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1 AREA COORDINAMENTO Ufficio Rapporti Finanziari Via Salandra, Roma Tel Fax Prot. N. ACIU (CITARE NELLA RISPOSTA) Roma li Al Organismo Pagatore AGEA Via Palestro, ROMA AVEPA Via N. Tommaseo, PADOVA AGREA Largo Caduti del Lavoro, BOLOGNA Organismo pagatore della Regione Lombardia Direzione Generale Agricoltura Piazza Città di Lombardia, MILANO ARTEA Via San Donato, 42/ FIRENZE ARPEA Via Bogino, Torino APPAG Trento Via G.B. Trener, Trento OPPAB Via Crispi, Bolzano ARCEA Via E.Molè Catanzaro Centro Assistenza Agricola Coldiretti S.r.l. Via XXIV Maggio, ROMA

2 Al Al Al Al Al Al C.A.A. Confagricoltura S.r.l. Corso Vittorio Emanuele II, ROMA C.A.A. CIA S.r.l. Lungotevere Michelangelo, ROMA CAA Copagri S.r.l. Via Calabria, ROMA Coordinamento CAAGCI Via A.Bargoni, ROMA Coordinamento CAALPA Via L.Serra, Roma Coordinamento CAA AIPO Via Alberico II, ROMA E p.c. Al Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Dip.to delle Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale - Dir. Gen. delle politiche internazionali e dell Unione europea Via XX Settembre ROMA Alla A Regione Puglia Assessorato alle risorse agroalimentari Coordinamento Commissione Politiche agricole Lungomare N. Sauro, 45/ BARI SIN S.p.A. Via Salandra, ROMA 2

3 OGGETTO: SOSTEGNO PER SPECIFICHE ATTIVITÀ AGRICOLE CHE APPORTANO BENEFICI AMBIENTALI AGGIUNTIVI - ART. 68 DEL REG. (CE) N. 73/2009 E DM 29 LUGLIO 2009 CHIARIMENTI E PRECISAZIONI SOMMARIO 1. Avvicendamento biennale (Art. 10 DM 29 luglio 2009 e s.m.i.) Novità domanda unica Precisazioni e chiarimenti Verifica delle rotazioni, individuazione della superficie ammissibile e dei recuperi da effettuare Primo biennio I anno II anno Secondo biennio: Appezzamenti dichiarati nell anno II del primo biennio per la seconda volta III anno IV anno Esempi Esempio Esempio

4 Con la presente circolare vengono forniti chiarimenti e precisazioni riguardanti l applicazione della misura in oggetto indicata. 1. Avvicendamento biennale (Art. 10 DM 29 luglio 2009 e s.m.i.) Possono accedere al pagamento del sostegno in questione gli agricoltori che attuano tecniche di avvicendamento biennale nel rispetto dei requisiti e delle condizioni di cui all'art. 39, paragrafo 3, del Reg. (CE) n.1698/2005. La misura dell avvicendamento è consentita nelle regioni indicate nell allegato V al DM 29 luglio 2009, a condizione che il ciclo di rotazione preveda la coltivazione nella medesima superficie di: Cereali autunno-vernini: frumento duro, frumento tenero, orzo, avena, segale, triticale, farro; Miglioratrici: pisello, fava, favino, favetta, lupino, cicerchia, lenticchia, cece, veccia, sulla, foraggere avvicendate ed erbai con presenza di essenze di leguminose, soia, colza, ravizzone, girasole, barbabietola, maggese vestito. Con riferimento all elenco sopra riportato, per maggese vestito si intende una superficie a seminativo mantenuta a riposo con presenza di una copertura vegetale durante tutto l anno. L agricoltore è tenuto ad effettuare la richiesta di ammissione al sostegno nella domanda unica di pagamento e ad indicare le superfici interessate dall avvicendamento. L importo massimo unitario del sostegno è fissato in 100 euro per ettaro. Il Reg. (CE) n. 1122/2009 stabilisce, nel considerando n. 89, che Nel caso in cui il sostegno specifico di cui all'articolo 68 del Reg. (CE) n. 73/2009 sia concesso a titolo di pagamento per superficie o per animale è opportuno, nella misura del possibile, che si applichino mutatis mutandis le disposizioni relative alle riduzioni ed alle esclusioni applicabili a tali pagamenti. Detto principio è altresì rafforzato dalle disposizioni contenute negli articoli 29 (controlli amministrativi riguardo al sostegno specifico) e 69 (accertamenti relativi al sostegno specifico) del medesimo Regolamento. Inoltre, la circolare AGEA prot. n. DGU del 14 ottobre 2011 e s.m.i. dispone, al paragrafo che Fatti salvi eventuali casi di forza maggiore di cui all art. 75 del Reg. (CE) n. 1122/2009, qualora in uno degli anni del biennio di avvicendamento la superficie dichiarata risulti superiore a quella determinata a seguito di controlli in loco o controlli amministrativi, l importo del sostegno specifico viene calcolato sulla base delle disposizioni di cui agli artt. 57, par. 3, e 58 del Regolamento medesimo. Il mancato rispetto dell obbligo di rotazione delle colture comporta altresì l ineleggibilità all aiuto per l intero periodo biennale ed il conseguente recupero dell aiuto eventualmente già erogato nella campagna precedente. 1.1 Novità domanda unica 2013 A decorrere dalla domanda 2013, ai sensi dell art. 1, lett. d) del DM 10 agosto 2011 n che ha modificato l allegato 6 al DM 29 luglio 2009, per la coltivazione di frumento duro gli agricoltori hanno l obbligo dell utilizzo di semente certificata. Non sono soggetti a tale obbligo gli agricoltori che sulle superfici interessate coltivano frumento duro ai sensi del Reg. (CE) n. 834/2007 relativo alle produzioni biologiche. I produttori richiedenti l aiuto devono utilizzare semente certificata (pre-base, base, I e II riproduzione) di frumento duro ed i quantitativi minimi da utilizzare devono essere corrispondenti all ordinarietà della pratica agronomica e comunque compresi tra 160 e 200 kg per ettaro. 4

5 Inoltre, il produttore deve fornire all Organismo pagatore competente, con le modalità stabilite dal medesimo, la prova dell utilizzo della semente certificata (cartellini varietali, fatture di acquisto), ovvero la documentazione giustificativa dell esenzione da tale obbligo (produzione biologica). 2. Precisazioni e chiarimenti Il sostegno specifico per le attività agricole che apportano benefici ambientali aggiuntivi previsto dall art.10 del DM 29 Luglio 2009 è erogato per un avvicendamento tra cereale e coltura miglioratrice, ad esempio: grano duro favino; grano duro favino grano duro favino; girasole orzo favino grano duro; favino grano tenero soia orzo; Il ristoppio non è consentito. Le colture intercalari non rientrano nell avvicendamento. Ai fini del sostegno specifico si considerano le colture principali coltivate in modo ordinario e per un ciclo colturale completo. Dopo 2 anni di avvicendamento tra cereale e miglioratrice, l agricoltore può non richiedere l aiuto nel terzo anno, interrompendo l avvicendamento. Qualora nel secondo anno non venga richiesto l aiuto per l avvicendamento ma la rotazione delle colture è comunque effettuata, l aiuto erogato nel primo anno non viene recuperato. La verifica è effettuata dagli OP competenti con le modalità definite dai medesimi. In caso di cessione dell azienda, l impegno biennale dell avvicendamento si considera non rispettato e si procede al recupero dell anno precedente salvo che, ai sensi dell art. 82 del Reg. (CE) n. 1122/2009, si verifichino entrambe le seguenti condizioni: - cessione totale dell azienda; - il cessionario presenti domanda di aiuto di avvicendamento continuando la rotazione delle colture iniziata dal cedente. Il cessionario termina, quindi, il biennio iniziato dal cedente. Qualora, invece, il cessionario presenti domanda di avvicendamento senza rispettare la rotazione iniziata dal cedente, per quanto sopra detto, si procede al recupero del primo anno nei confronti del cedente e l anno in questione si considera quale primo anno di un nuovo biennio per il cessionario. Infine, qualora l avvicendamento sia interrotto a causa della perdita delle superfici avvicendate, si procede al recupero del premio pagato per il primo anno, salvo che la perdita delle superfici non sia dovuta a causa di forza maggiore, intendendosi come tale una circostanza anormale, imprevedibile, indipendente dall operatore poiché totalmente fuori dal suo controllo (non rientra nella nozione di forza maggiore il mancato rinnovo del contratto di affitto o di comodato delle superfici). Viene premiato l agricoltore che pratica specifiche attività agricole che apportano benefici ambientali aggiuntivi: la destinazione d uso del prodotto (e quindi la fase di raccolta) non influenza l esito dell avvicendamento. Ad esempio, se un produttore utilizza il cereale autunno vernino (esempio grano tenero) per la produzione di granella secca o se provvede alla raccolta dopo la maturazione lattea per la produzione di foraggi, ai fini dell avvicendamento non vi è alcuna differenza, in quanto la tecnica di coltivazione rimane la medesima. L agricoltore è libero di utilizzare la coltura sia per la produzione di granella che di foraggio. Ovviamente, in tal caso, la coltura rimane come sfruttante; l art. 10 del DM 29 luglio 2009 dispone che i pagamenti annuali supplementari in favore degli agricoltori che attuano tecniche di avvicendamento biennali delle colture siano 5

6 subordinati al rispetto dei requisiti e delle condizioni di cui all'art. 39, paragrafo 3, del Reg. (CE) n. 1698/2005; dopo 2 anni di avvicendamento tra cereale e miglioratrice, l agricoltore che intende richiedere l aiuto sulle medesime superfici non può interrompere l avvicendamento del cereale, come riportato a titolo di esempio nella seguente tabella. avvicendamento primo biennio avvicendamento secondo biennio corretto anno 1 anno 2 anno 3 anno 4 cereale leguminosa cereale leguminosa SI cereale leguminosa leguminosa cereale SI leguminosa cereale leguminosa cereale SI leguminosa cereale cereale leguminosa NO 3. Verifica delle rotazioni, individuazione della superficie ammissibile e dei recuperi da effettuare 3.1 Primo biennio I anno Per ciascun appezzamento dichiarato dall agricoltore nel primo anno è necessario verificare che i requisiti fissati dal DM 20 luglio 2009 e s.m.i. siano rispettati. La superficie risultata ammissibile ai controlli SIGC può essere liquidata ed è la superficie da avvicendare nell anno successivo II anno Nel caso in cui le superfici di ciascun appezzamento dichiarate nel primo anno per le quali l agricoltore si è impegnato ad avvicendare le colture non siano correttamente avvicendate (o non siano state più richieste ad aiuto), è necessario determinare la quantità di superficie non ammissibile per ciascun appezzamento. La superficie non avvicendata rispetto a quella che obbligatoriamente avrebbe dovuto esserlo (impegno del I anno) corrisponde alla superficie non determinata ai fini del calcolo dell esito per il gruppo di colture, salvo il caso in cui l avvicendamento sia stato mantenuto anche in assenza di domanda di aiuto nel secondo anno, come già specificato al precedente paragrafo 2. L importo ottenuto moltiplicando la somma delle superfici non avvicendate per l importo unitario erogato nell anno precedente dovrà essere recuperato dalle somme erogate nel primo anno. Se l agricoltore non intende richiedere l aiuto nell anno successivo (terzo anno) il suo impegno si conclude. Nel caso in cui intenda richiedere nuovamente aiuti e si impegni per un nuovo biennio, la superficie da avvicendare agronomicamente nell anno successivo corrisponde a quella risultata ammissibile ai controlli SIGC. Le superfici dichiarate per la prima volta nel secondo anno di richiesta dell aiuto da parte dell agricoltore dovranno essere considerate, naturalmente, come una nuova richiesta e pagate integralmente dopo i controlli territoriali del SIGC secondo le indicazioni di cui al precedente paragrafo

7 Qualora una superficie risulti in tutto o in parte non ammissibile al SIGC, la superficie determinata ai fini dell aiuto in esame deve essere calcolata come la minore tra la superficie riscontrata al GIS e quella obbligatoriamente avvicendata. 3.2 Secondo biennio: Appezzamenti dichiarati nell anno II del primo biennio per la seconda volta III anno Per ciascun appezzamento richiesto ad aiuto come primo anno di un nuovo biennio e già dichiarato dall agricoltore nel primo biennio è necessario verificare che i requisiti e le condizioni di cui all'art. 39, paragrafo 3, del Reg. (CE) n. 1698/2005 siano rispettati. Di conseguenza, è necessario continuare la verifica della correttezza dell avvicendamento rispetto all anno precedente. Riguardo alle colture, tuttavia, è possibile dichiarare sulla medesima superficie colture miglioratrici sia nel secondo anno del primo biennio che nel primo anno del secondo biennio (vedi tabella riportata al precedente paragrafo 2). Nel caso in cui le superfici non siano correttamente avvicendate è necessario determinare la quantità di superficie non ammissibile per ciascun appezzamento. Per tali superfici: 1. non si effettua alcun recupero rispetto al biennio precedente; 2. la superficie avvicendata ammissibile all aiuto corrisponde alla minore tra quella risultata ammissibile ai controlli SIGC e quella risultata correttamente avvicendata rispetto all anno precedente. In altri termini, se l obbligo di avvicendamento è riferito, ad esempio, ad una superficie pari a 10 ha e dai controlli SIGC si riscontra una superficie di 9,80 ha, è quest ultima (minore tra le due) che viene considerata per l avvicendamento; 3. la superficie da avvicendare obbligatoriamente nell anno successivo corrisponde a quella risultata avvicendata (determinata come indicato qui sopra al punto 2), per la quale l agricoltore ha assunto un impegno biennale IV anno Nel caso in cui le superfici già dichiarate nel III anno (primo anno del secondo biennio) non siano correttamente avvicendate (o non siano state più richieste per l aiuto), per ciascun appezzamento per il quale l agricoltore si è impegnato ad avvicendare le colture è necessario determinare la quantità di superficie non ammissibile. La superficie non avvicendata rispetto a quella che obbligatoriamente avrebbe dovuto esserlo (impegno del III anno) corrisponde alla superficie non determinata ai fini del calcolo dell esito per il gruppo di colture. L importo ottenuto moltiplicando la somma delle superfici non avvicendate per l importo unitario erogato nell anno precedente dovrà essere recuperato dalle somme erogate nel primo anno del secondo biennio. Se l agricoltore non intende richiedere l aiuto nell anno successivo il suo impegno si conclude. Nel caso in cui intenda richiedere nuovamente l aiuto in questione e si impegni per un nuovo biennio, la superficie da avvicendare nell anno successivo corrisponde a quella risultata ammissibile ai controlli SIGC. Le superfici dichiarate per la prima volta nel quarto anno di richiesta dell aiuto da parte dell agricoltore dovranno essere considerate, naturalmente, come una nuova richiesta e pagate 7

8 integralmente dopo i controlli territoriali del SIGC secondo le indicazioni di cui al precedente paragrafo Qualora una superficie risulti in tutto o in parte non ammissibile al SIGC, la superficie determinata ai fini dell aiuto in esame deve essere calcolata come la minore tra la superficie riscontrata al GIS e quella obbligatoriamente avvicendata Esempi Gli esempi di seguito illustrati sono riportati con indicazioni puntuali nelle tabelle allegate alla presente circolare. Le intestazioni di colonna delle tabelle che vengono richiamate sono evidenziate in carattere sottolineato al fine di chiarire meglio i riferimenti Esempio 1 Primo biennio I anno - la prima coltivata a vecce (miglioratrice) per una superficie agricola complessiva pari a quella condotta; - la seconda coltivata a vecce (miglioratrice) per una superficie agricola complessiva inferiore a quella condotta e si impegna ad avvicendare la medesima superficie nell anno successivo. I controlli eseguiti nel SIGC ne verificano l ammissibilità (superficie ammissibile SIGC). L agricoltore dovrà, nell anno successivo, destinare quelle superfici ad una coltivazione autunnovernina per una superficie (di cui obbligatoria) pari a quella che gli è stata riconosciuta ammissibile (superficie da avvicendare anno successivo). II anno - la prima coltivata a vecce (miglioratrice) e grano (autunno-vernino) per una superficie complessiva pari a quella agricola condotta e complessivamente pari a quella dichiarata nell anno I; - la seconda coltivata a grano (autunno-vernino) per una superficie complessiva inferiore a quella agricola condotta e complessivamente pari a quella dichiarata nell anno I, anche se la superficie richiesta in pagamento è inferiore a quella richiesta nell anno I. I controlli eseguiti nel SIGC ne verificano l ammissibilità (superficie ammissibile SIGC). I controlli relativi all avvicendamento, invece, evidenziano il mancato rispetto dell impegno per una porzione della superficie: la prima particella non è stata avvicendata interamente perché viene ripetuta la coltivazione miglioratrice già presente nell anno I. La superficie obbligatoria non avvicendata diviene il riferimento di calcolo per la determinazione dell importo da recuperare rispetto all anno I (importi da recuperare su ha): tale superficie dovrà essere moltiplicata per l importo definitivo dell anno I e portata a recupero. La medesima superficie dovrà essere considerata come superficie non determinata ai fini del calcolo dell esito per gruppo coltura nell anno II. Il secondo anno conclude il biennio per il quale l agricoltore si è impegnato e determina l azzeramento dei suoi obblighi di rotazione (di cui obbligatoria). Può non richiedere il sostegno 8

9 specifico nell anno successivo. Tuttavia, se decide di richiederlo dovrà tenere conto della destinazione produttiva della superficie che gli è stata riconosciuta ammissibile (superficie da avvicendare anno successivo) e continuare la rotazione. Secondo biennio III anno - la prima coltivata a vecce (miglioratrice) e grano (autunno-vernino) per una superficie complessiva inferiore a quella agricola condotta e complessivamente inferiore a quella dichiarata nell anno II; - la seconda coltivata a grano (autunno-vernino) per una superficie complessiva inferiore a quella condotta e complessivamente inferiore a quella dichiarata nell anno II. I controlli eseguiti nel SIGC ne verificano l ammissibilità (superficie ammissibile SIGC). Poiché le particelle erano state dichiarate nel primo biennio è necessario verificare che la rotazione continui ad essere effettuata (superficie da avvicendare anno successivo), anche se non esiste una superficie minima obbligatoria perché gli impegni sono biennali. La prima particella risulta correttamente avvicendata: la superficie a cereali viene occupata da miglioratrici e, per la parte residua, le colture miglioratrici che hanno chiuso il primo biennio possono essere coltivate all inizio del nuovo biennio. La seconda particella è ammissibile, anche se coltivata a grano, in quanto la superficie per la quale ci si impegna è compresa nella superficie agricola condotta e corrisponde a quella non richiesta ad aiuto nell anno II; si tratta di un nuovo impegno (superficie agricola condotta-superficie da avvicendare anno successivo: 6-5=1 ha) e non della prosecuzione dell impegno del primo biennio. L agricoltore dovrà, nell anno successivo, rispettare i suoi obblighi di rotazione (di cui obbligatoria) e comunque tenere conto della destinazione produttiva della superficie che gli è stata riconosciuta ammissibile (superficie da avvicendare anno successivo) e continuare la rotazione (cfr. par I anno). IV anno - la prima coltivata a vecce (miglioratrice) e grano (autunno-vernino) per una superficie complessiva pari a quella condotta e complessivamente superiore a quella dichiarata nell anno III; - la seconda coltivata a grano (autunno-vernino) per una superficie complessiva pari a quella condotta e complessivamente superiore a quella dichiarata nell anno III. I controlli eseguiti nel SIGC ne verificano l ammissibilità (superficie ammissibile SIGC). I controlli relativi all avvicendamento, invece, evidenziano quanto segue: - la prima particella viene avvicendata correttamente per entrambe le colture indicate nell anno III. Tuttavia, la superficie per la quale ci si impegna è superiore a quella dell anno precedente ed è compresa nella superficie condotta, che risulta capiente; si tratta, per la parte eccedente, di un nuovo impegno(cfr. par I anno); - la seconda particella non è stata avvicendata interamente perché viene ripetuta la coltivazione autunno-vernina già presente nell anno III. La superficie obbligatoria non avvicendata diviene il riferimento di calcolo per la determinazione dell importo da recuperare rispetto all anno III (importi da recuperare su ha): tale superficie dovrà essere moltiplicata per l importo definitivo dell anno III e portata a recupero. La medesima superficie dovrà essere considerata come superficie non determinata ai fini del calcolo dell esito per gruppo coltura nell anno IV. Tuttavia, la superficie per la quale ci si impegna è 9

10 superiore a quella dell anno precedente ed è compresa nella superficie condotta, che risulta capiente; si tratta, per la parte eccedente, di un nuovo impegno (cfr. par I anno). La conclusione del biennio (III e IV anno) per il quale l agricoltore si è impegnato determina l azzeramento dei suoi obblighi di rotazione (di cui obbligatoria). Può non richiedere il sostegno specifico nell anno successivo. Tuttavia, se decide di richiederlo dovrà tenere conto della destinazione produttiva della superficie che gli è stata riconosciuta ammissibile (superficie da avvicendare anno successivo) e continuare la rotazione. Per le superfici per le quali risulta impegnato per la prima volta, invece, permane l obbligo di rotazione fino alla conclusione del biennio Esempio 2 Primo biennio I anno - la prima coltivata a vecce (miglioratrice) per una superficie complessiva inferiore a quella agricola condotta; - la seconda coltivata a vecce (miglioratrice) per una superficie complessiva pari a quella agricola condotta e si impegna ad avvicendare la medesima superficie nell anno successivo. I controlli eseguiti nel SIGC ne verificano l ammissibilità (superficie ammissibile SIGC). L agricoltore, nell anno successivo, dovrà destinare quelle superfici ad una coltivazione autunnovernina per una superficie (di cui obbligatoria) pari a quella che gli è stata riconosciuta ammissibile al SIGC (superficie da avvicendare anno successivo). II anno - la prima coltivata a grano (autunno-vernino) per una superficie complessiva inferiore a quella agricola condotta e complessivamente pari a quella dichiarata nell anno I; - la seconda coltivata a grano (autunno-vernino) per una superficie complessiva pari a quella agricola condotta e complessivamente pari a quella dichiarata nell anno I. I controlli eseguiti nel SIGC ne verificano l ammissibilità (superficie ammissibile SIGC). I controlli relativi all avvicendamento evidenziano il rispetto dell impegno. Il secondo anno conclude il biennio per il quale l agricoltore si è impegnato e determina l azzeramento dei suoi obblighi di rotazione (di cui obbligatoria). Può non richiedere il sostegno specifico nell anno successivo. Tuttavia, se decide di richiederlo dovrà tenere conto della destinazione produttiva della superficie che gli è stata riconosciuta ammissibile al SIGC (superficie da avvicendare anno successivo) e continuare la rotazione. Secondo biennio III anno - la prima coltivata a vecce (miglioratrice) e grano (autunno-vernino) per una superficie complessiva pari a quella condotta e complessivamente superiore a quella dichiarata nell anno II; - la seconda coltivata a grano (autunno-vernino) per una superficie complessiva pari a quella agricola condotta e complessivamente superiore a quella dichiarata nell anno II. 10

11 I controlli eseguiti nel SIGC ne verificano l ammissibilità (superficie ammissibile SIGC). Poiché le particelle erano state dichiarate nel primo biennio è necessario verificare che la rotazione continui ad essere effettuata (superficie da avvicendare anno successivo) anche se non esiste una superficie minima obbligatoria perché gli impegni sono biennali. La prima particella risulta: - avvicendata correttamente per quanto riguarda la coltura miglioratrice; - non avvicendata per quanto riguarda la coltura autunno-vernina; - dichiarata per un nuovo impegno a grano: la superficie per la quale ci si impegna è compresa nella superficie condotta e corrisponde a quella non richiesta ad aiuto nell anno II. La superficie non avvicendata NON diviene il riferimento di calcolo per la determinazione dell importo da recuperare rispetto all anno II (importi da recuperare su ha), in quanto la conclusione del primo biennio ha segnato la conclusione dell impegno: tale superficie NON dovrà però essere considerata come superficie non determinata ai fini del calcolo dell esito per gruppo coltura nell anno III (non corrisponde al mancato rispetto di un impegno: si tratta di una richiesta di aiuto non accoglibile in quanto priva dei requisiti necessari). e non si dovrà tenerne conto ai fini della rotazione dell anno IV (superficie da avvicendare anno successivo). La seconda particella risulta: - non avvicendata per quanto riguarda la coltura autunno-vernina; - dichiarata per un nuovo impegno a grano: la superficie per la quale ci si impegna è compresa nella superficie agricola condotta e corrisponde a quella non richiesta ad aiuto nell anno II. La superficie non avvicendata NON diviene il riferimento di calcolo per la determinazione dell importo da recuperare rispetto all anno II (importi da recuperare su ha), in quanto la conclusione del primo biennio ha segnato la conclusione dell impegno: tale superficie NON dovrà essere considerata come superficie non determinata ai fini del calcolo dell esito per gruppo coltura nell anno III (non corrisponde al mancato rispetto di un impegno: si tratta di una richiesta di aiuto non accoglibile in quanto priva dei requisiti necessari) e non si dovrà tenerne conto ai fini della rotazione dell anno IV (superficie da avvicendare anno successivo). L agricoltore dovrà, nell anno successivo, rispettare i suoi obblighi di rotazione (di cui obbligatoria) e e continuare la rotazione. IV anno - la prima coltivata a vecce (miglioratrice) e grano (autunno-vernino) per una superficie complessiva pari a quella agricola condotta e a quella dichiarata nell anno III, ma complessivamente superiore a quella per cui è impegnato ad avvicendare a partire dall anno III; - la seconda coltivata a grano (autunno-vernino) e a vecce (miglioratrice)per una superficie complessiva pari a quella agricola condotta e a quella dichiarata nell anno III, ma complessivamente superiore a quella per cui è impegnato ad avvicendare a partire dall anno III. I controlli eseguiti nel SIGC ne verificano l ammissibilità (superficie ammissibile). I controlli relativi all avvicendamento, invece, evidenziano quanto segue: La prima particella risulta: - avvicendata correttamente per quanto riguarda la coltura miglioratrice dell anno III, seguita da grano; 11

12 - avvicendata correttamente per quanto riguarda la coltura autunno-vernina dell anno III, seguita da vecce per una quantità superiore all impegno dell anno III (di cui obbligatoria).. La quantità eccedente la superficie obbligatoria viene considerata un nuovo impegno anche se già dichiarata nell anno precedente e ritenuta non ammissibile. La seconda particella risulta: - avvicendata correttamente per quanto riguarda la coltura miglioratrice, che segue il grano: la superficie corrisponde alla quantità obbligatoria a seguito dell impegno dell anno III (di cui obbligatoria); - La quantità eccedente la superficie obbligatoria e coltivata a grano viene considerata un nuovo impegno anche se già dichiarata nell anno precedente e ritenuta non ammissibile. La conclusione del biennio (III e IV anno) per il quale l agricoltore si è impegnato determina l azzeramento dei suoi obblighi di rotazione (di cui obbligatoria). Può non richiedere il sostegno specifico nell anno successivo. Tuttavia, se decide di richiederlo, dovrà tenere conto della destinazione produttiva della superficie che gli è stata riconosciuta ammissibile (superficie da avvicendare anno successivo) e continuare la rotazione. IL DIRETTORE DELL AREA COORDINAMENTO Dr. Francesco Martinelli 12

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