Oggetto: Obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini Iva

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1 CIRCOLARE N. 2/2011 Oggetto: Obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini Iva Premessa L art. 21 del Decreto Legge 78/2010, conv. con modif. con L. 30 luglio 2010, n. 122, ha introdotto l obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA, di importo non inferiore ad Euro (cosiddetta comunicazione spesometro ), allo scopo di contrastare i fenomeni di frode ed evasione fiscale. 2. Soggetti obbligati Sono obbligati alla presentazione della comunicazione di cui all art. 21 del decreto Legge 78/2010, esclusivamente in via telematica, tutti i soggetti passivi Iva che effettuano operazioni rilevanti ai fini dell Imposta sul Valore Aggiunto. Oltre ai soggetti passivi IVA, rientrano tra i soggetti interessanti alla suddetta comunicazione: - i soggetti in regime di contabilità semplificata (imprese ed esercenti arti e professioni) 1 ; - gli enti non commerciali, limitatamente alle operazioni effettuate nell esercizio di attività commerciali o agricole; - i soggetti non residenti con stabile organizzazione in Italia; - i soggetti che operano attraverso il rappresentante legale; - i soggetti identificati direttamente in Italia; - i Curatori fallimentari e i Commissari liquidatori per conto della società fallita o in liquidazione coatta amministrativa; - i soggetti che si avvalgono della dispensa da adempimenti per le operazioni esenti, ai sensi dell art. 36-bis del D.P.R. n. 633/1972; 1 Cfr. artt. 18 e 19 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

2 - i soggetti che applicano il regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo. La norma ha chiarito che sono escluse dall obbligo di comunicazione i contribuenti minimi 2, in quanto esonerati, in generale, dagli obblighi IVA. Tuttavia, l esclusione non opera se, in corso d anno, il regime in parola cessi la sua efficacia. In tal caso, infatti, il contribuente sarebbe obbligato alla comunicazione delle operazioni effettuate, dal momento in cui vengono meno i requisiti per l applicazione del regime dei minimi. 3. Oggetto della comunicazione Oggetto della comunicazione sono tutte le operazioni rilevanti ai fini IVA. In dettaglio: - le operazioni imponibili; - le operazioni non imponibili limitatamente a: cessioni all esportazione di cui all art. 8 del D.P.R. n. 633/1972, con esclusione delle operazioni di cui al comma 1, lett. a) e b) 3 ; operazioni assimilate alle cessione all esportazione (artt. 8-bis, 8- quater, 71 e 72 del D.P.R. N. 633/1972); servizi internazionali (art. 9 del D.P.R. N. 633/1972); - le operazioni esenti di cui all art. 10 del D.P.R. n. 633/1972. In generale, sono soggette all obbligo di comunicazione le operazioni relative a cessioni di beni e prestazioni di servizi, rese e ricevute da soggetti passivi IVA, per le quali i corrispettivi dovuti siano di importo pari o superiore ad Euro 3.000, al netto dell IVA. Qualora per le predette operazioni, non ricorra l obbligo di emissione della fattura (ad esempio per operazioni documentate con scontrino fiscale), il limite è elevato ad Euro 3.600, al lordo dell IVA applicata. 4 2 Cft. Art. 1, commi della legge 24 dicembre 2007, n Si tratta delle esportazioni soggette all obbligo di emissione della bolletta doganale e, quindi, già conosciute all Amministrazione Finanziaria. 4 La Circolare precisa che, anche per i soggetti che pur avendo l obbligo di emissione della fattura non devono indicare separatamente l imposta (ad esempio le agenzie di viaggi), il limite è pari ad Euro

3 La Circolare n. 24/E del 30 maggio 2011 fornisce, inoltre ulteriori chiarimenti con riguardo alle operazioni da segnalare e più precisamente: a. ai fini della verifica del raggiungimento della soglia non devono essere considerate le spese anticipate in nome e per conto del cliente; b. risultano, invece, da ricomprendere nella comunicazione anche le operazioni soggette al regime del margine e al regime del c.d. reverse charge; c. la comunicazione deve essere effettuate anche nelle ipotesi di cessioni e prestazioni effettuate a favore di consumatori finale, per i quali è emessa fattura; d. devono essere comunicate, altresì, le cessioni gratuite di beni che sono oggetto dell attività d impresa, la cui base imponibile è definita ai sensi dell art. 13 del D.P.R. n. 633/1972; e. per i contratti di appalto, fornitura, somministrazione e altri contratti caratterizzati da corrispettivi periodici, la comunicazione deve essere effettuata solo se i corrispettivi, dovuti nell intero anno solare, sono di importo complessivamente non inferiore ad Euro Per altre tipologie di contratti (ad esempio la compravendita ), il superamento della soglia di Euro deve essere sempre collegato, invece, alla singola operazione. Come anche chiarito dall Agenzia delle Entrate nell ambito del convegno Telefisco 2011, la soglia deve essere verificata complessivamente anche per i contratti conclusi verbalmente, tenendo conto delle forniture effettuate, nell anno di riferimento, del medesimo fornitore o al medesimo cliente. Tuttavia, la Circolare ha precisato che, a fronte del pagamento frazionato del corrispettivo relativo ad un unico contratto che prevede corrispettivi periodici ovvero a più contratti tra loro collegati, in relazione ai quali sono previsti corrispettivi di importo complessivo superiore, in un anno solare, ai limiti (Euro 3.000, ovvero 3.600), dovrà essere comunicato l importo complessivo delle operazioni rese e ricevute nell anno di riferimento, anche se il corrispettivo relativo al singolo contratto è inferiore alla soglia. In buona sostanza, dovrà essere compilata una sola riga del tracciato record, indicando nel capo data dell operazione la data di registrazione dell ultima operazione resa o ricevuta nell anno, o in assenza di obbligo di registrazione, la data in cui le operazioni s intendono eseguite, ai sensi dell articolo 6 del D.P.R. n. 633/1972.

4 A titolo esemplificativo, se un bene viene ceduto per un ammontare di Euro e nell anno di riferimento è fatturato un unico acconto di 2.500, nel tracciato record dovrà essere indicata l unica operazione di Euro 2.500, anche se inferiore alla soglia. 4. Operazioni escluse Sono escluse dall'obbligo di comunicazione le seguenti operazioni : - le importazioni; - le esportazioni dirette e triangolari (art. 8, primo comma, lett. a e b, del D.P.R. n. 633/1972) 5 ; - cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi black list; - operazioni che hanno costituito oggetto di comunicazione all'anagrafe tributaria 6 ; - le operazioni effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi IVA, se il pagamento dei corrispettivi sia avvenuto con carta di credito, di debito o prepagate, emesse da operatoti finanziari soggetti all obbligo di comunicazione all Anagrafe tributaria. A riguardo, l Agenzia delle Entrate ha chiarito, nella medesima Circolare, che l adempimento resta obbligatorio se le carte di credito, debito e prepagate sono emesse da operatori finanziari non residenti e senza stabile organizzazione in Italia, in quanto tali soggetti non sono tenuti alle comunicazioni all Anagrafe tributaria7. - le operazioni fuori campo IVA. 5 Secondo quanto chiarito dall Agenzia nella C.M. 24/E/2011 sono soggette all obbligo di comunicazione alle operazioni triangolari con esportazioni o alla triangolari comunitarie limitatamente alle transazioni che avvengono tra operatori economici nazionali. Così ad esempio in caso di triangolazioni comunitaria sarà soggetta all obbligo di comunicazione la cessione che interviene tra operatori nazionali, mentre rimarrà esclusa la transazione che si realizza con il terzo cessionario comunitario ( la quale comunque confluirà nel modello Intrastat). 6 Acquisite ai sensi dell art. 7 del D.P.R. 29 settembre 1973, n Tale orientamento è stato confermato, altresì, dall art. 23, comma 41 del Decreto Legge del 6 luglio 2011, n. 98.

5 5. Termini di invio della comunicazione Il nuovo adempimento, che ha cadenza annuale, deve essere effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno. Tuttavia, si precisa che, con riferimento all anno di imposta 2010, il termine è stato posticipato al 31 ottobre 2011 e la soglia da cui scatta l obbligo di comunicazione è innalzata ad Euro Pertanto devono essere comunicate: - entro il 31 ottobre 2011: a. le operazioni come in precedenza descritte, di importo pari o superiore ad Euro , al netto dell IVA, rese e ricevute nel periodo d imposta 2010, limitatamente a quelle per le quali è previsto l obbligo di emissione della fattura; - entro il 30 aprile 2012: a. le operazioni di importo pari o superiore ad Euro 3.000, al netto dell IVA, rese e ricevute nel periodo d imposta 2011, per le quali è previsto l obbligo di emissione della fattura; b. le operazioni di importo pari o superiore ad Euro 3.600, al lordo dell IVA, per le quali non è previsto l obbligo di emissione della fattura, con esclusivo riferimento a quelle rese e ricevute dal 1 luglio Scaduti i termini di presentazione della comunicazione, il contribuente che intenda rettifica la stessa, può presentare, entro trenta giorni dalla scadenza originaria, una nuova comunicazione, senza che siano applicate sanzioni.

6 Al contrario, scaduto il termine di trenta giorni, si rende applicabile l istituto del ravvedimento operoso ex art. 13 del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n , sempre che la violazione non sia stata già constatata e non siano iniziai accessi ed ispezioni da parte dell Amministrazione Finanziaria. 6. Sanzioni L omessa trasmissione della comunicazione, nonché l invio della stessa con dati incompleti o non corrispondenti al vero, comporta l applicazione della sanzione amministrativa di cui all art. 11 del D. Lgs n. 471/1997, ossia da un minimo di Euro 258 ad un massimo di Euro Dati da segnalare nella comunicazione I dati che devono essere forniti nella comunicazione riguardano, per ciascuna cessione o acquisto o per ciascuna prestazione resa o ricevuta: - l indicazione della partita IVA o del codice fiscale del cedente/prestatore e del cessionario/committente; - l importo delle operazioni effettuate, tenendo conto delle note di variazione di cui all art. 26 del D.P.R. n. 633/1972, con evidenziazione dell imponibile e dell imposta. Di conseguenza, se a causa della nota di variazione in diminuzione, l importo dell operazione, inizialmente superiore alla soglia di Euro 3.000, scende al di sotto del limite medesimo, l operazione non andrà comunicata. Se invece, a seguito della nota di variazione in diminuzione, l importo dell operazione rimane comunque pari o al di sopra della soglia, l operazione deve essere comunicata al netto dell importo stornato. - La Circolare ha chiarito, altresì, che ai fini della comunicazione delle operazioni non soggette all obbligo di fatturazione, il cessionario/committente è sempre tenuto a fornire al cedente/prestatore il proprio codice fiscale o, in mancanza i dati di cui all art. 4, comma 1, lett. a) b) 9 e all art. 6, comma 2 del D.P.R. n. 605/73. 8 Ai sensi dell art. 13, comma 1 lett. b) del D. Lgs n. 442 del 1997, la sanzione è ridotta ad un ottavo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all anno nel corso del quale è stata commessa la violazione. 9 a) Per le persone fisiche il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il sesso e il domicilio fiscale; b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la denominazione, la ragione sociale o la ditta, il domicilio fiscale.

7 Per l individuazione degli elementi informativi da trasmettere, il soggetto obbligato farà riferimento al momento della registrazione ai sensi degli artt. 23, 24 e 25 del D.P.R. n. 633/1972 o, in mancanza dell obbligo, al momento di effettuazione dell operazione, ex art. 6 del medesimo Decreto Legge. *** Rimaniamo a Vostra disposizione per ogni eventuale chiarimento e cogliamo l occasione per porgervi i nostri migliori saluti.

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