COMUNICAZIONE DEI DATI DELLE FATTURE EMESSE E RICEVUTE

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1 COMUNICAZIONE DEI DATI DELLE FATTURE EMESSE E RICEVUTE Udine 6 giugno 2017 Confindustria Udine 2

2 RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI 3 RIFERIMENTO NORMATIVO Art. 4 D.L. n. 193 del 22 ottobre 2016 convertito dalla Legge 1 dicembre 2016 n («Collegato alla finanziaria 2017»): sostituisce integralmente l art. 21 del DL 78/2010 («Spesometro») ha introdotto, per i soggetti passivi Iva, in riferimento alle operazioni rilevanti ai fini dell imposta sul valore aggiunto, l obbligo di comunicare trimestralmente in via telematica all Agenzia delle Entrate i dati di tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento e di quelle ricevute e registrate, comprese le bollette doganali, nonché i dati delle relative variazioni, a decorrere dal 1 gennaio Il nuovo obbligo di comunicazione dei dati delle fatture è strettamente connesso con l obbligo di comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA, anch esso introdotto con D.L. 193/2016 a decorrere dal

3 RIFERIMENTO NORMATIVO ADEMPIMENTI SOPPRESSI Gli art. 4 co.4 e 7-quater co. 21 DL 193/2016 del DL 193/2016 hanno disposto la soppressione dei seguenti obblighi comunicativi: La comunicazione dei dati relativi ai contratti di leasing finanziario ed operativo, di locazione e/o di noleggio di autovetture, caravan, altri veicoli, unità da diporto e aeromobili, da parte dei relativi operatori commerciali; La presentazione dei modelli INTRASTAT relativi agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti passivi comunitari, ex art. 50 co. 6 del DL 331/93 adempimento ripristinato per il 2017 dal DL 244/2016 «Milleproroghe», che ha disposto la soppressione dell obbligo di presentazione degli elenchi INTRASTAT relativi alle prestazioni di servizi rese e ricevute con decorrenza dal La comunicazione mensile degli acquisti di beni da operatori economici di San Marino documentati mediante autofattura ai sensi dell art. 16 lett. c) del DM PROVVEDIMENTO ATTUATIVO Provvedimento del direttore dell A.d.E. 27 marzo 2017 pubblicato nella G.U. n. 88 del 16 aprile 2010 Definizione delle informazioni da trasmettere e delle modalità per la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute e dei dati delle liquidazioni periodiche IVA di cui agli articoli 21 e 21-bis del decreto legge 31 maggio 2010, n.78 e modifica dei termini per la trasmissione dei dati delle fatture stabiliti dal provvedimento del Direttore dell Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2016, numero Specifiche tecniche e regole per la compilazione dei dati delle fatture (Versione aggiornato il 12 maggio 2017) 6

4 CIRCOLARI ESPLICATIVE Circolare Agenzia Entrate 7 febbraio 2017 n. 1/E Circolare Assonime 24 marzo 2017 n. 8 Circolare Agenzia Entrate 7 aprile 2017 n. 8/E 7 8

5 CHI DEVE INVIARE LA COMUNICAZIONE 9 SOGGETTI OBBLIGATI ALLA COMUNICAZIONE DL 78 del 31 maggio 2010 TESTO AGGIORNATO In vigore dal 3 dicembre 2016 (Modificato da: Decreto-legge del 22/10/2016 n. 193 Articolo 4) Art. 21 (Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute) c.1. In riferimento alle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto effettuate, i soggetti passivi trasmettono telematicamente all'agenzia delle entrate, entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, i dati di tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento, e di quelle ricevute e registrate ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ivi comprese le bollette doganali, nonche' i dati delle relative variazioni. La comunicazione relativa al secondo trimestre e' effettuata entro il 16 settembre e quella relativa all'ultimo trimestre entro il mese di febbraio. A decorrere dal 1 gennaio 2017, sono esonerati dalla comunicazione i soggetti passivi di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, situati nelle zone montane di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n

6 SOGGETTI OBBLIGATI ALLA COMUNICAZIONE L obbligo comunicativo interessa la generalità dei soggetti passivi Iva (esercenti attività di impresa, arte o professione). Sono tenuti all adempimento anche i rappresentanti fiscali e le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. 11 SOGGETTI OBBLIGATI ALLA COMUNICAZIONE: esoneri Unica ipotesi di esonero espressamente prevista dal DL 193/2016: produttori agricoli di cui all art. 34 c. 6 del DPR 633/72 che operano in zone montane (i produttori agricoli in regime di esonero NON montani sono invece tenuti ad effettuare unicamente la trasmissione dei dati delle fatture attive). ALTRI CASI DI ESONERO: Sono esonerati i soggetti che entro il hanno optato per il regime opzionale di trasmissione dei dati delle fatture o che in presenza dei presupposti hanno optato sia per la trasmissione dei dati delle fatture che dei corrispettivi (art.3 c.1 lett a D.Lgs 127/2015 incentivi all opzione per la trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati e dei corrispettivi): i dati della comunicazione obbligatoria infatti corrispondono a quelli da inviare su base opzionale ex art.1 c.3 e art. 2 c.1 D.Lgs 175/

7 SOGGETTI OBBLIGATI ALLA COMUNICAZIONE : esoneri ALTRI CASI DI ESONERO: Circolare Agenzia Entrate 7 febbraio 2017 n. 1/E Circolare Agenzia Entrate 7 aprile 2017 n. 8/E Soggetti in regime di vantaggio per l imprenditoria giovanile (art. 27 c.1-2 DL 98/2001) Soggetti in regime forfetario (art. 1 C L.190/2014) I soggetti in regime forfetario e i soggetti «nuovi minimi» non addebitano l Iva in fattura ai clienti, non detraggono l Iva sugli acquisti, non annotano la fattura, non liquidano l imposta, non la versano, non sono obbligati a presentare la dichiarazione Iva; conseguentemente sono esonerati dall invio dei dati di tutte le fatture. 13 SOGGETTI OBBLIGATI ALLA COMUNICAZIONE : esoneri CASI DI ESONERO «PARZIALE»: Circolare Agenzia Entrate 7 febbraio 2017 n. 1/E Soggetti in regime forfetario ex Legge 398/91 (associazioni sportive dilettantistiche e assimilate): sono esonerati dall obbligo di registrazione delle fatture passive, sono pertanto tenuti alla comunicazione dei dati delle sole fatture emesse; Amministrazioni pubbliche: sono esonerate dall obbligo di trasmissione dei dati relativi alle sole fatture elettroniche ricevute, già automaticamente acquisiti dall AdE al momento del passaggio di tali fatture attraverso il SDI; resta invece obbligatorio l invio dei dati delle fatture emesse e delle note di variazione che non siano state trasmesse attraverso il SDI. 14

8 OPERAZIONI STRAORDINARIE Nel caso in cui nel corso dell'anno il soggetto obbligato alla comunicazione si estingua a seguito di un'operazione straordinaria, il soggetto risultante dall'operazione è tenuto a presentare distinte comunicazioni relative: ai dati delle sue fatture; ai dati delle fatture del soggetto estinto, relativi al periodo nel quale ha avuto effetto l operazione straordinaria; ai dati delle fatture del soggetto estinto del periodo precedente l operazione straordinaria nel caso in cui il dante causa non vi abbia autonomamente provveduto poiché i termini per l invio non erano ancora decorsi. (Circolare Agenzia Entrate 7 febbraio 2017 n. 1/E) 15 16

9 TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE 17 ENTRO QUANDO PRESENTARE LA COMUNICAZIONE Entrambe le comunicazioni introdotte dall art. 4 del DL n. 193 Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute; Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA devono essere trasmesse entro l ultimo giorno del secondo mese successivo a ciascun trimestre i dati del secondo trimestre devono essere trasmessi entro il 16 settembre 18

10 ENTRO QUANDO PRESENTARE LA COMUNICAZIONE In fase di prima applicazione, ossia limitatamente all anno 2017, è stata prevista la possibilità di: inviare la comunicazione delle fatture con cadenza semestrale (entro il per i dati relativi al primo semestre ed entro il per i dati relativi al secondo semestre). Tale semplificazione non si applica alla trasmissione dei dati delle liquidazioni IVA, da effettuarsi con cadenza trimestrale anche con riferimento all anno 2017 (il termine per il primo invio è stato prorogato al ). 19 ENTRO QUANDO PRESENTARE LA COMUNICAZIONE Comunicazione liquidazioni periodiche I trimestre 12 giugno 2017 Comunicazione dati delle fatture - I semestre 2017 Comunicazione liquidazioni periodiche - II trimestre settembre 2017 Comunicazione liquidazioni periodiche - III trimestre 30 novembre 2017 Comunicazione dati delle fatture - II semestre 2017 Comunicazione liquidazioni periodiche - IV trimestre febbraio

11 OPERAZIONI DA COMUNICARE 21 OPERAZIONI DA COMUNICARE Devono essere comunicati i dati relativi a: tutte le fatture emesse indipendentemente dalla loro registrazione quindi ad esempio anche le fatture emesse solo in quanto richieste dal cliente, es commercianti al minuto, che vanno annotate sul registro corrispettivi (Circ. Ade n. 1/2017) tutte le fatture e bollette doganali ricevute e registrate, senza limiti di importo. comprese le fatture ricevute da soggetti che si avvalgono del regime forfetario o in regime di vantaggio le note di variazione delle fatture di cui sopra 22

12 OPERAZIONI DA COMUNICARE Devono essere comunicati i dati relativi a: fatture relative a operazioni non rilevanti ai fini Iva in Italia per mancanza del presupposto territoriale ex art. 7 ss del DPR 633/72: tali operazioni sono soggette all obbligo di fatturazione (art. 21 c. 6 bis DPR 633/72) Caso particolare: fatture attive e passive di importo inferiore a 300 euro per le quali è data facoltà di registrazione attraverso un unico documento riepilogativo: devono essere comunicati i dati relativi a ogni singola fattura. 23 OPERAZIONI DA COMUNICARE Non devono essere comunicati i dati relativi a: Operazioni per le quali non è stata emessa fattura, non sussistendone l obbligo ai sensi dell art. 22 DPR 633/72 (Circ. Ade n.8/2017) Altri documenti, come scontrini, ricevute fiscali, carte carburante (Circ. Ade n. 1/2017) Fatture elettroniche: i dati delle fatture elettroniche emesse e ricevute, transitate tramite il Sistema di Interscambio (SDI) sono già acquisiti dall Agenzia delle Entrate: possono essere non inviati, oppure se più agevole possono essere inviati con i dati di tutte le fatture Dati relativi alle spese mediche già trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria da parte dei soggetti di cui all art. 1 del DM per espressa previsione dello stesso D.M. 24

13 DATI DA TRASMETTERE 25 DATI DA TRASMETTERE I dati devono essere trasmessi secondo le specifiche tecniche allegate al Provv. del Direttore dell Agenzia delle Entrate prot del 27 marzo 2017 (le nuove specifiche tecniche versione 1.1 sono valide dal ). Le specifiche tecniche definiscono quali dati delle fatture emesse, delle fatture ricevute e registrate e delle bollette doganali devono essere trasmessi, le regole di compilazione della comunicazione, distinte per fatture emesse (DTE), fatture ricevute (DTR) e annullamento (ANN), e le modalità di trasmissione. A differenza del precedente «spesometro» annuale, la trasmissione dei dati delle fatture potrà avvenire solamente in forma ANALITICA (non anche in forma aggregata). 26

14 DATI DA TRASMETTERE Devono essere trasmessi i seguenti dati RIFERITI AL SINGOLO DOCUMENTO: i dati identificativi del cedente o prestatore e i dati identificativi del cessionario o committente; la data e il numero del documento la data di registrazione (per le sole fatture ricevute e relative note di variazione) la base imponibile IVA; l aliquota IVA applicata; l imposta; la tipologia dell operazione se l imposta non viene evidenziata (Natura Operazione). 27 DATI DA TRASMETTERE Dati identificativi del cedente o prestatore e dati identificativi del cessionario o committente: Stabile organizzazione e Rappresentante fiscale: i dati dovranno essere riportati solo nell ipotesi in cui tali soggetti siano effettivamente presenti (e, quindi, riportati sulla fattura). In tali casi vanno compilati i campi: - SO: Indirizzo, Cap, Comune, Nazione - Rappresentante fiscale: Id Paese, ID Codice Gli altri campi sono facoltativi Bollette doganali: Se non sono riportati i dati del cedente, si devono indicare i dati dell ufficio doganale che ha emesso la bolletta 28

15 DATI DA TRASMETTERE Numero del documento: Fatture emesse: ciascuna fattura deve riportare un numero progressivo che la identifichi in modo univoco: nella comunicazione dovrà essere sempre valorizzato il campo Numero riportando il valore esatto presente nel documento; fatture ricevute: qualora il cessionario o committente non avesse a disposizione il numero riportato nella fattura, il campo Numero potrà essere valorizzato con il valore 0. Natura dell operazione Circolare Agenzia delle Entrate n. 1: il campo Natura dovrà essere valorizzato soltanto nella circostanza in cui l operazione non comporti l esposizione dell IVA in fattura riportando lo specifico motivo per il quale l imposta non è stata indicata (es. operazione in reverse charge, operazione esente, operazione non imponibile, ecc.). 29 DATI DA TRASMETTERE Tipologia di operazione Operazioni escluse ex art. 15 Operazioni non soggette Operazioni non imponibili Operazioni esenti Operazioni in regime del margine Operazioni in reverse charge Modalità speciali di determinazione IVA campo Natura N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 30

16 DATI DA TRASMETTERE Caso particolare: acquisti in reverse charge Nell ipotesi di acquisti in reverse charge (es. acquisti intracomunitari di beni o prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in altro Stato UE o acquisti interni in reverse charge), la fattura ricevuta deve essere integrata con l imposta e registrata sia nel registro delle fatture emesse sia nel registro degli acquisti: i dati di tali fatture devono essere riportati una sola volta nella specifica sezione dei documenti ricevuti valorizzando l elemento Natura con il codice N6 e compilando sia il campo imposta che il campo aliquota. Caso particolare: Operazioni in split payment Per le operazioni in split payment l IVA viene esposta in fattura ai sensi dell art. 17-ter del DPR 633/72: pertanto, il campo Aliquota e il campo Imposta saranno valorizzati regolarmente, e non dovrà essere compilato il campo Natura relativo alla tipologia dell operazione. 31 DATI DA TRASMETTERE Casi particolari vendite a distanza natura N7: Nell ipotesi di vendite a distanza, effettuate nei confronti di privati in altri stati UE, ai sensi dell art. 41 co. 1 lett. b) del DL 331/93, se l operazione non è soggetta ad IVA in Italia, dovrà essere valorizzato il campo N7. Prestazioni di servizi in regime MOSS natura N7: Per le prestazioni di servizi di telecomunicazione art. 7-sexies lett. f) e g) del DPR 633/72, se il soggetto passivo italiano ha optato per il regime speciale del MOSS dovrà essere valorizzato il campo N7 nell ipotesi in cui venga emessa la relativa fattura. Poiché la fattura eventualmente emessa riporterà l aliquota e l imposta dello Stato UE nel quale si trova il consumatore finale (e nel quale viene assolta l IVA), il campo Aliquota e quello Imposta dovranno essere valorizzati con il valore 0. 32

17 DATI DA TRASMETTERE CONDIZIONE DI DETRAIBILITÀ O DEDUCIBILITÀ DEL COSTO Specifiche tecniche: tra le informazioni rilevanti da fornire mediante la comunicazione dei dati delle fatture vi è anche la misura della percentuale di detraibilità o di deducibilità del costo, riportata sulla fattura. Circ. Agenzia delle Entrate n. 1: la comunicazione di tali informazioni ha carattere facoltativo; i dati contenuti nel campo Deducibile o Detraibile si intendono riferiti all eventuale deducibilità o detraibilità del costo ai fini delle imposte sui redditi in capo all acquirente o committente persona fisica che non opera nell esercizio di impresa, arte o professione; la compilazione di uno dei due campi ( Detraibile o Deducibile ) esclude la compilazione dell altro

18 SANZIONI E RAVVEDIMENTO 35 SANZIONI CHE COLPISCONO OMISSIONI E IRREGOLARITÀ SANZIONE ORDINARIA Ai sensi del nuovo art. 11 co. 2-bis del DLgs. 471/97, per l omessa o errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute si applica una sanzione amministrativa di 2,00 euro per ciascuna fattura, con un massimo di 1.000,00 euro per ciascun trimestre. SANZIONE RIDOTTA La sanzione è ridotta alla metà (1,00 euro per ciascuna fattura, con un massimo di 500,00 euro per ciascun trimestre) qualora, entro 15 giorni dalla scadenza, il soggetto passivo IVA effettui la trasmissione della comunicazione in precedenza non effettuata oppure effettui la trasmissione corretta della comunicazione in precedenza errata. Non si applica l istituto del cumulo giuridico di cui all art. 12 del DLgs. 472/97. Pertanto, le sanzioni applicate relativamente alle singole fatture devono sommarsi singolarmente. 36

19 CREDITO D IMPOSTA CREDITO D IMPOSTA In considerazione dei costi per l adeguamento tecnologico connesso alla trasmissione telematica dei dati delle fatture e delle liquidazioni IVA, viene attribuito un credito d imposta di 100,00 euro a favore dei soggetti che siano obbligati alla presentazione delle comunicazioni dei dati delle fatture o delle liquidazioni IVA. Il credito d imposta è attribuito a condizione che si tratti di soggetti in attività nel 2017 e che, nell anno precedente a quello in cui il costo per l adeguamento viene sostenuto, hanno realizzato un volume d affari inferiore o pari a ,00 euro. Il credito d imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte dirette, né alla formazione del valore della produzione ai fini IRAP, è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24 a partire dall e deve essere evidenziato nella dichiarazione dei redditi 37

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