Fiscal News La Circolare di aggiornamento professionale
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1 Fiscal News La Circolare di aggiornamento professionale N Comunicazione liquidazioni periodiche IVA: profili sanzionatori A cura di Marco Baldin Categoria: Iva Sottocategoria: Adempimenti Con il D.L. 193 del 2016 sono stati introdotti nuovi adempimenti, per i contribuenti, che consistono nella comunicazione delle fatture emesse e ricevute, nonché nella comunicazione dei dati relativi alle liquidazioni periodiche IVA. La prima comunicazione dei dati relativi alle liquidazioni IVA andrà inviata, come da proroga, entro il 12 giugno Nel presente contributo si andranno ad analizzare le conseguenze, in termini sanzionatori, dell omesso, incompleto o infedele invio delle stesse precisando inoltre che il contribuente che si trovasse nelle situazioni citate può ricorre all Istituto del ravvedimento operoso al fine di ridurre l onere delle sanzioni amministrative. Premessa - Comunicazione liquidazioni periodiche IVA L'articolo 4, commi da 1 a 5, D.L. n. 193/2016 ha modificato l articolo 21, del D.L. n. 78/2010, prevedendo l'obbligo di comunicazione dei dati relativi alle fatture emesse e ricevute con periodicità trimestrale e ha introdotto, con il nuovo articolo 21, del D.L. n. 78/2010, un ulteriore adempimento, avente medesima periodicità, consistente nella comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA. L'Agenzia delle Entrate, ricevuti i dati, li mette a disposizione del contribuente, segnalando eventuali incoerenze anche relativamente ai versamenti effettuati. Il contribuente potrà fornire i chiarimenti necessari, o segnalare dati non considerati o valutati erroneamente, o versare quanto eventualmente dovuto avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso. 1
2 Secondo l articolo 21-bis, del D.L. 78/2010, introdotto dall articolo 4 del D.L. 193/2016, è previsto che i soggetti passivi IVA trasmettano, negli stessi termini e con le medesime modalità previste per la "Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute", anche nel caso quest ultima presenti un eccedenza a credito. Le comunicazioni devono essere inviate secondo le seguenti scadenze: primo trimestre: entro il 31 maggio, prorogata al 12 giugno; secondo trimestre: entro il 16 settembre; terzo trimestre: entro il 30 novembre; quarto trimestre: entro il mese di febbraio dell'anno successivo. Questa comunicazione sono tenuti a presentarla tutti i soggetti passivi, tranne quelli che non sono obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA o dell'effettuazione delle liquidazioni periodiche, salvo che le condizioni di esonero vengano meno nel corso dell'anno. Sono pertanto da considerarsi, a titolo esemplificativo, i contribuenti forfetari, i produttori agricoli esentati dal versamento dell'iva, i soggetti passivi che non hanno effettuato né operazioni attive, né operazioni passive o i soggetti che hanno effettuato solo operazioni esenti. Inoltre, ai sensi dell articolo 11, comma 2-ter, D.L. n. 471/1997, l'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è punita con la sanzione amministrativa da Euro 500 a Euro Tali importi sono ridotti alla metà, quindi da Euro 250 a Euro 1.000, se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza o se, nello stesso termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati. Da ultimo, per effetto dell'introduzione della "Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute" e delle "Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA" sono abrogati, a decorrere dal 1 gennaio 2017: la comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing e dagli operatori commerciali che svolgono attività di noleggio, le comunicazioni relative agli acquisti intracomunitari; la comunicazione delle operazioni black-list ed il c.d. "Spesometro", sebbene con riferimento alle operazioni relative al
3 Le sanzioni relative alle comunicazioni periodiche delle liquidazioni IVA L articolo 11, comma 2-ter, del D.L. n. 471/1997, come precedentemente affermato, dispone che l omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA è punita con la sanzione amministrativa da Euro 500 a Euro euro. La sanzione è ridotta alla metà, quindi da Euro 250 a Euro 1.000, se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza stabilita, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati. Se il contribuente: - non presenta la comunicazione nei termini, entro il prossimo 12/06, ma vi provvede entro il 27/06, (ossia entro i successivi 15 giorni); - ha presentato la comunicazione nei termini ma, rilevando che alcuni dati riportati sono errati, provvede ad inviare nuova comunicazione entro il 27/06 (ossia entro i successivi 15 giorni); la sanzione amministrativa applicabile è quella ridotta, con un minimo di 250 euro. Pertanto, come precisato alla FAQ n. 14 pubblicata dall Agenzia delle Entrate in data 26 maggio 2017, la comunicazione inviata successivamente va a sostituire in toto la precedente. Quindi, per quanto riguarda la prima scadenza del 12 giugno 2017, se la correzione viene spedita dopo il 27 giugno la sanzione applicabile va da Euro 500 ad Euro e non varrà quanto precisato nella Circolare 24/E/2001 in tema di spesometro, ovvero che scaduti i termini di presentazione della comunicazione, il contribuente che intende rettificare o integrare la stessa può presentare, entro l ultimo giorno del mese successivo alla scadenza del termine per la presentazione della comunicazione originaria, una nuova comunicazione, senza che ciò dia luogo ad applicazione di alcuna sanzione 3
4 Da ciò si può notare che per l omessa comunicazione dei dati delle liquidazioni IVA periodiche, la sanzione ordinaria va da 500 euro a euro, ma se si presenta la comunicazione entro 15 giorni dalla scadenza è da 250 euro a euro. Si può notare, quindi, che non vi sono differenze degli importi delle sanzioni tra il caso dell omessa presentazione e quello del reinvio di una comunicazione inviata in precedenza. Considerando che le istruzioni al modello non dispongono nulla in merito, si può ragionevolmente ritenere che in tutti i casi citati, ovvero di omessa presentazione del modello o di reinvio del modello già presentato, è possibile ricorrere al ravvedimento operoso ex articolo 13, del D.Lgs. 471/1997. Questo in quanto la comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA ha la stessa natura dello spesometro, per il quale era possibile avvalersi di questo Istituto. Quindi in caso di omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati si potrebbero sanare la sanzioni ex articolo 11, comma 2-ter, del D.L. 471/1997, ricordandosi che si tratta di una comunicazione e non di una dichiarazione periodica. Pertanto si riepilogano, di seguito, le sanzioni dovute in caso di ravvedimento operoso: Euro 27,80 (1/9 di Euro 250) entro 15 giorni dalla data dell omissione o dell errore Euro 55,56 (1/9 di Euro 500) entro 90 giorni dalla data dell omissione o dell errore Euro 62,50 (1/8 di Euro 500) entro un anno dall omissione o dall errore Euro 71,43 (1/7 di Euro 500) entro 2 anni dall omissione o dall errore Euro 83,33 (1/6 di Euro 500) oltre due anni dall omissione o dall errore Euro 100 (1/5 di Euro 500) dopo la constatazione della violazione 4
5 Una volta effettuato l invio l Agenzia delle Entrate metterà a disposizione del soggetto passivo IVA, oppure del suo intermediario, in base alle modalità previste dall articolo 1, commi 634 e 635 della L. n. 190/2014, le risultanze dell esame dei dati acquisiti con riguardo alle fatture emesse e ricevute e alle liquidazioni periodiche, nonché le valutazioni di coerenza tra i dati stessi e tra questi e i versamenti d imposta effettuati dal soggetto passivo IVA. Le informazioni sulle incoerenze tra i versamenti d imposta rispetto a quanto comunicato saranno consultabili nel Cassetto fiscale e nella sezione Consultazione dell aere autenticata dell interfaccia web Fatture e corrispettivi nel sito internet dell Agenzia delle Entrate. Inoltre, sempre in relazione al D.L. 193/2016, viene precisato che, qualora, dai controlli eseguiti emerga un risultato diverso rispetto a quello indicato nella comunicazione il contribuente può: - fornire i chiarimenti necessari; - segnalare eventuali dati ed elementi non considerati o valutati in maniera errata; - versare l imposta dovuta avvalendosi dell Istituto del ravvedimento operoso ex art. 13 del D.Lgs. 472/97 usufruendo della riduzione delle sanzioni amministrative ridotte. In quest ultima ipotesi, quindi, il contribuente può tranquillamente inviare la comunicazione e procedere successivamente al versamento utilizzando le possibilità offerte dal ravvedimento operoso senza necessità di dover successivamente reinviare la comunicazione. Infatti, nel quadro VP della stessa non vanno indicati i versamenti, neanche se tardivi, effettuati avvalendosi del ravvedimento operoso, come precisato nella FAQ n. 9 dell Agenzia delle Entrate. L unica eccezione, relativa a questa ipotesi, è rappresentata dal quadro VP10 (relativo ai versamenti auto UE) dove andranno indicati unicamente i versamenti relativi all IVA dovuta per la prima cessione interna di autoveicoli oggetto di acquisto intracomunitario utilizzando gli appositi codici tributo derivanti dalla Risoluzione n. 337 del 21 novembre Inoltre, l obbligo di invio della comunicazione: - non ricorre in assenza di dati da indicare nel quadro VP per quanto riguarda il trimestre di riferimento, per il trimestre, nel quadro VP; - mentre è presente nel caso in cui si debba dare evidenza del riporto di un credito derivante dal trimestre precedente, laddove occorre dare evidenza del riporto di un credito proveniente dal trimestre precedente. Pertanto, se dal trimestre precedente non emergono crediti da riportare, in assenza di altri dati da indicare nel quadro VP, il contribuente è esonerato dalla presentazione della Comunicazione. 5
6 Alfa Srl è un contribuente che effettua mensilmente le liquidazioni IVA e per quanto riguarda i mesi di aprile, maggio e giugno non ha dati da indicare nel quadro VP. In questo caso, se il contribuente non si riporta un credito derivante dal mese di marzo, non è tenuto a presentare Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA relativa al secondo trimestre. Beta Srl è un contribuente che effettua mensilmente le liquidazioni IVA. Beta chiude la liquidazione periodica relativa al primo trimestre a debito ma, a causa di qualche difficoltà finanziaria, decide di non versare l importo dovuto procedendo successivamente alla regolarizzazione dello stesso mediante ravvedimento operoso. In ossequio alle indicazioni riportate nelle FAQ dell Agenzia delle Entrate nel quadro VP non vanno indicati i versamenti, neppure quelli tardivi effettuati mediante ravvedimento operoso. Pertanto può procedere con il ravvedimento nelle modalità indicate. Gamma Srl, a seguito di un errore, i data 15 giungo 2017 invia una nuova comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA. La comunicazione, come precisato dall Agenzia delle Entrate, sostituirà la precedente ed essendo scaduto il termine di presentazione delle comunicazioni, ma essendo all interno del termine di 15 giorni dalla scadenza, la sanzione è dimezzata. Pertanto, ricorrendo al ravvedimento operoso, la società Gamma verserà Euro 27,80. Se l invio della comunicazione sostitutiva avvenisse in data 29 giugno 2017 la sanzione da versare sarebbe di Euro 55,56 in quanto il ritardo risulta superiore ai 15 giorni. L Agenzia delle Entrate, inoltre, in base ai dati che rileverà dal c.d. nuovo spesometro, potrà effettuare delle analisi di coerenza tra i dati delle fatture emesse oppure ricevute e registrate e quelli indicati nelle comunicazioni periodiche IVA. Se emergeranno delle incongruenze tra i dati delle fatture emesse o ricevute (e registrate) e quanto indicato nei righi VP2, relativo al totale delle operazioni attive al netto dell IVA, e VP3, relativo al totale delle operazioni passive al netto dell IVA, l Agenzia dovrà comunicare al contribuente l esito della verifica al fine di permettere allo stesso di poter fornire i necessari chiarimenti. Le modalità relative a questa comunicazione verranno previste da un provvedimento dell Agenzia delle Entrate. 6
7 Da ultimo, è interessante notare come la comunicazione della liquidazione periodica IVA si inserisca in una strategia globale di accertamento del Fisco volta a permettere un intervento in tempi più brevi rispetto ai, non infrequenti casi, di omessi o insufficienti versamenti dell imposta. A questo si aggiungono anche le nuove regole previste per la detrazione IVA previste dal D.L. 50/2017, che riducono i termini per l esercizio del diritto di detrazione, già a partire dall anno 2017, di circa due anni, in quanto lo stesso sarà operabile solo entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all anno, ovvero entro il 30 aprile 2018 per l anno in corso. Lo scopo di queste modifiche sarà quello di rendere uniformi i dati forniti al Fisco tra fornitore e cliente al fine di agevolare e rendere più tempestiva l attività di controllo svolta dall Agenzia delle Entrate. - Riproduzione riservata - 7
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