Comunicazione Dati delle fatture emesse e
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- Pio Di Matteo
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1 Comunicazione Dati delle fatture emesse e 14 Settembre 2017
2 Per effetto dei decreti DL 193/2016 e D.Lgs 127/2015 a partire dal periodo di imposta 2017 i soggetti passivi iva hanno l'obbligo di trasmettere trimestralmente all Agenzia delle Entrate i dati relativi alle liquidazioni periodiche IVA e i dati delle fatture emesse e e delle relative variazioni. In particolare, l art. 4, comma 1, del D.L. n. 193/2016 ha modificato l art. 21 del D.L. n. 78/2010, sostituendo il cd. Spesometro con una nuova «Comunicazione dei dati delle fatture emesse e» da inviare con cadenza trimestrale anziché annuale Per il 2017, in deroga a quanto previsto dai suddetti decreti, l'invio della Comunicazione dei dati delle fatture sarà semestrale. Questo nuovo adempimento ha efficacia a partire dal periodo d imposta 2017.
3 I soggetti tenuti ad adempiere al nuovo obbligo di comunicazione dei dati delle fatture emesse e sono tutti i soggetti passivi IVA, eccezion fatta per: - i soggetti che si avvalgono del regime forfettario di cui all art. 1, commi da 54 a 89, della L. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015); - i contribuenti minimi di cui all art. 27, commi 1 e 2, del D.L. n. 98/2011; - i soggetti che, ai sensi dell art. 1, commi 3 e 2, comma 1, del DLgs. n. 127/2015, si avvalgono dell opzione per la trasmissione telematica all Agenzia delle Entrate dei dati delle fatture emesse e e/o dell opzione per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi.
4 Amministrazioni Pubbliche La Amministrazioni Pubbliche di cui all art.1, c.2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le amministrazioni autonome, sono esonerate dall obbligo di invio dei dati delle fatture. L esonero è conseguenza dell obbligo di invio, verso i predetti enti, delle fatture elettroniche attraverso il Sistema di Interscambio ai sensi dell articolo 1 della legge n. 244/2007: i dati delle predette fatture, infatti, verranno automaticamente acquisiti dall Agenzia delle Entrate al momento del passaggio delle stesse attraverso il Sistema di Interscambio. Resta invece obbligatorio, anche per tali enti, l invio dei dati delle fatture e relative note di variazione, emesse nei confronti di soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni che non siano state trasmesse tramite il Sistema di Interscambio.
5 Infine si ritiene che i seguenti soggetti siano esclusi, in tutto o in parte, dall obbligo di trasmissione: - i produttori agricoli in regime di esonero di cui all art. 34, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972, ove situati nelle zone montane di cui all art. 9 del D.P.R. n. 601/1973; Con la Circolare n.1 del 07/02/2017 dell Agenzia delle entrate ha chiarito che gli agricoltori operanti in zone diverse da quelle montane sono obbligati ad inviare i dati dello Spesometro A tali soggetti è però richiesto di inviare esclusivamente i dati relativi alle operazioni attive (autofatture emesse dagli acquirenti) così che tale adempimento risulti compatibile con il regime semplificato di cui all articolo 34, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972.
6 La presentazione della Comunicazione va effettuata in via telematica con periodicità trimestrale (a regime) non solo per i contribuenti che liquidano l imposta ogni trimestre, ma anche per quelli mensili. Non è più possibile inviare i dati in forma aggregata ma l invio prevede l indicazione dei dati analitici delle singole fatture. Per il 2017 il Decreto Milleproroghe ha previsto che il primo invio della Comunicazione dati fatture riguardi il primo semestre 2017, disponendo tra l altro i seguenti termini d invio: I semestre 2017: entro il 18 settembre 2017 (con proroga al 28/09/2017) II semestre 2017: entro il 28 febbraio 2018
7 Sulla base delle precisazioni contenute nella Circolare n. 1/E 2017 dell Agenzia delle Entrate si evidenzia che lo schema da utilizzare per la trasmissione telematica viene descritto nel documento Excel denominato Rappr.Tab-XMLdati-fattura_.xls e contiene i riferimenti all analoga rappresentazione del formato.xml del file Fattura elettronica, oggi utilizzato per la fatturazione verso la pubblica amministrazione e utilizzabile dai primi giorni del mese di gennaio 2017, anche per la fatturazione elettronica tra privati mediante Sistema di Interscambio.
8 Con la predetta Circolare sono inoltre stati forniti importanti chiarimenti circa la corretta compilazione del file in merito alle informazioni da trasmettere: Documenti da comunicare Fatture emesse Fatture e Bollette doganali Note di variazione relative Documenti da non comunicare Documenti diversi dalla tipologia fattura Documenti riepilogativi Schede carburanti
9 Si comunicano tutte le operazioni presenti tra i «Documenti da comunicare» indipendentemente dall aliquota iva presente. La Circolare n. 1/E del 7 febbraio 2017 da indicazione del codice «Natura» da riportare in funzione delle tipologie iva presenti sulle registrazioni quali: Operazioni escluse, Non soggette, Non imponibili, Esenti, Soggette al regime del margine, Soggette a inversione contabile/reverse charge, Soggette a modalità speciali di assolvimento dell IVA
10 I dati delle fatture emesse e vanno inviati in forma analitica secondo le modalità previste dall Agenzia delle Entrate e riguardano: - i dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni (clienti/fornitori); - il tipo documento; - la data e il numero della fattura; - la data di registrazione (per le sole fatture e le relative note di variazione; - la base imponibile; - l aliquota Iva applicata e l imposta ovvero, ove l operazione non comporti l annotazione dell imposta nel documento la tipologia (natura) dell operazione;
11 Con la predetta Circolare sono inoltre stati forniti importanti chiarimenti circa la corretta compilazione del file in merito a: Si Percentuale di detraibilità o in alternativa Deducibilità del costo riportato in fattura riferiscono all eventuale deducibilità o detraibilità del costo ai fini IRPEF in capo all acquirente persona fisica. A titolo di esempio, qualora la fattura sia emessa da un impresa edile nei confronti di un cliente privato in relazione a lavori di ristrutturazione edilizia, il 50% del costo riportato sul documento potrebbe essere portato in detrazione dei redditi del cliente: in tal caso l informazione, se disponibile, potrebbe essere riportata nell apposito campo della comunicazione. Tale indicazione è comunque facoltativa Operazioni con inversione contabile/reverse charge Le autofatture non vanno mai riportate negli elenchi
12 Si ricorda che gli stessi dati delle fatture possono essere acquisiti automaticamente dall Agenzia delle Entrate anche qualora il soggetto passivo IVA trasmetta o riceva fatture elettroniche mediante il Sistema di Interscambio di cui all articolo 1, commi 211 e 212, della legge n.244/2007. Nel caso in cui non tutte le fatture emesse e transitino tramite il sistema SdI il contribuente invierà i dati relativi alle altre fatture, o anche i dati relativi a tutte le fatture se ciò risulta più agevole, con la trasmissione dei «dati fattura».
13 Ulteriore chiarimento: all interno del file telematico il programma inserirà le registrazioni rispetto le seguenti date di competenza: - le fatture emesse per data documento - le fatture per data registrazione Per le aziende che gestiscono l autotrasporto le fatture emesse verranno inserite per data competenza iva.
14 Per conoscenza, sul sito dell Agenzia delle Entrate, nell area «Cosa devi fare» > «Comunicazioni» > «Fatture e Corrispettivi» sono pubblicati i provvedimenti del Direttore dell Agenzia delle Entrate attuativi delle predette disposizioni normative e le relative specifiche tecniche.
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