LA COMUNICAZIONE CLIENTI-FORNITORI ED I CASI PARTICOLARI DI COMPILAZIONE

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1 INFORMATIVA N OTTOBRE 2013 ADEMPIMENTI LA COMUNICAZIONE CLIENTI-FORNITORI ED I CASI PARTICOLARI DI COMPILAZIONE Art. 21, DL n. 78/2010 Provvedimento Agenzia Entrate , n Informative SEAC , n. 219 e , n. 250 L Agenzia delle Entrate, come noto, ha reso disponibile il modello definitivo utilizzabile per la comunicazione clienti-fornitori (c.d. spesometro), denominato Modello di comunicazione polivalente. Con la presente Informativa, dopo aver evidenziato le esclusioni soggettive ed oggettive, si analizzano i Casi particolari di compilazione della comunicazione desumibili dalle istruzioni del suddetto modello. Inoltre si evidenziano i chiarimenti forniti in occasione del precedente adempimento che dovrebbero essere applicabili ancorché non richiamati espressamente nelle suddette istruzioni.

2 IF n pagina 2 di 5 Come noto, l art. 21, DL n. 78/2010, ha introdotto l obbligo di comunicare telematicamente all Agenzia delle Entrate le cessioni/acquisti di beni e le prestazioni di servizi rese/ricevute rilevanti ai fini IVA. Per effetto dell art. 2, comma 6, DL n. 16/2012, a decorrere dal 2012, la comunicazione in esame interessa le operazioni per le quali: è previsto l obbligo di emissione della fattura, indipendentemente dal relativo ammontare; non è previsto l obbligo di emissione della fattura, di ammontare pari o superiore a (al lordo IVA). Con il Provvedimento , n , l Agenzia delle Entrate ha definito le modalità tecniche e i termini di presentazione della comunicazione in esame. A regime (2013 e successivi) la comunicazione va effettuata entro: il 10.4 dell anno successivo per i soggetti mensili; il 20.4 dell anno successivo per gli altri soggetti. Va evidenziato che alla data attuale non risulta (ancora) ufficializzata la proroga richiesta dalle Associazioni di categoria. Per il 2012, la comunicazione clienti-fornitori va quindi presentata entro il: per i soggetti mensili; per tutti gli altri soggetti. Recentemente l Agenzia ha reso disponibile il nuovo modello utilizzabile ai predetti fini ora denominato Modello di comunicazione polivalente, fornendo altresì le istruzioni per la relativa compilazione (Informativa SEAC , n. 250). ESCLUSIONI SOGGETTIVE Sono esonerati espressamente dall obbligo in esame i contribuenti minimi nonché gli Enti pubblici in relazione alle operazioni effettuate / ricevute nell ambito dell attività istituzionale. L esonero dovrebbe riguardare anche gli enti non commerciali per i quali in precedenza l Agenzia delle Entrate nella Circolare , n. 24/E ha precisato che l adempimento interessa esclusivamente le operazioni effettuate nell esercizio di attività commerciali. ESCLUSIONI OGGETTIVE Sono escluse dall'obbligo di comunicazione le operazioni già monitorate dall Amministrazione finanziaria. In particolare, non sono oggetto di comunicazione le seguenti operazioni: importazioni; esportazioni ex art. 8, comma 1, lett. a) e b), DPR n. 633/72; operazioni che costituiscono oggetto di comunicazione all'anagrafe Tributaria ex art. 7, DPR n. 605/73 o di altre norme che stabiliscono tale comunicazione come, in particolare: - le operazioni intraue già acquisite attraverso i modd. Intra; - le operazioni di importo pari o superiore a 3.600, effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi IVA, non documentate da fattura, il cui pagamento è avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate; operazioni finanziarie esenti IVA ex art. 10, DPR n. 633/72. FATTURE EMESSE A RICHIESTA DEL CLIENTE Come previsto espressamente dal citato Provvedimento n , per i soggetti che rilasciano la fattura a seguito di richiesta del cliente, l emissione della stessa determina comunque l obbligo di comunicare l operazione, a prescindere dall importo. La stessa Agenzia, per motivi di semplificazione, ha previsto che: i commercianti al minuto e soggetti assimilati (alberghi, ristoranti, ecc.);

3 IF n pagina 3 di 5 le agenzie di viaggio; per il 2012 e 2013, possono comunicare soltanto le fatture di importo pari a superiore a 3.600, al lordo dell IVA. CASI PARTICOLARI Costi promiscui attività separate Passaggi interni attività separate Autotrasportatori Uscita regime dei minimi in corso d anno Corrispettivi SNAI Corrispettivi ASL Autofatture cessioni gratuite Fatture cointestate Fatture ricevute da contribuenti minimi In presenza di contabilità separate, ex art. 36, DPR n. 633/72, la fattura del fornitore contenente costi / spese promiscue può essere comunicata unitariamente, al netto di eventuali voci fuori campo IVA, ancorché la stessa sia stata oggetto di 2 distinte annotazioni. Le operazioni relative a passaggi interni di beni tra attività separate ex art. 36, DPR n. 633/72, sono escluse dall'obbligo di comunicazione. Per gli autotrasportatori (iscritti all Albo), che ai sensi dell art. 74, comma 4, DPR n. 633/72 possono annotare le fatture emesse entro il trimestre successivo a quello di emissione, la comunicazione in esame va effettuata con riferimento alla registrazione delle stesse. Non è possibile usufruire dell esonero dalla comunicazione in esame qualora il regime dei minimi venga meno in corso d anno. In tal caso il contribuente è obbligato alla comunicazione per le operazioni effettuate a decorrere dalla data in cui vengono meno i requisiti per l applicazione del regime semplificato. La comunicazione, quindi, va effettuata in corso d anno soltanto nel caso di superamento del limite di ricavi / compensi pari a In tutte le altre ipotesi di uscita dal regime dei minimi l obbligo di comunicazione decorre dall anno successivo. Sono considerati rilevanti e pertanto sono oggetto di comunicazione le seguenti operazioni: corrispettivi scaturenti dagli estratti conto quindicinali SNAI al gestore degli apparecchi da intrattenimento ex art.110, comma 7, TULPS; fatture emesse al gestore degli apparecchi da parte del pubblico esercizio; corrispettivi delle singole giocate al Lotto effettuate da privati (di importo pari o superiore a 3.600). Vanno comunicati i corrispettivi delle farmacie riferiti all incasso delle distinte riepilogative ASL. Vanno comunicate le cessioni gratuite di beni rientranti nell attività dell impresa, documentate da autofattura. Per tali operazioni va indicata la partita IVA del cedente. La fattura cointesta va comunicata con riferimento ad ognuno dei cointestatari. Va comunicata la fattura ricevuta da un contribuente minimo ancorché la stessa, come noto, non evidenzia l IVA. L operazione infatti è da considerare comunque rilevante e quindi soggetta a registrazione ai fini IVA, ed è pertanto da comprendere nella comunicazione.

4 IF n pagina 4 di 5 Leasing e noleggio Cessioni beni usati e regime del margine Servizi accessori a import / export Carte carburante Vendite per corrispondenza In presenza di contratti leasing / noleggio: il prestatore (società di leasing / noleggio), limitatamente alle fatture relative a tali operazioni è esonerato dalla comunicazione in esame. Ciò al fine di evitare una duplicazione degli adempimenti già oggetto della specifica comunicazione ex Provvedimento ; l utilizzatore, è obbligato alla comunicazione. Le operazioni rientranti nel regime IVA dei beni usati ex DL n. 41/95, non documentate da fattura, sono oggetto di comunicazione solo se di importo pari o superiore a Le prestazioni accessorie ad un importazione / esportazione (ad esempio, servizi di spedizione e trasporto) ex art. 9, DPR n. 633/72, vanno indicate al netto degli importi esclusi (ad esempio, diritti doganali). Qualora gli acquisti di carburanti siano certificati tramite la carta carburante è necessario comunicare il relativo importo complessivo utilizzando la modalità prevista per il documento riepilogativo. Gli acquisti di carburanti effettuati esclusivamente con carte di credito, per i quali non sussiste l obbligo di tenere la carta carburante, non vanno comunicati in virtù dell obbligo di comunicazione in capo agli operatori finanziari. Tali operazioni seguono le modalità di comunicazione previste per le vendite ordinarie. Di conseguenza in caso di: emissione della fattura, la vendita va comunicata a prescindere dall importo; non emissione della fattura, la vendita va comunicata solo se di importo pari o superiore a Di seguito si riportano alcuni chiarimenti forniti dall Agenzia delle Entrate nei Documenti e nonché nella Circolare , n. 25/E in relazione alla comunicazione effettuata nel 2012, non richiamati nelle attuali istruzioni, da ritenersi comunque applicabili anche alla nuova comunicazione. Dispensa adempimenti IVA operazioni esenti Operazioni con applicazione del reverse charge Compravendita di immobili I soggetti esonerati dagli adempimenti IVA per le operazioni esenti ex art. 36-bis, DPR n. 633/72 sono tenuti alla presentazione della comunicazione in esame. L obbligo riguarda tutte le operazioni rese/ricevute da tali soggetti a prescindere dall emissione della fattura, comprese le operazioni esenti per le quali opera l esonero ex art. 36-bis. Sono oggetto di comunicazione le operazioni assoggettate al reverse charge ex artt. 17, commi 5 e 6, e 74, commi 7 e 8, DPR n. 633/72 (ad esempio, cessioni di oro, subappalti in edilizia, ecc.) nelle quali l imposta non è indicata in fattura in quanto assolta dall acquirente / committente. Quest ultimo, in particolare, nel quadro FR dovrà barrare l apposita casella 6 Op. in reverse charge. Sono escluse dalla comunicazione le fatture d acconto e saldo emesse da un impresa edile relative alla cessione di immobili il cui contratto di compravendita è registrato nel medesimo anno. Se le fatture relative agli acconti sono annotate nell anno precedente a quello in cui avviene la registrazione della compravendita queste sono da comunicare.

5 IF n pagina 5 di 5 Operazioni ex art. 74, comma 1, DPR n. 633/72 Operazioni ex art. 7, DPR n. 605/73 Cessione beni usati e regime del margine Le operazioni di cui all art. 74, comma 1, DPR n. 633/72, quali ad esempio quelle relative al commercio di sali e tabacchi, di fiammiferi, telefonia pubblica e vendita di documenti di viaggio per trasporto pubblico, registrate quali operazioni fuori campo IVA, sono escluse dall obbligo della comunicazione. Sono escluse dall obbligo in esame le operazioni che hanno costituito oggetto di comunicazione all Anagrafe Tributaria ex art. 7, DPR n. 605/73. L esclusione non riguarda solo i soggetti che hanno posto in essere le operazioni, ma interessa anche i soggetti che hanno ricevuto le prestazioni o acquistato i servizi per la quasi totalità delle comunicazioni all Anagrafe Tributaria, tra le quali, rientrano, a titolo esemplificativo, i contratti di assicurazione, le utenze elettriche, idriche e del gas, i contratti di locazione e compravendita, le operazioni già riportate nei modd. Intra. Fanno eccezione le operazioni relative ai contratti di leasing / noleggio / locazione in qualità di utilizzatori, per la natura soggettiva dell esonero. Per le operazioni rientranti nel regime IVA dei beni usati ex DL n. 41/95, non documentate da fattura, va comunicato l intero corrispettivo, se di importo pari o superiore al limite di indipendentemente dal metodo di calcolo del margine (analitico, forfetario o globale). MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELLA COMUNICAZIONE Si rammenta che la comunicazione può essere compilata utilizzando 2 modalità (alternative), ossia: analitica; aggregata. La scelta della modalità vincola l intero contenuto della comunicazione, anche in caso di invio sostitutivo. Non è consentito utilizzare la modalità aggregata per la comunicazione relativa a: acquisti da operatori economici di San Marino; acquisti/cessioni da e verso produttori agricoli esonerati ex art. 34, comma 6, DPR n. 633/72; acquisti di beni/prestazioni di servizi legate al turismo.

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