MARIO ESPOSITO * * * 1. Con atto di deferimento del 7 febbraio 2017 il Procuratore. Federale contestava al tesserato Milco Lomi la violazione:

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1 CORTE FEDERALE D APPELLO DELLA FIDS COMUNICATO UFFICIALE N 5/2017 PRESIDENTE COMPONENTE SUPPLENTE MARIO ESPOSITO CONSIGLIERE ORIANA CALABRESI AVV. EMILIO D ETTORE RELATORE * * * A. FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO 1. Con atto di deferimento del 7 febbraio 2017 il Procuratore Federale contestava al tesserato Milco Lomi la violazione: - dell art. 2 del Codice di Comportamento del Coni, che impone il rispetto dei principi di lealtà e correttezza nell esercizio di ogni prestazione riferibile all attività sportiva; - dell art. 1 del Regolamento di Giustizia, che impone agli affiliati e tesserati l osservanza delle norme federali nonché il rispetto dei principi di lealtà, correttezza e probità; - dell art. 11 dello Statuto FIDS, per cui i tesserati sono tenuti al rispetto dei doveri di cui all art. 6 dello Statuto; - dell art. 4 del Regolamento di Giustizia che vieta di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di altre persone o organismi operanti nell ambito federale con l aggravante di cui all art. 26 del Regolamento di Giustizia. 1

2 La Procura Federale esercitava l azione disciplinare nei confronti del tesserato Lomi per avere quest ultimo criticato pubblicamente, tramite la propria pagina Facebook, una sanzione inflittagli dall Organo di Giustizia. In particolare il tesserato sul proprio profilo Facebook riferendosi agli Organi di Giustizia FIDS precisava: Sono pilotati anche gli organi di giustizia purtroppo quindi dico che con la nuova dirigenza mandino a casa anche loro. Io fossi un procuratore che emette una sentenza del genere mi vergognerei solo a pubblicarla. Nel corso dell istruttoria il tesserato depositava una memoria difensiva nella quale precisava che le espressioni utilizzate sarebbero state determinate da un moto di rabbia dovuto alla squalifica a me applicata dal Tribunale. (cfr. memoria difensiva Lomi) Con Comunicato Ufficiale n. 15/17, pubblicato in data 18 maggio 2017 il Tribunale Federale disponeva il proscioglimento del tesserato Milco Lomi dalla contestazione ascrittagli dal Procuratore Federale ritenendo che le dichiarazioni rilasciate dall incolpato e divulgate attraverso il proprio profilo Facebook, non costituirebbero illecito disciplinare. Avverso tale provvedimento in data 26 maggio 2017 proponeva appello il Procuratore Federale FIDS. 2

3 Deduceva che il Tribunale Federale FIDS. nel valutare le espressioni impiegate dal deferito, avrebbe utilizzato parametri penali non afferenti alla normativa sportiva. Chiariva ancora che il Tribunale si sarebbe dovuto limitare a verificare la lesività delle espressioni pubblicate sul profilo Facebook del tesserato, rispetto al bene protetto dall art. 4 del Regolamento di Giustizia, norma questa che tutela la reputazione del Tribunale Federale e dei suoi componenti, senza dover valutare tali espressioni secondo i criteri più complessi del reato di diffamazione. Chiedeva quindi che, in riforma dell impugnata sentenza, fosse riconosciuto l illecito sportivo contestato e, per l effetto, fosse sanzionato il tesserato con mesi due di squalifica ed 500,00 di ammenda. Nell udienza pubblica del 6 luglio 2017 è assente il difensore del tesserato Lomi. Il Procuratore federale nel riportarsi a quanto dedotto in appello chiedeva la riforma della sentenza di primo grado ritenendo che la stessa non teneva conto del diritto sportivo ma, esclusivamente, dei principi riferiti al diritto penale. 3

4 B. MOTIVI DELLA DECISIONE La Corte Federale di Appello ritiene di poter condividere le conclusioni alle quali è pervenuto il Procuratore Federale circa l ascrivibilità della condotta del tesserato Lomi ad un ullecito disciplinare per violazione dell art. 4 del Regolamento di Giustizia Sportiva. Procedendo ad una valutazione delle espressioni formulate dal Lomi alla stregua della lesività prevista dall art. 4 del Regolamento di Giustizia, pare evidente che si tratti di dichiarazione lesive. Espressioni quali sono pilotati anche gli organi di giustizia, con la nuova dirigenza mandino a casa anche loro, fossi un procuratore che emette una sentenza del genere mi vergognerei solo a pubblicarla, hanno indubbia portata offensiva e denigratoria degli organi di Giustizia Federale e sono volte a gettare discredito sulla genuinità delle decisioni dei Giudici, e, in ultima analisi, della Federazione tutta. Nulla questio, dunque, circa la contrarietà della condotta del tesserato Lomi alle norme regolamentari federali. Non è oggetto di questo giudizio la rilevanza penale delle affermazioni del tesserato Lomi e, quindi, non può condividersi quanto ritenuto dal Tribunale Federale e cioè che le espressioni utilizzate dal tesserato Milco Lomi, per quanto pungenti ed a forte impatto emotivo, non integrerebbero il reato della diffamazione a mezzo stampa perché 4

5 frutto di una reazione istantanea per lo stato d ira, provocato dal fatto percepito dall agente come soggettivamente ingiusto tale da escludere altresì la ricorrenza dell elemento psicologico (pag. 6 sentenza del Tribunale Federale).Per giurisprudenza consolidata della giustizia sportiva, il parametro di valutazione circa la lesività delle espressioni utilizzate dai tesserati è rimesso esclusivamente al limite indicato dall art. 21 della Costituzione posto a tutela della critica lecita. Le espressioni denigratorie utilizzate dal tesserato possono anche non costituire illecito penale e/o civile, ma ciò non significa che tali espressioni non possano essere sanzionate a livello disciplinare e ciò in quanto la tutela apprestata dagli organi di giustizia della Federazione ai tesserati nei confronti di offese verbali o scritte espresse da altri tesserati è maggiore rispetto alla tutela prevista dagli illeciti penali (ingiuria e diffamazione, art. 594 e 595 del codice penale). Sul punto, in una fattispecie analoga a quella in esame, l Organo di Giustizia di primo grado della Federazione Italiana Tiro Dinamico Sportivo nel procedimento disciplinare n. 6/2013, con decisione n. 1/2014 ha chiarito che è convinzione ferma di questo Organo di Giustizia che le espressioni e dichiarazioni lesive nei confronti della Federazioni e dei suoi Organi siano fattispecie rivestite di gravità ancora maggiore in ambito di giustizia sportiva, ambito disciplinare all interno del quale il Giudicante è chiamato a valutare condotte di soggetti che partecipano attivamente alla vita sportiva federale e che, 5

6 in quanto tali, dovrebbero ispirare le loro condotte ed ancor più quelle dirette nei confronti degli altri praticanti e della Federazione ad un rigore e rispetto addirittura superiori a quelli sottoposti alla giurisdizione della Giustizia Ordinaria. Le condotte poste in essere dal tesserato Lomi, a parere di questa Corte Federale, non possono essere contenute neanche nell alveo del diritto di critica garantito dall art. 21 della Costituzione. Le espressioni pubblicate dal tesserato sul proprio profilo Facebook, infatti, risultano orientate a minare la reputazione degli organi di giustizia e dei giudici federali, con la conseguenza di scalfire la stima di cui tali organi godono tra i tesserati e gli affiliati della FIDS e con la conseguenza di delegittimazione degli organi stessi. Per quanto sopra, si ritiene condivisibile la qualificazione del fatto contestato e la responsabilità disciplinare del sig. Milco Lomi per violazione dell art. 4 del Regolamento di Giustizia Sportiva. Ritiene, infine, questa Corte d Appello Federale che, seppure la condotta dell incolpato sia stata aggravata, ai sensi dell art. 30 lett. f) del Regolamento di Giustizia Federale, dalla diffusione del messaggio attraverso la bacheca Facebook, tuttavia deve considerarsi anche la circostanza attenuante di cui all art. 31 lettera d) Regolamento di Giustizia Federale, per avere l incolpato riconosciuto la paternità delle dichiarazioni contestategli dal Procuratore Federale e per aver rimosso 6

7 il post nell arco di appena 15 minuti. P.Q.M. La Corte Federale d Appello, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto dal Procuratore Federale: Accoglie il reclamo nei limiti di cui in motivazione e, in riforma della sentenza emessa, dichiara il soggetto deferito colpevole degli illeciti disciplinari ascrittigli comminando allo stesso l ammenda di 500,00 - Così deciso in Roma, in data 6 luglio Il Segretario Il Relatore Il Presidente Paola Gatta Emilio D Ettore Mario Esposito 7

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