REGOLAMENTO SERVIZIO AFFIDI ZONALE

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1 COMUNE DI CADREZZATE PROVINCIA DI VARESE C.A.P REGOLAMENTO SERVIZIO AFFIDI ZONALE Approvato con delibera di C.C. N 51 del 29/11/2014 REG_Servizio_affidi_zonale.pdf Pagine: 9

2 Ambito Territoriale di Sesto Calende Angera, Cadrezzate, Comabbio, Ispra, Mercallo, Osmate, Ranco Sesto Calende, Taino, Ternate, Travedona Monate, Varano Borghi, Vergiate REGOLAMENTO SERVIZIO AFFIDI ZONALE 1

3 Indice CAPITOLO I Principi, Finalità e soggetti Art. 1 Principi fondamentali Art. 2 Normativa vigente Art. 3 Finalità Art. 4 Minori affidati Art. 5 Diritti dei minori affidati Art. 6 Diritti e doveri della famiglia d origine Art. 7 La famiglia affidataria Art. 8 Diritti e doveri della famiglia affidataria CAPITOLO II Competenze ed organizzazione degli interventi di affidamento familiare Art. 9 Tipologie dell affidamento familiare Art. 10 Modalità di affido Art. 11 Articolazione delle funzioni Art. 12 Competenze di Servizi Sociali Comunali Art. 13 Competenze del Servizio Affidi Zonale Art. 14 Competenze condivise Art. 15 Competenze dei Comuni Art. 16 Termine dell'affido CAPITOLO III Definizione dei contributi e assicurazione Art. 17 Sostegno economico Art. 18 Assicurazione Art. 19 Entrata in vigore 2

4 CAPITOLO I Principi, Finalità e soggetti Art.1 Principi fondamentali La posizione del minore è centrale in tutti gli interventi e le prestazioni attivate a sua tutela ed aiuto e, quindi, l'interesse superiore del minore deve essere considerato preminente. I minori hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere ciò in ossequio agli enunciati contenuti nella Convenzione sui diritti dell infanzia (1989), Convenzione Europea sull esercizio dei diritti dei minori (1996), nella Carta dei diritti fondamentali dell'unione Europea (2000). Art.2 Normativa vigente L affidamento familiare è regolato dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, modificata e integrata dalla legge 28 marzo 2001, n E un intervento sociale temporaneo che tutela il diritto del minore ad essere mantenuto, istruito ed educato nella propria famiglia. Art. 3 Finalità L affido consiste nell inserire temporaneamente un minore in un nucleo familiare diverso da quello originario; è un esperienza di accoglienza familiare ed espressione della solidarietà primaria. Trattandosi di un intervento di supporto al minore ed alla famiglia d origine, prevede la continuità dei rapporti tra il bambino e i suoi genitori. Scopo generale dell affidamento è di garantire al minore, temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, il diritto di crescere all interno di una famiglia, nelle condizioni migliori per un sano sviluppo psico-fisico e relazionale affettivo. Art. 4 Minori affidati Possono usufruire dell affidamento familiare i minori da 0 a 18 anni (per situazioni particolari, con il consenso dell interessato, l affido può protrarsi fino al compimento del 21 anno), temporaneamente privi di un ambiente familiare idoneo a garantire loro un adeguato sviluppo psico-fisico, relazionale e affettivo. Art. 5 Diritti dei minori affidati Il minore ha diritto: - a vivere, crescere ed essere educato nell ambito di un contesto familiare; - a mantenere i rapporti con la propria famiglia secondo tempi e modi concordati con il servizio competente; - ad essere periodicamente informato ed ascoltato rispetto al progetto durante tutto il percorso di affido; - a mantenere i rapporti affettivi significativi e utili alla sua crescita anche al termine del progetto di affido. Art. 6 Diritti e doveri della famiglia d origine La famiglia d origine ha diritto: - ad essere informata circa le finalità dell affido, in generale e per lo specifico progetto; - ad essere supportata in tutte le fasi del progetto di affidamento; - ad essere destinataria di un percorso d aiuto volto al superamento delle proprie difficoltà. - a mantenere i rapporti con il proprio figlio, secondo i modi e i tempi concordati con il servizio competente. La famiglia d origine si impegna a: - rispettare il progetto di affido previamente concordato con il servizio competente nel rispetto delle esigenze del minore e dell eventuale prescrizione dell Autorità Giudiziaria; 3

5 - collaborare con il servizio competente alla realizzazione del progetto di affido secondo i modi e i tempi previsti dallo stesso; - sostenere con il proprio figlio l esperienza di affido; - partecipare, laddove opportuno, all educazione del figlio affidato, secondo le indicazioni date dal servizio competente. Art. 7 La famiglia affidataria La famiglia affidataria può essere costituito da coppie sposate o conviventi o anche da persone singole, senza vincoli di età rispetto al minore affidato, anche con vincoli di parentela, purché adeguatamente selezionati, preparati e formati per questa specifica forma di accoglienza dal Servizio Affidi Zonale. Art. 8 Diritti e doveri della famiglia affidataria Gli affidatari hanno diritto: - ad essere informati sulle finalità dell affido, in generale e per lo specifico progetto che riguarda il minore; - ad essere ascoltati e coinvolti in tutte le fasi del progetto; - ad essere supportati dal servizio affidi territoriale in tutte le fasi del percorso di affido, tramite un sostegno individuale ed uno di gruppo; - ad un supporto sociale che faciliti l accesso ai servizi sanitari, educativi e sociali; - ad essere destinatari di un contributo economico differenziato secondo la tipologia di affido, nonché ad un rimborso per le spese straordinarie preventivamente concordate con il servizio competente; - a forme di assicurazione per la copertura degli infortuni e dei rischi derivanti dall essere affidatari. Gli affidatari si impegnano a: - accogliere presso di sé il minore e provvedere al suo mantenimento, alla sua educazione e istruzione in collaborazione con i servizi di riferimento e, ove possibile, tenendo conto di chi esercita la potestà; - osservare le prescrizioni stabilite dall autorità affidante; - mantenere e agevolare rapporti evolutivi e affettivamente significativi tra il minore e la famiglia di origine in osservanza delle prescrizioni dell autorità giudiziaria e/o dell ente affidante; - collaborare in modo continuo con il servizio di tutela del minore in affido per assicurare il raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto di affido; - tutelare la storia del minore in affido e della sua famiglia d origine. - vicariare la famiglia di origine nei rapporti con l Istituzione Scolastica e con le Autorità Sanitarie secondo quanto previsto dal progetto di affido. CAPITOLO II Competenze ed organizzazione degli interventi di affidamento familiare Art. 9 Tipologie dell affidamento familiare L affidamento familiare può essere: CONSENSUALE Basato sull accordo delle parti ( famiglia di origine e famiglia affidataria). E disposto dal servizio sociale locale (L.149/01 art. 4, comma 1), laddove avvenga previo consenso dei genitori o del genitore esercente la potestà ovvero del tutore nominato, sentito il minore che ha compiuto gli anni 12 ed anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento. Scaduti i sei mesi può avere una funzione di controllo sull esercizio corretto della potestà nei casi di proroga. Se l affidamento ha una durata inferiore ai 6 mesi non è obbligatoria la segnalazione e il 4

6 provvedimento del Giudice Tutelare (L. 149/01 art. 9 comma 4 e 5). Nel caso di affido a parenti entro il 4 grado non è obbligatoria la segnalazione (L.149/01 art. 9 comma 4 e 5). GIUDIZIALE Disposto con decreto dal Tribunale per i minorenni (l.149/01 art. 4, comma 2 ), su proposta dei servizi sociali laddove manchi l assenso dei genitori esercenti la potestà e pertanto assuma natura autoritativa, in quanto limita la potestà dei genitori. La famiglia affidataria può essere reperita: - nell ambito della famiglia allargata del minore (affido a parenti); - al di fuori dell ambito della famiglia del minore tra famiglie che, resesi disponibili a tale esperienza abbiano completato il percorso di selezione previsto dal presente regolamento (affido eterofamiliare) Art.10 Modalità di affido L affido, sia consensuale che giudiziale, si articola sulle esigenze del minore e può presentare caratteristiche organizzative differenti. A titolo esemplificativo si distinguono le seguenti modalità (altre sono possibili in base a progetti specifici): Affidi a tempo pieno L Affido a tempo pieno è una modalità che ha finalità di cura educativa e riparativa, non facilmente scindibili fra loro. L affido in questi casi è un intervento richiesto in situazioni in cui si è accertato il rischio di danno evolutivo del minore, o l esistenza di un danno già conclamato, e i genitori presentano difficoltà importanti a farsene carico, pur in presenza di un atteggiamento collaborativo con i servizi. L affido full time implica una presenza continuativa del minore presso la famiglia affidataria per tutta la settimana (salvo eventuali rientri del minore presso la famiglia d origine eventualmente disposto dal decreto del TM) Affidi a tempo parziale È una modalità che risponde a finalità preventive e di sostegno alla famiglia di origine che si può trovare in una temporanea necessità di essere supportata/affiancata da una famiglia che nelle ore diurne si prende cura del minore con continuità e con obiettivi definiti e condivisi. per i week-end, quale supporto al minore per i fine settimana per vacanze, quale supporto al minore per i mesi estivi, anche come occasioni di svago e per periodi di durate variabili, indicate di volta in volta nel progetto Part time: quale intervento strutturato e continuativo, ma solo per parte della giornata Giornaliero: quale intervento strutturato e continuativo per tutta la giornata, ma con rientro serale in famiglia. Affidi Speciali In questa modalità di affido convergono forme di accoglienza decisamente diverse fra loro, accomunate da una complessità derivante sia dalla storia del minore e della sua famiglia d origine, sia dal progetto di intervento da strutturare. Si tratta di un intervento di affido su situazioni in cui la grave compromissione del minore richiede alla famiglia affidataria un forte impegno in termini di tempo, messa in gioco di risorse e disponibilità - ad esempio: - Neonato dichiarato adottabile ma che non può essere ancora collocato in famiglia adottiva (cd. affido ponte ). - Minore con bisogni sanitari importanti di cui la famiglia d origine non è in grado di occuparsi. - Accompagnamento e sostegno per la diade madre-bambino, padre-bambino. - Minore che necessita di sperimentare una forma di accoglienza positiva a seguito di precedenti esperienze di adozione o di affido conclusesi in modo negativo/con un fallimento 5

7 del progetto - Pronto intervento, quale soluzione immediata ai bisogni del minore in contesti di urgenza e di forte rischio che implichino la messa in protezione del minore stesso. Affidi leggeri Con questa modalità di affido che si occupa di prevenzione, differenziandosi così dalle altre forme di affido che si occupano principalmente di cura, è possibile offrire sostegno ed aiuto ad un bambino/a o ragazzo/a proveniente da una famiglia che vive una situazione di temporanea difficoltà. Affido Leggero significa accogliere un minore, prendersene cura e accompagnarlo nel suo percorso di crescita per un tempo breve deciso consensualmente alla famiglia d origine. Per una volta alla settimana, per due o tre ore, ogni 15 gg, quando occorre un sostegno in una situazione temporanea. Art. 11 Articolazione delle funzioni Le funzioni inerenti l affido familiare sono poste in capo: - dal punto di vista giuridico-amministrativo al Comune di residenza del minore, o altro Comune definito secondo disposizioni dell Autorità Giudiziaria o secondo la normativa vigente; - dal punto di vista economico al Comune di residenza dei genitori titolari della relativa potestà, o del tutore, al momento in cui la prestazione ha inizio ai sensi dell articolo 4, comma 3, della L.R. n. 34 del 14 dicembre 2004 Politiche regionali per i minori e ai sensi della Circolare della Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale della Regione Lombardia n. 42 del 17/12/2003; - dal punto di vista tecnico-professionale al Servizio Affidi zonale regolato da appositi protocolli operativi tecnici. Art. 12 Competenze di Servizi Sociali Comunali L intervento di affido consensuale spetta al Servizio Sociale di base, quello giudiziale al Servizio Tutela minori comunale: entrambi i Servizi attivano interventi di affido familiare in stretta collaborazione con il Servizio Affidi Zonale, provvedendo: - alla individuazione del bisogno e/o al recepimento del mandato dell Autorità Giudiziaria riguardanti i minori per i quali si prevede la necessità di un allontanamento temporaneo dal nucleo e di un loro collocamento in affidamento familiare - alla analisi dei casi in sinergia con gli operatori che intervengono a favore del minore e la sua famiglia di origine, finalizzata alla formulazione del progetto di affido per i minori - a formalizzare l affido sia consensuale che giudiziale tramite la definizione di un progetto contenuto in un accordo che ne espliciti: 1. gli obiettivi 2. la durata prevista, gli interventi programmati a favore del minore 3. i tempi di verifica 4. le modalità di rapporto del minore con la famiglia d origine 5. i diritti e i doveri delle parti coinvolte 6. la quantificazione del contributo da erogare agli affidatari di cui all articolo 16 del presente regolamento 7. l esposizione di eventuali altri costi aggiuntivi 8. l attivazione di eventuali altri interventi di supporto (servizi di assistenza domiciliare, incontri protetti, ecc) - all avvio e gestione dell affido familiare - a tenere costantemente informati il Giudice Tutelare o il Tribunale per i Minorenni, se coinvolti, circa l andamento dell affido 6

8 Art. 13 Competenze del Servizio Affidi Zonale Il Servizio Affidi Zonale svolge in collaborazione con i Servizi Sociali Comunali le seguenti funzioni: - attività di sensibilizzazione dell affido familiare, rivolta alla comunità territoriale, allo scopo di suscitare disponibilità al sostegno di nuclei familiari in difficoltà e creare una cultura dell affido - incremento delle famiglie disponibili all affidamento familiare, con conseguente loro selezione e formazione - costituzione e aggiornamento di un anagrafe centralizzata di famiglie affidatarie disponibili a fronte di situazioni di bisogno - esame delle richieste di progetto di affido presentate per scegliere all interno della banca dati le famiglie più adeguate - verifica e monitoraggio dei progetti di affido sia con la famiglia affidataria individuata, sia con l equipe comunale incaricata di seguire il minore - sostegno alle singole famiglie affidatarie nelle diverse fasi del progetto di affido - organizzazione e gestione dei gruppi di sostegno e formazione per le famiglie affidatarie - attività di collaborazione, raccordo e rete con l equipe comunale finalizzata al monitoraggio, e al sostegno durante tutto il progetto di affido - attività di collaborazione, raccordo e rete con i Servizi Sociali comunali, i Servizi specialistici, e altre realtà territoriali utili alla realizzazione del progetto di affido Art. 14 Competenze condivise Il Servizio Sociale comunale e il Servizio Affidi Zonale in equipe congiunta provvedono a: - valutare la fattibilità del progetto di affido ipotizzato dai Servizi Social comunali - elaborare l ipotesi di abbinamento minore-nucleo affidatario sulla base di un sistema di criteri e strumenti condivisi - programmare incontri in diversi assetti per favorire la conoscenza reciproca dei soggetti coinvolti - definire gli interventi nei momenti fondamentali dell affido quali l ingresso del minore nella famiglia affidataria, la gestione di particolari criticità, la conclusione del progetto al fine di agevolare il rientro in famiglia del minore o verso altri interventi predisposti Art. 15 Competenze dei Comuni A) FUNZIONE GIURIDICO-AMMINISTRATIVA Il Comune di residenza del minore dà attuazione al progetto di affido tramite adozione del provvedimento di affido con atto del Sindaco o di un suo delegato. Se l affido consensuale proposto è della durata inferiore ai sei mesi ovvero è un affido a parenti entro il quarto grado viene reso esecutivo dal Sindaco, o suo delegato, del Comune di residenza del minore che lo trasmette alla famiglia affidataria e alla famiglia d origine. Diversamente, se l affido consensuale proposto è della durata superiore ai sei mesi e inferiore ai due anni viene disposto con provvedimento del Sindaco, o suo delegato, del Comune di residenza del minore e reso esecutivo dal Giudice Tutelare territorialmente competente. Il Sindaco del Comune di residenza del minore, inoltre, trasmette al Giudice Tutelare territorialmente competente la documentazione che lo riguarda, e specificatamente: - la relazione redatta dal Servizio Comunale - il consenso sottoscritto dalla famiglia d origine; - l impegno sottoscritto dagli affidatari; - il provvedimento del Sindaco o di un suo delegato. Una volta in possesso del decreto emesso dal Giudice Tutelare, il Comune di residenza del minore ne invia copia alla famiglia affidataria, alla famiglia d origine unitamente al provvedimento del Sindaco. L affido consensuale può essere rinnovato o prorogato oltre i due anni solo con decreto del Tribunale per i Minorenni su proposta dei servizi coinvolti. L affido non consensuale è prescritto con provvedimento del Giudice Minorile e disposto con 7

9 provvedimento del Sindaco, o suo delegato, del Comune affidatario del minore, da inviarsi in copia alla famiglia affidataria, alla famiglia d origine (laddove sia opportuno). B) FUNZIONE DI SOSTEGNO ECONOMICO Il Comune di residenza della famiglia ( genitori) titolare della relativa potestà, o del tutore, al momento in cui la prestazione ha inizio provvede alla erogazione dei contributi alla famiglia affidataria con le modalità e le forme definite all articolo 16. Art. 16 Termine dell'affido Qualora prima della scadenza prevista vengano meno le condizioni che hanno motivato l affido nell interesse del minore, lo stesso può cessare anticipatamente mediante adozione di apposito provvedimento dell Ente affidatario (Sindaco, o suo delegato) Capitolo III Definizione dei contributi e assicurazione Art. 17 Sostegno economico In ottemperanza alla specifica normativa vigente il Comune di residenza dei genitori titolari della relativa potestà, o del tutore, al momento in cui la prestazione ha inizio, corrisponde agli affidatari, indipendentemente dalle condizioni economiche degli affidatari stessi, una quota mensile definita come segue: affido speciale Fino a 650 Affido tempo pieno Fino a 500 Affido tempo parziale Affido leggero In base al progetto e tenendo conto delle spese sostenute dalla famiglia affidataria Riconoscimento simbolico Per i minori in affido di età compresa tra gli zero e i tre anni o portatori di handicap o con necessità terapeutiche documentate (psicoterapia, logoterapia, ecc) è previsto un aumento del 25% delle quote sopra-riportate. In caso di affido a tempo pieno a parenti entro il quarto grado, tenuto conto dei vincoli imposti dall art 433 del codice civile, si contempla se adeguatamente motivato in relazione e nel progetto di affido, un contributo eventuale fino ad un importo massimo mensile pari a 300,00 euro. Inoltre, su proposta debitamente motivata, eccezionalmente è possibile erogare un contributo diverso da quello indicato nella tabella sopra-riportata. Salvo diversa valutazione degli operatori, nei contributi sopra indicati, sono escluse le spese straordinarie riferite a: - interventi sanitari non a carico del Servizio Sanitario Nazionale; - rette di frequenza ad asili nido, scuole materne, scuole private (esclusa la parte rimborsata dalla Regione Lombardia), scuole o corsi professionali; - soggiorni di vacanza. Tali spese possono essere rimborsate se condivise con il Servio Comunale prima della loro effettuazione tramite presentazione da parte della famiglia affidataria di apposito preventivo. 8

10 Art. 18 Assicurazione I minori in situazione di affidamento familiare sono coperti da apposite polizze assicurative contro infortuni e responsabilità civile, - attraverso una copertura assicurativa regionale per i servizi Sociali assistenziali come previsto dall art. 13 della L.r. 7/01/86 N. 1 Riorganizzazione e programmazione dei servizi socio- assistenziali della Regione Lombardia, su attivazione del Comune. La polizza assicurativa per responsabilità civile è estesa anche alle famiglie affidatarie dei minori. Art. 19 Entrata in vigore Il presente Regolamento entra in vigore a partire dall approvazione dell Assemblea dei Sindaci con successiva ratifica dei competenti organi dei singoli Comuni. 9

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