Lettera per il Cliente 20 marzo 2017

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1 20 marzo 2017 SPESOMETRO COMUNICAZIONE AI CLIENTI [Carta intestata dello Studio] Spett.le [Fare clic qui e digitare] [Fare clic qui e digitare la sede] [Fare clic qui e digitare luogo e data] OGGETTO: Spesometro 2017 (operazioni 2016) da trasmettere entro il 10/20 aprile 2017 L art. 21 del D.L. n. 78/2010 ha introdotto l obbligo, per i soggetti IVA, di comunicare telematicamente all Agenzia delle Entrate le operazioni rilevanti ai fini IVA effettuate nel periodo d imposta (c.d. spesometro ). L obbligo di comunicazione riguarda le operazioni rilevanti ai fini IVA per le quali è previsto l obbligo di emissione della fattura ed è assolto con la trasmissione, per ciascun cliente e fornitore, dell importo di tutte le operazioni attive e passive effettuate. Per le sole operazioni per le quali non è previsto l obbligo di emissione della fattura, la comunicazione telematica deve essere effettuata qualora le operazioni stesse siano di importo non inferiore ad euro 3.600, comprensivo dell IVA. L obbligo di comunicazione riguarda quindi: 1. le cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali c è obbligo di emissione della fattura, a prescindere dall importo; 2. le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali non c è l obbligo di emissione della fattura, se l importo unitario dell operazione è pari o superiore a euro al lordo dell'iva; Nella circolare n. 1/E del 7 febbraio 2017 l Agenzia Entrate ha fornito alcuni chiarimenti anche in merito allo spesometro, tra cui si segnala: per le attività (associazioni sportive, pro loco e simili) rientranti nel regime forfettario ex legge n. 398/91 (sia istituzionali che commerciali) devono essere trasmessi i dati delle fatture emesse, 1

2 ma non devono essere trasmessi i dati delle fatture ricevute perché, per queste ultime, sono esonerati dall obbligo della registrazione; i dati delle fatture assoggettate al meccanismo del reverse charge devono essere riportati una sola volta nella specifica sezione dei documenti ricevuti, barrando l apposita casella 6 Op. in reverse charge del quadro FR. Devono essere trasmesse le informazioni che riguardano le singole fatture emesse e ricevute. Per le operazioni di minore importo (fatture emesse o ricevute di importo inferiore a 300 euro), è prevista la possibilità di annotare il documento riepilogativo (art. 6, comma 1, D.P.R. n. 695/1966). In tal caso, nella comunicazione devono essere indicati il numero del documento, l ammontare complessivo imponibile delle operazioni e quello complessivo dell imposta 1. A decorrere dal 2017 (spesometro 2016) è previsto l'obbligo della comunicazione annuale anche per quei soggetti che per il 2015 avevano beneficiato di un particolare esonero; per esempio, i soggetti obbligati alla trasmissione telematica al Sistema Tessera Sanitaria che per il 2015, in via sperimentale, erano stati esonerati dalla comunicazione per le prestazioni erogate e già comunicate al Sistema TS, quest anno non godranno della possibilità dell'esonero. Anche gli enti non commerciali rientrano tra i soggetti obbligati all invio della comunicazione, per le sole operazioni rilevanti ai fini IVA; se invece le fatture passive sono riferibili ad acquisti che riguardano attività istituzionali e commerciali, l obbligo si ritiene assolto con l invio degli importi riguardanti gli acquisti per attività commerciali. Sono escluse dall'obbligo di comunicazione: le importazioni; le esportazioni indicate all'art. 8, comma 1, lettere a) e b), del D.P.R. n. 633/1972; le operazioni intracomunitarie; e le operazioni di importo pari o superiore a euro, effettuate nei confronti di contribuenti, non soggetti passivi Iva, non documentate da fattura, il cui pagamento è avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate; 1 Con la Circolare n. 1/E del 7 febbraio 2017, l Agenzia Entrate ha precisato che l art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 127/2015 e le regole tecniche definite con il provvedimento del Direttore dell Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2016 stabiliscono che le informazioni da trasmettere riguardano le singole fatture emesse e ricevute. Tale regola riguarda anche le fatture attive e/o passive di importo inferiore a euro 300,00 per le quali è data facoltà di registrazione attraverso un documento riepilogativo (art. 6, commi 1 e 6, del D.P.R. 9 dicembre 1996, n. 695): conseguentemente, anche per tali tipologie di fatture, indipendentemente dalla modalità di registrazione, è obbligatorio comunicare i dati relativi ad ogni singola fattura. L ambito di riferimento è però quello della trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute, per l esercizio della relativa opzione e per la messa a disposizione delle informazioni ricevute ai sensi dell art. 1, commi 2 e 3, del D.Lgs.5 agosto 2015 n

3 le operazioni di importo inferiore a euro al netto dell IVA per gli operatori turistici e i commercianti al dettaglio. Si segnala che questo esonero era previsto per lo spesometro compilato per l anno 2015 ma non è stato ancora prorogato per il 2016, pertanto, affinché tale esonero sia ancora valido, dovrà essere prorogato con apposita comunicazione da parte dell Agenzia delle entrate. Con riferimento alle operazioni senza obbligo di emissione della fattura, il provvedimento dell Agenzia delle Entrate n del 2 agosto 2013 ha stabilito che il limite di euro 3.600, al lordo dell Iva, non opera nei casi in cui la fattura sia stata emessa in luogo dello scontrino o della ricevuta fiscale ai sensi dell art. 22, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972, a seguito di richiesta del cliente ovvero su richiesta da parte degli imprenditori che acquistano beni che formano oggetto dell attività propria dell impresa, ai sensi dell art. 22, comma 3, del D.P.R. 633/72; in ogni caso poi il limite di euro non opera se la fattura sia stata comunque emessa su base volontaria. Sono esonerati dall obbligo di comunicazione i contribuenti che si avvalgono del regime di cui all art. 27, primo e secondo comma, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 (regime fiscale di vantaggio per l imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità) e i contribuenti che si avvalgono del regime forfettario di cui alla legge n. 190 del 23 dicembre 2014, art. 1. La comunicazione può essere effettuata inviando i dati in forma analitica o in forma aggregata. L opzione è vincolante per l intero contenuto della comunicazione, anche in caso di invio sostitutivo. Nella comunicazione in forma analitica, gli elementi informativi da comunicare, per ciascuna cessione o prestazione per la quale sussiste l obbligo di emissione della fattura, sono: a) anno di riferimento; b) la partita IVA o, in mancanza, il codice fiscale del cedente o prestatore e del cessionario o committente; c) per ciascuna fattura attiva, la data del documento, il corrispettivo al netto dell IVA e l imposta o la specificazione che trattasi di operazioni non imponibili o esenti, nonché, per i soggetti obbligati alla registrazione delle fatture emesse, la data di registrazione; d) per ciascuna fattura passiva, la data di registrazione, il corrispettivo al netto dell IVA e l imposta o la specificazione che trattasi di operazioni non imponibili o esenti e la data del documento; e) per gli operatori che si avvalgono dell annotazione cumulativa delle fatture di importo inferiore ai 300,00 euro, i seguenti dati relativi al documento riepilogativo: numero del documento, ammontare complessivo imponibile delle operazioni, ammontare complessivo dell imposta; 3

4 f) per ciascuna controparte e per ciascuna operazione, l importo della nota di variazione e dell eventuale imposta afferente. Gli elementi informativi da comunicare, per ciascuna cessione o prestazione per la quale non sussiste l obbligo di emissione della fattura e per ciascuna operazione in contanti legate al turismo, di importo pari o superiore a euro, sono invece: a) anno di riferimento; b) codice fiscale del cessionario o committente; c) per i soggetti non residenti nel territorio dello Stato e privi di codice fiscale: 1) per le persone fisiche, il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il sesso e il domicilio fiscale; 2) per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la denominazione, la ragione sociale o la ditta, il domicilio fiscale. Per le società, associazioni o altre organizzazioni senza personalità giuridica, devono essere inoltre indicati gli elementi di cui alla lettera a) per almeno una delle persone che ne hanno la rappresentanza; d) i corrispettivi comprensivi dell'imposta sul valore aggiunto. Ai fini della comunicazione si deve far riferimento al momento della registrazione oppure, in mancanza, al momento di effettuazione delle operazioni. Nella comunicazione per dati aggregati, relativamente alle operazioni documentate da fattura, gli elementi informativi relativi alle operazioni attive e passive da comunicare in forma aggregata sono invece, per ciascuna controparte, distintamente per le operazioni attive e per le operazioni passive: la partita IVA o, in mancanza, il codice fiscale; il numero delle operazioni aggregate; l importo totale delle operazioni imponibili, non imponibili ed esenti; l importo totale delle operazioni con IVA non esposta in fattura; l importo totale delle note di variazione; l imposta totale sulle operazioni imponibili; l imposta totale relativa alle note di variazione. Nell'individuazione degli elementi informativi da trasmettere, il soggetto obbligato fa riferimento alla data di emissione o ricezione del documento. Casi particolari Attività in contabilità separata - Nel caso di contribuente che esercita due attività in contabilità separata ai sensi dell art. 36, D.P.R. n. 633/1972, la fattura del fornitore che contiene costi promiscui ad entrambe le attività, può essere comunicata, ancorché possa dar luogo a distinte 4

5 registrazioni, compilando un dettaglio unico, al netto di eventuali voci fuori campo IVA. Autotrasportatori - Per gli autotrasportatori, iscritti al relativo albo, che possono annotare le fatture emesse entro il trimestre solare successivo a quello di loro emissione ai sensi dell art. 74, comma 4, del D.P.R. n. 633/1972, l obbligo di inserimento nella comunicazione scatta al momento in cui le medesime sono registrate. Cessioni gratuite oggetto di autofattura - Le cessioni gratuite di beni oggetto di autofatturazione rientranti nell attività propria dell impresa cedente, sono da comunicare con l indicazione della partita IVA del cedente. Fatture cointestate - Le operazioni documentate da fatture cointestate devono essere comunicate per ognuno dei cointestatari. Fatture ricevute da contribuenti che adottano il regime fiscale di vantaggio - L operazione effettuata da un contribuente in regime fiscale di vantaggio, pur non recando addebito di imposta, è da considerare comunque rilevante e quindi soggetta a registrazione ai fini IVA, ed è pertanto da comprendere nella comunicazione. Leasing - Nel caso dei contratti di leasing e noleggio, è stato disposto l esonero dalla comunicazione per i soli prestatori in ragione della specifica e più dettagliata comunicazione che viene effettuata relativamente ai dati dell attività caratteristica. Per i soggetti utilizzatori dei beni in leasing o in noleggio permane l obbligo di comunicazione per lo Spesometro. Operazioni in applicazione del regime IVA del margine - Le operazioni effettuate in applicazione del regime IVA dei beni usati di cui ai commi da 36 a 40 del D.L. n. 41/1995, non documentate da fattura, sono oggetto di comunicazione se il totale documento risulta di importo non inferiore ad euro Operazioni realizzate con spedizioni internazionali delle merci - In considerazione dell esclusione dall obbligo di comunicazione di importazioni, esportazioni, cessione di beni e prestazioni di servizi effettuate e ricevute registrate e soggette a registrazione nei confronti di operatori economici aventi sede in paesi cosiddetti Black List, le prestazioni di servizio strettamente legate ad operazioni di importazione ed esportazione (es. servizi di spedizione e trasporto), disciplinate dall art. 9 del D.P.R. n. 633/1972 sono da comunicare al netto degli importi esclusi (es. diritti doganali). Viceversa, sono escluse dall obbligo di comunicazione le operazioni effettuate e ricevute in ambito comunitario, poiché sono già acquisite tramite i modelli INTRA. Schede carburante - Sono esclusi dalla comunicazione i dati degli acquisti di carburante pagati con carte di credito. Per i casi in cui permane la tenuta delle schede carburante il modello prevede la possibilità del soggetto obbligato alla comunicazione di riportarne i dati con le stesse modalità 5

6 del documento riepilogativo. Vendite per corrispondenza - Le vendite per corrispondenza vengono comunicate con le stesse modalità delle altre operazioni effettuate attraverso i canali distributivi ordinari e pertanto, per le operazioni per le quali viene rilasciata fattura occorre comunicare la vendita indipendentemente dall importo. Per le operazioni per le quali non viene emessa fattura invece, la comunicazione sarà effettuata con riguardo alla soglia dei euro al lordo dell Iva. Operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive - Nei casi di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive, avvenute durante il periodo cui si riferisce la comunicazione, è necessario distinguere le seguenti ipotesi: a) nell ipotesi di operazione straordinaria o di trasformazione sostanziale soggettiva che comporti l estinzione del soggetto, il subentrante ha l obbligo di trasmettere la comunicazione contenente anche i dati delle operazioni effettuate dal soggetto estinto; b) se il soggetto non si estingue, l obbligo di comunicazione rimane a suo carico. Per i dati riferiti al periodo d imposta 2016, la scadenza per la trasmissione telematica della comunicazione è fissata: entro il 10 aprile 2017 per i soggetti con liquidazione IVA mensile; entro il 20 aprile 2017 per i soggetti con liquidazione IVA trimestrale; entro il 30 aprile 2017 per gli operatori finanziari con riferimento alle operazioni IVA di importo pari o superiore a euro effettuate attraverso carte di credito, di debito o prepagate (c.d. moneta elettronica). Quello riferito al 2016 sarà l ultimo spesometro annuale da inviare, infatti a partire dal 1 gennaio 2017 per effetto del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre scorso, è entrato in vigore il nuovo Spesometro 2017, per cui i contribuenti dovranno procedere all'adempimento entro specifiche scadenze. Per il 2017 le scadenze sono previste per il 18 settembre 2017, per il I semestre, e per il 28 febbraio 2018 per il II semestre. Dal 2018 invece le cadenze saranno trimestrali. 6

7 Comunicazione importante per i Clienti dello Studio Clienti che ci hanno affidato il servizio di tenuta della contabilità Alcuni dati necessari per la compilazione della comunicazione non sono registrati in contabilità e ci dovranno quindi essere forniti, qualora il cliente stesso non abbia già provveduto. Ci riferiamo in particolare alle cessioni o prestazioni per le quali non sussiste l obbligo di emissione della fattura, di importo pari o superiore a euro al lordo dell'iva; per ciascuna di queste operazioni necessitiamo di: data e corrispettivo (comprensivo dell IVA); codice fiscale del cliente o, per i soggetti non residenti nel territorio dello Stato e privi di codice fiscale: o per le persone fisiche, il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il sesso e il domicilio fiscale; o per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la denominazione, la ragione sociale o la ditta, il domicilio fiscale. Per le società, associazioni o altre organizzazioni senza personalità giuridica, devono essere inoltre indicati gli elementi di cui alla lettera a) per almeno una delle persone che ne hanno la rappresentanza; I dati richiesti ci dovranno pervenire al più presto e comunque non oltre il prossimo Clienti che NON ci hanno affidato il servizio di tenuta della contabilità Per la complessità delle elaborazioni richieste il nostro Studio non può predisporre la comunicazione per i clienti che non ci hanno affidato anche la tenuta della contabilità. Possiamo però, in qualità di intermediari abilitati, occuparci dell invio telematico della comunicazione già predisposta con file conforme. In questi casi però, capita talvolta che i file ricevuti non superino al primo tentativo il controllo preventivo informatico delle procedure di trasmissione (perché contenenti errori di contenuto e/o impostazione). Si rende pertanto necessario precorrere i tempi anticipando l invio: chiediamo ai clienti interessati di trasmetterci i tracciati record entro e non oltre il prossimo.. Unicamente per i tracciati record ricevuti entro tale data lo Studio può assumersi l impegno alla trasmissione entro la scadenza. Restiamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento e salutiamo cordialmente. 7

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