Anno 2013 N. RF070. La Nuova Redazione Fiscale
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1 Anno 2013 N. RF070 ODCEC VASTO La Nuova Redazione Fiscale Pag. 1 / 12 OGGETTO CREDITO IVA - ENTRO IL 30/04 MOD. IVA TR RELATIVO AL 1 TRIMESTRE RIFERIMENTI ARTT. 30 E 38-BIS, DPR 633/72; PROVV. AGENZIA ENTRATE 20/03/2012 CIRCOLARE DEL 09/04/2013 Sintesi: entro il prossimo 30/04 i soggetti in possesso dei requisiti per procedere al rimborso e/o compensazione del credito IVA trimestrale devono presentare telematicamente il modello TR; al riguardo si rammenta che: il rimborso e/o la compensazione del credito Iva è consentito anche in presenza di specifiche operazioni non soggette ad IVA ex artt. da 7 a 7-septies, DPR 633/72 effettuate nei confronti di soggetti UE o extra UE per un importo >50% dell ammontare complessivo di tutte le operazioni per importi > è richiesta la preventiva presentazione del mod. IVA TR per poter utilizzare il credito Iva trimestrale in compensazione dal 16 del mese successivo alla presentazione dell istanza Come noto, l art. 38-bis c. 2 DPR 633/72 prevede la possibilità di: richiedere il rimborso compensare mediante F24 il credito IVA trimestrale (1, 2 e 3 trimestre) indipendentemente dalla periodicità di liquidazione adottata, a condizione che: il credito ecceda ,28 siano rispettati, nel singolo trimestre, determinati parametri quantitativi. QUADRO PARAMETRI QUANTITATIVI Sono ammessi al rimborso e/o compensazione i contribuenti che: Art. 30 lett. a) lett. b) FATTISPECIE hanno effettuato operazioni soggette ad Iva la cui aliquota media, aumentata del 10%, risulta inferiore all'aliquota media degli acquisti e delle importazioni. A tal fine: vanno incluse: le operazioni in reverse charge (solo tra le vendite) vanno escluse: - acquisti e cessioni di beni ammortizzabili - cessioni non imponibili (RM 17/98) e operazioni non territoriali art. da 7 a 7 septies (CM 28/2011) - acquisti di beni con Iva indetraibile hanno effettuato operazioni non imponibili per un ammontare superiore al 25% di tutte le operazioni effettuate. Dubbio: andrà chiarito se tra le operazioni effettuate vanno conteggiate anche le operazioni non soggette ad IVA (artt. da 7 a 7 septies, DPR 633/72) per le quale dal 2013: è obbligatorio emettere fattura (nuovo art. 21 Dpr633/72) assumono rilevanza ai fini della determinazione del volume d affari (nuovo art. 20 Dpr633/72) lett. c) hanno effettuato acquisti/importazioni di beni ammortizzabili per un importo superiore a 2/3 dell'ammontare di tutti gli acquisti/importazioni di beni e servizi imponibili del trimestre, con riferimento alla sola Iva relativa a tali acquisti. Note: non dà diritto al rimborso dell Iva sulla base di tale requisito: acquisizione di beni in leasing (RM 392/2007) Nuova REDAZIONE FISCALE - Riproduzione Vietata Diritti Riservati -
2 Redazione Fiscale Info Fisco 070/2013 Pag. 2 / 12 lett. d) lett. e) acquisto di fabbricato (strumentale) in relazione all area di sedime (CM 8/09) l Iva sui soli acconti (necessita il passaggio di proprietà del bene) l Iva sui costi di spese incrementative su beni di terzi hanno effettuato nei confronti di soggetti passivi non stabiliti in Italia le seguenti operazioni escluse da Iva ex artt. da 7 a 7 septies, DPR 633/72: lavorazioni relative a beni mobili materiali trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione servizi accessori ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione servizi creditizi, finanziari e assicurativi resi a soggetti extraue o relativi a beni da esportare di importo superiore al 50% dell ammontare di tutte le operazioni effettuate Dubbio: vale quanto chiarito alla lett. b) in relazione alle operazioni complessivamente effettuate. soggetti non residenti con rappresentante fiscale o identificazione diretta, indipendentemente dalla verifica dei requisiti sopra specificati. EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI: il credito di cui si richiede rimborso e/o compensazione va determinato esclusivamente con riferimento alle operazioni effettuate nel trimestre (art. 6 DPR 633/72) e pertanto con riferimento: alla consegna/spedizione: per le cessioni di beni al pagamento: per le prestazioni di servizio (salvo il caso di emissione anticipata della fattura). Credito del periodo precedente: non può essere considerato per l istanza di rimborso/compensazione. CONTRIBUENTO CON CONTABILITÀ PRESSO TERZI I contribuenti che, avendo affidato a terzi la tenuta della contabilità, hanno optato per l effettuazione delle liquidazioni periodiche secondo il regime previsto dall art 1, DPR 100/98 (secondo mese precedente) sono tenuti a determinare l eccedenza Iva rimborsabile relativa ad un determinato trimestre quale differenza tra: imposta esigibile relativa alle operazioni attive registrate nel trimestre stesso imposta detraibile relativa agli acquisti registrati nel medesimo periodo. Ciò anche al fine di verificare la presenza dei presupposti individuati dal suddetto articolo 30. Esempio: per il rimborso /compensazione del credito IVA relativo al 1 trimestre 2013 le operazioni da considerare sono le operazioni attive e passive registrate nei mesi di gennaio, febbraio e marzo MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DEL MODELLO TR Per ottenere il rimborso/compensazione del credito IVA trimestrale è necessario presentare: esclusivamente in via telematica (direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati) un apposita istanza, mediante il modello IVA TR (Provv. Entrate del 20/03/2012) entro l ultimo giorno del mese successivo al trimestre. CREDITO IVA PRESENTAZIONE MOD. IVA TR 1 trimestre /04/ trimestre /07/ trimestre /10/2013
3 Redazione Fiscale Info Fisco 070/2013 Pag. 3 / 12 Codici tributo: per l utilizzo in compensazione occorre riportare i seguenti codici tributo: primo trimestre 6037 secondo trimestre 6038 terzo trimestre COMPENSAZIONE: analogamente al credito IVA annuale, l utilizzo in compensazione orizzontale del credito IVA trimestrale va effettuato: per importi > per importi < Esempio1 dal 16 del mese successivo a quello di presentazione dell istanza utilizzando esclusivamente i servizi telematici dell Agenzia (Entratel o Fisconline) liberamente (ovvero senza alcuna limitazione) fino al limite di 5.000; il contribuente può, quindi, compensare il credito IVA trimestrale senza attendere il 16 del mese successivo alla presentazione dell istanza La Rossi srl ha maturato nel 1 trimestre 2013 un credito IVA pari a Tale credito è utilizzato il 16/04/2013 in compensazione mediante F24 (il relativo mod. IVA TR è stato inviato il 10/04/2013). Ipotizzando che il credito IVA del 2 trimestre sia pari ad 6.000: l utilizzo di ( ) può essere effettuato senza attendere il 16 del mese successivo alla presentazione del mod. IVA TR l utilizzo dei residui ( ) potrà avvenire solo dal 16 del mese successivo alla presentazione del mod. IVA TR. Esempio2 La Verdi srl ha maturato nel 1 trimestre 2013 un credito IVA pari a ; ai fini dell utilizzo dello stesso in compensazione presenta il modello IVA TR entro il 30/04/2013. Il suddetto credito può essere utilizzato in compensazione: fino a dal 1/04/2013 per la parte residua ( 7.600) a decorrere dal 16/05/2013. L Agenzia con la CM 1/2010 ha precisato che il limite di va calcolato distintamente in relazione al credito IVA annuale o trimestrale. Pertanto, se il contribuente dispone sia di un credito IVA annuale che di crediti IVA trimestrali, sorti in 2 anni differenti, potrà utilizzare gli stessi in compensazione nell anno solare, in quanto dispone di 2 distinti plafond.
4 Redazione Fiscale Info Fisco 070/2013 Pag. 4 / 12 Esempio3 La Alfa srl dispone dei seguenti crediti da utilizzare in compensazione: , risultante dalla dichiarazione IVA e 8.000, risultanti dal modello IVA TR del 1 e 2 trimestre In tal caso, il contribuente può utilizzare nel 2013 i seguenti plafond : -credito IVA annuale: pari ad utilizzabile in compensazione con il codice tributo 6099 (anno di riferimento 2012 ) credito IVA trimestrale: pari ad utilizzabile in compensazione rispettivamente con i codici tributo 6036 e 6037 (anno di riferimento 2013 ) LIMITI COMPENSAZIONE: il credito Iva trimestrale che si intende utilizzare in compensazione concorre alla formazione del limite annuo di ,90 (pari a 1 mln di euro per le imprese subappaltatrici del settore edile con volume d affari dell anno precedente costituito per almeno l 80% da prestazioni rese a seguito di contratti di subappalto). CORRETTIVA NEI TERMINI: qualora il contribuente, prima della scadenza del termine di presentazione, intende rettificare o integrare un istanza già presentata, dovrà compilare un nuovo modello, completo in tutte le sue parti. LA COMPILAZIONE DEL MODELLO TR Come di consueto, il modello TR è costituito da: FRONTESPIZIO MODULO PROSPETTO RIEPILOGATIVO composto di 2 facciate, nelle quali oltre al periodo di riferimento (anno / trimestre) ed i dati identificativi del contribuente vanno indicate alcune informazioni relative la richiesta di rimborso e/o compensazione composto dai quadri TA, TB, TC e TD, che va compilato da tutti i soggetti per l indicazione dei dati contabili composto dal quadro TE, riservato all ente o società controllante per la richiesta di rimborso o l utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale del gruppo. EROGAZIONE PRIORITARIA La casella del frontespizio relativa ai contribuenti ammessi all erogazione prioritaria del rimborso è riservata ai soggetti per i quali l erogazione del rimborso IVA è prevista entro 3 mesi dalla richiesta; l interessato dovrà indicare il codice corrispondente alla categoria di appartenenza: CODICE SOGGETTI INTERESSATI 1 imprese subappaltatrici del settore edile che applicano il reverse charge soggetti che svolgono le attività di recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e 2 rottami metallici (codice ATECOFIN ) soggetti che producono zinco, piombo e stagno, nonché i semilavorati degli stessi metalli 3 di base non ferrosi (codice ATECOFIN ) 4 soggetti che producono alluminio e semilavorati (codice ATECOFIN )
5 Redazione Fiscale Info Fisco 070/2013 Pag. 5 / 12 QUADRO TA Nel quadro TA vanno indicate le operazioni attive annotate o da annotare nel registro delle fatture emesse ovvero in quello dei corrispettivi per il trimestre di riferimento. Ai fini della compilazione del suddetto quadro occorre indicare: RIGO da TA1 a TA11 TA 12 TA 13 TA 14 DESCRIZIONE le operazioni imponibili, suddivise secondo l aliquota o la percentuale di compensazione applicata, per le quali, nel trimestre di riferimento, si è verificata l esigibilità dell imposta. Nei righi vanno comprese le sole variazioni operate ai sensi dell art. 26 (note di debito o di credito) riferite ad operazioni dello stesso trimestre (se riferite a periodi precedenti vanno indicate a rigo TA14, campo 1). le seguenti tipologie di operazioni: cessioni e prestazioni di servizi per le quali la disciplina Iva prevede l applicazione del meccanismo del reverse charge; si tratta ad esempio di: cessioni di rottami (ex art. 74, commi 7 e 8) cessioni di oro industriale, argento puro e oro da investimento imponibili a seguito di opzione (ex art. 17, comma 5) prestazioni di servizi rese nel settore edile da subappaltatori cessioni di fabbricati uso abitativo (dal 26/06/2012) e strumentali, imponibili IVA per opzione (ex art. 10, nn. 8-bis e 8-ter) cessioni di telefoni cellulari e dispositivi a circuito integrato destinati ad essere successivamente installati in prodotti destinati al consumatore finale. operazioni non soggette ad IVA effettuate in applicazione di determinate norme agevolative nei confronti dei terremotati e soggetti assimilati. il totale: degli imponibili riportati in col. 1 dei righi da TA1 ad TA12 dell IVA indicata in col. 2 dei righi da TA1 ad TA11 rispettivamente in: campo 1: le variazioni e gli arrotondamenti di imposta. In particolare, deve essere compresa l imposta relativa alle variazioni operate ai sensi dell art. 26, registrate nel trimestre di riferimento e relative ad operazioni registrate in trimestri
6 Redazione Fiscale Info Fisco 070/2013 Pag. 6 / 12 TA 15 TA 16 TA 17 TA 18 TA 19 precedenti; campo 2: le differenze d imposta (positive o negative), già comprese nel campo 1, derivanti dall indicazione, nei righi corrispondenti all aliquota più prossima, delle operazioni imponibili con aliquote d imposta o percentuali di compensazione non più presenti nel modello. il totale dell IVA sulle operazioni imponibili risultante dalla somma algebrica degli importi dei righi TA13, colonna 2 e TA14 campo 1. le seguenti tipologie di operazioni non imponibili : esportazioni, operazioni assimilate e servizi internazionali (artt.8, 8-bis e 9) nonché le operazioni con lo Stato del Vaticano e San Marino e con organizzazioni internazionali (artt. 71 e 72, DPR 633/72) cessioni di beni intraue ( artt. 41 e 58, DL 331/93) cessioni di beni intraue estratti da un deposito IVA con spedizione in altro Stato UE ( art. 50-bis, comma 4, lett. f) e g), DL 331/93) operazioni effettuate fuori dall UE da agenzie di viaggio e turismo che applicano il regime speciale (art. 74-ter DPR 633/72) esportazioni di beni usati e degli altri beni (DL 41/95) In caso di esportazione di beni usati in tale rigo va ricompreso soltanto il margine non imponibile (la restante parte del corrispettivo va ricompresa a rigo TA17). l ammontare delle operazioni diverse da quelle indicate nei righi precedenti (ad es. le operazioni esenti, le cessioni effettuate nei confronti di viaggiatori residenti o domiciliati fuori della Comunità europea di cui all art. 38-quater, la parte che non costituisce margine delle cessioni imponibili e non imponibili di beni usati) il totale degli importi esposti nei righi TA13, colonna 1, TA16 e TA17. l ammontare complessivo delle cessioni imponibili di beni ammortizzabili del trimestre (già compreso nel rigo TA13) tenendo conto delle relative variazioni operate ai sensi dell art. 26 riferite alle cessioni di beni ammortizzabili registrate nel trimestre. QUADRO TB Nel quadro TB vanno riportate le operazioni passive riferite al trimestre oggetto di richiesta di rimborso/compensazione; in particolare, vanno indicati gli acquisti e le importazioni imponibili annotati nel registro degli acquisti per il trimestre di riferimento. Ai fini della compilazione del suddetto quadro occorre indicare:
7 Redazione Fiscale Info Fisco 070/2013 Pag. 7 / 12 RIGO da TB1 a TB11 TB 12 TB 13 TB 14 TB 15 TB 16 TB 17 TB 18 DESCRIZIONE in corrispondenza delle aliquote o percentuali di compensazione applicate, gli acquisti all interno, intraue e le importazioni assoggettati ad IVA, per i quali: si è verificata l esigibilità è stato esercitato il diritto alla detrazione nel periodo di riferimento. Nei righi vanno comprese le sole variazioni di cui all art. 26 (note di debito o di credito) che si riferiscono ad acquisti registrati nel trimestre di riferimento. Esempio: con l acquisto di un telefono cellulare per IVA, a rigo TB11 va indicato 200 (imponibile) e 42 (imposta). il totale degli importi evidenziati nei righi da TB1 a TB11. rispettivamente in : campo 1: le variazioni e gli arrotondamenti di imposta; nel campo deve essere compresa l imposta relativa alle variazioni operate ai sensi dell art. 26, registrate nel trimestre di riferimento e riferite ad acquisti registrati in trimestri precedenti. campo 2: le differenze d imposta (positive o negative), già comprese nel campo 1, derivanti dall indicazione, nei righi corrispondenti all aliquota più prossima, degli imponibili con aliquote d imposta o percentuali di compensazione non più presenti nel modello. il totale dell IVA sugli acquisti/importazioni per i quali è stata operata la detrazione, risultante dalla somma degli importi dei righi TB12, col. 2 e TB13, campo 1. gli acquisti imponibili interni, intraue e importazioni per i quali ai sensi dell art. 19- bis1 o di altre disposizioni non è ammessa la detrazione dell imposta. Per gli acquisti per i quali è prevista la detrazione parziale dell IVA (es. 40%) deve essere indicata soltanto la quota di imponibile corrispondente alla parte d imposta non detraibile. La restante quota di imponibile e d imposta deve essere indicata nei righi da TB1 a TB11. la percentuale di detrazione Iva applicata nel 2013 da parte dei soggetti per i quali opera il pro-rata. l Ammontare dell IVA ammessa in detrazione, corrispondente all importo di rigo TB14, ovvero, per i soggetti con pro-rata, all importo risultante dall applicazione della percentuale di detrazione (rigo TB16) all ammontare di rigo TB14. Qualora i contribuenti adottino criteri speciali di determinazione dell IVA detraibile, va indicata l imposta risultante in base al regime adottato. Tale importo potrebbe non coincidere con quanto indicato a rigo TB14. In caso di contabilità separate va esposto l ammontare dell IVA detraibile, tenendo conto della presenza di eventuali attività per le quali vanno rispettati criteri speciali di determinazione dell IVA. Esempio: in presenza di 2 attività di cui una con pro-rata, l ammontare dell IVA detraibile va calcolato separatamente per ciascuna attività, indicando nel presente rigo la somma di tali importi. l ammontare complessivo degli acquisti di beni ammortizzabili imponibili, per i quali è stato esercitato il diritto alla detrazione nel trimestre, il cui importo è già compreso nel rigo TB12, tenendo conto delle relative variazioni operate ai sensi dell art. 26 riferite agli acquisti registrati nel trimestre di riferimento.
8 Redazione Fiscale Info Fisco 070/2013 Pag. 8 / 12 QUADRO TC Nel quadro TC vanno riportate i dati necessari alla determinazione del credito oggetto di rimborso o compensazione. RIGO TC1 TC2 TC3 TC4 TC5 TC6 TC7 DESCRIZIONE l ammontare dell IVA relativa alle operazioni imponibili, desumibile da rigo TA15 l IVA dovuta dall acquirente / committente o da soggetti operanti in particolari settori di attività per le provvigioni dagli stessi corrisposte, ossia, ad esempio, per le seguenti operazioni: acquisti di beni provenienti dallo Stato del Vaticano e da San Marino (art. 71, DPR 633/72) per i quali l acquirente è tenuto al versamento dell Iva art. 17, DPR 633/72 beni estratti da un deposito IVA (art. 50-bis, DL 331/93) ai fini dell utilizzazione o in esecuzione di atti di commercializzazione sul territorio dello Stato acquisti di beni intraue acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti per i quali l acquirente o il committente deve emettere autofattura (art. 17, co. 2, DPR 633/72) servizi cd generici ricevuti da soggetti passivi UE/extraUE per i quali il committente ha integrato la fattura del prestatore UE (obbligo dal 17/03/2012) o ha emesso autofattura servizi resi nel settore edile da subappaltatori con applicazione del reverse charge acquisti di immobili strumentali o uso abitativo (dal 26/06/2012) acquisti di telefoni cellulari e dispositivi a circuito integrato destinati ad essere successivamente installati in prodotti destinati al consumatore finale l IVA a debito risultante dalla somma degli importi indicati ai precedenti righi TC1 e TC2. l ammontare dell IVA ammessa in detrazione, desumibile da rigo TB17. l Iva detraibile (cd IVA teorica) da parte dei produttori agricoli che hanno effettuato cessioni non imponibili di prodotti agricoli nonché cessioni intracomunitarie di prodotti agricoli. L importo da indicare va calcolato applicando le percentuali di compensazione che sarebbero applicabili se le predette operazioni fossero effettuate nel territorio dello Stato. IVA detraibile (rigo TC4 + rigo TC5). IVA a credito (rigo TC6 rigo TC3). Ai fini del rimborso /compensazione tale importo deve essere superiore a 2.582,28. QUADRO TD Il quadro TD è costituito dalle seguenti 4 sezioni: SEZ. INDICAZIONE 1 presupposti richiesti dall art. 30, comma 3 del DPR 633/72 2 importo da chiedere a rimborso e/o da utilizzare in compensazione 3 dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dai cd contribuenti virtuosi per l esonero dalle garanzie (art. 38 bis, co. 7) 4 enti o società partecipanti all IVA di gruppo
9 Redazione Fiscale Info Fisco 070/2013 Pag. 9 / 12 SEZ. 1 PRESUPPOSTI ART. 30, C.3 Va barrata la casella (da TD1 a TD5) corrispondente alla situazione che consente la richiesta di rimborso e/o compensazione. Barrare la casella corrispondente al presupposto che legittima la richiesta di rimborso o l'utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale. TD1 ALIQUOTA MEDIA ALIQUOTA MEDIA ART. 30, C. 3, LETT. A) il diritto al rimborso/compensazione del credito IVA spetta se: Aliquota media sugli acquisti > aliquota media sulle vendite + 10% (arrotondamento alla seconda cifra decimale) OPERAZIONI ATTIVE RILEVANTI reverse charge (art. 17, DPR 633/72): prestazioni dei subappaltatori di lavori edili cessioni di rottami e materiali di recupero cessioni di oro industriale e di argento operazioni escluse art. 74 (tabacchi, giornali, ecc.) TD2 - OPERAZIONI NON IMPONIBILI OPERAZIONI NON IMPONIBILI ART. 30, C. 3, LETT. B) OPERAZIONI ESCLUSE non rilevano per il calcolo dell'aliquota media: i beni ammortizzabili (né per le vendite, né per gli acquisti, anche se in leasing) operazioni non imponibili (esportazioni, ecc. RM 17/98) contribuenti che hanno effettuato nel trimestre operazioni non imponibili >25% dell ammontare complessivo di tutte le operazioni eseguite nel trimestre. La percentuale va arrotondata all unità superiore ed il rimborso compete se il rapporto percentuale tra l ammontare delle operazioni non imponibili e quello complessivo delle operazioni effettuate risulta superiore al 25%. Nel campo relativo alla percentuale delle operazioni effettuate indicare il rapporto calcolato secondo la seguente formula: MAGGIORE DEL 25 % È POSSIBILE IL RIMBORSO UGUALE O INFERIORE AL 25% NON SPETTA IL RIMBORSO Beni ammortizzabili: la loro cessione è inclusa tra le operazioni effettuate.
10 Redazione Fiscale Info Fisco 070/2013 Pag. 10 / 12 TD3 - ACQUISTO DI BENI AMMORTIZZABILI ACQUISTO DI BENI AMMORTIZZABILI ART. 30, CO.3, LETT. C) contribuenti che hanno effettuato nel trimestre acquisti e importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai 2/3 del totale degli acquisti e delle importazioni imponibili. Può essere chiesta a rimborso o utilizzata in compensazione, quindi, unicamente l IVA afferente gli acquisti di beni ammortizzabili del trimestre. Individuazione dei beni ammortizzabili (RM 147/09): occorre far riferimento alle norme previste per le imposte sui redditi (artt. 102 e 103 Tuir) e pertanto: riguarda i soli beni strumentali posseduti iscritti a libro cespiti. Esempio - 1 TRIMESTRE 2013 REGISTRO ACQUISTI acquisti di merce e servizi IVA credito acquisti di cespiti IVA credito Ammontare complessivo degli acquisti: In tal caso: l imponibile degli acquisti dei cespiti è maggiore dei 2/3 dell imponibile gli acquisti il credito IVA (limitato a , l Iva sui beni ammortizzabili) può essere richiesto a rimborso TD4 SOGGETTI NON RESIDENTI NON RESIDENTI ART. 30, CO.3, LETT. E) TD5 OPERAZIONI NON SOGGETTE OPERAZIONI NON SOGGETTE ART. 30, CO.3, LETT. D) operatori non residenti identificati direttamente in Italia ovvero che abbiano nominato un rappresentante fiscale. Detti soggetti possono chiedere il rimborso o utilizzare in compensazione il credito IVA del trimestre di riferimento, contribuenti che hanno effettuato nei confronti di soggetti passivi non stabiliti in Italia, per un importo > 50% dell' ammontare di tutte le operazioni effettuate: lavorazione relative a beni mobili materiali trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione servizi accessorie ai trasporti di beni e intermediazioni servizi creditizi, finanziari e assicurativi resi a soggetti extraue o relativi a beni da esportare Tale ipotesi di rimborso trova applicazione con riferimento alle operazioni effettuate dal 17/03/2012
11 Redazione Fiscale Info Fisco 070/2013 Pag. 11 / 12 SEZ. 2 RIMBORSO/COMPENSAZIONE Va riportato l importo del credito maturato nel trimestre ed evidenziato a rigo TC7 che si richiede a rimborso e/o si intende utilizzare in compensazione. SEZ. 3 CONTRIBUENTI VIRTUOSI Per i contribuenti cd virtuosi si prevede l esonero dalla prestazione di garanzie qualora si attesti la sussistenza delle condizioni di cui all art. 38-bis, c.7 del DPR 633/72 mediante la presentazione di apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio (artt. 38 e 47, DPR 445/2000) Si rammenta che l ammontare del rimborso erogabile senza garanzie non può comunque eccedere il 100% della media dei versamenti affluiti nel conto fiscale nel biennio precedente la richiesta di rimborso (RM 38/2001). Pertanto, il contribuente che richieda un rimborso superiore al predetto limite è tenuto a garantire soltanto l importo eccedente, indicando: nel rigo TD8, campo 1, la parte erogabile senza garanzia nel rigo TD6 l ammontare totale del rimborso richiesto. SEZ. 4 IVA DI GRUPPO Per gli Ente o le società partecipanti all IVA di gruppo va compilato il rigo TD9 esclusivamente nelle ipotesi di richiesta di rimborso o di utilizzo in compensazione dell eccedenza detraibile risultante dalle annotazioni periodiche riepilogative di gruppo. Esempio4 La Rossi srl nel 1 trimestre 2013 ha registrato le seguenti operazioni: cessioni interne (IVA 21%) cessioni intra UE (non imponibili ex art. 41, DL 331/93) esportazioni (non imponibili ex art. 8, DPR 633/72) cessioni beni ammortizzabili acquisti interni (IVA 21%) Ne consegue che il modello TR va così compilato:
12 Redazione Fiscale Info Fisco 070/2013 Pag. 12 / X 8 1 TA16 / TA18 x 100= / x100 = 80,90%
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