ELENCHI CLIENTI E FORNITORI
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- Eduardo Filiberto Neri
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1 ELENCHI CLIENTI E FORNITORI Normativa e Interpretazioni Art. 37, commi 8 e 9 D.L , n. 223 convertito dalla Legge , n Art. 8-bis, comma 4-bis del DPR. n. 322 del CAE , n. 28/E. Comunicato Stampa Art. 1, comma 337 della Finanziaria 2007(Legge , n. 296). Circolare Assonime 27 febbraio 2007 (bozza del Decreto). Comunicato Stampa Comunicato Stampa Provvedimento 25 maggio 2007(Supplemento ordinario alla GU n. 136 del ).
2 Art. 8-bis, comma 4-bis del DPR n. 322 del 22 luglio 1998 Entro sessanta giorni dal termine ultimo previsto per l invio telematico della Comunicazione dati IVA il contribuente deve presentare l elenco dei clienti nei cui confronti sono state emesse fatture nell anno a cui si riferisce la comunicazione nonché, in relazione al medesimo periodo, l elenco dei soggetti titolari di partita IVA da cui sono effettuati acquisti rilevanti ai fini dell imposta del valore aggiunto. Per ciascun soggetto sono indicati il codice fiscale e l importo complessivo delle operazioni effettuate al netto delle relative note di variazione, con la evidenziazione dell imponibile, dell imposta, nonché dell importo delle operazioni non imponibili e di quelle esenti. Con provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate: a) sono individuati gli elementi informativi da indicare negli elenchi da inviare esclusivamente in via telematica;
3 Art. 8-bis, comma 4-bis del DPR n. 322 del 22 luglio 1998 b) il termine di presentazione può essere differito per esigenze di natura tecnica ovvero relativamente a particolari tipologie di contribuenti anche in considerazione della dimensione dei dati da trasmettere. Per l omissione degli elenchi nonché per l invio degli stessi con dati incompleti o non veritieri, si applicano le disposizioni previste dall art. 11 del D. Lgs. n. 471/1997. Per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto l elenco dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture comprende i soli titolari di partita IVA.
4 Termine e modalità di presentazione degli elenchi MODALITA : invio esclusivamente in via telematica diretto (utilizzando il sistema Entratel o Internet) o tramite intermediari abilitati. TERMINI: scadenza annuale. A regime: 29 aprile dell anno successivo. Per l anno 2006 *: 15 ottobre novembre 2007 per i soli soggetti IVA che hanno realizzato nell anno 2006 un volume di affari IVA rientrante nei limiti previsti per poter effettuare le liquidazioni trimestrali (su opzione cioè: ,14 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e per gli esercenti arti e professioni; ,90 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività. * Provvedimento 25 maggio 2007.
5 Comunicazione sostitutiva E consentita la trasmissione di una comunicazione in sostituzione di un altra precedentemente inviata, purché essa si riferisca al medesimo anno e la sostituzione avvenga, previo annullamento della precedente comunicazione, non oltre 30 giorni dalla scadenza del termine previsto per la trasmissione dei dati *. * Provvedimento 25 maggio 2007.
6 Soggetti obbligati In generale tutti i soggetti titolari di partita IVA (Indipendentemente dal volume di affari realizzato e dal tipo di operazioni poste in essere). Elenco clienti: soggetti IVA che hanno emesso fatture attive (a regime anche quelle nei confronti di privati o altri soggetti privi di partita IVA). Per gli anni 2006 e 2007 * devono essere indicati solo i clienti titolari di partita IVA. Elenco fornitori: soggetti IVA che hanno effettuato acquisti (beni/servizi) da soggetti passivi IVA. * Art. 37, comma 9 del DL. n. 223/2006 e Provvedimento 25 maggio 2007.
7 Contenuto dell elenco clienti Dati identificativi, CF e PI del soggetto cui si riferisce la comunicazione; Anno di riferimento; Codice fiscale del cliente *; Partita IVA del cliente; Per ciascun cliente la separata indicazione delle fatture emesse** indicando in un apposito campo: a) Ammontare *** complessivo delle operazioni imponibili effettuate al netto delle relative note di credito ****; b) ammontare dell IVA relativa alle operazioni imponibili; c) ammontare complessivo delle operazioni non imponibili al netto delle relative note di credito ****;
8 Contenuto dell elenco clienti d) ammontare complessivo delle operazioni esenti al netto delle relative note di credito ****; e) ammontare delle operazioni imponibili con IVA non esposta in fattura (fatture soggette al regime del margine); f) ammontare complessivo delle note di credito imponibili e relativa imposta relative ad anni precedenti (dato facoltativo per gli anni 2006 e 2007); g) ammontare complessivo delle note di credito non imponibili o esenti relative ad anni precedenti (dato facoltativo per gli anni 2006 e 2007). * Il dato non è obbligatorio per gli anni 2006 e 2007 (Provvedimento 25 maggio 2007). ** Occorre far riferimento all anno risultante dalla data della fattura emessa, indipendentemente dal momento della sua contabilizzazione (Provvedimento 25 maggio 2007). *** Espresso in Euro senza decimali arrotondando all unità di Euro (fino a 49 centesimi di Euro all unità inferiore e da 50 centesimi all unità superiore). **** Per gli anni 2006 e 2007 le note di credito da indicare in diminuzione sono solo quelle riferite al medesimo anno di emissione delle relative fatture (Provvedimento 25 maggio 2007).
9 Operazioni escluse dalla rilevazione nell elenco clienti Non devono essere indicate *: le fatture emesse su richiesta del cliente per le operazioni di cui all art. 22 del DPR. n. 633/72, annotate nel registro dei corrispettivi (per gli anni 2006 e 2007); le fatture di importo inferiore a 154,94 registrate cumulativamente con un documento riepilogativo (per gli anni 2006 e 2007); le fatture emesse nei confronti di soggetti privi di partita IVA (per gli anni 2006 e 2007); le fatture nei confronti di soggetti non residenti (es. le esportazioni non imponibili ex artt. 8 lettere a) e b), 71, 72, 38-quater del DPR. n. 633/72; le operazioni intracee ex artt. 41 e 40, 50-bis del DL. n. 331/93; le fatture escluse da IVA (es.: artt. 2, 3, 7,15, 74 ecc.); le autofatture per omaggi; le autofatture per gli acquisti; le note di credito fuori campo IVA art. 26 /633; le note di credito relative ad anni precedenti (per gli anni 2006 e 2007). * Provvedimento 25 maggio 2007.
10 Operazioni non imponibili ed esenti da indicare nell elenco clienti Principali operazioni non imponibili nei confronti di soggetti residenti da indicare nell elenco/clienti: art. 8, c. 1, lettera a) del DPR. n. 633/72 (triangolare in esportazione); art. 8, c. 1, lettera c) del DPR. n. 633/72 (dichiarazione d intento del cliente esportatore abituale); artt. 58 (triangolare CEE) e 50-bis del DL. n. 331/93; artt. 8-bis e 9 del DPR. n. 633/72; Operazioni esenti: art. 10 del DPR. n. 633/72.
11 Contenuto dell elenco fornitori CF e PI del soggetto cui si riferisce la comunicazione dei dati; Codice fiscale del fornitore *; Partita IVA del fornitore; Per ciascun fornitore separata indicazione delle fatture di acquisto indicando in un apposito campo ** l ammontare ***: a) delle operazioni imponibili effettuate al netto delle relative note di credito ****; b) dell IVA relativa alle operazioni imponibili; c) delle operazioni non imponibili al nette delle relative note di credito ****; d) delle operazioni esenti al netto delle relative note di credito ****; e) delle operazioni imponibili, con IVA non esposta in fattura (operazioni soggette al regime del margine; f) delle note di credito imponibili e relativa imposta relativa ad anni precedenti *****; g) delle note di credito non imponibili o esenti relative ad anni precedenti *****;
12 Contenuto dell elenco fornitori * Il dato non è obbligatorio per gli anni 2006 e 2007 (art. 1 comma 337 della Finanziaria 2007 e Provvedimento 25 maggio 2007). ** Occorre far riferimento all anno risultante dalla data della fattura indipendentemente dal momento della sua contabilizzazione (Provvedimento 25 maggio 2007). *** Espresso in Euro senza decimali arrotondando all unità di Euro (fino a 49 centesimi di Euro all unità inferiore e da 50 centesimi all unità superiore). **** Per gli anni 2006 e 2007 le note di credito da indicare in diminuzione sono solo quelle riferite al medesimo anno di emissione delle relative fatture di acquisto (Provvedimento 25 maggio 2007). ***** Il dato è facoltativo per gli anni 2006 e 2007.
13 Operazioni escluse dalla rilevazione nell elenco fornitori Non devono essere indicate: le fatture escluse da IVA (art. 1, 2, 3, 5, 7, 15, 74 ecc.); le fatture di importo inferiore a 154,94 euro registrate cumulativamente (per gli anni 2006 e 2007) *; le autofatture per acquisti intracomunitari di beni e servizi (artt. 38 e 40 del DL. n. 331/93) *; le note di credito fuori campo IVA ex art. 26/633; le schede carburanti; le fatture indetraibili non registrate (ristoranti, alberghi ecc.) (per gli anni 2006 e 2007); le bollette doganali di importazione *; le note di credito relative ad anni precedenti (per gli anni 2006 e 2007). * Provvedimento 25 maggio 2007
14 Regime sanzionatorio Art. 8-bis, comma 6 del DPR n. 322/1998: medesime sanzioni relative alla Comunicazione dati IVA; Omessa presentazione degli elenchi, nonché l invio degli stessi con dati incompleti o non veritieri: da Euro 258 a Euro (art. 11 del D. Lgs. n. 471/1997); Contrariamente alla Comunicazione dati IVA le violazioni relative agli elenchi sono sanabili mediante ravvedimento operoso (Circolare n. 28/E del ); Ravvedimento operoso ex art. 13 del D. Lgs. n. 472/1997; 1/5 di 258 : 51 euro se la violazione viene regolarizzata entro un anno dall omissione o dall errore (codice tributo: 8904).
15 Operazioni straordinarie In caso di operazioni straordinarie o altre trasformazioni soggettive: Se il dante causa si è estinto per effetto dell operazione straordinaria (es.: fusione per incorporazione): l avente causa (società incorporante) invia 2 distinte comunicazioni (una propria ed una per il soggetto dante causa); Se il dante causa non si è estinto (cessione d azienda, conferimento, scissione parziale ecc.): ogni soggetto (cedente/cessionario, conferente/conferitario ecc.), presenta un autonoma comunicazione.
Guido Marzorati Area Fiscale e Societaria 12 settembre 2005
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