IL MODELLO IVA 2013 QUADRO VE

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1 Circolare n. 04 del 21 gennaio 2013 A tutti i Clienti Loro sedi IL MODELLO IVA 2013 Sul sito Internet dell Agenzia delle Entrate è disponibile il Provvedimento di approvazione del mod. IVA 2013 utilizzabile per la dichiarazione del 2012, con le relative istruzioni per la compilazione. Tra le novità, si segnala in particolare: - la soppressione del quadro VR, riservato all indicazione delle informazioni per la richiesta di rimborso del credito IVA. Ora tali informazioni sono presenti nel quadro VX; - l istituzione di un nuovo campo a rigo VE36 riservato all indicazione delle operazioni IVA per cassa con imposta esigibile in anni successivi (analoga indicazione è presente anche nel rigo VF19); - l istituzione di un nuovo campo a rigo VL29 per l indicazione dei versamenti sospesi a seguito di eventi eccezionali. Il nuovo modello della dichiarazione IVA annuale (mod. IVA 2013) è stato predisposto con la consueta struttura modulare. Le principali novità sono di seguito esaminate. QUADRO VE Nel quadro VE, oltre alla soppressione del rigo dedicato all indicazione delle operazioni assoggettate all aliquota IVA del 20%, è stato ridenominato il campo 5 Cessioni di fabbricati (in luogo del precedente Cessioni di fabbricati strumentali ) del rigo VE34 relativo alle operazioni con applicazione del reverse charge. Ciò in quanto, a seguito delle modifiche apportate dal DL n. 83/2012, il reverse charge è applicabile anche alle cessioni di immobili uso abitativo.

2 È stato inserito il nuovo campo 3 a rigo VE36 relativo alle Operazioni effettuate nell anno ma con imposta esigibile in anni successivi destinato all indicazione delle operazioni effettuate dall da parte dei soggetti che hanno applicato il nuovo regime della liquidazione IVA per cassa ex art. 32-bis, DL n. 83/2012. In tale rigo vanno evidenziate le fatture emesse dalla predetta data, non incassate entro il (già ricomprese a campo 1). QUADRO VF Nel quadro VF, oltre alla soppressione del rigo dedicato all indicazione delle operazioni assoggettate all aliquota del 20%, è stato introdotto il nuovo campo 3 a rigo VF19 relativo agli Acquisti registrati nell anno ma con detrazione dell imposta differita ad anni successivi riservato ai soggetti che hanno applicato il nuovo regime della liquidazione IVA per cassa a decorrere dall In tale campo vanno evidenziati gli acquisti (già ricompresi a campo 1) annotati dalla predetta data per i quali la detrazione dell IVA a credito è differita agli anni successivi. QUADRO VJ Analogamente a quanto riportato nel quadro VE, anche nel quadro VJ ed in particolare a rigo VJ14 è stata recepita la novità introdotta dal DL n. 83/2012 relativamente all applicazione del reverse charge anche agli acquisti di immobili ad uso abitativo. Nel quadro VL si segnala: QUADRO VL l introduzione a rigo VL29 del nuovo campo 3 riservato all indicazione dei versamenti non effettuati per effetto della sospensione prevista a seguito di eventi eccezionali;

3 la ridenominazione del rigo VL40 in Versamenti effettuati a seguito di utilizzo in eccesso del credito (in luogo del precedente Versamenti effettuati a seguito di utilizzo in eccesso del credito annuale 2011 ). Di conseguenza, il rigo in esame è utilizzabile anche per versamenti effettuati per restituire il credito IVA utilizzato in eccedenza anche se non relativo al QUADRO VX A seguito della soppressione del quadro VR le indicazioni necessarie per la richiesta del rimborso del credito IVA sono state collocate nel quadro VX. In particolare a rigo VX4 Imposta di cui si richiede il rimborso sono presenti i nuovi campi da 2 a 8, nei quali vanno evidenziate le seguenti informazioni: campo 2: importo da liquidare mediante procedura semplificata; campo 3: causale del rimborso. Va indicato il presupposto in base al quale si richiede il rimborso, riportando uno dei seguenti codici: Codice Presupposto del rimborso 1 Cessazione attività (art. 30, comma 2) 2 Aliquota media (art. 30, comma 3) 3 Operazioni non imponibili (art. 30, comma 3) Acquisti e importazioni di beni ammortizzabili e di beni e servizi per studi e ricerche 4 (art. 30, comma 3) 5 Operazioni non soggette all imposta (art. 30, comma 3) 6 Condizione previste dall art. 17, comma 3 (art. 30, comma 3) Esportazioni ed altre operazioni non imponibili effettuate da produttori agricoli (art. 7 34, comma 9) 8 Rimborso della minore eccedenza detraibile nel triennio (art. 30, comma 4) 9 Coesistenza più presupposti Rimborso della minore eccedenza di credito non trasferibile al gruppo IVA (art. 30, 10 comma 4) campo 4: possesso dei requisiti richiesti per l erogazione prioritaria del rimborso mediante l indicazione di uno dei seguenti codici: Codice Soggetti interessati Soggetti che realizzano prestazioni derivanti da contratti di subappalto nel settore edile ex art. 17, comma 6, lett. a) Soggetti esercenti le attività individuate dal codice ATECOFIN (codice ATECO ), ossia che svolgono attività di recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici Soggetti esercenti le attività individuate dal codice ATECOFIN (codice ATECO ), ossia che producono zinco, piombo e stagno, nonché i semilavorati degli stessi metalli di base non ferrosi Soggetti esercenti le attività individuate dal codice ATECOFIN (codice ATECO ), ossia che producono alluminio e semilavorati

4 campo 5: condizione di subappaltatore nel settore edile; campo 6: attestazione di operatività; campi 7 e 8: attestazione di affidabilità e solvibilità (c.d. contribuenti virtuosi ) e importo erogabile senza garanzia. QUADRO VO Nella Sezione 1 del quadro VO è stato introdotto il nuovo rigo VO15 riservato per comunicare l opzione a decorrere dall per il nuovo regime di liquidazione IVA per cassa ex art. 32-bis, DL n. 83/2012. Nella Sezione 3 sono stati introdotti 3 nuovi righi: rigo VO33: la casella 1 è riservata ai contribuenti che in luogo del nuovo regime dei minimi ex art. 27, commi 1 e 2, DL n. 98/2011 hanno applicato, dal 2012, il regime ordinario; la casella 2 è riservata ai contribuenti che in luogo del nuovo regime dei minimi ex art. 27, commi 1 e 2, DL n. 98/2011 hanno applicato, a decorrere dal 2012, il regime contabile agevolato di cui all art. 27, comma 3, DL n. 98/2011. rigo VO34: riservato ai contribuenti usciti dal vecchio regime dei minimi che dal 2012, in luogo del regime contabile agevolato previsto dall art. 27, comma 3, DL n. 98/2011, hanno adottato il regime ordinario. In particolare, tali soggetti, in luogo del versamento annuale dell IVA hanno effettuato le liquidazioni periodiche con cadenza mensile/trimestrale. rigo VO35: la casella 1 è riservata ai soggetti che hanno iniziato l attività dal 2008 e in luogo del vecchio regime dei minimi ex art. 1, commi da 96 a 117, Legge n. 244/2007 hanno applicato il regime ordinario e che dal 2012 hanno applicato il nuovo regime dei minimi ex art. 27, commi 1 e 2, DL n. 98/2011, avendo concluso il periodo triennale di permanenza obbligatoria nel regime ordinario; la casella 2 è invece riservata ai soggetti che hanno iniziato l attività dal 2008 e in luogo del nuovo regime dei minimi ex art. 27, commi 1 e 2, DL n. 98/2011 hanno applicato il

5 regime ordinario e che dal 2012 hanno adottato il regime contabile agevolato ex art. 27, comma 3, DL n. 98/2011, avendo concluso il periodo triennale di permanenza obbligatoria nel regime ordinario. Va evidenziato che barrando una delle predette caselle il contribuente comunica che ha revocato l opzione per il regime ordinario (vincolo triennale) a decorrere dal TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE La dichiarazione IVA annuale (in forma autonoma o unificata) va presentata, in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, entro il DICHIARAZIONE IVA IN FORMA AUTONOMA La dichiarazione va presentata in forma autonoma nei seguenti casi: società di capitali e altri soggetti IRES con periodo d imposta non coincidente con l anno solare; soggetti, diversi dalle persone fisiche, con periodo d imposta chiuso in data anteriore al (ad esempio, la società di persone cessata il , senza messa in liquidazione); società controllanti e controllate, che partecipano alla liquidazione IVA di gruppo; curatori fallimentari e commissari liquidatori per le dichiarazioni che devono presentare per conto dei soggetti falliti o sottoposti a liquidazione coatta amministrativa; soggetti non residenti che si avvalgono di un rappresentante fiscale (art. 17, DPR n. 633/72); soggetti non residenti che si sono identificati direttamente (art. 35-ter, DPR n. 633/72); soggetti (ad esempio, i venditori porta a porta) non tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata in quanto titolari di redditi per i quali non sussiste l obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi; soggetti risultanti da operazioni straordinarie o da altre trasformazioni sostanziali soggettive, avvenute nel periodo compreso tra l e la data di presentazione della dichiarazione relativa al 2012, tenuti a presentare la dichiarazione IVA per conto dei soggetti estinti.

6 Utilizzo in compensazione del credito IVA 2012 L utilizzo in compensazione del credito IVA annuale per importi superiori a può essere effettuato a decorrere dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale (Informativa SEAC , n. 16). I soggetti che intendono utilizzare in compensazione il credito IVA annuale nel mod. F24 possono presentare la dichiarazione annuale in forma autonoma al fine di anticipare l utilizzo del credito IVA a disposizione. La dichiarazione IVA in forma autonoma può essere presentata a decorrere dall I soggetti che presentano il mod. IVA 2013 (anche a debito) entro il sono esonerati dalla presentazione della Comunicazione dati IVA relativa al Rimborso del credito IVA 2012 Per la richiesta del rimborso del credito IVA 2012 è possibile presentare il mod. IVA 2013 in forma autonoma (con esonero dalla Comunicazione dati se la presentazione avviene entro il ), previa compilazione (come sopra esaminato) del quadro VX. Il mod. IVA 2013 a rimborso può comunque essere presentato all interno del mod. UNICO 2013 entro il TERMINI DI VERSAMENTO DEL SALDO ANNUALE Il saldo IVA risultante dalla dichiarazione annuale va versato entro il (il 16.3 cade di sabato), sempreché l importo dovuto sia superiore a 10,33 (arrotondato a 10). Si rammenta che è possibile: effettuare il versamento in forma rateale (ogni rata successiva alla prima va maggiorata dello 0,33% mensile); differire il versamento alla scadenza prevista per il saldo relativo al mod. UNICO 2013 (con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.3), in caso di presentazione della dichiarazione unificata. In presenza di un saldo IVA 2012 a debito, il cui pagamento è differito al termine per il versamento delle imposte risultanti dal mod. UNICO 2013, e di crediti da utilizzare in compensazione (ad esempio, credito IRPEF), la maggiorazione dell 1,20% va applicata esclusivamente all ammontare non compensato. Cordiali Saluti. Mantova, lì 21 gennaio Studio di Consulenza Tributaria e Aziendale Cressoni - Ghizzi - Zeni (dott. Massimiliano Ghizzi)

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