CORTE FEDERALE D'APPELLO

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1 ROBERTA LEONI LINA MUSUMARRA RICCARDO AQUILANTI CORTE FEDERALE D'APPELLO Presidente Relatore Componente Componente PROCEDIMENTO DI APPELLO TRIB. FED. 27/15 PROC. P.A. 141/14 CONTRO BERNARDI DANIELE o anche DANIEL (tessera F.I.S.E /A) Avverso la decisione resa dal Tribunale Federale nel giudizio iscritto a ruolo con il numero 27/15 del 6 luglio 2016, pubblicata sul sito federale in data 7 luglio 2016, che ha dichiarato il Sig. Bernardi Daniele (o anche Daniel) responsabile per l illecito disciplinare di cui agli artt. 1, comma 1 R.G. in combinato disposto con l art. 10, commi 1 e 2 dello Statuto Federale e con gli artt. 1 e 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI (tutti come vigenti nel periodo ) con applicazione della sanzione della radiazione. FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con segnalazione del 10 dicembre 2014, il Comitato Regione Piemonte comunicava alla Federazione che il Sig. Bernardi Daniele, con sentenza del 4 marzo 2014, era stato condannato in primo grado dal Tribunale penale di Biella per i reati di cui agli artt. 600 bis, comma 2 c.p. (prostituzione minorile) e 609 bis c.p. (violenza sessuale) nei confronti di minori, alcuni dei quali inferiori agli anni 16, per fatti commessi anche in occasione dello svolgimento della sua attività di istruttore e all interno del maneggio di sua proprietà con condanna ad anni quattro e mesi nove di reclusione oltre alla interdizione per la durata di anni cinque dai pubblici uffici ed in perpetuo da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e alla amministrazione di sostegno, nonché da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o in altre strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori. Con atto depositato in data 3 giugno 2015, la Procura Federale, previa richiesta e concessione da parte del Giudice Sportivo Nazionale del provvedimento di sospensione cautelare ex art. 35 bis del previgente Regolamento di Giustizia che ha disposto la sospensione del Sig. Bernardi fino alla data 1

2 del 22 giugno 2016, deferiva dinanzi al Tribunale Federale l odierno reclamante per violazione degli artt. 1, comma 1 R.G. in combinato disposto con l art. 10, commi 1 e 2 dello Statuto Federale e con gli artt. 1 e 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI (tutti come vigenti nel periodo ) e più precisamente per aver posto in essere, nei confronti dei minori GF1 e GF2 i comportamenti meglio descritti nella sentenza penale di condanna depositata dal Tribunale di Biella in data 04/03/2015 All udienza di discussione fissata per il giorno 14 settembre 2015, acquisita la memoria ritualmente depositata dall incolpato con la quale ha contestato di aver posto in essere gli abusi sessuali falsamente denunciati a causa di un contenzioso economico con i genitori dei minori GF1 e GF2, il Tribunale Federale, in accoglimento della istanza di rinvio avanzata dalle parti in attesa della definizione del procedimento di appello avverso la sentenza di condanna pendente dinanzi la Corte di Appello di Torino, con sospensione dei termini ex art. 56, comma 5, lettere a) e c) del Regolamento di Giustizia, rinviava il procedimento all udienza del 7 giugno A tale udienza, sempre su istanza di parte e con sospensione dei termini, il giudice di primo grado rinviava nuovamente il giudizio all udienza del 23 giugno 2016, nel corso della quale la difesa del Sig. Bernardi, nel riportarsi ai propri precedenti scritti difensivi, eccepiva preliminarmente la prescrizione dell azione disciplinare trattandosi di un evento verificatosi nel 2007 a nulla rilevando la mancata conoscenza del fatto illecito da parte dell ordinamento sportivo avvenuta solo nel 2014; in subordine insisteva, nella denegata ipotesi di condanna, che la sanzione, lasciata nel quantum alla discrezionalità del giudice, fosse limitata alla carica di istruttore federale e possibilmente soltanto per l attività svolta nei confronti di minori. La Procura Federale, nel contestare la fondatezza della eccezione di prescrizione ritenendo rilevante il momento di effettiva conoscenza del fatto da parte della procura stessa non potendosi applicare l art. 64, n. 5 del R.G. invocato dalla difesa dell incolpato, in quanto lo stesso farebbe riferimento ai termini di estinzione del giudizio e non a quelli di prescrizione dell azione disciplinare, concludeva per la dichiarazione di responsabilità. Il Tribunale tratteneva la causa in decisione. Con sentenza depositata il 6 luglio 2016 e pubblicata sul sito federale in data 7 luglio 2016, il Tribunale Federale dichiarava il Sig. Bernardi responsabile per l illecito disciplinare di cui agli artt. 1, comma 1 R.G. in combinato disposto con l art. 10, commi 1 e 2 dello Statuto Federale e con 2

3 gli artt. 1 e 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI (tutti come vigenti nel periodo ) con applicazione della sanzione della radiazione. Avverso la suddetta decisione, con atto pervenuto in data 21 luglio 2016, il Sig. Bernardi, difeso dagli Avv.ti Luca Recami e Andrea Maiorana, proponeva formale reclamo insistendo nella eccezione di prescrizione e comunque nel merito, in via principale per l assoluzione del deferito per non aver commesso i fatti ascrittigli, in subordine per la riduzione della sanzione. La Corte Federale d Appello, con provvedimento del 28 luglio 2016 fissava l udienza di discussione per il giorno 27 settembre 2016 concedendo termine alla Procura Federale fino al 16 settembre 2016 per il deposito di memoria. All udienza del 27 settembre 2016, la Procura Federale concludeva per il rigetto dell appello senza nulla opporre in caso di richiesta della sospensione del procedimento in attesa dell esito del giudizio di appello in sede penale mentre la difesa dell appellante insisteva nella eccezione di prescrizione o, in subordine, per la declaratoria di nullità delle sentenza di primo grado per violazione del disposto di cui all art. 101 c.p.c. e comunque nel merito per l accoglimento del reclamo. Con riferimento alla eventuale sospensione del procedimento sportivo, l Avv. Maiorana, di concerto con il proprio assistito presente all udienza di discussione, si dichiarava favorevole solo qualora la sospensione avesse riguardato in tutto o in parte anche la sospensione della provvisoria esecutività della sanzione così come comminata dal Tribunale Federale. La Corte Federale d Appello si riservava di decidere ed al termine della camera di consiglio dava lettura del dispositivo con termine di giorni 10 per il deposito della motivazione. DECISIONE Prima di entrare nel merito, questa Corte ritiene necessario precisare che la richiesta di sospensione della sanzione limitata alla sola qualifica di istruttore nei confronti di soggetti minori, posta dal reclamante come condizione per una eventuale sospensione del procedimento in attesa del procedimento di appello in sede penale, non può trovare accoglimento non essendo prevista dal regolamento di giustizia. Ne consegue l obbligo da parte di questo giudice di valutare nel merito il reclamo ritualmente presentato. Con il primo motivo di gravame, il Sig. Bernardi lamenta l errata individuazione da parte del giudice di primo grado della natura del procedimento disciplinare, l inesatta interpretazione dell art. 21, comma 6 del Regolamento di Giustizia nonché la violazione dell art. 73 del D.lgs. n. 104/

4 Il reclamante ritiene infatti che il giudice di prime cure, richiamando le norme processuali civili per la dichiarazione di tardività della eccezione di prescrizione perché sollevata nel corso del giudizio e non nella prima difesa ex art. 167 c.p.c., ha di fatto disatteso l obbligo di applicare al processo disciplinare che ha natura amministrativa e non giurisdizionale, le norme del processo amministrativo che non prevedono alcuna preclusione per la proposizione delle difese e la sollevazione di eccezioni. La difesa dell appellante insiste quindi per la declaratoria di prescrizione dell azione in considerazione del fatto che l ultimo atto della condotta disciplinarmente rilevante contestata al Bernardi doveva collocarsi nel 2007 mentre l azione disciplinare sarebbe stata esercitata dalla Procura Federale solamente nel giugno 2015, ben oltre il termine di cui all art. 64, comma 3, lettera d) del Regolamento di Giustizia all epoca vigente. Il motivo appare infondato per le seguenti ragioni. Come argomentato dalla difesa del reclamante, il richiamo da parte del giudice di primo grado alle norme del processo civile per risolvere l eccezione preliminare di prescrizione appare del tutto inconferente dovendosi applicare al caso di specie le norme del processo sportivo di cui al Regolamento di Giustizia. Preme infatti ricordare che l art. 21 del Regolamento di Giustizia citato dal Tribunale Federale permette un richiamo ai principi ed alle norme del processo civile solo ed esclusivamente qualora il giudice ravvisi un vuoto normativo nelle norme del processo sportivo e sempre comunque nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva. Il richiamo quindi alle norme processuali civili, peraltro con esplicita limitazione alle norme generali ed ai principi civilistici, viene considerato dal Regolamento residuale rispetto alle norme sportive sempre e comunque prevalenti. Ciò premesso si osserva quanto segue. Nei diversi regolamenti di giustizia che si sono succeduti nel recente passato, il legislatore sportivo ha sempre ritenuto necessario attribuire particolare rilievo alla c.d. prescrizione dell azione disciplinare in attuazione dei principi di certezza, uguaglianza delle parti e celerità del giudizio disciplinare oggi fortemente voluti con la recente riforma della giustizia sportiva. Con l art. 64 del Regolamento di Giustizia in vigore al momento del deferimento dinanzi al giudice di primo grado, il legislatore sportivo ha inteso regolamentare la c.d. prescrizione dell azione, 4

5 specificando puntualmente la decorrenza dei termini, i fatti interruttivi della prescrizione e in ultimo il principio della rinunciabilità da parte dell incolpato alla prescrizione (oggi art. 65, comma 9, a mente del quale la prescrizione è sempre espressamente rinunciabile dall incolpato ). Sotto questo profilo, occorre rilevare che la ratio di tale nuova disciplina si fonda indubbiamente su un impulso pubblicistico che domina il procedimento disciplinare sportivo e sugli interessi di natura non meramente privatistica che esso mira a tutelare, poiché non dettato ad esclusiva protezione dei soggetti dell ordinamento sportivo, bensì a tutela, più in generale, della collettività, tendendo a sanzionare (e, ove occorra anche ad allontanare) chi non rispetta le regole deontologiche dettate e condivise da tutti i soggetti dell ordinamento sportivo (cfr., art. 1 Codice di Comportamento Sportivo). Si può quindi affermare che la prescrizione dell azione disciplinare, stante la natura pubblicistica della materia, è rilevabile d ufficio in ogni stato e grado del giudizio disciplinare sportivo (cfr., Cass. civ., sez. un., sent. n /2013), non potendosi ritenere applicabili al caso di specie come invece sostenuto dal Tribunale Federale le decadenze di cui all art. 167 c.p.c.. Il Giudice di prime cure quindi, tenuto conto di quanto disposto dal legislatore sportivo, ben avrebbe dovuto considerare e valutare l eccezione di prescrizione sollevata dalla difesa del reclamante in quanto comunque sempre rilevabile d ufficio salvo espressa rinuncia da parte dell incolpato. Attesa la ritualità della eccezione, rileva valutare la fondatezza della doglianza e accertare se, a termini di Regolamento, l azione poteva essere esercitata. L art. 64 del Regolamento di Giustizia vigente al momento del deposito da parte del Procuratore Federale dell atto di incolpazione (giugno 2015), al comma 2 così prevedeva: la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui occorre il fatto disciplinarmente rilevante. Tale disposizione è stata integralmente riportata nell art. 65, comma 2 del vigente Regolamento. Il regolamento quindi, anche prima delle recenti modifiche, individua nella commissione del fatto il momento giuridicamente rilevante per la decorrenza del termine di prescrizione a nulla rilevando il momento della conoscenza della violazione da parte della Federazione. Tale principio è stato ribadito dal Collegio di Garanzia dello Sport del Coni che con la sentenza n. 67/2015 (Luigi Repace/F.I.G.C.) ha individuato nel compimento dell ultimo atto illecito la decorrenza del termine di prescrizione. 5

6 Fissato dunque il momento di decorrenza del termine di prescrizione dell azione disciplinare, rileva valutare se tale potere sia stato esercitato dalla Procura Federale nel termine della quarta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l ultimo atto diretto a realizzare la violazione (art. 64, comma 3, lettera d) vecchio Regolamento). Orbene. Nel previgente Regolamento di Giustizia il legislatore sportivo aveva ritenuto di dover attribuire rilevanza giuridica al caso in cui la questione sottoposta al giudizio disciplinare fosse oggetto anche del giudizio di altro giudice (ordinario) tanto da prevedere all art. 64 comma 5 che Il corso della prescrizione rimane sospeso in caso di deferimento della questione ad altro Giudice (omissis)... Sul significato di tale affermazione questa Corte ritiene di non poter condividere quanto assunto dalla difesa del reclamante che differisce il momento della sospensione della prescrizione ad una fase successiva all esercizio dell azione disciplinare sportiva e non precedente come invece chiaramente cristallizzato nel sopra citato art. 64; rileva infatti ricordare che il Regolamento di Giustizia non prevede la prescrizione del reato o illecito sportivo ma solo ed esclusivamente la prescrizione dell azione disciplinare; ne consegue che una volta esercitata l azione, il reato non potrà più prescriversi. E quindi indubbio che il legislatore sportivo ha previsto la sospensione del termine di prescrizione per l esercizio dell azione nel momento in cui la stessa questione fosse già oggetto di giudizio di altro giudice, evidentemente ordinario, consentendo quindi alla Procura Federale di poter esercitare il proprio potere sanzionatorio anche oltre il termine quadriennale decorrente dalla commissione del fatto, termine sospeso per la pendenza della lite. Il procedimento penale a carico del Sig. Bernardi ha avuto inizio con l avviso di garanzia nel 2009, al quale è seguito il decreto di rinvio a giudizio del 16 febbraio 2011; l inizio del procedimento penale prima della scadenza del termine previsto dal Regolamento di Giustizia per l esercizio da parte della Procura Federale del potere disciplinare ha di fatto prodotto la sospensione dei termini di prescrizione (art. 64 R.G.) per l esercizio dell azione che risulta pertanto tempestivamente esercitata. L eccezione di prescrizione sollevata dalla difesa del reclamante è dunque infondata. Entrando nel merito. Con il secondo motivo di gravame, l appellante lamenta l errata ricostruzione dei fatti con 6

7 riferimento ai rapporti personali fra il Sig. Bernardi e le vittime, con conseguente estraneità dei fatti ascritti alla previsione dell art. 1, comma 1 del Regolamento di Giustizia non essendo all epoca tesserato FISE. Il reclamante sostiene infatti di essere stato tesserato FISE fino al 1996, anno in cui un grave incidente stradale gli avrebbe precluso la possibilità di cavalcare, di essere stato nominato Giudice Nazionale di Salto Ostacoli nel 2004 e di aver ottenuto il diploma di Istruttore Federale di primo livello nel 2010 per cui, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale Federale, al momento del compimento degli episodi contestati non risultava avere alcun rapporto sportivo con i minori che non sarebbero stati mai suoi allievi. Il reclamante ha poi ricordato che il circolo Ippico MASSERANESE di sua proprietà e da lui presieduto si sarebbe affiliato solamente nel 2008, dopo quindi il periodo in oggetto. Il motivo è infondato per le seguenti ragioni. Dall esame delle dichiarazioni rese dai minori nel corso del giudizio penale emerge che i fatti contestati sarebbero stati commessi presso il maneggio del circolo del Bernardi oltre che in occasione di eventi sportivi ai quali il reclamante ha partecipato evidentemente come tesserato FISE e non come semplice spettatore (speaker o istruttore di altri ragazzi in gara); dalle deposizioni rese nel corso del giudizio penale i minori hanno riferito di averlo sempre considerato, a prescindere dal rinnovo, il loro istruttore segno evidente che il Bernardi, pur in assenza di un formale rinnovo, esercitava l attività di istruttore. L art. 9 dello Statuto Federale annovera tra i soggetti tesserati che hanno l obbligo di rispettare le norme e i principi federali, anche gli ufficiali di gara oltre che gli istruttori e i dirigenti sociali e componenti il Consiglio direttivo di affiliati e aggregati; il Sig. Bernardi, come peraltro da lui stesso ammesso, ha assunto la qualifica di Giudice Nazionale nel 2004, e dunque in costanza dei fatti (2002/2007), oltre ad essere consigliere del circolo ippico LA BARAGGIA, circolo al quale risultano iscritti i minori. Il Bernardi, nel periodo 2002/2008 era indubbiamente titolare di una posizione rilevante per l ordinamento sportivo e come tale soggetto alle norme federali. La circostanza che all epoca dei fatti il reclamante non rivestisse la qualifica di istruttore può essere considerata da questa Corte solo al fine della rideterminazione della sanzione, non potendosi contestare l aggravante dell aver commesso il fatto sfruttando la qualifica rivestita (istruttore) 7

8 ritenuta dal Tribunale Federale rilevante per la quantificazione della pena inflitta. Questa Corte ritiene quindi il motivo infondato riconoscendo pienamente la propria competenza a decidere per i fatti come contestati. Con il terzo ed ultimo motivo di gravame, la difesa del reclamante lamenta una mancata o inesatta valutazione dei fatti attribuiti all incolpato nonché l omesso esame delle argomentazioni difensive svolte in primo grado. Il motivo è infondato e come tale non meritevole di trovare accoglimento. E noto che il Giudice sportivo, oltre a non essere in alcun modo vincolato da un eventuale giudizio penale tanto da non essere obbligato a sospendere il processo sportivo in attesa dell esito giudiziale, in sede di decisione ha la piena ed assoluta facoltà di poter liberamente valutare gli atti, i documenti e le risultanze istruttorie che potrebbero addirittura assumere solamente rilevanza disciplinare e non anche penale. Il Tribunale Federale, per giungere al proprio convincimento, ha valutato attentamente quanto emerso dalle indagini oltre che dalle motivazioni della sentenza di condanna di primo grado; ha tenuto in considerazione le dichiarazioni rese dai minori, le dichiarazioni dei periti nominati dal giudice penale ed ha valutato come ulteriore elemento di prova la mancata deduzione da parte del Sig. Bernardi di elementi probatori di segno contrario sia pure a livello meramente indiziario idonei a confutare le risultanze istruttorie. Conclusione che questa Corte condivide pur a seguito di un attento riesame degli atti processuali. Il Giudice di primo grado dunque, contrariamente a quanto assunto dalla difesa dell appellante, non si è limitato ad una generica e acritica analisi della documentazione contenuta nel fascicolo penale, che - si ribadisce - era assolutamente libero di valutare, ma ha argomentato, con puntualità e logicità, il proprio convincimento, tenendo in considerazione anche quanto emerso dalle dichiarazioni testimoniali assunte nel corso dell istruttoria. Nessuna censura può dunque essere mossa alla sentenza di primo grado che correttamente ha ritenuto il Sig. Bernardi responsabile dell addebito ascritto. Per quanto riguarda la richiesta di una sanzione gradata rispetto a quella inflitta questa Corte osserva quanto segue. Il Tribunale ha ritenuto di dover applicare al Sig. Bernardi la sanzione massima della radiazione tenendo in debita considerazione i fatti contestati ritenuti molto gravi, la qualifica di istruttore 8

9 federale da questi rivestita al momento della condotta illecita e l aver commesso il fatto abusando della qualifica rivestita quando i minori erano stati a lui affidati proprio nella qualità di istruttore. Ora, pur condividendo il giudizio in ordine alla gravità dei fatti sia per le persone coinvolte che per la stessa Federazione, alla luce delle risultanze istruttorie in ordine alla mancanza della qualifica di istruttore da parte del Bernardi, sospesa dal 1996 al 2010, tenuto anche conto della qualificazione del fatto e della conseguente condanna in sede penale che se anche non vincolante può indubbiamente fornire elementi per la quantificazione della sanzione sportiva, questa Corte ritiene di dover ridurre la sanzione inflitta. PQM La Corte Federale d Appello, definitivamente pronunciando nel procedimento di appello avverso la sentenza n. 27/15 depositata dal tribunale Federale in data 6 luglio 2016 e pubblicata in data 7 luglio 2016 sul sito federale, disattesa ogni istanza, deduzione ed eccezione, così decide: In parziale accoglimento del reclamo presentato dal Sig. Daniele Bernardi, per i motivi sopra esposti, riduce la sanzione inflitta ad anni cinque di sospensione dall attività agonistica nonché da ogni carica o incarico sociale o federale, inclusa la qualifica di istruttore, tecnico, operatore tecnico, ufficiale di gara ex art. 6 lettere d) ed e) del Regolamento di Giustizia. Manda la segreteria per le comunicazioni di rito. Roma 27 settembre 6 ottobre 2016 LA CORTE FEDERALE D'APPELLO F.to Avv. Roberta Leoni Presidente Relatore F.to Avv. Lina Musumarra Componente F.to Avv. Riccardo Aquilanti Componente 9

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