A cura di Marco Baldin Il ravvedimento delle comunicazioni periodiche IVA Categoria: Iva Sottocategoria: Adempimenti.
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1 A cura di Marco Baldin Il ravvedimento delle comunicazioni periodiche IVA Categoria: Iva Sottocategoria: Adempimenti Tavola sinottica Sintesi L Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione 104/E/2017 ha confermato che il ravvedimento operoso sarà applicabile anche per le sanzioni relative alle comunicazioni della liquidazioni periodiche IVA. Sistema sanzionatorio Le sanzioni previste per l errato od omesso invio delle liquidazioni periodiche IVA vanno da Euro 500 ad Euro in caso di incompleta o errata comunicazione. Questa sanzioni, si dimezzano nel caso l omissione o l inesattezza vengano sanate entro 15 giorni dal termine fissato per l adempimento. Il ravvedimento operoso permette di beneficiare della riduzione fino ad 1/9 della sanzione da versare. Riferimenti normativi Articolo 21-bis del D.L. 78/2010; Articolo 13, comma 1, lett. a) e seguenti, D.Lgs. 472/1997; Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 104/E del 28 luglio 2017; D.L. n. 193 del 2016; Articolo 21-bis, del D.L. 78/2010; D.Lgs. n. 472 del 1997; Circolare Agenzia delle Entrate 104/E/2017. Premessa A decorrere dal 1 gennaio 2017, nell ambito delle misure di contrasto all evasione in materia di IVA, il D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1 dicembre 2016, n. 225, ha introdotto alcuni nuovi adempimenti comunicativi telematici. Si tratta, in particolare, della comunicazione trimestrale obbligatoria dei dati delle fatture emesse, di quelle ricevute e registrate, e delle relative note di variazione, nonché della comunicazione dei dati di sintesi delle liquidazioni periodiche IVA ai sensi degli articoli 21 e 21-bis del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n
2 Secondo l articolo 21-bis, del D.L. 78/2010, è previsto che i soggetti passivi IVA trasmettano, negli stessi termini e con le medesime modalità previste per la "Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute", anche nel caso quest ultima presenti un eccedenza a credito. Le comunicazioni devono essere inviate secondo le seguenti scadenze: primo trimestre: entro il 31 maggio; secondo trimestre: entro il 16 settembre (diventa il 17 per il 2018); terzo trimestre: entro il 30 novembre; quarto trimestre: entro il mese di febbraio dell'anno successivo. Questa comunicazione sono tenuti a presentarla tutti i soggetti passivi, tranne quelli che non sono obbligati alla presentazione della Dichiarazione IVA o dell'effettuazione delle liquidazioni periodiche, salvo che le condizioni di esonero vengano meno nel corso dell'anno. Sono pertanto da considerarsi, a titolo esemplificativo, i contribuenti forfetari, i produttori agricoli esentati dal versamento dell'iva, i soggetti passivi che non hanno effettuato né operazioni attive, né operazioni passive o i soggetti che hanno effettuato solo operazioni esenti. Inoltre, ai sensi dell articolo 11, comma 2-ter, D.L. n. 471/1997, l'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è punita con la sanzione amministrativa da Euro 500 a Euro Tali importi sono ridotti alla metà, quindi da Euro 250 a Euro 1.000, se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza o se, nello stesso termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati. Il ravvedimento delle comunicazioni periodiche IVA Prevedendo tali obblighi, il D.L. n. 193 del 2016 ha, altresì, determinato gli aspetti sanzionatori legati alla loro eventuale violazione. L omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è, invece, punita con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.000, ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza di legge, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati. Trasmissione Sanzione Trasmissione entro 15 giorni dal termine Da 250 ad Trasmissione oltre 15 giorni dal termine Da 500 ad L Agenzia delle Entrate, con la Circolare 104/E del 2017 ha chiarito la disciplina sanzionatoria e soprattutto del ravvedimento operoso di questo adempimento. Al riguardo, l Agenzia ha osservato che l esposta disciplina sanzionatoria è contenuta nell articolo 11, commi 2-bis e 2-ter, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 ed ha, dunque, natura amministrativo-tributaria. Pertanto, in assenza di una deroga espressa, ad essa risulta applicabile l istituto del ravvedimento operoso previsto dall articolo 13 del D.Lgs. del 18 dicembre 1997, n
3 Pertanto è stata introdotta una duplice modalità attraverso cui effettuare la regolarizzazione: - effettuare il ravvedimento prima dell invio del Modello IVA annuale, in tal caso è necessario procedere ad un nuovo invio della comunicazione omessa, incompleta oppure errata; - procedere alla regolarizzazione direttamente nel Modello IVA compilando la dichiarazione IVA annuale con i dati corretti. In quest ultimo caso non è necessario procedere ad un nuovo invio della comunicazione omessa, incompleta oppure errata. In un ottica di ravvedimento della mancata (o errata) effettuazione della comunicazione, si applicano le regole ordinarie dettate dall articolo 13, comma 1, lettera a-bis) e seguenti, del D.Lgs. n. 472 del In particolare, fermo il versamento della sanzione di cui all articolo 11, comma 2-ter, del D.Lgs. n. 471 del 1997, eventualmente ridotta per effetto del ravvedimento, qualora la regolarizzazione intervenga prima della presentazione della dichiarazione annuale IVA, è necessario comunque inviare la comunicazione inizialmente omessa (o errata). Detto obbligo di invio, invece, viene meno laddove la regolarizzazione intervenga direttamente con la dichiarazione annuale IVA ovvero successivamente alla sua presentazione. In particolare, se con la dichiarazione annuale sono integrati o corretti i dati omessi (o errati) nelle comunicazioni periodiche, è dovuta la sola sanzione di cui all articolo 11, comma 2-ter, del D.Lgs. n. 471 del Se, invece, con la dichiarazione annuale le omissioni (o irregolarità) non sono sanate, ai fini del ravvedimento, occorre presentare una dichiarazione annuale integrativa, versando la sanzione di cui all articolo 5 del D.Lgs. n. 471 del 1997, eventualmente ridotta ai sensi dell articolo 13, comma 1, lettera a-bis) e seguenti, del D.Lgs. n. 472 del 1997, nonché quella di cui all articolo 11, comma 2-ter, del D.Lgs. n. 471 del 1997, da versare in misura sempre ridotta a seconda del momento in cui interviene il ravvedimento. Le sanzioni dovute saranno le seguenti: Euro 27,80 (1/9 di Euro Euro 55,56 (1/9 di Euro Euro 62,50 (1/8 di Euro Euro 71,43 Euro Euro 83,33 (1/6 di Euro Euro 100 (1/5 di Euro entro 15 giorni dalla data dell omissione o dell errore entro 90 giorni dalla data dell omissione o dell errore entro un anno dall omissione o dall errore entro 2 anni dall omissione o dall errore oltre due anni dall omissione o dall errore dopo la constatazione della violazione Al fine della regolarizzazione mediante la presentazione di una nuova Comunicazione è importante tenere presente che nel frontespizio non è presente alcuna casella da barrare per indicare che si tratta di una nuova comunicazione ma l ultima inviata va a sostituire in toto la precedente. Per i contribuenti mensili, qualora gli errori o le inesattezze siano presenti in uno o più moduli VP, si ritiene risulti applicabile una sola sanzione e di conseguenza, anche in sede di ravvedimento, la sanzione ridotta è dovuta per una sola violazione. Mentre nel caso in cui vi siano errori presenti su Comunicazioni diverse, andranno effettuate distinte regolarizzazioni. 3
4 Versamento sanzione - Codice tributo: Sanzione altre violazioni tributarie ; - Periodo di riferimento: l anno di competenza della Comunicazione. Si ricorda, inoltre, che eventuali altre violazioni inerenti la fatturazione delle operazioni, o il versamento dell IVA, devono essere regolarizzate in via autonoma. Tabelle di sintesi Correzione entro i 15 giorni dalla scadenza della comunicazione: Trimestre I trimestre (31 maggio) Scadenza 15 giugno 90 giorni di 30 aprile n aprile n /12 n + 6 notifica atto impositivo II trimestre (16 settembre) 1 ottobre (2 ottobre nel 2018) di III trimestre (30 novembre) IV trimestre (28 o 29 febbraio anno n + 1) 15 dicembre 15 marzo anno n + 1 (anche mediante presentazione, nella stessa data della dichiarazione IVA) di di Correzione oltre i 15 giorni dalla scadenza delle comunicazione: Trimestre I trimestre (31 maggio) Scadenza Dal 16 giugno 90 giorni 30 aprile n aprile n /12 n + 6 notifica atto impositivo II trimestre (16 settembre) Dal 2 ottobre (3 ottobre nel 2018) III trimestre (30 novembre) IV trimestre (28 o 29 febbraio anno n + 1) Dal 16 dicembre Dal 16 marzo n + 1 (anche mediante presentazione, nella stessa data della dichiarazione IVA) 4
5 Esempio applicativo Esemplificando, in caso di omessa comunicazione della liquidazione periodica relativa al primo trimestre del 2018, la cui scadenza è fissata per il 31 maggio (nel 2017 la scadenza è stata rinviata al 12 giugno mediante il D.P.C.M. del 22 maggio 2017), qualora il contribuente si ravveda dovrà effettuare i seguenti versamenti: a) si ravvede entro il 15 giugno. Assolve l obbligo comunicativo e versa Euro 27,78 si sensi dell articolo 13, comma 1, lettera a-bis), del D.Lgs. n. 472 del 1997 che permette di ridurre la sanzione base di Euro 250 ad 1/9. b) si ravvede entro il 31 luglio. Assolve l obbligo comunicativo e versa Euro 55,56 si sensi dell articolo 13, comma 1, lettera a-bis), del D.Lgs. n. 472 del 1997 che permette di ridurre la sanzione base di Euro 500 ad 1/9. c) si ravvede entro il 10 settembre 2019, se nella Dichiarazione IVA 2019 (presentata entro la scadenza del 30 aprile 2019) sono stati correttamente riepilogati i dati della comunicazione trimestrale omessa, deve versare Euro 71,43. Ovvero, la sanzione base di euro 500 ridotta a 1/8, ai sensi dell articolo 13, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 472 del 1997; d) si ravvede entro il 10 settembre 2019, se nella Dichiarazione IVA 2019 (presentata entro la scadenza del 30 aprile 2019) non sono stati correttamente riepilogati i dati della comunicazione trimestrale omessa, deve presentare la dichiarazione integrativa versando la relativa sanzione alla quale si aggiunge quella di Euro 71,43 (sanzione base di euro 500 ridotta a 1/8, ai sensi dell articolo 13, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 472 del 1997) 5
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