DEFINIZIONE DEFINIZIONE
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- Costanzo Costantino
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2 DEFINIZIONE 24. VOLUME DEFINIZIONE D'AFFARI DEFINIZIONE Per volume d affari s intende l ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi dallo stesso effettuate, registrate o soggette a registrazione con riferimento a un anno solare. COMPOSIZIONE DEL VOLUME D AFFARI PERIODO DI RIFERIMENTO AMMONTARE DELLE SINGOLE OPERAZIONI Alla formazione del volume d affari concorre l ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate, registrate o soggette a registrazione con riferimento all anno. Concorrano a formare il volume d affari non solo le operazioni imponibili, ma anche quelle: - non imponibili; - esenti; - escluse da IVA, per le quali è previsto l obbligo di emissione della fattura. Il volume d affari ha, come periodo di riferimento, l anno solare. Fermo restando, come regola generale, il termine di 15 giorni per la registrazione delle fatture, il volume d affari si determina sulla base di tutte le operazioni effettuate nell anno solare, anche se non ancora registrate. Le operazioni rilevanti ai fini IVA, anche se non imponibili o esenti, concorrono a formare il volume d affari in ragione della loro base imponibile. Per i commercianti al minuto e gli esercenti attività assimilate, non obbligati, i corrispettivi vanno computati al netto dell IVA inglobata nel prezzo di vendita. RIFERIMENTI DL 185/2008, art. 7; DPR 633/72, art. 20; C.M n. 134/E. DEFINIZIONE DEFINIZIONE Per volume d affari s intende l ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi dallo stesso effettuate, registrate o soggette a registrazione con riferimento a un anno solare (art. 20 co. 1 del DPR 633/72). Nella disciplina IVA, l importo del volume d affari è di fondamentale importanza, in quanto è ad esso che sono subordinate determinate semplificazioni relative, per esempio: alla fatturazione e alla registrazione delle operazioni (art. 32 del DPR 633/72); alle liquidazioni ed ai versamenti d imposta (art. 7 del DPR 542/99). Ai fini della determinazione del volume d affari, occorre tenere conto delle variazioni, in aumento e in diminuzione (di cui all art. 26 del DPR 633/72): registrate nell anno; anche se riferite ad operazioni effettuate in anni precedenti. 603
3 COMPOSIZIONE DEL VOLUME D AFFARI COMPOSIZIONE DEL VOLUME D AFFARI COMPOSIZIONE DEL VOLUME D AFFARI Alla formazione del volume d affari concorre l ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate, registrate o soggette a registrazione con riferimento all anno; come indicato nell appendice alle istruzioni relative alla compilazione del modello di dichiarazione IVA annuale, si comprende nel volume d affari anche l imponibile relativo alle operazioni ad esigibilità differita. Ai fini della determinazione del volume d affari (e dell IVA relativa alle operazioni imponibili) occorre compilare il quadro VE della dichiarazione annuale. VOLUME D AFFARI (QUADRO VE DEL MODELLO IVA 2015) Operazioni imponibili (rigo VE23) + operazioni non imponibili che concorrono alla formazione del plafond (rigo VE30) + operazioni non imponibili per effetto della dichiarazione d intenti (rigo VE31) + altre operazioni non imponibili (rigo VE32) + operazioni esenti ex art. 10 del DPR 633/72 (rigo VE33) + operazioni con applicazione del reverse charge (rigo VE35) + operazioni non soggette a imposta effettuate nei confronti dei terremotati (rigo VE36) + operazioni effettuate nell anno, ma con imposta esigibile in anni successivi (rigo VE37) - operazioni effettuate in anni precedenti, ma con imposta esigibile nel 2013 (rigo VE38) - cessioni di beni ammortizzabili e passaggi interni (rigo VE39) - operazioni non soggette a IVA ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del DPR 633/72 (rigo VE34) 1. Operazioni che concorrono a formare il volume d affari Il generico riferimento alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate dal soggetto passivo implica, anche alla luce dell art. 20 co. 2, che concorrano a formare il volume d affari non solo le operazioni imponibili, ma anche quelle: non imponibili (di cui agli artt. 8, 8-bis e 9 del DPR 633/72); esenti (di cui all art. 10 del DPR 633/72); escluse da IVA, per le quali è previsto, dall , l obbligo di emissione della fattura (art. 21 co. 6-bis del DPR 633/72), vale a dire: le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, diverse da quelle esenti di natura bancaria, finanziaria e assicurativa, effettuate nei confronti di un soggetto passivo debitore d imposta in altro Paese UE; le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate fuori del territorio della UE. Nel periodo , erano espressamente escluse dal volume d affari le prestazioni di servizi generiche rese a soggetti stabiliti in altro Stato UE, non soggette a IVA (operazioni indicate nel rigo VE34 del modello IVA 604 IDL_IVA_16_V1.1.indd :10:17
4 COMPOSIZIONE DEL VOLUME D AFFARI 2015). Si ricorda che tali prestazioni andavano comunque fatturate (art. 21 co. 6 del DPR 633/72, nel testo vigente fino a tutto il 2012), a differenza di quelle rese a committenti extracomunitari soggetti passivi, che non andavano fatturate e, quindi, neppure computate nel calcolo del volume d affari. Per effetto dell estensione dell obbligo di emissione della fattura per le operazioni extraterritoriali, dal 2013, in fattura, deve essere applicato il contributo integrativo dovuto alla Cassa professionale di appartenenza anche se la prestazione resa non è territorialmente rilevante ai fini IVA in Italia. Così, per i Dottori commercialisti, l art. 11 della L. 21/86, come recepito dall art. 2 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della Cassa, prevede che gli iscritti all albo sono tenuti ad applicare la maggiorazione del 4% su tutti i corrispettivi rientranti nel volume d affari ai fini dell IVA, da versare alla Cassa indipendentemente dall effettiva riscossione (nota Cassa dei dottori commercialisti ). Si pensi, per esempio, allo studio di fattibilità per l avvio di un attività d impresa in Italia, fatturato alla società committente con sede in un diverso Paese (UE o extra-ue) o, ancora, alla dichiarazione dei redditi predisposta per il privato residente in un Paese extracomunitario che possieda uno o più immobili locati in Italia. Un altro esempio, riferito alla categoria degli ingegneri, può essere quello della perizia relativa ad un immobile. Quest ultima, essendo territorialmente rilevante nel Paese di ubicazione del bene, non è soggetta a fatturazione e a contribuzione integrativa se l immobile è situato in un Paese UE diverso da quello in cui è stabilito il committente soggetto passivo. L obbligo, invece, sorge se l immobile è ubicato al di fuori della UE indipendentemente dal luogo di stabilimento del committente e dal suo status (soggetto passivo o meno). In considerazione del mutato quadro normativo, il contributo integrativo potrebbe, tuttavia, restare completamente a carico del professionista nel caso in cui il corrispettivo della prestazione fosse stato pattuito senza tenerne adeguatamente conto. 2. Operazioni escluse Non concorrono a formare il volume d affari (art. 20 co. 1 del DPR 633/72): le cessioni di beni ammortizzabili, compresi (art c.c., voci B.I.3 e B.I.4): i diritti di brevetto industriale; i diritti di utilizzazione delle opere dell ingegno; i diritti di concessione e licenze; i marchi di fabbrica; i passaggi interni di beni e servizi in caso di applicazione separata dell imposta (art. 36 u.c. del DPR 633/72). 605 IDL_IVA_16_V1.1.indd :10:17
5 PERIODO DI RIFERIMENTO Come si evince dal quadro VE della dichiarazione annuale, anche le operazioni effettuate in anni precedenti, ma con imposta esigibile nell anno in corso, non concorrono alla formazione del volume d affari. PERIODO DI RIFERIMENTO PERIODO DI RIFERIMENTO Il volume d affari ha, come periodo di riferimento, l anno solare. Fermo restando, come regola generale, il termine di 15 giorni per la registrazione delle fatture, il volume d affari si determina sulla base di tutte le operazioni effettuate nell anno solare, anche se non ancora registrate; rileva, quindi (C.M n. 134/E, 1.2): la data di emissione della fattura, ovvero, in caso di esonero la data di effettuazione dell operazione, da individuarsi secondo le regole previste dall art. 6 del DPR 633/72. Si ricorda che, dal 2013, per le prestazioni di servizi generiche rese a soggetti passivi stabiliti in altro Paese UE e per le cessioni intracomunitarie di beni, il termine di emissione è differito al giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione. Operazioni ad esigibilità differita Stato e degli altri enti pubblici Per le operazioni effettuate nei confronti dello Stato e degli altri enti pubblici, soltanto l esigibilità dell imposta risulta sospesa (art. 6 co. 5 del DPR 633/72); il momento di effettuazione resta, invece, quello previsto per le ordinarie cessioni di beni/prestazioni di servizi, sicché tali operazioni concorrono a formare il volume d affari nell anno in cui le stesse si considerano effettuate, anche se la relativa IVA verrà corrisposta in un anno successivo. AMMONTARE DELLE SINGOLE OPERAZIONI AMMONTARE DELLE SINGOLE OPERAZIONI Le operazioni rilevanti ai fini IVA, anche se non imponibili o esenti, concorrono a formare il volume d affari in ragione della loro base imponibile (art. 20 co. 2 del DPR 633/72). Commercio al minuto ed attività assimilate Per i commercianti al minuto e gli esercenti attività assimilate, non obbligati - come regola generale - ad emettere fattura, i corrispettivi delle operazioni imponibili devono essere computati al netto dell IVA inglobata nel prezzo di vendita. L imposta va scorporata applicando, a seconda dell aliquota, il procedimento di divisione (art. 27 co. 4 del DPR 633/72); ai fini del suddetto scorporo, il risultato va arrotondato, per eccesso o per difetto, al centesimo di euro. 606 IDL_IVA_16_V1.1.indd :10:17
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