Comunicato Ufficiale N. 319

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1 Stagione Sportiva 2014/2015 Comunicato Ufficiale N COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. Si pubblicano, in allegato, i Comunicati Ufficiali F.I.G.C.: - Comunicato Ufficiale N. 029/CSA del 09/12/2014 Ricorso A.S.D. Sangiorgese Calcio a 5; - Comunicato Ufficiale N. 036/CSA del 22/12/2014 Ricorso A.S.D. L Acquedotto C5; - Comunicato Ufficiale N. 24/TFN del 15/12/2014; - Comunicato Ufficiale N. 25/TFN del 18/12/ COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 3. COMUNICAZIONI DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE Pubblicato in Roma ed affisso all albo della Divisione Calcio a Cinque il 29/12/2014. IL SEGRETARIO Fabrizio Di Felice IL PRESIDENTE Fabrizio Tonelli

2 FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO ROMA VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CORTE SPORTIVA D APPELLO III a SEZIONE COMUNICATO UFFICIALE N. 029/CSA (2014/2015) TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 026/CSA RIUNIONE DEL 4 DICEMBRE COLLEGIO Prof. Mario Serio Presidente; Avv. Maurizio Borgo, Avv. Maurizio Greco - Componenti; Dott. Alessandro Capomassi Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri Segretario. 2. RICORSO S.S.D. CHIETI CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL AMMENDA DI 2.000,00 CON DIFFIDA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CHIETI CALCIO/MACERATESE DEL (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale Com. Uff. n. 51 del ) Con atto del , la Società S.S.D. Chieti Calcio a r.l. preannunciava la proposizione di reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della L.N.D. (pubblicata sul Com. Uff. n. 51 del del predetto Dipartimento Interregionale) con la quale era stata irrogata alla Società reclamante la sanzione dell ammenda di 2.000,00 in relazione all incontro di calcio Chieti/Maceratese del A seguito della trasmissione, da parte della Segreteria di questa Corte, degli atti ufficiali relativi al predetto incontro di calcio la Società reclamante faceva pervenire, in data , i motivi di reclamo. Il reclamo è parzialmente fondato in relazione alla congruità della sanzione irrogata. Al proposito, questa Corte osserva che, tenuto conto dei motivi del ricorso ed in particolare della difficoltà di esercitare un controllo preventivo fuori dallo stadio soprattutto in relazione al clima particolarmente teso della giornata in cui si sono verificati gli accadimenti sanzionati (contestazione nei confronti della Società reclamante da parte di una parte dei propri sostenitori), si ritiene - anche in considerazione del fatto che la predetta contestazione era stata preannunciata attraverso la distribuzione di un volantino, ed era, pertanto, preordinata - equo ridurre la sanzione nella misura di 1.000,00, con esclusione della diffida. Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. Chieti Calcio di Chieti riduce la sanzione dell ammenda a 1.000,00 e annulla la diffida. Dispone restituirsi la tassa reclamo. 3. RICORSO S.S.D. CHIETI CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. RONCI DONATO SEGUITO GARA CHIETI CALCIO/MACERATESE DEL (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale Com. Uff. n. 51 del ) Con atto del , la Società S.S.D. Chieti Calcio a r.l. preannunciava la proposizione di reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della L.N.D. (pubblicata sul Com. Uff. n. 51 del del predetto Dipartimento Interregionale) 1

3 con la quale era stata irrogata all allenatore della Società, Ronci Donato, la squalifica per 3 gare effettive in relazione all incontro di calcio Chieti/Maceratese del A seguito della trasmissione, da parte della Segreteria di questa Corte, degli atti ufficiali relativi al predetto incontro di calcio la Società reclamante faceva pervenire, in data , i motivi di reclamo. Il reclamo è infondato. Al proposito, questa Corte osserva come le condotte poste in essere dal signor Ronci Donato costituiscono violazione del basilare principio che impone ai tesserati di comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva. Per come rilevato dall allora Corte di Giustizia Federale della F.I.G.C., non può, specie per quanto attiene al gesto delle manette, non rilevarsi l estrema platealità e particolare gravità dell atto, foriera di reazioni anche da parte del pubblico (cfr. C.G.F., Sez. I, decisione n. 239/CGF, Stagione Sportiva 2009/2010). Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. Chieti Calcio di Chieti. Dispone addebitarsi la tassa reclamo. 2 COLLEGIO Prof. Mario Serio Presidente; Dott. Vito Giampietro, Avv. Maurizio Greco - Componenti; Dott. Alessandro Capomassi Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri Segretario. 1. RICORSO A.S.D. ITALIAN OLD STYLE AVVERSO LE SANZIONI: - SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL SIG. ROMANI GIULIO; - SQUALIFICA FINO AL AL SIG. PACE ALESSANDRO; - SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL SIG. DELL ANNO GIAMPIERO, INFLITTE SEGUITO GARA ITALIAN OLD STYLE/EMPIRE FC SPORT DEL (Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio Com. Uff. n. 20/C5 del ) L'A.S.D. Italian Old Style, militante nel Campionato di Serie D del Calcio a 5, ha impugnato davanti a questa Corte la delibera con cui la Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Lazio della L.N.D. (Com. Uff. n. 20/C5del ) ha confermato una precedente decisione del Giudice Sportivo (Com. Uff. n. 9/C5 del ) che aveva inflitto ai tesserati di essa reclamante, per violazioni disciplinari poste in essere in occasione della gara Italian Old Style/Empire F.C. Sport Event del , Romani Giulio, Dell'Anno Giampiero e Pace Alessandro, la squalifica, rispettivamente, per 2 giornate,4 giornate e fino al Censura genericamente la direzione arbirale e chiede una riduzione delle sanzioni. Il reclamo è inammissibile. Com'è noto, infatti, il procedimento davanti agli organi di giustizia sportiva si articola su di un doppio grado di giurisdizione che, nella specie, si è esaurito con i giudizi svoltisi davanti al Giudice Sportivo ed alla Corte Sportiva di Appello Territoriale per cui a questo collegio è preclusa ogni possibilità di ulteriori interventi. Per questi motivi la C.S.A., dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Italian Old Style di Cerveteri (Roma). Dispone addebitarsi la tassa reclamo. 2

4 5. RICORSO A.S.D. SANGIORGESE CALCIO A 5 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. SESTILI NICCOLO SEGUITO GARA SANGIORGESE CALCIO A 5/ FOLIGNO CALCIO A 5 DEL (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque Com. Uff. n. 215 del ) L'A.S.D. Sangiorgese Calcio a 5, militante nel Campionato di Serie B del Calcio a 5, ha impugnato davanti a questa Corte la delibera con cui il Giudice Sportivo ha inflitto al calciatore di essa appellante, Sestili Niccolò, colpevole di avere, nel corso della gara Sangiorgiese C5/Mounting Foligno C5 del , immediatamente dopo essere stato espulso per doppia ammonizione, colpito il taccuino che l'arbitro stava recuperando da una tasca onde estrarne il cartellino rosso, facendolo cadere per terra ed allontanandolo con un calcio,la squalifica per 4 giornate (Com. Uff. n. 215 del ). Assume che l'accaduto, non essendo, come qualificato dal primo Giudice, conseguenza di un comportamento dolosamente violento e non presentando, comunque, connotazioni segnatamente antisportive, sarebbe stato perseguito con eccessiva severità per cui l'annullamento o, quanto meno, una riduzione della squalifica comminata. L'appello non è fondato e va respinto. Dalla lettura del rapporto arbitrale, incontrovertibile fonte di prova per la valutazione dell'occorso, si evince anzitutto la contestualità fra la comunicazione del provvedimento disciplinare e l'iniziativa del Sestili il quale ''con la mano'' e, quindi, colpendolo, ''gettava per terra il taccuino'' e, conseguentemente la strumentalità della condotta, confermata dal calcio successivamente inferto per allontanare il libretto, condotta mirata ad evitare o in ogni caso ad ostacolare che si perfezionasse, con l'esibizione del cartellino rosso, la procedura formale di espulsione. Non solo: è anche evidente che l'azione del calciatore fu realizzata con un minimo di violenza che, se pur non diretta contro la persona dell'arbitro, fu però necessaria per realizzare l'evento perseguito dal momento che il taccuino non cadde a terra da solo e fu comunque colpito con un calcio. Alla luce di tali considerazioni, la sanzione stabilita in prima istanza non si palesa gravosa perchè assomma alla giornata dovuta per l'espulsione altre 3 giornate che puniscono non comportamento significatamente antisportivo, aggravato dall'illecita finalità e dalle violente modalità di esecuzione. Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Sangiorgese Calcio a 5 di Porto San Giorgio (Fermo). Dispone addebitarsi la tassa reclamo. Pubblicato in Roma il 9 dicembre 2014 IL SEGRETARIO Antonio Di Sebastiano IL PRESIDENTE Mario Serio IL PRESIDENTE Carlo Tavecchio 3

5 FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO ROMA VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CORTE SPORTIVA D APPELLO III a SEZIONE COMUNICATO UFFICIALE N. 036/CSA (2014/2015) TESTO DELLA DECISIONE RELATIVA AL COM. UFF. N. 021/CSA RIUNIONE DEL 13 NOVEMBRE COLLEGIO Prof. Mario Serio Presidente; Dott. Vito Giampietro, Avv. Maurizio Borgo - Componenti; Dott. Carlo Bravi Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri Segretario. 1. RICORSO A.S.D. L ACQUEDOTTO C5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA L ACQUEDOTTOC5/CITTÀ DI FALCONARA DEL (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque Com. Uff. n. 111 del ) L'A.S.D. Acquedotto Calcio a 5, militante nel Campionato di Serie A del Calcio a 5 Femminile, ha impugnato davanti a questo collegio la decisione con cui il Giudice Sportivo (Com. Uff. n. 115 del ) le ha inflitto la punizione sportiva della perdita della gara L'Acquedotto C5/Città di Falconara del , gara, ad avviso del giudicante, viziata dall'avvenuta utilizzazione, nelle fila dell'appellante, della calciatrice Amici Costanza, minorenne, in posizione irregolare perchè risultata tesserata a far data dal Deduce che la richiesta di tesseramento dell'amici, benchè depositata sin dal , non era stata definita dal competente ufficio che, applicando erroneamente la normativa federale (art.39,comma 2 N.O.I.F.) regolante la procedura dei tesseramenti dei calciatori minorenni, aveva ritenuto non sufficiente la sottoscrizione della richiesta da parte di uno soltanto e non di entrambi i titolari della potestà genitoriale, di guisa che, per il tempo trascorso per sanare la presunta incompletezza rilevata, il perfezionamento dell'iter procedurale era slittato al ; a sostegno di tale assunto e richiama il dettato della norma suindicata ove, usando il singolare, si richiede la sottoscrizione ''anche dell'esercente la potestà genitoriale'' e cita un precedente giurisprudenziale di questa Corte che, qualificata la richiesta di tesseramento come atto di volontaria amministrazione, si era pronunciata, mutuando la soluzione dal disposto di cui all'art.320 C.C., a favore della possibilità della sottoscrizione disgiunta, concludendo che il tesseramento dell'amici doveva essere ritenuto valido sin dal ,per cui il suo impiego nell'incontro ''de qua'' non ne aveva vulnerato la regolarità; chiede, quindi, l'annullamento della decisione impugnata o, in subordine, con istanza rassegnata in sede dibattimentale, la trasmissione degli atti alla Sezione Tesseramenti di questa Corte perchè si pronunci sulla problematica in questione. L'appello non ha fondamento e va respinto. Per circoscrivere il ''thema decidendum'' del presente giudizio, è opportuno anzitutto evidenziare che questo collegio è chiamato a stabilire soltanto se la gara cui partecipò l'amici Costanza abbia avuto regolare svolgimento oppure, come ritenuto dal primo giudice, sia stata invalidata da un difetto di tesseramento. Sul punto nessun dubbio è consentito dal momento che, alla data della partita, la posizione di tesseramento della calciatrice non si era ancora federalmente perfezionata. La tesi, sviluppata ''a posteriori'' dall'appellante per la quale l'irregolarità andava posta a carico dell'ufficio Tesseramenti colpevole di errata interpretazione ed applicazione delle procedure da 1

6 seguire nella materia, è argomento inutilizzabile per una posizione difensiva, perchè, a ben guardare, finisce per puntellare l'opposta prospettazione. Ugualmente nessuna incidenza può essere riconosciuta al precedente richiamato che, comunque opinabile, attiene ad una fattispecie totalmente diversa; quel che invece rileva è il comportamento della società la quale ebbe a fare acquiescenza ai rilievi dell'ufficio federale, tant'è vero che sanò la segnalata imperfezione con l'apposizione della seconda sottoscrizione. Ora, se fosse stata certa e convinta della tesi rassegnata con i motivi di gravame o, comunque, anche se avesse avuto perplessità in proposito, avrebbe dovuto contestare immediatamente la presunta irregolarità che le veniva imputata rivolgendosi all'organo di giustizia (Tribunale Federale - Sezione Tesseramenti) competente nella materia e non rischiare, con un'utilizzazione che, se non altro al momento, era manifestamente non consentita, di subire la punizione sportiva prevista dall'art.17,comma 5 lett.a) C.G.S.. Sanzione, questa, che proprio in forza delle argomentazioni svolte, si palesa correttamente comminata nel precedente grado di giudizio e va pertanto confermata; ciò comporta anche il rigetto della subordinata che, nell'angolazione di lettura della vicenda quale in precedenza, chiarita, non avrebbe senso alcuno e sarebbe in ogni caso improduttiva di effetti. Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dall A.S.D. L Acquedotto C5 di Roma. Dispone addebitarsi la tassa reclamo. Pubblicato in Roma il 22 dicembre 2014 IL SEGRETARIO Antonio Di Sebastiano IL PRESIDENTE Mario Serio IL PRESIDENTE Carlo Tavecchio 2

7 1 FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO ROMA VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 2450 TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE SEZIONE DISCIPLINARE COMUNICATO UFFICIALE N. 24/TFN Sezione Disciplinare (2014/2015) Il Tribunale Federale Nazionale sezione disciplinare, costituito dall Avv. Sergio Artico Presidente; dall Avv. Riccardo Andriani, dall Avv. Sergio Valente Componenti; del Dott. Paolo Fabricatore Rappresentante A.I.A.; del Sig. Claudio Cresta Segretario, con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia e della Sig.ra Paola Anzellotti, si è riunita il giorno 11 dicembre 2014 e ha assunto le seguenti decisioni: (45) DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MASSIMO FERRERO (Presidente della Società UC Sampdoria Spa), Società UC SAMPDORIA Spa - (nota n. 3115/140 pf13-14 SP/SS/blp del ). Il Procuratore federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale - Sezione disciplinare, Massimo Ferrero, Presidente della Società UC Sampdoria Spa ai sensi dell art. 1 bis, comma 1, art. 5, comma 1, art. 11, comma 1, del CGS per aver violato i doveri di lealtà, correttezza e probità esprimendo pubblicamente durante la trasmissione televisiva Stadio Sprint, dichiarazioni lesive e offensive nei confronti di Erick Thohir, Presidente della Società FC Internazionale Milano Spa riportate dai quotidiani nazionali, e comunque tenendo comportamenti discriminatori verso lo stesso in ragione della sua origine etnica; ha deferito inoltre la Società UC Sampdoria Spa a titolo di responsabilità diretta e concorrente ai sensi degli artt. 4, comma 1, e 5, comma 2, e 11, comma 4, del CGS per la violazione ascritta al proprio Presidente Massimo Ferrero. Il difensore dei deferiti ha fatto pervenire memoria con la quale chiede il proscioglimento dei propri assistiti. Alla riunione del 11/12/2014 il rappresentante della Procura federale ha chiesto l applicazione della sanzione di 4 (quattro) mesi di inibizione ed ,00 ( quindicimila/00) di ammenda per Massimo Ferrero e dell ammenda di ,00 ( cinquantamila/00) per la Sampdoria. Il difensore dei deferiti si è riportato alla propria memoria ed ha insistito per il proscioglimento dei propri assistiti. Il Presidente Massimo Ferrero ha reso dichiarazioni negando recisamente qualsiasi intenzione offensiva nei confronti del Presidente Thohir. Il fatto storico per il quale si procede è pacifico. Durante la trasmissione televisiva in onda in data su Rai 2 Stadio Sprint, il Presidente Ferrero rendeva dichiarazioni (riportate dai principali organi di stampa in data ) riguardanti la persona di Erick Thohir, Presidente della FC Internazionale Milano Spa. Sul Corriere dello Sport del , pag.17 così vengono riportate tali dichiarazioni: E ingiusto che Moratti sia

8 2 stato trattato così e sono molto dispiaciuto per lui. Io glielo avevo detto: caccia quel filippino... e inoltre Thohir è venuto dall Indonesia per insultare un emblema del calcio. A Thohir voglio bene, ma non mi deve toccare Moratti. Su La Repubblica del , a pag. 38: Penso che Moratti sia un grande uomo, ho avuto modo di conoscerlo al telefono ogni tanto lo sento e mi sembra ingiusto che sia stato trattato così, perché ha dato tanto al calcio italiano. Io glielo avevo detto: caccia via quel filippino e ancora E venuto dall Indonesia per insultare un emblema del calcio io a Thohir voglio bene, ma non mi deve toccare Moratti. Doveva difenderlo. Al posto di Moratti gli avrei dato due pizzicotti. Infine sulla Gazzetta dello sport del , pag.17: E ingiusto che Moratti sia stato trattato così, sono molto dispiaciuto per lui. Io glielo avevo detto: caccia quel filippino, che l hai preso a fa? e inoltre E venuto dall Indonesia per insultare un emblema del calcio. A Thohir voglio bene, ma non mi deve toccare Moratti. Tali dichiarazioni, peraltro riportate su supporto informatico prodotto in atti, non sono state mai smentite dal Ferrero e, anzi, sono state da lui confermate nel corso dell audizione tenutasi dinnanzi la Procura Federale in data 5/11/2014 su richiesta del deferito nonché nella memoria difensiva versata in atti. Anche in riunione il Ferrero ha ammesso di aver pronunciato le frasi sopra riportate dandone però un interpretazione diversa da quella della Procura federale. Si tratta quindi di valutare se tali dichiarazioni configurino l illecito disciplinare contestato e in particolare la violazione di cui all art. 11 CGS o se invece, come sostengono i deferiti, si tratti solo di un attestazione di stima verso il precedente Presidente dell Inter Massimo Moratti, priva di qualsiasi connotazione offensiva o discriminatoria nei confronti di Erick Thohir. Contrariamente a quanto sostenuto dai deferiti sostantivare l aggettivo che riflette la provenienza etnica di una persona ed apostrofare quest ultima in tal modo, con evidente atteggiamento di scherno e dileggio, costituisce offesa, che si connota, per giunta, di chiaro intento di discriminazione, ed è quindi contrario ai principi di lealtà e correttezza che devono ispirare l attività sportiva. Nelle dichiarazioni rese nello specifico dal Ferrero l espressione filippino sottintende chiaramente non solo un riferimento razziale ma anche il richiamo a ruoli sociali subalterni svolti da lavoratori di tale nazionalità. Ciò appare evidente non solo dal tono complessivo delle dichiarazioni in questione, ma anche dall invito caccia quel filippino e dalla domanda che lo hai preso a fa?. Nell audizione del 5/11/2014 il Ferrero fa espresso riferimento a due lavoratori domestici filippini al suo servizio. É poco credibile che il Ferrero, presidente di una Società di serie A non conoscesse la vera nazionalità del collega Thohir, pubblicata da mesi con grande risalto sulla stampa e perfettamente nota ad ogni appassionato di calcio. In ogni caso appellarlo filippino e invitare a cacciarlo aveva un intento e un oggettivo contenuto di scherno e di offensiva irrisione. Poco importa quale fosse la finalità ultima del Ferrero, sta di fatto che tale finalità è stata perseguita con modalità che collidono coi principi tutelati dalla norma disciplinare contestata. L espressione filippino appare pronunciata con un chiaro intento dispregiativo, di dileggio e discriminatorio così come tutto il senso generale delle dichiarazioni del Ferrero. Sussiste la circostanza di cui all art.11 comma 1 CGS in quanto lo scherno, la denigrazione e l offesa hanno connotazioni di discriminazione razziale o quanto meno legate alla nazionalità.

9 3 Pertanto l illecito disciplinare contestato deve ritenersi realizzato. La Società UC Sampdoria Spa risponde a titolo di responsabilità diretta e concorrente ai sensi degli artt. 4, comma 1, e 5, comma 2, e 11, comma 4, del CGS per la violazione ascritta al proprio Presidente. In ordine all entità della sanzione da irrogare va considerato che il Ferrero ha cercato con immediatezza di fare ammenda delle proprie improvvide dichiarazioni, correggendo in qualche modo il tiro e inviando una lettera di scuse al Presidente Thohir, scuse accettate dall offeso. L art. 16 del CGS prevede che gli Organi di giustizia federali stabiliscano la misura delle sanzioni disciplinari da irrogare, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti ed attenuanti. La normativa disciplinare non prevede espressamente circostanze attenuanti e aggravanti tipiche, fatta eccezione per l art. 24 CGS. Spetta quindi all Organo giudicante il potere di valutare se nei fatti contestati concorrano elementi da valutare a favore o a carico dell incolpato e se tali elementi incidano sulla congruità della pena da irrogare in concreto. Questo Tribunale ritiene che la suindicata condotta del Ferrero costituisca circostanza attenuante da valutare positivamente ai fini di una riduzione della sanzione che nello specifico, tenuto conto dell art. 11 comma 2 CGS, può essere limitata a quella di cui al dispositivo. P.Q.M. Infligge a Massimo Ferrero la sanzione di mesi 3 (tre) di inibizione ed ,00 ( diecimila/00) di ammenda e alla Società UC Sampdoria la sanzione di ,00 ( trentacinquemila/00) di ammenda. (48) DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: STEFANO MAMMARELLA (Calciatore tesserato per la Società SSD Acquaesapone C/5 Srl), FABRIZIO IANNACOLI (Presidente della Società ASD Pescara C/5), Società ASD PESCARA C/5 - (nota n. 3390/117 pf13-14 GT/dl del ). Il Tribunale Federale Nazionale, sezione disciplinare, visto l accordo ex art. 23 CGS, raggiunto tra i deferiti e la Procura federale, in merito all applicazione di sanzione nei confronti degli stessi; visto che il Procuratore federale deve provvedere alla trasmissione alla Procura Generale dello Sport del Coni, per eventuali osservazioni da parte della Stessa a norma dell art. 23 CGS; ritenuta l opportunità di sospendere l intero procedimento; sospende in attesa degli ulteriori adempimenti da parte della Procura federale. La suddetta ordinanza viene notificata in riunione alle parti presenti. * * * * * * Il Tribunale Federale Nazionale sezione disciplinare, costituito dall Avv. Sergio Artico Presidente; dall Avv. Riccardo Andriani, dall Avv. Marco Santaroni Componenti; con l assistenza del Dott. Carlo Purificato e del Dott. Diego La Vecchia Componenti aggiunti; e del Dott. Paolo Fabricatore Rappresentante A.I.A.; del Sig. Claudio Cresta Segretario, con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia e della Sig.ra Paola Anzellotti, si è riunita il giorno 11 dicembre 2014 e ha assunto le seguenti decisioni:

10 4 (49) DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ALESSANDRO ZANCHI (Amministratore delegato e Legale rappresentante p.t. della Società AC PAVIA Srl), Società AC PAVIA Srl - (nota n. 3477/35 pf14-15 SP/blp del ). Il Tribunale Federale Nazionale, sezione disciplinare, visto l accordo ex art. 23 CGS, raggiunto tra il deferito Zanchi e la Procura federale, in merito all applicazione di sanzione nei confronti degli stessi; visto che il Procuratore federale deve provvedere alla trasmissione alla Procura Generale dello Sport del Coni, per eventuali osservazioni da parte della Stessa a norma dell art. 23 CGS; ritenuta l opportunità di sospendere l intero procedimento; sospende in attesa degli ulteriori adempimenti da parte della Procura federale. La suddetta ordinanza viene notificata in riunione alle parti presenti. Il Presidente del TFN Sez. Disciplinare Avv. Sergio Artico Pubblicato in Roma il 15 dicembre Il Segretario Federale Antonio Di Sebastiano Il Presidente Federale Carlo Tavecchio

11 1 FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO ROMA VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 2450 TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE SEZIONE DISCIPLINARE COMUNICATO UFFICIALE N. 25/TFN Sezione Disciplinare (2014/2015) Il Tribunale Federale Nazionale sezione disciplinare, costituito dall Avv. Sergio Artico Presidente; dall Avv. Augusto De Luca, dall Avv. Marcello Frattali Clementi, dall Avv. Massimo Lotti, dall Avv. Federico Vecchio Componenti; con l assistenza del Dott. Paolo Fabricatore Rappresentante A.I.A.; del Sig. Claudio Cresta Segretario, con la collaborazione dei Sig.ri Paola Anzellotti, Salvatore Floriddia e Nicola Terra, si è riunita il giorno 18 dicembre 2014 e ha assunto le seguenti decisioni: (51) DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUIGI REPACE (Presidente p.t. del Comitato Regionale Umbria) - (nota n. 3670/1829 pf10-11 SP/blp del ). Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione disciplinare, vista l istanza del difensore del deferito Luigi Repace, fondata su un certificato di ricovero/degenza della stesso presso l Ospedale Città di Castello; considerato che la Procura federale non si è opposta; ritenuto che l istanza è accoglibile in quanto basata su documentazione probante; P.Q.M. Rinvia il procedimento a nuovo ruolo, con sospensione dei termini di estinzione di cui all art. 34bis, n. 5 del CGS. * * * * * * Il Tribunale Federale Nazionale sezione disciplinare, costituito dall Avv. Sergio Artico Presidente; dall Avv. Giuseppe Febbo, dall Avv. Franco Matera Componenti; dal Sig. Claudio Cresta Segretario, con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia e del Sig. Nicola Terra, si è riunita il giorno 18 dicembre 2014 e ha assunto le seguenti decisioni: (35) DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DUILIO PETRARCA (all epoca dei fatti Presidente della Società ASD Isernia FC), Società ASD ISERNIA FC - (nota n. 2744/1129pf13-14/AM/ma del ). (50) DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DUILIO PETRARCA (all epoca dei fatti Presidente della Società ASD Isernia FC), Società ASD ISERNIA FC - (nota n. 3602/1130 pf13-14 AM/ma del ). Con atto del 30 ottobre 2014, la Procura federale deferiva il Signor Duilio Petrarca, nella sua qualità all epoca dei fatti - di Presidente e legale rappresentante della società ASD

12 2 Isernia FC, per la violazione - indicata specificamente in parte motiva - dell'art.1 bis, comma 1, del CGS vigente all epoca (oggi trasfuso nell art. 1 bis, comma 1, del CGS) in relazione all art. 94 ter, comma 11, delle NOIF ed all art.8, comma 9, del CGS, vigente all epoca dei fatti (oggi trasfuso nell art. 8, comma 9, del CGS), per aver disatteso l obbligo di effettuare il pagamento così come disposto dalla C.A.E. e al conseguente invio della relativa liberatoria nel termine prescritto dall art. 94 ter, comma 11, delle NOIF; Con ulteriore atto del 24 novembre 2014, la Procura Federale deferiva il Signor Duilio Petrarca, nella sua qualità all epoca dei fatti - di Presidente e legale rappresentante della società ASD Isernia FC, per la violazione - indicata specificamente in parte motiva - dell'art. 1 bis, comma 1, del CGS vigente all epoca (oggi trasfuso nell art. 1 bis, comma 1, del CGS) in relazione all art. 94 ter, comma 11, delle NOIF ed all art. 8, comma 9, del CGS, vigente all epoca dei fatti (oggi trasfuso nell art. 8, comma 9, del CGS), per aver disatteso l obbligo di effettuare il pagamento così come disposto dalla C.A.E. e al conseguente invio della relativa liberatoria nel termine prescritto dall art. 94 ter, comma 11, delle NOIF; Preliminarmente questo Tribunale Federale Nazionale, Sez. disciplinare: vista l istanza avanzata dalla difesa della Società deferita, di riunione dei suddetti procedimenti, per ragioni di connessione soggettiva; preso atto della non opposizione della Procura federale; dispone la riunione dei citati procedimenti. Considerato che la Società ASD Isernia FC non ha dato esecuzione, nel termini di trenta giorni contemplato dall art. 94 ter, comma 11, delle NOIF, al pagamento, in favore del calciatore Fazio Albino, degli emolumenti derivanti dall accordo economico per la stagione sportiva 2012/2013, in esecuzione di quanto accertato e disposto dalla Commissione Accordi Economici in data (prot.105/cae), decisione questa comunicata alla Società con raccomandata ; considerato che la Società ASD Isernia FC non ha dato esecuzione, nel termini di trenta giorni contemplato dall art. 94 ter, comma 11, delle NOIF, al pagamento, in favore del calciatore Iaboni Armando, degli emolumenti derivanti dall accordo economico per la stagione sportiva 2012/2013, in esecuzione di quanto accertato e disposto dalla Commissione Accordi Economici in data (prot.104/cae), decisione questa comunicata alla Società con raccomandata ; ritenuto che a tali violazioni consegue la responsabilità diretta, ai sensi dell art. 4, comma 1, del CGS vigente all epoca dei fatti (oggi trasfuso nell art. 4, comma 1, del CGS) della Società ASD Isernia FC, alla quale apparteneva il deferito Signor Duilio Petrarca al momento della commissione del fatto; rilevato che, alla riunione odierna, la Procura federale ha insistito per I'accoglimento del deferimento con applicazione, al Signor Duilio Petrarca, della sanzione dell'inibizione di anni 1 (uno) (mesi sei per ogni violazione) e, alla Società, della sanzione della penalizzazione di punti 2 (due) punti in classifica (un punto per ogni violazione), da scontarsi nella corrente stagione sportiva;

13 3 considerato che l applicazione dell istituto della continuazione, invocata dalla difesa della Società deferita, non può trovare accoglimento, nel segno della consolidata giurisprudenza della Corte di Giustizia Federale (da ultimo Com. Uff. nn. 252 e 301 CGF s.s. 2013/2014); rilevato che i deferiti hanno omesso di far pervenire memorie difensive, con ciò rinunciando, di fatto, a dimostrare una diversa realtà; ritenute congrue Ie richieste della Procura Federale; ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della Società, cui sono imputabili le violazioni, consegue quella diretta della Società ai sensi dell'art. 4, comma 1, CGS; P Q M Infligge al Signor Duilio Petrarca, I'inibizione di anni 1 (uno) e, alla Società ASD Isernia FC, la penalizzazione di 2 (due) punti in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva. (406) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: SEBASTIANO PALMINTERI (Presidente e Legale rappresentante della Società ASD P. Ribera 1954), Società ASD P. RIBERA (nota n. 7675/770pf13-14/LG/AM/dl del ). Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, rilevato che, con atto del 24 giugno 2014, la Procura Federale ha deferito il Signor Sebastiano Palminteri, nella sua qualità all epoca dei fatti - di Presidente e legale rappresentante della società ASD P. Ribera 1954, per la violazione - indicata specificamente in parte motiva - dell'art.10, comma 3 bis, CGS, in relazione ai punti 1, 3 e 8 del Comunicato Ufficiale n.168 del 21 maggio 2013 della Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento Interregionale Serie D, e la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell'art.4, co. 1, CGS; rilevato che Ie richiamate norme sanzionano, con I'ammenda di 1.000,00 per ogni inadempimento, il comportamento contestato; rilevato che i deferiti hanno omesso ii deposito, entro ii termine dell 12 luglio 2013, ore 14,00, del verbale di assemblea concernente l attribuzione delle cariche sociali (punto 1), del versamento a saldo iscrizione (punto 3) e della dichiarazione di disponibilità del campo di gioco conforme ai regolamenti FIGC/LND (punto 8 del citato CU 168/2013); rilevato che, alla riunione odierna, la Procura Federale ha insistito per I'accoglimento del deferimento con applicazione, al Signor Sebastiano Palminteri, della sanzione dell'inibizione per giorni 30 (trenta) e, alla Società, della sanzione dell'ammenda di 3.000,00 ( tremila/00); considerato che quanto sostenuto dal Sig. Palminteri, con sua lettera del , di essersi dimesso dalla carica di Presidente della Società ASD P. Ribera 1954, sin dal , non ha trovato riscontro negli atti ufficiali della FIGC; rilevato che la Società deferita ha omesso di far pervenire memorie difensive, con ciò rinunciando, di fatto, a dimostrare una diversa realtà; ritenuto che la sanzione edittale prevista per il legale rappresentante della Società si adegua nel caso di specie in giorni 50 (cinquanta);

14 4 ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della Società, cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell'art. 4, comma 1, CGS; P.Q.M. Infligge al Signor Sebastiano Palminteri, I'inibizione di giorni 50 (cinquanta) e, alla Società ASD P. Ribera 1954, I'ammenda di 3.000,00 ( tremila/00). (53) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: JULIO CESAR CHALO (Calciatore della Società SSD Avis Pleiade Policoro Srl), VINCENZO ALVARENZ (Dirigente con poteri di rappresentanza della Società SSD Avis Pleiade Policoro Srl), Società SSD AVIS PLEIADE POLICORO Srl - (nota n. 3735/842 pf13-14 MS/vdb del ). Con provvedimento del 27 novembre 2014, il Procuratore Federale Aggiunto, all'esito dell'esame della nota pervenuta da parte del Segretario della LND -Divisione Calcio a 5- relativamente ad un'asserita irregolare partecipazione del calciatore Sig. Chalo Julio Cesar tra le fila dell'ssd Avis Pleiadi Policoro a r.l. in occasione della disputa della gara contro l Acquedotto Calcio a 5 in data 11 febbraio 2014, valevole per il triangolare di Coppa Italia Calcio a 5 Serie B, ha deferito, in ordine alle violazioni rispettivamente ascritte e meglio individuate in seno all'atto di deferimento, il predetto calciatore, il Sig. Vincenzo Alvarenz, dirigente della SSD Avis Pleiadi Policoro a r.l., nonché, a titolo di responsabilità oggettiva, ex art. 4, comma 2, CGS, l indicata compagine societaria. Nei termini assegnati nessuno dei deferiti ha fatto pervenire propria memoria difensiva. Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale, Avv. Perugini, il quale, insistendo per la dichiarazione di responsabilità individuata nei riguardi dei soggetti sottoposti all'odierno procedimento disciplinare, ha formulato le seguenti richieste sanzionatorie: 1 (una) giornata di squalifica a carico del Sig. Chalo Julio Cesar; 1 (uno) mese di inibizione a carico del Sig. Vincenzo Alvarenz; 600,00 ( seicento/00) di ammenda oltre a 1 (uno) punto di penalizzazione, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, a carico della SSD Avis Pleiadi Policoro a r.l. Il Tribunale Federale Nazionale - Sez. disciplinare -, esaminati gli atti, osserva quanto segue. Il deferimento trae sostanzialmente origine dalla richiamata nota trasmessa dal Segretario della LND - Divisione Calcio a 5 -, in base alla quale veniva segnalato l'irregolare impiego, da parte della SSD Avis Pleiadi Policoro a r.l., del calciatore Sig. Chalo Julio Cesar in occasione della disputa della gara Acquedotto Calcio a 5-SSD Avis Pleiadi Policoro a r.l., valevole per la Coppa Italia Calcio a 5 Serie B, stagione sportiva 2013/2014). In capo al predetto calciatore, infatti, residuava la sanzione di una giornata di squalifica comminata dal Giudice Sportivo c/o la LND -Divisione Calcio a 5- con riferimento alla competizione di Coppa Italia Calcio a 5 Serie B relativa alla stagione sportiva 2012/2013 (cfr. CU n. 581 del 25 marzo 2013 in atti). Invero, alla luce delle risultanze probatorie acquisite dall organo federale inquirente, la violazione disciplinare contestata nei riguardi dell atleta tesserato in forza alla SSD Avis Pleiadi Policoro a r.l. è di tutta evidenza.

15 5 Al riguardo, impregiudicato il principio di natura generale in base al quale i tesserati devono scontare le sanzioni nell ambito della competizione in cui siano state irrogate (c.d. principio di separatezza delle competizioni), soccorre, in particolare, l art. 22, comma 6, CGS, che espressamente prescrive: Le squalifiche che non possono essere scontate in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive. Ciò posto, con riferimento al caso di specie, risulta comprovato per tabulas che il Sig. Chalo Julio Cesar, attinto dalla sanzione della squalifica per una giornata nell ambito della competizione della Coppa Italia Calcio a 5 Serie B, disputata nella stagione sportiva 2012/2013, in occasione della gara Acquedotto Calcio a 5-SSD Avis Pleiadi Policoro a r.l., valevole per la Coppa Italia Calcio a 5 Serie B, stagione sportiva 2013/2014, non aveva ancora scontato detta sanzione. Ne discende che il calciatore deferito si è reso pacificamente responsabile della violazione disciplinare ascritta nei suoi riguardi, al pari, del resto, del dirigente della SSD Avis Pleiadi Policoro a r.l., Sig. Alvarenz, il quale, in ragione di quanto osservato, procedendo alla rituale sottoscrizione della distinta di gara in occasione della disputa del suindicato incontro di Coppa Italia Calcio a 5 Serie B (stagione sportiva 2013/2014), ha falsamente dichiarato e certificato la regolare partecipazione del Sig. Chalo Julio Cesar. Alle responsabilità disciplinari ascritte riconducibili ai predetti soggetti, consegue, inevitabilmente, in via oggettiva, anche quella della SSD Avis Pleiadi Policoro a r.l. P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale FIGC - Sez. disciplinare -, in accoglimento del deferimento, infligge: - 1 (una) giornata di squalifica a carico del Sig. Chalo Julio Cesar, da scontarsi nell ambito della competizione della Coppa Italia Calcio a 5; - 1 (uno) mese di inibizione a carico del Sig. Vincenzo Alvarenz; - 600,00 (seicento/00) di ammenda oltre a 1 (uno) punto di penalizzazione, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, nel Campionato di competenza a carico della SSD Avis Pleiadi Policoro a r.l. Il Presidente del TFN Sez. Disciplinare Avv. Sergio Artico Pubblicato in Roma il 18 dicembre Il Segretario Federale Antonio Di Sebastiano Il Presidente Federale Carlo Tavecchio

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