ELENCO CLIENTI E FORNITORI ANNO 2010
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- Gregorio Pasini
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1 ELENCO CLIENTI E FORNITORI ANNO 2010 Slitta al 31 gennaio 2012 il termine ultimo per la presentazione della comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini dell imposta sul valore aggiunto di importo non inferiore a euro. La nuova scadenza è fissata dal provvedimento dell Agenzia, che proroga il vecchio termine del 31 dicembre 2011 (scadenza posticipata al 02 gennaio 2012) entro cui era fissata la segnalazione al Fisco delle operazioni riferite al periodo d imposta 2010, come previsto dal decreto legge 78/2010. Il termine per la segnalazione relativamente al periodo d imposta 2011 resta fissato entro il 30/04/2012 salvo provvedimenti di proroga. SOGGETTI OBBLIGATI Sono obbligati alla comunicazione tutti i soggetti passivi IVA per le operazioni, rese o ricevute, rilevanti ai fini dell imposta. Sono quindi da considerarsi obbligati alla comunicazione anche: - soggetti in regime di contabilità semplificata; - gli enti non commerciali limitatamente alle operazioni effettuate nell esercizio di attività commerciali o agricole; - i soggetti non residenti con stabile organizzazione in Italia, i soggetti operanti tramite rappresentate fiscale e quelli identificati direttamente; - i soggetti che applicano il regime agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo; - i soggetti che si avvalgono della dispensa da adempimenti per le operazioni esenti, ai sensi dell art 36-bis Dpr 633/72; - i curatori fallimentari e i commissari liquidatori per conto della società fallita o in liquidazione coatta amministrativa. Sono esonerati dall obbligo di comunicazione i contribuenti minimi. Nel caso però di cessazione del regime contabile si devono comunicare le operazioni effettuate dalla data in cui vengono meno i relativi requisiti. OPERAZIONI INCLUSE Cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute da soggetti passivi e che siano: - imponibili; Pagina 1 di 5
2 - non imponibili o esenti. Rientrano tra le operazioni da indicare in comunicazione: - operazioni effettuate nei confronti di esportatori abituali (art. 8 comma 1 lett. C) e triangolazioni interne comunitarie ; - operazioni con soggetti privati residenti in paesi black list; - cessioni di autoveicoli e motoveicoli; - operazioni soggette al regime del margine; - operazioni soggette al regime del reverse charge; - cessioni o prestazioni effettuate a favore dei consumatori finali per le quali è emessa la fattura; - cessioni gratuite di beni che formano oggetto dell attività dell impresa (la cui base imponibile è definita ai sensi dell art 13 dpr 633/72); - destinazione di beni a finalità estranee all impresa (art.2 comma 2 n 5 dpr 633/72); - i servizi di spedizione e di trasporto relativi a merci in esportazione e/o in importazione in quanto non monitorate da bolla doganale o dai modelli Intrastat e/o Black List. COMUNICAZIONI E LIMITI DI IMPORTO Entro il dovranno essere comunicate tutte le operazioni (cessione di beni e prestazioni di servizi, rese e ricevute) di importo pari o superiore ad Euro ,00 (al netto di IVA) effettuate nel 2010 e con emissione di fattura. Le operazioni rilevanti ai fini Iva per le quali non ricorre l obbligo di emissione della fattura sono escluse. Entro il dovranno essere comunicate tutte le operazioni (cessione di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute) di importo pari o superiore a: - euro 3.000,00 (al netto dell Iva) per le operazioni con obbligo di emissione della fattura (a prescindere dalla qualifica del destinatario) effettuate dal 1 Gennaio al 31 Dicembre 2011; - euro 3.600,00 (al lordo dell iva) per le operazioni rilevanti ai fini Iva senza obbligo di emissione della fattura effettuate dal 1 Luglio al 31 Dicembre CASI PARTICOLARI - CONTRATTI D APPALTO, FORNITURA, SOMMINISTRAZIONE E CON CORRISPETTIVI PERIODICI (contratti di locazione, noleggio, concessione, etc..): per questi contratti la comunicazione deve essere effettuata soltanto qualora i corrispettivi dovuti in un intero anno solare siano di importo complessivo non inferiore ad Euro 3.000,00 (Euro ,00 Pagina 2 di 5
3 per la scadenza del ); - CONTRATTI COLLEGATI: per i contratti tra loro collegati occorre considerare l ammontare complessivo dei corrispettivi previsti per tutti i contratti; - PAGAMENTO FRAZIONATO: a fronte del pagamento frazionato del corrispettivo relativo ad un unico contratto che prevede dei corrispettivi periodici, ovvero a più contratti tra loro collegati in relazione ai quali sono previsti corrispettivi di importo complessivo superiore, in un anno solare, ai limiti, dovrà essere comunicato l importo complessivo delle operazioni rese e ricevute nell anno di riferimento, anche se il corrispettivo relativo al singolo contratto è inferiore a detti limiti, compilando un unica riga del tacciato record; - SCONTO IN FATTURA: l operazione al di sotto della soglia, al netto dello sconto, non va comunicata (a meno che non sia riferita a contratti collegati, importi frazionati o corrispettivi periodici); - NOTE DI VARIAZIONE: se a causa della nota di variazione l importo pattuito inizialmente sopra la soglia scende al di sotto del limite, l operazione non va comunicata, se invece a seguito della nota di variazione l importo rimane sopra la soglia l operazione andrà comunicata al netto della nota di variazione. - PAGAMENTO IN ANNI DIVERSI: quanto stabilito per i contratti che prevedono dei corrispettivi periodici, ovvero per i contratti collegati, vale anche per tutte le operazioni di importo unitario pari o superiore ai limiti, indipendentemente dal fatto che il pagamento sia regolato in modo frazionato (es. acconto e saldo) e che sia effettuato in diversi anni. OPERAZIONI ESCLUSE - OPERAZIONI NON RILEVANTI AI FINI IVA: sono da considerare operazioni non rilevanti ai fini IVA quelle fuori dal campo di applicazione dell IVA, poiché carenti di uno dei requisiti essenziali( soggettivo, oggettivo, territoriale). Esempi: le spese anticipate in nome e per conto del cliente (art. 15 Dpr 633/72); le cessioni di campioni gratuiti di modico valore; le immissioni i depositi doganali (art. 50 bis D.L 331/93); le cessioni in regime monobasico (editoria art. 74 Dpr 633/72); Pagina 3 di 5
4 - OPERAZIONI SOGGETTE A BOLLETTE DOGANALI : importazioni ed esportazioni (art. 8 comma 1 lettera a) e b) Dpr 633/72); - MODELLI INTRA: operazioni effettuate e ricevute in ambito comunitario, se già indicate nei modelli intra; - MONITORATE CON COMUNICAZIONI BLACK LIST: cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in paesi black list; - OGGETTO DI COMUNICAZIONE ALL ANAGRAFE TRIBUTARIA: operazioni che hanno costituito oggetto di comunicazione all Anagrafe Tributaria (fornitura di energia elettrica, gas e servizi di telefonia fissa mobile e satellitare, contratti di assicurazione(art 7 dpr 605/1973), contratti di mutuo, atti di compravendita di immobili) NB: devono essere soggette a comunicazione le cessioni di autoveicoli; - PASSAGGI INTERNI: passaggi interni tra rami di azienda, documentati con fattura; - OPERAZIONI NON RILEVANTI IN ITALIA: operazioni che, sotto il profilo territoriale, non risultano rilevanti in Italia. Esempio di servizio di consulenza a un impresa Ue: professionista italiano che effettua una prestazione in favore di una impresa tedesca. In questo caso l operazione si considera effettuata in Germania; - PAGAMENTO CON CARTE DI CREDITO PER PRIVATI: operazioni effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi ai fini Iva, qualora il pagamento dei corrispettivi sia avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all obbligo di comunicazione previsto dall art. 7 comma 6 dpr 605/1973. LE CORREZIONI In base a quanto previsto dall'articolo 4 del provvedimento delle Entrate del 22 dicembre 2010, una volta presentata la comunicazione nei termini, sarà comunque possibile rettificare o integrare la comunicazione ripetendo l'invio telematico purché la sostituzione avvenga entro 30 giorni dalla scadenza del termine (secondo la circolare 24/E/2011, il termine di 30 giorni sembra inteso come l'ultimo giorno del mese successivo alla scadenza). Ciò vale non solo in sede di prima applicazione, ma anche a regime. Pagina 4 di 5
5 Il rimedio è concesso solo per rettificare o integrare la comunicazione originaria, e quindi non appare praticabile in caso di omessa comunicazione; pertanto, per gli operatori in difficoltà a rispettare la scadenza, potrebbe convenire procedere comunque con l'invio anche con dati incompleti piuttosto che omettere l'adempimento. IL RAVVEDIMENTO Scaduto il termine dei 30 giorni, si può comunque ottenere la riduzione delle sanzioni con il ravvedimento operoso, come confermato dalle Entrate nella circolare 24/E/2011. In questo caso, ci sarà un anno di tempo per rimediare con eventuali invii correttivi, ottenendo la riduzione della sanzione a 1/8 del minimo (32,25 euro). LE SANZIONI Il mancato invio della comunicazione, così come pure l'invio della comunicazione di dati non veritieri o incompleti, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa che va da 258 a euro. Riferimenti normativi: - D.L. 31/5/2010, n. 78, art Provv. Ag. Entrate Provv. Ag. Entrate Provv. Ag. Entrate Risposte Ag. Entrate Circ. Ag. Entrate n. 24/E - Circ. Ag. Entrate n. 28/E - Circ. Ag. Entrate n. 41/E L informativa proposta, pur essendo elaborata con la massima applicazione, non impegna in alcun modo la Commissione Fisco. Pagina 5 di 5
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