Milano, 20 settembre 2010
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- Rocco Gatto
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1 !!" " # " " # # # Milano, 20 settembre 2010 A tutti i Clienti, Loro sedi Circolare n. 26/2010: Gli elenchi clienti / fornitori "black-list" dopo le esclusioni / estensioni disposte dal MEF. $%&$&" '!( )*+',( %+-.+//%0/-,12304%$.0/++/512304%$.06&&-# 78 9!,: : : :,9!,
2 Come noto, l art. 1, commi 1, 2 e 3 DL n. 40/2010, c.d. Decreto incentivi, ha introdotto l obbligo, per i soggetti passivi IVA italiani, di comunicare telematicamente all Agenzia delle Entrate gli acquisti / cessioni di beni nonché le prestazioni di servizi rese e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici con sede, residenza o domicilio nei Paesi a fiscalità privilegiata, c.d. black list, individuati dai DDMM e L obbligo decorre dalle operazioni effettuate dall Ai fini dell adempimento in esame va considerato che: con il DM sono stati individuati le modalità ed i termini di effettuazione della predetta comunicazione; con il Provvedimento l Agenzia delle Entrate ha approvato il modello da utilizzare; con il DM , in vigore dal , sono state aggiornate le black list di cui ai citati DDMM e Successivamente, con il DM , pubblicato sulla G.U , n. 191 sono state individuate le operazioni da escludere dagli elenchi alla luce dell aggiornamento delle black list, è stata disposta l esclusione / estensione dell obbligo per specifiche operazioni nonché è stato ridefinito il calendario di presentazione degli elenchi. OPERAZIONI OGGETTO DEGLI ELENCHI La comunicazione in esame va presentata dai soggetti passivi IVA (imprese e lavoratori autonomi), che effettuano, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato, le seguenti operazioni: cessioni di beni; prestazioni di servizi rese; acquisti di beni; prestazioni di servizi ricevute. Nella comunicazione, come si evince dal modello approvato con il citato Provvedimento , devono essere riportate le operazioni, registrate o soggette a registrazione nel periodo di riferimento, attive (cessioni di beni / prestazioni di servizi rese) o passive (acquisti di beni /prestazioni di servizi ricevute) imponibili, non imponibili, esenti e non soggette ad IVA. Recentemente con il DM , in attuazione di quanto previsto dal citato art. 1, DL n. 40/2010, è stata disposta l esclusione dall obbligo di comunicazione per operazioni relative a specifici settori di attività e l estensione dall obbligo per specifici settori di attività. N.B. L esclusione dall adempimento è applicabile dalle operazioni effettuate dall mentre l estensione riguarda le operazioni effettuate dall
3 IPOTESI DI ESCLUSIONE DALL OBBLIGO Il citato Decreto prevede che non sussiste obbligo di comunicazione con riguardo alle attività con le quali si realizzano operazioni esenti, a condizione che il soggetto interessato abbia optato per la dispensa dagli adempimenti IVA ex art. 36-bis, DPR n. 633/72. L obbligo della comunicazione permane per le eventuali operazioni imponibili effettuate. Di conseguenza i soggetti in esame non sono tenuti alla presentazione degli elenchi per le operazioni esenti realizzate con soggetti passivi di cui alle predette black list, ancorché effettuate dall IPOTESI DI ESTENSIONE DELL OBBLIGO Il citato Decreto ha altresì disposto l estensione dell obbligo di monitoraggio per le operazioni con soggetti di Paesi black list alle prestazioni di servizi rese / ricevute che non si considerano effettuate in Italia per mancanza del requisito della territorialità. Di conseguenza negli elenchi in esame devono essere riportate anche: le prestazioni di servizi rese da operatori nazionali nei confronti di committenti esteri, fuori campo IVA ex art. 7-ter, DPR n. 633/72 (ad esempio, un trasporto di beni effettuato da un operatore italiano a favore di un operatore sammarinese); le prestazioni di servizi fuori campo IVA ex artt. 7-quater e 7-quinquies, DPR n. 633/72 (ad esempio, una prestazione resa da un operatore italiano nei confronti di un operatore sammarinese su un immobile situato a San Marino, una prestazione alberghiera ricevuta da un operatore italiano a San Marino). N.B. L estensione in esame opera con riguardo alle operazioni effettuate dall e pertanto l obbligo della comunicazione non sussiste per le operazioni fuori campo IVA effettuate fino al L applicazione operativa della nuova ipotesi sopra descritta pone la questione di individuare il momento di effettuazione di tali operazioni. Infatti, mentre per le operazioni rilevanti ai fini IVA l operazione è, in generale, considerata effettuata, con conseguente obbligo di emissione della fattura, al momento del pagamento del corrispettivo, per le operazioni fuori campo IVA dovrà essere specificato quando tale presupposto si realizza. Sul punto è pertanto auspicabile un chiarimento da parte dell Agenzia delle Entrate. EFFETTO DELL AGGIORNAMENTO DELLA "BLACK LIST" SUL NUOVO OBBLIGO 3
4 Come sopra accennato, l obbligo di monitoraggio interessa le operazioni effettuate con soggetti residenti in Paesi di cui al Decreto del Ministro delle finanze in data 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell economia e delle finanze 21 novembre A seguito dell aggiornamento, ad opera del DM , delle liste contenute nei citati Decreti, dalle stesse risultano essere stati eliminati i seguenti Paesi a fiscalità privilegiata: Cipro Corea del Sud Malta Considerato che il Decreto di aggiornamento delle black list è stato approvato il e che l obbligo di comunicazione in esame decorre dall , non era chiaro se le operazioni effettuate dall al con soggetti residenti / domiciliati / aventi sede a Cipro, Corea del Sud e Malta, dovessero essere comunque ricomprese negli elenchi. A dirimere tale dubbio è intervenuto il citato DM che dispone l esclusione dall obbligo di comunicazione con riguardo alle operazioni realizzate nel periodo con soggetti domiciliati nei Paesi eliminati dalle black list. Di fatto pertanto l aggiornamento della black list ai fini in esame ha effetto retroattivo. Di conseguenza: OPERAZIONI REALIZZATE DALL CON SOGGETTI AVENTI SEDE / DOMICILIATI / RESIDENTI A CIPRO, COREA DEL SUD, MALTA NO OBBLIGO ELENCO CLIENTI FORNITORI BLACK LIST NOVITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE Gli elenchi in commento devono essere presentati all Agenzia delle Entrate: esclusivamente in via telematica; entro l ultimo giorno del mese successivo al periodo (mese o trimestre) di riferimento. Considerato che l obbligo in esame è stato introdotto a decorrere dalle operazioni effettuate dall , la prima comunicazione mensile avrebbe dovuto essere inviata entro il
5 Tuttavia con il citato Decreto è stata disposta la proroga al del termine di presentazione degli elenchi relativi ai mesi di luglio ed agosto ***** Lo Studio rimane a Vostra disposizione per ogni eventuali chiarimento. Studio Associato Legale Tributario Perni - Dorenti 5
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