contro nei confronti di per l'annullamento
|
|
|
- Cosima Capasso
- 9 anni fa
- Просмотров:
Транскрипт
1 N /2013 REG.PROV.COLL. N /2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA Sul ricorso numero di registro generale 6925 del 2013, proposto da X...; contro Agenzia Delle Entrate - Direzione Provinciale Di..., rappresentato e difeso per legge dall'avvocatura, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; nei confronti di Y...; per l'annullamento del diniego, mediante silenzio rifiuto, di accesso ai documenti di cui all istanza del ricorrente del 17/5/2013, ricevuta dall Amministrazione il 23/5/2013 a mezzo raccomandata A/R; per l accertamento del diritto del ricorrente a prendere visione ed estrarre copia degli atti menzionati nella suddetta istanza di accesso del 17/5/2013, per la condanna dell Amministrazione resistente all esibizione della suddetta documentazione. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Agenzia Delle Entrate - Direzione Provinciale Di... e di Y;
2 Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 ottobre 2013 il dott. Maria Grazia Vivarelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO Il ricorrente è stato convenuto in giudizio dalla Sig.ra Y, dinanzi al Tribunale Civile di Z, con ricorso per separazione personale del 24/10/2012, depositato il 26/10/2012, con il quale veniva chiesto al Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi. Il ricorrente, al fine di tutelare i propri interessi nel giudizio di separazione, con nota del 17/5/2013, inoltrata il 21/5/2013 e ricevuta dall Amministrazione il 23/5/2013 a mezzo raccomandata, chiedeva all Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale..., di esercitare il diritto di accesso con riferimento ai documenti fiscali del coniuge Y e, in particolare, alle dichiarazioni dei redditi degli anni 2009, 2010 e 2011, contratti di locazione a terzi delle proprietà immobiliari dal 2009 alla data odierna, comunicazioni inviate da tutti gli operatori finanziari dell Anagrafe tributaria sezione Archivio dei rapporti finanziari relative ai rapporti continuativi, alle operazioni di natura finanziaria ed ai rapporti di qualsiasi genere, riconducibili alla Sig.ra Y anche in qualità di delegante o di delegata, dal 2009 alla data odierna, motivando il proprio interesse all esame e all estrazione di copia dei relativi documenti al fine di dimostrare la capacità reddituale della moglie. Decorso il termine di trenta giorni, l Amministrazione ha successivamente opposto diniego sotto forma di silenzio rifiuto. Il ricorrente affida il ricorso ai seguenti motivi: - violazione e falsa applicazione degli artt. 22, 24 e 25 della legge 7/8/1990 n. 241 s.m.i.; eccesso di potere per carenza di istruttoria e manifesta illogicità, in quanto
3 avrebbe un interesse attuale e concreto ad accedere alle dichiarazioni dei redditi della moglie, nonché ai contratti di locazione a terzi delle proprietà immobiliari della medesima e, infine, alle comunicazioni inviate da tutti gli operatori finanziari dell Anagrafe tributaria relative ai rapporti continuativi, alle operazioni di natura finanziaria e a rapporti riconducibili alla medesima Sig.ra Y, la quale avrebbe dichiarato una circostanza inverosimile, e cioè la titolarità di un unico conto corrente bancario presso un istituto bancario (...) peraltro diverso da quello in cui la stessa risulta titolare di un mutuo ipotecario (...); - violazione e falsa applicazione dell art. 2 della legge 7/8/1990 n. 241 s.m.i. in relazione agli artt. 22, 24 e 25 della medesima norma; violazione del principio di trasparenza dell azione amministrativa; eccesso di potere per carenza di istruttoria e manifesta illogicità. Nelle date del 7 e 8 agosto 2013 si costituivano in giudizio rispettivamente la controinteressata e la resistente. In prossimità dell udienza in Camera di Consiglio, la controinteressata depositava memoria e allegava documenti, insistendo per l inammissibilità del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto. Nella camera di consiglio del 2 ottobre 2013 la causa è trattenuta in decisione. DIRITTO Con ricorso a questo Tribunale notificato il 16 luglio 2013 e depositato il successivo 17 luglio il ricorrente, ai sensi dell art. 116 c.p.a., lamentava il diniego di accesso ai documenti di cui all istanza del 17/5/2013, ricevuta dall Amministrazione il 23/5/2013 a mezzo raccomandata A/R. I motivi dedotti con il ricorso possono essere trattati congiuntamente e in quanto fondati, possono essere accolti. In particolare, la giurisprudenza amministrativa ha riconosciuto il diritto del coniuge, anche in pendenza del giudizio di separazione o divorzio, di accedere alla
4 documentazione fiscale, reddituale e patrimoniale del coniuge, al fine di difendere il proprio interesse giuridico, attuale e concreto, la cui necessità di tutela è reale ed effettiva e non semplicemente ipotizzata sussiste uno stretto nesso di pertinenza tra il documento e la tutela dell interesse (cfr. TAR Lazio, Sez. I, n. 672/2011), in quanto i documenti fiscali del coniuge risultano oggettivamente utili al perseguimento del fine di tutela. Ritenuto, pertanto, che sussistono tutti i presupposti di legge il ricorso va accolto. Conseguentemente, il Collegio, accertato il diritto del ricorrente a prendere visione ed estrarre copia degli atti menzionati nell istanza di accesso del 17/5/2013, annulla il diniego tacito, condanna l Amministrazione resistente all esibizione della documentazione oggetto della richiesta nel termine di 30 giorni decorrente dalla comunicazione-notificazione della presente sentenza. Spese compensate per giusti motivi. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l effetto, annulla i provvedimenti impugnati e ordina alla Amministrazione di esibire al ricorrente, entro trenta giorni dalla comunicazione e/o notificazione della presente sentenza, i documenti da lui richiesti. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 ottobre 2013 con l'intervento dei magistrati: Franco Bianchi, Presidente Daniele Dongiovanni, Consigliere Maria Grazia Vivarelli, Consigliere, Estensore L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
5 DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 21/10/2013 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Ter) SENTENZA
1 di 5 11/03/2016 09:37 N. 01669/2016 REG.PROV.COLL. N. 09622/2015 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater)
N. 00026/2016 REG.PROV.COLL. N. 10892/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) ha pronunciato la presente
ha pronunciato la presente
N. 06131/2016 REG.PROV.COLL. N. 00857/2016 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) ha pronunciato
ha pronunciato la presente
Pagina 1 di 6 N. 06619/2016 REG.PROV.COLL. N. 13931/2015 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) SENTENZA
N. 01284/2015 REG.PROV.COLL. N. 01077/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) ha pronunciato
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
N. 00164/2016 REG.PROV.COLL. N. 00231/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda) ha
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
N. 00733/2016 REG.PROV.COLL. N. 00348/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria. (Sezione Prima)
N. 00771/2011 REG.PROV.COLL. N. 01046/2007 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA
contro nei confronti di per l'annullamento
N. 05209/2014 REG.PROV.COLL. N. 02539/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) ha pronunciato la
ha pronunciato la presente ex art. 60 cod. proc. amm.;
Pubblicato il 20/09/2016 N. 01690/2016 REG.PROV.COLL. N. 01802/2016 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha pronunciato
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater)
N. 00434/2016 REG.PROV.COLL. N. 00658/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) ha pronunciato la presente
Sentenze interessanti N.27/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA.
N. 02623/2012 REG.PROV.COLL. N. 00111/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
N. 00080/2016 REG.PROV.COLL. N. 00139/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna sezione staccata di Parma (Sezione Prima)
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente
N. 00730/2016 REG.PROV.COLL. N. 00132/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
N. 01497/2015 REG.PROV.COLL. N. 01513/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
Pubblicato il 14/11/2016 N. 01485/2016 REG.PROV.COLL. N. 00790/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
contro nei confronti di per l'annullamento
N. 00901/2014 REG.PROV.COLL. N. 00975/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza) ha pronunciato la
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Bis) SENTENZA
(Tar Lazio Sentenza n. 2468/16 Trasferimenti di studenti provenienti da Università straniere - Il Tar Lazio ha affermato che la limitazione al previo superamento dei test preselettivi per i corsi di laurea
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
N. 00688/2015 REG.PROV.COLL. N. 00735/2013 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente
Pubblicata il 16/12/2016 N. 03003/2016 REG.PROV.COLL. N. 03536/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) ha pronunciato
di ogni altro atto antecedente, successivo, dipendente, presupposto o comunque connesso.
Pubblicato il 15/11/2016 N. 01412/2016 REG.PROV.COLL. N. 00976/2016 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater)
N. 01840/2015 REG.PROV.COLL. N. 13040/2013 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) ha pronunciato la presente
ha pronunciato la presente
Pubblicato il 22/03/2017 N. 00236/2017 REG.PROV.COLL. N. 00606/2016 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Terza) ha pronunciato la presente
N. 00087/2016 REG.PROV.COLL. N. 01818/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente
N. 00982/2016 REG.PROV.COLL. N. 01472/2011 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
N. 01672/2015 REG.PROV.COLL. N. 01847/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha
ha pronunciato la presente
N. 07094/2011 REG.PROV.COLL. N. 04328/2010 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) ha pronunciato la presente
ha pronunciato la presente
N. 12363/2015 REG.PROV.COLL. N. 03411/2013 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) ha pronunciato la presente
ha pronunciato la presente
N. 02566/2016 REG.PROV.COLL. N. 00670/2016 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) ha pronunciato
Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta il mancato ricorso allo strumento del sorteggio per individuare l aggiudicataria.
Legittimo il comportamento di una Stazione Appaltante: alla gara, indetta a trattativa privata dal Presidente del tribunale, avevano preso parte tre ditte presentando offerte tra loro eguali, cosicché
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Terza) SENTENZA
N. 02501/2014 REG.PROV.COLL. N. 02190/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha pronunciato
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Terza)
N. 00184/2012 REG.PROV.COLL. N. 00399/2011 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA
contro nei confronti di e con l'intervento di
N. 00963/2011 REG.PROV.COLL. N. 00810/2010 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
N. 00056/2016 REG.PROV.COLL. N. 02457/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
