N. 29 del 7 settembre 2011

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1 N. 29 del 7 settembre 2011 Da sapere Ambiente - Variazione Contributo Ambientale CONAI alluminio, carta e plastica procedure semplificate importazione pag. 5 Ambiente - Rifiuti radioattivi: sorveglianza radiometrica su materiali o prodotti semilavorati metallici pag. 7 Fisco - Scadenzario fiscale - Settembre 2011 pag. 9 Fisco - Manovra del Governo - Conversione in legge - Principali aspetti tributari pag. 13 Fisco - Manovra di agosto - Aspetti tributari - Prime indicazioni pag. 21 Fisco - Notifica avvisi di accertamento - Raddoppio del termine ordinario - Sentenza n. 247 del 25 luglio 2011 pag. 25 Lavoro - Trattamento di fine rapporto (TFR): rivalutazione a luglio 2011 pag. 27 Da valutare Ambiente - Luglio/Agosto Novità notizie flash pag. 29 Assolombarda e Confindustria - Stella al Merito del Lavoro 2012: istruzioni per la presentazione delle candidature pag. 31 Assolombarda e Confindustria - Video degli incontri informativi di Assolombarda - Luglio 2011 pag. 33 Convenzioni - Convenzione Made Online pag. 35 Fisco - IVA - Territorialità delle prestazioni si servizi - Chiarimenti pag. 37 Fisco - Luglio Novità fiscali pag. 43 Fisco - Il nuovo elenco clienti e fornitori - Incontro, 28 settembre pag. 47 Privacy - Luglio Novità in materia di privacy pag. 49 Contatta gli esperti Energia e gas - Gli esperti di Assolombarda per l energia e il gas pag. 51

2 N. 29 del 7 settembre 2011 Settore Territorio, Ambiente, Energia 072/051/286 AMBIENTE Variazione Contributo Ambientale CONAI alluminio, carta e plastica procedure semplificate importazione Il Consiglio di Amministrazione Conai ha deliberato la diminuzione del Contributo Ambientale sugli imballaggi in alluminio, carta e plastica anche sulle procedure semplificate per importazione di imballaggi pieni (1). La riduzione sarà operativa a partire dall'1 gennaio Il contributo mediante il calcolo forfetario sul peso dei soli imballaggi delle merci importate (2) passerà da 48,00 euro/t. a 40,00 euro/t. Le aliquote da applicare sul valore complessivo delle importazioni passeranno: da 0,13 euro/t. a 0,10 euro/t. per i prodotti alimentari imballati; da 0,07 euro/t. a 0,05 euro/t. per i prodotti non alimentari imballati. Riferimenti e collegamenti 1. Sito CONAI ( 2. Peso complessivo senza distinzione di materiale. Contatti Ulteriori informazioni possono essere richieste a: Graziella Bricchi, tel ; Vincenzo Mauro, tel ; Alfredo Parodi, tel Questa comunicazione si trova sul nostro sito GIÀ DAL 28 LUGLIO 5

3 N. 29 del 7 settembre 2011 Settore Territorio, Ambiente, Energia 073/052/287 AMBIENTE Rifiuti radioattivi: sorveglianza radiometrica su materiali o prodotti semilavorati metallici Con un nuovo decreto legislativo (1) sono state apportate modifiche al D.Lgs. n. 230/1995 relativo alle radiazioni ionizzanti e, nello specifico, alla parte sulla sorveglianza radiometrica su materiali o prodotti semilavorati metallici. I soggetti che a scopo industriale o commerciale esercitano attività di importazione (anche di semilavorati metallici), raccolta, deposito o che esercitano operazioni di fusione di rottami o altri materiali metallici di risulta hanno l'obbligo di effettuare la sorveglianza radiometrica sui predetti materiali o prodotti per rilevare la presenza di livelli anomali di radioattività o di eventuali sorgenti dismesse. La disposizione non si applica ai soggetti che svolgono attività che comportano solo il trasporto e non effettuano operazioni doganali. L'attestazione di avvenuta sorveglianza radiometrica è rilasciata da esperti qualificati di secondo o terzo grado (2) che attestano anche l'ultima verifica di buon funzionamento dello strumento di misurazione utilizzato. Le modalità di applicazione, i contenuti delle attestazioni della sorveglianza radiometrica e i prodotti semilavorati metallici oggetto di questa sorveglianza saranno definiti con apposito decreto. Fino all'adozione del nuovo decreto, la sorveglianza è effettuata sui prodotti indicati nell'allegato I al D.Lgs. n.100/2011 e per il rilascio dell'attestazione dell'avvenuta sorveglianza radiometrica gli esperti qualificati di secondo o di terzo grado (2) utilizzano il modulo in allegato II al D.Lgs. n. 100/2011. Riferimenti e collegamenti 1. D.Lgs.1 giugno 2011, n. 100 "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 20 febbraio 2009, n. 23, recante attuazione della direttiva 2006/117/Euratom, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito - sorveglianza radiometrica su materiali o prodotti semilatori metallici" (Guri n. 156 del 7 luglio pag. 3) ( 2. Secondo quanto indicato all'art. 78 del D.Lgs. 230/1995. Contatti Ulteriori informazioni possono essere richieste a: Graziella Bricchi, tel ; Alfredo Parodi, tel ; Vincenzo Mauro, tel Questa comunicazione si trova sul nostro sito GIÀ DAL 28 LUGLIO 7

4 N. 29 del 7 settembre 2011 Settore Diritto d Impresa e Fisco 037/050/288 FISCO Scadenzario fiscale - Settembre 2011 Indicazioni generali sui termini di versamento e di presentazione delle dichiarazioni Tutti i termini di versamento e di presentazione delle dichiarazioni, compresi gli elenchi Intrastat (Dl 13 maggio 2011, n. 70) scadenti di sabato e di giorno festivo sono prorogati di diritto al primo giorno lavorativo successivo. Scadenze con data variabile Nel corso del mese scade: il termine di presentazione all ufficio Iva della dichiarazione di inizio attività ovvero di variazione dei dati, per i soggetti che hanno iniziato, modificato o cessato l attività nel corso del mese di agosto. La scadenza è trenta giorni dalla data dell evento; il termine di consegna della certificazione dei compensi ai dipendenti che cessano il rapporto di lavoro nel corso dell anno e che ne facciano richiesta anticipata. In questo caso la certificazione va rilasciata entro 12 giorni dalla richiesta; diversamente il Cud è da consegnare entro il 28 febbraio dell anno successivo; il termine di 30 giorni per regolarizzare le infrazioni commesse nel versamento relativo al mese precedente usufruendo della riduzione a 1/10 della sanzione pari al 30% (ravvedimento operoso). 15 settembre 2011 *** IVA - Emissione e registrazione di fatture Scade il termine per l'emissione e registrazione di fatture relative alle cessioni di beni comprovate da documenti di trasporto di agosto. IVA - Annotazione del documento riepilogativo Scade il termine per l annotazione del documento riepilogativo delle fatture e delle autofatture di importo inferiore ad euro 300 emesse nel mese precedente. 16 settembre 2011 Contenzioso tributario - Periodo feriale Riprende il decorso dei termini processuali, compresi quelli relativi alle giurisdizioni tributarie. Accise - Versamento imposte Scade il termine di versamento delle accise sui prodotti petroliferi diversi dal metano immessi in consumo nel mese di agosto. IVA - Comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni d intento Scade il termine per l invio telematico all Agenzia delle Entrate della comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni d intento ricevute dai propri clienti, in qualità di esportatori abituali, nel mese precedente. IVA - Liquidazione mensile - Versamento Scade il termine entro cui i soggetti Iva devono effettuare la liquidazione mensile dell Iva dovuta per il mese di agosto. Entro lo stesso termine deve essere effettuato il versamento, se di importo superiore a euro 25,82, altrimenti il versamento va effettuato insieme a quello relativo al mese successivo. 9

5 IVA - Imposta risultante dalla dichiarazione annuale - Versamento settima rata Per i contribuenti che versano a rate il saldo Iva 2010 risultante dalla dichiarazione annuale, scade il termine per il versamento della settima rata con applicazione degli interessi. IVA - Contribuenti mensili con contabilità affidata a terzi I contribuenti Iva mensili, che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità optando per il regime previsto dall art. 1, comma 3 del DPR 100/98, devono effettuare il versamento dell Iva dovuta per il mese precedente in base alle registrazioni del secondo mese precedente. Versamento unico - Scade il termine entro cui: o i sostituti di imposta devono versare con modalità telematiche (F24 online, F24 cumulativo, home banking) le ritenute su: retribuzioni di lavoro dipendente o compensi ad esse assimilati (compresi i compensi dei collaboratori coordinati e continuativi cod. 1004) corrisposti nel mese precedente; compensi di lavoro autonomo pagati nel mese precedente; cedole obbligazionarie scadute nel mese precedente, anche se non pagate; provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio pagate nel mese precedente; premi e vincite corrisposti o maturati nel mese precedente; interessi pagati nel mese precedente a residenti all'estero ovvero a soggetti diversi dalle imprese; o i sostituti di imposta devono versare telematicamente (F24 online, F24 cumulativo, home banking) alla Regione di competenza con il cod. trib. 3802: la rata trattenuta dalla retribuzione corrisposta nel mese di agosto dell addizionale regionale all irpef calcolata all atto delle operazioni di conguaglio effettuate in dicembre nei confronti dei dipendenti; per i dipendenti che hanno cessato il rapporto di lavoro, l'addizionale regionale all irpef calcolata all'atto delle operazioni di conguaglio di fine anno 2010 in un unica soluzione, nonché l addizionale regionale all irpef sui redditi 2011 risultante dal conguaglio in corso d anno effettuato nel mese di agosto. La Regione di competenza è individuata con riferimento alla residenza del dipendente al 31 dicembre 2010 per l addizionale relativa all anno 2010 e con riferimento alla residenza del dipendente alla data di cessazione del rapporto per l addizionale relativa all anno 2011; o i sostituti d'imposta devono versare telematicamente (F24 online, F24 cumulativo, home banking) ai Comuni di competenza (D.M. 5 ottobre 2007 e Ris. Ag. Entrate 12 dicembre 2007, n. 368/E) con i cod. trib. 3848(saldo) e 3847 (acconto): la rata relativa al saldo dell addizionale comunale all Irpef dovuta per il 2010 trattenuta dalla retribuzione corrisposta in agosto e calcolata all atto delle operazioni di conguaglio effettuate in dicembre nei confronti dei dipendenti; la rata trattenuta dalla retribuzione corrisposta nel mese di agosto dell acconto dell addizionale comunale all irpef per il 2011 pari al 30% dell addizionale comunale dell anno precedente. Nel caso in cui il comune abbia deliberato per l anno corrente una diversa aliquota, pubblicata entro il 31 dicembre, l acconto viene determinato applicando al reddito imponibile dell anno precedente la nuova aliquota; per i dipendenti che hanno cessato il rapporto di lavoro, l addizionale comunale all irpef calcolata all atto delle operazioni di conguaglio di fine anno 2010 in un unica soluzione, nonché l'addizionale comunale all'irpef sui redditi 2011, nella percentuale pubblicata sul sito del comune di residenza del dipendente, risultante dal conguaglio in corso d anno effettuato nel mese di agosto. Il Comune di competenza coincide con quello di residenza del dipendente al 1 gennaio 2010 per l addizionale relativa al 2010 e al 1 gennaio 2011 per quella relativa al

6 25 settembre 2011 IVA - Intrastat Scade il termine per la presentazione agli uffici doganali, esclusivamente per via telematica, degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie effettuate nel mese precedente. 30 settembre 2011 IVA - Fatturazioni e registrazioni Scade il termine di fatturazione e registrazione per le operazioni effettuate nel mese di agosto tramite filiali o sedi secondarie, contratti estimatori e altre operazioni di cui al DM 18 novembre 1976, e il termine di fatturazione delle operazioni con prezzo determinato nel mese di agosto ai sensi del DM 15 novembre IVA - Intracee - Fatture per acquisti intracomunitari Scade il termine per la registrazione delle fatture per acquisti da paesi Cee pervenute nei primi 15 giorni di settembre; quelle pervenute tra il 16 e il 31 possono essere registrate anche dopo, ma entro 15 giorni dal ricevimento. IVA - Intracee - Autofatture Scade il termine per l'autofatturazione nel caso di acquisti di beni da altro Paese Cee intervenuti nel mese di luglio per i quali non sia giunta la fattura del fornitore estero entro agosto. La registrazione di tali autofatture deve essere effettuata entro lo stesso mese di emissione. IVA - Agenzie di viaggio Scade il termine per l'annotazione dei corrispettivi relativi al mese precedente ai sensi del DM 30 luglio 1999 n IVA - Trasporti pubblici urbani di persone Scade il termine per la registrazione, nello speciale registro, delle provvigioni corrisposte ai venditori autorizzati nel mese di agosto, da fatturare entro il successivo 5 ottobre (DM 5 maggio 1980). IVA - Editori Gli editori devono procedere all'annotazione negli appositi registri delle indicazioni previste dal DM 9 aprile 1993 relative al mese precedente. IVA - Comunicazione delle operazioni con Paesi Black list Per i contribuenti che effettuano operazioni con operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata, scade il termine di presentazione della Comunicazione relativa alle operazioni effettate nel mese precedente (contribuenti mensili) o nel trimestre precedente (contribuenti trimestrali). IVA - Intracee - Enti non commerciali Scade il termine per la presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e per il versamento dell Iva. IRES - IRAP - Acconto Per le società di capitali per le quali il mese di settembre è l undicesimo mese dell esercizio sociale, scade il termine per il pagamento della seconda o unica rata di acconto Ires e Irap. IVA - Presentazione Modello VR - Rimborso credito emergente dalla dichiarazione Iva annuale Scade il termine per la presentazione della richiesta di rimborso, Modello VR da inviare telematicamente, dell'imposta a credito emergente dalla dichiarazione annuale relativa al periodo d imposta 2010, nelle ipotesi previste dall'art. 30, terzo comma, D.P.R. n. 633/

7 Assistenza fiscale Scade il termine per i contribuenti che usufruiscono dell assistenza fiscale per comunicare al sostituto d imposta che esegue il conguaglio di non volere effettuare alcun versamento a titolo di seconda o unica rata di acconto o di volere effettuare un versamento inferiore a quello dovuto in base al Modello 730 presentato. Dichiarazione UNICO IRPEF-IRES/IVA - Presentazione Scade il termine per l'invio telematico delle dichiarazioni dei redditi e IVA per l anno Dichiarazione IVA annuale Presentazione Scade il termine per la presentazione in via telematica della dichiarazione annuale IVA relativa all'anno 2010 in via autonoma da parte dei soggetti non tenuti alla presentazione in forma unificata. Dichiarazione IRAP - Presentazione Scade il termine per l'invio telematico della dichiarazione IRAP relativa all'anno Contatti Ulteriori informazioni possono essere richieste al Settore Diritto d'impresa e Fisco, tel /308, fax , fisc@assolombarda.it. Questa comunicazione si trova sul nostro sito GIÀ DAL 27 LUGLIO 12

8 N. 29 del 7 settembre 2011 Settore Diritto d Impresa e Fisco 038/051/289 FISCO Manovra del Governo - Conversione in legge - Principali aspetti tributari Il decreto legge n. 98 recante Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria (1) è stato convertito, con modifiche, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pubblicata sulla G.U. n. 164 del 16 luglio 2011 ed entrata in vigore il 17 luglio. Relativamente ai principali aspetti tributari, si segnala quanto segue. Perdite fiscali soggetti IRES L attuale sistema di riporto delle perdite fiscali per i soggetti IRES viene modificato, prevedendo: l eliminazione del limite quinquennale al riporto in avanti delle perdite fiscali che, conseguentemente, divengono riportabili senza limiti di tempo; un limite all utilizzo delle perdite fiscali che potranno ridurre il reddito imponibile in misura non superiore all 80% dello stesso. Quest ultimo limite non si applica se si utilizzano in compensazione le perdite fiscali maturate nei primi tre periodi d imposta dalla data di costituzione. La nuova disciplina è da valutare positivamente in quanto, pur rendendo più lento il meccanismo di compensazione: garantisce l utilizzo delle perdite fiscali; elimina la convenienza di politiche di refreshing delle perdite fiscali o di anticipazione dei redditi imponibili nel periodo di scadenza delle stesse; facilita l iscrizione od il mantenimento in bilancio delle imposte anticipate in quanto il giudizio sulla recuperabilità delle perdite fiscali non sarà più vincolato al termine quinquennale. La nuova disciplina, non modificando l art. 8 del TUIR, non si applica al regime delle perdite fiscali applicabile alle ditte individuali, alle società di persone ed agli enti non commerciali. La norma non chiarisce la decorrenza della nuova disciplina né la relativa disciplina transitoria. Al riguardo si segnala che la relazione tecnica e la relazione al decreto contengono indicazioni contrastanti che non consentono, allo stato attuale, di giungere a conclusioni univoche. Revisione ammortamenti fiscali Il regime fiscale degli ammortamenti fiscali dei beni materiali ed immateriali verrà rivisto sulla base di criteri di sostanziale semplificazione che individuino attività ammortizzabili individualmente in base alla vita utile e a quote costanti e attività ammortizzabili cumulativamente con aliquota unica di ammortamento. La nuova disciplina, che dovrebbe entrare in vigore dal periodo d imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012, come desumibile dalla relazione tecnica al provvedimento: ricalca la proposta di direttiva comunitaria sulla base imponibile consolidata comune per l imposta sulle società; si basa sullo schema del pooling cioè dell aggregazione dei beni in gruppi, definiti pool, che contengono beni di natura omogenea. Le ipotesi evidenziate nella relazione tecnica, pur comportando una notevole semplificazione, implicano un allungamento dei tempi di ammortamento rispetto all attuale disciplina. In particolare, infatti, si ipotizza che: gli immobili sarebbero soggetti ad un ammortamento in 40 anni; i macchinati e le attrezzature sarebbero ammortizzabili in 15 anni; le attività immateriali sarebbero ammortizzabili in 15 anni; gli altri beni sarebbero ammortizzabili cumulativamente in 4 anni. 13

9 In base a queste ipotesi, si stima che l intervento implichi un maggior gettito pari a 750 milioni di euro a regime e a 1,3 miliardi di euro per il primo anno di applicazione. Sanzioni per versamenti effettuati entro 15 giorni dalla scadenza Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni si applica la sanzione del 30%, ridotta a 1/15 per ogni giorno di ritardo. Resta ferma la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso che comporta la riduzione della sanzione a 1/10 e dunque allo 0,20% per ogni giorno di ritardo (2). Società concessionarie La legge di conversione ha eliminato la disposizione che avrebbe limitato all 1% l ammortamento finanziario deducibile dei beni gratuitamente devolvibili. Per contro è stato disposto che: per le concessionarie di produzione e distribuzione di energia elettrica e gas, trasporti e telecomunicazioni (escluse le autostradali) l aliquota Irap aumenta di 0,3 punti percentuali, dal 3,9 al 4,2%, a decorrere dal periodo d imposta 2011; per le concessionarie di costruzione e gestione autostrade e trafori, è ridotta dal 5% al 1% la quota annua massima di accantonamenti deducibili per spese di ripristino o di sostituzione dei beni gratuitamente devolvibili (nonché per le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento dei beni che trovano copertura in questi accantonamenti). Si ricorda che tali accantonamenti sono deducibili fino a quando il fondo non ha raggiunto l ammontare delle spese effettivamente sostenute negli ultimi due esercizi. Riallineamento valore delle partecipazioni La disciplina, facoltativa ed onerosa, del riallineamento dei valori civili e fiscali delle attività immateriali viene estesa anche al valore delle partecipazioni di controllo (per le quali insorgono gli obblighi di redazione del bilancio consolidato), iscritte in bilancio a seguito di operazioni straordinarie, attribuibile ad attività immateriali. Il riallineamento, applicabile anche alle operazioni poste in essere nel passato, ha effetto dal 2013 e sarà disciplinato da un apposito provvedimento del Direttore dell Agenzia delle entrate. Nel caso di operazioni effettuate in periodi d imposta anteriori a quelli in corso al 1 gennaio 2011, il versamento dell imposta sostitutiva del 16% deve essere eseguito in un unica soluzione entro il 30 novembre Salario di produttività Viene esteso al 2012 il regime fiscale agevolato per le somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato in attuazione di accordi aziendali o territoriali e correlate ad incrementi di produttività, qualità ed efficienza organizzativa. La misura dell agevolazione dovrà però essere stabilita entro il 31 dicembre Chiusura liti fiscali pendenti La norma, riproponendo la disciplina prevista dal condono del 2002, congela fino al 30 giugno 2012 le controversie di importo non superiore a euro (al netto di sanzioni e interessi) in cui sia parte l Agenzia delle Entrate, pendenti al 1 maggio La lite può essere definita versando 150 euro (se il valore della lite non supera euro) ovvero, per le liti di valore superiore a euro un importo pari: al 10% del valore della lite se la decisione in primo grado è stata favorevole al contribuente; al 50% del valore della lite se la decisione in primo grado è stata favorevole all amministrazione finanziaria; al 30% del valore della lite se non vi è ancora stata la decisione di primo grado. Le somme dovute per la definizione devono essere versate entro il 30 novembre 2011 in unica soluzione mentre la domanda di definizione, invece, va presentata entro il 31 marzo

10 Le disposizioni applicative della disciplina (modalità di versamento e di presentazione della domanda di definizione) saranno definite con uno o più provvedimenti del Direttore dell Agenzia delle entrate. Mediazione fiscale Per gli atti notificati dal 1 aprile 2012 viene introdotta la mediazione fiscale obbligatoria. In particolare, il ricorso contro atti fino a euro deve essere preceduto da un reclamo che contenga una proposta di mediazione. Ai fini della identificazione del valore si rendono applicabili le disposizioni di cui al comma 5, dell art. 12 del D.Lgs. n. 546/1992 e quindi rileva la sola imposta, escludendo sanzioni ed interessi. L ufficio, che ha 90 giorni per valutare la proposta avanzata dal contribuente, può accettarla, ovvero fare una controproposta. Decorsi 90 giorni senza che sia stato notificato l accoglimento del reclamo o della richiesta di mediazione, il reclamo produce gli effetti del ricorso e, conseguentemente, i termini per la costituzione del giudizio decorrono da tale data ovvero dalla data di ricevimento della notifica di diniego al reclamo, se antecedente. Se la mediazione non va a buon fine si instaura il normale contenzioso ma la parte soccombente, di regola, dovrà sopportare il 50% delle spese di giudizio. Contenzioso tributario - Contributo unificato Per i ricorsi notificati dal 6 luglio non trova più applicazione l imposta di bollo ma è dovuto il contributo unificato, differenziato in base al valore delle controversie. Come evidenziato nella tabella seguente, l importo va da un minimo di 30 euro per le controversie di valore fino a 2.582,28 euro ad un massimo di euro per le controversie di valore superiore a euro. Valore della lite Contributo Unificato fino a 2.582,28 da 2.582,28 da a da a da a da a Gli importi possono essere aumentati della metà qualora il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero di fax ovvero qualora la parte ometta di indicare il proprio codice fiscale nel ricorso. Per identificare il valore della lite occorre considerare l importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l atto impugnato. Nell ipotesi di controversie aventi ad oggetto esclusivamente l irrogazione delle sanzioni, il valore della lite è costituito dall ammontare di quest ultime. Accertamento esecutivo L entrata in vigore della norma che prevede l esecutività degli avvisi di accertamento, prevista per il 1 luglio 2011, viene posticipata al 1 ottobre p.v. La novità si affianca alle altre modifiche introdotte dalla conversione in legge del decreto legge sviluppo che prevedono: la riduzione dal 50% al 30% delle somme da versare in pendenza di giudizio; l allungamento da 120 a 180 giorni del periodo di tempo in cui l agente della riscossione non può procedere all esecuzione forzata; una limitazione al ricorso alle ganasce fiscali e alle ipoteche che potranno essere utilizzate dall agente della riscossione solo al superamento di determinati limiti di importi dovuti; una riduzione del tasso degli interessi di mora. 15

11 Studi di settore Si prevede: che il termine per la pubblicazione degli studi di settore nella Gazzetta Ufficiale è il 31 dicembre del periodo di imposta nel quale entrano in vigore; che eventuali integrazioni agli studi di settore (correttivi congiunturali) possano essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 marzo; che, in caso di omessa presentazione del modello dello studio di settore, è applicabile la sanzione nella misura massima delle sanzioni previste ai fini delle imposte dirette ed IVA. La previsione non scatta se il contribuente tenuto adempie alla presentazione dello studio di settore dopo specifica richiesta da parte dell Amministrazione fiscale; la possibilità di utilizzare l accertamento induttivo nei casi di omessa o di infedele compilazione degli studi di settore al fine di far risultare la congruità degli stessi, ovvero nel caso di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità non sussistenti. Considerate le difficoltà riscontrate in sede di compilazione dei modelli a causa della scarsa chiarezza delle istruzioni, si auspica che l Agenzia delle Entrate chiarisca che tale penalizzazione non sia applicata nel caso di errori in buona fede commessi nella compilazione degli studi di settore; l eliminazione dell obbligo degli uffici, nei casi in cui effettuano accertamenti presuntivi su soggetti agli studi di settore, di motivare nell avviso di accertamento le ragioni per le quali si sono disattese le risultanze di Gerico in quanto inadeguate a stimare i ricavi del contribuente. Chiusura partite IVA Viene prevista la cancellazione d ufficio delle posizioni IVA inattive da almeno tre anni nonché la possibilità di sanare la mancata comunicazione della cessazione di attività mediante il pagamento di 129 euro. Il pagamento deve avvenire entro il 4 ottobre 2011utilizzando l apposito codice tributo 8110 ed il modello F24 versamenti con elementi identificativi, che preclude la possibilità di compensare l importo dovuto con eventuali crediti vantati dal contribuente stesso. IRAP La manovra fissa l aliquota Irap: al 4,65%, per le banche e per le società finanziarie. La norma si estende anche alle holding industriali, cioè alle imprese la cui attività consiste in via esclusiva o prevalente nell assunzione di partecipazioni in società che esercitano un attività diversa da quella creditizia o finanziaria; al 5,90% per le assicurazioni. L aumento delle aliquote decorre dal periodo d imposta in corso al 6 luglio Le più elevate aliquote IRAP previste dalla norma in commento potranno essere aumentate o diminuite dalle Regioni con le stesse modalità previste per le variazioni dell aliquota ordinaria. Imposta di bollo L imposta di bollo annuale applicabile alle comunicazioni relative ai depositi di titoli viene significativamente aumentata, come desumibile dalla seguente tabella. Periodicità Annuale Regime precedente Valore titoli < Valore titoli > E < Persone fisiche 34,20 34,20 70 dal dal 2013 Soggetti diversi 73,80 73,80 109,60 dal 2011 dalle persone 269,60 dal 2013 fisiche Valore titoli > E < dal dal ,60 dal ,60 dal 2013 Valore titoli > dal dal ,60 dal ,60 dal

12 Ritenuta su interessi corrisposti a soggetti non residenti Gli interessi corrisposti a soggetti non residenti, non beneficiari effettivi dei compensi erogati, destinati a finanziare il pagamento di interessi su prestiti obbligazionari emessi dai percettori sono soggetti ad una ritenuta del 5%. In particolare, la nuova ritenuta si applica a condizione che: il soggetto percettore non sia il beneficiario effettivo del reddito; gli interessi siano destinati a finanziare il pagamento di interessi e altri proventi su prestiti obbligazionari emessi dal percettore stesso; i prestiti obbligazionari emessi dal percettore siano negoziati in mercati regolamentati degli stati UE e SEE che concedono un adeguato scambio di informazioni e siano garantiti dalla società italiana che corrisponde gli interessi ovvero dalla società capogruppo controllante ai sensi dell articolo 2359 del codice civile ovvero da altra società controllata dalla stessa controllante. La ritenuta si applica agli interessi corrisposti dal 6 luglio La manovra, inoltre, prevede che: sull atto di garanzia sia dovuta, in ogni caso, l imposta di registro dello 0,25%; la nuova disciplina si applichi anche agli interessi già corrisposti sui prestiti in corso al 6 luglio 2011, a condizione che l impresa italiana provveda entro il 30 novembre p.v. al versamento della ritenuta e dei relativi interessi legali. In quest ultimo caso, l imposta è dovuta nella misura del 6% ed è anche sostitutiva dell imposta di registro sull atto di garanzia. Ritenuta su bonifici per detrazioni fiscali del 36% e del 55% Si riduce 4% (dal 10%), la ritenuta d acconto trattenuta dagli istituti bancari e dalle poste sui bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta. Istituti definitori della pretesa tributaria - Eliminazione dell obbligo della garanzia La disposizione elimina l obbligo di prestare garanzia fideiussoria (bancaria o rilasciata da confidi) per la definizione agevolata delle pretese tributarie (accertamento con adesione, acquiescenza all accertamento e conciliazione giudiziale), in caso di pagamenti di rate successive alla prima il cui importo sia superiore a euro. La definizione agevolata si perfeziona con il pagamento immediato dell intero importo dovuto o con il versamento della prima rata. In caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate previste dal piano di adesione (diversa dalla prima), l Agenzia delle Entrate provvederà all iscrizione al ruolo delle somme residue dovute e della sanzione applicata in misura doppia sul residuo importo dovuto. Le nuove misure non si applicano agli atti di adesione, acquiescenza all accertamento e conciliazione giudiziale già perfezionate, con la prestazione della garanzia, alla data di entrata in vigore della manovra. Addizionale tassa automobilistica Dal 2011 è introdotta un addizionale erariale della tassa automobilistica, pari ad un importo di 10 euro per ogni chilowatt di potenza, per i veicoli con una potenza superiore a 225 chilowatt. I termini e le modalità di pagamento saranno individuati con apposito provvedimento. L omesso versamento dell addizionale comporta l applicazione di una sanzione pari al 30% dell importo non versato. IVA - Attività di locazione veicoli senza conducente Le prestazioni di servizi di noleggio senza conducente devono essere esclusivamente certificate mediante emissione di fattura. 17

13 Il locatore è obbligato ad indicare nella fattura, emessa dopo il pagamento, gli estremi identificativi del contratto di noleggio di riferimento. Qualora l autovettura sia consegnata direttamente ad un punto di noleggio dell azienda in grado di emettere la fattura, la fattura deve essere consegnata direttamente al cliente. Addizionale IRPEF del 10% - Stock options La norma, modificando la disciplina sull addizionale IRPEF del 10% sulle remunerazioni corrisposte sotto forma di bonus e stock options a dirigenti e collaboratori coordinati e continuativi del settore finanziario, prevede che l addizionale Irpef si applichi sui compensi che eccedono l importo corrispondente la parte fissa della retribuzione (e non più sulla quota che eccede il triplo della parte fissa della retribuzione). La nuova disciplina si applica sui compensi erogati dal 17 luglio Modifica regime contribuenti minimi Dal 1 gennaio 2012 vengono modificati i requisiti soggettivi di accesso al regime dei contribuenti minimi che potrà essere utilizzato da: persone fisiche che intraprendono dal 2012 un attività d impresa, arte o professione; persone fisiche che hanno intrapreso un attività dopo il 31 dicembre Il regime - che implica l applicazione di un imposta sostitutiva dell IRPEF e delle addizionali comunale e regionale del 5% - sarà applicabile per il periodo d imposta nel quale è avviata l attività e nei successivi quattro (la durata di permanenza nel regime potrà eccedere i 5 anni per le persone di età inferiore a 35 anni, che potranno applicarlo fino al compimento di tale età). Oltre ai requisiti previsti per i contribuenti attualmente minimi, il nuovo regime è subordinato alle seguenti condizioni: il contribuente non deve aver esercitato, nei tre anni precedenti, attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare; l'attività non deve costituire, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo; se viene proseguita un'attività d'impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di applicazione del nuovo regime, non deve risultare superiore a euro. I contribuenti attualmente soggetti al regime dei minimi che, a causa delle modifiche normative, non potranno proseguire ad utilizzare il regime agevolato: resteranno esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, nonché dai versamenti periodici dell IVA; resteranno esenti dall IRAP; non potranno più applicare l imposta sostitutiva; non saranno più esonerati dagli studi di settore; ai fini IVA saranno tenuti ad addebitare l imposta e a detrarre quella assolta sugli acquisti, nonché a versare l eventuale debito IVA dell intero periodo di imposta in sede di dichiarazione annuale. Agevolazione fiscale partecipanti fondi di venture capital Al fine di favorire lo sviluppo dell attività dei fondi comuni di investimento e sostenere i processi di crescita di nuove imprese, viene introdotto un incentivo fiscale sui proventi derivanti dalla partecipazione ai fondi di venture capital. Sono definiti fondi di venture capital (FVC) i fondi comuni di investimento armonizzati UE che investono almeno il 75% del capitali raccolti in società non quotate che si trovino nelle fasi di sperimentazione, costituzione, avvio dell attivit e sviluppo del prodotto. L incentivo fiscale consiste nell esenzione dei proventi derivanti dalla partecipazione ai predetti FVC. Per i soggetti titolari di reddito di impresa tale esenzione è soggetta all autorizzazione della Commissione europea. 18

14 Riordino della giustizia tributaria Modificando diverse disposizioni del D.Lgs. n. 545/1992, concernente l'ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria: vengono rafforzate le cause di incompatibilità dei giudici tributari; viene progressivamente innalzato a due terzi il numero dei giudici togati rispetto ai giudici laici nelle commissioni tributarie regionali; sono apportate alcune modifiche di tipo organizzativo al Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria; è introdotta l'utilizzazione della PEC nelle comunicazioni e notificazioni nel processo tributario. Riduzione delle agevolazioni fiscali Quale clausola di salvaguardia, la manovra prevede che - in caso di mancata attuazione della delega in materia fiscale e assistenziale entro il 30 settembre gli attuali regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale subiscano una riduzione: del 5% per il 2013; del 20% dal I regimi censiti di esenzione, esclusione e favore fiscale, cui si potrebbe applicare la citata riduzione, sono 483 per totali 161,2 mld euro. La tabella seguente riporta le principali agevolazioni allegate alla manovra (valori in miliardi di euro): Persone fisiche 103,4 Redditi d impresa 10,3 Agevolazioni in materia di accisa 3,6 Enti non commerciali 0,4 Agevolazioni IVA 38,8 Imposte di registro e ipocatastali 4,7 Totale 161,2 Riferimenti e collegamenti 1. Cfr. "Da sapere - Manovra del Governo Principali aspetti tributari" del 14 luglio 2011 ( 2. Cfr. "Da sapere - Tardivi versamenti non superiori a 15 giorni - Sanzioni e ravvedimento" del 21 luglio 2011 ( Contatti Ulteriori informazioni e chiarimenti possono essere richiesti al Settore Diritto d'impresa e Fisco, tel /308, fax , fisc@assolombarda.it. Questa comunicazione si trova sul nostro sito GIÀ DALL 1 AGOSTO 19

15 N. 29 del 7 settembre 2011 Settore Diritto d Impresa e Fisco 039/052/290 FISCO Manovra di agosto - Aspetti tributari - Prime indicazioni Il 13 agosto è entrata in vigore la manovra di agosto (1) che sarà presentata alle Camere per la conversione in legge. Per quanto riguarda gli aspetti tributari, la manovra contiene disposizioni in materia di: riduzione delle agevolazioni fiscali; studi di settore; addizionale IRES; sanzioni tributarie; contributo di solidarietà per i soggetti IRPEF; addizionali comunali e regionali all IRPEF; tassazione delle rendite finanziarie. La presente circolare, in attesa della conversione in legge e delle possibili modifiche che il dibattito parlamentare introdurrà, schematizza le citate disposizioni. Riduzione delle agevolazioni fiscali La manovra di agosto anticipa e modifica la clausola di salvaguardia prevista dal decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 (2) disponendo che - in caso di mancata attuazione della delega in materia fiscale e assistenziale entro il 30 settembre 2012 tale da determinare effetti positivi, ai fini dell'indebitamento netto, non inferiori a 4 miliardi di euro per l'anno 2012, a 16 miliardi di euro per l'anno 2013 ed a 20 miliardi di euro annui a decorrere dall'anno gli attuali regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale possano subire una riduzione: del 5% per il 2012; del 20% dal In alternativa, anche parziale, alla citata riduzione la manovra prevede la possibilità di rimodulare le aliquote delle imposte indirette, inclusa l'accisa. I regimi censiti di esenzione, esclusione e favore fiscale, cui si potrebbe applicare la citata riduzione, sono 483 per totali 161,2 mld euro. La tabella seguente riporta le principali agevolazioni allegate alla manovra (valori in miliardi di euro): Persone fisiche 103,4 Redditi d impresa 10,3 Agevolazioni in materia di accisa 3,6 Enti non commerciali 0,4 Agevolazioni IVA 38,8 Imposte di registro e ipocatastali 4,7 Totale 161,2 Studi di settore La finanziaria per il 2007 aveva previsto che i soggetti congrui e coerenti, oltre a risultare esclusi dalla normativa sulle società di comodo, non potessero essere soggetti ad accertamento analitico-induttivo, basato su presunzioni semplici, salvo che: i ricavi dichiarati non risultassero superiori al 40% di quelli indicati in dichiarazione dei redditi; oppure i ricavi non dichiarati superassero 50 mila euro. 21

16 La manovra di agosto conferma la citata normativa ma introduce come ulteriore condizione che il contribuente risulti congruo anche nell anno precedente. Addizionale IRES L intervento (3) del legislatore prevede: l aumento al 10,5% (dal 6,5%) dell aliquota. L incremento riguarda il 2011, il 2012 e il 2013; l ampliamento, a regime, dei soggetti passivi dell addizionale. In particolare, sono soggetti all addizionale i contribuenti che abbiano conseguito, nel periodo di imposta precedente, un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro e un reddito imponibile superiore a 1 milione di euro e che operino nei settori di seguito indicati: a) ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi; b) raffinazione petrolio, produzione o commercializzazione di benzine, petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati, gas di petrolio liquefatto e gas naturale; c) produzione, trasmissione e dispacciamento, distribuzione o commercializzazione dell'energia elettrica; c-bis) trasporto o distribuzione del gas naturale. Nel caso di soggetti operanti anche in settori diversi, l addizionale si applica se i ricavi relativi ad attività, riconducibili ai predetti settori, sono prevalenti rispetto all ammontare complessivo dei ricavi conseguiti. La manovra prevede espressamente che le novità (aliquota e soggetti interessati) non rilevino ai fini della determinazione dell acconto d imposta dovuto per il 2011, indipendentemente dal metodo (storico o previsionale) adottato. Sanzioni Integrando la disciplina delle sanzioni tributarie non penali, la manovra prevede che: la contestazione a carico di soggetti iscritti in albi ovvero ad ordini professionali, nel corso di un quinquennio, di quattro distinte violazioni dell'obbligo di emettere il documento certificativo dei corrispettivi compiute in giorni diversi, comporti, in ogni caso, la sanzione accessoria della sospensione dell'iscrizione all'albo o all'ordine per un periodo da tre giorni ad un mese; in caso di recidiva, la sospensione sia disposta per un periodo da quindici giorni a sei mesi; se le violazioni sono commesse nell'esercizio in forma associata di attività professionale, la sanzione è disposta nei confronti di tutti gli associati. Il provvedimento di sospensione è immediatamente esecutivo. Contributo di solidarietà per i soggetti IRPEF In deroga allo Statuto dei contribuenti, la manovra introduce un contributo si solidarietà a carico dei soggetti IRPEF titolari di un reddito complessivo superiore a ,00 euro. Il contributo: trova applicazione per il triennio 2011, 2012 e 2013; è pari al: 5% sulla parte di reddito complessivo eccedente ,00 euro e fino a ,00 euro; 10% sulla parte di reddito complessivo eccedente ,00 euro; è calcolato sul reddito complessivo, ossia sulla somma dei redditi soggetti a tassazione ordinaria Irpef, al lordo degli oneri deducibili; costituisce onere deducibile ai fini IRPEF; è regolato per l'accertamento, la riscossione e il contenzioso, dalle disposizioni previste per le imposte sui redditi. La manovra, inoltre, prevede che se dall'applicazione del contributo deriva un aggravio di prelievo superiore a quello che si determinerebbe applicando ai fini IRPEF l'aliquota marginale del 48% allo scaglione di reddito eccedente i ,00 euro, il contribuente può optare per l'assolvimento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche così calcolata in luogo del contributo di solidarietà. 22

17 Un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 30 settembre 2011, determinerà le modalità di attuazione della nuova disciplina. Addizionale comunale e regionale all IRPEF La manovra concede ai Comuni la possibilità di modificare l aliquota dell addizionale comunale all Irpef a decorrere dal Le delibere comunali, per poter entrare in vigore nel 2012, dovranno essere pubblicate sul sito delle Finanze entro il 31 dicembre Per contro, la manovra elimina la possibilità, per i Comuni che non l avessero ancora deliberato, di aumentare l aliquota dell addizionale comunale per il 2011 dello 0,2%, con il tetto dello 0,4%. Relativamente, invece, all addizionale regionale la manovra prevede la possibilità di aumentare l aliquota fino all 1,4%, già dal Rendite finanziarie Dal 1 gennaio 2012 l aliquota base delle ritenute e delle imposte sostitutive sarà pari al 20%. L aumento dell aliquota non riguarda: l imposta sostitutiva (11%) sui risultati di gestione dei fondi pensione italiani; i titoli di Stato ed equiparati (4); i titoli di Stato emessi da paesi white list; i titoli di risparmio per l economia meridionale; i piani di risparmio a lungo termine appositamente definiti. La riforma non comporta innovazioni sostanziali: per la determinazione del reddito d impresa dato che eventuali ritenute sono comunque applicate a titolo di acconto; sugli utili e plusvalenze relative a partecipazioni qualificate detenute da persone fisiche residenti che concorrono alla determinazione del reddito imponibile nella misura del 49,72% (ovvero del 100% se la società emittente è black list ). Per contro, l aliquota del 12,50% dell imposta sostituiva sui capital gain passerà al 20% per le plusvalenze realizzate dal 1 gennaio Premesso che la plusvalenza si considera realizzata solo se si è verificata sia la cessione a titolo oneroso sia la percezione del corrispettivo, la modifica riguarderà le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed interesserà le plusvalenze derivanti dalla cessione di titoli diversi dalla partecipazioni qualificate. Per evitare che le plusvalenze latenti, maturate al 31 dicembre 2011, ma non ancora realizzate a tale data, possano scontare l aliquota maggiorata, la manovra prevede la possibilità di rivalutare le attività finanziarie detenute in regime amministrato e in regime dichiarativo assoggettando quindi la plusvalenza latente all aliquota del 12,50%. La rivalutazione deve riguardare tutti i titoli posseduti in regime dichiarativo o nello specifico rapporto in regime amministrato. La rivalutazione non è invece ammessa per il risparmio gestito e per le polizze vita, in quanto la manovra già prevede un sistema di tassazione per maturazione. La manovra, inoltre elimina: la maggiorazione del 20% sugli interessi dei titoli con scadenza non inferiore a 18 mesi e rimborsati anticipatamente; il prelievo aggiuntivo del 20% sugli interessi dei depositi a garanzia di finanziamenti alle imprese residenti. 23

18 Riferimenti e collegamenti 1. Decreto Legge n. 138 del 13 agosto 2011, pubblicato in G.U. n. 188 del 13 agosto 2011 ( 2. Crf.: "Da sapere - Manovra del Governo - Conversione in legge - Principali aspetti tributari" dell'1 agosto 2011 ( 3. In deroga allo Statuto dei contribuenti le modifiche sono applicabili dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre I titoli equiparati ai titoli di Stato sono i titoli obbligazionari di amministrazioni statali, di enti territoriali e di enti pubblici istituiti per l'esercizio diretto di servizi pubblici in regime di monopolio, nonché i titoli emessi da enti e organismi internazionali costituiti in base ad accordi resi esecutivi in Italia. Contatti Ulteriori informazioni e chiarimenti possono essere richiesti al Settore Diritto d'impresa e Fisco, tel /308, fax fisc@assolombarda.it. Questa comunicazione si trova sul nostro sito GIÀ DAL 25 AGOSTO 24

19 N. 29 del 7 settembre 2011 Settore Diritto d Impresa e Fisco 040/053/291 FISCO Notifica avvisi di accertamento - Raddoppio del termine ordinario - Sentenza n. 247 del 25 luglio 2011 La Corte (1) ha ritenuto legittima la normativa che dispone il raddoppio dei termini per la decadenza dell azione di accertamento in presenza di un reato tributario anche se la constatazione della violazione penale è effettuata quando i termini ordinari di accertamento sono già decorsi. La conclusione della Corte Costituzionale si basa sui seguenti aspetti: la norma dello statuto dei contribuenti secondo cui i termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti d imposta non possono essere prorogati non costituisce parametro di legittimità costituzionale : Le disposizioni dello Statuto del contribuente, infatti, non hanno rango costituzionale e non costituiscono, neppure come norme interposte, parametro idoneo a fondare il giudizio di legittimità costituzionale di leggi statali ; è errato presumere che i termini di accertamento raddoppiati costituiscano una proroga di quelli ordinari. Per la Corte, infatti, i termini raddoppiati sono termini individuati direttamente dalle legge e operanti automaticamente in presenza di una speciale condizione obiettiva, senza che all amministrazione finanziaria sia riservato alcun margine di discrezionalità per la loro applicazione. I termini brevi e quelli raddoppiati si riferiscono pertanto a fattispecie ab origine diverse, conseguentemente è del tutto irrilevante che l obbligo di denuncia penale di reati previsti dal d. lgs. n. 74/2000 insorga anche dopo il decorso del termine breve o possa non essere adempiuto entro tale termine ; la disciplina analizzata, inoltre, non lede il diritto alla difesa del contribuente in quanto: a) il contribuente - ai sensi dell art. 22 del D.P.R. n. 600/ è tenuto a conservare le scritture ed i documenti fino allo spirare dei termini raddoppiati ; b) la distanza temporale tra il fatto e la contestazione non è né indeterminato né irragionevolmente ampio ; non è fondata la questione secondo cui la disciplina attribuirebbe all amministrazione finanziaria il potere discrezionale di estendere i termini dell accertamento in base ad una soggettiva e non controllabile valutazione circa la necessità di presentare denuncia penale per violazioni ricondotte ad ipotesi di reato. Alla luce della sentenza della Corte costituzionale, la tabella seguente riporta i termini per l azione di accertamento da parte dell Amministrazione finanziaria: Periodo d imposta Termine in presenza di reato tributario e senza presentazione della dichiarazione Termine ordinario Termine ordinario Termine in presenza con presentazione senza di reato tributario e della dichiarazione presentazione con presentazione della dichiarazione della dichiarazione /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/

20 Riferimenti e collegamenti 1. Sentenza n. 247 del 25 luglio 2011 della Corte Costituzionale (ud. del 20 luglio 2011) ( Contatti Ulteriori informazioni e chiarimenti possono essere richiesti al Settore Diritto d'impresa e Fisco, tel /308, fax , fisc@assolombarda.it. Questa comunicazione si trova sul nostro sito GIÀ DALL 1 AGOSTO 26

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