Anno 2014 N.RF095. La Nuova Redazione Fiscale RIMBORSO CREDITO IVA TRIMESTRALE - IL NUOVO MODELLO IVA TR
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1 Anno 2014 N.RF095 ODCEC VASTO La Nuova Redazione Fiscale Pag. 1 / 13 OGGETTO RIMBORSO CREDITO IVA TRIMESTRALE - IL NUOVO MODELLO IVA TR RIFERIMENTI PROVV. AGENZIA ENTRATE 26/03/2014; CM 5/2014; ARTT. 30 E 38-BIS, DPR 633/72 CIRCOLARE DEL 01/04/2014 Sintesi: con recente provvedimento, l Agenzia ha approvato il nuovo modello IVA TR per la richiesta di rimborso o l utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale. Va utilizzato dai contribuenti che hanno realizzato nel trimestre un credito >.2.582,28. Le novità di quest anno riguardano: aliquota 22%: inserimento di appositi righi; operazioni non territoriali: nella percentuale delle operazioni non imponibili, occorre considerare anche le operazioni escluse da IVA ex artt. da 7 a 7-septies, DPR 633/72 per le quali è emessa fattura; limite di compensazione in F24: l aumento da ,90 a del limite di crediti fiscali e contributivi che possono essere utilizzati in compensazione nel modello F24 (art. 9, DL 35/2013). Per importi > è richiesta la preventiva presentazione del modello IVA TR per poter compensare il credito trimestrale dal 16 del mese successivo alla presentazione dell istanza. Come noto, l art. 38-bis c. 2 DPR 633/72 prevede la possibilità di: richiedere il rimborso compensare mediante F24 il credito IVA trimestrale (1, 2 e 3 trimestre) indipendentemente dalla periodicità di liquidazione adottata, a condizione che: il credito ecceda ,28 siano rispettati, nel singolo trimestre, determinati parametri quantitativi. QUADRO PARAMETRI QUANTITATIVI Sono ammessi al rimborso e/o compensazione i contribuenti che: Art. 30 lett. a) FATTISPECIE Aliquota media: hanno effettuato operazioni soggette ad Iva la cui aliquota media, aumentata del 10%, risulta inferiore all'aliquota media degli acquisti e delle importazioni; a tal fine: vanno incluse tutte le operazioni registrate vanno esclusi gli acquisti e cessioni di beni ammortizzabili Reverse charge: tra le operazioni attive rilevano (in quanto considerate ad aliquota zero - CM 37/2006) anche le operazioni nazionali effettuate in reverse charge (subappalti in edilizia; cessioni di immobili strumentali o abitativi; cessioni di rottami; ecc.) Operazioni non imponibili: hanno effettuato operazioni non imponibili (artt. 8, 8-bis e 9 Dpr 633/72, art. 41, DL 331/93, ecc.) per un ammontare superiore al 25% di tutte le operazioni effettuate. lett. b) lett. c) Nota: tra le operazioni effettuate vanno conteggiate anche le operazioni escluse da Iva per carenza di territorialità (artt. da 7 a 7-septies, DPR 633/72) per le quali, dal 2013: - è obbligatorio emettere fattura (art. 21 DPR 633/72) - assumono rilevanza ai fini della determinazione del volume d affari (art. 20 DPR 633/72) Tali operazioni risultano penalizzanti ai fini della verifica del requisito in esame. Beni ammortizzabili: hanno effettuato acquisti/importazioni di beni ammortizzabili per un importo superiore a 2/3 dell'ammontare di tutti gli acquisti/importazioni di beni/servizi imponibili del trimestre, con riferimento alla sola Iva relativa a tali acquisti.
2 Redazione Fiscale Info Fisco 095/2014 Pag. 2 / 13 Non dà diritto al rimborso dell Iva sulla base di tale requisito: - l acquisizione di beni in leasing (RM 392/2007), non essendo annoverato tra i beni dell utilizzatore - l acquisto di fabbricato (strumentale) in relazione all area di sedime (CM 8/09) Operazioni non territoriali: hanno effettuato nei confronti di soggetti passivi non stabiliti in Italia operazioni escluse da Iva ex artt. da 7 a 7-septies DPR 633/72 di importo superiore al 50% dell ammontare di tutte le operazioni effettuate lett. d) lett. e) Nota: per quanto l art. 38-bis c. 2 limiti il diritto solo in presenza delle seguenti operazioni: - lavorazioni relative a beni mobili materiali - trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione - servizi accessori ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione - servizi creditizi, finanziari e assicurativi resi a soggetti extra-ue o relativi a beni da esportare nella verifica del requisito è confermata la rilevanza delle fatture emesse relativamente a tutte le operazioni non soggette ad IVA per mancanza del requisito territoriale ex artt. da 7 a 7- septies, DPR n. 633/72 per le quali è stata emessa fattura (v. rigo TA17). Non residenti: soggetti non residenti con rappresentante fiscale o identificazione diretta, indipendentemente dalla verifica dei requisiti sopra specificati. EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI: il credito rilevante va determinato esclusivamente con riferimento alle operazioni effettuate nel trimestre (art. 6 DPR 633/72) e pertanto con riferimento: - alla consegna/spedizione: per le cessioni di beni - al pagamento: per le prestazioni di servizio (salvo il caso di emissione anticipata della fattura). Credito periodo precedente: non può essere considerato per l istanza di rimborso/compensazione. Contribuenti con contabilità presso terzi (art 1 Dpr 100/98): determinano l eccedenza Iva rimborsabile relativa ad un determinato trimestre quale differenza tra: imposta esigibile relativa alle operazioni attive registrate nel trimestre stesso imposta detraibile relativa agli acquisti registrati nel medesimo periodo. Ciò anche al fine di verificare la presenza dei presupposti individuati dal suddetto articolo 30. Esempio: per il rimborso /compensazione del credito IVA relativo al 1 trimestre 2014 le operazioni da considerare sono le operazioni attive e passive registrate nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2014 MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DEL MODELLO TR Per ottenere il rimborso/compensazione del credito IVA trimestrale è necessario presentare: esclusivamente in via telematica (direttamente dal contribuente o tramite intermediari) un apposita istanza, mediante il modello IVA TR entro l ultimo giorno del mese successivo al trimestre. CREDITO IVA CODIE TRIBUTO PRESENTAZIONE MOD. IVA TR 1 trimestre /04/ trimestre /07/ trimestre /10/
3 Redazione Fiscale Info Fisco 095/2014 Pag. 3 / 13 COMPENSAZIONE: analogamente al credito IVA annuale, l utilizzo in compensazione orizzontale del credito IVA trimestrale va effettuato: per importi > per importi < dal 16 del mese successivo a quello di presentazione dell istanza utilizzando esclusivamente i servizi telematici dell Agenzia (Entratel o Fisconline) liberamente (ovvero senza alcuna limitazione) fino al limite di 5.000; il contribuente può, quindi, compensare il credito IVA trimestrale senza attendere il 16 del mese successivo alla presentazione dell istanza Esempio1 La Rossi srl ha maturato nel 1 trimestre 2014 un credito IVA pari a Tale credito è utilizzato il 16/04/2014 in compensazione mediante F24 (il relativo mod. IVA TR è stato inviato il 10/04/2014). Ipotizzando che il credito IVA del 2 trimestre sia pari ad 6.000: l utilizzo di ( ) può essere effettuato senza attendere il 16 del mese successivo alla presentazione del mod. IVA TR l utilizzo dei residui ( ) potrà avvenire solo dal 16 del mese successivo alla presentazione del mod. IVA TR. Esempio2 La Verdi srl ha maturato nel 1 trimestre 2014 un credito IVA pari a ; ai fini dell utilizzo dello stesso in compensazione presenta il modello IVA TR il 11/04/2014. Il suddetto credito può essere utilizzato in compensazione: fino a dal 12/04/2014 per la parte residua ( 7.600) a decorrere dal 16/05/2014. Il limite di va calcolato distintamente in relazione al credito IVA annuale o trimestrale. Pertanto, se il contribuente dispone sia di un credito IVA annuale che di crediti IVA trimestrali, sorti in 2 anni differenti, potrà utilizzare gli stessi in compensazione nell anno solare, in quanto dispone di 2 distinti plafond (CM 1/2010). Esempio3 La Alfa srl dispone dei seguenti crediti da utilizzare in compensazione: , risultante dalla dichiarazione IVA e 8.000, risultanti dal modello IVA TR del 1 e 2 trimestre In tal caso, il contribuente può utilizzare nel 2014 i seguenti plafond : -credito IVA annuale: pari ad utilizzabile in compensazione con il codice tributo 6099 (anno di riferimento 2013 ) credito IVA trimestrale: pari ad utilizzabile in compensazione rispettivamente con i codici tributo 6036 e 6037 (anno di riferimento 2014 ) LIMITI COMPENSAZIONE: il credito Iva trimestrale utilizzato in compensazione orizzontale concorre alla formazione del nuovo limite annuo di ( per i subappaltatori del settore edile con volume d affari dell anno precedente costituito per almeno l 80% da prestazioni rese in reverse charge). I crediti IVA trimestrali sono soggetti al limite annuale di /1 mln se utilizzati in compensazione, mentre non vi sono limiti se richiesti a rimborso (Com. stampa 20/07/2004). CORRETTIVA NEI TERMINI: qualora il contribuente, prima della scadenza del termine di presentazione, intende rettificare o integrare un istanza già presentata, dovrà compilare un nuovo modello, completo in tutte le sue parti.
4 Redazione Fiscale Info Fisco 095/2014 Pag. 4 / 13 LINEE GUIDA DELL AGENZIA PER IL RIMBORSO DEL CREDITO IVA Con la recente CM 5/2014, l Agenzia, al fine razionalizzazione le attività istruttorie sui rimborsi IVA, ha elaborato 3 classi di rischio (alto, medio e basso) in base alle quali rimodulare la propria attività di istruttoria; in particolare, le novità riguardano: l elaborazione automatizzata di una proposta del livello di rischio (risk score) per ogni richiesta di rimborso presentata la standardizzazione e la riduzione dei documenti da richiedere al contribuente la tempistica delle verifiche rispetto alla fase del pagamento del rimborso Pertanto, l Amministrazione finanziaria, si prepara a fare a meno sia di riscontri non strettamente necessari, sia di eventuali documenti già in suo possesso per liberare in tempi brevi le risorse necessarie a contribuire al superamento del difficile momento congiunturale. Nota: l Agenzia ritiene necessario graduare l attività istruttoria in funzione di un analisi della pericolosità dell operazione di rimborso che consenta di impegnare le risorse disponibili in controlli sulle posizioni più rischiose e di velocizzare l erogazione dei rimborsi che presentano un basso livello di rischio. LIVELLO DI RISCHIO Pervenuta la richieste di rimborso Iva, gli uffici devono considerare il livello di rischio proposto dall'applicazione informatica denominata "analisi del rischio Iva". Tale applicazione reperisce le informazioni già disponibili nel sistema informativo dell Agenzia e consente agli Uffici di rettificare il livello di rischio sulla base di elementi non rilevabili dai sistemi informativi o della specifica conoscenza del soggetto richiedente o del territorio di riferimento. Il livello di rischio è determinato sulla base dei seguenti parametri predefiniti: continuità aziendale tipologia di attività svolta natura giuridica del contribuente regolarità delle dichiarazioni e dei versamenti in un arco temporale definito assenza di accertamenti e verifiche in un arco temporale definito assenza di carichi pendenti coerenza degli importi richiesti a rimborso e dei presupposti in un arco di tempo definito assenza di frodi e violazioni penali tributarie conoscenza del soggetto da parte dell ufficio, in quanto fisiologicamente a credito La valutazione di questi elementi ha lo scopo di suddividere i rimborsi in 3 classi di rischio: alto, medio e basso, per diversificare l'attività istruttoria del rimborso, con particolare riguardo: alla documentazione da richiedere al contribuente alla tempistica delle verifiche rispetto alla fase di pagamento del rimborso stesso. Nota: resta fermo, il principio della liquidazione dei rimborsi secondo l ordine cronologico di presentazione delle istanze (art.7-bis, DL 547/94) ECCEZIONI: l analisi del rischio non va applicata alle imprese di più rilevante dimensione (cd grandi contribuenti ) per le quali è già attivo il tutoraggio (art. 27 del DL 185/2008 convertito)
5 Redazione Fiscale Info Fisco 095/2014 Pag. 5 / 13 CONTROLLI In generale, gli uffici dovranno richiedere la documentazione strettamente necessaria all esecuzione dell attività istruttoria, evitando richieste eccedenti le necessità e riguardanti documenti già in possesso dell Agenzia delle Entrate o di altra pubblica amministrazione. Nota: gli uffici, in considerazione dell elevarsi del livello di rischio dei rimborsi, diversificano le richieste di documentazione e i controlli da effettuare prima dell erogazione del rimborso Nei confronti dei contribuenti cui risulta attribuito un livello più elevato di rischio sono effettuati controlli più stringenti rispetto a quelli svolti nei confronti dei soggetti cui è attribuito un più basso livello di rischio, per i quali l Agenzia non ravvisa la necessità di subordinare la liquidazione del rimborso all effettuazione di tutti i controlli. Nota: al fine di assicurare un uniformità di comportamento tra gli uffici, l Agenzia, fornirà specifiche ed analitiche indicazioni riguardo: - l applicazione Analisi del rischio IVA - la documentazione da richiedere ai contribuenti, in ragione sia del livello di rischio individuato, sia dei presupposti alla base dell istanza di rimborso. IRREVOCABILITÀ DELLA RICHIESTA DI RIMBORSO La presentazione dell istanza di rimborso trimestrale (art.38-bis, DPR633/72) assume carattere irrevocabile; infatti, nell ambito della sent.24916/2013 la Cassazione ritiene che, dopo aver presentato il modello IVA TR, il contribuente non può cambiare idea. Pertanto, con la richiesta di rimborso l interessato esprime una precisa volontà, effettuata in base ad una valutazione di convenienza economica e fiscale, che non può rappresentare un errore commesso nella compilazione dell istanza, oggetto quindi di una correzione. La stessa Corte rileva che: la facoltà di revoca della scelta operata non risulta espressamente disciplinata ex lege (artt. 30 e 38 bis Dpr n. 633/1972), trattandosi di aspetto attinente alle modalità esecutive delle forme di impiego del credito d imposta (nella specie alla esecuzione dei rimborsi infrannuali) che le norme di legge demandano alla disciplina regolamentare od amministrativa ; tuttavia, ma queste ultime non riconoscono tale possibilità. LA COMPILAZIONE DEL MODELLO TR Con il recente provvedimento 43436/2014, l Agenzia, ha aggiornato il modello utilizzabile per la richiesta di rimborso/compensazione; il modello, come di consueto, è composto: FRONTESPIZIO MODULO PROSPETTO RIEPILOGATIVO di 2 facciate, nelle quali oltre al periodo di riferimento (anno / trimestre) vanno indicati i dati identificativi del contribuente nonché del soggetto non residente composto dai quadri TA, TB, TC e TD, che va compilato da tutti i soggetti per l indicazione dei dati contabili composto dal quadro TE, riservato all ente o società controllante per la richiesta di rimborso o l utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale del gruppo.
6 Redazione Fiscale Info Fisco 095/2014 Pag. 6 / 13 FRONTESPIZIO Nel Frontespizio, in luogo dei precedenti riquadri riservati alle persone fisiche e ai soggetti diversi dalle persone fisiche, ora è presente un unico riquadro in cui indicare i dati identificativi: del contribuente del soggetto non residente Nel riquadro Casi particolari di compilazione vanno riportate alcune informazioni connesse con la richiesta di rimborso / compensazione. EROGAZIONE PRIORITARIA La casella relativa ai contribuenti ammessi all erogazione prioritaria del rimborso è riservata ai soggetti per i quali l erogazione del rimborso IVA è prevista entro 3 mesi dalla richiesta; l interessato dovrà indicare il codice corrispondente alla categoria di appartenenza: CODICE SOGGETTI INTERESSATI 1 imprese subappaltatrici del settore edile che applicano il reverse charge 2 3 soggetti che svolgono le attività di recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici (codice ATECOFIN ) soggetti che producono zinco, piombo e stagno, nonché i semilavorati degli stessi metalli di base non ferrosi (codice ATECOFIN ) 4 soggetti che producono alluminio e semilavorati (codice ATECOFIN ) QUADRO TA
7 Redazione Fiscale Info Fisco 095/2014 Pag. 7 / 13 Nel quadro TA vanno indicate le operazioni attive annotate o da annotare nel registro delle fatture emesse ovvero in quello dei corrispettivi per il trimestre di riferimento. Ai fini della compilazione del suddetto quadro occorre indicare: RIGO da TA1 a TA11 TA 12 TA 13 TA 14 TA 15 TA 16 DESCRIZIONE le operazioni imponibili, suddivise secondo l aliquota o la percentuale di compensazione applicata, per le quali, nel trimestre di riferimento, si è verificata l esigibilità dell Iva. Nei righi vanno comprese le sole variazioni operate ai sensi dell art. 26 (note di debito o di credito) riferite ad operazioni dello stesso trimestre (se riferite a periodi precedenti vanno indicate a rigo TA14, campo 1). le seguenti tipologie di operazioni: cessioni e prestazioni di servizi per le quali la disciplina Iva prevede l applicazione del meccanismo del reverse charge; si tratta ad esempio di: cessioni di rottami (ex art. 74, commi 7 e 8) cessioni di oro industriale, argento puro e oro da investimento imponibili a seguito di opzione (ex art. 17, comma 5) prestazioni di servizi rese nel settore edile da subappaltatori cessioni di fabbricati uso abitativo e strumentali, imponibili IVA per opzione (ex art. 10, nn. 8-bis e 8-ter) cessioni di telefoni cellulari e dispositivi a circuito integrato destinati ad essere successivamente installati in prodotti destinati al consumatore finale. operazioni non soggette ad IVA effettuate in applicazione di determinate norme agevolative nei confronti dei terremotati e soggetti assimilati. il totale: degli imponibili riportati in col. 1 dei righi da TA1 ad TA12 dell IVA indicata in col. 2 dei righi da TA1 ad TA11 rispettivamente in: campo 1: le variazioni e gli arrotondamenti di imposta. In particolare, deve essere compresa l imposta relativa alle variazioni operate ai sensi dell art. 26, registrate nel trimestre di riferimento e relative ad operazioni registrate in trimestri precedenti; campo 2: le differenze d imposta (positive o negative), già comprese nel campo 1, derivanti dall indicazione, nei righi corrispondenti all aliquota più prossima, delle operazioni imponibili con aliquote d imposta o percentuali di compensazione non più presenti nel modello. il totale dell IVA sulle operazioni imponibili risultante dalla somma algebrica degli importi dei righi TA13, colonna 2 e TA14 campo 1. le seguenti tipologie di operazioni non imponibili : esportazioni, operazioni assimilate e servizi internazionali (artt.8, 8-bis e 9 DPR 633/72) nonché le operazioni con il Vaticano e San Marino e con organizzazioni internazionali (artt. 71 e 72, DPR 633/72)
8 Redazione Fiscale Info Fisco 095/2014 Pag. 8 / 13 TA 17 TA 18 TA 19 cessioni di beni intra-ue ( artt. 41 e 58, DL 331/93) cessioni di beni intra-ue estratti da un deposito IVA con spedizione in altro Stato UE ( art. 50- bis, co. 4, lett. f) e g), DL 331/93) operazioni effettuate fuori dall UE da agenzie di viaggio e turismo che applicano il regime speciale (art. 74-ter DPR 633/72) esportazioni di beni usati e degli altri beni (DL 41/95) In caso di esportazione di beni usati in tale rigo va ricompreso soltanto il margine non imponibile (la restante parte del corrispettivo va ricompresa a rigo TA17). l ammontare delle operazioni diverse da quelle indicate nei righi precedenti (ad es. le operazioni esenti, le cessioni effettuate nei confronti di viaggiatori residenti o domiciliati fuori della Comunità europea di cui all art. 38-quater, la parte che non costituisce margine delle cessioni imponibili e non imponibili di beni usati, le operazioni prive del requisito della territorialità di cui agli artt. da 7 a 7-septies per le quali è stata emessa fattura ai sensi dell art. 21, co. 6-bis DPR 633/72) il totale degli importi esposti nei righi TA13, colonna 1, TA16 e TA17. l ammontare complessivo delle cessioni imponibili di beni ammortizzabili del trimestre (già compreso nel rigo TA13) tenendo conto delle relative variazioni operate ai sensi dell art. 26 riferite alle cessioni di beni ammortizzabili registrate nel trimestre. QUADRO TB Nel quadro TB vanno riportate le operazioni passive riferite al trimestre oggetto di richiesta di rimborso/compensazione; in particolare, vanno indicati gli acquisti e le importazioni imponibili annotati nel registro degli acquisti per il trimestre di riferimento. RIGO da TB1 a TB11 DESCRIZIONE in corrispondenza delle aliquote o percentuali di compensazione applicate, gli acquisti all interno, intra-ue e le importazioni assoggettati ad IVA, per i quali: si è verificata l esigibilità è stato esercitato il diritto alla detrazione nel periodo di riferimento. Nei righi vanno comprese le sole variazioni di cui all art. 26 (note di debito o di credito) che si riferiscono ad acquisti registrati nel trimestre di riferimento. Per gli acquisti con IVA detraibile in misura parziale, va indicata la quota di imponibile e di imposta detraibile. Esempio: con l acquisto di un telefono cellulare per IVA, a rigo TB11 va indicato 200
9 Redazione Fiscale Info Fisco 095/2014 Pag. 9 / 13 TB 12 TB 13 TB 14 TB 15 TB 16 TB 17 TB 18 (imponibile) e 44 (imposta). il totale degli importi evidenziati nei righi da TB1 a TB11. rispettivamente in: campo 1: le variazioni e gli arrotondamenti di imposta; nel campo deve essere compresa l imposta relativa alle variazioni operate ai sensi dell art. 26, registrate nel trimestre di riferimento e riferite ad acquisti registrati in trimestri precedenti. campo 2: le differenze d imposta (positive o negative), già comprese nel campo 1, derivanti dall indicazione, nei righi corrispondenti all aliquota più prossima, degli imponibili con aliquote d imposta o percentuali di compensazione non più presenti nel modello. il totale dell IVA sugli acquisti/importazioni per i quali è stata operata la detrazione, risultante dalla somma degli importi dei righi TB12, col. 2 e TB13, campo 1. gli acquisti imponibili interni, intra-ue e importazioni per i quali ai sensi dell art. 19-bis1 o di altre disposizioni non è ammessa la detrazione dell imposta (IVA indetraibile). In caso di detrazione parziale dell IVA (es. telefono cellulare) va indicata solo la quota di imponibile corrispondente alla parte d imposta non detraibile; la restante quota di imponibile e d imposta va indicata nei righi da TB1 a TB11. Con riferimento all esempio precedente, a rigo TB15 va indicato 200. la percentuale di detrazione Iva applicata nel 2013 da parte dei soggetti per i quali opera il prorata. l ammontare dell IVA ammessa in detrazione, corrispondente all importo di rigo TB14, ovvero, per i soggetti con pro-rata, all importo risultante dall applicazione della percentuale di detrazione (rigo TB16) all ammontare di rigo TB14. Qualora i contribuenti adottino criteri speciali di determinazione dell IVA detraibile, va indicata l imposta risultante in base al regime adottato. Tale importo potrebbe non coincidere con quanto indicato a rigo TB14. In caso di contabilità separate va esposto l ammontare dell IVA detraibile, tenendo conto della presenza di eventuali attività per le quali vanno rispettati criteri speciali di determinazione dell IVA. Esempio: in presenza di 2 attività di cui una con pro-rata, l ammontare dell IVA detraibile va calcolato separatamente per ciascuna attività, indicando nel presente rigo la somma di tali importi. l ammontare complessivo degli acquisti di beni ammortizzabili imponibili, per i quali è stato esercitato il diritto alla detrazione nel trimestre, il cui importo è già compreso nel rigo TB12, tenendo conto delle relative variazioni operate ai sensi dell art. 26 riferite agli acquisti registrati nel trimestre di riferimento. QUADRO TC Nel quadro TC vanno riportate i dati necessari alla determinazione del credito oggetto di rimborso o compensazione. RIGO TC1 DESCRIZIONE l ammontare dell IVA relativa alle operazioni imponibili, desumibile da rigo TA15
10 Redazione Fiscale Info Fisco 095/2014 Pag. 10 / 13 TC2 TC3 TC4 TC5 TC6 TC7 l IVA dovuta dall acquirente / committente o da soggetti operanti in particolari settori di attività per le provvigioni dagli stessi corrisposte, ossia, ad esempio, per le seguenti operazioni: acquisti di beni provenienti dallo Stato del Vaticano e da San Marino (art. 71, DPR 633/72) per i quali l acquirente è tenuto al versamento dell Iva art. 17, DPR 633/72 beni estratti da un deposito IVA (art. 50-bis, DL 331/93) ai fini dell utilizzazione o in esecuzione di atti di commercializzazione sul territorio dello Stato acquisti di beni intra-ue acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti per i quali l acquirente o il committente deve emettere autofattura (art. 17, co. 2, DPR 633/72) servizi cd generici ricevuti da soggetti passivi UE/extra-UE per i quali il committente ha integrato la fattura del prestatore UE o ha emesso autofattura servizi resi nel settore edile da subappaltatori con applicazione del reverse charge acquisti di immobili strumentali o uso abitativo, per i quali l imposta è dovuta dall acquirente ex art. 17, c. 6, lett. a-bis), DPR 633/72 acquisti di telefoni cellulari e dispositivi a circuito integrato destinati ad essere successivamente installati in prodotti destinati al consumatore finale l IVA a debito risultante dalla somma degli importi indicati ai precedenti righi TC1 e TC2. l ammontare dell IVA ammessa in detrazione, desumibile da rigo TB17. l Iva detraibile (cd IVA teorica) da parte dei produttori agricoli che hanno effettuato cessioni non imponibili di prodotti agricoli nonché cessioni intracomunitarie di prodotti agricoli. L importo da indicare va calcolato applicando le percentuali di compensazione che sarebbero applicabili se le predette operazioni fossero effettuate in Italia. IVA detraibile (rigo TC4 + rigo TC5). IVA a credito (rigo TC6 rigo TC3). Ai fini del rimborso /compensazione tale importo deve essere superiore a 2.582,28. QUADRO TD Il quadro TD è costituito dalle seguenti 4 sezioni: SEZ. INDICAZIONE 1 presupposti richiesti dall art. 30, comma 3 del DPR 633/72 2 importo da chiedere a rimborso e/o da utilizzare in compensazione 3 dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dai cd contribuenti virtuosi per l esonero dalle garanzie (art. 38-bis, co. 7) 4 enti o società partecipanti all IVA di gruppo SEZ. 1 PRESUPPOSTI ART. 30, C.3 Va barrata la casella (da TD1 a TD5) corrispondente alla situazione che consente la richiesta di rimborso e/o compensazione. Barrare la casella corrispondente al presupposto che legittima la richiesta di rimborso o l'utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale.
11 Redazione Fiscale Info Fisco 095/2014 Pag. 11 / 13 TD1 ALIQUOTA MEDIA ALIQUOTA MEDIA ART. 30, C. 3, LETT. A) il diritto al rimborso/compensazione del credito IVA spetta se: aliq. media su acquisti/importazioni > aliq. media sulle vendite + 10% (arrotondamento alla seconda cifra decimale) OPERAZIONI ATTIVE RILEVANTI reverse charge (art. 17, DPR 633/72): prestazioni dei subappaltatori di lavori edili cessioni di rottami e materiali di recupero cessioni di oro industriale e di argento operazioni escluse art. 74 (tabacchi, giornali, ecc.) OPERAZIONI ESCLUSE non rilevano per il calcolo dell'aliquota media: i beni ammortizzabili (né per le vendite, né per gli acquisti, anche se in leasing) operazioni non imponibili (RM 17/98) TD2 - OPERAZIONI NON IMPONIBILI OPERAZIONI NON IMPONIBILI ART. 30, C. 3, LETT. B) Nel campo relativo alla percentuale delle operazioni effettuate indicare il rapporto calcolato secondo la seguente formula: Beni ammortizzabili: la loro cessione è inclusa tra le operazioni effettuate. TD3 - ACQUISTO DI BENI AMMORTIZZABILI contribuenti che hanno effettuato nel trimestre operazioni non imponibili >25% dell ammontare complessivo di tutte le operazioni eseguite nel trimestre. La percentuale va arrotondata all unità superiore ed il rimborso compete se il rapporto percentuale tra l ammontare delle operazioni non imponibili e quello complessivo delle operazioni effettuate risulta superiore al 25%. MAGGIORE DEL 25 % UGUALE O INFERIORE AL 25% È POSSIBILE IL RIMBORSO NON SPETTA IL RIMBORSO ACQUISTO DI BENI AMMORTIZZABILI ART. 30, CO.3, LETT. C) contribuenti che hanno effettuato nel trimestre acquisti e importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai 2/3 del totale degli acquisti e delle importazioni imponibili. Può essere chiesta a rimborso o utilizzata in compensazione, quindi, unicamente l IVA afferente gli acquisti di beni ammortizzabili del trimestre. Individuazione dei beni ammortizzabili (RM 147/09): occorre far riferimento alle norme previste per le imposte sui redditi (artt. 102 e 103 Tuir) e pertanto: riguarda i soli beni strumentali posseduti iscritti a libro cespiti.
12 Redazione Fiscale Info Fisco 095/2014 Pag. 12 / 13 TD4 SOGGETTI NON RESIDENTI NON RESIDENTI ART. 30, CO.3, LETT. E) operatori non residenti identificati direttamente in Italia ovvero che abbiano nominato un rappresentante fiscale. Detti soggetti possono chiedere il rimborso o utilizzare in compensazione il credito IVA del trimestre di riferimento, anche in assenza dei presupposti previsti dalle altre lettere dell art. 30. TD5 OPERAZIONI NON SOGGETTE OPERAZIONI NON SOGGETTE ART. 30, CO.3, LETT. D) contribuenti che hanno effettuato nei confronti di soggetti passivi non stabiliti in Italia, per un importo > 50% dell' ammontare di tutte le operazioni effettuate SEZ. 2 RIMBORSO/COMPENSAZIONE Va riportato l importo del credito maturato nel trimestre ed evidenziato a rigo TC7 che si richiede a rimborso e/o si intende utilizzare in compensazione. SEZ. 3 CONTRIBUENTI VIRTUOSI Per i contribuenti cd virtuosi si prevede l esonero dalla prestazione di garanzie qualora si attesti la sussistenza delle condizioni di cui all art. 38-bis, c.7 del DPR 633/72 mediante la presentazione di apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio (artt. 38 e 47, DPR 445/2000) Si rammenta che l ammontare del rimborso erogabile senza garanzie non può comunque eccedere il 100% della media dei versamenti affluiti nel conto fiscale nel biennio precedente la richiesta di rimborso (RM 38/2001). Pertanto, il contribuente che richieda un rimborso superiore al predetto limite è tenuto a garantire soltanto l importo eccedente, indicando: nel rigo TD8, campo 1, la parte erogabile senza garanzia nel rigo TD6 l ammontare totale del rimborso richiesto. SEZ. 4 IVA DI GRUPPO Per gli Ente o le società partecipanti all IVA di gruppo va compilato il rigo TD9 esclusivamente nelle ipotesi di richiesta di rimborso o di utilizzo in compensazione dell eccedenza detraibile risultante dalle annotazioni periodiche riepilogative di gruppo.
13 Redazione Fiscale Info Fisco 095/2014 Pag. 13 / 13 Esempio4 La Rossi srl nel 1 trimestre 2014 ha registrato le seguenti operazioni: cessioni interne (IVA 22%) cessioni intra UE (non imponibili ex art. 41, DL 331/93) esportazioni (non imponibili ex art. 8, DPR 633/72) cessioni beni ammortizzabili acquisti interni (IVA 22%) Ne consegue che il modello TR va così compilato: X 8 1 TA16 / TA18 x 100= / x100 = 80,90%
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