CESSIONE DI AZIENZA CONVENGONO
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- Sofia Boscolo
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1 CESSIONE DI AZIENZA L'anno.., il giorno..,del mese di.., in Roma, Via.. I sottoscritti: con il presente atto che sarà conservato a raccolta del Notaio autenticante, CONVENGONO ARTICOLO 1 - Il signor..vende al signor..che acquista, la azienda commerciale sita in.. esercente l'attività di..autorizzata con provvedimento n.. rilasciato dal Comune di..in data.. L'acquisto comprende.. ARTICOLO 2 - Il prezzo convenuto per la cessione è di Euro.., di cui Euro.. costituiscono il corrispettivo dell'avviamento ed Euro.. costituiscono il corrispettivo di tutti gli enti mobili che arredano e 1 / 5
2 corredano l'azienda e che risultano dall'elenco allegato sub. A). Tale prezzo il signor.. dichiara di aver ricevuto e rilascia quietanza di saldo, con dichiarazione espressa di non aver altro a pretendere per la cessione "de quo". Nel prezzo non sono comprese le merci, per le quali a seguito di ricognizione verrà emessa fattura al prezzo di acquisto, oltre I.V.A. ARTICOLO 3 - Il cedente garantisce la piena proprietà, libertà e disponibilità di quanto oggetto del contratto, assicurando che su di essi non gravano privilegi, sequestri e pignoramenti e che le macchine sono funzionanti. ARTICOLO 4 - Il cedente assicura che non vi sono debiti inerenti all'esercizio dell'azienda e che ha adempiuto ad ogni obbligazione di qualsiasi natura, compresi gli oneri tributari, gravanti sull'azienda e comunque ad essa inerenti. Fornisce in merito la più ampia garanzia, rimanendo a suo carico ogni eventuale debito o onere, che risultasse relativo all'azienda sino alla data del presente atto o che dipendesse da omissioni o violazioni compiute prima di tale data o, per sua colpa, anche successive. In merito ad ogni obbligazione di debito ed in riferimento a quanto previsto dall'articolo 2560, 2 comma, si dà atto che il cedente non consegna al cessionario alcun libro contabile obbligatorio. 2 / 5
3 I crediti dell'azienda, maturati sino alla data odierna, rimangono di pertinenza del cedente, che provvederà direttamente alla loro riscossione; il cessionario assume obbligo di versare al cedente senza indugio e senza alcun compenso quanto eventualmente da lui riscosso per crediti dell'azienda maturati o comunque riferiti ad epoca antecedente la data della presente cessione. ARTICOLO 5 - Il cedente assume obbligo per la durata di anni cinque, in riferimento a quanto prescritto dall'art c.c., a non aprire in questo Comune altra azienda, avente oggetto identico a quello dell'azienda con il presente atto ceduta, neppure a mezzo di interposta persona e ad astenersi da ogni attività nell'ambito di questo Comune, che fosse idonea a sviare la clientela dell'azienda ceduta. ARTICOLO 6 - Il signor..cede al signor..il contratto di locazione dell'immobile, ai sensi dell'art. 5 della Legge 27 gennaio 1963 e dell'art. 36 della Legge 27 luglio 1978 n.392, con l'obbligo a suo carico, quale previsto, di dare comunicazione al locatore con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Rimangono fermi e a carico del cessionario gli obblighi, previsti in tale contratto, stipulato il... ARTICOLO 7 - Il cedente assicura che non è in corso alcun contratto di lavoro e conseguentemente non ricorrono in alcun modo le ipotesi, di cui all'art c.c. 3 / 5
4 ARTICOLO 8 - Il cedente presta fin d'ora il suo assenso alla voltura dell'autorizzazione amministrativa, richiesta dalle vigenti leggi per l'esercizio dell'azienda ceduta ed autorizza cessionari ad esperire le pratiche per trasferire la concessione della licenza a favore del cessionari ex art. 33 del D.M. 28 aprile 1976; a tal fine assume espressamente l'obbligo di intervenire, se richiesto, presso gli uffici competenti e di prestare ogni necessaria collaborazione sia ai fini di quanto previsto da questo articolo, sia ai fini di quanto previsto al precedente articolo 8, sia ai fini del subentro del cessionario in ogni contratto di utenza (acqua, telefono, luce, noleggio macchine, contratti di assicurazione, ecc.). ARTICOLO 9 - La presente cessione è subordinata alla concessione del rinnovo della licenza amministrativa, prescritta per l'esercizio dell'azienda e di cui all'articolo precedente e si intenderà risolta nella ipotesi, in cui per causa non dipendente dalla volontà delle parti, venissero a mancare o non fossero concesse le previste autorizzazioni. ARTICOLO 10 - Il cessionario è immesso nel possesso della azienda a partire dalla data odierna. ARTICOLO 11 - La spese del presente atto ed ogni altra conseguenziale sono a carico del cessionario. ARTICOLO 12 - Per ogni controversia è fissata inderogabilmente la competenza del Foro di Roma. 4 / 5
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