Circolare Tax n. 1/2017 LE PRINCIPALI NOVITA DELLA DICHIARAZIONE IVA Milano, 07 febbraio 2017

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1 Circolare Tax n. 1/2017 LE PRINCIPALI NOVITA DELLA DICHIARAZIONE IVA 2017 Milano, 07 febbraio 2017 Piazza San Sepolcro n Milano Telefono: Telefax: Web:

2 1. PREMESSA I soggetti passivi IVA, salvo specifiche eccezioni, sono tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale IVA riferita al 2016 entro il 28 febbraio 2017 in forma autonoma 1. Infatti, a decorrere dal 2017, con riferimento all anno d imposta 2016: non è più prevista la possibilità di presentare la dichiarazione annuale IVA in forma unificata con la dichiarazione dei redditi, entro il termine del 30 settembre; è stato abolito l obbligo di presentazione della comunicazione annuale dati IVA PRINCIPALI NOVITA DEL MODELLO IVA 2017 Le principali novità del modello IVA 2017, relativo al 2016, rispetto al precedente, riguardano: la previsione di uno specifico quadro ove riportare l eccedenza di credito IVA emergente da una o più dichiarazioni integrative a favore del contribuente, presentate oltre il termine di presentazione della dichiarazione successiva; la previsione di appositi righi per le operazioni, attive e passive, con aliquota IVA del 5% introdotte dal 2016; l inclusione, tra le operazioni in reverse charge, delle cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop; la possibilità di richiedere il credito IVA a rimborso nei limiti di ,00 euro (prima ,00 euro), senza obbligo di: apporre il visto di conformità, né di rendere la prevista dichiarazione sostitutiva di atto notorio; prestare la garanzia patrimoniale, ove richiesta; la possibilità per gli enti o società controllanti di optare per il regime dell IVA di gruppo nell ambito della dichiarazione annuale IVA (e non più, in via separata, con l apposito modello IVA 26 ). 2.1 Dichiarazioni integrative Per effetto del nuovo co. 6-bis dell art. 8 del DPR 322/98, inserito dall art. 5 del DL 193/2016 conv. L. 225/2016, le dichiarazioni IVA possono essere integrate, mediante la presentazione di una successiva dichiarazione: per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d imposta, ovvero di una maggiore o di una minore eccedenza detraibile; utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d imposta cui si riferisce la dichiarazione; entro i termini per la decadenza del potere di accertamento, stabiliti dall art. 57 del DPR 633/72; salva l applicazione delle sanzioni e ferma restando la possibilità di ravvedimento operoso ai sensi dell art. 13 del DLgs. 472/97. 1 L art. 4 co. 4 lett. c) del DL n. 193, conv. L n. 225), ha modificato l art. 8 co. 1 del DPR 322/98, in relazione ai termini di presentazione della dichiarazione annuale IVA, da inviare necessariamente in forma autonoma. 2 L art. 8-bis del DPR 322/98, recante l obbligo di effettuare la comunicazione dati IVA entro il mese di febbraio di ciascun anno, con riferimento all anno d imposta precedente, è stato infatti abrogato a decorrere dal periodo d imposta 2016, per effetto dell art. 1 co. 641 della L n. 190 (legge di stabilità 2015), come modificato dall art. 10 co. 8-bis del DL n. 192, conv. L n

3 Viene quindi prevista una disciplina uniforme: sia per le dichiarazioni integrative a favore del fisco ; sia per quelle a favore del contribuente. In base alla nuova disciplina, non è quindi più necessario distinguere se la dichiarazione integrativa IVA è a favore del contribuente o a favore del fisco, con la conseguenza che, dal frontespizio, è stata eliminata l apposita casella da barrare in caso di dichiarazione integrativa a favore del contribuente Credito IVA derivante dalla dichiarazione integrativa a favore del contribuente Ai sensi del nuovo co. 6-quater dell art. 8 del DPR 322/98, inserito dall art. 5 del DL 193/2016 conv. L. 225/2016, il credito derivante dal minore debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa IVA a favore del contribuente, trasmessa oltre il termine di presentazione della dichiarazione successiva, deve essere indicato nella dichiarazione relativa al periodo d imposta in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa. Nel modello IVA 2017 è stato quindi inserito il nuovo quadro VN, per i soggetti che hanno presentato, nel corso del 2016, una o più dichiarazioni integrative a proprio favore, oltre il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d imposta successivo a quello cui si riferisce ciascuna dichiarazione integrativa. Pertanto, un soggetto passivo che abbia presentato, nel corso del 2016, una dichiarazione integrativa a proprio favore dovrà evidenziare nel nuovo quadro VN: l anno a cui si riferisce la dichiarazione integrativa presentata; l importo del credito, derivante dal minor debito o dalla maggiore eccedenza IVA detraibile, risultante dalla dichiarazione integrativa presentata e non chiesto a rimborso nella stessa Liquidazione dell imposta della dichiarazione IVA relativa al 2016 In conseguenza della nuova disciplina delle dichiarazioni integrative, è stato inoltre introdotto il rigo VL11 per indicare il credito derivante dal minor debito o dalla maggiore eccedenza detraibile risultante dalle dichiarazioni integrative a favore del contribuente, presentate nel 2016 ai sensi del nuovo art. 8 co. 6-quater del DPR 322/98. Nel rigo VL11 campo 1 dovrà essere riportato il totale degli importi a credito risultanti dalla colonna 3 Maggior credito dei diversi righi del quadro VN (fatta eccezione per gli importi per i quali è stata barrata, nel quadro VN, la colonna 2 Gruppo ). Le istruzioni alla dichiarazione IVA 2017 stabiliscono che l importo indicato nel rigo VL11 campo 1 concorre alla determinazione del saldo IVA per il 2016: a debito (righi VL32 e VL38); ovvero a credito (righi VL33 e VL39). Anche in caso di dichiarazione integrativa IVA a favore del contribuente presentata oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d imposta successivo, viene quindi prevista la compensazione interna del credito che ne deriva nell ambito della dichiarazione IVA relativa al periodo d imposta in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa Compensazione orizzontale per il credito derivante da dichiarazione integrativa a favore del contribuente Ai sensi del suddetto art. 8 co. 6-quater del DPR 322/98, il credito relativo alla dichiarazione integrativa IVA a favore del contribuente presentata oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d imposta successivo, per la quota non chiesta a rimborso nella dichiarazione integrativa stessa, può essere utilizzato: 3

4 in compensazione nel modello F24 ai sensi dell art. 17 del DLgs. 241/97 (c.d. compensazione orizzontale ); per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa. Rimangono ferme le limitazioni di cui all art. 10 del DL 78/2009 in merito alla compensazione orizzontale del credito annuale IVA mediante il modello F24, vale a dire: con riferimento ai crediti IVA di importo superiore a 5.000,00 euro annui, la compensazione è ammessa solo a decorrere dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale; l obbligo, per i soggetti che effettuano la compensazione di crediti IVA superiori a 5.000,00 euro annui, di utilizzare per la presentazione dei modelli F24, in cui è esposta la compensazione del credito IVA, esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline); qualora la compensazione abbia ad oggetto crediti di importo superiore a Euro annui, l obbligo di presentare la dichiarazione munita del visto di conformità rilasciato da parte di un soggetto abilitato (o della sottoscrizione da parte dell organo di controllo). 2.2 Aliquota iva del 5% Nel quadro VE, relativo alle operazioni attive, è stato inserito un nuovo rigo (VE21) dove indicare le operazioni attive con aliquota IVA del 5%. Trattasi delle operazioni indicate dai numeri 1) e 1-bis) della Tabella A, parte II-bis, allegata al DPR 633/72, ossia: le prestazioni socio-sanitarie e assistenziali di cui ai numeri 18), 19), 20), 21) e 27-ter) dell art. 10 del DPR 633/72, rese dalle cooperative sociali o da loro consorzi nei confronti di soggetti svantaggiati 3 ; le cessioni di basilico, rosmarino e salvia freschi, origano a rametti o sgranato, destinati all alimentazione, nonché le cessioni di piante allo stato vegetativo di basilico, rosmarino e salvia (per le cessioni effettuate a decorrere dal ) 4. Analogamente, nel quadro VF, relativo alle operazioni passive, è stato inserito un nuovo rigo (VF3), ove riportare le operazioni passive con aliquota del 5%. 2.3 Novità in materia di reverse charge Nel rigo VE35, campo 7, sono ricomprese le cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop, per le quali è stato implementato il reverse charge a decorrere dalle operazioni effettuate dal , ai sensi dell art. 17 co. 6 lett. c) del DPR 633/72 5. Dette operazioni si aggiungono alle cessioni di dispositivi a circuito integrato (microprocessori e unità centrali di elaborazione), già computate nel rigo VE35 campo 7. Conseguentemente, il rigo VJ16 è stato ridenominato Acquisti di prodotti elettronici per l esposizione specifica degli acquisti in reverse charge di console da gioco, tablet PC e laptop, oltre che di dispositivi a circuito integrato quali microprocessori e unità centrali di elaborazione. 3 Art. 1 co. 960 lett. c) e 963 della L n Art. 21 co. 1 lett. b) della L n Come modificata dal DLgs n

5 2.4 Novità in materia di rimborsi Nuovo limite di Euro per l esecuzione dei rimborsi IVA senza visto di conformità o garanzia In merito alle modalità di erogazione dei rimborsi IVA, l art. 38-bis co. 3 e 4 del DPR 633/72 è stato modificato dall art. 7-quater co. 32 del DL 193/2016 conv. L. 225/2016. Nella nuova formulazione, applicabile già a decorrere dalle richieste di rimborso annuale relative all anno 2016, l art. 38-bis del DPR 633/72 prevede: l innalzamento da Euro a Euro dell ammontare dei rimborsi eseguibili senza prestazione di garanzia e senza ulteriori adempimenti; la possibilità di ottenere i rimborsi di importo superiore a Euro senza prestazione della garanzia patrimoniale, presentando la dichiarazione annuale munita del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa da parte dell organo di controllo e una dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà attestante la sussistenza di determinati requisiti patrimoniali; l obbligo di prestare la garanzia per i rimborsi superiori a Euro solo al ricorrere di specifiche ipotesi, indicate dall art. 38-bis co. 4 del DPR 633/72. Si evidenzia che, secondo quanto indicato nella circ. Agenzia delle Entrate n. 32 (par ), l apposizione del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa è unica e ha effetto sia per le compensazioni che per i rimborsi, fermo restando che: per i rimborsi è richiesta anche la dichiarazione sostitutiva di atto notorio; come descritto, a seguito delle modifiche apportate dal DL 193/2016, il limite per i rimborsi è stato elevato a Euro , mentre quello per le compensazioni è rimasto a ,00 euro. Inoltre, la stessa circ. Agenzia delle Entrate n. 32 (par ) ha chiarito che l apposizione del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa è in ogni caso correlata all utilizzo e non all ammontare complessivo del credito. Ne consegue che la soglia di Euro o Euro deve essere calcolata separatamente per le compensazioni e per i rimborsi. Ad esempio, qualora l importo del credito IVA annuale sia pari a Euro e l ammontare richiesto in compensazione e quello richiesto a rimborso siano rispettivamente di Euro e di Euro , non è necessario apporre il visto di conformità sulla dichiarazione né ai fini dell utilizzo in compensazione, n ai fini del rimborso annuale, poiché in entrambi i casi non si supera né la soglia di Euro ,00 (prevista per il visto di conformità) né di Euro (prevista per il rimborso annuale) Erogazione prioritaria Nel rigo VX4, casella 4, relativo all erogazione dei rimborsi IVA in via prioritaria, è stato previsto un nuovo codice (codice 8 ) per i soggetti che hanno effettuato in via prevalente, nel 2016, prestazioni di servizi nel settore edile in reverse charge ex art. 17 co. 6 lett. a- ter) del DPR 633/72. L erogazione prioritaria del rimborso spetta anche ai soggetti che hanno effettuato operazioni di cui alla lett. a) dello stesso art. 17 co. 6 del DPR 633/72, i quali indicheranno il codice 1 nella casella in questione. 2.5 Novità in materia di IVA DI GRUPPO È stato istituito il nuovo quadro VG, riservato agli enti o società commerciali controllanti che intendono avvalersi, per il 2017, della procedura dell IVA di gruppo di cui all art. 73 co. 3 del DPR 633/72, come sostituito dall art. 1 co. 27 della L n. 232 (legge di bilancio 2017), e al DM L adesione al regime dell IVA di gruppo per il 2016 e per gli anni precedenti doveva infatti essere comunicata all Agenzia delle Entrate avvalendosi dello specifico modello IVA 26, 5

6 da trasmettere in via telematica direttamente da parte dell ente o società controllante, o tramite un intermediario abilitato, entro il A seguito delle novità introdotte all art. 73 co. 3 del DPR 633/72, l opzione per la liquidazione IVA di gruppo deve invece essere esercitata dall ente o società controllante nell ambito della dichiarazione IVA presentata nell anno solare a decorrere dal quale si intende applicare il regime, compilando il nuovo quadro VG della dichiarazione IVA La presente Circolare ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere legale e/o fiscale né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una specifica consulenza legale o fiscale. Essa è inviata esclusivamente a soggetti che hanno liberamente fornito i propri dati personali nel corso di rapporti professionali o di incontri, convegni, workshop o simili. I dati personali in questione sono trattati in formato cartaceo o con strumenti automatizzati per finalità strettamente collegate ai rapporti professionali intercorrenti con gli interessati, nonché per finalità informative o divulgative ma non sono comunicati a soggetti terzi, salvo che la comunicazione sia imposta da obblighi di legge o sia strettamente necessaria per lo svolgimento dei rapporti professionali nel corso dei quali i dati sono stati forniti. Il titolare del trattamento dei dati è Lexalia, con sede in Milano, Piazza San Sepolcro n. 1, Il trattamento dei dati ha luogo presso la sede di Lexalia, a curato dei soli dipendenti, collaboratori e professionisti di Lexalia. Qualora Lei avesse ricevuto la presente Circolare per errore, oppure desiderasse non ricevere più comunicazioni di questo tipo in futuro, potrà comunicarcelo inviando una a info@lexalia.it. In ogni caso, Lei ha il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell esistenza dei suoi dati e di conoscerne il contenuto e l origine, nonché di verificarne l esattezza o chiederne l integrazione o l aggiornamento, ovvero la rettificazione. Lei ha inoltre il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Le richieste di cui sopra vanno rivolte via fax o a Lexalia, al numero oppure info@lexalia.it. 6

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