Sent. N. 675/2013 REPVBBLICA ITALIANA

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Sent. N. 675/2013 REPVBBLICA ITALIANA"

Transcript

1 1 Sent. N. 675/2013 REPVBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO - GIUDICI - Ivan De Musso Enrico Torri Luigi Impeciati Presidente Consigliere relatore Consigliere ha pronunciato SENTENZA nel giudizio iscritto al n del registro di Segreteria, promosso con ricorso depositato il 10 aprile 2013 da ROSSI Costantino rappresentato e difeso dagli avvocati Domenico e Paolo Bonaiuti - per la revocazione della sentenza n. 2282/2009 emessa dalla Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio in data , nei confronti della Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio. Esaminati gli atti di causa; Udìti - nella pubblica udienza del 1 ottobre previa relazione del Cons. Enrico Torri - l avv. Paolo Bonaiuti per il ricorrente ed il Pubblico Ministero in persona del Vice Procuratore Generale dott. Lucio Alberti SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1

2 2 Con il ricorso in esame parte attrice chiede la revocazione della sentenza in epigrafe, ai sensi e per gli effetti dell art. 68 del rd n.1214 del 1933 e dell art. 395 punto 4 del codice di procedura civile, per un preteso errore di fatto della decisione; in particolare per una asserita erronea lettura degli atti ( interni ) processuali da parte del giudice, in relazione ai seguenti profili: 1) errore relativo alla affermata competenza territoriale della Sezione; 2) errore relativo alla affermata giurisdizione della Corte dei conti nei confronti del ricorrente; 3) errore relativo al mancato accoglimento dell eccezione di prescrizione dell azione della Procura; 4) errore relativo alla assunzione della decisione sulla base di atti non debitamente assistiti da prova documentale; 5) quanto alla fattispecie di danno di cui al punto A) della sentenza, erroneità per omessa compiuta lettura della sentenza del Tribunale penale di Roma su cui è basata la decisione del giudice contabile, in particolare con riferimento alla quantificazione delle somme impiegate per fini diversi da quelli istituzionali; 6) quanto alla fattispecie di danno di cui al punto B) della sentenza, erroneità per carenze documentali, di indagine e probatorie. Si chiede in conclusione la declaratoria di ammissibilità della domanda di revocazione della sentenza in epigrafe e la riforma della medesima nei sensi postulati nel ricorso; istando altresì per la preliminare sospensione della decisione, stante la dedotta sussistenza del fumus boni juris e del periculum in mora. Con memoria di udienza pervenuta il , la Procura regionale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità dell odierno ricorso, proposto davanti al giudice del primo grado nonostante la proposizione di impugnazione della sentenza n. 2282/2009 della Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio e la intervenuta conclusione del giudizio di appello con sentenza della Sezione terza giurisdizionale centrale n. 827/2012. Nell odierna pubblica udienza, l avvocato di parte attrice ed il Pubblico Ministero hanno 2

3 3 precisato e confermato le conclusioni in atti; l avv. Bonaiuti ha altresì depositato in udienza documentazione. MOTIVI DELLA DECISIONE In via preliminare va esaminata la competenza di questa Corte territoriale a decidere il ricorso in esame, atteso che la sentenza n. 2282/2009 della Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio di cui parte attrice chiede la revocazione è stata impugnata in sede di appello e sono intervenute: sentenza/ordinanza n.338/2012 depositata il , con cui la Sezione Terza Giurisdizionale Centrale di Appello ha respinto l eccezione di incompetenza della Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, ordinando altresì incombenti istruttori; sentenza n. 827/2012 depositata il , con cui la stessa Sezione Terza Giurisdizionale Centrale di Appello ha respinto gli appelli dei condannati in primo grado, accogliendo parzialmente l appello della Procura regionale. Al riguardo si osserva che la giurisprudenza ha già avuto modo di stabilire che solo quando la domanda di revocazione sia proposta avverso una sentenza il cui appello sia stato definito con pronuncia di mero rito ( di inammissibilità o di improcedibilità), la competenza appartiene in via funzionale e inderogabile al giudice di primo grado che ha emesso la sentenza medesima e non già a quella del giudice di appello ( cfr. Sezione Terza Giurisdizionale Centrale di Appello n. 100/1999 ). In sostanza, il giudice contabile di primo grado è competente in materia di giudizio revocatorio sia quando una sua sentenza non sia stata impugnata nei termini di legge, sia allorchè - pur intervenuto il giudizio di appello - il giudice di secondo grado non abbia potuto riesaminare il merito dell impugnazione, per inammissibilità o improcedibilità dell appello ( Cass. n. 2152/1949; n. 703/1993 ); solo in questi ultimi casi invero, è evidente che per stesso Collegio che pronunciò la decisione impugnata ex art. 106 rd n. 1038/1933 o per stesso giudice che ha pronunciato la 3

4 4 sentenza impugnata ex art. 398 cpc, non possa intendersi quello dell appello, che non ha in alcun modo riesaminato la decisione. Nel caso di specie invece, il richiamato esito terminativo dei giudizi di appello introdotti avverso la sentenza di cui si chiede in questo giudizio la revocazione, ha comportato il pieno riesame della controversia da parte del giudice di appello; con la conseguenza che la proposizione dell odierno ricorso in revocazione davanti al giudice di primo grado, con cui si prospettano censure relative a profili scrutinati dal giudice di appello, implica la declaratoria di incompetenza di questa Corte territoriale in favore del giudice di appello. Si rileva in particolare che la natura del giudizio di revocazione, con cui si denunciano pretesi vizi nella formazione della volontà del giudice causati da tassative circostanze previste dalla legge, postula che tale volontà si sia completamente formata, o perché sono decorsi i termini per la proposizione dell appello, ovvero perché si è completata la fase del riesame con la pronuncia della sentenza di appello; ne consegue: - da una parte, che il sistema normativo ( rd n. 1214/1934; rd n.1038/1933, cpc in via di integrazione ) non consente, ove si opti per l appello, il ricorso contemporaneo ad altre forme di gravame di carattere eccezionale come la revocazione; - dall altra, che il ricorso in revocazione, quale impugnazione limitata ed a critica vincolata, proponibile per i soli motivi tassativamente indicati dalla legge, costituisce una forma (non solo alternativa ma anche ) logicamente e giuridicamente subordinata rispetto al riesame di ampia portata ed a critica libera intervenuto in sede di giudizio di appello. Conferma le assunzioni che precedono il disposto di cui all art. 110 del rd n. 1038/1933 (nonché dell art. 403 del cpc ) secondo cui Contro le decisioni pronunciate in sede di revocazione non è più ammessa, per lo stesso oggetto, alcun altra istanza di revocazione né alcun provvedimento d ufficio ; principio generale con cui si evita che la definizione di una lite sia sottoposta a continue contestazioni che impediscano la formazione di un decisum conclusivo sulla controversia 4

5 5 (Cassazione Civile SS.UU. n. 7584/2004 ); possibilità ben presente nella circostanza, atteso che nello stesso ricorso introduttivo del presente giudizio ( pag. 7 ) si fa espressa riserva di revocazione nei confronti delle due sentenze di appello intervenute sulla vicenda: sentenza/ordinanza n. 338/2012 depositata il e sentenza n. 827/2012 depositata il , della Sezione Terza Giurisdizionale Centrale di Appello; eventualità che determinerebbe de facto un inammissibile ulteriore istanza revocatoria relativamente agli stessi motivi oggetto del presente giudizio di revocazione. In conclusione, il Collegio dichiara l inammissibilità del ricorso in revocazione in epigrafe, stante il rilevato proprio difetto di competenza in favore del giudice di appello. Non si ravvisa, infine, nella condotta processuale della parte attrice la sussistenza dei presupposti di cui all art. 96 cpc, invero non configurabile ex se per la prospettazione nella specie di tesi giuridiche riconosciute errate dal Collegio. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Per Questi Motivi LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO Dichiara l inammissibilità del ricorso in revocazione in epigrafe, stante il rilevato proprio difetto di competenza in favore del giudice di appello. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nell importo di euro 32,00 (trentadue/00) a carico della parte ricorrente ed in favore dello Stato. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 1 ottobre

6 6 Estensore F.to Cons. Enrico Torri Presidente F.to Ivan De Musso Depositata in Segreteria il 07/10/2013 P. IL DIRIGENTE IL RESPONSABILE DEL SETTORE GIUDIZI DI RESPONSABILITA F.to Dott. Luigi DE MAIO 6

(Corte dei Conti, Sez. seconda centrale, sentenza 11 marzo 2004 n. 127)

(Corte dei Conti, Sez. seconda centrale, sentenza 11 marzo 2004 n. 127) Giudizi pensionistici Corte dei Conti: notificazione ai sensi del 144 c.p.c. (Corte dei Conti, Sez. seconda centrale, sentenza 11 marzo 2004 n. 127) In tema di inammissibilità del ricorso per mancata notifica

Dettagli

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO ***

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO *** SENT. 517/2012 REPVBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO Visto il ricorso iscritto al numero 71199/PM del registro di Segreteria; Udìto

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO composta dal Sigg.ri Magistrati dott. Giuseppe David dott. Davide Morgante dott.ssa Piera

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente Torna alla pagina precedente N. 00032/2016REG.PROV.COLL. N. 09950/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI. Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio composta dai seguenti giudici:

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI. Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio composta dai seguenti giudici: Sent. N. 127/2012 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio composta dai seguenti giudici: dott. Ivan DE MUSSO dott. Agostino BASTA

Dettagli

di ogni altro atto antecedente, successivo, dipendente, presupposto o comunque connesso.

di ogni altro atto antecedente, successivo, dipendente, presupposto o comunque connesso. Pubblicato il 15/11/2016 N. 01412/2016 REG.PROV.COLL. N. 00976/2016 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione

Dettagli

Opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c.

Opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c. Opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c. Opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c. Corte di Cassazione Civile, Sezione VI Lavoro, Ordinanza n. 10415 del 12/04/2019 Con ordinanza del 13 maggio 2019, la

Dettagli

CORSO DI MAGISTRATURA. Le lezioni di Roberto GAROFOLI

CORSO DI MAGISTRATURA. Le lezioni di Roberto GAROFOLI CORSO DI MAGISTRATURA Le lezioni di Roberto GAROFOLI Roberto GAROFOLI DIRITTO AMMINISTRATIVO Volume settimo II edizione Aggiornato a: - Ordine di trattazione dei ricorsi principali ed incidentali contenenti

Dettagli

VI-2 SEZIONE CIVILE. - Presidente Rep. - Consigliere C.C.15/9/2015. CARUSO Assunta, DEL GROSSO Michele e VANGELI Avv. Pietro,

VI-2 SEZIONE CIVILE. - Presidente Rep. - Consigliere C.C.15/9/2015. CARUSO Assunta, DEL GROSSO Michele e VANGELI Avv. Pietro, 19576/15 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE VI-2 SEZIONE CIVILE R.G.N.29410/14 Composta dagli Illmi Sigg.ri, Magistrati: cron. )9 Dott. Stefano PETITTI Dott. Felice MANNA Dott. Pasquale D'ASCOLA Dott. Alberto

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria. (Sezione Seconda) SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria. (Sezione Seconda) SENTENZA N. 02795/2010 REG.SEN. N. 01575/2009 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

SENTENZA N DEL 02/02/2010 TAR LAZIO ROMA SEZ. 2Q REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SENTENZA N DEL 02/02/2010 TAR LAZIO ROMA SEZ. 2Q REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SENTENZA N. 1414 DEL 02/02/2010 TAR LAZIO ROMA SEZ. 2Q REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) ha pronunciato la presente

Dettagli

IL GIUDIZIO PENSIONISTICO DI APPELLO INNANZI ALLA CORTE DEI CONTI

IL GIUDIZIO PENSIONISTICO DI APPELLO INNANZI ALLA CORTE DEI CONTI DOMENICO CROCCO IL GIUDIZIO PENSIONISTICO DI APPELLO INNANZI ALLA CORTE DEI CONTI Lineamenti essenziali di diritto processuale contabile JOVENE EDITORE 2013 INDICE Prefazione di Mauro Orefice... p. IX

Dettagli

Sentenze interessanti N.29/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Seconda) SENTENZA

Sentenze interessanti N.29/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Seconda) SENTENZA N. 02867/2012 REG.PROV.COLL. N. 03024/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) ha pronunciato

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA, seconda sezione civile, composta dai seguenti Magistrati: dott. Bruno Castagnoli PRESIDENTE rel. dott. Stefano Formiconi CONSIGLIERE

Dettagli

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE - 2. Dott. FELICE MANNA - Presidente - Dott. LORENZO ORILIA - Consigliere -

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE - 2. Dott. FELICE MANNA - Presidente - Dott. LORENZO ORILIA - Consigliere - 93 48 / 1 7 U LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE - 2 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FELICE MANNA - Presidente - Oggetto CONDOMINIO Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO - Consigliere

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI SEZIONE. CIVILE SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI SEZIONE. CIVILE SENTENZA ALLEGATO n. 2 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI SEZIONE. CIVILE composta dai Signori: - Presidente - Consigliere rel. - Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA

Dettagli

Sentenze interessanti N.27/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA.

Sentenze interessanti N.27/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA. N. 02623/2012 REG.PROV.COLL. N. 00111/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato

Dettagli

Corte Conti Sez. II Giur. Centr. Appello, 16.01.2015, n. 11; REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI

Corte Conti Sez. II Giur. Centr. Appello, 16.01.2015, n. 11; REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI Corte Conti Sez. II Giur. Centr. Appello, 16.01.2015, n. 11; Materia: cumulo indennità integrativa speciale REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SECONDA SEZIONE GIURISDIZIONALE

Dettagli

Consiglio di Stato. Sezione VI. Decisione 10 ottobre 2006, n N. 6017/06 Reg.Dec. N Reg.Ric. ANNO 2001 REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato. Sezione VI. Decisione 10 ottobre 2006, n N. 6017/06 Reg.Dec. N Reg.Ric. ANNO 2001 REPUBBLICA ITALIANA Consiglio di Stato Sezione VI Decisione 10 ottobre 2006, n. 6017 N. 6017/06 Reg.Dec. N. 11892 Reg.Ric. ANNO 2001 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Sent. Sez. 6 Num. 21318 Anno 2015 Presidente: FINOCCHIARO MARIO Relatore: CARLUCCIO GIUSEPPA Data pubblicazione: 21/10/2015 SENTENZA sul ricorso 1130-2014 proposto da: CALVINO MAURIZIO CLVMRZ72L23F839V,

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA. (Sezione II) ha pronunciato la seguente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA. (Sezione II) ha pronunciato la seguente t.a.r. lombardia sent. n. 3016/2006 del 20/12/2006 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA (Sezione II) ha pronunciato la seguente SENTENZA

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna. (Sezione Prima) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna. (Sezione Prima) SENTENZA Pagina 1 di 7 N. 01453/2009 REG.SEN. N. 00023/2008 REG.RIC. N. 00313/2008 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI MILANO SEZIONE PRIMA CIVILE. Dott. Amedeo Santosuosso - Presidente relatore

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI MILANO SEZIONE PRIMA CIVILE. Dott. Amedeo Santosuosso - Presidente relatore REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI MILANO SEZIONE PRIMA CIVILE composta dai Signori: Dott. Amedeo Santosuosso - Presidente relatore Dott. Angela Scalise - Consigliere

Dettagli

SECONDA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D APPELLO

SECONDA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D APPELLO Corte Conti, Sez. II Giur. Centr. Appello, 16.01.2015 n. 10; Materia: indennità integrativa speciale REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SECONDA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE

Dettagli

contro nei confronti di per l'annullamento

contro nei confronti di per l'annullamento N. 00901/2014 REG.PROV.COLL. N. 00975/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza) ha pronunciato la

Dettagli

N /2015 REG.PROV.COLL. N /2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N /2015 REG.PROV.COLL. N /2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 00684/2015 REG.PROV.COLL. N. 00866/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza) ha pronunciato

Dettagli

Schemi 14A 14B 14C 17A 17B

Schemi 14A 14B 14C 17A 17B INDICE Schemi 1 Le impugnazioni delle sentenze (artt. 323 e ss.)... 3 2 Cosa giudicata formale (art. 324)... 4 3 I termini delle impugnazioni (artt. 325 e ss.)... 5 4 Il termine breve (artt. 325 e ss.)...

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Terza) SENTENZA.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Terza) SENTENZA. N. 06786/2011REG.PROV.COLL. N. 07595/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA. (Sezione II) ha pronunciato la seguente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA. (Sezione II) ha pronunciato la seguente T.a.r. Lombardia sent. N. 5354/2007 del 10/07/2007 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA (Sezione II) ha pronunciato la seguente SENTENZA

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) SENTENZA.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) SENTENZA. N. 05393/2011REG.PROV.COLL. N. 00339/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente N. 00566/2012 REG.PROV.COLL. N. 00399/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima ha pronunciato

Dettagli

Sentenza n. 1443/2016 pubbl. il 16/12/2016 RG n. 3975/2013

Sentenza n. 1443/2016 pubbl. il 16/12/2016 RG n. 3975/2013 N. R.G. 3975/2013 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI S2 CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Carmen Giraldi ha pronunciato la seguente SENTENZA

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente Pagina 1 di 10 Torna alla pagina precedente N. 00334/2016 REG.PROV.COLL. N. 00224/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione

Dettagli

ha pronunciato la presente ex art. 60 cod. proc. amm.;

ha pronunciato la presente ex art. 60 cod. proc. amm.; Pubblicato il 20/09/2016 N. 01690/2016 REG.PROV.COLL. N. 01802/2016 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha pronunciato

Dettagli

SCHEMA DI DECRETO LEGGE MISURE URGENTI PER LA CRESCITA DEL PAESE CAPO VII - ULTERIORI MISURE PER LA GIUSTIZIA CIVILE

SCHEMA DI DECRETO LEGGE MISURE URGENTI PER LA CRESCITA DEL PAESE CAPO VII - ULTERIORI MISURE PER LA GIUSTIZIA CIVILE SCHEMA DI DECRETO LEGGE MISURE URGENTI PER LA CRESCITA DEL PAESE CAPO VII - ULTERIORI MISURE PER LA GIUSTIZIA CIVILE Art. 53 Appello 1. Al codice di procedura civile, libro secondo, sono apportate le seguenti

Dettagli

INDICE - SOMMARIO CAPITOLO PRIMO NOZIONI PRELIMINARI SUL PROCESSO TRIBUTARIO: CENNI STORICI

INDICE - SOMMARIO CAPITOLO PRIMO NOZIONI PRELIMINARI SUL PROCESSO TRIBUTARIO: CENNI STORICI INDICE - SOMMARIO Premessa... pag. XI Premessa alla seconda edizione...» XII Premessa alla terza edizione...» XIII Premessa alla quarta edizione...» XIV Premessa alla quinta edizione...» XV CAPITOLO PRIMO

Dettagli

RISOLUZIONE n. 332/E QUESITO

RISOLUZIONE n. 332/E QUESITO RISOLUZIONE n. 332/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 16 novembre 2007 OGGETTO:Istanza di interpello.. Obbligo di registrazione della sentenza emessa dal Giudice di Pace in materia di competenza

Dettagli

Corte di Cassazione II Sezione Civile - n del 3 agosto 2016

Corte di Cassazione II Sezione Civile - n del 3 agosto 2016 Giurisprudenza Corte di Cassazione II Sezione Civile - n. 16258 del 3 agosto 2016 Sosta su suolo pubblico sosta protratta oltre l orario consentito ticket scaduto art. 7 comma 15 cds - inadempimento contrattuale

Dettagli