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1 PROPOSTA DI LEGGE I COPIA REGIONE CALABRIA GIUNTA REGIONALE 1 I delle deliberarioni l Estratto del processo verbale della seduta del OGGETTO: Proposta di Legge per l'istituzione dell' Enoteca Regionale "Casa dei Vini di Calabria" , COMMISSIONE CONCILIARE Inviata al Dipartimento Agricoltura * ~ - - ~ ' T, ~ - T T ~, ~ ~ ~ ~ ~ ~ - ~ ~ ~ Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano: Inviata al Consiglio Regionale Inviata alla Corte dei Conti. Assiste il Dirigente Generale Francesco Zoccali. f ( Delibera N del 1 I1 Dirigente di Settore Bilancio STANZIAMENTO VARIAZIONI + O - TOTALE IMPEGNI ASSUNTI DISPONIBILITÀ IMPORTO PRESENTE IMPEGNO IMPEGNO N. DEL. IL DIRETTORE DI RAGIONE Dr.ssa Rosaria Guzzo CONSI SETTO LI0 ~ C A L P ~ R ~~ES&!@I&,AAS s E )A 8 L E A, -. 9 NOV, 201u

2 LA GIUNTA REGIONALE VISTO il decreto legislativo 4 Giugno 1997, no 143 recante "conferimento alle Regione delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dellyamninistrazione centrale" VISTA la legge regionale 13 Maggio 1996 no 7 recante "Norme sull'orientamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale" VISTA la L.R. 13/5/1996 n. 7 "Norme sull'ordinamento delle strutture organizzative della Giunta Regionale e sulla dirigenza regionale"; VISTO lyart.l del D.P.G.R. no 354 del 24/06/1999 relativo alla separazione dell'attività amministrativa.di.indirizzo e-'& c&1tf6llo- da quello gestionale come modificato dal D.'P.R. del ; VISTO: - il regolamento (CE) n.1234 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), come modificato dal regolamento (CE) , del Consiglio, del 25 maggio 2009; - il regolamento (CE) n della Commissione, del 28 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo; - il regolamento (CE) n del Consiglio, del 17 dicembre 2007, relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi; - l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano espressa nella seduta del 8 luglio 2010; CONSIDERATA l'importanza della creazione di un centro unico, per la promozione delle produzioni vitivinicole regionali che funga da propulsore -positi~~~delle~poie11~ialitàen~asi1u~che-~alabmi ; VISTO il buon livello qualitativo delle produzioni vitivinicole e ravvisata la necessita di promuoverle adeguatamente in un luogo fisico di alto pregio culturale e architettonico che costituirebbe per la nostra Regione un sicuro avanzamento nel processo di costruzione di una rete di eccellenza, facilmente fruibile al turismo anche enogastronomico; VISTO l'art.39 dello Statuto della Regione Calabria che dispone in materia di iniziative legislative; SU PROPOSTA dell'assessore allyagricoltura, Foreste e Forestazione Caccia e Pesca, formulata alla stregua dell'istmttoria compiuta dalle strutture interessate, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità dell'atto, resa dal Dirigente competente;

3 DELIBERA per quanto indicato nella narrativa che precede, da intendersi in questa parte integralmente richiamato e trascritto: di approvare l'allegata Proposta di Legge per l'istituzione dell' Enoteca Regionale denominata "Casa dei Vini di Calabria" da sottoporre all'approvazione del Consiglio Regionale. di proporre il medesimo progetto al Consiglio Regionale, nell'esercizio del potere di iniziativa legislativa prevista dall'art. 39 dello Statuto Regionale. Il presente atto sarà pubblicato sul sito web e sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE Del che si è redatto processo verbale che viene sottoscritto come appresso: Il Presidente: Scopelliti Il Segretario: Zoccali l opia conforme ad uso amministrativo

4 Proposta di Legge per l'istituzione dell'enoteca Regionale "Casa dei Vini di Calabria" Art. 1 Allegato '""'Y' La Regione Calabria promuove la costituzione dellye eca Regionale "Casa dei Vini di Cal bria" da localizzare nel territori? della R ~ i o n con ~ sede in... e con sed4 4 ped&ek in... C/ti&rr4 ~~-&&dr"~'~~'-~~ e C e avra a f.u unzione di Ente di diritto pubblico per lo studio e la promozione dei vini regionali e, più specificamente, per il perseguimento dei seguenti scopi istituzionali: a) comunicare, promuovere e valorizzare, in Italia e all'estero, i vini, e tutti gli altri prodotti agroalimentari di qualità del territorio calabrese e, in particolare, favorire la conoscenza e la valorizzazione dei vini di qualità regionali, con specifico riguardo ai vini a denominazione di origine (DO) e indicazione geografica (IG), ottenuti con il metodo di agricoltura convenzionale e biologica; b) sviluppare e sostenere iniziative di promozione di immagine dei prodotti e dei territori, concordate con l'assessorato Regionale dell'agricoltura; C) favorire iniziative per il recupero e la valorizzazione delle tradizioni e per la ricostruzione delle identità economiche e culturali dei temtori del vino e degli altri prodotti agroalimentari del territorio regionale; d) contribuire alla formazione di figure professionali esperte nei settori viticolo,vinicolo, nel marketing e nella comunicazione del vino; e) esporre permanentemente nella propria sede, o in eventuali sedi distaccate, in Italia ed all'estero, i suddetti prodotti, purché di alta qualificazione. Nella mostra permanente potranno essere esposti anche i seguenti prodotti: distillati di vini (brandy) e vinacce (grappa), prodotti alternativi derivati dall'uva; f) illustrare le caratteristiche ed i pregi dei prodotti enologici regionali della Calabria ed il loro consumo appropriato, attraverso la presentazione delle caratteristiche dei vini con degustazioni guidate da effettuare anche in apposite sale attrezzate; g) creare le sinergie opportune nella presentazione dell'immagine tra vini ed i prodotti agro-alimentari tipici della Regione Calabria; h) promuovere iniziative volte ad ottenere un miglioramento qualitativo dei vini prodotti nella Regione Calabria. L' Enoteca, come attività esclusivamente strumentale e funzionale agli scopi di cui sopra potrà: 1) svolgere attività di vendita dei prodotti esposti nella sede delle mostre permanenti di cui sopra. Potrà inoltre concludere rapporti di affiliazione per la concessione ad operatori del settore del diritto di gestire punti vendita con formato espositivo, insegna, assortimento dei prodotti, simile a quello della mostra permanente; 2) favorire i contatti fra i propri soci ed operatori del settore. Organizzare in nome proprio anche per conto dei propri soci - la partecipazione a fiere, esposizioni, workshop, eventi culturali scientifici di promozione del vino; L' Enoteca Regionale della Calabria potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi associativi. L' Enoteca Regionale della Calabria è costituita quale Associazione ai sensi dell'art. 14 del Codice Civile; Art. 2 (Costituzione dell'enoteca regionale) L'Enoteca regionale avrà sede in......, mentre le sedi periferiche dovranno: a) essere istituite, in... città nella quale insistono aree di produzione, coltivazione e strutture produttive; b) essere allocate presso edifici, aperti al pubblico, in possesso di requisiti storici, artistici e architettonici idonei allo scopo; C) garantire opportuni spazi di mescita e locali idonei per la conservazione dei vini e degli oli della Calabria; d) presentare vini calabresi DO e IG di qualità accertata ottenuti con metodi di agricoltura biologica e convenzionale;

5 e) sviluppare azioni di acquisizione e conservazione di documentazione della cultura contadina; f) svolgere, senza fini di lucro, azioni tendenti a valorizzare i vini della Calabria e promuovere la loro conoscenza e il loro consumo attraverso la formulazione di programmi biennali di attività, in collegamento con la promozione e la degustazione di altri prodotti tipici di qualità e tradizionali calabresi; g) provvedere alla selezione dei vini calabresi mediante la costituzione di specifiche commissioni tecniche; h) realizzare, d'intesa e in collaborazione con altri Enti o/e Istituzioni Operanti nel territorio, il concorso enologico dei prodotti calabresi; i) predisporre, con i consorzi di tutela della Regione Calabria e le associazioni, l'attività di promozione dei vini di qualità a denominazione di origine e indicazione geografica; j) svolgere funzione di indirizzo e di coordinamento delle strade del vino e delle enoteche inserite in dette strade, secondo le direttive impartite dal Dipartimento Agricoltura della Regione. Art. 3 (Finanziamenti) Alle spese per il funzionamento e per lo sviluppo delle attività programmate, l'enoteca Regionale della Calabria prowede mediante: a) la quota di prima ammissione a socio; b) la quota ordinaria annuale di socio; C) contributi dei soci per la partecipazione a fiere, eventi promozionali, per la realizzazione di iniziative promozionali e pubblicitarie dei vini svolte a favore dei medesimi; d) contributi della Regione Calabria o di altri Enti pubblici o privati; e) donazioni. Le quote associative ed i contributi di cui alle lettere a), b) e C) sono deliberate dalllassemblea Ordinaria, su proposta del Consiglio di Amministrazione. Art. 4 (Modalità di concessione dei finanziamenti) La concessione dei contributi di cui all'articolo 3 è subordinata alle seguenti condizioni: a) l'enoteca deve adottare lo statuto/regolamento approvato dalla Giunta Regionale e si deve dotare di un regolamento di organizzazione e di contabilità; b) oltre agli Enti pubblici, possono far parte dellyassociazione: i consorzi di tutela e valorizzazione riconosciuti secondo la vigente normativa, gli operatori agricoli singoli o in forma associata, altri operatori che producono e commercializzano vini di qualità convenzionali o biologici imbottigliati; C) il Consiglio di amministrazione deve essere composto, per almeno due terzi, da rappresentanti nominati dal Dipartimento Agricoltura; Art. 5 (Attività propedeutiche) 11 Dipartimento Regionale all'agricoltura cura le attività propedeutiche per la costituzione dellyenoteca Regionale, redigendo lo schema di statuto e l'atto costitutivo, che sono approvati dalla Giunta Regionale, ha altresì il compito di adottare il logo dellyenoteca Regionale, nel rispetto della vigente normativa in materia di appalti di servizio. Art. 6 (Regolamento di attuazione) La Giunta Regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta lo schema di statuto e degli atti costitutivi e il relativo regolamento di attuazione. Art. 7 (Norma finanziaria) Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, inizialmente quantificati in ,00 fanno carico sul capitolo UPB "Spese per l'esercizio delle funzioni in materia di agricoltura e pesca, conferiti ai sensi del D.l.vo , no 143 e dell'art. 7 del D.l.vo. n no 122" del bilancio di previsione, per gli esercizi finanziari successivi si prowede nei limiti degli stanziamenti stabiliti per lo stesso capitolo o di apposito capitolo istituito in sede di bilancio annuale di previsione. La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria ai sensi e per gli effetti della sua applicazione.

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