FIPAV TRIBUNALE FEDERALE COMUNICATO UFFICIALE N.12

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1 FIPAV TRIBUNALE FEDERALE COMUNICATO UFFICIALE N.12 Sono presenti: - Avv. Massimo Rosi - Presidente - Avv. Antonio Amato Vice Presidente - Avv. Claudio Zander Componente Riunione del 05 Ottobre PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI: Giovanna De Crescenzo - Federica Cascone- Flavia Fele - Rosaria Napolitano - Veronica Bagnoli - Giulia Imparato - Luca Esposito-ADS Storm Volley n.p. Presidente p.t. Mario Esposito n.q. Presidente p.t. ADS Storm Volley Con atto di deferimento pervenuto il la Procura Federale richiedeva al Tribunale Federale di procedere all instaurazione del procedimento disciplinare nei confronti di: - Giovanna De Crescenzo, Federica Cascone, Flavia Fele, Rosaria Napolitano, Veronica Bagnoli, Giulia Imparato:, per avere disputato in data 2 giugno 2016 con la ADS Storm Volley, nonostante fossero tutte tesserate presso la Polisportiva Ponticelli ASD, la partita ADS Storm Volley Vittorio Alfieri Cicciano, valida per il VI Trofeo Città di Massa di Somma 2016, in mancanza di autorizzazione da parte della Polisportiva Ponticelli ASD, con violazione delle seguenti disposizioni: art. 10, Statuto FIPAV; art. 10 bis, Statuto FIPAV; art. 16, Statuto FIPAV; art. 19, RAT FIPAV, art. 22, RAT FIPAV; art. 30, RAT FIPAV; art. 74, Regol. Giurisd. FIPAV; art. 1, Codice di Comportamento Sportivo CONI; art. 2, Codice di Comportamento Sportivo CONI; - Luca Esposito: in qualità di allenatore della ADS Storm Volley per avere utilizzato in data 2 giugno 2016, nel corso della partita ADS Storm Volley Vittorio Alfieri Cicciano, valida per il VI Trofeo Città di Massa di Somma 2016, le atlete Giovanna De Crescenzo, Federica Cascone, Flavia Fele, Rosaria Napolitano, Veronica Bagnoli, Giulia Imparato, nonostante le stesse fossero tutte tesserate presso la Polisportiva Ponticelli ASD e in assenza di 1

2 autorizzazione della suddetta società, con violazione delle seguenti disposizioni: art. 10 bis, Statuto FIPAV; art. 14, Statuto FIPAV; art. 16, Statuto FIPAV; art. 19, RAT FIPAV; art. 30, RAT FIPAV; art. 74, Regol. Giurisd. FIPAV; art. 1, Codice di Comportamento Sportivo CONI; art. 2, Codice di Comportamento Sportivo CONI ; - ASD Storm Volley:, in persona del Presidente pro tempore, anche in virtù di quanto previsto dall art. 76, Regol. Giurisd. FIPAV, per avere utilizzato in data 2 giugno 2016, nel corso della partita ADS Storm Volley Vittorio Alfieri Cicciano, valida per il VI Trofeo Città di Massa di Somma 2016, le atlete Giovanna De Crescenzo, Federica Cascone, Flavia Fele, Rosaria Napolitano, Veronica Bagnoli, Giulia Imparato, nonostante le stesse fossero tutte tesserate presso la Polisportiva Ponticelli ASD e in assenza di autorizzazione della suddetta società, con violazione delle seguenti disposizioni: art. 9, Statuto FIPAV; art. 10 bis, Statuto FIPAV; art. 16, Statuto FIPAV; art. 2, RAT FIPAV; art. 30, RAT FIPAV; art. 74, Regol. Giurisd. FIPAV; art. 1, Codice di Comportamento Sportivo CONI; art. 2, Codice di Comportamento Sportivo CONI; - Mario Esposito, nella qualità di Presidente della ADS Storm Volley, in virtù di quanto previsto dall art. 75, Regol. Giurisd. FIPAV, per avere la ADS Storm Volley utilizzato in data 2 giugno 2016, nel corso della partita ADS Storm Volley Vittorio Alfieri Cicciano, valida per il VI Trofeo Città di Massa di Somma 2016, le atlete Giovanna De Crescenzo, Federica Cascone, Flavia Fele, Rosaria Napolitano, Veronica Bagnoli, Giulia Imparato, nonostante le stesse fossero tutte tesserate presso la Polisportiva Ponticelli ASD e in assenza di autorizzazione della suddetta società, con violazione delle seguenti disposizioni: art. 10 bis, Statuto FIPAV; art. 16, Statuto FIPAV; art. 19, RAT FIPAV; art. 30, RAT FIPAV; art. 74, Regol. Giurisd. FIPAV; art. 1, Codice di Comportamento Sportivo CONI; art. 2, Codice di Comportamento Sportivo CONI Il Tribunale Federale deliberava di procedere all instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione degli incolpati per l udienza del 05 Ottobre In tale udienza, alla presenza del rappresentante della Procura Federale Fipav, nessuno era presente per gli incolpati. - Letti gli atti ed esaminati i documenti; IL TRIBUNALE FEDERALE 2

3 - Udita la relazione della Procura Federale e delle richieste di sanzione disciplinare; - Preso atto della memorie difensive depositate dagli incolpati; OSSERVA La fattispecie all esame trae origine dall esposto del , a mezzo del quale il sodalizio Polisportiva Ponticelli ASD, a mezzo del suo Presidente, evidenziava alla Procura Federale Fipav il comportamento tenuto da alcune atlete tesserate con il predetto sodalizio e, segnatamente, le atlete Giovanna De Crescenzo, Federica Cascone, Flavia Fele, Rosaria Napolitano, Veronica Bagnoli e Giulia Imparato allorché, le stesse, avevano disputato, in data 02 Giugno 2016, con la ADS Storm Volley, allenata dal Sig. Luca Esposito, la partita tra ADS Storm Volley e il sodalizio Vittorio Alfieri Cicciano valida per il VI Trofeo Città di Massa di Somma 2016, il tutto in mancanza di autorizzazione da parte del sodalizio Polisportiva Ponticelli ASD. La Procura Federale, acquisiva il predetto documento e riteneva documentalmente provati gli elementi di colpevolezza a carico degli incolpati sopra identificati, per aver asseritamente violato, le atlete, il vincolo tesserativo con sodalizio di appartenenza, nonché, il sodalizio ADS Storm Volley unitamente al suo Presidente e Allenatore, per aver asseritamente consentito la partecipazione delle predette atlete al predetto incontro, in palese violazione della normativa federale. la Procura medesima, dopo aver acquisito memorie difensive da parte degli odierni incolpati, ritenendo esaurita la fase istruttoria, previa trasmissione ai predetti soggetti della rituale comunicazione di conclusione delle indagini, li deferiva innanzi a questo Tribunale con i capi di incolpazione riportati in epigrafe. ****** Ciò premesso, il Tribunale Federale, dopo aver esaminato e valutato attentamente la documentazione e le circostanze del procedimento in esame nonché le deduzioni svolte dagli incolpati, ritiene che la condotta contestata alle atlete sia meritevole di sanzione disciplinare nei limiti che qui di seguito si espongono. Appare pacificamente ammesso e non contestato, infatti, anche sulla base delle deduzioni difensive svolte dagli incolpati, che le atlete Giovanna De Crescenzo, Federica Cascone, Flavia Fele, Rosaria Napolitano, Veronica Bagnoli e Giulia 3

4 Imparato abbiano disputato, in data 02 Giugno 2016, con la ADS Storm Volley, allenata dal Sig. Luca Esposito, la partita tra la medesima ADS Storm Volley e il sodalizio Vittorio Alfieri Cicciano valida per il VI Trofeo Città di Massa di Somma I documenti in atti, inoltre, tra i quali le foto allegate all esposto che immortalano le ragazze intente alle fasi di gioco durante l incontro in esame, attestano inequivocabilmente la partecipazione delle atlete al predetto Trofeo con la ADS Storm Volley. Tale condotta è stata assunta dalle atlete in palese violazione della normativa federale sul vincolo tesserativo - rispetto alla quale gli atleti sono tenuti a svolgere in via esclusiva le prestazioni sportive in favore del sodalizio di appartenenza. Ciò nonostante, il Tribunale, nel caso in esame, ritenendo comunque violata la normativa in esame, ai fini dell entità della sanzione, non può che evidenziare la buona fede delle atlete, in considerazione della loro giovane età e del comportamento collaborativo tenuto dalle stesse con gli organi di giustizia durante le fasi dell odierno procedimento. La Procura Federale Fipav ha ritenuto, inoltre, di dover procedere anche nei confronti del Sig. Luca Esposito, in quanto lo stesso, quale allenatore della ADS Storm Volley, non poteva non essere al corrente del fatto che alcune delle atlete impiegate erano vincolate per la Polisportiva Ponticelli ma, nonostante ciò, le ha schierate nel VI Trofeo Città di Massa di Somma 2016 nel quale era stato chiamato ad allenare la ADS Storm Volley. Sul punto, il Tribunale, ritiene che la condotta del Sig. Luca Esposito non sia meritevole di sanzione disciplinare, in quanto dagli atti del procedimento non emerge alcun elemento idoneo ad attestare la conoscenza dell incolpato sulla potenziale violazione del vincolo tesserativo oggetto dell odierno procedimento. In ogni caso l'allenatore, quale primo responsabile tecnico della squadra, non è tenuto a verificare gli eventuali accordi tra i responsabili dei sodalizi, dovendo lo stesso avere cura esclusivamente dell'aspetto tecnico e disciplinare dei giocatori nonché di ogni altro aspetto riferibile al ruolo di allenatore assunto. Senza dubbio alcuno, infatti, non può rientrare nei compiti di un allenatore, essendo a ciò preposte le figure dirigenziali di ogni sodalizio, quello di verificare se le atlete, messe a sua disposizione, siano o meno vincolate con altro sodalizio e/o abbiano problemi di tesseramento. 4

5 Diversa disamina, proprio in ragione della suesposta motivazione, merita la posizione del sodalizio ADS Storm Volley e del suo Presidente Mario Esposito. Non è in dubbio, infatti, che il sodalizio e il suo Presidente, responsabili della partecipazione delle atlete all incontro in oggetto, avrebbero dovuto preventivamente verificare l esistenza o meno di un vincolo tesserativo con altro sodalizio e, in caso affermativo, avrebbero dovuto consentire la partecipazione delle stesse solo mediante una preventiva autorizzazione dal sodalizio di appartenenza, in ragione e nel rispetto di ogni vincolo tesserativo. Nelle difese svolte gli incolpati hanno dapprima evidenziato che il Torneo in esame era stato organizzato sotto l egida del CSI e, come tale, non appartenente, come giurisdizione, all ordinamento Fipav e, successivamente, innanzi a questo Tribunale, hanno sostenuto una sorta di nullità ab origine del tesseramento delle atlete impiegate con la Polisportiva Ponticelli per la mancanza della prescritta visita medico agonistica. Il Tribunale ritiene prive di pregio e non condivisibili le censure mosse dagli incolpati. In ordine alla prima eccezione svolta, si rileva, infatti, che l art. 30 del Regolamento Affiliazione e Tesseramento Fipav prevede, in maniera inequivocabile, che il vincolo consiste nell obbligo per l atleta di praticare lo sport della pallavolo, sulla spiaggia e di tutte le rispettive specialità, discipline e varianti esclusivamente nell interesse dell associato con il quale è tesserato e nel divieto di praticare il medesimo sport con altro associato, salvo il consenso dell associato vincolato. La disciplina sopra richiamata è applicabile a tutti i tesserati, a prescindere dal contesto dove si è concretizzata la condotta oggetto di contestazione, non potendosi riconoscere ogni altra e/o diversa giurisdizione. Di talché appare palese la violazione della normativa federale da parte del sodalizio e del suo presidente, che sono venuti meno, in tutta evidenza, ai loro obblighi di verifica e controllo in merito alla sussistenza del vincolo associativo con altro sodalizio. In merito alle censure mosse dagli incolpati innanzi al Tribunale, relativamente alla invocata e asserita nullità ab origine del tesseramento con la Polisportiva Ponticelli delle atlete impiegate, per la mancanza della prescritta visita medico agonistica, si ritiene che tale circostanza sia del tutto inconferente con il presente procedimento e con la condotta contestata, potendo la stessa essere oggetto, semmai, di separata indagine e diverso procedimento. 5

6 Per tali ragioni, accertata la responsabilità del Presidente, del sodalizio e delle atlete in ordine alle violazioni ascritte, si ritiene congrua la sanzione di cui al dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Federale: delibera di infliggere a carico del Presidente del sodalizio ADS Storm Volley, Sig. Mario Esposito, la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi uno. Delibera di infliggere a carico del sodalizio ADS Storm Volley, in persona del suo presidente p.t., la sanzione della multa pari ad. 200,00. Delibera di infliggere alle atlete Giovanna De Crescenzo, Federica Cascone, Flavia Fele, Rosaria Napolitano, Veronica Bagnoli e Giulia Imparato, la sanzione della ammonizione con diffida. Dispone, infine, il non luogo a sanzione nei confronti del Sig. Luca Esposito, in ordine al capo di incolpazione allo stesso contestato. Roma, 02 Novembre 2016 IL PRESIDENTE F.to Avv. Massimo Rosi 6

7 FIPAV TRIBUNALE FEDERALE COMUNICATO UFFICIALE N.12 Sono presenti: - Avv. Massimo Rosi - Presidente - Avv. Antonio Amato Vice Presidente - Avv. Claudio Zander Componente Riunione del 05 Ottobre PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI: Giovanna De Crescenzo - Federica Cascone- Flavia Fele - Rosaria Napolitano - Veronica Bagnoli - Giulia Imparato - Luca Esposito-ADS Storm Volley n.p. Presidente p.t. Mario Esposito n.q. Presidente p.t. ADS Storm Volley Con atto di deferimento pervenuto il la Procura Federale richiedeva al Tribunale Federale di procedere all instaurazione del procedimento disciplinare nei confronti di: - Giovanna De Crescenzo, Federica Cascone, Flavia Fele, Rosaria Napolitano, Veronica Bagnoli, Giulia Imparato:, per avere disputato in data 2 giugno 2016 con la ADS Storm Volley, nonostante fossero tutte tesserate presso la Polisportiva Ponticelli ASD, la partita ADS Storm Volley Vittorio Alfieri Cicciano, valida per il VI Trofeo Città di Massa di Somma 2016, in mancanza di autorizzazione da parte della Polisportiva Ponticelli ASD, con violazione delle seguenti disposizioni: art. 10, Statuto FIPAV; art. 10 bis, Statuto FIPAV; art. 16, Statuto FIPAV; art. 19, RAT FIPAV, art. 22, RAT FIPAV; art. 30, RAT FIPAV; art. 74, Regol. Giurisd. FIPAV; art. 1, Codice di Comportamento Sportivo CONI; art. 2, Codice di Comportamento Sportivo CONI; - Luca Esposito: in qualità di allenatore della ADS Storm Volley per avere utilizzato in data 2 giugno 2016, nel corso della partita ADS Storm Volley Vittorio Alfieri Cicciano, valida per il VI Trofeo Città di Massa di Somma 2016, le atlete Giovanna De Crescenzo, Federica Cascone, Flavia Fele, Rosaria Napolitano, Veronica Bagnoli, Giulia Imparato, nonostante le stesse fossero tutte tesserate presso la Polisportiva Ponticelli ASD e in assenza di 1

8 autorizzazione della suddetta società, con violazione delle seguenti disposizioni: art. 10 bis, Statuto FIPAV; art. 14, Statuto FIPAV; art. 16, Statuto FIPAV; art. 19, RAT FIPAV; art. 30, RAT FIPAV; art. 74, Regol. Giurisd. FIPAV; art. 1, Codice di Comportamento Sportivo CONI; art. 2, Codice di Comportamento Sportivo CONI ; - ASD Storm Volley:, in persona del Presidente pro tempore, anche in virtù di quanto previsto dall art. 76, Regol. Giurisd. FIPAV, per avere utilizzato in data 2 giugno 2016, nel corso della partita ADS Storm Volley Vittorio Alfieri Cicciano, valida per il VI Trofeo Città di Massa di Somma 2016, le atlete Giovanna De Crescenzo, Federica Cascone, Flavia Fele, Rosaria Napolitano, Veronica Bagnoli, Giulia Imparato, nonostante le stesse fossero tutte tesserate presso la Polisportiva Ponticelli ASD e in assenza di autorizzazione della suddetta società, con violazione delle seguenti disposizioni: art. 9, Statuto FIPAV; art. 10 bis, Statuto FIPAV; art. 16, Statuto FIPAV; art. 2, RAT FIPAV; art. 30, RAT FIPAV; art. 74, Regol. Giurisd. FIPAV; art. 1, Codice di Comportamento Sportivo CONI; art. 2, Codice di Comportamento Sportivo CONI; - Mario Esposito, nella qualità di Presidente della ADS Storm Volley, in virtù di quanto previsto dall art. 75, Regol. Giurisd. FIPAV, per avere la ADS Storm Volley utilizzato in data 2 giugno 2016, nel corso della partita ADS Storm Volley Vittorio Alfieri Cicciano, valida per il VI Trofeo Città di Massa di Somma 2016, le atlete Giovanna De Crescenzo, Federica Cascone, Flavia Fele, Rosaria Napolitano, Veronica Bagnoli, Giulia Imparato, nonostante le stesse fossero tutte tesserate presso la Polisportiva Ponticelli ASD e in assenza di autorizzazione della suddetta società, con violazione delle seguenti disposizioni: art. 10 bis, Statuto FIPAV; art. 16, Statuto FIPAV; art. 19, RAT FIPAV; art. 30, RAT FIPAV; art. 74, Regol. Giurisd. FIPAV; art. 1, Codice di Comportamento Sportivo CONI; art. 2, Codice di Comportamento Sportivo CONI Il Tribunale Federale deliberava di procedere all instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione degli incolpati per l udienza del 05 Ottobre In tale udienza, alla presenza del rappresentante della Procura Federale Fipav, nessuno era presente per gli incolpati. - Letti gli atti ed esaminati i documenti; IL TRIBUNALE FEDERALE 2

9 - Udita la relazione della Procura Federale e delle richieste di sanzione disciplinare; - Preso atto della memorie difensive depositate dagli incolpati; OSSERVA La fattispecie all esame trae origine dall esposto del , a mezzo del quale il sodalizio Polisportiva Ponticelli ASD, a mezzo del suo Presidente, evidenziava alla Procura Federale Fipav il comportamento tenuto da alcune atlete tesserate con il predetto sodalizio e, segnatamente, le atlete Giovanna De Crescenzo, Federica Cascone, Flavia Fele, Rosaria Napolitano, Veronica Bagnoli e Giulia Imparato allorché, le stesse, avevano disputato, in data 02 Giugno 2016, con la ADS Storm Volley, allenata dal Sig. Luca Esposito, la partita tra ADS Storm Volley e il sodalizio Vittorio Alfieri Cicciano valida per il VI Trofeo Città di Massa di Somma 2016, il tutto in mancanza di autorizzazione da parte del sodalizio Polisportiva Ponticelli ASD. La Procura Federale, acquisiva il predetto documento e riteneva documentalmente provati gli elementi di colpevolezza a carico degli incolpati sopra identificati, per aver asseritamente violato, le atlete, il vincolo tesserativo con sodalizio di appartenenza, nonché, il sodalizio ADS Storm Volley unitamente al suo Presidente e Allenatore, per aver asseritamente consentito la partecipazione delle predette atlete al predetto incontro, in palese violazione della normativa federale. la Procura medesima, dopo aver acquisito memorie difensive da parte degli odierni incolpati, ritenendo esaurita la fase istruttoria, previa trasmissione ai predetti soggetti della rituale comunicazione di conclusione delle indagini, li deferiva innanzi a questo Tribunale con i capi di incolpazione riportati in epigrafe. ****** Ciò premesso, il Tribunale Federale, dopo aver esaminato e valutato attentamente la documentazione e le circostanze del procedimento in esame nonché le deduzioni svolte dagli incolpati, ritiene che la condotta contestata alle atlete sia meritevole di sanzione disciplinare nei limiti che qui di seguito si espongono. Appare pacificamente ammesso e non contestato, infatti, anche sulla base delle deduzioni difensive svolte dagli incolpati, che le atlete Giovanna De Crescenzo, Federica Cascone, Flavia Fele, Rosaria Napolitano, Veronica Bagnoli e Giulia 3

10 Imparato abbiano disputato, in data 02 Giugno 2016, con la ADS Storm Volley, allenata dal Sig. Luca Esposito, la partita tra la medesima ADS Storm Volley e il sodalizio Vittorio Alfieri Cicciano valida per il VI Trofeo Città di Massa di Somma I documenti in atti, inoltre, tra i quali le foto allegate all esposto che immortalano le ragazze intente alle fasi di gioco durante l incontro in esame, attestano inequivocabilmente la partecipazione delle atlete al predetto Trofeo con la ADS Storm Volley. Tale condotta è stata assunta dalle atlete in palese violazione della normativa federale sul vincolo tesserativo - rispetto alla quale gli atleti sono tenuti a svolgere in via esclusiva le prestazioni sportive in favore del sodalizio di appartenenza. Ciò nonostante, il Tribunale, nel caso in esame, ritenendo comunque violata la normativa in esame, ai fini dell entità della sanzione, non può che evidenziare la buona fede delle atlete, in considerazione della loro giovane età e del comportamento collaborativo tenuto dalle stesse con gli organi di giustizia durante le fasi dell odierno procedimento. La Procura Federale Fipav ha ritenuto, inoltre, di dover procedere anche nei confronti del Sig. Luca Esposito, in quanto lo stesso, quale allenatore della ADS Storm Volley, non poteva non essere al corrente del fatto che alcune delle atlete impiegate erano vincolate per la Polisportiva Ponticelli ma, nonostante ciò, le ha schierate nel VI Trofeo Città di Massa di Somma 2016 nel quale era stato chiamato ad allenare la ADS Storm Volley. Sul punto, il Tribunale, ritiene che la condotta del Sig. Luca Esposito non sia meritevole di sanzione disciplinare, in quanto dagli atti del procedimento non emerge alcun elemento idoneo ad attestare la conoscenza dell incolpato sulla potenziale violazione del vincolo tesserativo oggetto dell odierno procedimento. In ogni caso l'allenatore, quale primo responsabile tecnico della squadra, non è tenuto a verificare gli eventuali accordi tra i responsabili dei sodalizi, dovendo lo stesso avere cura esclusivamente dell'aspetto tecnico e disciplinare dei giocatori nonché di ogni altro aspetto riferibile al ruolo di allenatore assunto. Senza dubbio alcuno, infatti, non può rientrare nei compiti di un allenatore, essendo a ciò preposte le figure dirigenziali di ogni sodalizio, quello di verificare se le atlete, messe a sua disposizione, siano o meno vincolate con altro sodalizio e/o abbiano problemi di tesseramento. 4

11 Diversa disamina, proprio in ragione della suesposta motivazione, merita la posizione del sodalizio ADS Storm Volley e del suo Presidente Mario Esposito. Non è in dubbio, infatti, che il sodalizio e il suo Presidente, responsabili della partecipazione delle atlete all incontro in oggetto, avrebbero dovuto preventivamente verificare l esistenza o meno di un vincolo tesserativo con altro sodalizio e, in caso affermativo, avrebbero dovuto consentire la partecipazione delle stesse solo mediante una preventiva autorizzazione dal sodalizio di appartenenza, in ragione e nel rispetto di ogni vincolo tesserativo. Nelle difese svolte gli incolpati hanno dapprima evidenziato che il Torneo in esame era stato organizzato sotto l egida del CSI e, come tale, non appartenente, come giurisdizione, all ordinamento Fipav e, successivamente, innanzi a questo Tribunale, hanno sostenuto una sorta di nullità ab origine del tesseramento delle atlete impiegate con la Polisportiva Ponticelli per la mancanza della prescritta visita medico agonistica. Il Tribunale ritiene prive di pregio e non condivisibili le censure mosse dagli incolpati. In ordine alla prima eccezione svolta, si rileva, infatti, che l art. 30 del Regolamento Affiliazione e Tesseramento Fipav prevede, in maniera inequivocabile, che il vincolo consiste nell obbligo per l atleta di praticare lo sport della pallavolo, sulla spiaggia e di tutte le rispettive specialità, discipline e varianti esclusivamente nell interesse dell associato con il quale è tesserato e nel divieto di praticare il medesimo sport con altro associato, salvo il consenso dell associato vincolato. La disciplina sopra richiamata è applicabile a tutti i tesserati, a prescindere dal contesto dove si è concretizzata la condotta oggetto di contestazione, non potendosi riconoscere ogni altra e/o diversa giurisdizione. Di talché appare palese la violazione della normativa federale da parte del sodalizio e del suo presidente, che sono venuti meno, in tutta evidenza, ai loro obblighi di verifica e controllo in merito alla sussistenza del vincolo associativo con altro sodalizio. In merito alle censure mosse dagli incolpati innanzi al Tribunale, relativamente alla invocata e asserita nullità ab origine del tesseramento con la Polisportiva Ponticelli delle atlete impiegate, per la mancanza della prescritta visita medico agonistica, si ritiene che tale circostanza sia del tutto inconferente con il presente procedimento e con la condotta contestata, potendo la stessa essere oggetto, semmai, di separata indagine e diverso procedimento. 5

12 Per tali ragioni, accertata la responsabilità del Presidente, del sodalizio e delle atlete in ordine alle violazioni ascritte, si ritiene congrua la sanzione di cui al dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Federale: delibera di infliggere a carico del Presidente del sodalizio ADS Storm Volley, Sig. Mario Esposito, la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi uno. Delibera di infliggere a carico del sodalizio ADS Storm Volley, in persona del suo presidente p.t., la sanzione della multa pari ad. 200,00. Delibera di infliggere alle atlete Giovanna De Crescenzo, Federica Cascone, Flavia Fele, Rosaria Napolitano, Veronica Bagnoli e Giulia Imparato, la sanzione della ammonizione con diffida. Dispone, infine, il non luogo a sanzione nei confronti del Sig. Luca Esposito, in ordine al capo di incolpazione allo stesso contestato. Roma, 02 Novembre 2016 IL PRESIDENTE F.to Avv. Massimo Rosi 6

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