oltre Semplificata per cassa Ordinaria Semplificata per cassa Ordinaria I contribuenti che soddisfano i predetti limiti adottano la contabilità semplificata per cassa quale regime naturale. È comunque possibile tenere la contabilità ordinaria. A tal fine è necessario esercitare un apposita opzione con le modalità previste dal DPR n. 442/97 (comportamento concludente e comunicazione nel mod. IVA dell anno in cui l opzione è, barrando l apposita casella del quadro VO). Va evidenziato che, in base a quanto previsto dal comma 8 del citato art. 18 in vigore dall , l opzione ha effetto fino a revoca, con un periodo minimo di 3 anni (tale disposizione ricalca quanto previsto dal comma 6 del previgente art. 18). Tuttavia, in base all art. 3, DPR n. 442/97, contenente la disciplina delle opzioni, in caso di regimi contabili l opzione vincola il contribuente per 1 anno. Di conseguenza la validità dall opzione per il regime ordinario dovrebbe essere (ancora) annuale. Si rammenta che: le società di capitali (srl, spa, ecc.) sono obbligate a tenere la contabilità ordinaria a prescindere dall ammontare dei ricavi dell anno precedente; i lavoratori autonomi possono tenere la contabilità semplificata a prescindere dall ammontare dei compensi dell anno precedente. ESERCIZIO CONTEMPORANEO DI PIÙ ATTIVITÀ Nell ipotesi di esercizio contemporaneo di prestazioni ed altre attività, ai fini della tenuta della contabilità semplificata è necessario fare riferimento: al limite relativo alle attività diverse da quelle ( ) se i ricavi delle attività esercitate non sono distintamente annotati; al limite relativo all attività prevalente se i ricavi delle attività esercitate sono distintamente annotati. Pertanto, se l attività prevalente è quella: di prestazioni, il limite dei ricavi di riferimento è pari a ; diversa da quella di prestazioni (ad esempio, commercio al minuto), il limite dei ricavi di riferimento è pari a Si ritiene che anche con riferimento al citato nuovo art. 18 risulti applicabile quanto evidenziato dall Agenzia delle Entrate nella Risoluzione , n. 293/E, e 3
4 pertanto per individuare il regime di contabilità da adottare, dopo aver identificato l attività prevalente, è necessario verificare: 1. il limite di ricavi riferiti all attività prevalente; 2. che il limite complessivo dei ricavi derivanti da tutte le attività svolte risulti non superiore a Imprese con attività miste senza distinta annotazione ricavi Ricavi complessivi Contabilità da adottare Fino a Semplificata per cassa Oltre Ordinaria prevalente di servizi Altre attività Imprese con attività miste con distinta annotazione ricavi Ricavi attività Ricavi prevalente complessivi Contabilità da adottare Fino a Fino a Semplificata per cassa Oltre Ordinaria Oltre Ordinaria - - Fino a Semplificata per cassa - - Oltre Ordinaria Facciamo un esempio: Un soggetto esercente prestazioni ed attività di commercio al minuto, nel 2016 ha conseguito i seguenti ricavi: Commercio al minuto = Ricavi complessivi Al fine di verificare la contabilità (ordinaria/semplificata per cassa) da tenere per il 2017 è necessario: identificare l attività prevalente, che nel caso specifico è quella di prestazioni di servizi; verificare il limite di ricavi riferito all attività prevalente: nel caso in esame il limite di è rispettato in quanto i ricavi derivanti dall attività di prestazioni sono pari a ; verificare che il limite complessivo dei ricavi derivanti da tutte le attività esercitate risulti non superiore a : anche tale limite, essendo i ricavi complessivi pari a , è rispettato. Il soggetto potrà adottare nel 2017 la contabilità semplificata per cassa. ASPETTI GESTIONALI Si rammenta che, dopo aver verificato la possibilità (regime naturale) di tenere la contabilità semplificata per cassa, il contribuente deve scegliere la modalità che intende adottare per la gestione della contabilità, così come prescritto dall art. 18, DPR 4
5 n. 600/73, ossia: tenuta di 2 registri distinti (incassi / pagamenti); tenuta dei soli registri IVA e indicazione mancati incassi / pagamenti; tenuta dei soli registri IVA e presunzione di incasso / pagamento. OPZIONE IRAP CON IL METODO DA BILANCIO Come noto, ai fini della determinazione della base imponibile IRAP gli artt. 5 e 5-bis, D.Lgs. n. 446/97 prevedono che: i soggetti IRES utilizzano il metodo da bilancio ; le ditte individuali e le società di persone utilizzano il metodo fiscale. In base al nuovo comma 1-bis del citato art. 5-bis per le ditte individuali / società di persone in contabilità semplificata, anche la base imponibile IRAP è determinata sulla base del principio di cassa applicato ai fini reddituali. In caso di tenuta della contabilità ordinaria, tali soggetti possono optare per la determinazione della base imponibile IRAP con il metodo da bilancio. Tale scelta: è irrevocabile per 3 periodi d imposta, al termine dei quali si intende tacitamente rinnovata; comporta l obbligo di mantenere, per il periodo di validità della stessa, la contabilità ordinaria. Per effetto di quanto sopra, ad esempio, per un impresa in contabilità ordinaria nel 2016, per opzione / obbligo, che avendo conseguito ricavi 2016 non superiori ai predetti limiti potrebbe tenere dal 2017 la contabilità semplificata, va verificata la presenza dell opzione ai fini IRAP per il metodo da bilancio. La possibilità di passare alla contabilità semplificata risulta quindi vincolata alla scelta fatta ai fini IRAP (così, ad esempio, l opzione per il metodo da bilancio manifestata dal 2015 obbliga l impresa alla contabilità ordinaria fino al 2017). OPZIONE IRI Merita sottolineare che le imprese che decidono di optare per la tenuta della contabilità ordinaria possono valutare di applicare la nuova Imposta sul reddito d impresa (IRI) in vigore dal In altre parole, le imprese che presentano i requisiti per adottare la contabilità semplificata che ritengono vantaggioso applicare dal 2017 la nuova IRI devono optare per la tenuta della contabilità ordinaria a decorrere dall Si rammenta che l opzione va nella dichiarazione dei redditi relativa al LIQUIDAZIONI IVA TRIMESTRALI L art. 7, comma 1, DPR n. 542/99 prevede a favore delle imprese / lavoratori autonomi che nell anno precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a determinati limiti, differenziati a seconda dell attività, di optare per 5
6 l effettuazione delle liquidazioni IVA trimestrali. Tale possibilità richiede di maggiorare ogni singola liquidazione degli interessi dell 1%. Il limite del volume d affari il cui mancato superamento consente l accesso alle liquidazioni IVA trimestrali è allineato alle soglie di ricavi per la tenuta della contabilità. (*) lavoratori autonomi imprese Altre attività imprese Limite volume d affari anno precedente non superiore a non superiore a (*) Per individuare le attività consistenti nella prestazione va fatto riferimento al DM in base al quale devono essere considerate quelle che hanno per oggetto le operazioni indicate nell art. 3, commi da 1 a 3, DPR n. 633/72. Con riferimento alla periodicità delle liquidazioni IVA 2017, come confermato dall Agenzia delle Entrate nella Risoluzione , n. 15/E, è necessario quindi verificare il volume d affari realizzato nel 2016, desumibile dal mod. IVA ESERCIZIO CONTEMPORANEO DI PIÙ ATTIVITÀ In caso di contemporaneo svolgimento di prestazioni e altre attività è necessario distinguere le seguenti ipotesi. Contabilità unificata per tutte le attività esercitate se i corrispettivi delle diverse attività non sono distintamente annotati, va fatto riferimento, relativamente a tutte le attività esercitate, al limite di ; se i corrispettivi delle diverse attività sono annotati distintamente ai fini delle liquidazioni trimestrali devono sussistere congiuntamente i seguenti requisiti: il volume d affari delle attività di prestazioni non superi ; il volume d affari di tutte le attività complessivamente considerate non superi Contabilità separata per obbligo ex art. 36, comma 2, DPR n. 633/72 se le attività sono costituite esclusivamente da prestazioni o esclusivamente da altre attività, i predetti limiti vanno applicati autonomamente. Di conseguenza il contribuente potrebbe effettuare liquidazioni mensili per un attività e trimestrali per l'altra; se una o più delle attività comprendono sia prestazioni che altre attività, si applicano le regole previste nel caso di contabilità unificata, differenziate a seconda che per esse siano o meno annotati distintamente i corrispettivi. Contabilità separata per opzione ex art. 36, comma 3, DPR n. 633/72 È richiesto che il volume d'affari delle attività di prestazioni non superi e quello di tutte le attività complessivamente considerate non superi
7 RIEPILOGANDO. DITTA INDIVIDUALE SOCIETÀ DI PERSONE Ricavi e volume d affari < / (di competenza) d affari Contabilità semplificata per cassa (*); possibile opzione liquidazioni IVA trimestrali; possibile opzione contabilità ordinaria. Altre attività Contabilità semplificata per cassa (*); possibile opzione liquidazioni IVA trimestrali; possibile opzione contabilità ordinaria. Ricavi e volume d affari / (di competenza) liquidazioni IVA mensili. Altre attività liquidazioni IVA mensili. Ricavi / e volume affari < / (di competenza) possibile opzione liquidazioni IVA trimestrali. Altre attività possibile opzione liquidazioni IVA trimestrali. Ricavi < / e volume d affari / (di competenza) Contabilità semplificata per cassa (*); liquidazioni IVA mensili; possibile opzione contabilità ordinaria. Contabilità semplificata per cassa (*); Altre attività liquidazioni IVA mensili; possibile opzione contabilità ordinaria. (*) Previa verifica opzione IRAP per metodo da bilancio. 7
8 SOCIETÀ DI CAPITALI affari < / Non rilevanti Altre attività Non rilevanti possibile opzione liquidazioni IVA trimestrali. possibile opzione liquidazioni IVA trimestrali. affari / Non rilevanti Altre attività Non rilevanti liquidazioni IVA mensili. liquidazioni IVA mensili. LAVORATORE AUTONOMO Compensi 2016 (percepiti) d affari 2016 Non rilevanti Non rilevanti Contabilità semplificata (incassi e pagamenti); possibile opzione liquidazioni IVA trimestrali; possibile opzione contabilità ordinaria (movimentazioni finanziarie). Contabilità semplificata (incassi e pagamenti); liquidazioni IVA mensili; possibile opzione contabilità ordinaria (movimentazioni finanziarie). FONTI NORMATIVE: Art. 18, DPR n. 600/73 Art. 7, comma 1, DPR n. 542/99 Art. 1, commi da 17 a 23, Legge n. 232/2016 Art. 14, comma 11, Legge n. 183/2011 Risoluzioni Agenzia Entrate , n.293/e e , n. 15/E Per ricevere ulteriori informazioni e/o assistenza: 8
LA NUOVA CONTABILITÀ SEMPLIFICATA PER CASSA (DAL 2017) REQUISITI PER LA TENUTA DELLA CONTABILITÀ SEMPLIFICATA
LA NUOVA CONTABILITÀ SEMPLIFICATA PER CASSA (DAL 2017) Come noto, l art. 5, Ddl della legge Finanziaria 2017, prevede: la modifica dell art. 66, TUIR, per effetto della quale, a decorrere dall 1.1.2017,
Liquidazione Iva per il 2014
Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 24 24.01.2014 Liquidazione Iva per il 2014 Categoria: Iva Sottocategoria: Adempimenti La liquidazione e l'eventuale versamento (se a debito) dell'iva,
Circolare N. 180 del 23 Settembre 2016
Circolare N. 180 del 23 Settembre 2016 Contabilità semplificata: adeguamento alle novità dal 1 gennaio 2017 Gentile cliente, la informiamo che con la legge di Bilancio 2017 (legge n. 232 del 11.12.2016,
Regime di cassa per le imprese minori: è ora di scegliere il sistema di registrazione contabile appropriato
Ai gentili clienti Loro sedi Regime di cassa per le imprese minori: è ora di scegliere il sistema di registrazione contabile appropriato Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che la legge
TRATTAMENTO A FINI IRAP DI ATTIVITÀ COMMERCIALE E AGRICOLA NON PREVALENTE SVOLTE DA ENTI PUBBLICI
Agenzia della Regione Autonoma della Sardegna per le Entrate - - - - - * * * * - - - - - TRATTAMENTO A FINI IRAP DI ATTIVITÀ COMMERCIALE E AGRICOLA NON PREVALENTE SVOLTE DA ENTI PUBBLICI Il presente approfondimento
LA CONTABILITÀ SEMPLIFICATA PER CASSA E LA GESTIONE DELLE RIMANENZE
LA CONTABILITÀ SEMPLIFICATA PER CASSA E LA GESTIONE DELLE RIMANENZE Come noto, dal 2017, a seguito della modifica dell art. 66, TUIR ad opera dell art. 1, commi da 17 a 23, Finanziaria 2017, le imprese
Anno 2014 N.RF007. La Nuova Redazione Fiscale
Anno 2014 N.RF007 www.redazionefiscale.it ODCEC VASTO La Nuova Redazione Fiscale Pag. 1 / 7 OGGETTO CONTABILITA SEMPLIFICATA E LIQUIDAZIONI TRIMESTRALI DAL 2014 RIFERIMENTI ART.18 DPR 600/73; ART. 7 C.
Informativa n. 48. Versamento dell IVA dopo la riscossione del corrispettivo INDICE. del 26 novembre 2012
Informativa n. 48 del 26 novembre 2012 Versamento dell IVA dopo la riscossione del corrispettivo INDICE 1 Premessa... 2 1.1 Provvedimenti attuativi... 2 1.2 Decorrenza... 2 1.3 Abrogazione dell attuale
Circolare n. 1-bis. del 10 gennaio Il regime fiscale dei contribuenti minimi e marginali - Principali novità INDICE
Via Principe Amedeo 11 10123 Torino c.f. e p.iva 06944680013 Tel. 011 8126939 Fax. 011 8122079 Email: [email protected] www.studiobgr.it Circolare n. 1-bis del 10 gennaio 2008 Il regime fiscale dei contribuenti
Regime di cassa per le imprese minori: il punto
CIRCOLARE A.F. N.72 del 18 Maggio 2017 Ai gentili clienti Loro sedi Regime di cassa per le imprese minori: il punto Gentile cliente, con la presente desideriamo ricordarle che l art. 1, co. 17 23, della
OGGETTO: La separazione delle attività ai fini IVA
Informativa per la clientela di studio N. 201 del 28.12.2016 Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: La separazione delle attività ai fini IVA Gentile Cliente, con la stesura del presente documento informativo
SULLE REGISTRAZIONI CONTABILI
IVA PER CASSA: NOVITÀ E CONSIDERAZIONI SULLE REGISTRAZIONI CONTABILI IL NUOVO REGIME DEL CASH ACCOUNTING O DELL IVA PER CASSA Come noto, i soggetti che adottano il regime del cash accounting (c.d. Iva
NUOVO REGIME FISCALE FORFETARIO
NUOVO REGIME FISCALE FORFETARIO È introdotto un nuovo regime forfetario riservato alle persone fisiche (imprese e lavoratori autonomi), che sostituisce l attuale regime delle nuove iniziative ex art. 13,
La scelta vincola per un triennio
Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 49 13.02.2014 Iva per cassa e Modello Iva 2014 La scelta vincola per un triennio Categoria: Iva Sottocategoria: Dichiarazione Per l adesione al
Gruppo Buffetti S.p.A. Direzione e coordinamento Dylog Italia S.p.A. Via Francesco Antolisei, Roma
Gruppo Buffetti S.p.A. Direzione e coordinamento Dylog Italia S.p.A. Via Francesco Antolisei, 10-00173 Roma CONTRIBUENTI MINIMI. Possono accedere al nuovo regime dei contribuenti minimi introdotto dall
Il regime di cassa per i contribuenti in contabilità semplificata (c.d. imprese minori)
Alessandro Terzuolo (Dottore Commercialista in Torino) Il regime di cassa per i contribuenti in contabilità (c.d. imprese minori) 1 Il regime di cassa per i contribuenti in contabilità LA NORMATIVA Art.
CONTRIBUTI ENASARCO ANNO 2015
CONTRIBUTI ENASARCO ANNO 2015 LE ALIQUOTE CONTRIBUTIVE Dal 01.01.2015 il contributo previdenziale ENASARCO sulle provvigioni derivanti da rapporti di agenzia aumenta passando dal 14,20% al 14,65%. La nuova
Oggetto: IL NUOVO REGIME FISCALE FORFETTARIO Commi da 54 a 89 Legge di Stabilità 2015
a Tutti i Clienti Loro sedi Oggetto: IL NUOVO REGIME FISCALE FORFETTARIO Commi da 54 a 89 Legge di Stabilità 2015 Dal 2015 è introdotto un nuovo regime forfettario riservato alle persone fisiche (imprese
Studio Carbonetti & PARTNERS IL NUOVO REGIME IVA PER CASSA
IL NUOVO REGIME IVA PER CASSA L Agenzia delle Entrate a pochi giorni dall operatività della liquidazione dell IVA per cassa fornisce una serie di chiarimenti in merito al nuovo regime. In particolare l
NUOVO REGIME FORFETARIO 2016
NUOVO REGIME FORFETARIO 2016 L art. 1, commi da 54 a 89, Legge n. 190/2014 ha introdotto la disciplina del regime forfetario riservato alle persone fisiche esercenti attività d impresa / lavoro autonomo
REGIME DEI MINIMI: VIETATO IL PRESTITO DI PERSONALE Risoluzione n. 275/E del 3 luglio 2008
REGIME DEI MINIMI: VIETATO IL PRESTITO DI PERSONALE Risoluzione n. 275/E del 3 luglio 2008 a cura Dott. Antonio Gigliotti Secondo quanto precisato dall Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 275/E
Circolare Nr. 09/ 2017 COMUNICAZIONI PERIODICHE LIQUIDAZIONI IVA
Circolare ai Signori Clienti -Loro Sedi - Noale, 06 maggio 2017 Circolare Nr. 09/ 2017 COMUNICAZIONI PERIODICHE LIQUIDAZIONI IVA A decorrere dal 1 gennaio 2017, come già anticipato nella nostra precedente
L IRAP. Relatore: dott. Francesco Barone
L IRAP Relatore: dott. Francesco Barone IRAP PER I SOGGETTI IRES La base imponibile è data dalla differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell art. 2425 c.c. con
Contribuenti minimi e forfettari Il passaggio tra regimi
Contribuenti minimi e forfettari Il passaggio tra regimi A cura di Pasquale Pirone Categoria: Contribuenti Sottocategoria: Adempimenti Tavola sinottica Adempimento I soggetti che operano in regime di vantaggio
IL MODELLO IVA 2013 QUADRO VE
Circolare n. 04 del 21 gennaio 2013 A tutti i Clienti Loro sedi IL MODELLO IVA 2013 Sul sito Internet dell Agenzia delle Entrate è disponibile il Provvedimento di approvazione del mod. IVA 2013 utilizzabile
REGIME FORFETTARIO 2019: innalzata a euro la soglia limite di ricavi/compensi
Circolare n. 7 del 23 gennaio 2019 REGIME FORFETTARIO 2019: innalzata a 65.000 euro la soglia limite di ricavi/compensi Come noto, l art. 1, commi da 54 a 89, Legge di Stabilità 2015 ha introdotto il regime
