L AUMENTO DELLE SANZIONI RIDOTTE PER IL RAVVEDIMENTO OPEROSO
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1 Circolare N. 06 Area: TAX & LAW Periodico plurisettimanale 25 gennaio 2011 L AUMENTO DELLE SANZIONI RIDOTTE PER IL RAVVEDIMENTO OPEROSO La Legge di stabilità 2011 ha aumentato la misura delle sanzioni ridotte previste in caso di utilizzo del ravvedimento operoso. Le nuove misure sono applicabili alle violazioni commesse a decorrere dal 1 febbraio Le violazioni commesse prima di tale data possono essere sanate con le sanzioni ante modifiche. Con DM il Ministero dell Economia e delle Finanze ha aumentato, con decorrenza 1 gennaio 2011, il tasso di interesse legale, fissandolo all 1,5% in ragione d'anno. L ISTITUTO DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO Mediante il ravvedimento operoso ex art. 13, D.Lgs. 472/1997, il contribuente ha la facoltà di regolarizzare errori ed omissioni relativi agli adempimenti tributari, beneficiando di una riduzione delle sanzioni ordinariamente applicabili. Il ravvedimento può effettuarsi a condizione che la violazione non sia già stata contestata dall Amministrazione finanziaria, non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza. Pertanto, se prima del perfezionamento del ravvedimento mediante l effettuazione di tutti gli adempimenti previsti, interviene una delle suddette cause ostative, la procedura di ravvedimento, anche se successivamente completata, non può avere efficacia. La regolarizzazione avviene attraverso: 1) il versamento del tributo o l effettuazione dell adempimento omesso/irregolarmente eseguito; 2) il versamento della sanzione ridotta; 3) il versamento degli interessi moratori da calcolarsi al tasso legale corrente (1,5% dall ) con maturazione a giorno. I suddetti adempimenti vanno effettuati contestualmente entro i termini previsti da ciascuna delle ipotesi previste dalle lett. a), b) e c), art. 13, c. 1, D.Lgs. 472/1997. In buona sostanza, tutte le incombenze previste ai fini del ravvedimento devono essere concluse entro lo stesso limite temporale previsto dalla norma specifica (non è quindi indispensabile che gli adempimenti richiesti vengano effettuati nello stesso giorno). Relativamente al calcolo dei giorni, si ricorda che: il termine iniziale dal quale decorrono i 30 giorni per il ravvedimento c.d. breve, va computato dalla data di scadenza del versamento e non dalla data di effettiva commissione della violazione; qualora la scadenza originaria di versamento cada di sabato o in un giorno festivo, il termine iniziale decorre dal primo giorno feriale successivo (ossia dal termine effettivo della scadenza originaria); RIPRODUZIONE VIETATA Pag. 1 di 6
2 qualora il termine finale cada di sabato o in un giorno festivo, anche il termine per effettuare il ravvedimento è prorogato al primo giorno feriale successivo. IL CALCOLO DEGLI INTERESSI E LA NUOVA MISURA DEL TASSO Per il calcolo degli interessi moratori va applicata la seguente formula: tributo x interesse legale x giorni trascorsi dalla violazione 365 Gli interessi decorrono dal giorno successivo a quello entro il quale doveva essere assolto l adempimento, fino al giorno in cui si effettua il pagamento. Con DM , il MEF ha stabilito la nuova misura del saggio degli interessi legali, fissandolo all 1,5% in ragione d'anno. Proponiamo di seguito un riepilogo dell evoluzione del tasso negli ultimi anni. VIGENZA TASSO Dall' al ,5% dall' al % dall' al ,5% dall' al % dall' al % dall ,5% MODALITÀ DI VERSAMENTO Il versamento delle somme dovute all Erario va effettuato con il mod. F24. Riepiloghiamo di seguito i principali codici tributo da utilizzarsi nel mod. F24: IMPOSTA CODICE CODICE INTERESSI IRES IRPEF IVA IRAP Imposte sostitutive Addizionale regionale 8902 (8916 se da mod. 730) 1994 Addizionale comunale 8926 (8917 se da mod. 730) 1995 Sostituti d imposta 8906 === Altre violazioni 8911 === Nel mod. F24, l esposizione degli interessi separatamente dall imposta, non si applica alle somme dovute dai sostituti d imposta, per le quali il versamento va effettuato cumulando gli interessi con l imposta dovuta. LE NUOVE SANZIONI RIDOTTE CF RIPRODUZIONE VIETATA Pag. 2 di 6
3 Le nuove misure delle sanzioni ridotte previste dalla Legge di stabilità risultano applicabili alle violazioni commesse a decorrere dall ; per le violazioni commesse prima di tale data sono applicabili le previgenti misure. VIOLAZIONE PREVIGENTE NUOVA Omesso/insufficiente versamento 30 giorni 1/12 1/10 Altre violazioni Altre violazioni Presentazione della dichiarazione relativa all anno in cui è stata commessa la violazione 12 mesi dalla violazione quando non è prevista la dichiarazione periodica 1/10 1/8 1/10 1/8 Omessa dichiarazione 90 giorni 1/12 1/10 Esaminiamo di seguito, con l ausilio di esempi, le più ricorrenti ipotesi di ravvedimento operoso e le nuove sanzioni ridotte. OMESSO E INSUFFICIENTE VERSAMENTO DI TRIBUTI La regolarizzazione dell omesso/insufficiente versamento di tributi può avvenire: entro 30 giorni ex art. 13, c. 1, lett. a), D.Lgs. 472/1997; entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all anno in cui è commessa la violazione ex art. 13, c. 1, lett. b), D.Lgs. 472/1997 (in mancanza di dichiarazione periodica il termine è di 12 mesi dall omissione/errore). VIOLAZIONE PREVIGENTE NUOVA Omesso/insufficiente versamento tributi 30 giorni 30% 2,5% 3% dell anno in cui è commessa la violazione 30% 3% 3,75% Esempio 1 La società Barca Srl ha omesso il versamento dell IVA relativa al mese di aprile 2011, pari a , in scadenza il La società provvede al ravvedimento in data , ossia entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA 2012 (relativa al 2011). Il calcolo delle sanzioni e degli interessi: sanzione ridotta: x 3,75% = 375,00; interessi: x 504 / 365 x 1,5%= 207,12 (attenzione, il 2012 è bisestile). La compilazione del relativo mod. F24: CF RIPRODUZIONE VIETATA Pag. 3 di 6
4 Esempio 2 La società Barca Srl ha omesso il versamento di una ritenuta di acconto di che doveva essere versata entro il La società provvede al ravvedimento in data , ossia entro 30 giorni dall omesso versamento. Il calcolo delle sanzioni e degli interessi: sanzione ridotta: x 3% = 120,00; interessi: x 30 / 365 x 1,5% = 4,93. La compilazione del relativo mod. F24: (il versamento della ritenuta va effettuato, unitamente agli interessi da ravvedimento, con il codice tributo 1040 ). OMESSA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE Ai sensi dell art. 13, c. 1, lett. c), D.Lgs. 472/1997, la dichiarazione non presentata nei termini può essere regolarizzata entro 90 giorni dall originario termine di presentazione. La dichiarazione, pur se presentata tardivamente, ossia entro i predetti 90 giorni, è considerata valida, ferma restando l applicazione della sanzione per il ritardo in misura pari a quanto previsto per la dichiarazione omessa, ossia da 258 a VIOLAZIONE VECCHIA NUOVA Omessa presentazione 90 giorni La sanzione è dovuta per ciascuna dichiarazione non presentata nei termini (IVA, IRES, IRPEF, IRAP). Esempio 3 La società Barca Srl ha omesso la presentazione del mod. UNICO 2010 SC contenente la dichiarazione dei redditi, la dichiarazione annuale IVA e la dichiarazione IRAP. Considerata l originaria scadenza del , il termine ultimo per la regolarizzazione dell omissione scade il Il relativo ravvedimento si perfeziona: presentando in via telematica la dichiarazione; versando 75 ( 25 x n. 3 dichiarazioni) a titolo di sanzione ridotta con il mod. F24, utilizzando il codice tributo OMESSA PRESENTAZIONE DEL MODELLO F24 A ZERO La mancata presentazione del mod. F24 a zero è sanzionata in misura variabile da 51 a 154. Il relativo ravvedimento operoso va effettuato, ai sensi dell art. 13, c. 1, lett. b), D.Lgs. 472/1997, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all anno in cui è commessa la violazione. Il ravvedimento si perfeziona: presentando il mod. F24 non presentato e versando contestualmente la sanzione ridotta CF RIPRODUZIONE VIETATA Pag. 4 di 6
5 VIOLAZIONE Mod. F24 a zero presentato entro 5 giorni Mod. F24 a zero presentato oltre 5 giorni dell anno in cui è commessa la violazione MINIMA VECCHIA NUOVA Esempio 4 La società Barca Srl non ha presentato, entro il , il mod. F24 a zero nel quale era evidenziata la compensazione del credito IVA 2010 con un debito per contributi INPS pari a La società perfeziona il ravvedimento il effettuando i seguenti adempimenti: presentazione del mod. F24 precedentemente omesso; versamento con mod. F24 della sanzione ridotta pari a 19, utilizzando il codice tributo ALTRE RICORRENTI FATTISPECIE Proponiamo di seguito un breve riepilogo delle più ricorrenti ipotesi di ravvedimento in azienda. DICHIARAZIONE DI INTENTO Ai sensi dell art. 7, c. 4-bis, D.Lgs. 471/1997, la comunicazione omessa, incompleta o inesatta è punita con una sanzione amministrativa dal 100% al 200% dell imposta non applicata, relativa alle cessioni fatte senza IVA contenute nelle dichiarazioni di intento riepilogate nella comunicazione non inviata o erroneamente indicate nella stessa. Tuttavia, se non sono state effettuate cessioni senza addebito d imposta, la sanzione va da un minimo di 258 a un massimo di La violazione può essere regolarizzata mediante il ravvedimento operoso, in particolare: in presenza di operazioni attive effettuate senza applicazione dell IVA, la sanzione è ridotta a 1/8 dell IVA dovuta sulle forniture fatte agli esportatori indicati nella comunicazione irregolarmente inviata; in assenza di operazioni attive effettuate senza applicazione dell IVA, la sanzione è pari ad 1/8 di 258, ossia 32 per ciascun modello di comunicazione irregolarmente trasmesso. In caso di situazioni miste, ad esempio, modello di comunicazione tardivamente presentato e contenente i dati di 8 esportatori di cui per 3 di essi sono già state poste in essere cessioni di beni o prestazioni di servizi e per gli altri 5 non è stata effettuata alcuna operazione attiva, si ritiene che debba essere applicata la sola sanzione di 1/8 del 100% dell IVA che si sarebbe dovuta applicare alle fatture emesse sui tre esportatori in ipotesi di cessione non in sospensione di imposta. La regolarizzazione va effettuata entro un anno dalla commissione delle violazioni presentando telematicamente la comunicazione omessa (o quella corretta) e versando le relative sanzioni. OMESSA O TARDIVA PRESENTAZIONE ELENCHI INTRASTAT L'omessa o tardiva presentazione degli elenchi è punita con la sanzione amministrativa da 516 a per ciascuno elenco, ridotta alla metà in caso di presentazione nel termine di 30 giorni dalla richiesta inviata dagli Uffici CF RIPRODUZIONE VIETATA Pag. 5 di 6
6 In caso di ravvedimento ex art. 13, c. 1, lett. b), D.Lgs. 472/1997, la sanzione è pari a 64 (precedentemente 51), cioè ad 1/8 del minimo. Il ravvedimento va effettuato entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all anno in cui è stata commessa la violazione. VIOLAZIONE Omessa o tardiva presentazione IVA dell anno in cui è commessa la violazione MINIMA VECCHIA NUOVA OMESSA O IRREGOLARE PRESENTAZIONE COMUNICAZIONE BLACK LIST L art. 1, DL 40/2010, prevede che l omessa presentazione della comunicazione black list o l invio con dati incompleti o non veritieri, è punito con la sanzione amministrativa da 516 a (ossia il doppio di quanto previsto dall art. 11, c. 1, D.Lgs. 471/1997) per ciascuna comunicazione. La CM 53/E/2010 ha confermato che la violazione può essere regolarizzata con il ravvedimento operoso ex art. 13, c. 1, lett. b), D.Lgs. 472/1997, versando la sanzione ridotta di 64 (precedentemente 51). Anche in questa ipotesi, il ravvedimento va effettuato entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all anno in cui è stata commessa la violazione. VIOLAZIONE Omessa o tardiva presentazione IVA dell anno in cui è commessa la violazione MINIMA VECCHIA NUOVA BREVI CONCLUSIONI Nonostante l aumento delle sanzioni applicabili, il ravvedimento rimane ancora la modalità più economica per regolarizzare gli omessi versamenti dei tributi (la sanzione per l avviso bonario resta, infatti, fissata al 10%). Inoltre, in caso di omesso o insufficiente versamento, il ravvedimento lungo resta ancora assai più conveniente del ravvedimento nei 30 giorni, visto che tra le due forme di ravvedimento c è soltanto uno 0,75% di differenza (in termini di sanzioni) a fronte di una differenza temporale di pagamento spesso di molti mesi (al tasso di interesse annuo dell 1,5%). E chiaro, però, che in attesa del ravvedimento lungo si potrebbe incorrere in ispezioni e verifiche che renderebbero non più praticabile questa forma di regolarizzazione CF RIPRODUZIONE VIETATA Pag. 6 di 6
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